CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2020
495.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 271

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2828 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2828, approvato dal Senato), ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive).
  Fa presente che il parere sarà espresso nella seduta odierna, essendo la discussione del provvedimento calendarizzata in Assemblea a partire dalle ore 15 di oggi.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Rizzo Nervo, per lo svolgimento della relazione e della proposta di parere che ha predisposto.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, entrando nel merito delle disposizioni recate dal provvedimento in oggetto, volte ad incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione, segnala in primo luogo gli articoli 1-quinquies e 19-bis, inseriti nel corso dell'esame al Senato, che costituiscono la trasposizione, rispettivamente, dell'articolo 24 del decreto-legge n. 157 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020 (decreti di cui i predetti articoli prevedono l'abrogazione, con clausola di salvezza degli effetti prodottisi). Le disposizioni in esame – introducendo un comma 16-bis e un comma 16-ter nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020 – disciplinano la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e definiscono una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive.
  La novella di cui all'articolo 19-bis prevede, in primo luogo, che il Ministero della salute pubblichi, sul proprio sito internet istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e che comunichi tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato. Sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico-scientifico sui medesimi dati, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni a più alto rischio epidemiologico. Tali regioni sono destinatarie di misure più restrittive – rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale – definite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, sempre con ordinanza del Ministro della salute e sentito il presidente della regione interessata, possono essere individuate parti del territorio regionale nelle quali non si applichino le misure medesime. L'articolo 1-quinquies dispone che il Pag. 272successivo inquadramento della regione in un livello di rischio (o scenario) inferiore rispetto a quello della precedente classificazione comporti in ogni caso l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative al livello (o scenario) immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia per la classificazione del rischio ritenga congruo un periodo inferiore.
  La novella di cui al predetto articolo 19-bis prevede inoltre forme di pubblicità dei verbali della Cabina di regia e del Comitato tecnico-scientifico e dispone la pubblicazione, entro il 12 novembre 2020, dei dati del monitoraggio posti a base dell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.
  L'articolo 13-quaterdecies – inserito nel corso dell'esame al Senato – riproduce l'articolo 15 del decreto-legge n. 149 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori-bis). Esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, ai sensi del comma 2, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo vengono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA e con le misure di sostegno in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
  Fa presente che l'articolo 18 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Al riguardo, segnala la tabella di riparto di tali risorse tra le singole regioni e province autonome, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno, allegata al decreto in esame.
  L'articolo 19 dispone che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta interessati, a seguito della comunicazione da parte di regioni e province autonome al Sistema Tessera Sanitaria dei quantitativi dei tamponi antigenici rapidi ad essi consegnati, sono tenuti, utilizzando le funzionalità del Sistema stesso, a predisporre il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sanità pubblica – quali isolamento fiduciario e quarantena – e del tracciamento dei contatti, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, che verranno individuate con apposito decreto. Il comma 2 stabilisce che le modalità attuative delle disposizioni in esame siano definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. In esito a tale disposizione è stato emanato il decreto 3 novembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2011).
  L'articolo 19-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – riproduce l'articolo 9 del decreto-legge n. 149 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori-bis). Tale disposizione integra le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativamente alle prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale (SSN), nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate, modificando il comma 5 della disposizione richiamata ed inserendo i nuovi commi 5-bis e 5-ter. Con l'inserimento del comma 5-bis viene riconosciuto un contributo una tantum a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, Pag. 273 abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID-19. Il ristoro – fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Con le modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 – trasformato in disposizione a regime fino al termine dell'emergenza epidemiologica – s'intende invece regolamentare un aspetto tipicamente finanziario legato agli acconti da riconoscere e già riconosciuti alle stesse strutture private accreditate che, a seguito di un provvedimento regionale per effetto del COVID-19, abbiano sospeso le attività. Ricorda che nel comma 5 si prevedono acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del budget assegnato alle strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati. Conseguentemente, le regioni e le province autonome, una volta definito – ai sensi del comma 5-bis – l'importo spettante alla struttura privata accreditata sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo una tantum, potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati sulla base del comma 5. La disposizione illustrata, ai sensi del comma 5-ter, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.
  L'articolo 19-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, costituisce la trasposizione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 154 del 2020. La norma in esame dispone un incremento, nella misura di 100 milioni di euro per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali, ai fini dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. Le risorse in esame sono gestite, per la suddetta finalità, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
  L'articolo 19-quinquies, inserito durante l'esame al Senato, stabilisce, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS COV-2, che i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate siano definiti tramite Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Detto Accordo deve essere adottato entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto.
  L'articolo 19-sexies, inserito durante l'esame al Senato, prevede che lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), come disposto dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione degli specializzandi presso le scuole di specializzazione medica. Si ricorda in proposito che, al fine di garantire l'attività assistenziale ordinaria, il citato articolo 4-bis del decreto «cura Italia» ha impegnato le regioni e le province autonome ad istituire, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti.
  Fa presente, poi, che l'articolo 19-septies, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede lo svolgimento di prestazioni di telemedicina presso le farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti nonché il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle medesime farmacie, fino ad un massimo di 3.000 euro per beneficiario e nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,715 milioni di euro per il 2021, in relazione all'acquisto e al noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina.
  L'articolo 19-octies, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza per il 2021 la spesa di 5 milioni di euro da destinare al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei Pag. 274tumori, per i quali ne siano riconosciute evidenza e appropriatezza. La destinazione e distribuzione delle risorse è da definirsi con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La disposizione ha la finalità di consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori.
  L'articolo 19-novies, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), nelle case di riposo, nei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e nelle altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. La definizione dei criteri di riparto del Fondo, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le predette strutture residenziali, tenendo anche conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale, è rimessa a un decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  All'articolo 20 si prevede che il Ministero della salute attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni e che inserisca, in tale applicazione, i casi di positività. Le suddette attività sono intese alla «sorveglianza sanitaria» nonché all'informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali. Si prevede, ai fini dello svolgimento delle medesime attività, che i dati relativi ai casi positivi siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro per il 2021 (comma 3). Il comma 3-bis – inserito dal Senato – concerne l'attribuzione della competenza per le attività di sviluppo, implementazione e funzionamento della piattaforma e dell'applicazione app Immuni.
  L'articolo 20-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SAR-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali Pag. 275 degli psicologi dipendenti e convenzionati, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale. L'articolo in commento, anche al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito citato, richiama l'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006 recante i criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi.
  L'articolo 20-ter, inserito al Senato, modifica una disciplina transitoria relativa ai contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, che possono essere stipulati da aziende sanitarie pubbliche nella regione Trentino-Alto Adige. Rispetto alla normativa vigente, la quale consente, nel triennio 2018-2020, la stipulazione di tali contratti per la durata massima di un anno, rinnovabile fino al massimo di due anni, la novella consente il rinnovo per un'ulteriore annualità, nell'ambito del triennio 2020-2022, ammesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  L'articolo 23-quinquies, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, incrementa di un milione di euro a decorrere dal 2021 l'autorizzazione di spesa per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).
  Richiama, infine, l'attenzione su due disposizioni che reputa importanti, per le ricadute che esse hanno sulle materie oggetto della XII Commissione, pur afferendo direttamente alla competenza di altra Commissione. La prima è quella recata dall'articolo 13-terdecies, ai sensi del quale, a decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori hanno diritto ad uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo di 1.000 euro. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori solo nel caso in cui il loro lavoro non possa essere svolto in modalità agile e non vi sia altro genitore già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
  La disposizione si applica anche ai figli con disabilità grave ed è valida anche nei confronti dei genitori affidatari.
  Richiama, inoltre, l'articolo 22-bis, in base alla quale, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui il lavoro non possa esser svolto in modalità agile, viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo viene riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
  Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole che ha predisposto (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante «Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.25.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere h) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 202.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione (Bilancio), ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.
  Pertanto, nella seduta odierna si potrà procedere all'illustrazione della proposta di parere che la relatrice, deputata Sarli, ha predisposto, e alla sua votazione.

  Doriana SARLI (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 205.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione (Bilancio), ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.
  Pertanto, nella seduta odierna si potrà procedere all'illustrazione della proposta di parere che la relatrice, deputata Sarli, ha predisposto, e alla sua votazione.

  Doriana SARLI (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 206.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, Pag. 277rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione (Bilancio), ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.
  Pertanto, nella seduta odierna si potrà procedere all'illustrazione della proposta di parere che la relatrice, deputata Ruggiero, ha predisposto, e alla sua votazione.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 210.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione (Bilancio), ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.
  Pertanto, nella seduta odierna si potrà procedere all'illustrazione della proposta di parere che la relatrice, deputata Ruggiero, ha predisposto, e alla sua votazione.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 14.

7-00573 Lapia e 7-00590 Locatelli: Iniziative per contrastare le ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione rinviata nella seduta del 12 novembre 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la presidenza ha disposto l'abbinamento della risoluzione Locatelli 7-00590, presentata in data 4 dicembre 2020, vertente sulla medesima materia della risoluzione Lapia 7-00573. Avverte, pertanto, che le due risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

  Celeste D'ARRANDO (M5S) preannuncia la presentazione di una risoluzione vertente sulla materia oggetto degli atti all'ordine del giorno da parte dei gruppi di maggioranza.

  Elena CARNEVALI (PD) si associa alla comunicazione effettuata dalla collega D'Arrando.

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  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.