CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2020
488.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 118

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Atto n. 201.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni Pag. 119 del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».
Atto n. 204.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che a causa di un impedimento sopravvenuto il deputato Filippo Scerra, relatore sugli Atti del Governo nn. 203 e 207 all'ordine del giorno della seduta odierna, non potrà partecipare ai lavori; propone pertanto il rinvio del relativo esame ad altra seduta.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) chiede se sia presente il numero legale per una eventuale votazione del parere sugli Atti del Governo all'esame.

  Sergio BATTELLI, presidente, fa presente che per il prosieguo della seduta non sussisterebbe comunque il numero legale e in ragione dell'impedimento del relatore, concorde la Commissione, rinvia ad altra seduta l'esame degli Atti del Governo nn. 203 e 207.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.
COM(2020)682 final.
Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto.
SWD(2020) 246 final.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), della proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)682), presentata dalla Commissione europea il 28 ottobre 2020.
  Si tratta di un'iniziativa preannunciata dalla Presidente von der Leyen sin dalle sue dichiarazioni programmatiche e che è stata preceduta, nei mesi scorsi, da una consultazione in due fasi delle parti sociali.
  Sottolinea che il tema ha una dimensione sociale molto rilevante, con particolare riferimento al fenomeno della cosiddetta «povertà lavorativa» e alla questione delle disuguaglianze salariali, anche di genere, e del contrasto al dumping salariale come elemento distorsivo della concorrenza sul mercato interno. Ricorda che si tratta di un tema di cui la Commissione ha discusso in più occasioni e, da ultimo, nel corso dell'esame del Programma di lavoro della Commissione per il 2020. Le pratiche di dumping sociale e contributivo, infatti, danneggiano i lavoratori e incentivano le delocalizzazioni delle imprese in Paesi che offrono minori tutele ai lavoratori e ridotti standard di tutela ambientale.
  Negli ultimi decenni, inoltre, come evidenziato dalla Commissione europea, l'aumento della povertà lavorativa e delle disuguaglianze salariali è stato esasperato anche dalle tendenze strutturali in atto nei Pag. 120mercati del lavoro, quali la globalizzazione, la digitalizzazione e l'aumento delle forme di lavoro atipiche che, in particolare nel settore dei servizi, si sono tradotte in un'accentuata polarizzazione del lavoro che ha a sua volta generato un aumento della percentuale di posti di lavoro a bassa retribuzione e a bassa qualifica.
  A tutto ciò va ad aggiungersi la drammatica crisi economico-sociale generata dall'epidemia di Covid-19 che ha colpito e sta colpendo in modo particolare i settori caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoratori a basso salario.
  Pertanto, ritiene molto importante l'iniziativa in esame che, nelle intenzioni della Commissione, costituisce una delle principali misure per l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali.
  Precisa che la proposta della Commissione europea non obbliga gli Stati membri a introdurre salari minimi legali, né fissa un livello comune dei salari minimi, ma stabilisce prescrizioni minime a livello dell'Unione in particolare per: a) garantire una migliore adeguatezza dei salari minimi legali (ove esistenti), anche mediante la definizione di criteri stabili e chiari per determinarli e aggiornarli e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali per la loro definizione; b) promuovere la contrattazione collettiva in tutti gli Stati membri, in particolare in quelli in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore al 70 per cento dei lavoratori.
  In sostanza, l'obiettivo della Commissione europea non è uniformare i sistemi nazionali sui salari minimi per la definizione di un salario minimo unico per tutti gli Stati membri, ma piuttosto tendere ad una convergenza verso l'alto delle retribuzioni minime, rispettando le specificità di ogni ordinamento interno e favorendo al contempo il dialogo tra le parti sociali.
  Ricorda che, allo stato, in 21 Paesi dell'UE esistono salari minimi legali (l'ammontare di tale valore minimo varia in maniera significativa, da 312 euro mensili in Bulgaria a 2.142 euro mensili in Lussemburgo), mentre nei restanti 6 (Danimarca, Italia, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia) la protezione del salario minimo è fornita esclusivamente dai contratti collettivi.
  Evidenzia che, secondo la Commissione europea, l'adozione della proposta comporterà salari minimi più elevati in circa la metà degli Stati membri e in alcuni di essi l'aumento di quelli legali potrebbe essere superiore al 20 per cento. Inoltre, l'aumento dei salari minimi fino al 60 per cento del salario mediano o al 50 per cento del salario medio comporterebbe una riduzione del 10 per cento delle disuguaglianze salariali e della povertà lavorativa e una riduzione media del 5 per cento circa del divario retributivo di genere.
  Per quanto concerne la base giuridica, la Commissione europea fonda l'adozione della proposta sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, il quale stabilisce che l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore delle condizioni di lavoro, ritenendo i salari, compresi quelli minimi, una componente fondamentale delle condizioni di lavoro.
  Fa presente che l'articolo 153, paragrafo 5, vieta l'applicazione della succitata disposizione alle retribuzioni, divieto che è stato interpretato dalla Corte di Giustizia come avente ad oggetto tutte le misure che incidano direttamente sulla determinazione delle retribuzioni negli Stati membri. La Commissione europea ritiene che la proposta di direttiva non incida se non indirettamente sulla quantificazione delle retribuzioni nell'Unione, limitandosi a porre condizioni utili affinché i salari minimi siano fissati a livelli adeguati in tutti gli Stati membri, tramite la contrattazione collettiva o iniziative legislative, e affinché ne sia assicurato il rispetto e l'applicazione efficace. La scelta dello strumento della direttiva risulta necessario, ad avviso della Commissione europea, per sanare le notevoli discrepanze tra Stati membri e le inadeguatezze in termini di copertura della tutela garantita dal salario minimo, specie nella prospettiva di contrasto al dumping salariale.
  Come ha rilevato il Governo nella relazione, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, la direttiva non impone a Stati come l'Italia, Pag. 121nei quali la tutela garantita dal salario minimo sia fornita esclusivamente mediante contratti collettivi, l'obbligo di introdurre un salario minimo legale né di rendere i contratti collettivi universalmente applicabili.
  Fa presente che, in chiave negoziale, l'iniziativa sembra contare sul favore, tra gli altri, di Italia, Spagna e Francia, mentre altri Stati membri, in particolare alcuni nordici, condividerebbero gli obiettivi ma non la forma della proposta poiché avrebbero preferito una mera raccomandazione, dunque uno strumento di soft law.
  Aggiunge che il tema del salario minimo è presente nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza inviate dal governo al Parlamento, documento in cui è messo in rilievo come l'introduzione del salario minimo legale garantirà ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno standard minimo dignitoso, evitando al contempo dumping contrattuale e rafforzando la contrattazione nei settori in cui è più debole.
  Passa quindi ad illustrare in sintesi il contenuto della proposta, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata. Ricorda che la proposta di direttiva è accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione, che reca una sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 246 final).
  Il Capo I (articoli 1-4) reca le disposizioni generali. L'articolo 1 definisce l'oggetto della direttiva: istituire un quadro a livello dell'Unione per la determinazione di livelli adeguati di salari minimi e per l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di salari determinati da contratti collettivi o di un salario minimo legale, laddove esistente.
  L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione della direttiva, che comprende i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. A giudizio della Commissione, tale approccio consente di contrastare il rischio che dall'ambito di applicazione della direttiva stessa resti escluso un numero crescente di lavoratori atipici.
  L'articolo 3 contiene le definizioni di una serie di termini e nozioni necessari per interpretare le disposizioni della direttiva, mentre l'articolo 4 mira ad aumentare la copertura della contrattazione collettiva, imponendo tra l'altro agli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva non raggiunge almeno il 70 per cento dei lavoratori di prevedere un quadro per la contrattazione collettiva e di istituire un piano d'azione per promuoverla, che deve essere reso pubblico e notificato alla Commissione europea.
  Il Capo II (articoli 5-8) concerne i salari minimi legali e si applica solo agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, al fine di adottare le misure necessarie a garantire una loro migliore adeguatezza, anche mediante la definizione di criteri stabili e chiari per determinarli e aggiornarli e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali per la loro definizione.
  Il Capo III (articoli 9-12) reca le disposizioni orizzontali. L'articolo 9 prevede che, nell'esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, gli operatori economici siano tenuti a conformarsi ai salari applicabili stabiliti dalle contrattazioni collettive e ai salari minimi legali, laddove esistenti.
  L'articolo 10 riguarda l'istituzione di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dei dati per tutti gli Stati membri, mentre l'articolo 11, fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste, ove applicabile, dai contratti collettivi, impone tra l'altro agli Stati membri di garantire ai lavoratori, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è terminato, l'accesso a una risoluzione efficace e imparziale delle controversie e il diritto di ricorso, compreso il diritto a una compensazione adeguata, in caso di violazione dei loro diritti relativi ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi.
  L'articolo 12 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate Pag. 122 e dissuasive in caso di violazioni delle disposizioni nazionali che istituiscono la tutela garantita dal salario minimo. In proposito, fa presente che la relazione del Governo, tenuto conto del sistema di determinazione dei salari in Italia rimesso alla contrattazione collettiva e dell'elevato livello di pluralismo organizzativo nelle relazioni sindacali, evidenzia una criticità nella conformazione del modello sanzionatorio inteso a punire la violazione delle norme nazionali che assicurano il rispetto delle disposizioni, anche contrattuali, in materia di salario minimo. La relazione suggerisce, pertanto, di vagliare la possibilità di fare riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nella categoria.
  Il Capo IV (articoli 13-19) reca le disposizioni finali.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.
Atto n. 203.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.
Atto n. 207
.