CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 71

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Atto n. 226.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, comunica che il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Ricorda che il provvedimento di delega fu a suo tempo esaminato da questa Commissione in sede primaria.
  Avverte che gli schemi sono stati trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti e che tre di essi sono assegnati alla sola VII Commissione (atti n. 226, 228 e 229), mentre gli altri due sono assegnati congiuntamente alla VII Commissione e, rispettivamente, alla VIII e alla XI Commissione (atti n. 227 e n. 230). Gli schemi sono assegnati, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche alla V Commissione (Bilancio), che esprimerà il parere direttamente al Governo. Per tutte le Commissioni il termine di legge per l'espressione dei pareri è il 14 gennaio 2021, mentre il termine per l'esercizio della delega è il 28 febbraio 2021.
  Avverte inoltre che le assegnazioni degli atti sono avvenute con riserva, in quanto la Pag. 72richiesta di parere parlamentare non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni. Le Commissioni non possono pertanto pronunciarsi definitivamente sugli schemi di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Infine, avverte che – nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – è stato convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali, che avrà inizio la prossima settimana.

  Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, nonostante l'importanza dei provvedimenti che la Commissione si accinge ad esaminare.

  Vittoria CASA, presidente, premesso che la presenza del rappresentante del Governo, pur opportuna e auspicabile, non è una condizione senza di cui una Commissione non possa lavorare, chiarisce che impegni concomitanti e non rinviabili del Ministro per le politiche giovanili e lo sport hanno impedito la sua presenza alla seduta di oggi. Fa quindi presente che – anche in considerazione del poco tempo oggi disponibile prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, fissata alle ore 14.30, e degli altri impegni all'ordine del giorno – nella seduta odierna la Commissione si limiterà ad ascoltare le relazioni del relatore sugli atti in titolo, mentre la discussione degli stessi sarà rinviata ad altra seduta. Si dice certa che il Governo assicurerà la sua presenza al dibattito, quando questo inizierà.

  Federico MOLLICONE (FDI), pur prendendo atto delle spiegazioni e delle rassicurazioni della presidente, ritiene che la seduta di oggi non debba svolgersi se non con la presenza di un rappresentante del Governo, in quanto il contenuto dei provvedimenti in esame è estremamente importante e delicato.

  Luigi CASCIELLO (FI), premesso di concordare con il deputato Mollicone, aggiunge di ritenere offensiva l'assenza del Governo dalla seduta, in considerazione della rilevanza dei provvedimenti in esame e del fatto che si tratta di atti del Governo stesso.

  Gianluca VACCA (M5S), pur concordando sul fatto che la presenza del Governo alle sedute della Commissione è sempre auspicabile, ritiene che non sia opportuno rinviare l'inizio dell'esame degli schemi di decreto legislativo che sono all'ordine del giorno di oggi, in quanto ciò si tradurrebbe soltanto in un ritardo e quindi in un danno per la stessa Commissione, che è chiamata a svolgere l'esame in un tempo ristretto e a concluderlo entro un termine che, considerata anche l'imminenza delle festività, è piuttosto vicino.

  Daniele BELOTTI (LEGA) dichiara di condividere le ragioni dei deputati Mollicone e Casciello, ritenendo inaccettabile che il Ministro competente in materia di sport non senta il dovere di partecipare fin dall'inizio dei lavori alle sedute della Commissione dedicate all'esame di provvedimenti di sua iniziativa e per i quali sta aspettando il parere: provvedimenti sui quali – aggiunge – l'attenzione è massima, dato che stanno mettendo in difficoltà larga parte del mondo dello sport. Per inciso, fa presente che il suo gruppo ritiene indispensabile un ampio ciclo di audizioni, proprio in considerazione della preoccupazione che gli schemi di decreto legislativo stanno suscitando nel mondo sportivo.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD), intervenendo a nome del gruppo Partito Democratico, esprime l'avviso che proprio perché si deve dimostrare attenzione al mondo dello sport – concorda su questo con i deputati dell'opposizione – è meglio avviare l'esame degli schemi di decreto legislativo già nella seduta odierna, senza rinviare lo svolgimento delle relazioni introduttive, fermo restando che è importante che il Governo assicuri la sua presenza nelle sedute successive dedicate al dibattito. Osserva che occorre tenere conto anche della difficoltà di conciliare le diverse Pag. 73agende, cosa ancora più difficile durante l'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, che condiziona gli impegni tanto dei parlamentari quanto dei componenti del Governo.

  Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-IE), premesso che ritiene legittima la richiesta dei gruppi di opposizione di non iniziare l'esame in assenza del rappresentante del Governo, condivide tuttavia la valutazione dei deputati Vacca e Di Giorgi, che sia cioè preferibile iniziare oggi l'esame degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno. Ritiene infatti che il rinvio dell'esame non sarebbe facile da spiegare proprio a quanti, nel mondo dello sport, attendono che la Commissione discuta gli schemi di decreto legislativo presentati al Parlamento: Parlamento dal quale quel mondo si aspetta un pronto e attento esame.

  Vittoria CASA, presidente, apprezzate le circostanze, sospende brevemente la seduta, rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà immediatamente convocato, la decisione in ordine alle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione, anche per valutare la possibilità di rimandare la seduta al pomeriggio di oggi, al termine dei lavori dell'Assemblea.

  La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 14.

  Vittoria CASA, presidente, comunica che, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emerso come orientamento maggioritario quello di iniziare adesso l'esame degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, con lo svolgimento delle relazioni introduttive del relatore.

  Daniele BELOTTI (LEGA), preso atto della perdurante assenza del Governo e dell'intenzione della maggioranza di procedere comunque nell'esame, informa la presidente che i rappresentanti dei gruppi di opposizione non parteciperanno ai lavori della seduta odierna.

  (I deputati dei gruppi di opposizione abbandonano l'aula).

  Vittoria CASA, presidente, dà la parola al relatore, perché illustri il contenuto dello schema di decreto legislativo n. 226.

  Andrea ROSSI (PD), relatore, riferisce preliminarmente che lo schema di decreto legislativo n. 226 dà attuazione all'articolo 6 della legge n. 86 del 2019, che, con lo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
  Ricorda che nell'esercizio della delega – per quanto riguarda questa materia – il Governo è stato chiamato dalla legge a seguire i seguenti specifici princìpi e criteri direttivi: realizzare il coordinamento formale e sostanziale delle norme di legge vigenti, migliorandone la coerenza e semplificandone il linguaggio; stabilire i principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo; dare una disciplina sul conflitto di interessi, per garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra atleti, società sportive e agenti sportivi; stabilire per le transazioni economiche modalità che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, compresa quella fiscale e previdenziale; garantire la tutela dei minori, definendo limiti e modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi; definire un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.
  Ulteriori principi e criteri direttivi chiamano il Governo all'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei e all'indicazione esplicita delle norme da abrogare.
  Riepiloga brevemente il quadro legislativo vigente. La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 373) ha previsto l'istituzione presso il CONI del Pag. 74Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. A disciplina di legge vigente, quindi, il ruolo degli agenti sportivi riguarda solo gli sportivi professionisti. Sempre in base alla norma citata, gli sportivi professionisti e le società affiliate a una Federazione professionistica non possono avvalersi di soggetti non iscritti al Registro: è prevista la nullità dei contratti, salve le competenze professionali riconosciute per legge.
  In base all'articolo 2 della legge n. 91 del 1981, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), secondo le norme delle stesse Federazioni con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. In base ai principi fondamentali degli statuti delle Federazioni e delle Discipline associate – approvati, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2018 – la definizione dei criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica è rimessa all'autonomia statutaria delle singole Federazioni, nel rispetto dei principi posti dalla legge n. 91 del 1981.
  Si limita ad aggiungere che a maggio il CONI ha approvato il nuovo Regolamento agenti sportivi e il Regolamento disciplinare agenti sportivi (deliberazioni n. 127 e n. 128 del 14 maggio 2020). Per una dettagliata ricostruzione del quadro normativo vigente riguardo agli agenti sportivi, rinvia al dossier del Servizio studi.
  Venendo al contenuto del provvedimento in esame, il testo si compone di 16 articoli che dettano una nuova disciplina della professione di agente sportivo, per garantirne l'esercizio unitario sul territorio nazionale. La nuova disciplina si estende a tutti i contratti di lavoro sportivo, e quindi non si limita più a quelli di prestazione sportiva professionistica. Conseguentemente, è disposta l'abrogazione dell'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, che ha prima richiamato.
  È confermato l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi. E sono disciplinati i seguenti profili: cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, obblighi nell'esercizio dell'attività, contratto di mandato, compenso dell'agente. Si tratta di profili attualmente normati dal Regolamento agenti sportivi del CONI. In linea generale, lo schema in esame conferma le previsioni del Regolamento del CONI, ma con alcune novità. L'effetto è che la disciplina viene rivista e soprattutto viene elevata al rango di norma di legge.
  Lo schema non dà invece attuazione al principio direttivo (di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge n. 86 del 2019) con cui si chiedevano anche previsioni di carattere fiscale e previdenziale inerenti il compenso per l'agente sportivo.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 espone l'oggetto dello schema di decreto: per l'appunto, norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. L'articolo 3, comma 2, specifica che le disposizioni del decreto definiscono i principi fondamentali della materia. Al riguardo, va detto che, con riferimento alle previsioni recate dallo schema, sono rilevanti dal punto di vista costituzionale sia la materia «ordinamento sportivo», sia la materia «professioni», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include tra gli ambiti di legislazione concorrente.
  L'articolo 2 riporta le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento. Tra le definizioni introdotte ci sono quelle di agente sportivo e di lavoratore sportivo, manca invece quella di agente stabilito.
  Per quanto riguarda il lavoratore sportivo, in base allo schema in esame (articolo 2, comma 1, lettera m)) si intende con Pag. 75quest'espressione «l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo».
  Per quanto riguarda invece l'agente sportivo, una definizione è riportata, con leggere differenze, sia da questo articolo 2, sia dagli articoli 3 e 4, comma 9.
  Qui l'agente sportivo è definito come il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione, mette in contatto due o più soggetti – siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive – operanti nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato olimpico internazionale (CIO), nonché dal Comitato paralimpico internazionale (IPC) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro o del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione sportiva nazionale. Nella definizione recata dall'articolo 2 non si fa invece riferimento alle discipline sportive riconosciute da IPC e CIP.
  Ad ogni modo, la definizione prevista dallo schema in esame è più ampia di quella della normativa vigente (il già citato articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017), che fa riferimento solo alle discipline sportive riconosciute dal CONI e solamente ai contratti di prestazione sportiva professionistica. La stessa documentazione di corredo trasmessa dal Governo (ATN e AIR) esplicita che la normativa è innovata, con l'estensione dell'ambito di applicazione anche al settore dilettantistico.
  A loro volta, l'articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 4, comma 9, intervengono sull'ambito di attività di agenti sportivi e avvocati, per regolarne i limiti reciproci. Come detto in precedenza, la normativa vigente (articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017) stabilisce che gli sportivi professionisti e le società affiliate a una Federazione professionistica non possono avvalersi di soggetti – compresi gli avvocati – non iscritti nel Registro degli agenti sportivi, ma fa comunque salve le competenze professionali riconosciute per legge. Di questa previsione il Consiglio nazionale forense e il CONI danno interpretazioni non pienamente convergenti. Rimanda per i dettagli al dossier del Servizio studi. Sul punto, lo schema in esame innanzitutto precisa esplicitamente che le disposizioni da esso introdotte non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate dalla legge professionale forense agli avvocati; restano quindi attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi e nelle procedure arbitrali rituali. Lo schema inoltre circoscrive la salvaguardia delle competenze professionali riconosciute per legge alla sola professione forense, prevedendo che sono fatte salve non «le competenze professionali riconosciute per legge» in generale, ma le competenze «degli avvocati», e aggiungendo però che questi devono essere iscritti ad un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive. Lo schema infine prevede la compatibilità dell'iscrizione all'albo degli avvocati con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi (articolo 4, comma 9).
  Con l'articolo 4, commi 1-8, si dispone l'istituzione, presso il CONI, del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale l'agente sportivo deve essere iscritto per poter svolgere la professione, e se ne definisce la disciplina di dettaglio a livello legislativo. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi pregressi. Lo schema individua i requisiti per l'iscrizione al Registro: cittadinanza italiana o di altro Paese UE; pieno godimento dei diritti civili; assenza di condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio; diploma di istruzione secondaria di secondo grado; superamento di un esame di abilitazione. Il titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame ha carattere permanente ed è naturalmente personale e incedibile. Pag. 76Per la disciplina di dettaglio sul punto, lo schema rinvia a un regolamento che dovrà essere emanato entro sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da lui delegata in materia di sport.
  Fa riferimento al procedimento per l'iscrizione al Registro, la durata dell'iscrizione e le modalità di rinnovo, la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, le cause di cancellazione, l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o corsi di formazione, l'obbligo di copertura assicurativa, le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; riguardo all'esame, lo schema comunque prevede che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI o presso il CIP e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni sportive nazionali, e che le prove devono essere organizzate in almeno due sessioni all'anno. È fatto divieto ai lavoratori sportivi e alle società o associazioni sportive di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione rilasciati prima del 31 marzo 2015.
  Lo schema precisa poi le condizioni sotto le quali possono essere iscritti nel Registro nazionale gli agenti sportivi abilitati in un altro Stato UE: costoro sono iscritti in una sezione speciale del Registro, ma lo schema prevede che, al maturare di determinati requisiti, possano transitare nella sezione ordinaria, senza l'esame di abilitazione. Per quanto riguarda i cittadini di Paesi esterni all'UE, lo schema di decreto rinvia al citato regolamento per l'individuazione dei criteri per la loro ammissione all'attività di agente sportivo in Italia.
  L'articolo 5 tratta del contratto di mandato sportivo: una tipologia contrattuale che al momento non trova disciplina nell'ordinamento statale, ma solo nell'ordinamento sportivo.
  Attualmente, la disciplina è recata dall'articolo 21 del Regolamento agenti sportivi del CONI, adottato a maggio 2020, secondo cui il contratto di mandato deve essere redatto in forma scritta e deve contenere una serie di dati, tra cui le parti contraenti, l'oggetto, la data e la durata, comunque non superiore a due anni, il corrispettivo, la sottoscrizione delle parti e, se l'oggetto sono prestazioni sportive di un minorenne, la sottoscrizione di un genitore o altri aventi titolo. Deve essere steso in italiano o nella lingua di uno dei Paesi dell'UE, ma in questo caso accompagnato da una traduzione giurata. Non può essere rinnovato in modo tacito. Può essere conferito da una parte o da più parti, in via esclusiva o meno. L'agente sportivo ha l'obbligo di depositare il contratto di mandato presso la Federazione sportiva di riferimento. Ogni Federazione sportiva nazionale professionistica è tenuta dal regolamento CONI a istituire un registro dei contratti di mandato. È nullo – precisa il regolamento CONI – il contratto di mandato stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la Federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. L'agente sportivo coinvolto è soggetto a sanzioni. La regolazione di altri aspetti è demandata alle Federazioni sportive nazionali.
  Lo schema in esame sostanzialmente conferma quanto previsto dal Regolamento del CONI. Innova, invece, dove prevede che, in caso di contratto in lingua straniera, le parti devono depositare anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato dell'espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione in italiano.
  L'articolo 6 individua le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, affidando comunque al CONI di emanare, in accordo con il CIP, un Codice etico degli agenti sportivi per eventualmente stabilire ulteriori cause di incompatibilità o misure di prevenzione o repressione delle situazioni di conflitto d'interessi.
  Attualmente, le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi sono individuate dall'articolo 18 del Regolamento agenti sportivi del CONI, secondo cui gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti Pag. 77 di soggetti pubblici e non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo relativo alla Federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale hanno conseguito il titolo abilitativo. Il regolamento preclude l'esercizio della professione a tutta una serie di soggetti, a cominciare dagli atleti professionisti o dilettanti tesserati presso una Federazione sportiva nazionale professionistica. Sempre il regolamento CONI vieta all'agente sportivo o alla società di cui è socio di svolgere trattative o di stipulare contratti in conflitto di interessi. I contratti di mandato stipulati in violazione del divieto di conflitto di interessi sono annullabili. Fin qui il vigente regolamento del CONI.
  Nello schema in esame, all'articolo 6, è stabilito il divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per tutta una serie di soggetti precisamente elencata, a cominciare dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti latamente o indirettamente pubblici, comprese le società a partecipazione pubblica.
  Lo stesso articolo 6 vieta all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo di riferimento; di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso; di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, compresi i potenziali destinatari delle loro attività, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità; di avviare trattative o stipulare contratti con una società o associazione sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dello stesso agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Lo stesso divieto si applica anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta società o associazione. I divieti si applicano anche alla società di agenti sportivi di cui l'agente sportivo sia socio ai sensi dell'articolo 9.
  L'articolo 7 stabilisce gli obblighi dell'agente sportivo nell'esercizio della sua attività. Attualmente, i doveri dell'agente sportivo sono individuati dall'articolo 17 del più volte citato Regolamento agenti sportivi del CONI, in base al quale gli agenti sportivi devono svolgere la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo; devono operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza; devono frequentare corsi di aggiornamento organizzati o accreditati dalle Federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano, per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale; e sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione CONI agenti sportivi.
  L'articolo 7 dello schema, nel riprendere queste previsioni, elevandole quindi al rango di norme di legge, aggiunge tra i principi cui l'agente deve conformare il suo operato anche quello di concorrenza corretta e leale. Quanto all'aggiornamento professionale, lo schema in esame ne conferma l'obbligo, demandando la definizione delle modalità al regolamento di cui ho già fatto cenno, che dovrà essere emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro competente per lo sport.
  L'articolo 8 tratta del compenso spettante all'agente sportivo come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo. Sul punto non esiste al momento una disciplina generale, né nell'ordinamento statale né in quello sportivo.
  Infatti nessuno dei decreti intervenuti in attuazione della più volte citata norma del 2017 (articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017) ha disciplinato i parametri per la determinazione dei compensi, mentre Pag. 78 il Regolamento agenti sportivi del CONI (all'articolo 21, comma 7) ha delegato a ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica la disciplina dei compensi relativi ai contratti di mandato, precisando che le Federazioni possono introdurre un limite massimo espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva; che il contratto di mandato deve indicare il corrispettivo dovuto all'agente sportivo e le modalità e condizioni di pagamento; e che il pagamento deve essere eseguito esclusivamente da chi ha conferito il mandato, anche se l'assistito può successivamente autorizzare il soggetto destinatario della prestazione professionistica a pagare l'agente sportivo per suo conto.
  Quanto ai parametri per la determinazione del compenso degli agenti sportivi, lo schema in esame dispone che siano definiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con uno o più regolamenti da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni sportive nazionali competenti. I parametri potranno essere aggiornati con le stesse modalità ogni cinque anni, previa verifica di adeguatezza e congruità. Nell'ambito dei parametri, lo schema precisa che il compenso è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo. II compenso – ad ogni modo – deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabili ed esclusivamente da chi ha stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Però il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo può, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, autorizzare la società o associazione sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo. Le società, le associazioni sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione sportiva nazionale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti, nonché l'istituto bancario presso cui è stato effettuato l'accredito e il Paese in cui è ubicato.
  Quest'ultima previsione riprende, estendendola, quella attualmente contenuta nel Regolamento agenti sportivi del CONI, in base al quale le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare entro la fine di ogni anno alla Federazione competente – non anche al CONI e al CIP – i dati relativi ai corrispettivi erogati nell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta delle Federazioni sportive nazionali professionistiche. Il regolamento del CONI prevede anche che la Federazione li renda pubblici sul proprio sito internet: previsione, quest'ultima, non ripresa nello schema di decreto in esame.
  L'articolo 9 regolamenta la costituzione di società di agenti sportivi. Attualmente, la materia è disciplinata dall'articolo 19 del più volte citato Regolamento agenti sportivi del CONI, in base al quale l'agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali. L'articolo 9 – sostanzialmente confermando quanto previsto dal Regolamento del CONI – prevede che l'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, è ammessa al ricorrere di una serie di condizioni.
  In particolare, l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di mediazione sportiva come individuate dall'articolo 3 già visto e dalle eventuali attività connesse o strumentali; la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi; la rappresentanza e i poteri di Pag. 79gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel medesimo Registro; i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.
  In base allo schema in esame, inoltre, la sottoscrizione di contratti di mandato sportivo in nome della società di agenti sportivi è possibile a condizione che la società sia iscritta nell'apposita sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi. All'atto dell'iscrizione in tale sezione devono essere depositati presso il CONI la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi. Lo schema dispone anche che i soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere le attività in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.
  L'articolo 10 disciplina la tutela dei minori. Il Regolamento agenti sportivi del CONI prevede – come già anticipato – che il contratto avente a oggetto prestazioni sportive di un minore di età deve essere sottoscritto da chi ne ha la responsabilità genitoriale o la tutela o curatela; inoltre il regolamento delega alle singole Federazioni sportive nazionali professionistiche la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età (articolo 21, comma 2, lettere e) e f)).
  Il provvedimento in esame stabilisce che il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età. Conferma che il contratto di mandato sportivo che ha ad oggetto le prestazioni di uno sportivo minorenne deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela o curatela del lavoratore sportivo. Statuisce inoltre che nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore per le attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'agente sportivo da parte della società o associazione sportiva contraente. E, oltre a confermare quanto previsto dall'articolo 5 sulla lingua del contratto, aggiunge che il contratto di mandato sportivo riguardante un minorenne deve essere redatto anche nella lingua di nazionalità del minore.
  L'articolo 11 tratta del regime disciplinare e sanzionatorio applicabile alla professione di agente sportivo. Sono anzitutto fatte espressamente salve le fattispecie di responsabilità civile e penale vigenti: si limita a ricordare che il codice penale all'articolo 348 punisce l'esercizio abusivo di una professione. Per il resto l'articolo demanda al regolamento che dovrà essere adottato la definizione della disciplina sanzionatoria sportiva per le violazioni, da parte dell'agente sportivo, di quanto disposto dal decreto legislativo.
  Sempre l'articolo 11 dello schema prevede l'istituzione presso il CONI di una Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale. Anche per la disciplina di questa Commissione, lo schema rinvia al regolamento di cui si è detto.
  Attualmente, la disciplina delle violazioni della normativa sugli agenti sportivi è contenuta nel Regolamento disciplinare agenti sportivi, adottato dal CONI il 14 maggio 2020.
  In base al Regolamento, la competenza a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi è attribuita alla Commissione federale della Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito sono accaduti fatti disciplinarmente rilevanti. Correlativamente, la Commissione CONI agenti sportivi (di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento CONI) assume il ruolo di giudice di secondo grado. Le violazioni sono sanzionate in base allo stesso Regolamento disciplinare agenti sportivi, che all'articolo 1 individua i fatti disciplinarmente rilevanti nelle violazioni delle disposizioni del Regolamento agenti sportivi e nel compimento senza titolo delle attività riservate agli iscritti al Registro. Nel primo caso, le sanzioni per l'agente vanno dalla censura al pagamento di una sanzione Pag. 80 pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro, dalla sospensione dell'esercizio dell'attività alla radiazione. Per l'esercizio abusivo della professione sono previste altre specifiche sanzioni.
  L'articolo 12 prevede l'emanazione di un Codice etico degli agenti sportivi e affida la definizione della disciplina attuativa delle norme del decreto legislativo ad un regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Non ci si sofferma perché ha già accennato sia al regolamento sua al codice etico.
  L'articolo 13 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 14 individua la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del regolamento.
  L'articolo 15 elenca le abrogazioni.
  L'articolo 16 dispone i termini dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

  Vittoria CASA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
Atto n. 228.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, rinvia ai chiarimenti da lei già forniti con riferimento all'atto del Governo n. 226 testé trattato.

  Andrea ROSSI (PD), relatore, introducendo l'esame, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 228 è stato presentato dal Governo alle Camere in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2019, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (CONI).
  Per chiarezza, si parla – secondo i dati forniti dallo stesso Governo – di 45 federazioni sportive nazionali; 19 discipline sportive associate; 15 enti di promozione sportiva; 19 associazioni sportive benemerite; e oltre 150 mila associazioni o società sportive dilettantistiche.
  Ricorda che nell'esercizio della delega – per quanto riguarda questa materia – il Governo è stato chiamato dalla predetta legge a seguire i seguenti princìpi e criteri direttivi: perseguire la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, compresi quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite; riordinare, semplificandola, la disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta da società e associazioni sportive dilettantistiche; indicare esplicitamente le norme da abrogare a seguito della riforma; prevedere misure semplificate per il riconoscimento della personalità giuridica nel settore sportivo; prevedere obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive per tutelare i minori e per rilevare e prevenire molestie, violenze di genere e discriminazioni come definite dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna (di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006) e dalla Carta olimpica.
  L'obiettivo di semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli organismi sportivi si sostanzia, nello schema in esame, nella riforma delle modalità di certificazione della natura dilettantistica dell'attività, di acquisto della personalità giuridica e di autocertificazione dei requisiti soggettivi Pag. 81 e oggettivi riferiti ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
  Nella legislazione ora vigente, il riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche è subordinato all'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, attualmente gestito dal CONI e regolato da sue delibere. Su questa materia impattano gli articoli da 4 a 13 dello schema di decreto, che, da una parte, elevano al rango di norma di legge la disciplina del registro e, dall'altra parte, la innovano, rivedendo le procedure di iscrizione al registro e le modalità di sua gestione, che sono telematiche, e cambiandogli il nome, che diventa Registro nazionale delle «attività» – e non più delle «associazioni e società» – sportive dilettantistiche.
  Quanto all'acquisto di personalità giuridica, lo schema di decreto in esame introduce per il mondo sportivo una disciplina speciale, in parte difforme da quella generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Attualmente, questa disciplina prevede che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dei nuovi organismi sportivi avvenga previo riconoscimento del Consiglio nazionale del CONI. Su questi aspetti intervengono gli articoli 7, 14 e 15.
  Passando a esaminare più analiticamente il contenuto del decreto, l'articolo 1 ne descrive l'oggetto, precisando che esso reca norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi e in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere. Non si fa invece riferimento alla tutela dei minori, che è compresa nell'ambito della delega legislativa ed è effettivamente affrontata nell'articolo 16.
  L'articolo 2 definisce i termini impiegati nel provvedimento: associazione o società sportiva dilettantistica, associazioni benemerite, e via dicendo.
  L'articolo 3 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, Regioni e Province autonome con riferimento al provvedimento in esame. Come anticipato dalla presidente, sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire anche l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'intesa non è ancora stata raggiunta. Questo articolo, in particolare, dovrà essere valutato anche alla luce di quello che diranno le regioni.
  Gli articoli 4-6, 8-13 e 17 trattano del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Attualmente, come detto, il registro è gestito dal CONI. Col provvedimento in esame, è istituito un nuovo registro, tenuto presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale sostituisce quello del CONI. Inoltre, il decreto ripensa, in un'ottica di semplificazione, la struttura del Registro, le modalità di iscrizione e di cancellazione e quelle di funzionamento e di revisione; e abroga le disposizioni vigenti in contrasto con le previsioni nuove.
  Più in dettaglio, ricorda che attualmente il decreto legislativo n. 242 del 1999 (articolo 5, comma 2, lettera c)) demanda al CONI l'attività di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre Discipline sportive associate. Ed è lo statuto del CONI a individuare i requisiti per il riconoscimento e le modalità. A sua volta, la legge n. 289 del 2002 (articolo 90, commi 20-22), aveva inizialmente istituito presso il CONI il Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, la cui tenuta e gestione erano regolate con delibera del Consiglio nazionale del CONI. Per accedere ai contributi pubblici, le società e associazioni sportive dilettantistiche dovevano essere iscritte nel Registro. Questa disciplina è stata in seguito abrogata dal decreto-legge n. 72 del 2004 (articolo 4), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004, ma poi il decreto-legge n. 136 del 2004 (articolo 7), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, ha individuato il CONI come unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche e lo ha chiamato a trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute. Il CONI ha Pag. 82quindi istituito il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e ha adottato un regolamento per disciplinare il funzionamento del registro.
  L'articolo 4 esplicita che il trattamento dei dati del registro è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per i loro fini istituzionali.
  In base all'articolo 5, sono iscritte nel Registro le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa quella didattica e formativa, e che sono operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Sono iscritte in una sezione speciale le società e associazioni riconosciute dal CIP. L'iscrizione al Registro certifica la natura dilettantistica delle società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale natura. Il compito di certificazione, dunque, non spetta più al CONI, come invece previsto oggi dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 136 del 2004, che viene quindi abrogato.
  L'articolo 6 detta le modalità di iscrizione al Registro. La domanda di iscrizione è rivolta al Dipartimento per lo sport – su richiesta dell'associazione o società sportiva dilettantistica interessata – dalla Federazione nazionale, dalla Disciplina associata o dall'Ente di promozione affilianti. Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti, riguardanti dati anagrafici, attività, impianti, contratti di lavoro. Entro 45 giorni, il Dipartimento per lo sport deve provvedere: può accogliere la domanda e iscrivere l'ente; rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; oppure richiedere l'integrazione della documentazione; in questo caso, decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione al Dipartimento per lo sport dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.
  Sono poi previsti ulteriori obblighi a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono chiamate a depositare presso il Registro il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale, nonché i verbali di modifica degli statuti, degli organi statutarie della sede legale. Nell'articolo 14 si fa riferimento anche alle modifiche all'atto costitutivo.
  In base all'articolo 8 il Dipartimento per lo sport rilascia a chiunque vi abbia interesse i certificati di iscrizione al Registro.
  Quanto alla cancellazione dal Registro, l'articolo 8 prevede che, se le società o associazioni non depositano presso il Dipartimento dello sport – o non depositano in modo completo o nei termini – gli atti dovuti e le informazioni obbligatorie, il Dipartimento le diffida ad adempiere, assegnando loro un termine, decorso inutilmente il quale l'ente inadempiente è depennato dal Registro.
  L'articolo 9 prevede, a sua volta, che la cancellazione dal registro possa avvenire sia a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto, sia d'ufficio, da parte del Dipartimento per lo sport, a seguito di accertamento dell'estinzione dell'ente o del venir meno dei requisiti per la permanenza nel Registro.
  L'articolo 10 dispone che gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, di annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la loro pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.
  L'articolo 11 demanda al Dipartimento per lo sport di adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, un apposito provvedimento per la disciplina di tenuta, conservazione e gestione del Registro. È previsto che i dati contenuti nel Registro siano oggetto di revisione con cadenza triennale, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti.
  L'articolo 12 sancisce espressamente che il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti quello esistente presso il CONI. Le società e associazioni sportive dilettantistiche già iscritte nell'attuale Registro, incluse Pag. 83quelle riconosciute dal CIP, sono automaticamente trasferite nel nuovo Registro e continuano quindi a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione.
  L'articolo 13 precisa che per la gestione del Registro il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute s.p.a.
  Gli articoli 7 e 14 – che ha lasciato da parte – trattano dell'acquisto della personalità giuridica. Quanto a questo punto, è utile ricordare che oggi, in base alla legge n. 289 del 2002 (articolo 90, comma 17), le società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; società sportiva di capitali o cooperativa, ad eccezione di quelle con finalità di lucro.
  L'articolo 7 precisa che l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica può essere presentata dalle associazioni dilettantistiche insieme con la domanda di iscrizione al Registro.
  A sua volta, l'articolo 14 consente alle associazioni dilettantistiche di acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione sportiva deve depositarlo presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Spetta al notaio verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'associazione. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'associazione nel Registro. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.
  L'articolo 15, poi, affida al Dipartimento per lo sport di predisporre specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento, così da semplificare e quindi accelerare i procedimenti amministrativi di certificazione delle attività sportive svolte da società e associazioni sportive dilettantistiche.
  Dei fattori di rischio e del contrasto della violenza di genere nello sport, tratta l'articolo 16, che innanzitutto prevede l'obbligo per le Federazioni, le Discipline associate, gli Enti di promozione e le Associazioni benemerite di redigere linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e di codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Sulla base di tali linee guida le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche dovranno, a loro volta, adottare – o aggiustare nel caso li abbiano già – i loro modelli organizzativi e di controllo e codici di condotta. I regolamenti di federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite devono inoltre prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che violino i divieti di discriminazione basata sul genere sessuale ovvero che siano stati condannati in via definitiva per reati sessuali e di pedo-pornografia. È precisato che il CONI, le federazioni, le discipline associate, gli enti di promozione, le associazioni benemerite e le associazioni e società dilettantistiche e professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati.
  L'articolo 18, infine, stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, ricorda che uno degli schemi di decreto legislativo cui il Dipartimento per lo sport aveva lavorato non è stato deliberato dal Consiglio dei ministri. Ciò rende urgente la necessità di trovare una soluzione a un problema che esiste e si trascina nel mondo dello sport e che, con i gravi effetti della pandemia, rischia di aggravarsi. Richiamando ad esempio la recente notizia del ritiro della «Virtus Roma», dal campionato di basket di serie A, a causa di gravi problemi societari, esprime l'avviso che la politica si debba sforzare di aiutare e di sostenere il mondo dello sport, trovando soluzioni ai suoi problemi ed evitando di adottare misure che possano esacerbare le difficoltà o crearne. Ritiene indispensabile prevedere quanto Pag. 84prima, tra le altre, anche l'audizione del presidente del CIO, in modo che si faccia chiarezza su quali decisioni è opportuno che il Parlamento assuma per garantire l'indipendenza del CONI.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 10 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 10 dicembre 2020.

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari.
Esame C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.