CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2021
519.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 584

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 febbraio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 10.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Fabio MELILLI (PD), presidente, avverte che per il gruppo Lega-Salvini premier cessa di fare parte della Commissione bilancio il deputato Zennaro, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a far parte della Commissione il deputato Bitonci, a cui la Commissione porge i migliori auguri di buon lavoro.

Sull'ordine dei lavori.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede alla Presidenza chiarimenti in merito al rinvio della seduta delle Commissioni riunite I e V prevista per le ore 10, in cui le Presidenze avrebbero dovuto dare conto dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini. Ritiene, infatti, che, vista l'attuale crisi di Governo, i lavori delle Commissioni Pag. 585parlamentari avrebbero dovuto riguardare prevalentemente decisioni di tipo tecnico e giuridico, come quella relativa all'ammissibilità delle proposte emendative, piuttosto che decisioni politiche, come quelle riferite ai pareri sugli atti del Governo, rispetto ai quali la V Commissione è chiamata oggi a deliberare. Auspica che sulla questione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini non si stia giocando una partita all'interno della maggioranza, seppure, visti gli eventi di ieri sera e il prolungarsi della crisi di Governo, sospetta che questo rischio vi sia.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), associandosi alle parole dell'onorevole Trancassini, concorda con l'impossibilità di procedere alle votazioni sulle proposte di parere sugli atti del Governo, sottolineando che i deputati presenti intendevano soprattutto partecipare alla seduta delle Commissioni riunite I e V sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini. Ritenendo che, visti i tempi, la valutazione sull'ammissibilità sia stata conclusa, crede che il rinvio della seduta prevista per le ore 10 sia dovuto ad altre ragioni.

  Fabio MELILLI, presidente, replicando agli onorevoli Trancassini e Garavaglia, per quanto riguarda l'esame degli atti del Governo, ricorda che il parere espresso dalla Commissione bilancio è un parere di tipo tecnico, che non riguarda i contenuti del provvedimento, ma solo i profili finanziari. Pertanto, ritiene non vi siano ostacoli a procedere con l'esame di tali atti. Tuttavia, qualora la Commissione ritenesse di non dover procedere in tal senso, crede che l'esame dei provvedimenti su cui oggi la Commissione è chiamata ad esprimersi potrebbe essere avviato nella seduta odierna, per poi procedere in una successiva seduta alla formulazione e alla votazione delle relative proposte di parere. Quanto al rinvio della seduta in sede referente delle Commissioni riunite I e V, reputa di non aver mai consentito che le decisioni tecniche e giuridiche in capo alla Presidenza fossero influenzate da questioni meramente politiche. Rileva che la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative riferite al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini è molto complessa e delicata e rispetto ad essa sono emerse criticità che hanno richiesto un'ulteriore riflessione. Assicura, comunque, che tale valutazione è di tipo tecnico e giuridico e non politica.

  Luigi GALLO (M5S), in qualità di relatore dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, ritiene necessario che l'esame di tali provvedimenti sia avviato nella seduta odierna, non avendo obiezioni rispetto alla possibilità di rinviarne la prosecuzione ad altra seduta. In merito alla seduta delle Commissioni riunite I e V convocata per oggi alle ore 14.30, ricorda che il MoVimento 5 Stelle ha un'importante riunione di gruppo alle ore 15. Pertanto, auspica che sia consentito ai deputati del suo gruppo di partecipare a tale riunione.

  Fabio MELILLI, presidente, replicando all'onorevole Gallo, ricorda che nella seduta delle Commissioni riunite I e V convocata per oggi alle ore 14.30 si darà conto dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini e che quindi non sono previste votazioni.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'auspicare che la votazione delle proposte di parere riferite agli atti del Governo all'ordine del giorno sia rinviata ad altra seduta, chiede che nel corso dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna si definisca in modo puntuale l'organizzazione dei lavori della Commissione dei prossimi giorni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, sottolineando che il Governo non concorre a decidere l'organizzazione dei lavori della Pag. 586Commissione, reputa tuttavia necessario fornire gli elementi di chiarimento eventualmente richiesti dal relatore sugli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) apprezza che già nella seduta odierna il Governo fornisca gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore sugli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione, poiché ciò consente ai deputati un maggiore approfondimento sugli stessi.

  Fabio MELILLI, presidente, considerando gli orientamenti emersi, ritiene che la Commissione possa procedere ad avviare l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno, per poi procedere alla votazione delle relative proposte di parere in una seduta successiva.

  La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Atto n. 226.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento ha ad oggetto uno schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo: il funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che secondo la relazione tecnica non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); il funzionamento della Commissione esaminatrice e il fatto che i componenti della suddetta Commissione operino tutti a titolo gratuito; gli oneri connessi alla gestione del «Registro dei contratti di mandato sportivo» di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte, in base alla relazione tecnica, con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
Atto n. 227.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento ha ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante misure Pag. 587 in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo: all'articolo 4, comma 10, concernente la nomina di un Commissario ad acta, secondo una previsione già contenuta all'articolo 1, comma 304, lettera c), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014); all'articolo 8, sulla Commissione unica per l'impiantistica sportiva, già istituita ai sensi della legge n. 526 del 1968, e già operante presso il CONI con le relative spese di funzionamento a carico delle risorse ordinarie destinate al Comitato Olimpico.
  Per quanto concerne l'articolo 4, prende atto del carattere procedurale dello stesso nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo. Evidenzia, peraltro, che le disposizioni recate dall'articolo perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di sostegno pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea, anche con riguardo alla deroga ai limiti di finanziamento pubblico di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  Sulle altre disposizioni non ha osservazioni da formulare tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che gli adempimenti previsti dall'articolo 4, in materia di accelerazione e semplificazione del procedimento amministrativo, a carico dei soggetti pubblici competenti possono essere realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, evidenzia che gli adempimenti a carico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono volti a garantire il rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi negli interventi di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
  Non ravvisa, infine, problemi di coerenza rispetto alla disciplina vigente, dal momento che, da un lato, non sussiste in materia di impianti sportivi una specifica normativa a livello europeo, dall'altro, quella in tema di concorrenza e gare di appalto non risulta influenzata dallo schema di decreto in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
Atto n. 228.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che l'Atto del Governo n. 228 reca lo schema di decreto legislativo recante le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Evidenzia che i commi 3 e 4 dell'articolo citato stabiliscono che gli schemi dei decreti legislativi, elaborati secondo i principi e criteri direttivi ivi previsti al comma 2, debbano essere emanati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di delega, ed adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere espresso da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. È comunque previsto che qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni, e che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2019, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. Il citato termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto inizialmente dalla legge n. 86 del 2019, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, è stato quindi prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Alla luce della disposizione citata, il termine per la sua adozione è pertanto differito al 28 febbraio 2021.
  In merito agli articoli da 1 a 3, con riferimento in particolare all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, convenendo con la relazione tecnica circa il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ha nulla da osservare.
  In merito al comma 2 dell'articolo 1, ivi prevedendosi la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, ribadisce che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione. Al contrario, tali clausole si risolverebbero in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come peraltro rilevato con articolate argomentazioni anche dall'Organo di controllo.
  Riguardo agli articoli da 4 a 13, per i profili di quantificazione, posto che ai sensi degli articoli 4, 6, 7 e 8 le norme in esame prevedono il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro delle società sportive — che viene ridenominato «Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche» — al Dipartimento per lo Sport, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), formula alcune osservazioni, tenuto conto che ai sensi della normativa vigente, la tenuta e l'aggiornamento di tale registro farebbe invece capo al CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004, che viene abrogato dall'articolo 17.
  Visto che ai sensi degli articoli 6 e 8, spetterà al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati – compiti finora svolti dal CONI – ritiene che andrebbe confermato che ai compiti in questione il suddetto Dipartimento possa provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste Pag. 589dalla legislazione vigente. Richiamando la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ritiene opportuno acquisire una conferma in merito alla all'adeguatezza della dotazione di tale struttura.
  Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e Salute spa, stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, e premesso che la società Sport e Salute spa è comunque considerata una pubblica amministrazione ai fini della contabilità nazionale, osserva che la relazione tecnica fornisce i dati dei costi stimati per il funzionamento del Registro ma non chiarisce se vi è un aumento rispetto ai costi dell'attuale registro. Inoltre, osserva che ai sensi dell'articolo 12 tutti i dati dovranno trasmigrare dal vecchio al nuovo registro, per cui sarebbero da approfondire gli eventuali costi di questa operazione straordinaria che coinvolge quasi 13 milioni di anagrafiche.
  In conclusione, ritiene che andrebbe confermato che al funzionamento del Registro la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere. Ritiene che sarebbero utili anche dati sulle risorse che ad oggi vengono corrisposte dalla società Sport e Salute alla sua controllata in house CONINet Spa, in virtù del contratto di servizio specificamente ai fini della gestione del Registro nella sua versione prevista dalla legislazione vigente.
  In merito agli articoli 14 e 15, segnala che non ha nulla da rilevare sull'articolo 14, mentre riguardo all'articolo 15 ritiene che andrebbe confermato che per i compiti ivi previsti il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 16, recante disposizioni sui fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport, posto che le Federazioni sportive nazionali sono considerate pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità nazionale, ritiene che andrebbe confermato che le stesse siano in grado di svolgere i necessari controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.
  Relativamente all'articolo 17, recante abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in oggetto si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In particolare, segnala che il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio è in grado di fare fronte, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, al trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro delle società sportive, ridenominato «Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche», di cui agli articoli 4 e da 6 a 8, posto che il predetto Registro, come riportato nella relazione tecnica, è gestito da Sport e salute spa attraverso la controllata ConiNet Spa.
  Evidenzia che nell'ambito del bilancio di Sport e salute spa sono già stanziate somme per la digitalizzazione e l'adeguamento degli strumenti tecnologici.
  Riguardo all'articolo 15, segnala che la predisposizione di moduli per autocertificazione è un'attività espletabile con le risorse umane e strumentali attualmente disponibili presso il Dipartimento per lo sport, considerata anche la non eccessiva complessità dei moduli in questione, nonché la presenza, presso il Dipartimento, di moduli utilizzati per attività similari.
  Conferma che le Federazioni sportive nazionali svolgeranno i controlli di cui all'articolo 16 con le risorse previste a legislazione vigente.

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  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Atto n. 229.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 86 del 2019 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) – reca misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame recano misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, riproponendo e innovando la normativa contenuta nella legge n. 363 del 2003, di cui si dispone l'abrogazione.
  Ciò premesso, riguardo agli adempimenti in capo ai soggetti pubblici interessati (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, regioni, province autonome, comuni, Polizia, Carabinieri, corpo della Guardia di finanza, corpi di polizia locali), non ha osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame appaiono perlopiù riproduttive di compiti già previsti a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, rileva che il provvedimento in esame conferma l'importo, minimo e massimo, di alcune sanzioni già fissato a legislazione vigente (ad esempio, per la produzione o commercializzazione di caschi non conformi o per l'omissione di soccorso); per altre fattispecie (ad esempio, per il sorpasso o per il transito e risalita), invece, fissa direttamente gli estremi degli importi la cui definizione, a legislazione vigente, è invece demandata alle regioni, sempre in una gamma definita. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare circa le sanzioni riproduttive di quelle già previste a legislazione vigente; per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste, la determinazione dei cui importi passa dalle Regioni allo Stato, pur considerando che le entrate da sanzioni hanno carattere eventuale e che il provvedimento in esame non sconta – coerentemente – effetti di gettito, sarebbe utile acquisire una valutazione volta ad escludere eventuali variazioni del gettito da sanzioni. Infine, relativamente alla possibilità che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, di cui all'articolo 39, evidenzia che le proposte di rinegoziazione (che la norma correla esplicitamente alla finalità di recuperare i maggiori costi che i gestori sopportano per gli adeguamenti al decreto in esame) appaiono presentare carattere potenzialmente oneroso – ove assentite – per gli enti concedenti. In proposito, pur rilevando che gli enti affidanti hanno facoltà di accettare o meno le proposte di rinegoziazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo a possibili profili di onerosità per i soggetti pubblici concedenti interessati derivanti dalle disposizioni in questione e dalla correlata disciplina applicabile in caso di recesso, con relativi obblighi di rimborso dei costi sostenuti dall'operatore economico, ai sensi del medesimo articolo 39.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 40, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

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  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che il passaggio dalle regioni allo Stato della determinazione degli importi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste non comporta variazioni di gettito.
  Relativamente alla possibilità, di cui all'articolo 39, che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, evidenzia che il citato articolo prevede il permanere dei rischi della gestione in capo al concessionario, anche qualora si opti per la revisione del rapporto.
  Fermo restando che gli enti affidanti hanno la facoltà di accettare o meno le predette proposte di rinegoziazione, in sede di concessione del cespite in favore di un nuovo operatore economico subentrante, specifica che si terrà comunque conto dei possibili rimborsi connessi all'eventuale recesso del precedente operatore economico.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
Atto n. 230.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca norme di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
  In merito all'articolo 1, comma 1, non ha nulla da osservare.
  In merito al comma 2 dell'articolo 1, che prevede una clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, segnala che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di siffatte clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione. In caso contrario, tali clausole si risolverebbero in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come peraltro autorevolmente rilevato con articolate argomentazioni anche dall'Organo di controllo.
  Riguardo agli articoli da 2 a 4, trattandosi di disposizioni ordinamentali e di coordinamento, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 9, posto che al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sono affidate funzioni ispettive, anche avvalendosi della società Sport e salute, e che si prevedono norme dirette ad assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per lo svolgimento di tale attività e rassicurazioni che ad essa il Dipartimento potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente tramite rimodulazione delle stesse.
  Riguardo all'articolo 11, che prevede disposizioni tributarie, evidenzia che la norma vigente di cui all'articolo 90, comma 4, della legge n. 289 del 2002, dispone testualmente che il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI «non sono obbligati» ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche. La conferma che si tratti di una facoltà si rinviene anche nella prassi applicativa: la circolare n. 21 dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2003 al punto 7, Pag. 592dopo aver ricordato il tenore del citato articolo 90, comma 4, evidenzia che «Pertanto il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI hanno facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto nella misura del quattro per cento sui contributi dagli stessi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Si precisa che la norma recata dal comma 4 dell'articoli 90 della legge n. 289 in esame prevede la facoltà per il CONI, le Federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, ma non sottrae ad imposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto, concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi del Capo VI del titolo I del TUIR.»
  Il tenore letterale della proposta normativa in commento, nell'affermare che la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto «non si applica» sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, parrebbe innovare l'ordinamento vigente in quanto sostituisce ad una facoltà l'obbligo di non applicazione della ritenuta a titolo d'acconto.
  In tal caso, la nuova formulazione proposta al comma 1 potrebbe produrre effetti negativi sul gettito, in termini di mera cassa, in quanto l'esclusione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento va ad incidere sull'anticipazione del pagamento del debito di imposta che si calcola sul reddito d'impresa.
  In considerazione di quanto precede, al fine del riscontro circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri in considerazione del fatto che si tratterebbe di una mera ricognizione di disposizione preesistenti, ritiene necessario un approfondimento istruttorio volto ad escludere riflessi onerosi in termini di cassa e comunque conseguenze pregiudizievoli in ordine all'accertamento del debito di imposta in relazione alla funzione svolta dal meccanismo della ritenuta d'acconto. Qualora risulti confermato l'intento di riproporre la disciplina vigente suggerisce una migliore formulazione della proposta normativa in commento tale da poter escludere che alla stessa si possa riconoscere portata innovativa.
  Con riferimento al comma 3 evidenzia che la proposta normativa, dopo aver disposto che il corrispettivo in denaro o in natura costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo complessivo annuo di 200.000 euro, spesa di pubblicità, la riconduce all'ambito applicativo dell'articolo 108, comma 1 del TUIR. La proposta ripropone quanto previsto dall'articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002. Ricorda che la materia del trattamento fiscale delle spese di pubblicità è stata interessata nel tempo da numerosi interventi normativi. L'articolo 74, comma 2, del TUIR – nella numerazione ante riforma del 2004 – al primo periodo disciplinava il regime fiscale delle spese di pubblicità e di propaganda prevedendone la deducibilità in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Nel testo post riforma 2004 la disciplina recata dall'articolo 74, comma 2, primo periodo del TUIR era confluita nell'articolo 108, comma 2, primo periodo del TUIR, più volte modificato. In seguito, il primo periodo del comma 2 dell'articolo 108 veniva soppresso dal comma 2, lettera c), punto 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 244 del 2016, recante il coordinamento della disciplina in materia di IRES ed IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015, attuativo della direttiva 2013/34/UE. La relazione tecnica annessa, con specifico riferimento al comma 2, lettera c), evidenziava che la novella regolava «il nuovo regime di capitalizzazione dei costi relativi a studi e ricerche e delle spese di pubblicità e propaganda. In base al nuovo criterio dettato dall'articolo 108 tali spese sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». Dal punto di vista finanziario si stimava che «le modifiche dovrebbero avere un impatto trascurabile in termini di gettito considerato che la fattispecie interessa soltanto pochi contribuenti che avrebbero capitalizzato tali categorie di costi in materia difforme da come sarà previsto nei nuovi principi contabili. Ai fini della razionalizzazione del sistema non è più prevista Pag. 593la deducibilità in cinque eserciti per soggetti IAS/IFSR adopter di alcune spese pluriennali non capitalizzabili come i costi di impianto e ampliamento. Questa modifica comporta, in termini di gettito una potenziale perdita di gettito di cassa derivante dalla possibilità di dedurre da subito l'intero importo dei costi in parola, salvo andare a regime al quinto anno».
  Ricorda poi che ai fini della stima della potenziale perdita di gettito di cassa furono utilizzati i dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi disponibili UNICO2015 società di capitali ed enti commerciali.
  In considerazione di quanto precede, sorge il dubbio che la stima si sia incentrata sull'impatto delle novelle sui soggetti IAS/IFSR adopter che costituisce una platea tendenzialmente diversa da quella delle società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, e associazioni sportive scolastiche. Ne deriva che la disciplina che ora si ripropone – quella di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto-legge n. 289 del 2002 integrato dal riferimento all'articolo 108, comma 1 del TUIR e costituisce la disciplina vigente in conseguenza della soppressione operata dal comma 2, lettera c), punto 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 244 del 2016 – poteva essere stata sottostimata in termini di perdita di cassa a meno che la quantificazione richiamata e relativa alla disposizione da ultimo citata, ancorché la relazione tecnica taceva sul punto, contenesse al suo interno anche la stima di tali tipologie di spese erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
  Pur nella consapevolezza che la proposta normativa in commento – così come si legge in relazione tecnica – opera una ricognizione di disposizioni preesistenti, suggerisce di valutare l'opportunità di un approfondimento al fine di conoscere l'onere effettivamente contabilizzato nei saldi di finanza pubblica in relazione al differente trattamento delle spese di pubblicità derivante dall'applicazione del criterio posto dall'articolo 108, comma 1, e le eventuali differenze in termini di oneri rispetto a quanto stimato in occasione del decreto-legge n. 244 del 2016.
  In merito agli articoli 13, 14, 15 e 16, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle norme, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo agli articoli 17 e 18, convenendo sul tenore ordinamentale delle disposizioni, non ha nulla da osservare. Ad ogni modo, ritiene che andrebbe confermato che, con specifico riferimento dalla creazione delle sezioni paraolimpiche nell'ambito dei Gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare prevista dal Titolo VI del presente decreto, la previsione di allenatori e direttori tecnici con specifica preparazione non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito agli articoli 19, 20 e 21, ritiene che andrebbe soltanto chiarito se l'obbligo previsto all'articolo 20 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sia riproduttivo di una norma già esistente, che non sembra essere presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52. In caso contrario, vi potrebbero essere nuovi oneri nei casi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica. Ricorda in proposito che le federazioni sportive nazionali sono in maggioranza incluse nell'apposito elenco Istat, così come il CONI).
  Per quanto riguarda gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 non ha nulla da osservare, data la loro natura ordinamentale.
  Riguardo all'articolo 30 segnala che la disposizione in esame sembra avere una portata innovativa rispetto alla legislazione vigente. Atteso che al contratto di apprendistato sono correlate agevolazioni contributive, ritiene che andrebbero valutati gli effetti sul gettito contributivo, che potrebbe subire una contrazione rispetto a quanto si verificherebbe a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 31 non ha nulla da osservare.
  Riguardo all'articolo 32, non ha nulla da osservare, atteso che il presente articolo riproduce in sostanza quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 91 del 1981. Pag. 594
  Per quanto concerne l'articolo 34, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, osserva comunque che in linea teorica l'ampliamento della platea degli assicurati, in assenza di andamenti divergenti riferibili ai nuovi iscritti rispetto a quelli della generalità degli assicurati INAIL, non presenta profili critici per la finanza pubblica, atteso che l'INAIL presenta attivi d'esercizio e una solida situazione patrimoniale ad essa conseguente. Tuttavia, alla luce del fatto che i soggetti in esame appaiono costituire una categoria particolarmente esposta al rischio di infortunio sul lavoro, ritiene che andrebbe garantito che tale peculiarità sia valutata nella fase di determinazione delle tariffe, onde evitare che si generino squilibri finanziari per la gestione degli sportivi, perduranti fino al periodo di media durata, prefigurato dalla stessa relazione tecnica, per l'eventuale correzione del tasso medio di tariffa sulla base del monitoraggio dell'andamento infortunistico. In sostanza, considera necessario assicurare, con opportune, mirate valutazioni statistiche, la determinazione di un tasso medio fin da subito appropriato rispetto agli oneri correlati alle prestazioni attese.
  Ritiene che andrebbero comunque valutati gli eventuali oneri ascrivibili ai nuovi o maggiori premi dovuti dalle società o associazioni sportive appartenenti alle pubbliche amministrazioni (ad esempio, quelle legate alle Forze armate o alle Forze dell'ordine), atteso che, mentre i versamenti assicurativi costituiscono di per sé una partita di giro per il conto economico delle pubbliche amministrazioni nel suo complesso, i correlati trattamenti ovviamente incidono sui saldi di finanza pubblica.
  Riguardo agli articoli 33 e 35, in linea generale, pur convenendo in linea di massima con l'asserzione della relazione tecnica sull'effetto positivo per le casse dell'INPS, preso atto che viene fornito – conformemente alla vigente normativa contabile, vertendosi in materia previdenziale – il quadro decennale degli effetti delle misure, evidenzia che, anche se, nel caso in esame, appare plausibile ipotizzare che l'assenza di effetti onerosi netti si estenda anche per ulteriori annualità, alla luce del fatto che la platea dei nuovi iscritti, verosimilmente con bassa età media (trattandosi di sportivi), non accederà per diverso tempo, se non marginalmente, al principale strumento di tutela previdenziale, ovvero la pensione di vecchiaia o anticipata, sarebbe auspicabile l'acquisizione di informazioni circa gli equilibri finanziari complessivi a lungo termine correlati alle contribuzioni e ai trattamenti dei soggetti in questione, considerando l'evoluzione dei loro redditi e i rapporti a regime fra numero di lavoratori e di pensionati. Fra l'altro, rappresenta che il Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), considerato unitariamente ai fondi ex ENPALS, presenta un attivo d'esercizio per il 2019 pari a circa 300 milioni di euro (come risulta dal Rendiconto INPS, tomo II, pagina 1027), per cui, in assenza di modifiche normative sul rapporto fra contribuzione e trattamenti, si può presumere che un ampliamento della platea degli iscritti determini un aumento di tale attivo. Tuttavia questo assunto appare ragionevolmente certo solo se, per condizioni anagrafiche e generali, i nuovi iscritti non si caratterizzano come divergenti rispetto ai soggetti già iscritti. Poiché, evidentemente, rilevanti diversità esistono, tanto da determinare l'iscrizione di alcuni soggetti e la mancata iscrizione di quelli oggetto della presente disciplina, proprio per questo motivo, oltre alle proiezioni decennali, sarebbe auspicabile una valutazione, perlomeno di massima, sugli effetti delle disposizioni una volta che si stratificheranno circa 15-20 classi di pensionati, oltre che sugli effetti correlati alle prestazioni minori, come malattia, maternità ecc.
  Per quanto riguarda la quantificazione delle maggiori entrate contributive, sulla base dei dati e delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica, osserva che la relazione tecnica considera solo le aliquote più alte previste dal comma 7 dell'articolo 35 per co.co.co. o autonomi occasionali non iscritti presso altre forme obbligatorie e anche la tabella 1 risulta per i valori mostrati coerente con l'applicazione di tali aliquote. Quindi la relazione tecnica non considera nei calcoli le aliquote più basse previste dal comma 8 dell'articolo 35 per lavoratori Pag. 595autonomi non iscritti presso altre forme obbligatorie. Tuttavia, nella descrizione del gruppo III tale ultima platea risulta inclusa insieme a quelle del comma precedente. Ciò porta evidentemente ad una sovrastima delle entrate previste, risolvendosi nell'applicazione delle aliquote più alte per entrambe le platee incluse nel gruppo III. Ove invece si trattasse di un refuso della descrizione si avrebbe come conseguenza che tale gruppo non è stato considerato né per le entrate né per gli oneri.
  Fa presente che le aliquote previste dal comma 8 dell'articolo 35 in relazione all'iscrizione alla Gestione separata INPS risultano inferiori a quelle che sarebbero applicabili qualora a tale iscrizione (nuova) fosse applicata la normativa vigente, da ultimo disciplinata dalla circolare INPS n. 12 del 3 febbraio 2020.
  Inoltre, per quanto riguarda il 2021, la stima sembra non tenere conto del fatto che il presente articolo si applicherà soltanto dal 1° settembre 2021.
  Per quanto attiene agli effetti fiscali indotti, rappresenta che i valori del primo biennio sembrano scontare un'attribuzione esclusiva ai datori di lavoro degli oneri contributivi, mentre in realtà una quota dell'onere è a carico del lavoratore e, in relazione a tale quota, l'impatto, in presenza di lavoro dipendente, si presenta già nello stesso anno della contribuzione, con segno contrario sui saldi rispetto a questa.
  In relazione ai dati e alle ipotesi formulate, poi, premesso che non si hanno rilievi in ordine alla metodologia adottata, prende atto dei valori retributivi indicati, sui quali non dispone di elementi di verifica ma che sembrano plausibili, mentre chiede chiarimenti circa l'origine della seconda platea indicata dalla relazione tecnica (la prima essendo un dato noto). Sulla terza platea osserva che dai dati forniti nella nota 3 dell'allegato A della relazione tecnica vi sarebbero circa 12.500 collaboratori sportivi monoreddito con redditi superiori a 10.000 euro, mentre invece la platea è ipotizzata pari a 5.000 soggetti. Ritiene che andrebbe quindi fornito un chiarimento su tale differenza. Si può ipotizzare a tale proposito che il termine collaboratore sia usato in senso lato e che vi siano inclusi anche soggetti subordinati e autonomi inclusi nei gruppi I. e II.; tuttavia proprio tale ipotesi non consente di verificare l'esattezza della stima della platea del gruppo III.
  Rilevato che la relazione tecnica presenta un quadro finanziario complessivo caratterizzato da effetti virtuosi pari a circa 30 milioni di euro annui nel decennio considerato – proiezione temporale richiesta dalla normativa contabile, trattandosi di materia pensionistica –, con l'unica eccezione del 2021, che registrerebbe un attivo di oltre 100 milioni di euro – ma, come detto, verosimilmente sovrastimato a causa dell'applicazione differita della disposizione –, pur concordando in linea di massima sull'impatto globalmente positivo delle norme, in virtù della limitata fruizione che sembra ragionevole attendersi per il decennio considerato del principale e più oneroso istituto previdenziale, ovvero la pensione di vecchiaia o anticipata, non dispone di elementi di riscontro per valutare la fondatezza delle quantificazioni inerenti agli oneri per i vari istituti previsti, in assenza di dati sull'età, sulla contribuzione pregressa in altre gestioni, sulla fertilità, sui tassi di malattia e cessazione del rapporto di lavoro.
  La quantificazione degli oneri sconta nel primo biennio, ma soprattutto nel primo anno, un impatto più contenuto, su cui andrebbero fornite spiegazioni, in parte forse riconducibili ai tempi di applicazione della norma, che sarebbero quindi stati considerati, oppure al tipico effetto dovuto alla distribuzione lineare temporale dei beneficiari, per il resto si può soltanto verificare, sulla base delle platee indicate, l'ordine di grandezza del profilo degli oneri indicato dalla relazione tecnica, anche se andrebbero illustrate le ragioni circa l'evoluzione in parte divergente nel decennio tra i tre gruppi, ad esempio gli oneri per il secondo gruppo raddoppiano dal secondo al decimo anno mentre per il terzo gruppo l'incremento è solo del 13,5 per cento.
  Per quanto riguarda l'articolo 35, non ha osservazioni da formulare sui commi Pag. 596estranei alla disciplina previdenziale generale e pubblica, ovvero sui commi 4 e 5.
  Osserva infine che non viene stimato l'impatto del comma 6 dell'articolo 35 per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS già assicurati presso altre forme obbligatorie per i quali si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento. Ritiene necessario, invece, acquisire un prospetto almeno decennale del gettito contributivo e della spesa pensionistica attesi, non potendosi altrimenti esprimere in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni.
  In merito all'articolo 36, relativo al trattamento tributario, osserva quanto segue.
  Relativamente al comma 1 fa presente che la normativa vigente prevede, alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR, per i soli atleti professionisti che le indennità percepite al termine dell'attività sportiva ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1981, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a) del medesimo articolo 17 del TUIR, siano soggette a tassazione separata. L'articolo 51, comma 2, dello schema, modificando la citata lettera f), comma 1 dell'articolo 17 del TUIR riferisce l'applicazione del regime di tassazione separata anche alle indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del presente schema di decreto legislativo e quindi non più soltanto alle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della ricordata legge n. 91 del 1981. Richiama inoltre l'attenzione sulla prevista costituzione – di cui al comma 4 dell'articolo 26 dello schema all'esame – di un fondo gestito da rappresentati delle società e degli sportivi per la corresponsione delle indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile che nella proposta normativa in commento non riguarda più i soli sportivi professionisti.
  Rappresenta la necessità – alla luce di quella che si presenta come una estensione soggettiva dell'ambito riconducibile al regime di tassazione separata – di svolgere un approfondimento al fine di escludere un eventuale minor gettito derivante dall'applicazione della nuova normativa rispetto a quella vigente: effetti che, in caso di portata innovativa delle disposizioni in commento, potrebbero derivare dalle differenti modalità di determinazione dell'aliquota applicabile nell'ambito del regime di tassazione separata.
  Riguardo al comma 3 osserva che la vigente normativa in materia di fiscalità di società sportive professionistiche, prevede l'assoggettamento ad IVA del trasferimento di atleti in quanto cessione di contratto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; a norma dell'articolo 4 della legge n. 398 del 1991 tali cessioni scontano l'aliquota IVA del 10 per cento e sono applicabili anche alle società sportive dilettantistiche, sia lucrative che non. Tuttavia la novella specifica che l'applicazione dell'IVA debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari; chiede pertanto di sapere se tale specificazione possa modificare il gettito atteso a legislazione vigente, in considerazione anche dei diversi coefficienti forfetari – previsti in caso di opzione per il regime di tassazione forfetario da parte degli enti del terzo settore – applicabili su diversi scaglioni di valore delle attività differenziate tra attività di prestazioni di servizi ed altre attività.
  Rileva inoltre che il medesimo comma dispone che per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3 del TUIR. Sul punto non ha osservazioni nel presupposto che: rimanga fermo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, nella quale, tra le altre specificazioni, si prevede che l'articolo 148, comma 3 del TUIR, in materia di decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, non potrà trovare applicazione qualora le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro scelgano di assumere la qualifica di enti del Terzo settore; a legislazione vigente la cessione verso corrispettivo del Pag. 597diritto alla prestazione sportiva dell'atleta può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sempreché l'atleta abbia svolto nell'ambito dell'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica (in ogni caso tale attività resterà soggetta ad IVA in analogia alla fattispecie di cui all'articolo 143, comma 3, lettera b), del TUIR); nel caso in cui l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro ceda il diritto alla prestazione sportiva dell'atleta in favore di un ente sportivo professionistico o a carattere lucrativo o che non abbia adeguato lo statuto la cessione non potrà rientrare nell'ambito dell'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3 del TUIR.
  Riguardo al comma 4 segnala che la norma vigente prevede che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile siano equiparate alle operazioni esenti dall'IVA. Sempre a normativa vigente il premio in argomento, percepito dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti. In ragione di tali riscontri non ha osservazioni da formulare.
  In merito al comma 6 fa presente che in tale disposizione vengono qualificati in modo dettagliato come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che vengono intesi come gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive; tale qualificazione si interpreta come operante sia ai fini fiscali che previdenziali solo entro il limite reddituale previsto per l'esenzione, pari a 10.000 euro. In ragione di tali presupposti non ha osservazioni di tipo fiscale o previdenziale da formulare.
  Per quanto concerne il comma 7, segnala che lo stesso estende l'applicazione della soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del citato TUIR, anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali. La relazione tecnica stima in circa 150.000 i soggetti che svolgono attività di «collaboratore» e che i collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori alla soglia dei 10.000 euro siano pari a 137.597 unità. Per essi evidenzia che la disposizione non comporta un aumento della platea dei potenziali fruitori della «no tax area» attualmente prevista per i «redditi diversi» in quanto è nell'ambito di questa stessa platea che l'attività sportiva posta in essere verso un corrispettivo dovrà essere riqualificata come rapporto di lavoro sportivo e i relativi redditi qualificati come redditi da lavoro. Tuttavia evidenzia che la novella potrebbe di fatto generare variazioni finanziarie qualora il rapporto di lavoro sportivo sia inquadrato come autonomo (articolo 25, comma 2), e ciò in ragione della diversa soglia di no tax area vigente, il cui importo è inferiore al limite dei 10.000 euro previsto dal richiamato articolo 69, comma 2, del TUIR.
  In merito all'articolo 37, relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, come già evidenziato in relazione all'articolo 35, anche in questo caso ritiene che andrebbero illustrati, in termini di gettito contributivo e di prestazioni pensionistiche, perlomeno per il decennio previsto dalla vigente normativa contabile, gli effetti delle disposizioni, sulla cui neutralità finanziaria – pur potendo in linea di massima presupporre la validità, in assenza di prova contraria, dell'equivalenza attuariale fra contribuzione e trattamenti pensionistici nella vigenza del sistema contributivo puro – non è altrimenti possibile esprimersi in modo conclusivo. Non ha invece nulla da osservare sul comma 4 e sull'articolo 38, relativo ai Settori professionistici e dilettantistici.
  In merito all'articolo 39, che prevede un Fondo per il passaggio al professionismo e Pag. 598l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, osserva comunque, da un lato, che è ormai esaurita la possibilità di utilizzare le risorse relative al 2020, e, dall'altro, che andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziate rispetto alle molteplici finalità previste.
  Inoltre, ritiene che andrebbe valutata la compatibilità di alcune finalità con un finanziamento solo biennale e non permanente: ad esempio quelle per reclutamento e formazione e quelle per tutele assicurative e assistenziali.
  Per quanto riguarda l'articolo 40, relativo alla promozione della parità di genere, non ha nulla da osservare, nel presupposto che i compiti di vigilanza di cui al comma 2 possano essere svolti dal CONI a valere sulle risorse ordinariamente disponibili e che le misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport di cui alla lettera b) del comma 1 si risolvano in interventi eseguibili senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica. Ritiene quindi che sarebbe auspicabile un'indicazione circa la tipologia di tali misure, onde valutare la loro effettiva neutralità finanziaria.
  Relativamente all'articolo 41, in materia di riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, ritiene che andrebbero forniti dei chiarimenti in ordine alla natura e alla struttura delle cosiddette «palestre della salute», onde escludere che la loro istituzione possa determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, alla luce del fatto che il dispositivo parla anche di «palestre della salute» pubbliche.
  Riguardo all'articolo 42, in materia di assistenza nelle attività motorie e sportive, in relazione all'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui al comma 6 ritiene che ne andrebbe valutato l'impatto sugli impianti sportivi scolastici. Atteso che attualmente l'obbligo di detenere un presidio di primo soccorso è previsto in relazione a ogni plesso scolastico, ritiene che andrebbe chiarito se la norma in esame determinerà un obbligo per ogni singola palestra, con corrispondente aggravio finanziario a carico delle istituzioni scolastiche, in caso di plessi con più palestre o di palestre distaccate rispetto al corpo principale del plesso scolastico.
  Riguardo agli articoli da 43 a 46, evidenzia che gli stessi provvedono all'istituzione di sezioni separate dei gruppi sportivi della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di accogliervi le previste unità da reclutarsi – con procedure distinte da quelle previste per gli atleti – che verranno destinate all'impiego nell'ambito delle discipline sportive paraolimpiche.
  Sul punto, pur considerando la clausola di neutralità finanziaria riportata all'articolo 2, che peraltro è riferita alla generalità delle norme contenute nel provvedimento, si sofferma sulle informazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alle risorse già previste a legislazione vigente ai fini in esame.
  A tale proposito evidenzia che solo in relazione alla Polizia penitenziaria la relazione tecnica fornisce elementi di dettaglio sulle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre ciò non avviene con riferimento alla Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco.
  Ritiene quindi che andrebbe innanzitutto integrata la relazione tecnica con informazioni sulle risorse disponibili per i gruppi sportivi «Fiamme oro» e «Fiamme rosse».
  In merito alle puntuali informazioni fornite invece circa gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle retribuzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, evidenzia che il capitolo 1601 (Competenze fisse e accessorie agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, al netto dell'IRAP) reca una previsione in bilancio che dovrebbe essere calibrata esclusivamente sulla situazione complessiva dell'organico di «fatto» al momento della previsione – con il noto sistema degli anni-persona – che pur tuttavia dovrebbe comunque contemplare anche l'effetto delle autorizzazioni Pag. 599assunzionali già consentite dalle regole del turn over previste ai sensi della legislazione vigente.
  Discorso di analogo tenore metodologico vale per quanto concerne il richiamo della relazione tecnica alle dotazioni dei capitoli 1674 (Beni e servizi), 1687 (Manutenzione immobili), 1762 (Canoni e utenze) e 7321 (Acquisto attrezzature e impianti) dell'Amministrazione penitenziaria, iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, e relativi alla copertura dei fabbisogni di spesa di funzionamento attesi per il pagamento delle missioni (viaggi, pernottamenti, pasti) e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale, quando non sostenute dalle Federazioni Sportive, nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto del Corpo per gli eventuali spostamenti necessari al Gruppo Sportivo e per il mantenimento degli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria concessi in uso esclusivo al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.
  A tal fine, considerando che gli oneri di cui si discorre sono perlopiù riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge di contabilità, ritiene che andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla circostanza che le dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente, risultino adeguate anche a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili alle speciali esigenze che sorgeranno per i nuovi gruppi di atleti paralimpici come ad esempio riguardo alle attrezzature.
  Sulle norme concernenti il reclutamento, ritiene che andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti nelle discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le facoltà assunzionali effettivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali dovranno evidentemente essere compressi per consentire anche i reclutamenti degli atleti paraolimpici.
  Sul punto, ritiene che andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle risorse disponibili per i nuovi reclutamenti dei tre gruppi sportivi per le annualità 2021/2023, in virtù delle cessazioni verificatesi nel 2020 e negli anni precedenti.
  Un ulteriore elemento di chiarificazione attiene poi alle norme previste (articoli 44, commi 3 e 4, e articolo 45, comma 5) per la disciplina dei requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paraolimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paraolimpica, per cui ritiene che andrebbe assicurato che i relativi accertamenti sanitari e tecnico-sportivi potranno aver luogo, potendo le rispettive amministrazioni avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.
  In relazione poi alla quota di risorse finanziarie che affluiscono ai gruppi sportivi in relazione ai contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali acquisto di materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote di iscrizione degli atleti a gare ufficiali, ritiene che andrebbe richiesto un quadro di sintesi dei contributi ricevuti negli ultimi anni e di quelli che si prevede affluiranno in futuro dalle risorse riferibili alla norma richiamata.
  Anche sulle fonti di finanziamento straordinarie aggiuntive, ritiene che andrebbe richiesto il quadro di sintesi dei contributi ricevuti dai gruppi sportivi in questione negli ultimi anni.
  In merito agli articoli 47, 48 e 49, per i profili di quantificazione, sottolinea che la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio inerenti il previsto finanziamento a valere delle risorse previste a legislazione vigente per il funzionamento dei Gruppi Sportivi delle Forze armate e della Guardia di Finanza, né fornisce le coordinate contabili dei capitoli interessati dello stato di previsione della Difesa e del Ministero dell'economia Pag. 600 e delle finanze, specificamente riferiti ai fabbisogni di funzionamento.
  Ritiene che andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti di discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le risorse assunzionali complessivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti, i quali dovranno conseguentemente essere «compressi» per le annualità del prossimo triennio 2021/2023 al fine di consentire i reclutamenti in parola.
  Sul punto, ritiene che andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle risorse disponibili per in nuovi reclutamenti nelle Forze armate per le annualità 2021/2023, in virtù delle cessazioni verificatesi nel 2020 e negli anni precedenti.
  Discorso analogo vale poi per quanto concerne la copertura dei conseguenti fabbisogni di spesa di funzionamento, attesi per il pagamento delle missioni (viaggi, pernottamenti, pasti) e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale, quando non sostenute dalle Federazioni Sportive, nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti necessari al Gruppo Sportivo Paraolimpico della Difesa e alla Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, per cui andrebbe assicurato che le relative dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente distintamente, per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza risultino adeguate anche a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi riconducibili alla istituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e della Sezione «paralimpica Fiamme Gialle».
  Ad ogni modo, per tutti i profili rilevati, considera indispensabile un supplemento di chiarificazioni, in merito al necessario supporto operativo e logistico al nuovo Gruppo Sportivo e alla nuova Sezione.
  Relativamente alle risorse finanziarie che si prevede affluiranno alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza in relazione ai contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali le citate Amministrazioni provvederanno sia alla gestione degli impianti sportivi che, dall'altro, alle spese quali acquisto di materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote di iscrizione degli atleti a gare ufficiali, ritiene che andrebbe richiesto un quadro di sintesi dei fabbisogni specifici di funzionamento previsti per l'attivazione delle sezioni paraolimpiche nell'ambito dei già esistenti Gruppi sportivi, nonché dei contributi già affluiti da tale canale e di quelli che dovranno affluire a tal fine dalle risorse previste dalla norma richiamata.
  Evidenzia che a valere di tali risorse si provvederà sia alla gestione degli impianti sportivi e alle spese, quali l'acquisto di materiale sportivo, le spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e le quote di iscrizione degli atleti a gare ufficiali.
  In merito all'articolo 50, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione, non ha osservazioni.
  Riguardo all'articolo 51, che prevede norme transitorie, osserva che la modifica contenuta nella lettera a) del comma 2 dell'articolo in esame, si correla e coordina con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 36 del presente schema di decreto, nel quale viene prevista la tassazione separata per le indennità percepite dai lavoratori subordinati al termine dell'attività sportiva, senza distinguere tra sportivi professionisti e non, ai sensi dell'articolo 26, comma 4. Non ha quindi osservazioni fa formulare.
  Segnala che la lettera b) del comma 2 fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato; sul punto ritiene che si possano escludere oneri in termini di minor gettito qualora la platea di soggetti ora rientranti tra i prestatori di lavoro autonomo sia la medesima di quella definita dalle disposizioni vigenti. Considera comunque opportuno un chiarimento sul punto.
  Evidenzia che la lettera c) rappresenta il coordinamento legislativo con quanto previsto Pag. 601 dalla precedente lettera a) del comma 2 dell'articolo in esame. Non ha pertanto osservazioni.
  Per quanto attiene al comma 1, rinvia alle osservazioni formulate in relazione alla quantificazione riportata nell'articolo 33, non rilevando per ulteriori profili il differimento al 1° settembre 2021 dell'applicazione delle disposizioni richiamate dal comma in questione.
  Riguardo all' articolo 52, che prevede abrogazioni, non ha nulla da osservare.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, segnala quanto segue.
  La clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 2 dell'articolo 1, attiene all'intero provvedimento e non a singole disposizioni in esso contenute.
  La società Sport e Salute, di cui il Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio si avvarrà per porre in essere l'attività ispettiva di cui all'articolo 9, dispone già di un'articolazione territoriale capillare.
  L'articolo 11, comma 1, seppur con una formulazione leggermente diversa, riproduce – come precisato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica – le disposizioni tributarie già vigenti di cui all'articolo 90, comma 4, della legge n. 289 del 2002, che prevedono il non assoggettamento alla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche da parte del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, non comportando dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ci si limita ad operare una mera ricognizione di disposizioni preesistenti.
  Le disposizioni di natura fiscale di cui all'articolo 11, comma 3, sono di carattere meramente ricognitorio rispetto alla normativa vigente e pertanto non determinano variazioni di gettito.
  Dall'utilizzo di allenatori e direttori tecnici con specifica preparazione, di cui agli articoli 17 e 18, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'obbligo previsto all'articolo 20 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché è già da tempo previsto in tutti i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali.
  Le agevolazioni contributive di cui all'articolo 30, correlate alla stipula di contratti di apprendistato a tempo determinato con i giovani atleti da parte delle società o associazioni sportive, favorendo l'emersione contributiva di lavoratori del settore dilettantistico, sono suscettibili di determinare un saldo positivo per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 34, l'INAIL, in base alla normativa vigente, provvede a monitorare con cadenza annuale gli andamenti infortunistici al fine di verificare la congruità dei tassi medi di tariffa di ciascuna attività. I tassi medi sono correlati all'andamento infortunistico e ogni tre anni, in caso di scostamenti, si propongono le variazioni dei tassi medi al fine di assicurare l'equilibrio di gestione, in quanto l'andamento infortunistico, per essere significativo, presuppone l'osservazione di un congruo periodo di tempo. In particolare, le attività sportive sono già oggetto di una specifica voce di tariffa che tiene conto delle relative frequenze infortunistiche già registrate, le quali non necessariamente devono variare in relazione all'ampliamento della platea degli assicurati. In ordine agli sportivi appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia, gli stessi rimangono esclusi dalla tutela assicurativa INAIL, stante il disposto dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, tuttora non superato nonostante la disponibilità dell'Istituto all'ampliamento della tutela anche a favore di tali corpi dello Stato. Pertanto, l'attività di monitoraggio posta in essere dall'INAIL è in grado di garantire l'equilibrio della gestione assicurativa e la conseguente invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  La previsione normativa di cui all'articolo 36, comma 1, rappresenta una estensione Pag. 602 soggettiva nel senso che si prevede la possibilità di erogare indennità di fine rapporto anche a sportivi dilettanti con rapporto di lavoro subordinato, assoggettandola a tassazione separata. Tale circostanza, tuttavia, non dovrebbe, in linea di principio, comportare una contrazione di gettito nel presupposto che si tratta di soggetti per i quali oggi non sono riconosciute indennità di fine rapporto.
  Riguardo all'articolo 36, comma 3, precisa che il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, già prevede che l'applicazione dell'IVA alla cessione dei contratti di lavoro subordinato degli sportivi debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari. Ferma restando tale precisazione, la norma di cui al citato articolo 36, comma 3, facendo riferimento ai rispettivi volumi d'affari, ha la finalità di tenere distinto il compenso derivante dalla cessione dei contratti di lavoro subordinato degli sportivi dal volume d'affari derivante da altre operazioni. Ne consegue che i compensi derivanti dalla cessione di tali contratti non possono usufruire delle forfettizzazioni previste ai fini IVA per i soggetti che applicano, ad esempio, il regime speciale della legge n. 398 del 1991 e, per altro verso, che tali proventi non concorrono al limite di compensi richiesto per poter applicare tale regime.
  L'articolo 36, comma 7, che estende l'applicazione della soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del citato TUIR, anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato, nel regime attuale i compensi percepiti da atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, operanti nei settori dilettantistici, anche quando il rapporto assume i connotati del lavoro sportivo, vengono per prassi consolidata qualificati come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, dall'altro, a normativa vigente non compete una no tax area con riferimento al reddito degli sportivi del settore dilettantistico di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, bensì la franchigia di cui all'articolo 69, comma 2, del predetto TUIR.
  Per quanto riguarda l'articolo 37, in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, da un punto di vista attuariale si ritiene che dopo un periodo iniziale di maggiori entrate contributive per l'INPS, a regime si realizzerà un equilibrio tra contributi versati e trattamenti pensionistici erogati in quanto questi lavoratori rientrano nel sistema contributivo puro. Tuttavia, per ragioni di prudenza, non si è voluto ascrivere effetti finanziari positivi per la finanza pubblica non conoscendo la consistenza e le caratteristiche di questa platea di lavoratori.
  L'articolo 40, in materia di promozione della parità di genere, prevede interventi sugli statuti federali, volti ad uniformare gli stessi ai principi della parità di genere, che saranno attuati nel limite delle risorse stanziate annualmente per ciascuna Federazione, senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.
  All'articolo 41, il riferimento alle «palestre della salute», anche pubbliche, non implica nessun obbligo di istituzione delle stesse, ma si limita a riconoscere possibili luoghi di esercizio della professione di chinesiologo.
  In relazione all'impatto sugli impianti sportivi scolastici dell'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui all'articolo 42, comma 6, ai sensi della normativa vigente per le scuole è sufficiente che ci sia un presidio sanitario di primo soccorso in ciascun plesso scolastico. Il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, in ogni caso è tenuto a predisporre quanto necessario al fine di una corretta e più opportuna dislocazione dei presidi sanitari nelle strutture delle istituzioni scolastiche dell'istituto ove si svolgono attività che in base alla normativa della sicurezza necessitano della presenza dei suddetti presìdi. Pertanto, nel caso di strutture per attività motorie e sportive annesse alle scuole, l'obbligo deve intendersi soddisfatto se tali presìdi sono comunque presenti nella struttura scolastica e non determinano, quindi, oneri aggiuntivi. Pag. 603
  Conferma la neutralità finanziaria degli articoli 43, 44, 45, 47 e 48, poiché il reclutamento degli atleti paralimpici avviene – come precisato da ciascuna norma sopra richiamata – nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, annualmente determinate, per i Corpi di Polizia e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per le Forze Armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 582 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010.
  Per quanto riguarda le spese connesse all'organizzazione e al funzionamento della Sezione paralimpica delle Fiamme Oro, si provvederà con gli ordinari stanziamenti annuali di bilancio, con i contributi erogati ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 e con gli ulteriori contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché dal Comitato Italiano Paralimpico.
  Inoltre, alle esigenze riconducibili al reclutamento degli atleti paralimpici e alla gestione della relativa Sezione, si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In particolare, il reclutamento di tali atleti risulta pienamente compatibile con le facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia di Stato.
  Inoltre, gli accertamenti sanitari e tecnici relativi all'idoneità psicofisica degli atleti paralimpici possono essere svolti con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  In merito alle risorse disponibili per il gruppo sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Fiamme rosse», si fa presente che le spese correnti relative al pagamento delle cosiddette «spese fisse» (stipendi, contributi assistenziali e previdenziali a carico del dipendente e dell'Amministrazione e oneri accessori) degli atleti trovano copertura negli ordinari stanziamenti dei relativi capitoli di spesa (1801, 1820).
  Analogamente, trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti delle relative poste di bilancio le spese per la liquidazione delle eventuali spese di missione (capitolo 1901, piano gestionale n. 4) per la partecipazione degli atleti alle gare sul territorio nazionale, nel caso in cui le stesse non siano sostenute dalle pertinenti Federazioni sportive, nonché le spese di utilizzo dei mezzi di trasporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli eventuali spostamenti degli atleti medesimi (capitolo 1982, piano gestionale n. 3).
  La dotazione organica prevista per gli atleti del gruppo sportivo «Fiamme rosse» è fissata – dalla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 – in 30 unità, di cui 19 attualmente presenti in ruolo.
  Anche in relazione all'esiguo numero di unità interessate, per le eventuali spese riconducibili a speciali esigenze degli atleti paralimpici da assumere nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni finanziarie a legislazione vigente del pertinente Dipartimento dell'Amministrazione dell'interno risultano adeguate.
  Sempre per quanto concerne le modalità di reclutamento degli atleti paralimpici, le relative assunzioni, da effettuarsi in ogni caso solo dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 45, avverranno sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, compatibilmente con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso ai ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Relativamente alle risorse disponibili per i nuovi reclutamenti nel gruppo sportivo «Fiamme rosse», si rappresenta che nel recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2020, recante «Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri», è prevista l'assunzione di 7 Pag. 604atleti, mentre le relative risorse stanziate sono pari ad euro 310.746,73.
  Alla copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle retribuzioni degli atleti da destinare alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre», di cui all'articolo 43, si provvederà attraverso l'utilizzo delle risorse già iscritte in bilancio sul capitolo 1601, nell'ambito degli stanziamenti previsti per facoltà assunzionali già autorizzate o derivanti dal futuro turn over.
  Al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria concessi in uso esclusivo al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli iscritti nel bilancio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, attraverso la riprogrammazione dei fabbisogni di spesa della stessa amministrazione.
  Con specifico riferimento alla disciplina prevista dall'articolo 44, commi 3 e 4, e dall'articolo 45, comma 5, relativa ai requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici e il reimpiego del relativo personale, gli organi sanitari e medico-legali delle diverse Amministrazioni svolgono già analoga attività in tutti i casi di sopravvenuta inidoneità alle attività di istituto.
  Le facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie della Guardia di finanza nel triennio 2021-2023 risultano capienti rispetto al numero massimo di atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserabili (14 unità), anche in ragione del fatto che, una volta raggiunto il limite del 5 per cento, non sarà possibile stipulare ulteriori contratti di lavoro sportivo con atleti paralimpici.
  Ai compensi mensili da riconoscere agli atleti paralimpici tesserati con i Gruppi sportivi «Fiamme Gialle» si provvederà a valere sulle risorse stanziate per le assunzioni nel ruolo «di base» della Guardia di finanza, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2.
  Le spese di funzionamento direttamente afferenti all'attività dei Gruppi sportivi «Fiamme Gialle», ivi inclusa quella svolta dagli atleti tesserati con il Comitato italiano paralimpico (CIP), continueranno a essere sostenute attraverso il pertinente capitolo del bilancio della Guardia di finanza (capitolo 4220/01), potendosi altresì ricorrere agli introiti correlati alla stipula di eventuali contratti di sponsorizzazione ovvero di sfruttamento commerciale dei propri stemmi, emblemi, denominazioni e segni distintivi.
  Il Corpo provvederà alla preparazione e alla gestione degli atleti paralimpici con il personale tecnico già disponibile presso le «Fiamme Gialle», senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, relativo al tesseramento di atleti paralimpici da parte del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il GSPD è un ente costituito sin dal 2014 e quindi già concretamente operativo da parecchi anni.
  Per l'anno 2020, la Sport e Salute Spa ha destinato quali contributi per l'attività sportiva del comparto Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), un totale di 1.261.726 euro ed un analogo volume di contributi è verosimilmente atteso per l'anno 2021 e per i successivi.
  In relazione alla compatibilità del reclutamento degli atleti di discipline paralimpiche con le risorse assunzionali già autorizzate, per l'anno 2021 risultano autorizzate 59 immissioni di atleti (35 Esercito italiano – 10 Marina militare – 14 Aeronautica militare).
  Sebbene in relazione ai tempi dell'iter approvativo del provvedimento in oggetto, potrebbe non essere possibile, per il corrente anno, «decurtare» dal suddetto numero di posti l'aliquota da destinare agli atleti paralimpici, tuttavia, si rappresenta che analogo volume di immissioni, che sarà sottoposto all'iter autorizzativo nel corso del corrente e del prossimo anno, è stato pianificato dalle forze armate per gli anni 2022 e 2023.
  Infine, in merito al comma 7 del citato articolo 47, la valorizzazione dell'attività svolta dagli atleti paralimpici nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa è da ricondursi Pag. 605 al titolo preferenziale acquisito con la maturazione di almeno un triennio di esperienza nei Gruppi Sportivi Militari contemplata, a titolo generale, all'articolo 50, comma 1.
  L'attività svolta dagli atleti paralimpici nel corso della carriera agonistica nel periodo di appartenenza al GSPD potrà essere valorizzata attraverso l'attribuzione di punteggi incrementali legati al periodo di attività superiore ai primi tre anni e al conseguimento di risultati sportivi assoluti di livello internazionale da contemplare all'atto dell'emanazione del bando di concorso.
  La modifica normativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), che fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ha la finalità di razionalizzare l'inquadramento fiscale dei redditi di natura autonoma non occasionale degli sportivi professionisti non mutando la platea di riferimento.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.