CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2020
488.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.50.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  La viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, rappresenta quanto segue.
  All'articolo 1, comma 1, con riguardo alla nomina del Commissario ad acta, il richiamo introdotto nel corso dell'esame in sede referente al comma 569 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 potrebbe essere opportunamente sostituito con quello al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007, che prevede, tra l'altro, che ove la regione non adempia alla diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al piano di rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro.
  L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per provvedere agli oneri derivanti dalle spese per il personale di cui la stessa Agenzia può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, determina effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022. A tali effetti si provvede, ai sensi del medesimo comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, che reca le occorrenti risorse, fermo restando che l'utilizzo delle predette risorse non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  L'utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse accantonate dall'articolo 6, complessivamente pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, per far fronte agli oneri derivanti dal piano per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, non appare idoneo a fronteggiare oneri permanenti, quali quelli derivanti dalle citate assunzioni. La disposizione prevede inoltre che l'autorizzazione al piano assunzionale sia disposta dal Ministro della salute senza richiamare, da un lato, eventuali valutazioni del Commissario ad acta, dall'altro, il fatto che le risorse utilizzate a copertura saranno concesse solo subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 2, ossia la presentazione e l'approvazione del Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023, nonché la sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le regioni.
  Il fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti del Ministero della salute, utilizzato per far fronte agli oneri per gli anni 2021 e 2022 derivanti dal compenso da corrispondere ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, reca le occorrenti risorse e il suo utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di programmi di spesa già avviati dal predetto Ministero. Pag. 46
  La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede la possibilità che la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente infiltrato da organizzazioni mafiose si avvalga di ulteriori unità di personale con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale ed ospedaliera interessata, riproduce il contenuto dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2019.
  La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, nella parte in cui consente al Commissario ad acta di avvalersi, oltre che del Corpo della Guardia di finanza, anche dell'Agenzia delle entrate, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al fine di escludere tale eventualità, da un lato, dovrebbero essere puntualmente definiti, nei limiti delle sue competenze istituzionali, gli ambiti della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, e, dall'altro, la clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, dovrebbe essere riferita anche all'Agenzia medesima.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo, rileva peraltro – sulla base dei medesimi – la necessità di prevedere che il Ministro della salute autorizzi il Commissario ad acta ad effettuare il piano per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche mediante scorrimento delle graduatorie, previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, sentito il Commissario medesimo e solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, stabilendo che a tale piano assunzionale possa darsi luogo nei limiti di un'autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – incrementando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dal 2022 da destinarsi alla regione Calabria – ai cui oneri si provvede mediante utilizzo di una quota pari al 20 per cento delle risorse accantonate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, per l'anno 2021, nonché mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2022.
  Ravvisa, altresì, la necessità di modificare la disposizione di cui all'articolo 5, prevedendo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta possa avvalersi anche della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia, estendendo conseguentemente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 anche al supporto e alla collaborazione dell'Agenzia stessa.
  Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 150 n. 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (C. 2772-A Governo);

   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

    all'articolo 1, comma 1, con riguardo alla nomina del Commissario ad acta, il richiamo introdotto nel corso dell'esame in sede referente al comma 569 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 potrebbe essere opportunamente sostituito con quello al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007, che prevede, tra l'altro, che ove la regione non adempia alla diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al piano di rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro;

    l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per provvedere agli oneri derivanti dalle spese per il personale di cui la stessa Agenzia può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, determina effetti negativi in termini Pag. 47 di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022;

    a tali effetti si provvede, ai sensi del medesimo comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, che reca le occorrenti risorse, fermo restando che l'utilizzo delle predette risorse non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

    l'utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse accantonate dall'articolo 6, complessivamente pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, per far fronte agli oneri derivanti dal piano per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, non appare idoneo a fronteggiare oneri permanenti, quali quelli derivanti dalle citate assunzioni;

    inoltre, la disposizione prevede che l'autorizzazione al piano assunzionale sia disposta dal Ministro della salute senza richiamare, da un lato, eventuali valutazioni del Commissario ad acta, dall'altro, il fatto che le risorse utilizzate a copertura saranno concesse solo subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 2, ossia la presentazione e l'approvazione del Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023, nonché la sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le regioni;

    il fondo di parte corrente per il riaccertamento dei residui passivi perenti del Ministero della salute, utilizzato per far fronte agli oneri per gli anni 2021 e 2022 derivanti dal compenso da corrispondere ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, reca le occorrenti risorse e il suo utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di programmi di spesa già avviati dal predetto Ministero;

    la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede la possibilità che la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente infiltrato da organizzazioni mafiose si avvalga di ulteriori unità di personale con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale ed ospedaliera interessata, riproduce il contenuto dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2019;

    la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, nella parte in cui consente al Commissario ad acta di avvalersi, oltre che del Corpo della Guardia di finanza, anche dell'Agenzia delle entrate, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    al fine di escludere tale eventualità, da un lato, dovrebbero essere puntualmente definiti, nei limiti delle sue competenze istituzionali, gli ambiti della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, e, dall'altro, la clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, dovrebbe essere riferita anche all'Agenzia medesima;

   rilevata pertanto la necessità di:

    prevedere che il Ministro della salute autorizzi il Commissario ad acta ad effettuare il piano per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche mediante scorrimento delle graduatorie, previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, sentito il Commissario medesimo e solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, stabilendo che a tale piano assunzionale possa darsi luogo nei limiti di un'autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – incrementando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno Pag. 48sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dal 2022 da destinarsi alla regione Calabria – ai cui oneri si provvede mediante utilizzo di una quota pari al 20 per cento delle risorse accantonate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, per l'anno 2021, nonché mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2022;

    modificare la disposizione di cui all'articolo 5, prevedendo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia, estendendo conseguentemente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 anche al supporto e alla collaborazione dell'Agenzia stessa;

   considerato, infine, che dovrebbe essere valutata l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, con riguardo alla nomina del Commissario ad acta, di sostituire il richiamo al comma 569 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 con quello al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 1, comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

    sostituire le parole da: il Ministro della salute fino a: piano assunzionale straordinario con le seguenti: il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario ad acta, autorizza il medesimo Commissario ad attuare un piano straordinario;

    sostituire le parole da: nel limite fino a: presente decreto con le seguenti: nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter;

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

  4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinarsi alla regione Calabria.

   all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e della collaborazione dell'Agenzia delle entrate;

    dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi Pag. 49altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.;

   al comma 2, dopo le parole: Corpo della Guardia di finanza aggiungere le seguenti: e dell'Agenzia delle entrate;

  e con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 1, il richiamo al comma 569 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, con quello al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, comunica inoltre che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Sutto 1.4, che prevede, tra l'altro, che agli oneri derivanti dalla messa a disposizione del Commissario ad acta di personale, uffici e mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, si provvede, nel limite di 150 mila euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2020-2022 di competenza del Ministero della salute, che per l'anno 2020 non reca le occorrenti disponibilità;

   Ferro 6.016, che prevede la realizzazione di un centro Covid nel presidio ospedaliero Villa Bianca dell'Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini di Catanzaro, senza tuttavia precisare puntualmente gli oneri che ne conseguono e indicare le modalità della relativa copertura.

  Per quanto concerne invece le proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Panizzut 1.3, che prevede, tra l'altro, che il Ministro della salute convochi una conferenza straordinaria per l'affiancamento della regione Calabria, a cui partecipano i componenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, il Commissario ad acta, il Direttore del Dipartimento tutela della salute della regione Calabria e il Direttore generale dell'AGENAS e che predispone e approva un documento integrato di indirizzo programmatico, contenente parametri, criteri e linee guida per la redazione di un documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

   Ferro 1.15, che prevede che sia il Ministero della salute, in luogo della regione Calabria come attualmente previsto, a mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Parentela 1.100, che estende il piano assunzionale previsto dal comma 4-bis anche al personale tecnico. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di estendere il piano assunzionale nel senso indicato dalla proposta emendativa, nel rispetto del limite di spesa quale risultante dalla condizione Pag. 50 contenuta nel parere testé espresso dalla Commissione bilancio;

   Ferro 2.02, che prevede la nomina del comandante della Guardia di finanza della regione Calabria a Commissario straordinario per la ricognizione e l'accertamento dei debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2020 dagli enti del Servizio sanitario della medesima regione, stabilendo, tra l'altro, che a tal fine esso predisponga una piattaforma digitale a ciò dedicata e possa avvalersi di esperti nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. La proposta emendativa dispone inoltre che all'attuazione delle predette attività si provveda a valere sulle risorse indicate all'articolo 6 del presente decreto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 6, posto che queste ultime risultano già preordinate a specifiche finalità;

   Nesci 3.101, che prevede che il Commissario ad acta possa stipulare un protocollo d'intesa con l'ANAC per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, disponendo che, in tal caso, le aziende sanitarie o ospedaliere interessate possano richiedere che le gare siano curate da appositi uffici, istituiti o da istituire presso il Commissario ad acta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Ferro 3.10, che demanda l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria al presidente della regione, coadiuvato da un comitato operativo costituito dal prefetto di Catanzaro, dal capo del Comando territoriale dell'esercito in Calabria e dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, anziché al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, come attualmente previsto dal testo del provvedimento in esame. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Occhiuto 3.5, che istituisce un Fondo di rotazione, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare alla riduzione della mobilità sanitaria e delle liste d'attesa nonché alla stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria indicata nella proposta emendativa nonché circa la compatibilità dello strumento del fondo rotativo rispetto ad oneri di personale, suscettibili peraltro di presentare carattere permanente;

   Misiti 3.110, che prevede che il Commissario ad acta individui i centri di emergenza collegati con la rete regionale e definisca le modalità per il funzionamento del servizio di elisoccorso, disponendo a tale proposito che, previa intesa con lo stato maggiore della difesa e sulla base di specifici protocolli, possano essere utilizzati anche i velivoli in dotazione a unità militari presenti in regione. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Lazzarini 6.1, che è volta a destinare l'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro in favore della regione Calabria, di cui all'articolo 6, comma 4, alla realizzazione di un'infrastruttura per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico-finanziari delle strutture sanitarie della regione medesima e delle attività assistenziali da esse svolte, sostituendo integralmente la finalità attualmente individuate nel testo del provvedimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame;

   Occhiuto 6.3, che introduce – in relazione alla spesa di 15 milioni di euro autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma Pag. 514 – un'ulteriore finalità, consistente nelle attività di ricognizione del fabbisogno epidemiologico. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare corso alla proposta emendativa in commento nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

   Occhiuto 6.4, che stanzia ulteriori 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, concernenti il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, allo scopo di riattivare presidi sanitari e ospedali di montagna della regione Calabria, al fine di riconvertirli per la gestione dell'emergenza Covid-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, anche alla luce degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

   Occhiuto 6.5 e 6.6, che prevedono che l'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro in favore della Calabria di cui all'articolo 6, comma 4, sia destinata anche alla creazione di una infrastruttura per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico-finanziari e delle attività assistenziali nonché alla possibilità per la regione e le aziende sanitarie di provvedere in proprio all'analisi dei dati. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare corso alle proposte emendative in commento nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

   Occhiuto 6.7, che prevede che il Commissario ad acta, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, individui specifiche professionalità mediante apposite procedure selettive. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame:

   Gemmato 6.012, che le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale siano autorizzate ad effettuare test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue mediante l'utilizzo di dispositivi per il prelievo ematico capillare a scopo diagnostico, demandando la definizione delle modalità attuative a un regolamento del Ministro della salute. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la stessa non risulta assistita da una apposita clausola di invarianza finanziaria;

   Zolezzi 6.0100, che autorizza il Ministro della salute ad apportare modificazione al decreto ministeriale 15 dicembre 1990 sul Sistema informativo delle malattie infettive diffusive, provvedendo a inserire tra le malattie oggetto di notifica la polmonite a genesi infettiva. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Occhiuto 7.100, che prevede che, all'esito della ricognizione da parte del Commissario ad acta dell'indebitamento degli enti del Servizio sanitario calabrese al 31 dicembre 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli un'apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti Spa finalizzata alla concessione in favore della regione Calabria di una anticipazione di liquidità, pari al deficit patrimoniale accertato ai soli fini del ripiano dei debiti degli enti del Servizio sanitario regionale, che sarà restituita dalla regione Calabria con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di capitale e interessi, di durata massima pari a trenta anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.
   Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Pag. 52

  La Viceministra Laura CASTELLI, in mancanza di relazione tecnica, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.15, 1.100, 3.5, 3.10, 3.101, 3.110, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 7.100 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 6.012, 6.016 e 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».
Atto n. 204.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, rappresenta quanto segue.
  Riguardo all'articolo 2, in materia di autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo, gli oneri correlati all'espletamento delle attività istruttorie attribuite risultano sostenibili a legislazione vigente, rientrando tale funzione tra i compiti del Consiglio superiore della magistratura, posto che tale attività di valutazione sarà svolta, come esplicitato al comma 5, dalla commissione già istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160 del 2006. La partecipazione alle sedute della citata commissione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai componenti della stessa non verranno corrisposti gettoni di presenza, indennità o emolumenti aggiuntivi, comunque denominati. Lo svolgimento delle attività connesse, inserito all'interno dei programmi delle sedute ordinariamente previste dalla commissione citata, potrà essere fronteggiato con le risorse presenti nel bilancio autonomo di tale organo, di cui al capitolo 2195, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinate alla corresponsione delle indennità di seduta e di tutti gli altri emolumenti comunque denominati, secondo la disciplina stabilita dai commi 13, 15, 16 e 17 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006.
  Con riferimento all'articolo 3, in materia di collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo, la neutralità finanziaria connessa alla collocazione fuori ruolo del Procuratore europeo è correlata sia alla circostanza che l'amministrazione giudiziaria è tenuta ad assicurare la fattibilità dell'istituto in esame nei limiti del contingente previsto dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, per il quale, dunque, è stata prevista ab origine la necessaria Pag. 53 copertura finanziaria, sia alla circostanza che il predetto Procuratore europeo è interamente retribuito da EPPO, senza che vi siano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 4, in materia di Autorità competente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, la struttura e la composizione dell'EPPO hanno una definizione progressiva, come indicato dallo stesso regolamento, e la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato avverrà in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi e il procuratore capo. Infatti, la stima dei ventisei magistrati che mantengono la loro appartenenza all'organigramma degli uffici nazionali del pubblico ministero presso i tribunali capoluogo di distretto – individuati per espressa previsione normativa – era stata prevista prudenzialmente proprio per garantire un'efficiente e capillare ripartizione delle relative competenze sia a livello funzionale che territoriale, calibrandola agli ipotetici fabbisogni di un Procuratore europeo delegato per distretto di Corte di appello. Il numero di ventisei Procuratori europei delegati, uno per ciascuna Procura presso il distretto di Corte d'appello, potrà trovare un positivo riscontro da parte del Procuratore capo europeo, in quanto tale previsione rappresenta un limite superiore, che lo stesso Procuratore potrà a sua volta determinare anche al di sotto del tetto ipotizzato.
  Con riferimento all'articolo 6, in materia di provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati, e all'articolo 7, in materia di trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati, gli eventuali istituti del trattamento accessorio (diarie di missione, indennità varie) sono a carico dell'amministrazione giudiziaria che vi provvederà mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto, in base agli articoli 14 e 16 della decisione del collegio dell'EPPO del 29 settembre 2020, i procuratori europei delegati per la loro attività hanno diritto ad una remunerazione mensile di base corrisposta in base ai livelli, ad un'indennità di servizio così come determinata ai sensi dell'articolo 8 della stessa decisione e ad un importo aggiuntivo, se dovuto, secondo le modalità stabilite all'articolo 16 della predetta decisione. I possibili effetti di risparmio, allo stato non quantificabili, dipendono da una serie di variabili da analizzare nel tempo a livello operativo.
  Con riferimento all'articolo 8, recante modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, si evidenzia che non risulta necessaria la rideterminazione dei fabbisogni o adeguamento delle dotazioni organiche, in quanto oggetto dell'attività di indagine dei Procuratori europei delegati sono i medesimi reati di cui attualmente si occupano le procure nazionali. Infatti, non si tratta di incarichi aggiuntivi ma di un medesimo incarico svolto su due livelli complementari: l'uno sul piano nazionale e l'altro sul piano internazionale per i reati specificatamente individuati che non saranno più di competenza dell'autorità inquirente interna ma dei predetti procuratori delegati in qualità di incaricati altamente specializzati per le stesse materie di cui attualmente si occupano i pubblici ministeri su scala locale. Pertanto, rimane inalterata la dotazione organica attuale della magistratura, trattandosi essenzialmente di competenze specializzate che sono spostate ed incentrate su un contingente individuato di Procuratori europei delegati.
  Con riferimento all'articolo 9, in materia di poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo, le stime effettuate in relazione all'articolo 4, basate su un numero di 2 missioni mensili per Procuratore europeo delegato, consentono di garantire lo svolgimento delle attività di ciascun Procuratore europeo delegato su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede assegnata, stante la distribuzione capillare dei suddetti magistrati che permette di presidiare tutti i distretti di Corte di appello senza necessità di intraprendere un maggior numero di missioni rispetto a quelle prudenzialmente stimate.
  Con riferimento all'articolo 10, in materia di sedi dei Procuratori europei delegati, alla luce di quanto evidenziato in Pag. 54relazione al precedente articolo 8, si ribadisce che il lavoro dei Procuratori europei delegati non rientra in nuove funzioni o attribuzioni, ma è attività istruttoria espletata sui reati di competenza delle procure distrettuali che sarà demandata alla competenza specialistica di un contingente individuato di magistrati Procuratori europei delegati. Pertanto, per l'amministrazione non si tratta di nuova attività ma di mettere a disposizione dei magistrati in questione le risorse umane e strumentali già esistenti – quali il personale di cancelleria o segreteria giudiziaria già presenti in servizio nonché i locali, il mobilio e le attrezzature di cui l'amministrazione è già dotata – necessarie allo svolgimento dell'incarico e dei compiti assegnatigli.
  Per quanto concerne l'articolo 17, in materia di dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 regolamento, in relazione alla facoltà da parte dei Procuratori europei delegati di disporre l'attività di intercettazione per i reati di competenza specializzata loro demandata, si segnala che la nuova disciplina delle intercettazioni ha comportato la revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione con riflessi positivi per la finanza pubblica. Infatti, già la revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie, avvenuta con decreto interministeriale del 28 dicembre 2017 in attuazione dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha permesso il conseguimento di risparmi di spesa, i quali sono destinati ad essere ulteriormente incrementati a seguito della imminente emanazione del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla individuazione, definizione e determinazione delle corrispondenti tariffe delle prestazioni funzionali alle operazioni captative, in attuazione del comma 89 dell'articolo 1 della predetta legge n. 103 del 2017. Grazie all'adozione dei citati provvedimenti di razionalizzazione delle spese per le operazioni di intercettazioni, le eventuali spese sostenute dai Procuratori europei delegati, nell'ambito dell'attività di indagine, potranno essere affrontate con i margini di risparmio in tal modo conseguiti.
  In relazione, infine, all'articolo 20, recante disposizioni finanziarie, l'invarianza finanziaria, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, è garantita dal fatto che gli occorrenti adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non prevedendo, per realizzare gli obiettivi prefissati dal presente provvedimento, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  Emanuele CESTARI (LEGA), con particolare riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto in discussione, concernente il trattamento economico e il regime contributivo del procuratore europeo delegato, rammenta che nella seduta del 18 settembre 2019, in occasione dell'esame presso codesta Commissione bilancio del disegno di legge di delegazione europea 2018 – con specifico riferimento all'articolo 4, recante Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea EPPO – era stata evidenziata la necessità di verificare che, qualora lo schema di decreto legislativo attuativo avesse comportato nuovi o maggiori oneri, anche in relazione ad eventuali contributi previdenziali figurativi da riconoscere al magistrato italiano nominato presso la Procura europea, la sua adozione sarebbe stata comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, al reperimento delle occorrenti risorse finanziarie tramite apposito provvedimento legislativo. Tanto considerato, dal momento che il citato aspetto non risulta a suo avviso pienamente chiarito nelle informazioni fornite dal Governo, ritiene opportuno un maggiore approfondimento della questione, al fine di escludere il verificarsi di oneri non adeguatamente valutati a carico della finanza pubblica. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento possa essere rinviato ad altra seduta.

Pag. 55

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si associa alla richiesta di rinvio testé avanzata dal collega Cestari, anche tenendo conto della particolare rilevanza della materia oggetto del presente schema di decreto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.
Atto n. 207.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, rappresenta quanto segue.
  Riguardo all'articolo 2, in materia di Autorità nazionale competente, le risorse umane del Ministero dello sviluppo economico sono già impegnate nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/821 in quanto lo stesso è già in vigore, sebbene gli obblighi per gli importatori si applichino dal 1° gennaio 2021. La funzione di attuazione del regolamento da parte dell'Autorità, in tutti gli ambiti di competenza è indicata tra quelle svolte dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico dalla vigente normativa di organizzazione del medesimo Ministero e il suo esercizio non arreca pregiudizi alle attività attualmente svolte del Ministero dello sviluppo economico.
  Riguardo all'articolo 3, in materia di azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, come indicato nella relazione tecnica, l'Autorità partecipa al Gruppo di esperti degli Stati membri, istituito dalla Commissione quale principale organo per lo scambio di informazioni e per la discussione in merito alla predisposizione dei contenuti e all'adozione degli atti delegati. Il regolamento, all'articolo 15, disciplina, inoltre, il Comitato al quale partecipa l'Autorità per l'adozione degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione. In merito alle trasferte UE per l'annualità 2021 si ipotizza che nei primi mesi dell'anno, per via delle restrizioni dovute all'emergenza Covid non si potranno svolgere riunioni in presenza e pertanto si stima che almeno una delle riunioni verrà svolta in remoto, da cui discende la differenza tra le 6 trasferte previste per il 2021 e le 7 per il 2022. Circa le trasferte europee il rimborso della Commissione, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riguarda un solo esperto per i costi di viaggio, pernottamento e diaria per un solo giorno, mentre sono a carico dell'amministrazione di provenienza i costi inerenti alla diaria per il restante giorno (sono stati ipotizzati due giorni a missione) e in alcuni casi i trasporti da e per terminali per un costo medio stimato di 300 euro (inclusi oneri fiscali e previdenziali). Per la partecipazione al Comitato si prevedono due riunioni annue e la presenza di una sola persona alla riunione, mentre per l'expert group si ipotizza che, in considerazione della natura tecnica degli incontri, possa essere necessaria la partecipazione di un ulteriore esperto almeno ad una riunione annua, per un costo stimato orientativo medio di circa 2.000 euro, totalmente a carico dell'amministrazione. Nella tabella allegata alla relazione tecnica è stato indicato, a titolo esemplificativo, un costo medio, per una missione di due giorni, pari a 600 euro. Per le trasferte presso altri organismi internazionali gli oneri sono tutti a carico dell'Amministrazione e il costo medio stimato è di 2.000 euro per una missione di due giorni che include viaggio, alloggio, diarie e spostamenti. Pag. 56
  Tale stima è stata effettuata sulla base dell'esperienza dell'Amministrazione anche in relazione a missioni OCSE, anche considerando che potrebbero esserci trasferte nei luoghi di origine dei minerali per iniziative organizzate da organizzazioni internazionali. Circa le trasferte nazionali per le attività di promozione, vista l'emergenza Covid in atto, nel 2021 si prevede di realizzare tali attività in modalità virtuale e, per tale ragione, non sono indicati costi per le missioni nazionali nel 2021 così come non ci sono costi per la stampa di materiali, mentre per il 2022 la dicitura trasferte europee nella terza colonna della voce 2.2 «Trasferte nazionali» è un refuso, trattandosi di trasferte nazionali come risulta dal titolo della prima colonna.
  Gli oneri per i flussi informativi della piattaforma web di collegamento con il Registro delle imprese e l'Agenzia delle dogane sono a carico del Ministero dello sviluppo economico.
  All'articolo 5, in materia di controlli ex post, come indicato nella relazione tecnica, si prevede un percorso formativo specialistico come pure un percorso di aggiornamento periodico del personale dedicato, che richiede un impegno finanziario più consistente nella annualità 2021 e costante nelle annualità successive. Nel 2021 si ipotizza quindi di realizzare uno sforzo maggiore per la formazione del personale e per la predisposizione dei materiali, mentre dall'annualità 2022 le ore di formazione differiscono da quelle di produzione di materiali in quanto si ipotizza di riutilizzare i materiali già predisposti nella prima annualità anche per quelle successive, seppure con gli aggiornamenti necessari alla luce dell'esperienza realizzata. Per quanto riguarda il numero dei controlli ex post, il fatto che tutti gli importatori siano soggetti ai controlli non significa che gli stessi debbano essere effettivamente controllati ex post. Infatti la norma precisa, in linea con il regolamento europeo, che il programma dei controlli ex post deve essere definito ogni anno sulla base dei rischi, del numero e del volume delle importazioni. Tali dati saranno disponibili solo dopo essere stati acquisiti dall'Agenzia delle dogane come previsto all'articolo 9 dello schema di decreto.
  Gli appositi accordi che l'Autorità può concludere con enti strumentali o altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 5, comma 8, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per il Ministero dello sviluppo economico in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accordi tra Amministrazioni. L'utilizzo di risorse del Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento delle predette attività di controllo non è infatti suscettibile di arrecare pregiudizi alle attività attualmente svolte dal medesimo Ministero.
  Riguardo all'articolo 8, si conferma che il funzionamento del Comitato è assicurato mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea si conferma la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto n. 207);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    riguardo all'articolo 2, in materia di Autorità nazionale competente, le risorse umane del Ministero dello sviluppo economico Pag. 57 sono già impegnate nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/821 in quanto lo stesso è già in vigore, sebbene gli obblighi per gli importatori si applichino dal 1° gennaio 2021;

    la funzione di attuazione del regolamento da parte dell'Autorità, in tutti gli ambiti di competenza è indicata tra quelle svolte dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (DGPIIPMI) del Ministero dello sviluppo economico dalla vigente normativa di organizzazione del medesimo Ministero e il suo esercizio non arreca pregiudizi alle attività attualmente svolte del Ministero dello sviluppo economico;

    riguardo all'articolo 3, in materia di azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, come indicato nella relazione tecnica, l'Autorità partecipa al Gruppo di esperti degli Stati membri, istituito dalla Commissione quale principale organo per lo scambio di informazioni e per la discussione in merito alla predisposizione dei contenuti e all'adozione degli atti delegati;

    il regolamento, all'articolo 15, disciplina, inoltre, il Comitato al quale partecipa l'Autorità per l'adozione degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione;

    in merito alle trasferte UE per l'annualità 2021 si ipotizza che nei primi mesi dell'anno, per via delle restrizioni dovute all'emergenza Covid non si potranno svolgere riunioni in presenza e pertanto si stima che almeno una delle riunioni verrà svolta in remoto, da cui discende la differenza tra le 6 trasferte previste per il 2021 e le 7 per il 2022;

    circa le trasferte europee il rimborso della Commissione (e del MAECI) riguarda un solo esperto per i costi di viaggio, pernottamento e diaria per un solo giorno, mentre sono a carico dell'Amministrazione di provenienza i costi inerenti alla diaria per il restante giorno (sono stati ipotizzati due giorni a missione) e in alcuni casi i trasporti da e per terminali per un costo medio stimato di 300 euro (inclusi oneri fiscali e previdenziali);

    per la partecipazione al Comitato si prevedono due riunioni annue e la presenza di una sola persona alla riunione, mentre per l'expert group si ipotizza che, in considerazione della natura tecnica degli incontri, possa essere necessaria la partecipazione di un ulteriore esperto almeno ad una riunione annua, per un costo stimato orientativo medio di circa 2.000 euro, totalmente a carico dell'Amministrazione;

    nella tabella allegata alla relazione tecnica è stato indicato, a titolo esemplificativo, un costo medio, per una missione di due giorni, pari a 600 euro;

    per le trasferte presso altri organismi internazionali gli oneri sono tutti a carico dell'Amministrazione e il costo medio stimato è di 2.000 euro per una missione di due giorni che include viaggio, alloggio, diarie e spostamenti;

    tale stima è stata effettuata sulla base dell'esperienza dell'Amministrazione anche in relazione a missioni OCSE, anche considerando che potrebbero esserci trasferte nei luoghi di origine dei minerali per iniziative organizzate da organizzazioni internazionali;

    circa le trasferte nazionali per le attività di promozione, vista l'emergenza Covid in atto, nel 2021 si prevede di realizzare tali attività in modalità virtuale e, per tale ragione, non sono indicati costi per le missioni nazionali nel 2021 così come non ci sono costi per la stampa di materiali, mentre per il 2022 la dicitura trasferte europee nella terza colonna della voce 2.2 “Trasferte nazionali” è un refuso, trattandosi di trasferte nazionali come risulta dal titolo della prima colonna;

    gli oneri per i flussi informativi della piattaforma web di collegamento con il Registro delle imprese e l'Agenzia delle dogane sono a carico del Ministero dello sviluppo economico;

Pag. 58

    all'articolo 5, in materia di controlli ex post, come indicato nella relazione tecnica, si prevede un percorso formativo specialistico come pure un percorso di aggiornamento periodico del personale dedicato, che richiede un impegno finanziario più consistente nella annualità 2021 e costante nelle annualità successive;

    nel 2021 si ipotizza quindi di realizzare uno sforzo maggiore per la formazione del personale e per la predisposizione dei materiali, mentre dall'annualità 2022 le ore di formazione differiscono da quelle di produzione di materiali in quanto si ipotizza di riutilizzare i materiali già predisposti nella prima annualità anche per quelle successive, seppure con gli aggiornamenti necessari alla luce dell'esperienza realizzata;

    per quanto riguarda il numero dei controlli ex post, il fatto che tutti gli importatori siano soggetti ai controlli non significa che gli stessi debbano essere effettivamente controllati ex post;

    infatti la norma precisa, in linea con il regolamento europeo, che il programma dei controlli ex post deve essere definito ogni anno sulla base dei rischi, del numero e del volume delle importazioni;

    tali dati saranno disponibili solo dopo essere stati acquisiti dall'Agenzia delle dogane come previsto all'articolo 9 dello schema di decreto;

    gli appositi accordi che l'Autorità può concludere con enti strumentali o altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 5, comma 8, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per il Ministero dello sviluppo economico in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accordi tra Amministrazioni;

    l'utilizzo di risorse del Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento delle predette attività di controllo non è suscettibile di arrecare pregiudizi alle attività attualmente svolte dal medesimo Ministero;

    riguardo all'articolo 8, si conferma che il funzionamento del Comitato è assicurato mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    in merito all'utilizzo delle risorse presenti sul Fondo per il recepimento della normativa europea si conferma la disponibilità delle predette risorse a decorrere dall'anno 2021 e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento all'articolo 2, chiede un chiarimento circa il fatto che il personale del Ministero dello sviluppo economico possa essere in grado di assicurare, in condizioni di neutralità finanziaria, anche le nuove attività connesse all'introduzione, a decorrere dall'anno 2021, di specifici obblighi a carico degli importatori.

  La Viceministra Laura CASTELLI conferma che dall'attuazione dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le risorse umane del Ministero dello sviluppo economico risultano al momento già impegnate nell'attuazione del regolamento (UE)2017/821, dal momento che le disposizioni dello stesso sono comunque già in vigore, fermo restando che gli obblighi per gli importatori si applicheranno solo dal 1° gennaio 2021.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio Pag. 592016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020.
Atto n. 219.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, in merito all'articolo 1, recante ripartizione del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, posto che la relazione tecnica assicura che le misure corrispondono a quelle indicate nell'Allegato I – con riferimento alle schede tecniche annesse, ai fini della esposizione degli oneri attesi per ciascun aggregato relativo a ogni missione – e in considerazione della circostanza che le autorizzazioni sono espressamente configurate nella relazione tecnica quali limiti massimi di spesa, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione non è formalmente esplicitata nelle relative schede, ritiene andrebbe solo confermato che anche per tali missioni la quota dello stanziamento ivi prevista nel riparto assolva alla funzione di tetto massimo di spesa. A tale proposito, ricorda che analoga rassicurazione era pervenuta nel corso dell'esame dello schema di riparto dell'anno precedente.
  Inoltre, venendo ai profili di computo, riguardo sia alle spese di personale sia a quelle di funzionamento, osserva che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla documentazione tecnica appaiono sostanzialmente in linea con quelli riportati, per analoghe fattispecie, dalle corrispondenti relazioni tecniche allegate, a precedenti provvedimenti di riparto. In particolare per gli oneri attesi in tema di spese di personale, dal momento che le schede annesse alla relazione tecnica recano puntualmente l'illustrazione dei parametri retributivi e indennitari considerati ai fini del calcolo degli oneri, comprensivi anche dei prospetti di calcolo anche degli effetti «indotti» previsti per l'erario, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai criteri di calcolo adottati nelle stime degli oneri riportati nelle singole schede tecniche, con riferimento alle missioni internazionali di cui alle schede numero 1, da 8 a 103, da 11 a 13, 16, 17, 19, 21, da 24 a 26, 29, 31, 33, 34 e da 36 a 44, ritiene che andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito ai parametri di volta in volta adottati nella stima della quota di oneri per cui le schede si limitano a fornire una sola sommaria descrizione dei fattori di spesa. In particolare, evidenzia in tal senso per le missioni richiamate la voce di spesa corrispondente agli oneri espressamente indicati come una tantum, che andrebbe perciò confortata alla luce di più puntuali indicazioni circa i criteri e parametri di volta in volta considerati per la loro quantificazione.
  In relazione ai profili di onerosità aggiuntiva riconducibili, in particolare, alle ulteriori missioni di cui alle schede numero 9-bis (Forze armate – EUNAVFOR MED operazione IRINI), 17-bis (Forze armate-EUAM IRAQ), 29-bis (Forze armate – Task Force TAKUBA – Sahel), 38-bis (Forze armate – Dispositivo aeronavale nazionale – Golfo di Guinea) e 41-bis (Forze armate – NATO assistenza Paesi fianco sud Alleanza), per un onere complessivo stimato pari a 47 milioni di euro circa, di cui 35 milioni relativi al fabbisogno di spesa atteso per il 2020 e a 12 milioni di euro circa nel 2021, dal momento che i fabbisogni riconducibili a tali autorizzazioni si coprono a carico dello stanziamento definitivo previsto ai sensi della legislazione vigente, andrebbero a suo parere chiarite le modalità con cui si possa coprire tali nuove missioni avvalendosi delle sole risorse che sono già stanziate in bilancio per la medesima annualità. In particolare, andrebbe chiarito se lo stanziamento di bilancio 2020 era già calibrato in previsione dell'autorizzazione di nuove missioni internazionali oppure se vi si fa fronte tramite risparmi conseguiti da altre missioni o interventi di cooperazione, che andrebbero puntualmente Pag. 60 indicati. Segnala peraltro che le previsioni assestate del bilancio 2020 del Fondo in esame hanno subito una riduzione per 134 milioni.
  Ad ogni buon conto, ritiene che vada comunque evidenziato che tale circostanza configura la formale copertura di un nuovo onere a valere di risorse che sono tuttavia già previste ai sensi della legislazione vigente. Circostanza, quest'ultima, che a rigore non sarebbe di per sé consentita dalla legge di contabilità, atteso peraltro che il provvedimento in esame è un atto di fonte secondaria, e, pertanto, dovrebbe essere volto alla mera definizione del quantum di risorse spettanti alle amministrazioni di volta in volta interessate dalle missioni internazionali, a valere dello stanziamento unico che a tal fine è iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.
  Venendo all'esame degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, fa presente che l'imputazione degli oneri all'anno 2020 è motivata sulla base del fatto che la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, ai sensi della rinnovata disciplina contabile di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (la cosiddetta esigibilità), anziché in base al tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.
  A tale proposito, a suo parere va innanzitutto rilevato che, a parità di condizioni, il citato criterio di contabilizzazione potrebbe pregiudicare la possibilità di autorizzare per l'anno 2021 missioni internazionali con il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per l'anno 2020, salvo che non si provveda, prima della conclusione dell'esercizio in corso, al rifinanziamento del Fondo in esame anche per l'anno 2021, ovvero, per l'anno 2022, qualora si intenda imputare gli oneri anche nel corso del prossimo anno, in funzione della scadenza delle obbligazioni previste. Su tale aspetto ritiene pertanto necessaria una rassicurazione da parte del Governo.
  In secondo luogo, segnala che gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per l'anno 2020 – come risulta dalla relazione tecnica – attengono in linea di massima a spese di parte corrente, relative per lo più a spese di personale e di funzionamento, e pertanto, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010) dovrebbero essere integralmente imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo viene acquisito (forza lavoro, bene o servizio), a prescindere dal momento in cui si verifica il pagamento. Osserva come la circostanza implichi che, trattandosi di fattori produttivi che ragionevolmente dovrebbero produrre la loro utilità già nell'anno 2020, ossia nell'arco temporale in cui si svolge la missione internazionale che ne ha giustificato l'acquisizione, il relativo onere in termini di indebitamento netto dovrebbe essere integralmente imputato all'esercizio 2020, anche se il pagamento delle obbligazioni da cui l'onere trae origine avverrà in un esercizio successivo, ferma restando l'imputazione di quota parte di esso in termini di saldo netto e di fabbisogno all'esercizio 2021.
  Diversamente, dal momento che la relazione tecnica imputa invece una quota di oneri 2021 a tutti e tre i saldi di finanza pubblica (saldo netto, fabbisogno e indebitamento netto), sembrerebbe a suo parere indispensabile che il Governo fornisca un puntuale elenco della gamma delle spese interessate dallo slittamento, con riferimento alle quali, per l'appunto, è stata operata l'imputazione all'anno 2021, chiarendo quali siano le motivazioni di tale imputazione anche in termini di competenza economica. A tal fine, nel richiamare l'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità, in cui si prevede che l'assunzione degli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, avviene con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, segnala che ciò dovrebbe accompagnarsi a forme di pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. Pag. 61
  In relazione alla scheda n. 45 (MAECI – Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario), andrebbero a suo parere chiarite le ragioni per cui tali interventi presentano uno slittamento all'anno successivo per esigibilità delle obbligazioni superiore anche all'onere del primo anno, posto che il prospetto riepilogativo indica oneri per circa 60 milioni di euro nel 2020 e 63 milioni di euro nel 2021.
  Rileva poi che il prospetto riepilogativo degli effetti in relazione agli oneri riferibili alle schede di sintesi 30 (Forze Armate- MINURSO) e 31 (Forze Armate – MFO Egitto) non espone alcun effetto d'impatto in termini di indebitamento netto. A tale proposito, posto che invece il totale delle spese riportato è tale che sembra siano stati conteggiati oneri per indebitamento netto anche per tali due schede in misura simmetrica agli altri saldi, ritiene che andrebbe chiarito se si tratti di un refuso oppure andrebbe rettificato il totale e andrebbero indicate le differenti annualità di impatto e le ragioni di tale asimmetria.
  Con riferimento all'articolo 2, recante indennità di missione, non ha osservazioni da formulare. Ad ogni modo, riterrebbe utile la richiesta dei riferimenti normativi aggiornati concernenti la determinazione della misura delle diarie giornaliere.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta quanto segue.
  Le quote dello stanziamento relative a ciascuna missione, contenute nello schema di decreto, sono da intendersi come limite massimo di spesa. Il ciclo di attuazione dei progetti di cooperazione relativi alla scheda n. 45 (MAECI – Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario) è legato alle diverse caratteristiche degli interventi, alla situazione nel Paese destinatario e ai tempi tecnici per acquisire l'accordo delle autorità locali sulle operazioni, per cui, a seconda dei casi, potrà pertanto essere necessario che l'effettiva erogazione dei fondi intervenga in momenti differenziati.
  Le quantificazioni e le tempistiche di spesa ipotizzate nello schema di provvedimento e nella conseguente relazione tecnica risultano corrette e conformi a quanto già disposto dalla deliberazione annuale sulle missioni internazionali già approvata dal Parlamento. In tale contesto, gli oneri una tantum, come indicato nelle schede tecniche, si riferiscono alle spese pre e post impiego, al trasporto con vettori militari, agli equipaggiamenti speciali e ai flussi satellitari. Le spese «una tantum», come anche quelle di «funzionamento», non sempre sottendono costi prestabiliti per legge, anzi, quasi sempre si presentano come spese variabili e, a volte, imprevedibili nell'an e nel quantum (ad esempio, distruzione di mezzi e materiali a seguito di atti ostili e/o incidenti), tant'è che dal momento della quantificazione a quello dell'effettivo impegno di spesa non di rado si registrano sensibili scostamenti. In tale quadro, la quantificazione non può che essere effettuata sulla base di un approccio programmatico che, tenuti in debito conto gli obiettivi da raggiungere, stabilisca con esattezza il perimetro finanziario complessivo, ma non puntuale, entro il quale deve svolgersi la conseguente attività amministrativa, che deve ritenersi autorizzata entro tali limiti.
  In sostanza, atteso che gli oneri di funzionamento o una tantum presentano la caratteristica della modulabilità, appare corretto il ricorso alla tecnica di quantificazione così detta del «tetto di spesa», che prevede la destinazione di un determinato ammontare di risorse per una specifica finalità e, nel caso di specie, per l'espletamento delle missioni in ciascun teatro. In ogni caso, la quantificazione de qua, ancorché non esplicitata in maniera puntuale e dettagliata come quella afferente alle spese di personale, di fatto, viene comunque effettuata in maniera circostanziata secondo un criterio bottom-up, coinvolgendo le unità elementari impiegate in tutti i teatri operativi che in prima battuta possono valutare e sintetizzare i molteplici fattori esogeni e, talvolta, aleatori che condizionano la pianificazione finanziaria, come ad esempio la reperibilità di beni e servizi nei mercati locali anziché in quelli della madrepatria o di paesi terzi, il grado di instabilità socio-economica, eccetera. Pag. 62
  Tale pianificazione per livelli successivi viene verificata e/o implementata dagli organi gerarchicamente e tecnicamente sovraordinati ed in ultimo la quantificazione viene processata dagli organi di vertice della Difesa, avuto riguardo agli obiettivi strategico-politici e al quadro finanziario di riferimento. Siffatto metodo risulta coerente con il principio generale della flessibilità di bilancio, di cui alla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Infatti, laddove le spese in parola venissero quantificate alla stregua di quelle di personale, si potrebbe determinare una inopportuna rigidità delle poste e pertanto, in caso di rimodulazioni, la quantificazione potrebbe rivelarsi non coerente o non congrua con gli obiettivi politico-strategici, attesa la dinamicità ed aleatorietà di tali spese. Con il metodo adottato, invece, qualsivoglia rimodulazione – con particolare riferimento a quelle di natura tecnico-operativa – può essere effettuata in tempi brevissimi, operando indistintamente sui volumi complessivi delle voci di spesa di funzionamento o una tantum. Inoltre, attraverso un criterio top-down, vengono invece riprogrammate le esigenze inizialmente pianificate, posticipando le attività che, per loro natura, sono procrastinabili senza pregiudizio alla sicurezza;
  Le spese di funzionamento, quali approntamento, impiego e ricondizionamento, sono state imputate dalla relazione tecnica su tutti e tre i saldi di finanza pubblica in relazione all'anno 2021, sebbene risultino valorizzate nell'ambito dell'impianto programmatico finanziario delle missioni internazionali per il 2020, in quanto si è tenuto conto delle tempistiche di afflusso delle risorse, nonché dell'effettivo orizzonte temporale di consegna dei relativi beni e servizi con conseguente effetto in termini di indebitamento netto nel 2021.
  Per le spese di personale, invece, l'imputazione al 2021 anche in termini di indebitamento netto è stata effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui «le spese per le competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti».

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2020 (Atto n. 219);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le quote dello stanziamento relative a ciascuna missione, contenute nello schema di decreto, sono da intendersi come limite massimo di spesa;

    il ciclo di attuazione dei progetti di cooperazione relativi alla scheda n. 45 (MAECI – Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario) è legato alle diverse caratteristiche degli interventi, alla situazione nel Paese destinatario e ai tempi tecnici per acquisire l'accordo delle autorità locali sulle operazioni;

    a seconda dei casi, può pertanto essere necessario che l'effettiva erogazione dei fondi intervenga in momenti differenziati;

    le quantificazioni e le tempistiche di spesa ipotizzate nello schema di provvedimento e nella conseguente relazione tecnica risultano corrette e conformi a quanto già disposto dalla deliberazione annuale sulle missioni internazionali già approvata dal Parlamento;

    gli oneri una tantum, come indicato nelle schede tecniche, si riferiscono alle Pag. 63spese pre e post impiego, al trasporto con vettori militari, agli equipaggiamenti speciali e ai flussi satellitari;

    le spese “una tantum”, come anche quelle di “funzionamento”, non sempre sottendono costi prestabiliti per legge, anzi, quasi sempre, si presentano come spese variabili e, a volte, imprevedibili nell'an e nel quantum (ad esempio, distruzione di mezzi e materiali a seguito di atti ostili e/o incidenti), tant'è che dal momento della quantificazione a quello dell'effettivo impegno di spesa non di rado si registrano sensibili scostamenti;

    in tale quadro, la quantificazione non può che essere effettuata sulla base di un approccio programmatico che, tenuti in debito conto gli obiettivi da raggiungere, stabilisca con esattezza il perimetro finanziario complessivo, ma non puntuale, entro il quale deve svolgersi la conseguente attività amministrativa, che deve ritenersi autorizzata entro tali limiti;

    in sostanza, atteso che gli oneri di funzionamento o una tantum presentano la caratteristica della modulabilità, appare corretto il ricorso alla tecnica di quantificazione così detta del “tetto di spesa”, che prevede la destinazione di un determinato ammontare di risorse per una specifica finalità e, nel caso di specie, per l'espletamento delle missioni in ciascun teatro;

    in ogni caso, la quantificazione de qua, ancorché non esplicitata in maniera puntuale e dettagliata come quella afferente alle spese di personale, di fatto, viene comunque effettuata in maniera circostanziata secondo un criterio bottom-up, coinvolgendo le unità elementari impiegate in tutti i teatri operativi che in prima battuta possono valutare e sintetizzare i molteplici fattori esogeni e, talvolta, aleatori che condizionano la pianificazione finanziaria, come ad esempio la reperibilità di beni e servizi nei mercati locali anziché in quelli della madrepatria o di paesi terzi, il grado di instabilità socio-economica, eccetera;

    tale pianificazione per livelli successivi viene verificata e/o implementata dagli organi gerarchicamente e tecnicamente sovraordinati ed in ultimo la quantificazione viene processata dagli organi di vertice della Difesa, avuto riguardo agli obiettivi strategico-politici e al quadro finanziario di riferimento;

    siffatto metodo risulta coerente con il principio generale della flessibilità di bilancio, di cui alla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica;

    infatti, laddove le spese in parola venissero quantificate alla stregua di quelle di personale, si potrebbe determinare una inopportuna rigidità delle poste e pertanto, in caso di rimodulazioni, la quantificazione potrebbe rivelarsi non coerente o non congrua con gli obiettivi politico-strategici, attesa la dinamicità ed aleatorietà di tali spese;

    con il metodo adottato, invece, qualsivoglia rimodulazione – con particolare riferimento a quelle di natura tecnico-operativa – può essere effettuata in tempi brevissimi, operando indistintamente sui volumi complessivi delle voci di spesa di funzionamento o una tantum;

    inoltre, attraverso un criterio top-down, vengono invece riprogrammate le esigenze inizialmente pianificate, posticipando le attività che, per loro natura, sono procrastinabili senza pregiudizio alla sicurezza;

    le spese di funzionamento (quali approntamento, impiego e ricondizionamento) sono state imputate dalla relazione tecnica su tutti e tre i saldi di finanza pubblica in relazione all'anno 2021, sebbene risultino valorizzate nell'ambito dell'impianto programmatico finanziario delle missioni internazionali per il 2020, in quanto si è tenuto conto delle tempistiche di afflusso delle risorse, nonché dell'effettivo orizzonte temporale di consegna dei relativi beni e servizi con conseguente effetto in termini di indebitamento netto nel 2021;

    per le spese di personale, invece, l'imputazione al 2021 anche in termini di Pag. 64indebitamento netto è stata effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 34, della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui “le spese per le competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti”,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.20.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato.
Atto n. 222.
(Rilievi alle Commissioni VI e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame intende dare attuazione all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, che prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un Patrimonio costituito mediante l'apporto di beni o rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte di tale apporto CDP emette, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione condizionati all'andamento economico del Patrimonio. Ricorda che a tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2020, è autorizzato ad assegnare a CDP titoli di Stato o liquidità per 44 miliardi di euro. Le risorse di tale fondo, interamente pubblico, sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Riferisce che per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti, è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, anche in deroga ai limiti previsti dal codice civile per le società di capitali. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato, con esclusione per lo Stato della facoltà di opporre la preventiva escussione del Patrimonio. La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni. Il Patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale, mentre gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.
  Illustra, quindi, il testo del provvedimento precisando quanto segue. Il Titolo I (articoli 1-4) contiene le disposizioni generali riguardanti i soggetti beneficiari, i requisiti di accesso alle misure agevolative, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi.
  Il Titolo II (articoli 5-14) disciplina i diversi tipi di intervento in coerenza con quanto previsto dal Temporary Framework e dalla decisione della Commissione europea C (2020) 6459 final che ha ritenuto l'istituzione del Patrimonio Destinato compatibile Pag. 65 con la normativa sugli aiuti di Stato. Sono, pertanto, previsti i limiti e le condizioni per gli aumenti di capitale, i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e i prestiti obbligazionari subordinati convertibili, nonché le modalità di disinvestimento del Patrimonio Destinato.
  Il Titolo III (articoli 15-24) disciplina, invece, gli interventi a condizioni di mercato, effettuati secondo le priorità nel Piano nazionale di riforma.
  Il Titolo IV (articoli 25-28) disciplina l'attività istruttoria preliminare agli interventi, le dichiarazioni richieste alle società finanziate e i controlli successivi. Per l'attività di controllo è consentita la stipulazione di protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza, nonché con l'autorità giudiziaria e con la Guardia di Finanza.
  Il Titolo V (articoli 29-32) reca disposizioni sul regolamento del Patrimonio Destinato che deve essere adottato da Cassa depositi e prestiti.
  Il Titolo VI (articoli 33-37) disciplina gli aspetti economico-finanziari del fondo.
  Il Titolo VII (articolo 38) prevede la garanzia di ultima istanza dello Stato.
  Il Titolo VIII (articolo 39-40) consente il cumulo con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione europea e con gli aiuti cosiddetti de minimis. Vengono inoltre individuate obblighi di reporting e di monitoraggio delle misure di aiuto.
  Il Titolo IX (articolo 41) precisa che il decreto si applica a CDP limitatamente all'attività inerente agli interventi a valere sul Patrimonio Destinato e che CDP gestisce il Patrimonio Destinato anche sulla base di eventuali atti di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Fa presente, infine, che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame conferma che le disposizioni in esso contenute sono meramente attuative dell'articolo 27 e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito per la suddetta norma.
  Conclude affermando che il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in considerazione dell'importanza del decreto ministeriale concernente il Patrimonio Destinato di Cassa Depositi e Prestiti Spa, chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire un approfondimento adeguato.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica.
Atto n. 223.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, Pag. 66 di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (atto del Governo n. 223). Ricorda, quindi, che tale provvedimento è stato assegnato, in data 25 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Fa presente che, come si evince dalla nota tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata al presente schema di decreto, il programma pluriennale prevede l'acquisizione di piattaforme aeree di ultima generazione caratterizzate da costi di gestione fortemente calmierati ed elevate prestazioni con particolare riferimento all'autonomia di volo, alla quota di tangenza e alla velocità del velivolo. Il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2020, ha una durata molto estesa e si concluderà nel 2056. In proposito, le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere il proprio parere sulla prima fase del programma, che si concluderà nel 2032. La prima tranche del programma comporta un onere previsionale complessivo stimato in 1.223,1 milioni di euro, a valere sul pertinente capitolo in conto capitale dello stato di previsione del Ministero della difesa (capitolo 7120-02), afferente alla missione n. 1, Difesa e sicurezza del territorio, Programma n. 1.5, Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.
  Evidenzia che lo schema di decreto prevede che la prima tranche sia finanziata attraverso le risorse del piano gestionale n. 2 (Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle Forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle Forze armate le attività complementari) del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In proposito, evidenzia altresì che il citato piano gestionale reca uno stanziamento pari a 1.168.514.885 euro per il 2020, a 1.277.880.771 euro per il 2021 e a 1.373.803.961 euro per il 2022.
  Sottolinea inoltre che la scheda tecnica precisa che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate a legislazione vigente appaiono congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – e assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La Viceministra Laura CASTELLI assicura che le risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023. Inoltre conferma che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sul citato piano gestionale.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Pag. 67Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (Atto n. 223);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

    l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sul citato piano gestionale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

    lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali.
Atto n. 224.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, ricorda che il Ministro della difesa, in data 23 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (atto del Governo n. 224). Ricorda che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 25 novembre 2020, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Illustra quindi il contenuto del provvedimento evidenziando quanto segue. Come si evince dalle schede tecnica e illustrativa redatte dallo Stato maggiore della Difesa ed allegate al presente schema di decreto, di cui rappresentano parte integrante, il programma in esame attiene allo sviluppo, all'omologazione e all'avvio della produzione in serie di un veicolo tattico di multiruolo per le operazioni speciali, al fine di dotare i reparti interessati di strumenti che garantiscano in misura elevata la mobilità e la capacità offensiva e forniscano al contempo un adeguato livello di protezione.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, si segnala che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 15 milioni di euro lungo un arco temporale compreso tra il 2021-2023 e che esso graverà sui pertinenti capitoli in conto capitale dello stato di previsione del Ministero della difesa, afferenti alla missione n. 1, Difesa e sicurezza del territorio, Programma n. 1.5, Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.
  Nello specifico, ad una quota degli oneri, pari a 3 milioni per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si farà Pag. 68fronte utilizzando le risorse derivanti dal rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese disposto dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, attribuite in sede di riparto al Ministero della difesa e riconducibili – pur in assenza di una esplicita indicazione in tal senso nel testo – al settore di interventi denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni».
  In particolare, in sede di primo riparto del Fondo in parola, al predetto settore di interventi nella competenza del Ministero della difesa sono state assegnate, con riferimento al periodo interessato dallo schema di decreto, risorse pari a circa a 316 milioni di euro per l'anno 2021 e a circa 324 milioni di euro per l'anno 2022.
  Per quanto concerne, invece, la rimanente quota degli oneri previsti dal programma in esame, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro per l'anno 2023, ad essa si farà fronte a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 3. In proposito, ricorda che il predetto piano gestionale reca, sulla base della vigente legge di bilancio, uno stanziamento pari a 292.941.381 euro per l'anno 2021 e a 293.887.35 euro per l'anno 2022.
  La scheda tecnica precisa inoltre che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Tanto considerato, nel prendere atto che le risorse stanziate a legislazione vigente appaiono comunque congrue rispetto alle spese oggetto di copertura, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle stesse – anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023 – e assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La Viceministra Laura CASTELLI conferma che le risorse di competenza del Ministero della difesa a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, nonché quelle iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023.
  Conferma inoltre che l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote del citato Fondo di competenza del Ministero della difesa e su quelle del predetto piano gestionale.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (Atto n. 224);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le risorse di competenza del Ministero della difesa a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato, nonché quelle iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero risultano disponibili ai fini della copertura delle spese del programma Pag. 69 pluriennale in esame, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023;

    l'utilizzo delle predette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle quote del citato Fondo di competenza del Ministero della difesa e su quelle del predetto piano gestionale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

    lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, comunica che, secondo quanto convenuto tra i gruppi, il seguito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2021-2023, già previsto per oggi, avrà luogo nella giornata di venerdì 11 dicembre.

  La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI