CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2021
518.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 2 febbraio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
C. 2827, approvata dalla 2a Commissione del Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, a fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari Sociali), la proposta di legge C. 2827, approvata dalla 2a Commissione del Senato, recante proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
  In sostituzione della relatrice, Macina, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che la legge n. 21 del 2019 ha istituito la Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
  La predetta Commissione, che deve completare i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione e presentare, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la relazione conclusiva della sua attività di indagine, è stata costituita il 6 febbraio 2020 ed è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per Pag. 20ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento).
  In particolare, in base alla legge istitutiva la Commissione – procedendo alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria – è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi con particolare riguardo:

   all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità;

   alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento, nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisionali in favore delle vittime.

  La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte in ordine:

   all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale;

   al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

  Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, la legge n. 21 fissa il limite dei 50.000 euro annui per il 2020. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge in esame, che si compone di soli due articoli, l'articolo 1, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità «Il Forteto» deve concludere i propri lavori, i quali invece attualmente, come già segnalato, in base all'articolo 8 della legge n. 21 del 2019, devono concludersi entro 12 mesi dalla costituzione della Commissione, avvenuta il 6 febbraio 2020.
  Al fine di motivare la predetta proroga, la Relazione illustrativa dell'originaria proposta di legge al Senato (S. 1961) fa presente «difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche, ma soprattutto l'emergenza da COVID-19 intervenuta nel periodo di avvio dei lavori, che ha provocato la paralisi di molte attività rendendo impossibile lo svolgimento di audizioni ed eventuali missioni ispettive extra moenia, hanno in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la Commissione in un'intensa attività, concretatasi nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi».
  Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, inoltre, stabilisce nel limite massimo di 50 mila euro per l'anno 2021 le spese per il funzionamento della Commissione, che sono equamente ripartite tra Camera e Senato.
  L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e al rispetto degli altri princìpi costituzionali, segnala come la stessa Costituzione, all'articolo 82, preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  Con riferimento all'istituzione di Commissioni di inchiesta ricorda che l'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Rileva, tuttavia, che nella storia parlamentare si è andata affermando la prassi di deliberare Pag. 21le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto a imputazione giuridica dei rispettivi atti.
  In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segua la procedura prevista per i progetti di legge.
  Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.
  Rammenta, inoltre, che l'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri delle Commissioni d'inchiesta e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo).
  I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.
  Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Stefano CECCANTI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Vittoria BALDINO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Giovanni DONZELLI (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.40.