CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 febbraio 2021
524.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 febbraio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, comunica che il deputato Antonio Zennaro entra a far parte della Commissione e che il deputato Massimo Bitonci cessa di farne parte. Augura quindi buon lavoro a entrambi i colleghi nelle Commissioni alle quali sono attualmente assegnati.

DL 7/2021: Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2879 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Raffaele TOPO (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame in sede referente del decreto-legge n. 7 del 2021, recante Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2879), che si compone di 4 articoli.
  Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, evidenzia che il decreto-legge, all'articolo 1, differisce ulteriormente i termini di notifica, decadenza e versamento di alcuni atti emessi dall'amministrazione finanziaria, nonché la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi. L'articolo 2 proroga al 30 aprile 2021 l'efficacia di alcune disposizioni Pag. 6speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari.
  Passando all'esame del contenuto dei singoli articoli del provvedimento, segnala che l'articolo 1 reca disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, che viene contestualmente abrogato, e provvede all'ulteriore differimento di un mese dei termini disposti dal citato decreto-legge n. 3.
  In particolare, la lettera a) del comma 1, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (rispetto al previgente periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022), salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
  La lettera b) del comma 1, sostituendo il comma 2-bis del citato articolo 157, stabilisce che anche gli atti, le comunicazioni e gli inviti individuati al comma 2 del medesimo articolo sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (rispetto al previgente periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022), salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
  Ricorda che l'articolo 157, comma 2, si applica ai seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

   comunicazioni eseguite a seguito di controlli automatici e di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi;

   comunicazioni di irregolarità IVA emesse a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni;

   inviti all'adempimento in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

   atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;

   atti di accertamento delle tasse automobilistiche nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;

   atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

  La lettera c), sostituendo il comma 3 del citato articolo 157, stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sono prorogati di quattordici mesi (rispetto al previgente termine di tredici mesi) per le dichiarazioni espressamente indicate.
  In particolare la proroga si riferisce alle cartelle di pagamento relative:

   alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute per effetto dell'attività di liquidazione a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA;

   alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute da detti soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR;

   alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

  La lettera d), conseguentemente alle modifiche introdotte dalle norme precedenti, sostituendo il comma 4 del citato articolo 157, dispone che con riferimento agli atti di cui alle precedenti lettere a) e b), notificati entro il 28 febbraio 2022 (non più entro il 31 gennaio 2022) non sono dovuti, se previsti, Pag. 7 gli interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.
  Ricorda che, ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 157, le disposizioni oggetto di proroga per effetto del presente comma 1 dell'articolo 1 non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
  Il comma 2 dell'articolo 1 fissa al 28 febbraio 2021, rispetto al previgente termine del 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, anche doganali, nonché da ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi dagli enti territoriali, già sospesi dall'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  Ricorda che il termine di cui all'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, inizialmente fissato al 31 maggio 2020, è stato successivamente più volte prorogato senza soluzione di continuità, dai decreti-legge n. 34, n. 104 e n. 125 del 2020 e dal decreto-legge n. 3 del 2021.
  Il comma 3 dell'articolo 1 proroga dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati, disposta dall'articolo 152 del già citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  In proposito rileva che la proroga è disposta senza modificare testualmente l'articolo 152 del decreto-legge n. 34 del 2020; osserva che si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di disporre la proroga mediante una modifica del richiamato articolo 152.
  Le somme oggetto della presente disposizione non sono quindi sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata dell'articolo 152 del decreto-legge n. 34 del 2020 (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.
  Ricorda poi che il termine di cui all'articolo 152 del decreto-legge n. 34 del 2020, inizialmente fissato al 31 agosto 2020, è stato successivamente più volte prorogato dai decreti-legge n. 104 e n. 125 del 2020 e dal decreto-legge n. 3 del 2021.
  Il comma 4 dell'articolo 1, sostanzialmente identico al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, reca disposizioni relative ad alcuni atti adottati ed attività effettuate nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021.
  In dettaglio il primo periodo precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel suddetto periodo 1-15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.
  Il secondo periodo del comma 4 prevede, inoltre che agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate delle provincie e comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero gli accantonamenti effettuati restano fermi e le somme accreditate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate.
  Lo stesso secondo periodo dispone inoltre che restano prive di qualunque effetto le verifiche, effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relative all'adempimento degli obblighi di versamento, derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento, da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento. In tal caso, essendo previsto che si applichi la disciplina di cui all'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del Pag. 8decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario, anche nel caso in cui questi risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento.
  Al riguardo ricorda che, in base al sopra citato articolo 48-bis, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  L'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente al periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
  Il comma 5 abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, le cui disposizioni sono confluite, con i nuovi termini di differimento, nell'articolo 1 del testo in esame.
  Segnala poi che il presente disegno di legge di conversione non fa salvi gli effetti normativi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021 fino all'entrata in vigore del decreto in esame (31 gennaio 2021) e che si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di introdurre espressamente tale salvezza.
  L'articolo 2 proroga al 30 aprile 2021 l'efficacia di alcune disposizioni speciali, dettate dal decreto-legge n. 137 del 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà (articolo 28 del citato decreto-legge), alla concessione di permessi premio (articolo 29) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi (articolo 30).
  In particolare la proroga di applica alle disposizioni che:

   consentono di concedere al condannato, ammesso al regime di semilibertà, licenze di durata superiore, nel complesso, ai 45 giorni all'anno ordinariamente previsti dall'articolo 52 della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura (articolo 28 del decreto-legge n. 137 del 2020);

   consentono di concedere al condannato, cui siano già stati concessi permessi premio o che sia già stato assegnato al lavoro all'esterno o ammesso all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, permessi premio anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti dall'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario, purché la condanna non riguardi specifici gravi delitti (articolo 29 del decreto-legge n. 137 del 2020);

   consentono di eseguire presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici (articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020).

  Le disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020 oggetto di proroga dovevano restare originariamente in vigore fino al 31 dicembre 2020; esse sono state dapprima prorogate al 31 gennaio 2021 dalla legge di conversione del medesimo decreto-legge e sono ora ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 2021. La relazione illustrativa motiva queste proroghe con l'esigenza di non vanificare i risultati sinora conseguiti nel contenimento del virus in carcere, evitando il rientro negli istituti penitenziari dei detenuti che sinora Pag. 9hanno fruito di licenze e permessi di durata straordinari, con il conseguente innalzamento della popolazione carceraria e la moltiplicazione dei contagi per effetto dei frequenti passaggi tra il mondo esterno e gli istituti penitenziari.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie del provvedimento e provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento.
  In particolare, ai sensi del comma 1, agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede per i medesimi importi mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in data 20 gennaio 2021.
  Conseguentemente, l'Allegato 1 al presente decreto ridetermina gli importi del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per l'anno 2021 dell'Allegato 1, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
  Ai sensi del comma 2, dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 4 stabilisce infine l'entrata in vigore del provvedimento.
  Segnala infine che il Governo ha riversato il contenuto del presente provvedimento in una proposta emendativa presentata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto Proroga termini (C. 2845).

  Raffaele TRANO (MISTO) sottolinea come le proroghe dei termini di notifica, decadenza e versamento disposte dal presente provvedimento non risolvano in maniera definitiva il problema dei milioni di atti che in futuro saranno comunque notificati ai contribuenti italiani, già duramente provati dalle conseguenze economiche della pandemia. Invita quindi tutti i commissari a riflettere sul drammatico impatto che questi atti avranno su famiglie e imprese.
  Osserva inoltre come in questo difficile contesto l'Agenzia delle entrate provveda con notevole ritardo all'emanazione dei provvedimenti attuativi di propria competenza. In particolare evidenzia che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni IVA relative all'anno 2020, dichiarazioni che possono essere effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2021, sono state pubblicate solo lo scorso 29 gennaio, mentre i software di controllo sono stati resi disponibili il successivo 1° febbraio. In questa situazione i contribuenti, che, per la riduzione del fatturato, conseguente alla pandemia, hanno diritto a rimborsi dell'IVA per l'anno 2020, potranno cedere i loro crediti nei confronti dell'erario in un momento successivo rispetto a quanto avevano preventivato e ciò aggraverà inevitabilmente la crisi di liquidità nella quale già versano molte imprese.
  In proposito evidenzia il diverso trattamento al quale sono soggetti i pagamenti effettuati con ritardo dai contribuenti, che sono sottoposti a sanzioni e interessi di mora, rispetto a quelli effettuati dall'Agenzia delle entrate, che non subiscono alcuna di queste conseguenze.
  Segnala quindi come l'Agenzia delle entrate, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, richieda documentazione già in suo possesso, ad esempio gli originali cartacei delle fatture elettroniche già inviate.
  Ritiene, in conclusione, che i ritardi e le modalità di azione evidenziate configurino dei veri e propri abusi da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti italiani ed auspica che il direttore Ruffini si dedichi ai propri doveri amministrativi, anziché interessarsi ad altro. Invita quindi la Commissione a vigilare sull'operato dell'Agenzia.

  Luigi MARATTIN, presidente, prendendo atto delle legittime affermazioni del collega Trano, osserva che quanto evidenziato potrebbe costituire oggetto di atti di sindacato ispettivo, che ciascun deputato singolarmente potrà presentare non appena superata la crisi di Governo in atto, ed eventualmente anche di iniziative collettive.

Pag. 10

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo da remoto, condivide la scelta del Governo che, con il provvedimento in esame, ha bloccato per alcune settimane tutti gli atti che avrebbero dovuto essere inviati ai contribuenti. Osserva però come la soluzione adottata sia accettabile solo come provvedimento di urgenza, essendo poi indispensabile effettuare una disamina delle singole fattispecie, valutando caso per caso la necessità di una sospensione degli adempimenti tributari, in relazione ai danni effettivamente subiti a causa della pandemia. Ritiene infatti che non tutte le attività economiche abbiano risentito nella stessa misura della crisi economica conseguente alle misure adottate per evitare il diffondersi del contagio.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) segnala che nel modello di dichiarazione IVA non è allo stato prevista la possibilità di distinguere i versamenti che non sono stati effettuati sulla base di apposite disposizioni legislative di sospensione rispetto a quelli non effettuati per altri motivi. In tal modo i contribuenti che si sono avvalsi di una facoltà che era stata loro riconosciuta dalla legge sono posti sullo stesso piano di quelli che non hanno adempiuto ai propri obblighi tributari. Rileva poi come una delle conseguenze di questa mancata previsione sia l'impossibilità di ricevere pagamenti superiori a 5.000 euro da parte delle pubbliche amministrazioni, fatto molto grave data l'attuale crisi di liquidità che grava sulle imprese italiane.
  Proseguendo ricorda che il proprio gruppo ha presentato in materia un'interrogazione a risposta scritta, che non ha ancora ricevuto risposta e osserva come, in considerazione delle dimissioni del Governo Conte, non sia in questa fase consentito lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo in Commissione, i quali spesso si sono dimostrati un efficace strumento per superare problemi tecnici, come quello che ha illustrato. Chiede pertanto che la Commissione si attivi per chiedere all'Agenzia delle entrate di risolvere la questione, possibilmente con l'emanazione di una circolare prima della scadenza dei versamenti fissata per il prossimo 16 febbraio, o anche mediante una modifica del software che i contribuenti sono tenuti a compilare.

  Luigi MARATTIN, presidente, osservando come la scadenza del 16 febbraio 2021 sia troppo ravvicinata per poter intervenire a livello informatico, propone di attendere l'insediamento del nuovo Governo, al quale potrà quindi essere sottoposto un atto di sindacato ispettivo per la soluzione della problematica evidenziata, che giudica condivisibile e meritevole di attenzione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) osserva che, anche in mancanza di una correzione a livello informatico, una circolare potrebbe consentire di indicare in un rigo differente i versamenti che non sono stati effettuati in forza di una norma di legge.

  Raffaele TRANO (Misto) concorda con il collega Gusmeroli in merito al ritardo con il quale sono evase le interrogazioni a risposta scritta e ribadisce la necessità che l'Agenzia delle entrate svolga la propria attività con maggior rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore, evidenziando inoltre le carenze dei software messi a punto dalla SOGEI, spesso inefficaci.
  Conclude evidenziando l'urgente necessità di una semplificazione, che consenta di ridurre gli oneri a carico dei contribuenti e delle imprese.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.45.