CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2021
505.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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  Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Emanuela CORDA, presidente, pone in votazione, essendo stata acquisita sul punto la necessaria intesa con i presidenti delle Camere, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fino al 15 febbraio prossimo.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega auspicando che si tratti dell'ultima proroga e che l'indagine possa essere effettivamente conclusa entro il 15 febbraio e nel più breve tempo possibile.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) concorda con quanto dichiarato dalla collega Foscolo.

  La Commissione approva la proposta della Presidente.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 15.35.

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DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
C. 2835 Governo.
(Parere alle Commissioni X e XII della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA (M5S), Presidente, constatata l'assenza della relatrice Marialuisa Faro chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO, relatore, nel ricordare che il provvedimento è stato presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge e si compone di 3 articoli, 11 commi e 1 allegato, ne riassume brevemente il contenuto.
  L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applichino le misure previste dall'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020 per le zone a massimo rischio (cd. aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cd. aree arancioni). Ai sensi del comma 2 durante l'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 restano ferme le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DL n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020. Viene infine disposto (comma 3) che la violazione delle disposizioni del decreto in esame e di quelle del citato DL n. 158/2020, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.
  L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: – hanno la partita IVA attiva; – ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame. In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro. Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000. Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 qui in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnalo che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale» che l'art. 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Viene altresì in rilievo, come particolare riguardo all'articolo 2, la materia, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e). Pag. 115
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Formula, quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 1/2021: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2847 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA (M5S), Presidente, constatata l'assenza della relatrice Marialuisa Faro, chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO, relatore, segnala preliminarmente che nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2835 di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'emendamento 1.100 del Governo che fa confluire all'interno di quel provvedimento il decreto-legge in esame. Nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come esso consti di 7 articoli e 21 commi.
  L'articolo 1 introduce, dal 7 dicembre e fino al 15 gennaio 2021, misure «ponte» per determinare alcuni effetti restrittivi – in linea con il precedente decreto-legge n. 172 del 2020, il quale stabilisce alcune misure valide fino al 6 gennaio –, che fino a tale data si sono sommati a quelli già previsti fino al 15 di gennaio 2021 dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 e dal DPCM 3 dicembre 2020. Tali misure prevedono il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono comunque consentiti gli spostamenti verso le seconde case in altra regione. Per i giorni del 9 e 10 gennaio 2021, in particolare, si prevede l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure previste per le zone a rischio elevato all'articolo 2 del citato DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. «zona arancione»), con l'applicazione del regime speciale previsto per gli spostamenti dai piccoli Comuni (popolazione fino a 5.000 abitanti) consentiti entro 30 chilometri dai relativi confini, eccetto che per quelli verso i capoluoghi di provincia. Fino al 15 gennaio, nei territori definiti a rischio elevato (cd. «zona rossa») è prevista la possibilità, già disposta dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone (nel computo non rientrano i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi), verso una sola abitazione privata della propria regione.
  L'articolo 2 introduce alcuni parametri per la valutazione del rischio da definirsi con ordinanza del Ministero della salute, rispetto a quanto già previsto dai commi 16-bis e 16-ter, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, nei territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, prevedendo la possibilità di disporre misure aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. In sede di prima applicazione fino al 15 gennaio 2021 si prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza a fronte di quel livello di contagi applichi le misure della «zona arancione» in presenza di uno scenario di rischio definito, secondo i criteri di monitoraggio adottati, di «tipo 2» e livello di rischio almeno moderato e quelle della «zona rossa» in presenza di uno scenario di «tipo 3» e livello di rischio almeno moderato.
  L'articolo 3 prevede che per la violazione degli obblighi recati dagli articoli 1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative disposte dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, Pag. 116 dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le eventuali sanzioni accessorie ivi previste.
  L'articolo 4 al comma 1 prevede che, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 («zone rosse»), nonché in tutto il territorio nazionale – diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s), del medesimo decreto nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado si svolga a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca, e che quindi solo a partire dall'11 gennaio e fino al 16 gennaio 2021 (nelle zone «gialle» e «arancioni») le predette scuole garantiscano almeno al 50 per cento della popolazione studentesca l'attività didattica in presenza. Dopo il 16 gennaio 2021 l'attività didattica continuerà ad essere disciplinata dai provvedimenti emergenziali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Al comma 2 si dispone che per le istituzioni scolastiche diverse da quelle secondarie di secondo grado resti fermo, anche dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. In questo stesso periodo è però consentito anche negli istituti secondari di secondo grado lo svolgimento dell'attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  L'articolo 5 regola la manifestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti-COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite. In particolare, al comma 1, si prevede che il consenso al trattamento sanitario per detti soggetti sia espresso dal loro tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero dal fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4, registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
  Al comma 2 è stabilito che in caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili, il personale responsabile della residenza sanitaria assistenziale (RSA) o dell'analoga struttura comunque denominata assume la funzione di amministratore di sostegno del soggetto, al solo fine della prestazione del consenso.
  Il comma 3 prevede che, qualora il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge o l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, accerti che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
  Ai sensi del comma 4, il consenso reso in conformità alla volontà dell'interessato o, in difetto, in conformità a quella del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente o, in mancanza di questi, del parente più prossimo entro il terzo grado, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere reso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella dei predetti familiari. In caso di rifiuto di questi ultimi, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o il suo delegato, può chiedere, con ricorso al giudice tutelare, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
  Al comma 5 si dispone che, in assenza di disposizioni di volontà dell'interessato e in caso di irreperibilità o indisponibilità dei Pag. 117familiari del medesimo, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dallo speciale amministratore di sostegno ex lege di cui al comma 2, unitamente alla relativa documentazione, è comunicato immediatamente dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato, anche attraverso posta elettronica certificata, al giudice tutelare competente per territorio, il quale, entro quarantotto ore, con proprio decreto, disposti gli eventuali accertamenti, convalida, o meno, il consenso espresso dal predetto amministratore di sostegno (comma 6). La decisione, a norma del comma 7, è comunicata entro le successive quarantotto ore all'interessato e al suo rappresentante, per mezzo di posta certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il comma 8 prevede che fino alla comunicazione del decreto di convalida il consenso prestato alla vaccinazione è inefficace, ma tuttavia (comma 9), decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione del decreto del giudice tutelare, il consenso si considera convalidato e acquista definitiva efficacia.
  Il comma 10 stabilisce altresì che, in caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico della struttura, ovvero del direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o del suo delegato, i familiari di cui al comma 3 possano ricorrere al giudice tutelare perché ordini la somministrazione del vaccino.
  L'articolo 6 reca la disciplina della clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ordine pubblico e sicurezza, norme generali sull'istruzione e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) n) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 4, la materia di competenza legislativa concorrente, «istruzione» (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 12 gennaio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.