CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2020
495.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi (in videoconferenza).

  La seduta comincia alle 9.30.

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Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta antimeridiana in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2828 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, in qualità di relatore, rileva che la Commissione avvia nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni di merito, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la dettagliata descrizione del contenuto del provvedimento, fa presente che si limiterà ad illustrare sinteticamente le diverse disposizioni che attengono alla competenza della Commissione Giustizia. A tal fine segnala in primo luogo l'articolo 1-sexies introdotto nel presente decreto-legge dal Senato, riproducendo il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. «Ristori bis») con una modifica di mero coordinamento. Tale articolo aggiuntivo concerne la prevenzione di infiltrazioni criminali, ai fini dell'attribuzione dei contributi a fondo perduto previsti dal presente decreto-legge. Si dispone l'applicazione, per questo riguardo, del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, chiamato a disciplinare – secondo la citata previsione del decreto-legge n. 34 del 2020 – i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011, anche attraverso procedure semplificate, ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo, l'applicabilità dell'articolo 92, commi 3 e seguenti, del medesimo decreto legislativo n. 159, relativo all'erogazione del contributo anche in assenza dell'informazione antimafia, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. L'articolo 4, in relazione al quale è stata approvata una modifica formale nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, novellando l'articolo 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'articolo 4-ter, introdotto nel corso dell'esame per la conversione del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento, reca una serie di modifiche alla legge n. 3 del 2012, anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenute nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che, fatta eccezione per talune disposizioni, non è ancora entrato in vigore). In primo luogo è modificata la definizione di consumatore fornita dall'articolo 6 mutuando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo (lettera a). Rispetto alla formulazione vigente la nuova definizione di consumatore comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), a condizione che il Pag. 56suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali. La lettera b) del comma 1 interviene poi sull'articolo 7 della legge n. 3 relativo ai presupposti di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento. Oltre a sopprimere la previsione per la quale con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano – su cui deve basarsi l'accordo di ristrutturazione – può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento, la disposizione interviene anche sulle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura aggiungendovi anche l'aver già ottenuto l'esdebitazione per due volte, l'aver determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (limitatamente al piano del consumatore) o l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (limitatamente all'accordo di composizione della crisi). Infine, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 7 della legge n. 3 si prevede che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La lettera c) inserisce nella legge n. 3 del 2012 il nuovo articolo 7-bis, il quale riproduce il contenuto dell'articolo 66 in tema di procedure familiari. Tale disciplina trova applicazione sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del «gruppo familiare» abbia un'origine comune. La nuova specifica procedura contempla: la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate. La disposizione richiama «i membri della stessa famiglia» con ciò intendendo: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto. La lettera d) dell'articolo 4-ter modifica l'articolo 8 della legge n. 3 (Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore), riprendendo sostanzialmente quanto previsto dagli articoli. 67, commi 3 e 5, 68, comma 4, e 75, comma 3, del Codice dell'impresa. Si stabilisce in particolare che la proposta possa prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti. La lettera e), riprendendo quanto previsto dall'articolo 68 del Codice dell'impresa, apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 3 del 2012, che disciplina il deposito della proposta di accordo. Nello specifico sono introdotte nuove disposizioni nell'articolo 9 per le quali si prevede che sia alla proposta di piano del consumatore che alla domanda di accordo di composizione della crisi debba essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere, fra le altre: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura. Si prevede inoltre che l'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. La lettera f) inserisce poi due ulteriori commi all'articolo 12 della legge n. 3, i quali riprendono in larga parte quanto previsto Pag. 57dall'articolo 69, comma 2, e dall'articolo 48, comma 5 del Codice dell'impresa. In particolare il nuovo comma 3-ter dell'articolo 12 prevede sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento; tale creditore, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Il comma 3-quater stabilisce che il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La lettera g) interviene sul procedimento di omologazione del piano del consumatore di cui all'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012. Si tratta anche in questo caso di modifiche che riprendono quanto previsto dal codice dell'impresa. La lettera h) modifica l'articolo 13 della legge n. 3 del 2012 in tema di esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore, in primo luogo espungendo il riferimento ai crediti di cui all'articolo 7 comma 1, terzo periodo e in secondo luogo inserendo tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri anche quelli relativi all'assistenza dei professionisti. La lettera i) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 14-ter (liquidazione dei beni) della legge n. 3 del 2012. Anche in questo caso mutuando quanto previsto dal Codice dell'impresa si stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La lettera l) riscrive l'articolo 14-decies relativo alle azioni del liquidatore prevedendo l'autorizzazione del giudice sia per l'esercizio o la prosecuzione da parte del liquidatore, di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti sia per l'esercizio o la prosecuzione delle azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, quando sono utili per il miglior soddisfacimento dei creditori. La lettera m) aggiunge un ulteriore articolo alla legge n. 3, l'articolo 14-quaterdecies, rubricato «Debitore incapiente». La disciplina dettata dal nuovo articolo si applica esclusivamente al debitore persona fisica «meritevole». Questi nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità (che non possono essere finanziamenti in qualsiasi forma erogati) rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi – che deve peraltro predisporre una relazione particolareggiata da allegare alla stessa domanda – al giudice competente. Sono specificati inoltre la documentazione da allegare alla domanda nonché il contenuto della relazione dell'organismo di composizione della crisi. Il giudice assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione Pag. 58annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti (per accertare l'esistenza di quest'ultime il giudice può chiedere all'organismo di composizione della crisi di compiere le opportune verifiche). Il decreto con il quale è concessa l'esdebitazione è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il comma 2 dell'articolo 4-ter prevede che le nuove disposizioni introdotte dal comma 1 trovino applicazione anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 3 specifica i termini e le modalità entro i quali presentare istanza con riguardo ai procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 4, infine, prevede che nel caso in cui il debitore intenda modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze. L'articolo 4-quater, inserito anch'esso durante il corso dell'esame al Senato, sospende sino al 31 marzo 2021 le procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. A tali risorse non sono altresì applicabili le norme che disciplinano il fallimento. L'articolo 17-ter – introdotto dal Senato – prevede l'applicazione della disciplina in materia di equo compenso, recata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali (e alla connessa possibilità di opzione per lo sconto o cessione degli stessi) per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). In particolare il comma 1 fa riferimento alla disciplina sull'equo compenso recata dall'articolo 1, comma 487, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) il quale novella l'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»). Quest'ultimo disciplina il diritto a percepire un equo compenso per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con clienti c.d. forti. La disciplina in esame si applica ai fini dell'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia ed energetica di cui agli articoli 119, 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 («decreto rilancio», convertito dalla legge 17 luglio n. 77 del 2020) e della relativa disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020. Il comma 2 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione, il compito di garantire le misure di vigilanza sul rispetto della disciplina in esame, segnalando le eventuali violazioni all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato. L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 gennaio 2021. Tale articolo, in combinato con quanto già previsto dall'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, delinea la procedura applicabile ai procedimenti civili e penali nella nuova fase emergenziale, dal 29 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Si tratta di disposizioni che, in quanto compatibili, dovranno inoltre essere Pag. 59 applicate anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Il comma 1, in particolare, fa salve le disposizioni dell'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove non espressamente derogate dallo stesso articolo 23. Si tratta di previsioni riguardanti essenzialmente i procedimenti civili che, per effetto del decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito dalla legge n. 159 del 2020), sono destinate a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020. Il Senato è intervenuto su questa disposizione per rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali della fase emergenziale, prolungando fino al 31 gennaio 2021 la vigenza delle disposizioni dell'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, conseguentemente, sottraendo tali disposizioni all'elencazione dell'Allegato n. 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 (comma 10-bis). Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate (comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9). Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da pubblico ministero, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9). Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6). Inoltre, il Senato ha disciplinato (con il comma 8-bis) la possibilità per la Cassazione civile di assumere le proprie decisioni con giudizio cartolare, in assenza delle parti, in camera di consiglio, a meno che le parti stesse non richiedano la discussione orale ed ha inserito (con il comma 9-bis) ulteriori disposizioni volte a consentire di svolgere con modalità informatiche procedure che altrimenti richiederebbero l'accesso agli uffici giudiziari. Il Senato ha inoltre inserito nell'articolo 23 del decreto-legge il comma 9-ter per consentire mediante collegamento da remoto anche la discussione nell'ambito del procedimento disciplinare presso il Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, il Senato ha inserito il comma 10-ter per intervenire a regime sul testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) e rinviare, per il pagamento telematico dei diritti di copia nel processo amministrativo, alle regole tecniche del processo amministrativo telematico dettate da un decreto del Presidente del Consiglio di Stato. L'articolo 23-bis, introdotto dal Senato, riproducendo in parte il contenuto dell'articolo 23 del decreto-legge n. 149 del 2020 («Ristori bis») interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di pubblico ministero e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale. In particolare, in base al comma 1, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021 (attuale data di cessazione dello stato Pag. 60di emergenza), i giudizi di appello penale sono trattati dalla corte d'appello in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti, salvo che sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o una delle parti o il pubblico ministero richieda espressamente la discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire. Il comma 2 delinea il relativo procedimento prevedendo che il pubblico ministero formuli le sue conclusioni almeno 10 giorni prima dell'udienza trasmettendo l'atto per via telematica alla cancelleria della corte d'appello. La cancelleria è tenuta a trasmettere per via telematica l'atto ai difensori delle altri parti, i quali possono presentare le proprie conclusioni almeno 5 giorni prima dell'udienza. Il comma 3 prevede che la decisione in camera di consiglio possa essere assunta mediante collegamenti da remoto, ai sensi dell'articolo 23, comma 9. Il dispositivo sarà comunicato alle parti. Il procedimento per tabulas delineato dai primi tre commi non si applica – come precisato – nei casi di rinnovazione dibattimentale nonché quando le parti facciano richiesta di discussione orale o quando l'imputato richieda di partecipare all'udienza. Il comma 4 richiede che tali richieste siano formulata per iscritto, almeno 15 giorni prima dell'udienza, attraverso le modalità telematiche individuate per ciascuna parte. I commi 5 e 6 recano la disciplina transitoria, prevedendo che: il giudizio cartolare non si possa applicare nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata entro il 24 novembre 2020, ossia entro quindici giorni dal 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori-bis; per le udienze previste tra il 25 novembre e il 9 dicembre, la eventuale richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza possa essere presentata fino a 5 giorni prima dell'udienza stessa, in luogo dei 15 giorni previsti dal comma 4. Il comma 7 estende l'applicazione del giudizio cartolare anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nonché di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali. L'articolo 23-ter, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riproducendo il contenuto dell'articolo 24 del decreto-legge n. 149 del 2020 prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede altresì una sospensione – di massimo sessanta giorni – del computo della prescrizione nel caso in cui un processo venga rinviato per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare. Estende inoltre le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati. L'articolo 23-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 1 milione di euro a decorrere dal 2021 l'autorizzazione di spesa per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). L'articolo 23-quinquies copre gli oneri mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo Unico Giustizia che vengono annualmente riassegnate ai ministeri dell'interno e della giustizia. L'articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 – di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico (comma 1). Il comma 2 demanda a uno o più decreti del Ministro della giustizia l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico. Il comma 3 consente agli uffici giudiziari Pag. 61nei quali è reso possibile il deposito telematico (ai sensi dei commi 1 e 2), di utilizzare il portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. I commi 4 e 5 dettano la disciplina, anch'essa con efficacia temporale limitata al periodo decorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge in esame ed il 31 gennaio 2021, concernente gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2. Il comma 6 specifica che gli atti (di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale), per i quali il comma 1 dell'articolo in esame prevede, nella fase dell'emergenza il deposito telematico obbligatorio, nonché gli atti individuati da decreto del Ministro della giustizia come possibile oggetto di deposito telematico, non possono essere inviati tramite posta elettronica certificata e un eventuale invio degli stessi non produce alcun effetto di legge. Il Senato ha introdotto con i commi da 6-bis a 6-decies inoltre una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione. L'articolo 25, in relazione al quale sono state approvate dal Senato modifiche formali, estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto (comma 1). Il comma 3 precisa poi che per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale. Il comma 2 prevede che sempre con riguardo al periodo 9 novembre 2020-31 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di discussione orale da remoto, gli affari in trattazione passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), omesso ogni avviso. In questi casi il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio. L'articolo 26 dispone – finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 – lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico (comma 1). Il comma 2 novella l'articolo 257 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, sostituendo il termine ultimo ai fini dello svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ed attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, rendendolo – anziché fisso e predeterminato come era (il 31 dicembre 2020) – mobile, finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica. Prevede inoltre che, dove si menziona il «personale» della Corte dei conti, si intende annoverare la componente altresì dei magistrati. Pertanto la disposizione si applica anche alle procedure concorsuali relative al personale di magistratura contabile. Il Senato ha introdotto una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica Pag. 62 (comma 1). In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo (comma 2). Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione. Infine il comma 4 rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Il Senato è intervenuto su questa disposizione inserendovi – al comma 4-bis – la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 28, modificato dal Senato nel corso dell'esame per la conversione in legge del decreto-legge, prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 28, come modificato dal Senato, stabilisce che in ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi, in nessun caso, oltre il 31 gennaio 2021 (nel testo originario del decreto-legge «31 dicembre 2020»). L'articolo 29, come modificato dal Senato, prevede che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti (comma 1). Ai sensi del comma 2, tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti. L'articolo 30, al comma 1, introduce una disciplina speciale in materia di detenzione domiciliare, originariamente applicabile dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020, che ricalca sostanzialmente analoga disciplina prevista per la prima fase emergenziale dall'articolo 123 del decreto-legge n. 18 del 2020 e in vigore fino al 30 giugno scorso. Il Senato ha modificato questa previsione per differire al 31 gennaio 2021, il termine per l'applicazione della disciplina introdotta. Durante questa nuova fase emergenziale, su istanza del condannato, la pena detentiva che non superi i 18 mesi, anche se residuo di una pena più lunga, può essere eseguita presso l'abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Il medesimo comma esclude dall'ambito di applicazione di questa misura alcune categorie di reati o di condannati. In base al comma 2 la detenzione domiciliare è applicata dal magistrato di sorveglianza, salvo che egli ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura, su istanza dell'interessato ma anche – in base all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 199 del 2010 – per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero. Ai fini dell'esecuzione delle pene detentive domiciliari, il comma 6 consente – differentemente da quanto previsto dalla legge n. 199 del 2010 – alla direzione dell'istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione. Il comma 3 prevede che, nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena detentiva, deve essere applicata – con il consenso del condannato (comma 4) – anche la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. L'applicazione della suddetta procedura di controllo – che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi – è esclusa per i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi e per i condannati Pag. 63minorenni. Il comma 5 specifica che la distribuzione dei braccialetti elettronici debba avvenire secondo un programma adottato con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro il 9 novembre 2020 (10 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge) e periodicamente aggiornato. Con particolare riguardo ai condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva domiciliare, il comma 7 prevede che l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, deve provvedere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 dell'Ordinamento penitenziario minorile, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. Il comma 8 fa salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, ove compatibili. Il comma 9 prevede che la disciplina della detenzione domiciliare speciale, dettata dai commi da 1 a 8 dell'articolo 30, si applichi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020. Infine, il Senato ha introdotto – inserendo il comma 9-bis – la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 31, in relazione al quale è stata approvata dal Senato una modifica formale, prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini (comma 1). Ai sensi del comma 2 il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali. Infine ai sensi del comma 3 il consiglio dell'ordine può differire di al massimo novanta giorni la data prevista per lo svolgimento delle suddette elezioni, nel caso in cui questa data sia stata già fissata alla data di entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi al 29 ottobre 2020). L'articolo 31-bis, introdotto dal Senato, riproducendo il contenuto dell'articolo 25 del decreto-legge n. 149 del 2020, estende in primo luogo la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019) (comma 1). La disposizione interviene poi, ai commi da 2 a 5, in materia di elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali consentendone lo svolgimento con modalità telematiche. L'articolo 31-ter, che riproduce il contenuto dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 149 del 2020, interviene sull'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, che prevede il differimento al 19 maggio 2021 dell'entrata in vigore della legge medesima per permettere al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche ai sistemi informatici necessarie al compimento delle attività processuali relative all'azione di classe e alla tutela inibitoria collettiva attraverso modalità telematiche. L'articolo 31-terdecies – introdotto dal Senato – inserisce alcune norme in materia di parità di genere all'interno della disciplina che regola l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. A tal fine è modificato in più parti il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che ha istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In particolare, il comma 1, lettera a) inserisce un nuovo comma 1-bis all'articolo 8 del citato decreto legislativo, ai sensi del quale presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale. La lettera b) pone Pag. 64in capo al Consiglio il compito di predisporre l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. La lettera c) prevede che per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori siano ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto. La lettera d) interviene sulle modalità di presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituito presso il Ministero della giustizia, prevedendo che ciascuna lista sia formata, tra l'altro, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. La lettera e) introduce un nuovo comma 4-bis all'articolo 26, prevedendo che presso il Consiglio nazionale dell'Ordine venga istituito il Comitato nazionale di pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali. Il comma 2 stabilisce che il requisito dell'equilibrio tra i generi per le liste elettorali riguardanti l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori e l'elezione dei membri del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non si applica ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 32-bis reca in alcuni commi disposizioni attinenti ai profili di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, ai commi 1 e 2, sono previste autorizzazioni di spesa per: indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia; per il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali. Analoghe previsioni sono proposte per il Corpo della polizia penitenziaria, con l'introduzione da parte del Senato in prima lettura del comma 5 e del comma 6 per la correlativa specifica copertura finanziaria. Si ha dunque riguardo al lavoro straordinario svolto dal Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 3.636.500 euro per l'anno 2020. L'articolo 32-ter, introdotto dal Senato, è finalizzato infine a riconoscere ai giudici onorari di tribunale (GOT) il diritto all'indennità di udienza anche se questa si svolge secondo le nuove modalità previste dall'articolo 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, resesi necessarie a causa dell'emergenza Covid, ovvero con deposito telematico degli atti e trattazione scritta. L'equiparazione operata dall'articolo 32-ter tra la modalità di trattazione dell'udienza in presenza e quella scritta consente il riconoscimento dell'indennità di udienza prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 273 del 1989. Secondo tale disposizione, ai giudici onorari di tribunale è infatti riconosciuto un compenso sulla base delle giornate di udienza svolte: si tratta di un'indennità di 98 euro complessivi per tutte le attività di udienza svolte nello stesso giorno. Se tuttavia l'impegno lavorativo si protrae oltre le 5 ore in una stessa giornata, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 4, il giudice onorario avrà diritto ad un'ulteriore indennità di 98 euro. Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che dall'attuazione di questa disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, preannuncia una proposta di parere favorevole.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) evidenzia preliminarmente, a livello generale, come il provvedimento in esame rappresenti una occasione perduta, dal momento che il Governo avrebbe dovuto essere più generoso e più equo, a fronte della grave crisi sanitaria ed economica del Paese e della eventualità di una chiusura pressoché totale del Paese per le feste natalizie, analogamente a quanto succede in altri Stati europei. Ritiene infatti tangibile la distinzione tra categorie Pag. 65protette, quali quelle dei dipendenti pubblici o dei più fortunati fra i dipendenti privati, e categorie non protette, quali i lavoratori autonomi, i professionisti titolari di partite IVA e i dipendenti in cassa integrazione. Quanto invece ai profili di competenza della Commissione Giustizia, come anticipato in sede di Ufficio di presidenza, esprime la propria delusione per il fatto che, nel corso dell'esame del disegno di bilancio, sia stato respinto l'emendamento di Forza Italia sulla magistratura onoraria, presentato già in Commissione Giustizia e ritirato su sollecitazione della relatrice D'Orso. Rileva come i magistrati onorari, probabilmente anche in ragione delle caratteristiche specifiche della categoria, che li rendono assimilabili per alcuni versi ai lavoratori autonomi e per altri ai lavoratori dipendenti, rappresentino un settore dimenticato, nonostante la grave carenza di reddito dovuta al rallentamento delle udienze. Preannuncia pertanto, al fine di dimostrare l'impegno di Forza Italia in favore dei magistrati onorari, la ripresentazione del citato emendamento anche al decreto-legge in oggetto, ben sapendo che si tratta di un atto puramente simbolico in conseguenza dell'ormai certa posizione della questione di fiducia. Ricorda inoltre la recentissima ed innovativa sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Vicenza che ha riconosciuto, anche alla luce dei principi sanciti dalla Corte di giustizia europea, il diritto dei magistrati onorari allo stesso trattamento retributivo di quelli ordinari. Rivolgendosi in particolare al presidente Perantoni e al sottosegretario Ferraresi, rileva che, in oltre due anni e mezzo di governo, il Ministro Bonafede non ha assunto alcuna iniziativa concreta, nonostante le promesse fatte dal Movimento 5 Stelle, anche dall'opposizione, in favore dei magistrati onorari. Nel rammentare di aver presentato nel corso dell'esame del precedente disegno di bilancio un emendamento volto almeno ad incrementare il numero delle udienze, per temperare gli effetti negativi della cosiddetta riforma Orlando, richiama sull'argomento l'attenzione del Governo e della maggioranza, sottolineando la assoluta necessità di assumere misure tangibili in favore dei magistrati onorari, che sono determinanti per il funzionamento del sistema giustizia, essendo titolari del 40 per cento del contenzioso nazionale.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel rilevare che una parte delle considerazioni che si apprestava a svolgere sono state mirabilmente espresse dal collega Zanettin, rifacendosi alla fase conclusiva del suo intervento, sottolinea come i magistrati onorari siano essenziali per il settore, in particolare nel momento attuale che, vuoi per ragioni sanitarie vuoi per i profili organizzativi connessi al passaggio dall'analogico al digitale anche nel sistema giustizia, richiede un incremento di risorse di personale. Rileva pertanto come, anche in questo caso, si evidenzi la mancanza di visione complessiva del Governo che procede a tentoni su molte questioni, ricordando in particolare che non si è approfittato delle favorevoli condizioni del periodo estivo per assumere iniziative adeguate a contrastare la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19, a partire dal ricorso al trasporto turistico privato al fine di compensare le incrementate necessità del trasporto pubblico, senza contare la paradossale questione dei banchi scolastici con le rotelle, inadeguati alla loro funzione già dal punto di vista dimensionale. Sottolineando come altri Paesi, compresi la Cina e Cuba, ricorrendo al buon senso, siano riusciti ad assicurare a costo zero il distanziamento degli studenti, rileva che, in assenza di coerenza politica e di volontà decisionale, sarebbe forse eccessivo pretendere dal Governo una riforma strutturale della magistratura onoraria. Quanto all'esame per l'abilitazione alla professione forense, per il cui svolgimento il Governo non ha ancora fissato una data, fa presente che oltre 25 mila candidati hanno visto congelata sine die la possibilità di dare inizio alla propria carriera professionale, pur essendo praticabili soluzioni alternative, ricorrendo a titolo esemplificativo all'utilizzo di spazi di ampie dimensioni per consentire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Chiede inoltre conferma della notizia secondo cui sarebbero stati acquistati computer incompatibili con la rete informatica Pag. 66del Ministero della giustizia, ritenendolo un esempio verosimile del generale pressapochismo del Governo. In conclusione, dichiarandosi consapevole dell'inutilità dell'esercizio in corso, dal momento che la posizione della questione di fiducia decapiterà, con la scusa dell'emergenza, qualsiasi tentativo di miglioramento del testo, si riserva comunque si svolgere ulteriori considerazioni durante l'esame in Assemblea.

  Mario PERANTONI, presidente, in qualità di relatore, con riguardo agli interventi dei colleghi, svolge alcune considerazioni, senza alcuno spirito polemico, ben comprendendo le posizioni delle forze di opposizione, che esprimono una visione politica diversa rispetto a quella della maggioranza. Relativamente alle osservazioni del deputato Zanettin sui magistrati onorari, fa presente che la questione si pone su due piani diversi, dal momento che con il provvedimento in esame si sta intervenendo in una situazione di emergenza con misure contingenti. Considera infatti assolutamente necessario intervenire con una riforma complessiva della magistratura onoraria, rilevando nel contempo come quella attuale non sia la sede opportuna per introdurre misure strutturali di modifica della normativa vigente. Nel ritenere che la delusione manifestata dal collega Zanettin sia sostanzialmente condivisa da tutti, non essendovi da parte di alcuno la volontà o l'intenzione di svalutare le funzioni e il lavoro svolto dai magistrati onorari, ritiene che il parere contrario espresso dai relatori e del Governo sulla proposta emendativa presentata da Forza Italia al disegno di legge di bilancio sia stato determinato dalla inidoneità della sede individuata, non certamente dalla contrarietà all'intervento specifico. Ricorda inoltre che un disegno di legge di revisione della riforma introdotta dall'allora Ministro Orlando giace da oltre un anno presso l'altro ramo del Parlamento, rilevando come sia la Presidenza del Senato sia il presidente della Commissione Giustizia, del tutto legittimamente, non hanno certamente contribuito ad accelerare l'iter del provvedimento, sulla base di logiche normali nella vita politica. Nel sottolineare pertanto come la responsabilità del Governo sia relativa, ribadendo la forte attenzione sulla questione, fa presente che il sottosegretario Ferraresi ha preannunciato un intervento deciso del Governo, nella forma di un decreto-legge, al fine di introdurre i necessari correttivi alla cosiddetta riforma Orlando. Con riguardo alle considerazioni svolte dal collega Paolini, nel sottolineare che lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense rappresenta un tema sensibile, considerato che mette giovani laureati nelle condizioni di avviare la loro attività professionale, fa presente tuttavia che fino a questo momento non vi sono state le condizioni per organizzarlo. Nel preannunciare che le date per lo svolgimento dell'esame sono state recentemente fissate nelle giornate del 13, 14 e 15 aprile prossimi, pur apprezzando la spontaneità del deputato Paolini, ritiene che la situazione emergenziale in corso sia un dato oggettivo che va gestito e non certamente una scusa per il Governo e la maggioranza. A tale proposito rileva pertanto che numerose ragioni hanno indotto a differire lo svolgimento dell'esame, che avrebbe inevitabilmente comportato il contemporaneo spostamento di un gran numero di candidati, con un inevitabile impatto sui mezzi di trasporto, nonché sulle strutture deputate all'ospitalità e alla ristorazione, evidenziando in particolare le difficoltà per territori geograficamente disagiati quali la regione Sardegna. Nel riconoscere in conclusione che le sensibilità manifestate da Forza Italia e dalla Lega sono diffuse, ribadisce tuttavia l'attenzione del Governo e della maggioranza sulle questioni poste. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 13 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di Pag. 67produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, di Antonino Maggiore, Direttore centrale per i servizi antidroga presso il Ministero dell'Interno, e di Mauro Palma, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.35 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2828 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che nella seduta convocata stamattina si è proceduto all'illustrazione della relazione e alla discussione generale, e che la Commissione dovrà ora procedere alla deliberazione sulla proposta di parere favorevole che, in qualità di relatore, ha preannunciato questa mattina e che conferma (vedi allegato).

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, si richiama alle considerazioni già espresse nella precedente seduta. Ritiene che, a fronte di una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo che necessita di soluzioni coraggiose, il provvedimento in discussione costituisca una «occasione perduta» e che l'Esecutivo non abbia prestato la dovuta attenzione a numerose categorie, tra le quali ricorda quella dei giudici onorari. In proposito rammenta che il suo gruppo aveva presentato, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione giustizia del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, un emendamento in favore di tale categoria di magistrati e che tale proposta emendativa, ritirata a seguito della richiesta formulata dalla relatrice, onorevole D'Orso, che riteneva che la sede opportuna per affrontare la questione fosse la Commissione Bilancio, è stata respinta dalla Commissione di merito. Ritiene inoltre che il decreto-legge in esame avrebbe dovuto risolvere la questione dei praticanti avvocati che, come ricordato anche dal collega Ferri in un atto di sindacato ispettivo, hanno di fatto visto rinviare sine die la data dell'esame per l'accesso all'avvocatura. Sottolinea come il Governo debba doverosamente rispondere a tale categoria di giovani assicurando loro una data precisa e delle chiare modalità per lo svolgimento della prova di abilitazione professionale.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come le Commissioni della Camera, a causa dell'esiguità del tempo in cui sono state chiamate ad esprimersi, non siano state poste nelle condizioni di esaminare il provvedimento. Stigmatizza pertanto il fatto che i deputati non sono stati posti nelle condizioni di esercitare la propria funzione. Evidenzia, quindi, che l'esame in Assemblea del decreto-legge in discussione è stato anticipato in quanto in Governo non era pronto per rispondere alle sollecitazioni dell'opposizione in merito al disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 e rileva come ciò abbia di fatto compresso la possibilità delle Commissioni di lavorare sul provvedimento in discussione. Auspica, inoltre, che per il futuro si provveda a organizzare i lavori parlamentari in maniera tale da consentire a tutti i Pag. 68deputati di analizzare attentamente i provvedimenti.

  Anna Rita TATEO (LEGA), nel richiamarsi alle considerazioni già espresse dal collega Paolini nella seduta precedente, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Sottolinea inoltre la sua insoddisfazioni in merito alle modalità con le quali la Commissione è chiamata a svolgere i propri lavori che di fatto impediscono ai gruppi di fornire il loro contributo sui provvedimenti. A suo avviso, il decreto-legge in discussione, mancando di coraggio, non risolve le numerose problematiche connesse alla situazione emergenziale. Fa presente, inoltre, di non aver apprezzato le considerazioni del presidente, svolte nella seduta di questa mattina, secondo il quale la responsabilità della mancata adozione di molti provvedimenti in materia di giustizia è da attribuirsi al presidente della Commissione Giustizia del Senato. Invita da ultimo l'Esecutivo ad essere più attento ai tempi del Parlamento, sottolineando come sia una esigenza della democrazia consentire alle Camere di analizzare compiutamente i provvedimenti.

  Lucia ANNIBALI (IV) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, dichiara l'apprezzamento del provvedimento nel suo complesso. In particolare, manifesta soddisfazione per l'introduzione di una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC pur ritenendo che il suo gruppo, in un'apposita proposta emendativa, avesse individuato una migliore soluzione. Ritiene che sul tema delle camere di consiglio da remoto si sarebbe potuta effettuare una riflessione più approfondita e sottolinea come sarebbe stato utile prevedere uno sforzo ulteriore in materia di sovraffollamento carcerario. Ciò premesso, ribadisce una complessiva valutazione favorevole del provvedimento.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel dichiarare la personale contrarietà sulle modalità con le quali la Commissione è stata chiamata ad esprimersi sul provvedimento, stigmatizza il ricorso eccessivo da parte dell'Esecutivo allo strumento della decretazione d'urgenza in materia penale. Sottolinea come il decreto-legge in discussione, che avrebbe dovuto contenere esclusivamente misure volte ad aiutare il tessuto produttivo del paese a rispondere alla crisi in atto, ha invece al suo interno numerosi profili attinenti alla giustizia e al problema carcerario in particolare. Rammenta che è ormai trascorso quasi un anno dall'inizio della pandemia ed evidenzia come in tale periodo il Ministro della giustizia avrebbe avuto tutto il tempo per individuare le idonee misure necessarie ad evitare l'adozione di quelle contenute nel decreto-legge in esame. In proposito fa presente che la Commissione Bilancio, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, ha respinto un emendamento del suo gruppo che prevedeva uno stanziamento ulteriore per l'acquisto dei cosiddetti «braccialetti elettronici». A suo avviso, la previsione contenuta nel decreto-legge in base alla quale, su istanza del condannato, la pena detentiva che non superi i 18 mesi, anche se residuo di una pena più lunga, può essere eseguita presso l'abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, non potrà avere attuazione a seguito della mancanza proprio dei braccialetti elettronici. Preannuncia quindi la presentazione di un atto di sindacato ispettivo per conoscere dal Governo quale sia la dotazione di tali dispositivi sottolineando come, se il Ministero non dovesse disporre di un adeguato quantitativo degli stessi, la maggioranza avrebbe dovuto approvare la proposta emendativa del suo gruppo. Ribadisce quindi che, avendo avuto a disposizione un anno dall'inizio della pandemia, un Governo maturo avrebbe dovuto apprestare misure idonee ad evitare il sovraffollamento delle carceri senza cercare di risolvere la questione in maniera estemporanea.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito sul provvedimento.

Pag. 69

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

  L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Giuseppe Arbore, Capo del III Reparto «Operazioni» del Comando generale della Guardia di finanza, di Enrico Mezzetti, professore di diritto penale presso l'Università degli studi «Roma Tre», e di Antonio Maria Costa, esperto.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 16.10 alle 17.25.