CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2021
506.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 142

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.10.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
C. 1008 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che provvederà a sollecitare il Ministero competente affinché sia predisposta in tempi brevi la relazione tecnica sul provvedimento in esame, la cui richiesta è stata deliberata della Commissione bilancio nella seduta del 27 ottobre 2020, segnala che talune misure previste dal provvedimento in esame sono state già introdotte nell'ultima legge di bilancio.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
C. 2666 CNEL.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, osserva che la proposta di legge, di iniziativa del CNEL, ha ad oggetto la ratifica della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute in agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Evidenzia che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge n. 196 del 2009.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni della Convenzione in esame prevedono che l'Italia provveda ad adeguare la propria legislazione in materia di sicurezza e salute in agricoltura alle previsioni della Convenzione medesima. La relazione tecnica afferma che i doveri demandati alle amministrazioni competenti, relativi all'attuazione, all'ispezione e al monitoraggio, sono assorbibili nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa; il disegno di legge di ratifica non è corredato di una clausola di invarianza. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti attuativi: l'articolo 5 prevede che gli Stati membri garantiscano un appropriato sistema di ispezione dei luoghi di lavoro, dotato di risorse adeguate. In proposito, pur considerando che la norma appare Pag. 143 di carattere programmatico, ritiene che andrebbero acquisiti elementi al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente; la Convenzione prevede che l'ordinamento consenta lo svolgimento del lavoro agricolo in maniera da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le questioni relative al lavoro, compresi l'uso delle macchine (articolo 9), la movimentazione e il trasporto di trasporto di oggetti (articoli 10 e 11), la corretta gestione dei prodotti e dei rifiuti chimici (articoli 12 e 13). In proposito, considera utile acquisire conferma che l'attuale legislazione in materia già soddisfi gli obiettivi esposti dalla Convenzione; analogamente, facendo riferimento agli articoli riferiti specificamente ai lavoratori (articoli 16-18), con particolare riguardo alla tutela della maternità, nonché a quelli in materia di assistenza sociale, alloggi, assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, welfare e copertura assicurativa dei lavoratori (articoli 19-21), ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo riguardo all'idoneità della legislazione in vigore a soddisfare quanto prescritto dalla Convenzione. Più in generale, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione riguardo al complessivo impatto del provvedimento sulla finanza pubblica, considerato che la relazione tecnica che correda la proposta di legge – predisposta dal CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica – non è verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato-Ministero dell'economia e delle finanze (cosiddetta «bollinatura»).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un'apposita clausola di invarianza finanziaria, dal momento che la relazione tecnica precisa che dall'estensione dei diritti e degli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore agricolo, prevista dalla Convenzione in esame, non derivano oneri diretti o indiretti a carico della finanza pubblica e che i conseguenti doveri demandati alle amministrazioni competenti sono assorbiti nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che non è stata ancora predisposta dal Ministero competente la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 novembre 2020, ma che ciò potrebbe avvenire entro la prossima settimana.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che non è stata ancora predisposta dal Ministero competente la relazione tecnica Pag. 144 richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta del 11 novembre 2020.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi a favore del pomodoro San Marzano.
Nuovo testo C. 229.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI comunica che non è stata ancora predisposta dal Ministero competente la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 novembre 2020.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 209.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto reca norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, e che è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019). Segnala che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 1, 2 e 3.
  Con riferimento agli articoli da 4 a 12, osserva che le norme in parte ripropongono le disposizioni preesistenti, opportunamente aggiornate, del decreto legislativo n. 214 del 2005 e in parte introducono nuove tipologie di organismi e attività, nonché collaborazioni esterne al Servizio fitosanitario nazionale. Relativamente ai compiti attribuiti alle regioni e alle province autonome, andrebbe assicurata, a suo avviso, la sostenibilità finanziaria delle misure a valere sulle risorse dei propri rispettivi bilanci. In tal senso, con riferimento all'istituzione del Segretariato per le emergenze fitosanitarie e alle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie, fa presente che andrebbe assicurata l'assenza di oneri oltre che con riferimento ai componenti il segretariato e le unità territoriali, anche relativamente al funzionamento di tali organi. Sulla designazione del Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) come Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, osserva che l'articolo 8 pone a suo carico una lunga serie di compiti, a fronte dei quali andrebbero forniti elementi che dimostrino l'adeguatezza delle strutture e dotazioni disponibili per svolgerli. Segnala che andrebbe fornita una stima dei costi attesi per la realizzazione di audit interni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, prevista dall'articolo 12, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto dal successivo articolo 57. Sulle altre disposizioni che aggiornano quelle già vigenti, andrebbero forniti, a suo avviso, elementi di dettaglio tali da dimostrare la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente. Pag. 145
  In merito agli articoli da 13 a 16, al fine di dimostrare la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente per lo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni in esame, segnala che andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'istituzione della rete nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, anche in considerazione della circostanza che sono rimessi a successivi decreti ministeriali la definizione delle caratteristiche, delle competenze e delle strutture dei laboratori.
  Con riferimento agli articoli da 17 a 25, ritiene opportuno che siano forniti maggiori elementi di chiarimento relativamente alle dotazioni del personale del servizio fitosanitario nazionale e alla idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a far fronte ai relativi oneri. Osserva che l'allegato 1 recante i parametri per le dotazioni minime, non risulta nel testo normativo ma è riprodotto nella sola versione disponibile sul sito del Senato, dopo l'analisi tecnico normativa, per cui in questa collocazione non avrebbe valore normativo. A parte ciò, andrebbe chiarito se le dotazioni minime previste corrispondano al personale attualmente in servizio presso il servizio nazionale e i servizi regionali in tutti i profili di inquadramento, con equivalenza degli oneri. A tal fine segnala che le norme in esame sembrano introdurre la figura degli assistenti fitosanitari non considerata in maniera diretta dal vigente decreto legislativo n. 214 del 2005. Tale figura è considerata nell'allegato 1 come personale esterno e per tale motivo non rientra nella dotazione minima afferente al Servizio fitosanitario nazionale. Comunque, atteso che tale figura opera su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario regionale competente per territorio, andrebbe chiarita la titolarità dei relativi oneri e la presenza di risorse a legislazione vigente e se, infine, il loro utilizzo possa determinare in capo alle amministrazioni di appartenenza eventuali pregiudizi nello svolgimento delle proprie attività di competenza e la necessità di provvedere con ulteriori risorse umane e conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene che analogo chiarimento andrebbe poi fornito con riguardo alla figura dei funzionari che operano presso altre amministrazioni di diritto pubblico e che possono essere nominati responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori. Con riferimento agli oneri derivanti dalle attività di formazione e aggiornamento del personale del servizio fitosanitario nazionale, attesa l'apposita previsione di una clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno, a suo avviso, fornire la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza di tali effetti, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Infine, fa presente che andrebbero forniti elementi di dettaglio circa gli oneri derivanti dalla predisposizione dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei DPI e delle altre dotazioni da utilizzare per il riconoscimento del personale in servizio nell'espletamento delle proprie attività, specificando le risorse finanziare eventualmente previste a legislazione vigente da utilizzare a copertura.
  In merito agli articoli 26 e 27, atteso che i piani di emergenza devono indicare, tra l'altro, le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse, considera necessario, al fine di valutare la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente, fornire maggiori informazioni circa le effettive risorse presenti in bilancio. Analogo chiarimento andrebbe fornito, a suo avviso, con riferimento al programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante che vede coinvolto ai fini dell'invio e della raccolta dei dati e delle informazioni aggiuntive molteplici enti ed organismi pubblici.
  Con riferimento agli articoli da 28 a 33, osserva che eventuali profili onerosi per la finanza pubblica potrebbero discendere dalla previsione recata dall'articolo 28 che impone ad ogni soggetto, privato o pubblico, di adottare immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo. Sul punto ritiene utile acquisire l'avviso del Governo. Pag. 146
  In merito agli articoli da 34 a 36, segnala che andrebbe chiarito se la sostituzione del vigente Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 214 del 2005, con il nuovo Registro ufficiale degli operatori sanitari possa determinare maggiori oneri per una diversa estensione della platea. Osserva poi che il successivo articolo 56 non prevede esplicitamente gli oneri per la gestione del Registro tra quelli a carico dell'operatore professionale, per cui andrebbe valutato l'inserimento di un riferimento nell'articolo 56 all'articolo 34 – come l'attuale articolo 55 del decreto legislativo n. 214 del 2005 contiene un riferimento all'articolo 20 recante l'attuale registro. In alternativa riterrebbe necessario un chiarimento sulle risorse da utilizzare a copertura.
  Con riferimento agli articoli da 37 a 41, relativamente alle attività di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, non ha osservazioni da effettuare, atteso che gli oneri per le predette attività sono a carico dell'operatore professionale. Segnala che andrebbero, invece, fornite ulteriori informazioni relativamente agli oneri sostenuti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio per l'organizzazione di attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante, chiarendo se anche dette tipologie di costi sono a carico degli operatori professionali o invece sono a carico del servizio fitosanitario regionale. In tale ultima circostanza andrebbero altresì specificate, a suo avviso, le risorse a disposizione del predetto servizio per far fronte agli oneri in esame.
  Con riferimento alle attività dei servizi fitosanitari regionali recati dagli articoli 42, 45 e 48, essendo i relativi oneri a carico degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 56 del presente provvedimento, non ha osservazioni da formulare. Ritiene che andrebbero, invece, fornite maggiori informazioni circa le attività svolte dal servizio fitosanitario nazionale e che la relazione tecnica afferma saranno svolte con le risorse attualmente disponibili senza fornire ulteriori chiarimenti. Segnala, infine, che andrebbe assicurata la sostenibilità degli oneri a carico del bilancio delle regioni laddove si prevede che nel caso in cui in tali enti ricadono i posti di controllo frontalieri essi debbano assicurare il soddisfacimento dei requisiti di propria competenza.
  Con riferimento alle attività dei servizi fitosanitari regionali recati dall'articolo 49, essendo i relativi oneri a carico degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 56 del presente provvedimento, non ha osservazioni da formulare. Fa presente che andrebbero, invece, fornite maggiori informazioni circa le attività svolte dal servizio fitosanitario centrale e che la relazione tecnica afferma saranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.
  In merito agli articoli da 51 a 54, osserva che il Sistema informativo fitosanitario appare innovativo rispetto alla normativa vigente per cui mentre la relazione tecnica si limita a ribadire che alle attività recate dalle norme in esame si provvede con le risorse presenti sul fondo per la protezione delle piante, andrebbero invece, a suo avviso, forniti elementi di dettaglio circa la quantificazione degli oneri, utili ad effettuare una valutazione di congruità delle risorse presenti sul Fondo di cui all'articolo 57. Anche per le attività di comunicazione per la protezione delle piante, che appaiono innovative rispetto ai compiti finora attribuiti al Servizio fitosanitario nazionale – di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 214 del 2005 – andrebbero fornite stime sui relativi costi, posto che saranno coperti dal Fondo di cui all'articolo 57. Evidenzia che tali attività comprendono secondo l'articolo 54: campagne di informazione; cartelloni e opuscoli; campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa; iniziative rivolte alle scuole; incontri sui territori.
  In merito agli articoli da 55 a 57, osserva innanzitutto che l'allegato 3 recante gli importi dei diritti obbligatori è presente nel solo documento visibile sul sito del Senato dopo l'analisi tecnico normativa, per cui andrebbe ricollocato dopo l'articolato al fine di conferirgli valore normativo, condizione essenziale per poter riscuotere diritti obbligatori. Ciò detto, segnala che andrebbero fornite informazioni circa il Pag. 147gettito atteso dai diritti obbligatori e dimostrata la loro adeguatezza rispetto agli oneri per i controlli. In generale, mentre da un raffronto dell'allegato 3 con la normativa vigente gli importi delle tariffe sembrano invariati, osserva che lo schema in esame prevede alcune innovazioni quali la designazione del Centro di difesa e certificazione del CREA quale Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (articolo 8), l'istituzione del Segretariato per le emergenze e delle Unità territoriali per la gestione delle emergenze (articoli 9 e 10). Al fine di verificare l'idoneità dello stanziamento di 3,5 milioni di euro annui previsto dall'articolo 57, ritiene necessario fornire maggiori elementi di dettaglio circa le varie determinanti dei costi cui le risorse del fondo devono provvedere. La relazione tecnica rinvia a tale Fondo solo nell'analisi dell'articolo 12 sugli Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale e del Capo XI sul Sistema informativo fitosanitario e il Fondo è invece espressamente citato all'articolo 23 per la formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale e dall'articolo 54 per le attività di comunicazione. Relativamente all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) andrebbero fornite, a suo avviso, assicurazioni circa la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Non ha, in fine, osservazioni da formulare in merito agli articoli 58 e 59.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 gennaio 2021. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm.
Atto n. 233.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che le risorse riservate al programma Vulcano a valere dell'esercizio appena concluso (0,5 milioni di euro), non essendo state ancora impegnate, permarranno sulla medesima linea acquisitiva in termini di «residui di stanziamento per l'esercizio finanziario 2020».
  Evidenzia che il mantenimento dell'attuale profilo di cronoprogramma risulta pertanto coerente con la prossima fase di registrazione del contratto, fermo restando che non si ravvedono particolari motivi ostativi alla riformulazione del cronoprogramma.
  Nel confermare la disponibilità delle risorse individuate – pari a 88,05 milioni di euro –, esclude che l'utilizzo delle medesime sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Pag. 148
  Segnala che l'intervenuta adozione della legge n. 178 del 2020 ha comportato per la Difesa un sensibile rifinanziamento del proprio capitolo 7140 rispetto alla legislazione vigente, pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035, il che consentirà, nel futuro, di far agevolmente fronte alla copertura finanziaria della seconda tranche del programma.
  Fa presente che la copertura finanziaria che potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si riferisce esclusivamente all'utilizzo di risorse relative ad investimenti fissi lordi ed è pertanto esclusa la possibilità che tale utilizzo possa incidere su risorse relative agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 196 del 2009.
  In merito alla contestuale approvazione delle tranche successive del programma pluriennale, segnala che a garanzia del fatto che l'attività di spesa successiva alla prima tranche sia sorretta da idonei volumi di risorse libere si pone l'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente l'assunzione di impegni di spesa solo in presenza delle necessarie disponibilità in termini di competenza e di cassa, fermo restando che l'effettiva copertura finanziaria di ciascun programma resta regolarmente accertata attraverso le verifiche su ogni atto contrattuale condotte dagli Organi di Controllo del Ministero dell'economia e delle finanze dislocati presso ciascuna Amministrazione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che le osservazioni formulate dal relatore nella seduta precedente andrebbero inserite in maniera incisiva nella proposta di parere che sarà formulata, anche con riferimento alla necessità di rimodulare il cronoprogramma della spesa relativa alla prima tranche del programma pluriennale prevedendo l'avvio della stessa nell'anno in corso, sebbene la Viceministra abbia assicurato che il mantenimento dell'attuale profilo di cronoprogramma risulta coerente con la prossima fase di registrazione del contratto, in quanto le risorse relative all'esercizio 2020 permarranno sulla medesima linea acquisitiva in termini di «residui di stanziamento per l'esercizio finanziario 2020».

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, prendendo atto dei chiarimenti del Governo, nell'accogliere la considerazione dell'onorevole Comaroli, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm (Atto n. 233);

  premesso che:

   il programma pluriennale in oggetto reca un costo complessivo di 139,05 milioni di euro e che la spesa relativa alla prima tranche dello stesso, che è oggetto del provvedimento in esame, è pari a 88,05 milioni di euro;

   tale spesa, sulla base di un piano di sviluppo pluriennale decennale a decorrere dal 2020, graverà sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 di competenza del Ministero della difesa e allocati sul capitolo 7120, piano gestionale n. 38, dello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato “Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni” – riparto fondo investimenti 2019 – comma 95;

   sulla base della vigente legge di bilancio (legge n. 178 del 2020), il predetto piano Pag. 149gestionale reca uno stanziamento pari a 58.170.000 euro per l'anno 2021, a 204.860.000 euro per l'anno 2022 e a 213.740.000 euro per l'anno 2023;

   la ripartizione della spesa per ciascun esercizio, come precisato dalla scheda tecnica relativa al predetto programma pluriennale, potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti che emergerà al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica;

   la medesima scheda tecnica precisa altresì che le tranche successive, contestualmente approvate, finalizzate a completare la dotazione iniziale in acquisizione, saranno avviate subordinatamente alla identificazione delle necessarie risorse a valere sia su nuovi Fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione;

   in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari” dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze;

   in considerazione del fatto che l'esercizio finanziario 2020 si è concluso, andrebbe valutata l'opportunità di rimodulare il cronoprogramma della spesa relativa alla prima tranche del programma pluriennale, prevedendo l'avvio della stessa nell'anno in corso;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   le risorse riservate al programma Vulcano a valere dell'esercizio appena concluso (0,5 milioni di euro), non essendo state ancora impegnate, permarranno sulla medesima linea acquisitiva in termini di “residui di stanziamento per l'esercizio finanziario 2020”;

   il mantenimento dell'attuale profilo di cronoprogramma risulta pertanto coerente con la prossima fase di registrazione del contratto, fermo restando che non si ravvedono particolari motivi ostativi alla riformulazione del cronoprogramma;

   nel confermare la disponibilità delle risorse individuate – pari a 88,05 milioni di euro –, si esclude che l'utilizzo delle medesime sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   l'intervenuta adozione della legge n. 178 del 2020 ha comportato per la Difesa un sensibile rifinanziamento del proprio capitolo 7140 rispetto alla legislazione vigente, pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035, il che consentirà, nel futuro, di far agevolmente fronte alla copertura finanziaria della seconda tranche del programma;

   la copertura finanziaria che potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si riferisce esclusivamente all'utilizzo di risorse relative ad investimenti fissi lordi ed è pertanto esclusa la possibilità che tale utilizzo possa incidere su risorse relative agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 196 del 2009;

   in merito alla contestuale approvazione delle tranche successive del programma pluriennale, a garanzia del fatto che l'attività di spesa successiva alla prima tranche sia sorretta da idonei volumi di risorse libere si pone l'articolo 34, comma Pag. 1502, della legge n. 196 del 2009, che consente l'assunzione di impegni di spesa solo in presenza delle necessarie disponibilità in termini di competenza e di cassa, fermo restando che l'effettiva copertura finanziaria di ciascun programma resta regolarmente accertata attraverso le verifiche su ogni atto contrattuale condotte dagli Organi di Controllo del Ministero dell'economia e delle finanze dislocati presso ciascuna Amministrazione;

  rilevata comunque la necessità di precisare nella nota tecnica che l'approvazione contestuale delle due successive tranche del programma in esame interverrà previa acquisizione del parere sulle predette tranche delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della coerenza delle risorse predisposte a copertura rispetto agli oneri derivanti dalle fasi successive;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   al punto 5), terzo periodo, della scheda tecnica dopo le parole: saranno avviate aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;

   al punto 5), quarto periodo, della scheda tecnica sostituire le parole: a valere delle risorse con le seguenti: a valere sulle risorse relative ad investimenti fissi lordi;

   sia rimodulato il cronoprogramma della spesa relativa alla prima tranche del programma pluriennale, di cui al punto 6 della nota tecnica, prevedendo l'avvio della stessa nell'anno in corso».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento per Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP).
Atto n. 235.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, evidenzia che il piano di gestione n. 27 del capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, restando pertanto puntualmente salvaguardati gli impegni già precedentemente assunti dall'Amministrazione.
  Chiarisce, inoltre, che la copertura finanziaria che potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si riferisce esclusivamente all'utilizzo di risorse relative ad investimenti fissi lordi ed è pertanto esclusa la possibilità che tale utilizzo possa incidere su risorse relative agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 196 del 2009.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in riferimento al fatto che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse di un diverso Pag. 151programma di spesa, chiede alla rappresentante del Governo rassicurazioni relativamente alla disponibilità in futuro delle risorse richiamate.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, assicura che il ricorso a ulteriori risorse finanziarie, peraltro del tutto eventuale, stante l'attuale presenza delle occorrenti risorse finanziarie, avverrà solo a seguito della puntuale identificazione delle stesse tramite preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di 5 sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) (Atto n. 235);

  premesso che:

   il programma pluriennale in oggetto, che sarà avviato nel 2021 e si concluderà, presumibilmente, nel 2030, reca un costo complessivo di 200 milioni di euro, la cui articolazione temporale è puntualmente indicata nella relativa scheda tecnica;

   la spesa relativa alla realizzazione del programma pluriennale graverà sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 di competenza del Ministero dello sviluppo economico e allocati sul capitolo 7421, piano gestionale n. 27, dello stato di previsione del medesimo Ministero;

   la citata scheda tecnica precisa che, in ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari” dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze;

  preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

   il predetto piano di gestione reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, restando pertanto puntualmente salvaguardati gli impegni già precedentemente assunti dall'Amministrazione;

   la copertura finanziaria che potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si riferisce esclusivamente all'utilizzo di risorse relative ad investimenti fissi lordi ed è pertanto esclusa la possibilità che tale utilizzo possa incidere su risorse relative agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 196 del 2009;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   al punto 5), terzo periodo, della scheda tecnica sostituire le parole: a valere delle Pag. 152risorse con le seguenti: a valere sulle risorse relative ad investimenti fissi lordi».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 208.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, fa presente che le disposizioni del provvedimento in esame non determinano nuovi adempimenti ed obblighi di adeguamento strutturale non previsti a legislazione vigente a carico di soggetti pubblici e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 208);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni del provvedimento in esame non determinano nuovi adempimenti ed obblighi di adeguamento strutturale non previsti a legislazione vigente a carico di soggetti pubblici e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 211.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla parziale riassegnazione a spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 82, comma 5, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti da sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come Pag. 153previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti.
  Segnala, inoltre, che le attività di supporto amministrativo alla Commissione di cui all'articolo 17 potranno essere svolte senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 211);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

   non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla parziale riassegnazione alla spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 82, comma 5, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti derivanti da tali sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti;

  le attività di supporto amministrativo alla Commissione di cui all'articolo 17 potranno essere svolte senza aggravio di oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 212.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2021.

  La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla parziale riassegnazione a spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 34, comma 28, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti da sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Atto n. 212);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che non sono da ascrivere effetti finanziari negativi alla parziale Pag. 154 riassegnazione alla spesa delle entrate da sanzioni, disposta dall'articolo 34, comma 28, in considerazione sia del carattere eventuale degli introiti derivanti da tali sanzioni, sia della circostanza che gli importi delle stesse, come previsto dal presente schema di decreto, sono incrementati rispetto a quelli vigenti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.