CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2021
509.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatrice, osserva che il provvedimento, che si compone di 23 articoli, reca disposizioni di diretto interesse della Commissione all'articolo 10, sul quale si sofferma. Pag. 135
  Fa presente che l'articolo 10, ai commi 1-5, prevede, infatti, 4 distinte proroghe concernenti il settore agricolo.
  Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l'accreditamento degli organismi di controllo dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica, che il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (cosiddetto Testo unico del vino), nel prevedere l'obbligo per gli organismi di controllo di accreditarsi in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, e in ogni caso, alla sua versione più aggiornata, fissava al 15 marzo 2021.
  La relazione illustrativa ricorda, a tal proposito, che, al momento, gli organismi di controllo interessati dalla suddetta disposizione sono 19, di cui solo 4 hanno avviato le procedure necessarie per ottenere l'accreditamento in base alla citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Dopo aver rappresentato che il tempo medio per ottenere l'accreditamento è di circa 5 mesi dalla presentazione della domanda, la medesima relazione afferma che la proroga al 31 dicembre 2021 è necessaria per evitare la revoca, a decorrere dal 16 marzo 2021, delle autorizzazioni rilasciate a quegli organismi pubblici che, a tale data, non riusciranno a completare l'iter procedimentale necessario a conseguire l'accreditamento, con il rischio di lasciare numerosi vini a denominazione protetta e a indicazione geografica protetta sprovvisti dell'organismo preposto alla verifica del rispetto del relativo disciplinare di produzione.
  Il comma 2 prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76 del 2020 (ossia al 17 luglio 2020) e la cui scadenza sia prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 (finora quest'ultimo termine era il 31 dicembre 2020), possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2021 (finora il termine era il 31 dicembre 2020). Il comma 3 stabilisce che l'EIPLI provveda agli oneri derivanti dal comma 2 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 4, modificando l'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018, proroga al 31 dicembre 2021 (dal precedente 31 dicembre 2020) la previsione che le disposizioni del Codice antimafia relative all'obbligo di presentare la documentazione antimafia e di acquisire l'informazione antimafia da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 83, comma 3-bis e articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011), non si applichino limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.
  Viene quindi prorogato al 31 dicembre 2021 il termine che fissa a 25.000 euro la soglia oltre la quale è necessaria la presentazione della documentazione antimafia per accedere a tali fondi: dopo tale termine, sarà quindi obbligatoria la presentazione di tale documentazione per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei per importi superiori a 5 mila euro.
  Il comma 5 modifica l'art. 10-quinquies del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che ha disposto che i procedimenti di recupero di taluni aiuti concessi per il settore dello zucchero, derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, del 16 gennaio 2015, restino sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari. La disposizione in commento, prevede che tale sospensione avvenga «fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021».
  Ricorda che l'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 27 del 2019 si riferisce alle imprese del settore saccarifero sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 320/2006 e n. 968/2006, derivanti dalla citata decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015. In particolare, tale articolo ha sospeso i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, ha dichiarato prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate. Pag. 136
  Segnala che la relazione tecnica rileva, tra l'altro, che la disposizione in commento proroga la sospensione di tutti i procedimenti di recupero di somme dovute dalle imprese del settore bieticolo-saccarifero in conseguenza dell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 aprile 2020 C-390/19 (che ha respinto l'impugnazione – proposta dalla Repubblica italiana – della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 marzo 2019, Italia/Commissione (T-135/15)).
  L'articolo 10, comma 6, sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura.
  Nel dettaglio, tale sospensione di pagamento concerne gli importi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020, riguarda gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dall'articolo 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e si protrae fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi dovuti, ma comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
  La Relazione illustrativa precisa che la disposizione in oggetto persegue il fine di consentire che la rideterminazione degli importi dovuti venga effettuata dall'ente previdenziale sulla base delle istanze obbligatorie presentate dai contribuenti, rendendo fruibili in modo effettivo le misure di esonero contributivo previste dai «decreti Ristori» a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, senza esporre gli stessi soggetti al rischio di effettuare i dovuti versamenti contributivi dopo avere effettuato autonomamente le operazioni di ricalcolo, anziché procedere sulla base della nuova emissione di appositi F24 da parte dell'ente previdenziale, il quale soltanto dispone di tutti i dati completi ed aggiornati circa le posizioni contributive delle singole aziende.
  Segnala inoltre che l'articolo 14, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma (di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020) che consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-MAECI e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.
  Ricorda che il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, istituito con il decreto-legge n. 133 del 2014 (articolo 30), è finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.
  Tra le linee di intervento del Piano, rientrano, tra l'altro: la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.
  Rammenta inoltre che con il decreto-legge n.104 del 2019, le competenze gestionali su tale Piano sono state trasferite al MAECI. In virtù di tale trasferimento, le modifiche e integrazioni al Piano sono ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche Pag. 137agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
  Ricorda infine che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, Sezione II) ha rifinanziato il Piano per 50 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2024.
  L'articolo 15 reca disposizioni relative alla proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare. In particolare, al comma 1, si provvede a differire di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.
  Al comma 6, si interviene, invece, sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. La sospensione applicativa disposta con la norma qui in esame non incide quindi, invece, sul secondo periodo della disposizione del codice dell'ambiente, che reca l'obbligo di indicare, ai fini dell'identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
  Segnala che il profilo della etichettatura è disciplinato a livello europeo, in connessione agli obiettivi – nell'ottica dell'economia circolare – di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi, oltreché di informazione al consumatore. Rammenta, inoltre, che l'articolo 261 del codice, in materia di sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
  Segnala, infine, che l'obbligo di etichettatura degli imballaggi è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all'adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori obbligati. Con riferimento al periodo intercorso dalla entrata in vigore e sino alla sospensione della applicazione prevista dalla norma in esame, la norma non appare quindi chiarire il profilo degli eventuali effetti già prodotti, con particolare riguardo ad eventuali profili sanzionatori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.
C. 2786 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2021.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 14 gennaio scorso il relatore, onorevole Cappellani, ha svolto la relazione introduttiva. Avverte che il relatore, nella giornata di ieri ha inviato a tutti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione.

  Santi CAPPELLANI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

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  Lorenzo VIVIANI (LEGA) dato atto al Governo degli importanti risultati raggiunti con l'Accordo oggetto di ratifica sul piano della garanzia di alcuni diritti storici delle marinerie italiane nelle acque greche, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere predisposta dal relatore.
  Coglie l'occasione per sottolineare l'importanza di approvare le disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca contenute nel testo unificato recante interventi per il settore ittico (C. 1008-1009-1636-A), attualmente all'esame dell'Assemblea, necessarie per superare gli effetti pregiudizievoli per i pescatori di un'interpretazione erronea di una norma molto datata e ormai anacronistica del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione sui limiti entro i quali la navigazione è consentita, da cui discende l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte della Capitaneria di porto pur in presenza di un titolo autorizzativo di pesca.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
C. 2666 Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che, nella giornata del 1° dicembre 2020, il relatore, onorevole Lombardo, ha svolto la relazione introduttiva. Si è quindi svolto un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati auditi il dottor Maurizio Falco, Prefetto di Latina, il dott. Marco Omizzolo, ricercatore dell'Istituto di studi politici economici e sociali (Eurispes) e i rappresentanti della Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani (CAI).
  Avverte quindi che il relatore, onorevole Lombardo, nella giornata di ieri ha inviato a tutti, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione.

  Antonio LOMBARDO (MISTO-CD-IE), relatore, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 gennaio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.