CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2020
494.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
COMUNICATO
Pag. 8

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. – Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

  La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Atto n. 220.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

  Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal deputato Gariglio nella scorsa seduta precisa quanto segue.
  Come evidenziato dal Governo nella seduta del 2 dicembre 2020, il decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 25 marzo 2014 già prevede, all'articolo 2, comma 2, negli attivi di rilevanza strategica nei settori dei trasporti: a) porti di interesse nazionale; b) aeroporti di interesse nazionale; c) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti transeuropee.
  L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, nel ribadire detta elencazione, inserisce anche gli interporti di rilievo nazionale, gli spazioporti nazionali e le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.
  Quanto all'individuazione di detti attivi, si segnala che per l'individuazione della rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti transeuropee, occorre fare riferimento al Regolamento (UE) 1315 del 2013 e alla Parte I dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1316 del 2013, che individua Pag. 9quattro corridoi di interesse per l'Italia (Baltico-Adriatico; Mediterraneo; scandinavo-mediterraneo; Reno-Alpi).
  In particolare, il tratto italiano del Corridoio Baltico-Adriatico inizia al valico del Tarvisio e si conclude a Ravenna e comprende i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e Trieste-Venezia-Ravenna.
  Il corridoio Scandinavo-Mediterraneo attraversa l'Italia dal confine con l'Austria fino a Palermo; oltre al tunnel di base del Brennero, prevede i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Verona-Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo.
  Il tratto italiano del corridoio Reno-Alpi comprende i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara, tra cui il «terzo valico alpino dei Giovi» della linea AV/AC Milano-Genova, oltre ad una serie di interventi collegati al nuovo tunnel di base del Gottardo.
  Il tratto italiano del Corridoio Mediterraneo comprende i collegamenti ferroviari Torino-Novara-Milano, Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Divača; più in generale, la Parte I dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1316 del 2013 individua come componenti del corridoio mediterraneo i collegamenti relativi alle seguenti città europee Algeciras – Bobadilla – Madrid – Saragozza – Tarragona; Siviglia – Bobadilla – Murcia; Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona Tarragona – Barcellona – Perpignan – Marsiglia/Lione – Torino – Novara – Milano – Verona – Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Capodistria – Lubiana – Budapest; Lubiana/Fiume – Zagabria – Budapest.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Atto n. 234.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), relatore per la IX Commissione, riferisce che le Commissioni Trasporti e Attività produttive avviano oggi l'esame congiunto dell'atto del Governo in titolo, avente ad oggetto lo schema di Regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
  Avverte che nella relazione tratterà, dopo una sintetica introduzione, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, mentre il collega relatore per la X Commissione svolgerà la relazione con riferimento agli articoli da 7 a 14.
  Premette quindi che lo schema di regolamento è accompagnato dai pareri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato. A seguito di questi pareri, in allegato al testo dell'atto del Governo n. 234, è stato trasmesso uno schema di regolamento, modificato in ragione dei medesimi. Tali modifiche sono successive al testo del regolamento inizialmente approvato dal Consiglio dei ministri e che risulta oggetto dell'esame parlamentare. Nella relazione darà comunque conto, nei casi in cui ciò è particolarmente significativo, delle modifiche già recepite dal Governo nel testo allegato ai pareri.
  Passando ai contenuti, evidenzia che lo schema di regolamento in commento estende il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) a tutte le numerazioni nazionali e definisce il funzionamento del registro riguardo all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi. Si ricorda in proposito che la legge Pag. 10n. 5 del 2018 aveva già esteso l'ambito di applicazione del Registro pubblico delle opposizioni a tutti i numeri riservati, inclusi i cellulari, prevedendo, in seguito all'iscrizione al servizio, l'annullamento dei consensi al telemarketing precedentemente conferiti dai cittadini, oltre al divieto di cessione dei nuovi consensi a terzi. Tale estensione non è di fatto divenuta operativa per mancanza del regolamento attuativo, il cui schema è all'esame.
  Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 del regolamento reca le definizioni.
  Segnala, in particolare: la definizione di «contraente», ossia qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate. Rispetto al vigente regolamento n. 178 del 2010 viene eliminato il riferimento agli elenchi di cui all'art. 129 del Codice sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 2003), cioè gli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico contenenti dati personali relativi ai contraenti. La definizione risulta in tal modo ampliata, per ricomprendere anche gli intestatari di numerazioni non riportate negli elenchi; la definizione di «operatore», ossia qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento sia dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice sulla protezione dei dati personali, cioè quelli contenuti negli elenchi, come già attualmente previsto, che delle numerazioni telefoniche nazionali (qui la definizione viene pertanto estesa), mediante l'impiego del telefono, oppure mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; la definizione di «registro» che è il Registro pubblico delle opposizioni, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi dei contraenti, di cui all'art. 129 del Codice sulla protezione dei dati personali. Ricorda inoltre che viene introdotta la definizione del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione di Dati o GDPR): il regolamento (UE) n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione: in base al comma 1 il regolamento disciplina il Registro pubblico delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 3-bis del Codice per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali, presenti negli elenchi di contraenti e di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 5 del 2018, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.
  La nuova formulazione del comma 2 specifica quindi che l'ambito di applicazione riguarda entrambe queste fattispecie, mentre nella formulazione vigente è prevista solo la prima, quella che fa riferimento al Codice per la protezione dei dati personali. Il comma 2 ricomprende pertanto nell'ambito di applicazione del Registro, come previsto dalla legge n. 5 del 2018, il trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili mediante l'impiego del telefono, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi.
  La disposizione fa salve le disposizioni di cui agli articoli 6 (liceità del trattamento), 7 (condizioni del consenso), 13 (Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato) e 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) e il diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del GPDR (nonché previsto dalla legge n. 5 del 2018).
  Con il nuovo comma 3, vengono esclusi dall'ambito di applicazione i trattamenti delle numerazioni telefoniche e degli indirizzi postali effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale. Pag. 11
  Segnala a questo proposito che non viene invece più riprodotta l'attuale formulazione del comma 3 che invece esclude dall'ambito di applicazione del Registro il trattamento di dati, aventi origine diversa dagli elenchi pubblici dei contraenti, che siano stati raccolti legittimamente dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto del diritto di opporsi. Nella sostanza si tratta della norma che consente la non applicazione delle norme del Registro una volta che sia stato prestato consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito di contratti. La mancanza di tale comma va ricollegata al nuovo principio introdotto dallo schema, in coerenza con la legge n. 5 del 2018, in base al quale, l'iscrizione nel registro comporta automaticamente l'opposizione al trattamento per fini promozionali mediante l'impiego del telefono, con revoca anche dei consensi precedentemente manifestati, cosa che non accade attualmente in quanto il vigente comma 3 fa salvi i consensi prestati nel tempo con i soggetti con cui vengono stipulati contratti.
  L'articolo 3, relativo all'istituzione del Registro, conferma che il registro è istituito dal MISE ed è relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi. Il diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del GPDR (vengono aggiornati i riferimenti normativi contenuti nell'articolo), può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al regolamento effettuati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
  L'articolo 4 prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico a realizzare e gestire il registro, anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici (viene espressamente introdotto il riferimento normativo a tale Codice, il D. Lgs n. 50 del 2016). Si ricorda in proposito che la gestione del registro è stata affidata alla Fondazione Ugo Bordoni. Nel caso di affidamento a terzi, l'articolo 4, comma 1, dispone che il contratto di servizio debba prevedere: le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario; i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del MISE, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro; le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento; l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario; l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo da parte del MISE, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro, in base al comma 2 dell'articolo 4, devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il MISE deve svolgere i seguenti adempimenti, anche per il tramite del gestore del registro, entro termini che, nel testo dell'atto del Governo trasmesso, sono già scaduti. Farà quindi riferimento ai termini indicati nel testo predisposto in ragione dei pareri pervenuti al Governo e che risulta allegato ai pareri trasmessi.
  I termini sono i seguenti: a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento provvedere allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento (mentre il testo dell'Atto del Governo n. 234 riporta il 1° novembre 2020) provvedere, in collaborazione con la struttura della Presidenza del Consiglio dei Pag. 12Ministri competente per la trasformazione digitale per quanto di competenza, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso, anche telematica, al registro da parte degli operatori; c) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del regolamento (mentre il testo dell'Atto in esame riporta il 1° dicembre 2020) provvedere, in collaborazione con la struttura della Presidenza del consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, per quanto di competenza, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.
  Il comma 3 dell'articolo 4 (nel testo all'esame), dispone che il registro si considera realizzato il 1° dicembre 2020 e che entro tale data siano completate le fasi della procedura descritta nel comma 2 e risulta soppresso nel testo del regolamento modificato, trasmesso in allegato ai pareri, anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere.
  L'articolo 5 ha ad oggetto la disciplina concernente le modalità di adesione al servizio e l'individuazione dei soggetti obbligati all'accesso, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili.
  Il comma 1 dispone che ciascun operatore, per effettuare il citato trattamento mediante l'impiego del telefono, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è tenuto a presentare istanza presso il gestore del registro. La disposizione precisa la documentazione da allegare all'istanza.
  L'istanza, secondo le previsioni della disposizione in esame, deve essere comprensiva della documentazione attestante l'identità dell'operatore (per le persone fisiche, il documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, il documento di identità del legale rappresentante pro tempore, l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente).
  Rispetto al testo del corrispondente articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 si aggiunge tra i documenti da presentare per le persone giuridiche l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, recependo quanto segnalato dall'AGCOM nei «commenti» trasmessi il 19 aprile 2019 al Ministero dello sviluppo economico.
  L'identificazione dell'operatore e l'accesso al servizio può avvenire anche attraverso lo SPID (articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ovvero attraverso il punto di accesso telematica attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (previsto ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005). Questa modalità non era prevista nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.
  Per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono, è altresì necessaria la dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero – con una previsione che non era presente nel testo dell'articolo 5 del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 – la dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (che, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 individua due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale), ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri (il riferimento agli inoltri è soppresso nel testo allegato ai pareri), l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti e Pag. 13l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare. Infine deve essere allegato all'istanza l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare (rispetto al testo dell'articolo 5 del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 non è più previsto che tali elenchi siano pubblici). Il comma 2 dispone che il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in un apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
  Tali disposizioni sono esattamente riproduttive di quanto già previsto dal decreto del Presidente della repubblica n. 178 del 2010.
  L'articolo 6 disciplina i costi di accesso al registro. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica, entro il 30 novembre, al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter lettera b). Secondo una previsione non presente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, le tariffe sono determinate secondo i criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. Tali tariffe costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sempre ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter lettera b), è determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione, l'avviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso quanto necessario alle campagne informative di cui all'articolo 11, previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal gestore. Il testo dell'articolo 6 del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 non faceva riferimento ai costi di gestione e manutenzione.
  Si segnala infine che nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico, in tal caso il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice per la X Commissione, a completamento di quanto già illustrato dal relatore per la IX Commissione, fornisce un rapido quadro delle disposizioni contenute negli articoli da 7 a 14 dello schema all'esame.
  L'articolo 7 indica le modalità attraverso le quali i contraenti possono iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni. Considerata l'ingente quantità di numerazioni telefoniche ricomprese nell'ambito di applicazione della nuova disciplina (come indicato nella relazione: oltre 20 milioni le utenze fisse e 83 milioni quelle cellulari) in primo luogo si è cercato di razionalizzare le modalità attraverso cui gli intestatari possono esercitare il diritto di opposizione alle chiamate con operatore umano e alla posta cartacea per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di Pag. 14comunicazione commerciale. A tal fine per il nuovo registro pubblico delle opposizioni sono state soppresse, rispetto all'attuale regime, le modalità di iscrizione dei contraenti telefonici tramite raccomandata e posta elettronica: la prima giacché non sarebbe possibile rispettare i termini stabiliti dal regolamento per la gestione delle richieste (un giorno lavorativo); la seconda in ragione del fatto che detto strumento normalmente genera una notevole quantità di istanze rigettate (per i più diversi motivi, non ultimo perché possono essere valutate come spam) e soprattutto perché nel nuovo sistema, non disponendo il gestore allo stesso modo dell'attuale delle informazioni circa tutti gli intestatari delle utenze telefoniche, in specie di quelle delle numerazioni cellulari, in accordo al principio di minimizzazione dei dati personali di cui al RGPD, viene richiesta al contraente essenzialmente la comunicazione del numero telefonico in luogo di una serie di dati personali per la verifica con quelli presenti nel database unico. La relazione evidenzia che si è ritenuto, quindi, non necessario prevedere per il contraente l'obbligo di comunicare, oltre alla numerazione telefonica, l'eventuale e corrispondente indirizzo postale per le utenze presenti negli elenchi telefonici, in quanto il nuovo sistema continuerà ad utilizzare il numero di telefono come chiave di matching per le richieste degli operatori. Considerata l'impossibilità per il gestore del registro pubblico delle opposizioni di verificare che i dati forniti coincidano con quelli dell'effettivo intestatario dell'utenza, sono comunque previste tecniche di verifica della disponibilità delle numerazioni da iscrivere, rinnovare e revocare. Tuttavia essendo necessario stabilire un canale di comunicazione interattivo tra gestore del servizio e contraente telefonico per consentire la verifica contestuale della disponibilità della numerazione al momento della richiesta, il comma 1 prevede che le iscrizioni al nuovo registro esteso ai numeri non in elenco e alla posta cartacea avvengano attraverso un canale web o, in caso di difficoltà di iscrizione, rinnovo e revoca, attraverso un canale telefonico (risponditore automatico e contact center). Mentre nella prima modalità, di cui al comma 1, lettera a), si richiede al contraente telefonico di dimostrare la disponibilità dell'utenza telefonica che si intende iscrivere, nel secondo caso, di cui al comma 1, lettera b), la verifica è implicita in quanto, come nell'attuale regime, è richiesto che la chiamata avvenga dal numero che si intende iscrivere. È peraltro previsto che l'attestazione dell'identità del contraente possa avvenire anche attraverso il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cui all'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale (SPID), ovvero attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del successivo articolo 64-bis del medesimo Codice.
  L'articolo 7, comma 2, stabilisce che le modalità di integrazione dei canali di iscrizione dei contraenti telefonici al registro possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e coinvolgendo, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 3 conferma il principio dell'iscrizione contemporanea di più numerazioni intestate allo stesso soggetto, purché ciò avvenga attraverso il canale web, e stabilisce che il gestore del registro predisponga strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione. Il comma 4, prevede che i contraenti iscritti al registro per opporsi all'utilizzo della propria numerazione possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento: l'effetto del rinnovo dell'opposizione comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione.
  Il comma 5 dispone che i contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari dalla data di revoca dell'iscrizione ovvero delle numerazioni nazionali, se è stato raccolto apposito Pag. 15consenso successivamente alla data più recente di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nel registro, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGPD.
  Il comma 6 stabilisce che l'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per i fini suesposti, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea. Il comma 7 prevede che, con riferimento a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi, con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di tali dati effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. È altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, dei quali è parte il contraente, ed aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca. Ai sensi del comma 8 la gestione delle richieste di iscrizione, rinnovo e revoca dei contraenti da parte del gestore del servizio deve avvenire entro un giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta. Il comma 9 stabilisce che l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni (di una numerazione telefonica o del relativo indirizzo postale riportato negli elenchi telefonici pubblici) cessa solo in caso di esplicita revoca da parte del contraente intestatario dell'utenza. La relazione che accompagna l'atto rileva che rispetto all'attuale regime, che prevede la decadenza automatica dell'iscrizione in caso di cambio di intestatario o di cessazione della linea, le medesime previsioni di decadenza automatica non possono essere applicate nel nuovo sistema in quanto, come ricordato, il gestore del registro non disporrà in futuro di tali informazioni per tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili.
  L'articolo 7, comma 10, dello schema di regolamento mantiene, rispetto al regolamento vigente, la previsione per il gestore di acquisire i dati contenuti nel database unico, al fine di verificare in fase di richiesta dei contraenti se gli stessi (essendo o meno presente la propria numerazione negli elenchi telefonici) abbiano diritto all'opposizione al trattamento dei dati personali mediante posta cartacea. Con il comma 11 viene disciplinato il trasferimento delle numerazioni iscritte al registro pubblico delle opposizioni precedentemente all'istituzione del nuovo sistema. Tali numerazioni saranno considerate iscritte al nuovo registro con opposizione al trattamento mediante operatore umano con l'impiego del telefono o tramite posta cartacea nei confronti di tutti gli operatori, senza far decadere i consensi prestati alle chiamate pubblicitarie. Il contraente avrà la facoltà di poter revocare o rinnovare la propria iscrizione successivamente all'istituzione del nuovo registro pubblico delle opposizioni. Infine, il comma 12, mantiene le previsioni del precedente regolamento circa la conservazione delle evidenze delle operazioni svolte dai contraenti telefonici, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria stabilendo, inoltre, che l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate.
  L'articolo 8 dispone che ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori (comma 1). Nel comma 2 vengono disciplinate le modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di telemarketing. Pag. 16 È stata recepita la disposizione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato, che prevede per gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche l'obbligo mensile di consultazione del registro pubblico delle opposizioni, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale: la validità della lista restituita agli operatori di telemarketing è stata mantenuta in quindici giorni per i soggetti che effettuano il trattamento mediante operatore umano con l'impiego del telefono, al fine di rendere effettivo in tale lasso di tempo il diritto di opposizione esercitato dai contraenti, e in trenta giorni per i soggetti che effettuano il trattamento mediante posta cartacea, alla luce del più lungo processo lavorativo dei dati personali. Il comma 3 definisce le modalità di consultazione del registro mentre il comma 4 prevede che lo specifico formato elettronico con il quale è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti sia stabilito dal gestore del registro anche tenuto conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche. Il comma 5 recepisce la disposizione di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 5 del 2018, che vieta l'uso di compositori telefonici per la ricerca automatica di numerazioni mentre il comma 6 mantiene le previsioni del regolamento vigente circa la conservazione delle evidenze delle operazioni svolte dagli operatori, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.
  L'articolo 9 del nuovo regolamento recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, relative agli obblighi dei call center per l'effettuazione delle chiamate che si sostanziano nel garantire ai contraenti la presentazione dell'identificazione della linea chiamante a cui possono essere contattati almeno per la durata della campagna promozionale oppure, fermo restando l'obbligo di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, a utilizzare una numerazione che si basi sui codici di cui alla delibera n. 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ricordo che la predetta delibera ha individuato due distretti telefoni fittizi (prefissi) che servono all'utente per identificare e distinguere le chiamate commerciali da quelle aventi finalità statistica, rispettivamente, il codice «0844» e il codice «0843» consentendo, tuttavia, ai call center che non utilizzano come CLI (Calling Line Identifier) numerazioni con i predetti codici, di avvalersi di altre numerazioni consentite dal vigente Piano di numerazione nazionale, purché, come ribadito nello schema all'esame, assicurino che i numeri utilizzati siano contattabili dall'utente. Le disposizioni sono fatte rispettare dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha poteri sanzionatori.
  L'articolo 10 dello schema di nuovo regolamento stabilisce obblighi di informativa. Gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dalle fonti consentite fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Inoltre, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento comunica agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (recependo quindi la previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 5 del 2018).
  L'articolo 11 dello schema, relativo alla campagna informativa per il consumatore, vista la portata delle nuove disposizioni nei confronti dei contraenti telefonici, prevede che il Ministero dello sviluppo economico e Pag. 17la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzino una campagna informativa rivolta ai contraenti telefonici, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro. A loro volta, gli operatori mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.
  L'articolo 12 dello schema di nuovo regolamento disciplina il controllo da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ed il regime sanzionatorio. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione. In particolare, in caso di violazione del diritto di opposizione si applica la sanzione prevista dall'articolo 166, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nel caso di reiterazione delle predette violazioni su segnalazione del Garante le autorità competenti dispongono la sospensione ovvero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  All'articolo 13 dello schema, che disciplina la tutela del contraente telefonico, si prevede che in caso di violazione delle prescrizioni del regolamento il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e alla Parte III del Codice in materia di protezione dei dati personali.
  In ultimo, l'articolo 14 reca abrogazione di norme e la disciplina transitoria. Dispone, al comma 1, che il vecchio regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178) sia abrogato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di realizzazione del registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 dello schema all'esame (quest'ultima norma considera realizzato il registro alla data del 1° dicembre 2020). Tuttavia il comma 2 reca disposizioni transitorie che chiariscono il regime di funzionamento in attesa della concreta realizzazione del nuovo registro: i contraenti telefonici la cui numerazione è presente negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione secondo quanto previsto dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

  Raffaella PAITA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'8 gennaio 2021.
  In considerazione della sospensione dei lavori per le festività natalizie, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere oltre il termine fissato al fine di consentire alle Commissioni di completare l'istruttoria.

  Il sottosegretario Roberto TRAVERSI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere oltre il termine dell'8 gennaio.

  Raffaella PAITA, presidente, ringrazia il sottosegretario per la disponibilità.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.35.