CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2020
489.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».
Atto n. 204.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

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  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che ieri è stata trasmessa a tutti i deputati la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dalla relatrice, onorevole Sarti (vedi allegato 1).

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel rammentare che presso la Commissione Giustizia dell'altro ramo del Parlamento i gruppi di centro destra si sono espressi in senso contrario sul parere formulato sull'atto del Governo in discussione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, sottolineando come, nonostante il lavoro svolto dalla relatrice per l'elaborazione della copiosa proposta di parere formulata, nella quale sono contenute numerose osservazioni che tengono conto dei rilievi avanzati nel corso dell'esame del provvedimento, l'atto del Governo in discussione contenga tuttavia ancora dei punti a suo avviso degni di ulteriore valutazione.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), rileva come, nonostante il significativo lavoro svolto dalla relatrice, che ringrazia per l'atteggiamento collaborativo dimostrato, permangano diverse perplessità con riguardo al contenuto dello schema in esame, segnalando la immotivata fretta con cui il Governo, a differenza di quanto avvenga in altri Stati membri dell'Unione europea, ha ritenuto di portare a compimento un provvedimento importante, e tuttavia decisamente lacunoso. Evidenziando in primo luogo il rischio che le norme nazionali a tutela dell'autonomia della magistratura confliggano con i poteri attribuiti alla Procura europea, rileva in particolare l'esigenza di definire meglio i profili connessi con il trasferimento alla competenza dell'EPPO di un'indagine avviata da una procura italiana. A tale proposito, nel rammentare che uno dei criteri scriminanti in materia di competenze dell'EPPO è rappresentata dall'entità del danno complessivo arrecato agli interessi finanziari dell'Unione europea, che deve essere pari ad almeno 10 milioni di euro, segnala tra l'altro la difficoltà di pervenire ad una esatta quantificazione già in una fase iniziale dell'eventuale indagine avviata da un magistrato italiano, con la inevitabile conseguenza che il trasferimento alla Procura europea avvenga in una fase avanzata dell'indagine, in assenza di chiarezza circa la procedura da adottare. Rileva inoltre le difficoltà di applicazione delle disposizioni ai casi in cui sussistano competenze concorrenti tra procure ordinarie e Procura europea o vi siano valutazioni difformi in merito alla eventuale prosecuzione dell'indagine tra il procuratore europeo delegato ed il collegio dell'EPPO, senza contare le criticità connesse alla sottrazione dei procuratori delegati alla competenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, al quale il procuratore europeo può porre un vero e proprio diritto di veto alla adozione di provvedimenti disciplinari, anche per fatti non connessi col mandato europeo. Evidenziando inoltre che all'EPPO viene consentito, con una formulazione del tutto generica, di intervenire in materia di procedura penale, evidentemente al fine di superare le eventuali difformità tra ordinamenti nazionali, ritiene utile un ulteriore approfondimento anche in materia di intercettazioni ed arresto, e reati presupposti, con riguardo al conflitto di norme dei vari Paesi coinvolti nonché alle competenze per il gravame. Nel ribadire le considerazioni già svolte nella seduta precedente con riguardo al requisito della conoscenza della lingua di lavoro adottata, che dovrebbe rappresentare un fattore accessorio rispetto al ben più rilevante criterio della competenza professionale in materia di perseguimento di crimini finanziari, apprezza il fatto che la relatrice abbia rilevato l'opportunità di abbassare a sessanta anni il limite di età per la designazione all'incarico di procuratore europeo, al fine di consentire al procuratore designato di portare a termine l'incarico conferitogli. Sulla base di tali considerazioni, ritiene quindi assai verosimile che entro breve tempo sarà necessario procedere ad una revisione delle disposizioni in materia, a causa delle evidenti contraddizioni determinate dalla difficoltà di applicare le medesime procedure ad ordinamenti molto diversi tra loro. In conclusione preannuncia che la Lega esprimerà un voto Pag. 21contrario sulla proposta di parere della relatrice, non perché non condivida l'istituzione della Procura europea ma in ragione della fretta manifestata dal Governo e del non perfetto allineamento delle disposizioni in esame con la normativa nazionale ed europea.

  Ciro MASCHIO (FdI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta emendativa Rossello 29.02 trasmessa dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta di ieri.

  Federico CONTE (LeU) formula una proposta di parere contrario (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Catello VITIELLO (IV), relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Polidori 4.1 e Mantovani 21.1, nonché sul subemendamento De Giorgi 0.15.03.1 e parere favorevole sull'emendamento Montaruli 3.1, sull'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, nonché sull'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Flavio DI MURO (Lega) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione sospenda brevemente i propri lavori per consentire a tutti i commissari di valutare la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice, proposta dal relatore.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), con riferimento all'articolo aggiuntivo della relatrice 15.03, rileva che la previsione in esso contenuta della reclusione fino a due anni per chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, acceda a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 sia a suo avviso eccessiva. Ritiene, infatti, che se non meglio specificato, qualsiasi cittadino, per il solo fatto di aver effettuato inconsapevolmente l'accesso ad un sito non crittografato, nel quale è presente materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18, potrebbe incorrere nella pena prevista dalla disposizione in discussione Pag. 22 che, a suo avviso, sfugge al principio di proporzionalità con il fatto commesso.

  Mario PERANTONI, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.25.

  Mario PERANTONI, presidente, essendo l'Assemblea in procinto di iniziare i propri lavori, propone di rinviare il seguito dell'esame.

  Roberto TURRI (LEGA), ritiene che la Commissione debba poter disporre di un tempo maggiore per esaminare la questione. Chiede pertanto che la Commissione prosegua con l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione nella settimana successiva alla prossima, nel corso della quale non dovrebbero essere previste votazioni in Assemblea.

  Mario PERANTONI, presidente, pur non potendo immediatamente consentire alla richiesta formulata dal collega Turri, ritiene che le modalità di prosieguo dei lavori da lui prospettate potrebbero essere verosimili.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 10 dicembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF).

  L'audizione informale si è svolta dalle 17.15 alle 18.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 488, del 9 dicembre 2020, a pagina 35, prima colonna, diciottesima riga, le parole da: «l'integrale recepimento» fino a: «articoli 28 e seguenti della legge n. 69 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «un più preciso adeguamento alla previsione di cui all'articolo 4-bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro, nella parte in cui dispone che non è consentito rifiutare il mandato di arresto europeo quando l'interessato “è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo”, nonché alla previsione di cui allo stesso articolo 4-bis, paragrafo 2, dando attuazione a tale ultima disposizione nella disciplina della procedura attiva di consegna di cui agli articoli 28 e seguenti della legge n. 69 del 2005».