CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2021
509.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Sull'ordine dei lavori.

  Roberto TURRI (LEGA) rileva che, nonostante gli informali riferimenti del presidente alla programmazione dei lavori della Commissione Giustizia per le prossime settimane, nella convocazione della settimana in corso non è prevista la consueta riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Si chiede se ciò sia stato determinato da una semplice svista o se invece, alla luce delle recenti vicissitudini, la mancata previsione dell'Ufficio di presidenza sia la prova di una difficoltà della maggioranza a programmare i lavori futuri, in considerazione dell'insufficienza dei numeri in molte Commissioni.

  Mario PERANTONI, presidente, precisa che le convocazioni della Commissione saranno aggiornate per inserire nella giornata di domani una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere, l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (A.C. 2845). Considerato che gli interventi previsti nel provvedimento di urgenza, eterogenei tra loro, sono accomunati comunque dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge, preannuncia che si soffermerà sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia. In particolare, nel ricordare che l'articolo 1 reca «Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni», evidenzia che il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni ricorrono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti – all'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati. Da tale data, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco. Tale proroga è stata resa necessaria in considerazione del fatto che la procedura per l'ammissione all'VIII corso–concorso selettivo di formazione dirigenziale risulta ancora allo stadio iniziale, anche in dipendenza delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19 introdotte dall'articolo 1, comma 9, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, riguardanti la sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati. Per quanto rileva ai fini della Commissione giustizia ricordo che sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2020, n. 114, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 marzo 2020, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è stata autorizzata ad indire l'VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche, riservando: 3 posti al Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 3 posti al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; 12 posti al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Sottolinea che il comma 14 del citato articolo 1 del provvedimento in esame, novellando il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»), proroga di un anno (al 31 gennaio 2022) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio – anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza – può richiedere che i direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna o altro personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Ricorda che tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 («Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali») che, a sua volta, ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis. Il successivo comma 15 proroga al 31 gennaio 2022 le misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza introdotte in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018) dal decreto-legge n.7 del 2015 (articolo 8, comma 2) recante disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo (nonché quelle relative a missioni internazionali di pace), già prorogate fino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 1120, lettera d) della legge Pag. 39n. 205 del 2017. La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche ad una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all'articolo 39, comma 11, della legge sui servizi di informazione (legge n. 124 del 2007). In base al decreto-legge n. 7 del 2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono:partecipazione ad associazioni sovversive (articolo 270, secondo comma);assistenza agli associati (articolo 270-ter); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quater); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-quater.1); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quinquies); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (articolo 302); partecipazione a banda armata (articolo 306, secondo comma); istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità o apologia degli stessi delitti (articolo 414, quarto comma). La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza (Agenzia informazioni e sicurezza interna e Agenzia informazioni e sicurezza esterna) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione. La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d'istituto, sia consentito con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione. Infine, viene prorogata anche la misura che consente all'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, e dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna – di autorizzare i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità. Il comma 16, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 162 del 2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Sospende, inoltre, fino all'adozione del predetto regolamento anziché fino al 31 dicembre 2020, le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La disposizione su cui si interviene con la proroga in esame rientra quindi tra gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (Codice della trasparenza), in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 33 del 2013, del quale il comma 16 in esame dispone la sospensione delle sanzioni, prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui sopra costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il successivo articolo 47 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le cui disposizioni sono oggetto anche esse di proroga ai Pag. 40sensi del comma 16 in esame, inoltre, dispone che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, secondo le modalità fissate dalla medesima Autorità nel regolamento del 16 novembre 2016 (articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013). Il comma 17 dell'articolo 1, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto-egge ristori), posticipa al 30 aprile 2021 l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 (convertito in legge dalla legge n. 70 del 2020) che consentono la discussione orale mediante collegamento da remoto con riguardo al processo amministrativo, che continueranno a trovare applicazione in relazione alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio dei Giudici amministrativi. Evidenzia poi che l'articolo 2 del provvedimento, che reca «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno», al comma 2, interviene sul comma 594 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018), prorogando di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti (lettera a). Attraverso una modifica all'ultimo periodo del comma 594, si prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2021, non risultino ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa di un anno (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) anche il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (lettera b)). L'articolo 3 – recante proroga di termini in materia economica e finanziaria – al comma 6 interviene sull'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente alla epidemia di Covid-19, introduce disposizioni dirette a facilitare lo svolgimento delle assemblee societarie nel rispetto delle prescrizioni volte a ridurre il rischio di contagio. La modifica recata dal provvedimento in esame, che riguarda in particolare il comma 7 del suddetto articolo 106, è volta ad estendere l'efficacia delle disposizioni alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Nel rammentare brevemente il contenuto di tali disposizioni, fa presente che il comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 in deroga a quanto previsto rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata, il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con Pag. 41azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del testo unico della finanza. Mentre il comma 7, come anticipato reca l'ambito di efficacia delle disposizioni, il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 8-bis dell'articolo 106 infine estende le disposizioni anche a determinate associazioni e fondazioni. Il comma 7 dell'articolo 3 stabilisce che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2020 e 2021, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022, invece che entro il 31 dicembre di ogni anno come previsto dal citato decreto legislativo. Il differimento del termine e' giustificato dalla situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus COVID-19 che – come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – hanno colpito e reso maggiormente difficoltose tutte le attività professionali, comprese quelle legate allo svolgimento delle funzioni e dei compiti richiesti dall'organizzazione delle società di capitali e degli enti assimilabili e quindi anche all'obbligo formativo a carico dei revisori legali dei conti. La portata e la durata della situazione sorta in relazione all'epidemia sono a parere del Governo tali da suggerire che il differimento previsto in via eccezionale interessi non soltanto l'anno 2020 ma anche il 2021, rinviando il termine per l'assolvimento di tutti i relativi obblighi al 31 dicembre 2022. Nell'ambito dell'articolo 6 – che reca proroga di termini in materia di università e ricerca – segnala il comma 8 il cui intervento, come rilevato nella relazione illustrativa, appare necessario, in considerazione del protrarsi della situazione di criticità sanitaria, al fine di consentire in ogni caso lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale, compatibilmente con il rispetto delle misure di sicurezza. Pertanto, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, la norma estende anche alle sessioni degli esami di abilitazione professionale per l'anno 2021 le misure previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41). Rammenta a tale proposito che tale articolo 6, al comma 1, ha previsto, con riguardo alla prima e seconda sessione dell'anno 2020, che il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire – anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007 volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali – l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune professioni indicate, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Si tratta delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile. Inoltre, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con i medesimi decreti ministeriali possono essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle medesime professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici Pag. 42dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale. Come previsto dal comma 8 dell'articolo 6 del provvedimento al nostro esame, le medesime disposizioni appena descritte si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato il cui esame di abilitazione è di competenza del Ministero dell'istruzione. Di particolare interesse della II Commissione anche l'articolo 8, che introduce una serie di proroghe di termini in materia di giustizia. Il comma 1, intervenendo sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2021, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Il predetto decreto-legge n. 146 del 2013 aveva infatti inserito tale deroga – più volte prorogata da successivi provvedimenti – alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. Come rilevato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, tale ulteriore proroga si rende necessaria atteso che il vuoto organico verrà colmato con l'espletamento del concorso pubblico recentemente bandito che prevede l'assunzione di 18 nuovi dirigenti del ruolo degli Uffici di esecuzione penale esterna. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge, analogamente a quanto disposto dal comma 1 per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2021, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, nelle more dell'assunzione dei dirigenti destinati ai predetti istituti per i quali – come riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento – , è stata bandita recentemente apposita procedura concorsuale. A tal fine si interviene dunque sull'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che – nell'aumentare di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – ha stabilito la citata deroga nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei nuovi posti. Il comma 3 dell'articolo 8 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilita' 2015) ed interviene sull'articolo 21-quinquies del decreto-legge 6 agosto 2015 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma 1 del citato articolo 21-quinquies, proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2021) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 – già più volte prorogato dal legislatore. La lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-quinquies, prevedendo che, anche per l'anno 2021, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero Pag. 43 nell'esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa. Tale divieto è stato introdotto, originariamente fino al 31 dicembre 2019 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2020, dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), in deroga espressa all'articolo 17, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'ulteriore proroga disposta dalla disposizione in esame si renderebbe necessaria, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con il comparto della giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale, e in un contesto nel quale, inoltre, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta impedendo il normale svolgimento dei concorsi. Come riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il comma 5 dell'articolo 8 ha l'obiettivo di dare prosecuzione al processo di semplificazione delle attività amministrative nella fase post-COVID, intervenendo sull'articolo 7 del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), al fine di differire di dodici mesi, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, i limiti temporali entro cui è destinata ad operare l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). Rammento a tale proposito che il citato articolo 7 del decreto semplificazioni, allo scopo di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, attribuisce al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le attività di progettazione, affidamento e gestione delle procedure per la ristrutturazione, la manutenzione e la realizzazione, anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato, di nuove strutture carcerarie fino al 31 dicembre 2022, limitatamente alle opere le cui procedure di affidamento siano state avviate entro il 30 settembre 2020. Il comma in esame proroga – come detto – di un anno quest'ultimo termine, consentendo quindi che il personale del DAP eserciti tali funzioni con riguardo alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia segnala anche il comma 1 dell'articolo 9 che proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente al 14 luglio 2009. A tal fine si interviene sull'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, con cui l'Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l'istituzione Pag. 44 di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – che di un laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA: dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge); relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali; di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Quanto al comma 13 dell'articolo 13, esso proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e già prorogata fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). La proroga della sospensione ha effetto solo per: i provvedimenti adottati ai sensi del codice di procedura civile per mancato pagamento del canone alle scadenze (cosiddetto sfratto per morosità); i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari. Il comma 14 dell'articolo 13 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. A tal fine la disposizione novella l'articolo 54-ter del citato decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede – a seguito delle modificazioni introdotte in sede di conversione – che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, venga sospesa su tutto il territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 del codice di procedura civile (forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Segnala infine che l'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, diverse disposizioni legislative, riportate nell'allegato 1 al provvedimento. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnalo in primo luogo il numero 9 dell'allegato 1 che proroga l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Rammento a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 17-bis amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (articoli 9 e 10 del regolamento 2016/678 UE). I soggetti abilitati a tali trattamenti sono: soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità; le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto:delle disposizioni del regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e Pag. 45reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati; delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Il comma 6 dell'articolo 17-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 specifica che, al termine dello stato di emergenza, i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali. Il numero 19 dell'allegato 1 al provvedimento proroga l'efficacia delle disposizioni legislative di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 22 del 2020 che, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 6, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato per il 31 luglio 2020 e successivamente prorogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2020, fino al 15 ottobre), le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Rammenta che tale ultima disposizione ha prorogato l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 al 15 giugno 2020. Fa inoltre presente che i commi 1 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020 riguardano specificatamente: le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'esprimere il proprio compiacimento per l'esaustività e la completezza della relazione della collega Bilotti, interviene per svolgere una considerazione di natura politica sulla proroga generalizzata degli sfratti, una delle disposizioni più controverse e inaccettabili del provvedimento in esame. Nel comprendere le ragioni che inducono ad assumere tale decisione con riguardo ad alcuni specifici settori, particolarmente danneggiati dalla crisi economica indotta dall'epidemia in corso, considera tuttavia sbagliato l'approccio generalizzato adottato dal Governo, sottolineando la necessità di intervenire con maggiore cautela e di contemperare le legittime esigenze dei proprietari con quelle dei locatori di immobili. Preannuncia pertanto l'intenzione del gruppo di Forza Italia di presentare presso le Commissioni competenti in sede referente un emendamento volto a differenziare l'intervento prevedendo che non possano beneficiare della proroga i soggetti già rivelatisi inadempienti in data anteriore all'introduzione delle misure di contenimento dell'epidemia e alla conseguente riduzione del reddito. Ritiene infatti inaccettabile e non giustificabile la compressione dei diritti di proprietà recata dalla disposizione in questione nella sua attuale formulazione.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ringraziare il collega Zanettin per aver evidenziato un tema delicato, preannuncia che, diversamente da quanto previsto nella attuale convocazione, la discussione generale sul provvedimento in esame si terrà nel corso della prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.