CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 39

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato.
Atto n. 222.
(Rilievi alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2020.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire ai commissari un maggiore approfondimento sullo stesso.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede alla Presidenza di chiarire perché non è stata predisposta la consueta documentazione sugli effetti finanziari del provvedimento da parte del Servizio del Bilancio della Camera, evidenziando che nella sua relazione il relatore ha illustrato solo i contenuti del provvedimento. Si domanda, pertanto, se in questo caso la Commissione bilancio abbia un mero compito di presa d'atto dei contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, replicando all'onorevole Comaroli, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame è volto a dare attuazione all'articolo 27 del decreto-legge cosiddetto «Rilancio». In proposito evidenzia, quindi, che gli effetti di carattere finanziario derivanti dalla costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti Spa, di un patrimonio destinato sono stati già esaminati dalla Commissione bilancio in occasione della conversione in legge del citato decreto-legge.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), replicando all'onorevole Buompane, ritiene che se la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi sul provvedimento in esame è perché esso potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che non è stata predisposta alcuna documentazione sugli effetti di carattere finanziario del provvedimento proprio perché esso non comporta effetti per la finanza pubblica. Ricorda, altresì, che sul merito dello schema di decreto ministeriale in esame si esprimerà la Commissione finanze.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, conferma la proposta di parere favorevole formulata nella seduta di ieri.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.
Atto n. 202.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, lettera h), della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi e istituisce i Posti di Controllo Frontalieri (PCF), ai quali sono trasferite le competenze dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625.
  Evidenzia che sono escluse dal trasferimento le competenze degli USMAF che non rientrano tra le attività di controllo disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625 ma Pag. 41che sono affidate a tali uffici da norme nazionali.
  Segnala che, secondo la relazione tecnica, lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei Posti di Controllo Frontalieri razionalizzerà le attività di controllo, consentirà agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale, un solo sistema informativo di riferimento, il sistema TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology) messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci, nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.
  In merito ai profili finanziari, chiede conferma del fatto che gli oneri correlati all'articolo 2 restino in effetti pienamente a carico degli operatori, chiarendo le concrete modalità attraverso le quali si intende garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, appare evidente che il sistema di controlli ivi previsto debba essere fondato su un sistema tariffario la cui idoneità alla copertura dei costi andrebbe approfondita, giacché le modifiche organizzative conseguenti al presente decreto – implicitamente ammesse dall'articolo 8 – potrebbero determinare un aumento del livello dei costi che, perlomeno in una prima fase, potrebbe non trovare idonea copertura nel sistema tariffario, in mancanza di una piena cognizione dei nuovi costi necessari per i controlli. Sul punto, poi, ritiene opportuno che sia assicurato che l'istituzione dei PCF in luogo delle due precedenti strutture in relazione ai controlli sui prodotti in esame non richieda aggiornamenti tecnici o correlati alla formazione degli operatori in relazione al sistema TRACES, il che potrebbe determinare maggiori oneri.
  In relazione all'articolo 1, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in ordine all'affidamento della direzione dei PCF a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale, in rapporto sia alle attuali figure apicali dei PIF e degli USMAF che all'eventualità che gli stessi possano risultare destinatari di specifiche indennità aggiuntive rispetto ai livelli retributivi ordinariamente spettanti ai veterinari ministeriali con qualifica dirigenziale. Infatti, non sembra rappresentare sufficiente presidio a garanzia dei saldi il richiamo – operato dalla relazione tecnica – ai capitoli di bilancio attinenti al costo del personale degli attuali PIF, giacché, trattandosi di oneri obbligatori, gli appostamenti di tali capitoli ben potrebbero crescere in futuro, in presenza di maggiori oneri contrattuali.
  Non ha nulla da osservare sulle restanti disposizioni. Infatti, parte delle disposizioni confermano la disciplina vigente, come, ad esempio, in materia di sanzioni, il cui gettito è comunque eventuale e non contabilizzato nel quadro previsionale, o delle attribuzioni agli uffici doganali di cui all'articolo 3. Altre disposizioni appaiono financo suscettibili di determinare possibili risparmi di spesa, in relazione all'obbligo generalizzato posto in carico ai gestori delle strutture dove operano gli istituendi PCF di provvedere alla manutenzione e al funzionamento dei locali utilizzati dai PCF stessi, mentre attualmente la situazione, perlomeno in relazione ai porti, viene descritta come variegata. In ogni caso, mentre l'attribuzione degli oneri agli enti gestori può essere virtuosa per la finanza pubblica – in presenza di soggetti estranei alla pubblica amministrazione – l'alternativa di oneri a carico del Ministero della salute, a cui fanno capo i PCF, sarebbe inevitabilmente onerosa: rispetto alla situazione vigente non sembra quindi nemmeno configurabile l'insorgere di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
  Ricorda, comunque, che lo schema di decreto in esame è assistito da una clausola di invarianza finanziaria.

  La Viceministra Laura CASTELLI, riguardo all'articolo 1, che istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF), evidenzia che, dal punto di vista organizzativo, saranno gli attuali Posti d'ispezione frontalieri (PIF) veterinari che assumeranno le competenze attribuite ai PCF e che svolgeranno, oltre ai controlli di animali, mangimi e prodotti di origine animale, già loro affidati dalla precedente normativa, anche i controlli sugli alimenti di origine non animale e dei materiali Pag. 42 a contatto con gli alimenti di competenza degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF). La direzione dei Posti d'ispezione frontalieri è già attualmente affidata a veterinari con qualifica dirigenziale e, pertanto, la nuova organizzazione stabilita dallo schema di decreto in oggetto non modificherà l'assetto delle figure apicali attuali.
  Riguardo all'articolo 2, in materia di organizzazione dei controlli, conferma che gli oneri correlati all'attività di controllo resteranno a carico degli operatori. In particolare, segnala che le tariffe per i controlli effettuati dai Posti di controllo frontalieri (PCF) sono stabilite all'interno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (Atto Governo n. 210), attualmente all'esame delle Camere. L'articolo 21 di tale schema di decreto legislativo abroga il decreto legislativo n. 194 del 2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendone la medesima impostazione in ordine agli oneri a carico degli operatori per l'esecuzione dei controlli. Il predetto schema di decreto reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Gli importi delle relative tariffe sono calcolati avendo come riferimento l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che prevede la riscossione di tariffe in conformità agli importi stabiliti dall'allegato IV del citato regolamento, e l'articolo 80 del medesimo regolamento, in base al quale gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli di cui all'articolo 79 per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali. Relativamente alle tariffe che non rientrano tra quelle uniformate dal regolamento (UE) 2017/625 con l'articolo 79 (applicate da tutti gli Stati membri), segnala che nel citato schema di decreto sono state stabilite, in conformità all'articolo 80 sopra richiamato, tariffe per i controlli periodici eseguiti dai PCF sulle merci a rischio meno elevato di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625. Per tali merci è previsto il pagamento di una tariffa per ogni singola partita notificata da parte dell'operatore, attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES. Gli importi di tali tariffe sono finalizzati a coprire i costi sostenuti per la realizzazione del piano di monitoraggio nazionale di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede controlli ispettivi e di laboratorio a campione sulle partite di merci individuate dal medesimo piano. Sono previste, inoltre, maggiorazioni tariffarie per tutti i controlli effettuati, su richiesta dell'operatore, fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici o per quelli effettuati su merci soggette a controlli intensificati a seguito di precedenti riscontri di non conformità.
  Evidenzia, infine, che gli operatori economici coinvolti non dovranno attuare procedure diverse da quelle già attuate per segnalare l'arrivo degli animali e delle merci ai PIF e agli USMAF in quanto l'interazione con l'autorità sanitaria competente dei PCF avverrà attraverso l'utilizzo del sistema informativo TRACES che, salvo residuali settori ancora non completamente implementati dalla Commissione europea, è già ampiamente utilizzato da tutte le categorie di destinatari.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e Pag. 43sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (Atto n. 202);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    riguardo all'articolo 1, che istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF), si evidenzia che, dal punto di vista organizzativo, saranno gli attuali Posti d'ispezione frontalieri (PIF) veterinari che assumeranno le competenze attribuite ai PCF e che svolgeranno, oltre ai controlli di animali, mangimi e prodotti di origine animale, già loro affidati dalla precedente normativa, anche i controlli sugli alimenti di origine non animale e dei materiali a contatto con gli alimenti, di competenza degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF);

    la direzione dei Posti d'ispezione frontalieri è già attualmente affidata a veterinari con qualifica dirigenziale e, pertanto, la nuova organizzazione stabilita dallo schema di decreto in oggetto non modificherà l'assetto delle figure apicali attuali;

    riguardo all'articolo 2, in materia di organizzazione dei controlli, si conferma che gli oneri correlati all'attività di controllo resteranno a carico degli operatori;

    in particolare, le tariffe per i controlli effettuati dai Posti di controllo frontalieri (PCF) sono stabilite all'interno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (Atto Governo n. 210), attualmente all'esame delle Camere;

    l'articolo 21 di tale schema di decreto legislativo abroga il decreto legislativo n. 194 del 2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendone la medesima impostazione in ordine agli oneri a carico degli operatori per l'esecuzione dei controlli;

    il predetto schema di decreto reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari;

    gli importi delle relative tariffe sono calcolati avendo come riferimento l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che prevede la riscossione di tariffe in conformità agli importi stabiliti dall'allegato IV del citato regolamento, e l'articolo 80 del medesimo regolamento, in base al quale gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli di cui all'articolo 79 per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali;

    relativamente alle tariffe che non rientrano tra quelle uniformate dal regolamento (UE) 2017/625 con l'articolo 79 (applicate da tutti gli Stati membri), nel citato schema di decreto sono state stabilite, in conformità all'articolo 80 sopra richiamato, tariffe per i controlli periodici eseguiti dai PCF sulle merci a rischio meno elevato di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625;

    per tali merci è previsto il pagamento di una tariffa per ogni singola partita notificata da parte dell'operatore, attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES;

    gli importi di tali tariffe sono finalizzati a coprire i costi sostenuti per la realizzazione del piano di monitoraggio nazionale di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede controlli ispettivi e di laboratorio a campione sulle partite di merci individuate dal medesimo piano;

    sono previste, inoltre, maggiorazioni tariffarie per tutti i controlli effettuati, su richiesta dell'operatore, fuori dalla Pag. 44fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici o per quelli effettuati su merci soggette a controlli intensificati a seguito di precedenti riscontri di non conformità;

    gli operatori economici coinvolti non dovranno attuare procedure diverse da quelle già attuate per segnalare l'arrivo degli animali e delle merci ai PIF e agli USMAF in quanto l'interazione con l'autorità sanitaria competente dei PCF avverrà attraverso l'utilizzo del sistema informativo TRACES che, salvo residuali settori ancora non completamente implementati dalla Commissione europea, è già ampiamente utilizzato da tutte le categorie di destinatari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ricorda che in passato, nel caso in cui una disposizione prevedeva l'intensificazione di determinati controlli, la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le attività previste venissero effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che nel caso del provvedimento in esame, invece, è stato previsto un aumento delle tariffe per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali. Nel concordare con tale previsione e ricordando come, in passato, ha sempre stigmatizzato l'introduzione di clausole di invarianza relative a disposizioni che evidentemente comportavano aumenti di spesa, auspica che nel futuro i pareri espressi dalla Commissione possano essere coerenti nel richiedere un'adeguata copertura finanziaria in presenza di casi analoghi a quello in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, evidenzia che è lo stesso articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625 a stabilire che gli Stati membri possano eventualmente riscuotere tariffe o diritti diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 79 del medesimo regolamento per coprire i costi dei controlli e di altre attività.

  Claudio BORGHI (LEGA) fa presente che l'onorevole Comaroli non ha contestato il parere testé formulato, che invece condivide, ma ha richiamato l'attenzione del Governo e della Commissione sulla necessità di garantire adeguata copertura finanziaria a norme che evidentemente comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute.
Atto n. 205.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, lettera f), della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Ministero della salute.
  Con riferimento, in particolare, all'articolo 7, recante clausola di invarianza finanziaria, anche alla luce delle modalità a Pag. 45campione dei controlli previsti dall'articolo 1, dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica sull'articolo 2, del fatto che le modifiche apportate al regime sanzionatorio dall'articolo 4 appaiono in ogni caso di limitatissimo impatto finanziario e fermo restando, inoltre, che le entrate da sanzioni rappresentano gettito soltanto eventuale nella determinazione dei tendenziali, della portata ordinamentale o di per sé priva di risvolti onerosi per la finanza pubblica ascrivibili agli articoli 5, 6 e 7, limita le proprie osservazioni al dispositivo di cui all'articolo 3, sul quale chiede in generale conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria ribadita dalla relazione tecnica e contenuta nell'articolo 7 in rapporto all'intero dispositivo.
  In particolare, chiede conferma dell'invarianza d'oneri in termini di spese stipendiali e di funzionamento, a valere sui capitoli di bilancio indicati dalla relazione tecnica relativa all'articolo 3, in rapporto alle modifiche organizzative che dovranno accompagnare l'implementazione della presente normativa, il cui impianto generale, comunque, non si discosta sostanzialmente da quello vigente. Infine, chiede un approfondimento in relazione alla previsione, richiamata dai commi 2 e 6 dell'articolo 3, dell'applicazione da parte degli UVAC dell'articolo 137 del regolamento in questione al verificarsi delle circostanze ivi indicate. Rileva, infatti, che tale articolo dispone l'avvio di indagini con intensificazione dei controlli e fermo ufficiale di animali e merci, senza nulla disporre in merito ai soggetti a carico dei quali porre i relativi oneri. Atteso che il successivo articolo 138 pone espressamente i propri, connessi oneri a carico degli operatori, la più verosimile interpretazione dell'articolo 137 suggerisce che i correlati impegni finanziari, nel silenzio della norma, al contrario, siano a carico degli UVAC. Tale aspetto andrebbe approfondito, a suo avviso, giacché potrebbe rappresentare una parziale innovazione avente riflessi finanziari negativi rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 28 del 1993, qui oggetto di abrogazione, anche se ricorda che l'articolo 14-bis di detto decreto dispone al comma 2 che, «nel caso in cui dal controllo [...] risulti un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, le successive cinque partite di merce di analoga tipologia e provenienza, introdotte nel territorio nazionale, sono considerate sospette e gli uffici veterinari [...] dispongono sulle stesse ulteriori controlli veterinari nonché l'applicazione, da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di cui al comma 1» (ovvero il differimento dell'ulteriore commercializzazione dell'intera partita di merce interessata), il che potrebbe essere considerata come una particolare modalità della più generica intensificazione dei controlli che rappresenta l'aspetto principale delle attività previste dall'articolo 137 del regolamento.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 206.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, viene presentato ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018.
  Fa presente che la relazione tecnica al provvedimento afferma che l'intero schema Pag. 46di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento, in particolare, all'articolo 14, recante clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite, a suo avviso, assicurazioni in ordine alla sostenibilità sulle risorse disponibili a legislazione vigente, prevista per l'intero dispositivo dalla clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 14, dei variegati compiti di coordinamento, collegamento ed organizzazione attribuiti a diverse amministrazioni centrali dall'articolo 2 del presente schema. In relazione al medesimo articolo, ritiene che andrebbero chiarite le possibili implicazioni finanziarie derivanti dall'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al personale delle Autorità competenti, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite (comma 10). Ricorda che essi sono pubblici ufficiali e possono in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
  Anche in rapporto all'articolo 3, ritiene che l'asserita invarianza finanziaria andrebbe confermata, in particolare con riferimento alla predisposizione da parte del Ministero della salute della struttura di raccolta dei contributi informativi rivenienti dalle amministrazioni coinvolte per il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) e per la relazione alla Commissione UE e all'effettiva attività di raccolta delle informazioni stesse. Segnala che tali profili andrebbero approfonditi, in particolare, avendo riguardo ai possibili oneri per l'implementazione di più potenti strumenti informatici, per l'aggiornamento dei programmi e per il personale dedicato, anche nell'ottica di un suo eventuale aggiornamento professionale.
  Osserva che diversi chiarimenti andrebbero poi forniti in merito all'articolo 9. In primis, andrebbe chiarita la portata innovativa della disposizione che prevede l'operatività in rete dei laboratori ufficiali prevista dal comma 2, giacché la disposizione, se non semplicemente descrittiva di una realtà già esistente, appare chiaramente suscettibile di determinare maggiori oneri, sulla cui sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili appare inevitabile esprimere delle perplessità.
  Andrebbe poi assicurato, a suo avviso, che la previsione, recata dal comma 5, ai sensi della quale i costi delle analisi effettuate avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale della rete dei laboratori ufficiali sono a carico del laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del Sistema Sanitario Regionale rappresenti una sostanziale riproduzione della situazione attuale, in quanto, altrimenti, porre ulteriori, sia pur contenuti, oneri aggiuntivi sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, non può che suscitare perplessità in ordine all'asserita invarianza d'oneri del presente schema di decreto.
  Per quanto attiene all'articolo 12, anche se gli oneri di registrazione restano a carico degli operatori, segnala che andrebbe assicurato che la generalizzazione del processo di digitalizzazione della registrazione dei trattamenti veterinari eseguiti sugli animali, ai sensi del quale tutti i relativi documenti saranno esclusivamente in formato elettronico, non necessiti di adeguamenti strutturali o di programma ai sistemi informatici in uso presso le pubbliche amministrazioni coinvolte, ovvero di attività di aggiornamento professionale del personale, in quanto, in tali casi, l'asserita clausola d'invarianza finanziaria andrebbe adeguatamente motivata in termini di rapporto fra oneri previsti e disponibilità di risorse sufficientemente modulabili.
  In generale, inoltre, prende atto dell'affermazione, più volte ripetuta dalla relazione tecnica, circa l'inserimento dei vari costi derivanti dal presente schema di decreto nel sistema di finanziamento dei controlli disciplinato dal decreto legislativo n. 194 del 2008 che – afferma sempre la relazione tecnica – si sta provvedendo ad adeguare alla nuova normativa di riferimento con conseguente aggiornamento delle Pag. 47tariffe. Osserva, tuttavia, che tale ultima asserzione sembra implicare un aumento dei costi per i controlli cui si farebbe fronte con una revisione delle tariffe. In tal caso sarebbe necessario, a suo avviso, disporre di quantificazioni puntuali dei costi delle nuove attività e dell'aumento di entrate previsto, tale da coprire i nuovi o maggiori costi.
  Non ha osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni alla luce del loro contenuto, dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica o della mancanza di portata innovativa.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 210.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, è presentato ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 117 del 2019, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. Esso reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.
  Segnala che, in linea generale, la relazione tecnica afferma che l'intero schema di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 1, recante finalità e campo di applicazione, osserva che – anche se si tratta di una tipologia di enti con un ruolo certamente marginale nell'ambito delle attività economiche correlate con le disposizioni del presente schema di decreto – l'esclusione dell'applicazione delle tariffe per gli enti del terzo settore e per le associazioni di volontariato disposta dal comma 6 non risulta presente nell'attuale normativa, per cui appare suscettibile di determinare una perdita di gettito, sia pur verosimilmente di limitata entità.
  In merito all'articolo 6, recante tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, osserva che la previsione, recata dai commi 1, 2 e 3, dell'applicazione all'operatore da parte dell'ASL della tariffa più favorevole tra quella su base quantitativa e quella su base oraria, che non risulta presente nella normativa vigente, appare chiaramente suscettibile di determinare una perdita di gettito, sulla cui entità sarebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti e dati. Analoga osservazione potrebbe essere estesa, a suo avviso, all'esclusione dal pagamento delle tariffe di cui al comma 5 riconosciuta dal comma 10 ai broker e agli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico e agli stabilimenti annessi o funzionalmente connessi che riforniscono Pag. 48 in via esclusiva stabilimenti con la medesima ragione sociale che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione al consumatore finale.
  Con riferimento all'articolo 7, in materia di tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, osserva che la disposizione di cui al comma 4 sarebbe priva di risvolti finanziari onerosi, per quanto comunque di limitata entità, soltanto nel caso in cui la fattispecie di gratuità ivi riconosciuta sia già contemplata dalla legislazione vigente, il che non è stato verificato. Segnala che, viceversa, sia la normativa comunitaria di riferimento (regolamento UE 2015/1375) che notizie di stampa inducono a ritenere non sussistente attualmente l'ipotesi di gratuità in esame.
  Con riferimento all'articolo 8, in materia di maggiorazioni, rappresenta che, mentre le maggiorazioni in esame sono effettivamente, nella sostanza, già presenti nel vigente decreto tariffe, le esclusioni del pagamento di quella dello 0,5 per cento, disposte dal comma 4 in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 stesso, rappresentano invece un quid novi, chiaramente suscettibile di determinare una riduzione degli introiti, sia pur molto contenuta.
  In merito all'articolo 9, recante controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale, evidenzia che la previsione di cui al comma 2 è chiaramente suscettibile di determinare oneri, giacché individua una fattispecie di esclusione dell'applicazione di una tariffa, mentre tale esclusione non risulta presente nella vigente normativa. Per il medesimo motivo, fa presente che appare foriero di maggiori oneri anche il comma 8, prevedendo l'attribuzione dei costi all'operatore solo a seguito di conferma della non conformità ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, o dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento, nei casi in cui i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, siano effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità.
  Con riferimento all'articolo 10, recante tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria, anche se attualmente non risulta prevista l'esclusione del tempo di viaggio dal calcolo dei costi, ritiene che l'innalzamento della tariffa oraria da 50 a 80 euro dovrebbe garantire perlomeno l'invarianza di gettito.
  In merito all'articolo 12, in materia di modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute, fa presente che attualmente il capitolo 2583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è destinatario delle somme derivanti dalle tariffe versate dagli operatori per l'attività di riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e per le richieste di verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali (presentando – sulla base del rendiconto 2019 – introiti pari a quasi 68.000 euro), mentre il comma 7 dell'articolo in esame, rinviando alla tariffa di cui all'allegato 1, sezione 3, si riferisce ai controlli ufficiali per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, ovvero dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi per le quali è stato autorizzato il transito. Segnala che questa modifica merita un approfondimento, anche se il livello molto contenuto delle somme finora introitate sul citato capitolo induce ad escludere significativi profili problematici.
  Con riferimento all'articolo 13, recante modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale, fa presente, in relazione alla previsione di cui al comma 13, che attualmente non risultano previste esenzioni in favore degli operatori che subentrano nel corso dell'anno solare.
  In merito all'articolo 14, recante ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, fa presente, in relazione al Pag. 49capitolo 2582/articolo 14, che attualmente esso risulta destinatario (con introiti nel 2019 pari a circa 0,3 milioni di euro) del 5 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 194, da destinare alla spesa, mentre la modifica normativa lo rende destinatario dell'80 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2. Viceversa, in relazione al capitolo 2226/articolo 01, si fa presente che attualmente esso risulta destinatario (con introiti nel 2019 pari a circa 5,5 milioni di euro) dell'83 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 194, con acquisizione all'entrata, mentre la modifica normativa lo rende destinatario del 15 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2. Sul punto osserva che tale seconda configurazione sembra includere un maggior numero di voci rispetto alla prima, ma nel complesso la gran parte di esse sembra sovrapponibile e il relativo tariffario non ha subito variazioni. Pertanto, atteso che la quota di cui alla lettera a) non resta acquisita all'entrata, a differenza di quella di cui alla lettera c), il calo della percentuale destinata all'entrata (dall'83 al 15 per cento), pur in presenza di un importo di riferimento probabilmente un po' più elevato, induce a ritenere che ne deriverà una perdita delle somme destinate all'entrata, verosimilmente correlata appunto alla scelta di aumentare la quota destinata alla copertura degli oneri per i controlli (lettera a)) (che passa infatti dal 5 all'80 per cento del totale), evidentemente destinati a crescere, atteso che non si è provveduto, per le voci indicate, ad apportare aumenti tariffari. Andrebbe pertanto fornita, a suo avviso, una informativa che dimostri almeno una previsione di costanza delle entrate al bilancio dello Stato, pur nella variazione percentuale illustrata, ricordando che si tratta di entrate scontate nei tendenziali per cui una loro riduzione rappresenterebbe un onere che andrebbe coperto.
  Stante l'identità di ratio rispetto alla situazione vigente del capitolo 2582/articolo 17 di cui al comma 2 e gli introiti esigui ad esso attualmente riferibili (poco più di 200.000 euro nel 2019), non vi sono ulteriori rilievi da formulare.
  Posto che la destinazione delle risorse risulta sostanzialmente uguale a quella già prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 194 del 2008, non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 15, recante ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'esclusione dell'applicazione del sistema tariffario, prevista dall'articolo 1, comma 6, per gli enti del terzo settore e per le associazioni di volontariato, è conforme con quanto già previsto dalla normativa in materia di tariffe sui controlli sanitari contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008, considerato che gli stessi non sono tenuti ad effettuare controlli sanitari sugli alimenti. Segnala, pertanto, che l'esclusione dell'applicazione delle tariffe per gli stessi enti non determina una perdita di gettito.
  Riguardo all'articolo 6, in materia di tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, evidenzia che l'applicazione della tariffa più favorevole nei confronti degli operatori del settore alimentare è già prevista nella normativa di settore contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008. Sottolinea che la ratio è quella di garantire comunque la copertura del costo del servizio, che viene infatti garantita dall'applicazione della tariffa oraria nel caso sia più favorevole rispetto a quella per capo macellato ovvero per quantitativo di prodotto. Considerato che si garantisce comunque la copertura del costo del servizio, fa presente che la previsione non appare suscettibile di determinare una perdita di gettito.
  Segnala che i broker e gli intermediari di commercio non sono dotati di stabilimento e quindi non sono soggetti ad una attività di controllo programmata, pertanto solo in caso di ritiro o di richiamo del prodotto possono rendersi necessari controlli documentali relativi alla tracciabilità, che non implicano costi se non quelli correlati Pag. 50 ad una attività svolta materialmente in strutture fisiche di altre imprese soggette invece a controllo.
  Fa presente che la macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e, in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria, per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'articolo 7, non rientrano nell'ambito delle attività di controllo di cui al Regolamento (UE) 2017/625.
  Segnala che la tariffazione per la macellazione per autoconsumo non è regolamentata dalla normativa vigente contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008 ma solo in tariffari regionali che rimangono vigenti, mentre relativamente alla selvaggina i costi derivanti dall'esame per la ricerca delle trichinelle sono a carico dell'interessato che paga direttamente il laboratorio di analisi e pertanto la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 8, rileva che le maggiorazioni dello 0,5 per cento sono ed erano previste per le attività di controllo ufficiale svolte dalle Autorità sanitarie locali sulla base di programmazione. Tale maggiorazione in modalità forfettaria era ed è legata alla mancata documentazione della copertura dei costi da parte delle Regioni in mancanza della quale la maggiorazione trovava applicazione.
  Fa presente che le attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) b) e c), non rientrano invece nelle attività programmate e, in quanto rivolte ad aspetti inerenti all'inizio dell'attività produttiva, non possono essere soggette a maggiorazioni. Segnala, peraltro, che la registrazione, a differenza del riconoscimento, non comporta controlli sanitari preventivi e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri.
  Con riferimento all'articolo 9, in materia di controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale, in relazione a quanto previsto al comma 2 per i controlli non programmati, che vengono espletati in coincidenza ad altri controlli programmati (per i quali si paga la tariffa), evidenzia che sussiste di fatto una unificazione del controllo per cui non appare corretto far pagare due volte la tariffa per il medesimo accesso nella struttura oggetto di controllo.
  Rileva che i costi di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 relativi alla verifica di azioni correttive si determinano solo in caso di riscontro di non conformità giacché la tariffa per il controllo è già stata pagata in occasione del primo accesso. Fa presente che, se la non conformità è stata corretta, non vi sono ragioni per punire l'operatore che ha agito correttamente, diversamente la tariffa si applica in caso di non conformità in quanto si evidenzia la necessità del secondo controllo.
  Segnala che l'innalzamento della tariffa oraria ad 80 euro, disposta dall'articolo 10, comporta l'adeguamento del gettito al costo odierno.
  Fa presente che l'articolo 12, in materia di modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute, non è suscettibile di determinare profili problematici sotto il profilo dell'impatto finanziario.
  Con riferimento all'articolo 14, in materia di ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, evidenzia che il Regolamento (UE) 625/2017 prevede la tariffazione per la copertura dei costi delle attività di controllo sanitario. Pertanto, non trattandosi di tassazione ma di tariffazione di prestazioni sanitarie, la prevalente destinazione delle somme riscosse alle attività sanitarie appare del tutto coerente con il dettato del Regolamento europeo. Segnala, quindi, che le stesse previsioni non comportano minori entrate per lo Stato ma solo una più equa ripartizione degli introiti.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Pag. 51Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 210);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'esclusione dell'applicazione del sistema tariffario, prevista dall'articolo 1, comma 6, per gli enti del terzo settore e per le associazioni di volontariato, è conforme con quanto già previsto dalla normativa in materia di tariffe sui controlli sanitari contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008, considerato che gli stessi non sono tenuti ad effettuare controlli sanitari sugli alimenti;

    pertanto l'esclusione dell'applicazione delle tariffe per gli stessi enti non determina una perdita di gettito;

    riguardo all'articolo 6, in materia di tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, l'applicazione della tariffa più favorevole nei confronti degli operatori del settore alimentare è già prevista nella normativa di settore contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008;

    la ratio è quella di garantire comunque la copertura del costo del servizio, che viene infatti garantita dall'applicazione della tariffa oraria nel caso sia più favorevole rispetto a quella per capo macellato ovvero per quantitativo di prodotto;

    considerato che si garantisce comunque la copertura del costo del servizio, la previsione non appare suscettibile di determinare una perdita di gettito;

    i broker e gli intermediari di commercio non sono dotati di stabilimento e quindi non sono soggetti ad una attività di controllo programmata, pertanto solo in caso di ritiro o di richiamo del prodotto possono rendersi necessari controlli documentali relativi alla tracciabilità, che non implicano costi se non quelli correlati ad una attività svolta materialmente in strutture fisiche di altre imprese soggette invece a controllo;

    la macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e, in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria, per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'articolo 7, non rientrano nell'ambito delle attività di controllo di cui al Regolamento (UE) 2017/625;

    la tariffazione per la macellazione per autoconsumo non è regolamentata dalla normativa vigente contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008 ma solo in tariffari regionali che rimangono vigenti, mentre relativamente alla selvaggina i costi derivanti dall'esame per la ricerca delle trichinelle sono a carico dell'interessato che paga direttamente il laboratorio di analisi e pertanto la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    riguardo all'articolo 8, si rileva che le maggiorazioni dello 0,5 per cento sono ed erano previste per le attività di controllo ufficiale svolte dalle Autorità sanitarie locali sulla base di programmazione;

    tale maggiorazione in modalità forfettaria era ed è legata alla mancata documentazione della copertura dei costi da parte delle Regioni in mancanza della quale la maggiorazione trovava applicazione;

    le attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) b) e c), non rientrano invece nelle attività programmate e, in quanto rivolte ad aspetti inerenti all'inizio dell'attività produttiva, non possono essere soggette a maggiorazioni;

    peraltro, la registrazione, a differenza del riconoscimento, non comporta controlli sanitari preventivi e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri;

    con riferimento all'articolo 9, in materia di controlli ufficiali originariamente Pag. 52non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale, in relazione a quanto previsto al comma 2 per i controlli non programmati, che vengono espletati in coincidenza ad altri controlli programmati (per i quali si paga la tariffa), sussiste di fatto una unificazione del controllo per cui non appare corretto far pagare due volte la tariffa per il medesimo accesso nella struttura oggetto di controllo;

    i costi di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 relativi alla verifica di azioni correttive si determinano solo in caso di riscontro di non conformità giacché la tariffa per il controllo è già stata pagata in occasione del primo accesso;

    se la non conformità è stata corretta non vi sono ragioni per punire l'operatore che ha agito correttamente, diversamente la tariffa si applica in caso di non conformità in quanto si evidenzia la necessità del secondo controllo;

    l'innalzamento della tariffa oraria ad 80 euro, disposta dall'articolo 10, comporta l'adeguamento del gettito al costo odierno;

    l'articolo 12, in materia di modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute, non è suscettibile di determinare profili problematici sotto il profilo dell'impatto finanziario;

    con riferimento all'articolo 14, in materia di ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, si evidenzia che il Regolamento (UE) 625/2017 prevede la tariffazione per la copertura dei costi delle attività di controllo sanitario;

    pertanto, non trattandosi di tassazione ma di tariffazione di prestazioni sanitarie, la prevalente destinazione delle somme riscosse alle attività sanitarie appare del tutto coerente con il dettato del Regolamento europeo;

    le stesse previsioni, pertanto, non comportano minori entrate per lo Stato ma solo una più equa ripartizione degli introiti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva che l'affermazione della Viceministra secondo cui le maggiorazioni dello 0,5 per cento sono previste per attività di controllo ufficiale svolte da Autorità sanitarie locali sulla base di programmazione non fa che confermare che la previsione di attività di controllo comporta un aumento di oneri per la finanza pubblica.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».
Atto n. 204.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alla richiesta di chiarimento avanzata dall'onorevole Cestari nella seduta precedente con riferimento all'articolo 7, rileva Pag. 53 che, fermo restando che il trattamento economico del Procuratore europeo delegato sarà posto interamente a carico dell'EPPO, la contribuzione obbligatoria, che rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa risulta esattamente analoga a quella che si sarebbe computata e versata qualora il soggetto interessato avesse continuato a svolgere le funzioni di procuratore nazionale. Segnala che, in tale quadro, l'adempimento contributivo in favore dei Procuratori europei delegati sarà quindi assicurato in condizioni di neutralità finanziaria, dal momento che lo stesso risulta connesso ad una obbligazione già esistente, in relazione alla quale non si prevedono mutamenti in ordine allo status giuridico del magistrato, che rimane incardinato nei ruoli della magistratura nell'ambito delle attuali dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, alla luce degli ulteriori elementi di chiarimento forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente nuova proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – “EPPO” (Atto n. 204),

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    riguardo all'articolo 2, in materia di autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo, gli oneri correlati all'espletamento delle attività istruttorie attribuite risultano sostenibili a legislazione vigente, rientrando tale funzione tra i compiti del Consiglio superiore della magistratura, posto che tale attività di valutazione sarà svolta, come esplicitato al comma 5, dalla commissione già istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160 del 2006;

    la partecipazione alle sedute della citata commissione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai componenti della stessa non verranno corrisposti gettoni di presenza, indennità o emolumenti aggiuntivi, comunque denominati;

    lo svolgimento delle attività connesse, inserito all'interno dei programmi delle sedute ordinariamente previste dalla commissione citata, potrà essere fronteggiato con le risorse presenti nel bilancio autonomo di tale organo, di cui al capitolo 2195, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinate alla corresponsione delle indennità di seduta e di tutti gli altri emolumenti comunque denominati, secondo la disciplina stabilita dai commi 13, 15, 16 e 17 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006;

    con riferimento all'articolo 3, in materia di collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo, la neutralità finanziaria connessa alla collocazione fuori ruolo del Procuratore europeo è correlata sia alla circostanza che l'amministrazione giudiziaria è tenuta ad assicurare la fattibilità dell'istituto in esame nei limiti del contingente previsto dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per il quale, dunque, è stata prevista ab origine la necessaria copertura finanziaria, sia alla circostanza che il predetto Procuratore europeo è interamente retribuito da EPPO, senza che vi siano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

    riguardo all'articolo 4, in materia di Autorità competente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, la struttura e la composizione dell'EPPO hanno una definizione progressiva, come indicato dallo stesso regolamento, e Pag. 54la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato avverrà in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi e il procuratore capo;

    infatti, la stima dei ventisei magistrati che mantengono la loro appartenenza all'organigramma degli uffici nazionali del pubblico ministero presso i tribunali capoluogo di distretto – individuati per espressa previsione normativa – era stata prevista prudenzialmente proprio per garantire un'efficiente e capillare ripartizione delle relative competenze sia a livello funzionale che territoriale, calibrandola agli ipotetici fabbisogni di un Procuratore europeo delegato per distretto di Corte di Appello;

    il numero di ventisei Procuratori europei delegati, uno per ciascuna Procura presso il distretto di Corte d'appello, potrà trovare un positivo riscontro da parte del Procuratore capo europeo, in quanto tale previsione rappresenta un limite superiore, che lo stesso Procuratore potrà a sua volta determinare anche al di sotto del tetto ipotizzato;

    con riferimento all'articolo 6, in materia di provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati, e all'articolo 7, in materia di trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati, gli eventuali istituti del trattamento accessorio (diarie di missione, indennità varie) sono a carico dell'amministrazione giudiziaria che vi provvederà mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto, in base agli articoli 14 e 16 della Decisione del Collegio dell'EPPO del 29 settembre 2020, i procuratori europei delegati per la loro attività hanno diritto ad una remunerazione mensile di base corrisposta in base ai livelli, ad un'indennità di servizio così come determinata ai sensi dell'articolo 8 della stessa decisione e ad un importo aggiuntivo, se dovuto, secondo le modalità stabilite all'articolo 16 della predetta decisione;

    i possibili effetti di risparmio, allo stato non quantificabili, dipendono da una serie di variabili da analizzare nel tempo a livello operativo;

    sempre con riferimento all'articolo 7, fermo restando che il trattamento economico del Procuratore europeo delegato sarà posto interamente a carico dell'EPPO, la contribuzione obbligatoria, che rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa risulta esattamente analoga a quella che si sarebbe computata e versata qualora il soggetto interessato avesse continuato a svolgere le funzioni di procuratore nazionale;

    in tale quadro, l'adempimento contributivo in favore dei Procuratori europei delegati sarà quindi assicurato in condizioni di neutralità finanziaria, dal momento che lo stesso risulta connesso ad una obbligazione già esistente, in relazione alla quale non si prevedono mutamenti in ordine allo status giuridico del magistrato, che rimane incardinato nei ruoli della magistratura nell'ambito delle attuali dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 8, recante modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, si evidenzia che non risulta necessaria la rideterminazione dei fabbisogni o adeguamento delle dotazioni organiche, in quanto oggetto dell'attività di indagine dei Procuratori europei delegati sono i medesimi reati di cui attualmente si occupano le procure nazionali;

    infatti, non si tratta di incarichi aggiuntivi ma di un medesimo incarico svolto su due livelli complementari: l'uno sul piano nazionale e l'altro sul piano internazionale per i reati specificatamente individuati che non saranno più di competenza dell'autorità inquirente interna ma dei predetti procuratori delegati in qualità di incaricati altamente specializzati per le stesse materie di cui attualmente si occupano i pubblici ministeri su scala locale;

    pertanto rimane inalterata la dotazione organica attuale della magistratura, Pag. 55trattandosi essenzialmente di competenze specializzate che sono spostate ed incentrate su un contingente individuato di Procuratori europei delegati;

    con riferimento all'articolo 9, in materia di poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo, le stime effettuate in relazione all'articolo 4, basate su un numero di 2 missioni mensili per Procuratore europeo delegato, consentono di garantire lo svolgimento delle attività di ciascun Procuratore europeo delegato su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede assegnata, stante la distribuzione capillare dei suddetti magistrati che permette di presidiare tutti i distretti di Corte di appello senza necessità di intraprendere un maggior numero di missioni rispetto a quelle prudenzialmente stimate;

    con riferimento all'articolo 10, in materia di sedi dei Procuratori europei delegati, alla luce di quanto evidenziato in relazione al precedente articolo 8, si ribadisce che il lavoro dei Procuratori europei delegati non rientra in nuove funzioni o attribuzioni, ma è attività istruttoria espletata sui reati di competenza delle procure distrettuali che sarà demandata alla competenza specialistica di un contingente individuato di magistrati Procuratori europei delegati;

    pertanto, per l'amministrazione non si tratta di nuova attività ma di mettere a disposizione dei magistrati in questione le risorse umane e strumentali già esistenti – quali il personale di cancelleria o segreteria giudiziaria già presenti in servizio nonché i locali, il mobilio e le attrezzature di cui l'amministrazione è già dotata – necessarie allo svolgimento dell'incarico e dei compiti assegnatile;

    per quanto concerne l'articolo 17, in materia di dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del regolamento, in relazione alla facoltà da parte dei Procuratori europei delegati di disporre l'attività di intercettazione per i reati di competenza specializzata loro demandata, si segnala che la nuova disciplina delle intercettazioni ha comportato la revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione con riflessi positivi per la finanza pubblica;

    infatti già la revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie, avvenuta con decreto interministeriale del 28 dicembre 2017 in attuazione dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha permesso il conseguimento di risparmi di spesa, i quali sono destinati ad essere ulteriormente incrementati a seguito della imminente emanazione del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla individuazione, definizione e determinazione delle corrispondenti tariffe delle prestazioni funzionali alle operazioni captative, in attuazione del comma 89 dell'articolo 1 della predetta legge n. 103 del 2017;

    grazie all'adozione dei citati provvedimenti di razionalizzazione delle spese per le operazioni di intercettazioni, le eventuali spese sostenute dai Procuratori europei delegati, nell'ambito dell'attività di indagine, potranno essere affrontate con i margini di risparmio in tal modo conseguiti;

    in relazione, infine, all'articolo 20, recante disposizioni finanziarie, l'invarianza finanziaria, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, è garantita dal fatto che gli occorrenti adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non prevedendo, per realizzare gli obiettivi prefissati dal presente provvedimento, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la nuova proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.