CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2021
530.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 50

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 febbraio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA (M5S), Presidente, constatata l'assenza della relatrice Bianca Laura Granato chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nell'illustrare il provvedimento segnala che lo stesso, comporto da 23 articoli, interviene su una pluralità di materie ed avverte che si soffermerà soltanto sulle misure di maggiore interesse per la Commissione.
  Con riguardo alle norme in materia di ambiente e territorio, il decreto interviene prorogando al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale (articolo 15, comma Pag. 512); si stabilisce inoltre il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, ed il termine del 30 settembre 2022 in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l'Aquila (articolo 17).
  Nel settore delle comunicazioni vengono introdotte alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della microtrincea e prevedendo inoltre l'applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l'avvio dell'attività in questione (articolo 20).
  In materia elettorale, in relazione alla perdurante emergenza epidemiologica , il decreto prevede che se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni è influente sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la ripetizione della consultazione elettorale nelle sezioni stesse si terrà entro il 31 marzo 2021, nella data che sarà stabilita dal Prefetto, di concerto con il Presidente della Corte di appello, e dunque non entro due mesi dall'annullamento come previsto, in via ordinaria (articolo 2, comma 4);
  In materia di enti territoriali viene consentito agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto di concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, comma 9); viene inoltre differito al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 2, comma 3); infine viene prevista la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (articolo 11, comma 10).
  Con riferimento alle infrastrutture vengono estesi da tre a sei mesi i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della legge n. 205 del 2017) (articolo 13, comma 8).
  In materia di politiche sociali si prevede la facoltà di utilizzare fino a giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (articolo 18).
  Con riferimento alla sanità si prevede la stabilizzazione del personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, mediante la modifica di alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 8); si dispone poi la proroga al 2021 dell'utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 4, comma 1); si prevede infine che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati (articolo 4, comma 8).
  In materia scolastica viene prorogato ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali previsti dall'articolo Pag. 5218, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 5, comma 4).
  Con riferimento allo sport viene differito (dal 31 gennaio 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la consegna delle opere di adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 (poi annullati) e nel febbraio 2021, non risultano indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi (articolo 61, comma 21, del decreto-legge n. 50 del 2017) (articolo 13, comma 10).
  In materia di sviluppo economico si fissa al 30 giugno 2021 il termine stabilito affinché i comuni procedano all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando alla previsione di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati – la cessazione dell'affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020, per poi procedere all'affidamento del servizio tramite una procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il principio di trasparenza, il principio di libera concorrenza e il principio di rotazione degli incarichi (articolo 12, comma 7); inoltre si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la delimitazione dei distretti turistici ad opera delle regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi;
  Nel settore del trasporto pubblico locale sono stati prorogati per l'anno 2021 l'applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo TPL tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l'applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dalla riforma del Fondo (articolo 13, comma 7). Inoltre è prorogato al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del buono per l'utilizzo di taxi e di servizi NCC, il c.d. «buono viaggio», pari al 50 per cento della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio e previsto per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia (articolo 13, comma 11); è prorogato infine fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza COVID-19 (articolo 13, comma 12).
  In relazione all'epidemia da COVID-19 sono poi oggetto di proroga nell'apposito allegato di cui all'articolo 19, tra le altre, le disposizioni legislative di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative al potenziamento delle reti assistenziali (n. 2) e le disposizioni legislative di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18 del 2020, (legge n. 27 del 2020) che ha consentito alle regioni ed alle province autonome di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (n. 3).
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»; per questa ragione il provvedimento risulta riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, quali rapporti dello Stato con l'Unione europea, difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, Pag. 53legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma lettere a), d), e), g), l), s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali istruzione, tutela della salute, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto (articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale quali agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma).
  Ciò premesso segnala che è pervenuta alla Commissione, ed è stata trasmessa a tutti i componenti, la posizione sul testo della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  Si tratta di un documento che contiene numerose proposte di integrazione e modifica. In particolare, vengono evidenziati quattro aspetti. In primo luogo, la Conferenza rileva che le spese sostenute dalle regioni e province autonome a valere sul fondo protezione civile in relazione all'emergenza dell'epidemia da COVID-19 non sono state rimborsate ed esse creano un disavanzo nei bilanci regionali che, se non interviene una norma ad hoc, potrebbe far scattare l'aumento automatico delle addizionali IRPEF e IRAP (ai sensi dell'articolo 1, comma 174 della legge n. 311 del 2004, legge finanziaria 2005). In secondo luogo, occorre estendere ulteriormente il periodo di compensazione per minori ricavi da tariffa nel settore del trasporto pubblico locale, attualmente fissato al 30 aprile 2021. In terzo luogo, la Conferenza ritiene necessario una compensazione da parte dello Stato delle minori entrate di regioni e province autonome causate dall'epidemia in corso. In quarto luogo, la conferenza richiede che le regioni e le province autonome siano adeguatamente finanziate per far fronte, per quanto di loro competenza, agli interventi conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 novembre 2020 che ha condannato l'Italia per non aver rispettato i limiti di inquinamento atmosferico in relazione al PM10.
  Propone pertanto che nel parere che la Commissione è chiamata a rendere sia inserita, come di consueto, una condizione che richiami le commissioni di merito all'esigenza di tenere in adeguato conto le proposte di modifica e integrazione giunte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Conclusivamente formula in tal senso una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 2/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
S. 2066 Governo.
(Parere 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA (M5S), Presidente, constatata l'assenza della relatrice Marialuisa Faro chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge e si compone di 6 articoli e 17 commi.
  L'articolo 1, comma 1, differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020.
  Il comma 2 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020.
  Il comma 3 pone un divieto di spostamenti tra regioni, per il periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021.
  Il comma 4 reca una disciplina limitativa per gli spostamenti all'interno della Regione verso abitazioni private non abitate, per il periodo dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
  Il comma 5 introduce due commi – 16-quinquies e 16-sexies – nell'articolo 1 del decreto-legge. n. 33 del 2020. Il comma 16-quinquies amplia le possibili fattispecie Pag. 54di passaggio di una regione dalla classificazione come zona cosiddetta gialla ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni. Il comma 16-sexies introduce la categoria di zone esenti dalle limitazioni in oggetto – comprese quelle valide sulla generalità del restante territorio nazionale – ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure (cd. «zone bianche»).
  L'articolo 2 reca le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, operando un rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla legge n. 35 del 2020).
  L'articolo 3 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2. I commi 1 e 2 prevedono l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 – avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. Essa è destinata, in primo luogo, ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento; in secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su istanza del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Tali operazioni sono oggetto dei commi 4, 5 e 6; il comma 5 prevede anche il raccordo con l'Anagrafe nazionale vaccini, disciplinando l'inserimento in essa dei dati individuali, relativi alle vaccinazioni in oggetto. Il comma 3 riguarda l'accesso alle informazioni aggregate della summenzionata piattaforma da parte di alcuni soggetti e prevede che il suddetto Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini in oggetto. Il comma 7 stabilisce la trasmissione all'Istituto superiore di sanità dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in oggetto, contenuti nella suddetta Anagrafe nazionale vaccini. Il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe nazionale vaccini.
  L'articolo 4, comma 1, lettera a), dispone che le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021, si svolgano entro il 20 maggio 2021.
  La lettera b) dispone l'ulteriore differimento del termine entro cui dovranno svolgersi le consultazioni elettorali riguardanti i Comuni i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa.
  L'articolo 5 estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie organi dello Stato e relative leggi elettorali, ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, ordinamento civile e penale, legislazione elettorale dei comuni e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere f), g), h) l), p) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 3, la materia di competenza legislativa concorrente, «salute» (articolo 117, terzo comma). A tale proposito, rileva che la norma – con riferimento alla quale risulta comunque prevalente la materia «profilassi internazionale Pag. 55» – prevede anche la costante informazione della Conferenza Stato-regioni da parte del Commissario straordinario di concerto con il Ministro della salute e il Ministro degli affari regionali.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 18 febbraio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.