CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2020
493.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
Pag. 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 15 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. – Interviene il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
Atto n. 230.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Gli schemi sono stati trasmessi alla Camera dei deputati – e al Senato – per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Oltre allo schema in esame, assegnato alle Commissioni riunite VII e XI, sono stati trasmessi gli schemi di cui agli atti n. 226, 228 e 229, assegnati alla VII Commissione), e lo schema di cui all'atto n. 227, assegnato alle Commissioni riunite VII e VIII. Gli schemi sono anche assegnati, sulle conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che esprimerà il parere direttamente al Governo. Per tutti il termine di legge per l'espressione dei pareri è il 14 gennaio 2021. Il termine per l'esercizio della delega è il 28 febbraio 2021.
  Ricorda che le assegnazioni di tutti gli atti – compreso quello all'esame nella seduta odierna – sono avvenute con riserva, Pag. 15in quanto la richiesta di parere parlamentare non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni. Le Commissioni non possono pertanto pronunciarsi definitivamente sugli schemi di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Patrizia PRESTIPINO (PD), relatrice per la VII Commissione, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 230 è stato presentato dal Governo alle Camere in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2019, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo.
  Nell'esercizio della delega – per quanto riguarda questa materia – il Governo è stato chiamato a seguire i seguenti princìpi e criteri direttivi: riconoscere il carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, la specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, il principio delle pari opportunità nella pratica sportiva e nel lavoro sportivo; l'individuazione della figura del lavoratore sportivo; la tutela dei minori che svolgono attività sportiva; la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti; la disciplina dei rapporti di collaborazione; il riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico; il riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie; il riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali.
  La delega di cui all'articolo 5 della legge n. 86 prevedeva anche – ma sotto questo profilo non è stata attuata – la revisione delle funzioni di vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali; il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno.
  Nello schema sono inoltre presenti disposizioni che danno seguito, in alcuni casi parzialmente, ad alcuni dei principi e criteri direttivi previsti (dall'articolo 1 della legge n. 86) per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della disciplina di settore. In particolare, si tratta dei seguenti principi: definire gli ambiti dell'attività – fra gli altri – dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport.
  In base alla legge di delega (articoli 1 e 5), i decreti legislativi devono essere adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ad aspetti specifici, con il Ministro della salute o con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Come ricordato dalla presidente, le intese in sede di Conferenza Stato-regioni non sono ancora intervenute.
  Per la ricostruzione del quadro normativo vigente, rinvia all'esauriente documentazione preparata dal Servizio studi.
  Venendo al contenuto dello schema, questo si compone di cinquantatré articoli organizzati in sette Titoli. Si tratta di un provvedimento articolato e complesso, che sarà di seguito esposto in modo necessariamente sintetico.
  Gli articoli da 1 a 3 individuano l'oggetto e gli obiettivi del provvedimento, recano le definizioni dei termini utilizzati e stabiliscono alcuni principi, in particolare quello per cui l'esercizio dell'attività sportiva è libero: un concetto già statuito dalla legge n. 91 del 1981, che viene abrogata.
  L'articolo 4 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, Regioni e Province autonome con riferimento al provvedimento in esame. Questo articolo, in particolare, dovrà essere valutato anche alla luce di quello che diranno le regioni.
  Gli articoli da 5 a 11 recano disposizioni riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Rispetto alla normativa vigente – dettata dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, su cui nel 2004 è intervenuto con novelle il decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 16legge n. 128 del 2004 – la principale novità concerne la forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere. Ulteriori novità riguardano la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali e di distribuire una parte dei dividendi, nonché il riconoscimento a fini sportivi e la tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. A riconoscere ai fini sportivi le società e associazioni dilettantistiche, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 242 del 1999 (articolo 5, comma 2, lettera c)), è il CONI, che ha istituito un Registro nazionale telematico delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che devono essere affiliate a Federazioni nazionali, Discipline sportive o Enti di promozione sportiva.
  In dettaglio, l'articolo 5 conferma l'obbligo vigente per gli enti sportivi dilettantistici di indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, come pure la possibilità che questi enti assumano la forma giuridica di associazione sportiva priva di personalità giuridica o di associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato. Alcune novità riguardano invece – pur in assenza di specifici criteri di delega – la forma giuridica societaria: gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la forma non solo, come oggi, di società di capitali, ma anche di società di persone. Ricorrendone i presupposti, questi enti possono assumere la qualifica di enti del terzo settore e di impresa sociale. Non possono invece assumere la forma giuridica di cooperative.
  L'articolo 6 conferma che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata, tra l'altro, la sede legale e alcuni contenuti necessari, tra cui l'oggetto sociale. Riguardo a questo, innovando rispetto alla legislazione vigente, lo schema prevede che si deve fare riferimento all'esercizio – stabile e principale, ora – oltre che dell'organizzazione anche della gestione di attività sportive dilettantistiche, fra le quali sono comprese – in assonanza con la definizione –, oltre che la didattica, anche la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
  Per quanto riguarda l'assenza di fine di lucro, l'articolo 7 dispone – analogamente a quanto previsto oggi per le imprese sociali – che le associazioni e società sportive dilettantistiche devono destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È vietata la loro distribuzione a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Però, le società sportive dilettantistiche costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile possono destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione a un aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti dell'inflazione, oppure alla distribuzione tra i soci, entro determinati limiti. Per queste società è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, sempre entro certi limiti.
  L'articolo 8 consente alle associazioni e società sportive dilettantistiche, se l'atto costitutivo o lo statuto lo permettono, di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che dovranno essere definiti con regolamento.
  Quanto al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, l'articolo 9 l'affida a Federazioni sportive, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene mediante l'iscrizione della società o associazione nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ora tenuto dal Dipartimento per lo sport. L'istituzione del nuovo Registro – in sostituzione di quello del CONI – è prevista dallo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 228, all'esame della VII Commissione. Per la verifica del rispetto delle disposizioni sugli enti sportivi dilettantistici, sono attribuite funzioni ispettive al Dipartimento per lo sport, che le esercita avvalendosi della società Sport e salute. In caso di irregolarità, Pag. 17il Dipartimento per lo sport diffida gli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un termine. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate in tempo, la qualifica di ente dilettantistico è revocata.
  Di incompatibilità tratta l'articolo 10, che sancisce il divieto per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altri enti dilettantistici facenti capo alla stessa Federazione o Disciplina associata o Ente di promozione.
  L'articolo 11 definisce la posizione tributaria delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, confermando, sostanzialmente, la disciplina vigente.
  L'articolo 12 disciplina l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali, riproponendo, con alcune integrazioni, la disciplina vigente. In particolare, la disciplina vigente è integrata con la precisazione che gli affidamenti degli impianti sportivi – nel caso in cui l'ente territoriale non intenda gestirli direttamente – sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del diritto dell'Unione europea.
  Gli articoli 13 e 14 trattano delle società sportive professionistiche e confermano nella sostanza – salvi alcuni aspetti – la normativa vigente. Innanzitutto confermano che solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata possono stipulare contratti con atleti professionisti; e che le società sportive professionistiche devono in ogni caso nominare il collegio sindacale. Confermano anche che l'affiliazione può essere revocata dalla Federazione di riferimento per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. Confermano le disposizioni vigenti in materia di deposito degli atti costitutivi. Confermano i contenuti necessari dell'atto costitutivo già oggi previsti e il principio che la società deve ottenere l'affiliazione da almeno una Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI o – si specifica ora – dal CIP.
  Per quanto riguarda il CIP, sottolinea che numerose disposizioni dello schema sembrano applicabili anche al CIP e in genere allo sport paralimpico, ma non sempre questa applicabilità è enunciata espressamente.
  Gli articoli 15 e 16 disciplinano il tesseramento degli atleti, rispettivamente maggiorenni e minorenni.
  Secondo la definizione dell'articolo 15, il tesseramento è l'atto con cui l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione sportiva nazionale o con la Disciplina sportiva associata. Non si parla di tesseramento con gli Enti di promozione sportiva. È stabilito che il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di riferimento, di ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi, avendone i requisiti, e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari.
  Per gli atleti minorenni, l'articolo 16 stabilisce che la richiesta di tesseramento può essere avanzata da ciascun genitore, disgiuntamente, ma deve tenere conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore. I casi di disaccordo tra i genitori o di esercizio difforme dalle decisioni concordate sono regolati con rinvio alla pertinente disposizione del codice civile (articolo 316). Ad ogni modo, il minore che ha compiuto 12 anni non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Queste disposizioni si applicano, a determinate condizioni, anche ai minori non cittadini italiani. È al riguardo confermato quanto previsto dalla legislazione vigente (articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, comma 2, della legge n. 12 del 2016).
  L'articolo 17 tratta dei tecnici e dirigenti sportivi e l'articolo 18 dei direttori di gara, come definiti dall'articolo 2.
  In particolare, l'articolo 17 chiarisce che tra i tecnici rientrano gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori e stabilisce che i tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dall'IPC, dalla federazione sportiva nazionale, dalla federazione Pag. 18 sportiva internazionale o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza.
  A sua volta, l'articolo 18 stabilisce che i direttori di gara provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati e che il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle federazioni, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva.
  Gli articoli da 19 a 21 recano una disciplina unitaria sugli animali impiegati in attività sportive, risultato – come spiega la relazione illustrativa – dell'armonizzazione delle vigenti disposizioni del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. E prevedono l'obbligo per il proprietario di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale.
  In dettaglio, l'articolo 19 detta norme per tutelare il benessere degli animali impiegati nelle attività sportive, dove il concetto di benessere è definito facendo riferimento ad alimentazione, salute, rispetto delle esigenze etologiche. In particolare, sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute ed il benessere psicofisico dell'animale. È anche vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione, oltre che l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Si specifica in proposito che devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengano conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali. È vietato far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. Inoltre, la bardatura e le attrezzature devono essere idonei ad evitare lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici. Inoltre le caratteristiche delle piste, dei campi e delle aree di gara e delle attrezzature devono rispondere ad appositi criteri di sicurezza e salvaguardia degli animali. Le strutture dove gli animali sono custoditi devono assicurare loro spazio di movimento e riposo. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria. È fatto divieto di macellare o sopprimere gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. Sono dettate norme sui veicoli per il trasporto degli animali.
  L'articolo 20 stabilisce che l'ammissione degli animali alle competizioni sportive è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, dell'idoneità dell'animale a gareggiare e della sua regolare identificazione e registrazione. È comunque fatto obbligo all'organizzatore di eventi sportivi con animali di garantire la presenza di un veterinario durante l'evento. È vietata la partecipazione alle manifestazioni sportive di animali i cui detentori hanno riportato condanne definitive per i reati previsti e puniti dalle disposizioni del codice penale sui delitti contro il sentimento per gli animali e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.
  L'articolo 21 stabilisce che le federazioni, le discipline associate e gli enti di promozione che impiegano animali in attività sportive sono tenuti ad adottare regolamenti in cui, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, si prevedano sanzioni disciplinari fino alla revoca dell'affiliazione o del tesseramento, ferme restando le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale.
  Gli articoli da 22 a 24 riguardano, specificamente, gli sport equestri. In particolare, l'articolo 22 stabilisce i requisiti del cavallo atleta, l'articolo 23 disciplina la visita per la verifica dell'idoneità del cavallo all'attività sportiva e l'articolo 24 regola le manifestazioni popolari pubbliche e private in cui si impiegano equidi.
  In dettaglio, per cavallo atleta si intende, secondo lo schema in esame, «l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri». Per inciso, sottolinea che in base all'articolo Pag. 19 13 della legge n. 167 del 2017 il Ministero della salute gestisce un'anagrafe degli equidi.
  In base all'articolo 22 un cavallo o comunque un equide è «cavallo-atleta» quando è «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE)2015/262 (cosiddetto «regolamento sul passaporto equino»); non è destinato alla produzione alimentare; ed è iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso gli organismi sportivi di riferimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardo all'emissione del cosiddetto passaporto dell'equide (documento di identificazione).
  L'articolo 23 prevede che il cavallo atleta deve essere sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva da un veterinario abilitato alla professione e che questo deve attuare anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa e dai regolamenti degli organismi sportivi presso cui il cavallo è tesserato.
  L'articolo 24 prevede che le manifestazioni aperte al pubblico di sport equestri che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli-atleti e del pubblico che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale, al quale è demandata anche la previsione di sanzioni.
  A quest'ultimo riguardo sottolinea che lo schema in esame non chiarisce la natura delle sanzioni né la loro entità, rinviando ad un atto amministrativo, mentre in materia di sanzioni vige una riserva di legge: assoluta per quelle penali e relativa per quelle amministrative.
  Del Titolo V del provvedimento (articoli 25-42), che riguarda per la grandissima parte il lavoro sportivo, incluso il sostegno delle donne nello sport, rinvia alla relazione della collega Costanzo, relatrice per la XI Commissione.
  Si limita ad accennare all'articolo 30, che disciplina la formazione dei giovani atleti al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, oltre ad una preparazione professionale che favorisca il loro ingresso nel mondo del lavoro al termine della carriera sportiva.
  Inoltre, fermi restando i profili di competenza della Commissione Lavoro, per i quali rinvia alla relazione della collega Costanzo, evidenzia l'importanza dell'articolo 31 che stabilisce la graduale abolizione, entro luglio 2022, del vincolo sportivo, inteso come limitazione della libertà contrattuale dell'atleta e ora estesa anche al settore dilettantistico. Riconosce anche un premio di addestramento e formazione tecnica in occasione della sottoscrizione del primo contratto di lavoro sportivo da corrispondere all'associazione o società sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. A queste ultime è riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.
  Per quanto riguarda l'articolo 41, questo istituisce le figure professionali del chinesiologo di base, che opera nell'ambito dello sport non agonistico, e del chinesiologo sportivo, che opera in ambito agonistico, oltre che del manager dello sport. Finalità dell'introduzione di queste figure sono il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie, anche di livello agonistico, e la tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti.
  L'articolo 42 stabilisce che i corsi e le attività motorie e sportive svolti, a fronte del pagamento di corrispettivi, all'interno di palestre, di centri e impianti sportivi di ogni tipo devono essere coordinati da un istruttore qualificato o da un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data pubblicità. In particolare, l'istruttore qualificato deve possedere il diploma ISEF o la laurea in scienze motorie. L'istruttore di specifica disciplina, invece, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione, Disciplina associata o Ente di promozione di riferimento. In caso di violazione, è prevista l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Sempre l'articolo 42 dispone che nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza di presidi di primo soccorso. Pag. 20
  Gli articoli 43, 44 e 45 disciplinano l'organizzazione, i compiti e il reclutamento degli atleti nella Sezione paralimpica da istituire nel Gruppo sportivo Fiamme Azzurre della polizia penitenziaria, di quella del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  L'articolo 46 stabilisce che alle spese relative al tesseramento e al reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato – di cui si è detto in riferimento agli articolo 43, 44 e 45 – concorrono gli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente nel bilancio dello Stato, i contributi erogati dalla Sport e salute Spa e gli ulteriori eventuali contributi erogati dal CONI, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.
  Gli articoli 47 e 48 istituiscono, rispettivamente, il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa-GSPD e la Sezione Paralimpica nel Gruppo sportivo Fiamme Gialle, nell'ambito delle quali possono essere iscritti atleti con disabilità fisiche e sensoriali di interesse nazionale, segnalati dal CIP.
  In base all'articolo 50, l'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie riservate alle categorie protette. Inoltre, l'articolo inserisce gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i suddetti gruppi sportivi nelle categorie di cittadini che nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le pubbliche amministrazioni hanno preferenza a parità di merito e di titoli.
  Gli articoli 51, 52 e 53, infine, stabiliscono norme transitorie, definiscono le norme vigenti da abrogare e stabiliscono la data di entrata in vigore del decreto, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

  Jessica COSTANZO (M5S), relatrice per la XI Commissione, intervenendo da remoto, si sofferma, in particolare, sul Titolo V, che riguarda il lavoro sportivo. Infatti, al Capo I, l'articolo 25 definisce il lavoratore sportivo, ovvero l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali disciplinate dal successivo articolo 29 (comma 1). Ricorda, che la normativa vigente reca la definizione di lavoratore sportivo unicamente con riferimento al settore professionistico. Ove ricorrano i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nelle forme di collaborazioni coordinate e continuative (comma 2), ma può costituire, altresì, oggetto di prestazioni occasionali (comma 4). La norma, inoltre, consente agli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dalle organizzazioni dei lavoratori sportivi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di individuare indici ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, in mancanza dei quali essi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport (comma 3). In via residuale, per quanto non disciplinato dal decreto in esame, la norma prevede l'applicazione ai rapporti di lavoro sportivo delle disposizioni legislative sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario (comma 5). Infine, i successivi commi 6, 7 e 8 introducono disposizioni riguardanti, rispettivamente, l'esercizio dell'attività sportiva da parte di dipendenti pubblici, l'attività sportiva di cittadini di Paesi non facenti parte dell'Unione europea, il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi. Ricorda che la disciplina in esame entrerà in vigore dal 1° settembre 2021, come disposto dall'articolo 51, comma 1.
  L'articolo 26, che disciplina il rapporto di lavoro subordinato, sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico, confermando in gran parte la disciplina Pag. 21vigente recata, per il settore professionistico, dalla legge n. 91 del 1981, al comma 1, esclude l'applicabilità delle disposizioni dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) in materia di controllo mediante impianti audiovisivi (articolo 4), accertamenti sanitari (articolo 5), mansioni (articolo 13) e tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo; della legge n. 604 del 1966 in materia di licenziamenti individuali, tranne che, tra l'altro, per le disposizioni in materia di nullità dei licenziamenti discriminatori e di indennità di anzianità; della legge n. 92 del 2012 in materia di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti (articolo 1, commi da 47 a 69); della legge n. 108 del 1990 in materia riassunzione o di risarcimento del danno (articoli 2 e 4) e di tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali (articolo 5); della legge n. 223 del 1991 in materia di licenziamenti collettivi (articolo 24); delle disposizioni del decreto legislativo n. 23 del 2015, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
  Il comma 2, con riferimento ai contratti a tempo determinato, come a legislazione vigente previsto per il solo settore professionistico, consente l'apposizione del termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto di lavoro, la successione di contratti a tempo determinato fra i medesimi soggetti, nonché la cessione del contratto prima della scadenza e, contestualmente, esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato recate dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (articoli da 19 a 29).
  Il comma 3 esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di sanzioni disciplinari dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori alle sanzioni irrogate dalle Federazioni sportive nazionali, il comma 4 prevede la possibilità per le Federazioni medesime di costituire un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva. Infine, la norma consente di prevedere nel contratto una clausola compromissoria per il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale (comma 5) ed esclude l'inserimento di clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del contratto (comma 6). Anche le disposizioni dell'articolo 26 entreranno in vigore dal 1° settembre 2021.
  L'articolo 27 disciplina, in modo sostanzialmente analogo alla normativa vigente, il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici. In particolare, se il lavoro sportivo costituisce l'attività principale dell'atleta, si configura il rapporto di lavoro subordinato. Invece, si configura un rapporto di lavoro autonomo se ricorre almeno uno dei seguenti requisiti: svolgimento dell'attività nell'ambito di una o più manifestazioni collegate in un breve periodo di tempo; mancanza dell'obbligo di frequenza di sedute di preparazione o allenamento; durata della prestazione non superiore a otto ore settimanali o a cinque giorni ogni mese o trenta giorni ogni anno. La norma, inoltre, prevede l'obbligo di chiamata diretta e della stipulazione del contratto in forma scritta, da depositare entro sette giorni presso la Federazione sportiva nazionale (tale termine non è previsto dalla normativa vigente), unitamente agli ulteriori contratti eventualmente stipulati che abbiano ad oggetto i diritti di immagine e di pubblicità. Infine, si prevede la sostituzione di diritto delle clausole contenenti deroghe peggiorative e l'inserimento della clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. La disciplina entrerà in vigore dal 1° settembre 2021.
  L'articolo 28, che entrerà in vigore dal 1° settembre 2021, dispone che il contratto con il direttore di gara è stipulato dalla Federazione sportiva competente, l'articolo 29 disciplina le prestazioni sportive amatoriali, escludendo la corresponsione della retribuzione e ammettendo, altresì, il riconoscimento di premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese. Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui lo Pag. 22sportivo è socio o mediante il quale svolge la sua attività. Infine, la norma pone in capo agli enti dilettantistici l'obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Anche tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2021.
  L'articolo 30, le cui disposizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2021, disciplina la formazione dei giovani atleti, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le società sportive di stipulare contratti di apprendistato (esclusi quelli a contenuto professionalizzante), che si risolvono automaticamente al termine del periodo fissato. In particolare, la norma esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di licenziamento per giustificato motivo, di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e di limite complessivo del numero di apprendisti, previsti dalla normativa vigente in materia di apprendistato. Inoltre, la società o associazione sportiva che stipuli col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica in favore di altra società o associazione presso la quale l'atleta abbia svolto in precedenza attività dilettantistica, amatoriale o giovanile. La norma, infine, rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport l'individuazione di ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e le linee guida nazionale sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto dei principi dell'Unione europea in materia.
  L'articolo 31 dispone l'eliminazione graduale, entro il 1° luglio 2022, del vincolo sportivo, sia nel settore professionistico (già prevista dalla normativa vigente) sia nel settore dilettantistico, e l'obbligo per le società sportive di tutti e due i settori di prevedere, in caso di primo contratto di lavoro sportivo, un premio di formazione tecnica da suddividere tra le società in cui il giovane atleta ha svolto la sua formazione.
  L'articolo 32 reca disposizioni riguardanti i controlli sanitari cui sono sottoposti i lavoratori sportivi, che entreranno in vigore dal 1° settembre 2021. La norma ha contenuto analogo alla normativa vigente che, tuttavia, riguarda i soli lavoratori sportivi professionisti.
  In materia di sicurezza dei lavoratori sportivi, l'articolo 33 prevede, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili, nonché della disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. La norma prevede, inoltre, l'applicazione ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, delle medesime misure in materia di assicurazione economica di malattia e di maternità previste in favore dei lavoratori iscritti all'AGO; l'applicazione delle tutele relative all'assegno per il nucleo familiare; l'applicazione delle tutele previste dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). Infine, si prevede il rinvio a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport per la disciplina specifica a tutela della salute e della sicurezza dei minori.
  Sulla base dell'articolo 34, le cui disposizioni entreranno in vigore dal 1° settembre 2021, i lavoratori subordinati sportivi sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni, anche in presenza di previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La norma, inoltre, rinvia ad un successivo decreto la individuazione delle retribuzione e dei riferimenti tariffari ai fini della determinazione dei premi assicurativi nonché della decorrenza dell'obbligo. La retribuzione così individuata è valida anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta. L'obbligo assicurativo è esteso anche ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e agli sportivi dilettanti, pur con Pag. 23le necessarie differenze riguardo alle disposizioni applicabili.
  L'articolo 35 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al Fondo pensione sportivi professionisti gestito dall'INPS, a prescindere se siano professionisti o dilettanti. Il Fondo assume la denominazione di Fondo pensione dei lavoratori sportivi e agli iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo n. 166 del 1997, recante disposizioni in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals). Ricorrendo i presupposti, i lavoratori autonomi, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nel settore professionistico sono iscritti al medesimo Fondo, mentre quelli che operano nel settore dilettantistico hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata dell'INPS. La misura delle aliquote contributive varia a seconda se gli atleti siano o meno iscritti ad altre gestioni previdenziali. Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, a secondo della tipologia del rapporto di lavoro, e coloro che sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo possono optare per il mantenimento del regime previdenziale in godimento. La norma, inoltre, conferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti» e prevede la possibilità di istituire forme pensionistiche complementari sulla base degli accordi collettivi.
  L'articolo 36 disciplina, con decorrenza dal 1° settembre 2021, il trattamento tributario degli emolumenti percepiti dai lavoratori sportivi. Come si legge nella relazione illustrativa, l'articolo in esame riproduce la normativa già in vigore, salvo che per quanto riguarda il comma 7, che dispone l'applicazione della soglia di esenzione (la cosiddetta no tax area) anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, qualunque sia la tipologia del rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali. La norma, infine, reca disposizioni riguardanti i lavoratori sportivi rimpatriati.
  L'articolo 37 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2021, l'applicazione alle attività di carattere amministrativo-gestionale a favore degli enti e delle società sportive dilettantistiche delle disposizioni relative alle collaborazioni di carattere coordinato e continuativo. La norma, pertanto, prevede il diritto dei collaboratori all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS.
  L'articolo 38 rinvia alle Federazioni sportive nazionali la competenza alla distinzione tra le discipline professionistiche e quelle dilettantistiche, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI.
  Il Capo II reca disposizioni finalizzate al sostegno delle donne nello sport. In particolare, l'articolo 39 prevede l'istituzione del Fondo per il professionismo negli sport femminili e disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti da parte delle Federazioni sportive nazionali. L'articolo 40, infine, attribuisce al CONI il compito di promuovere la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, emanando uno specifico regolamento.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.