CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2021
513.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 3/2021: Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.
C. 2862 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole D'Orso, impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, recante misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti (A.C. 2862).
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione dei contenuti del provvedimento, composto da tre articoli, in questa sede fa sinteticamente presente che l'articolo 1 differisce i termini di notifica, decadenza e versamento di alcuni atti emessi dall'amministrazione finanziaria, nonché la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi. Mentre l'articolo 2 proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione, l'articolo 3 dispone in materia di entrata in vigore. Pag. 42
  Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala in primo luogo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 che modifica il comma 1 dell'articolo 157 del cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) al fine di differire ulteriormente i termini per la notifica da parte dell'amministrazione finanziaria di alcuni atti ivi indicati. Rammenta a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 157 prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati – dopo la modifica introdotta dal provvedimento in esame – nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (rispetto al previgente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021), salvi i casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La disposizione è introdotta in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), in base al quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
  Sottolinea che, come riportato nella relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame, al comma 1 dell'articolo 1 non si ascrivono effetti sul gettito, posto che la limitata sospensione riguardante gli atti di cui all'articolo 157 è, di fatto, già applicata dall'amministrazione finanziaria tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, e che l'ulteriore differimento di un mese della notifica degli atti verrà tendenzialmente assorbito nel corso del 2021.
  Sempre con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala inoltre il comma 3 dell'articolo 1 che, modificando l'articolo 152 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 la sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni ivi prevista.
  Ricorda a tale proposito che il citato articolo 152 prevede la sospensione – fino al 31 agosto 2020 nella sua formulazione originale – degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione da parte dell'agente della riscossione e dai soggetti terzi (di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi, di tutte le entrate aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l'ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate. Rammenta che il termine di sospensione dei predetti obblighi di accantonamento stabilito dal decreto rilancio è stato successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 (dall'articolo 99 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) e al 31 dicembre 2020 (dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125).
  Il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame precisa che restano validi Pag. 43gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti (articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti (articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46). Il secondo periodo del comma 4 prevede inoltre che agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi, di tutte le entrate delle provincie e comuni (articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero restano fermi gli accantonamenti mentre le somme accreditate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate.
  Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone inoltre che alle verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento si applichi la disciplina prevista dall'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento a favore del beneficiario.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.