CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2020
488.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 dicembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Pag. 13C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 15.55.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, per ragioni tecniche non potrà avere luogo nella seduta odierna ed è pertanto rinviata ad altra seduta. Informa quindi che la Commissione procederà all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Atto n. 225.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Dieni, si riserva di presentare una proposta di parere nella giornata di domani, anche sulla base delle segnalazioni che saranno inviate da parte dei commissari.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) informa di aver già trasmesso talune segnalazioni ai relatori, delle quali auspica si terrà conto ai fini della predisposizione della loro proposta di parere.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta, già convocata per la giornata di domani, giovedì 11 dicembre, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dai relatori.

  La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 16.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
Emendamenti C. 2757 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XIV Commissione, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'emendamento Montaruli 1.1, trasmesso dalla medesima XIV Commissione, presentato presso quella Commissione al disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», per quanto attiene alle parti del Pag. 14provvedimento afferenti agli ambiti di competenza della I Commissione.
  Ricorda che il parere che sarà espresso su tale emendamento avrà effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad esso, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, per quanto riguarda il contenuto dell'emendamento Montaruli 1.1, rileva come esso intervenga sull'articolo 1 del disegno di legge, il quale, al comma 1, conferisce delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il citato comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, specificando che nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto «delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19».
  In tale contesto l'emendamento introduce un nuovo comma 2-bis, il quale prevede che il Governo, unitamente agli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi della predetta delega per l'attuazione delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione, trasmetta alle Camere anche l'analisi di impatto che il recepimento delle norme europee determina sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.
  Segnala come la proposta emendativa si inserisca in un contesto normativo che già disciplina l'analisi dell'impatto della regolamentazione e la verifica dell'impatto della regolamentazione.
  Al riguardo, con specifico riferimento alla normativa UE, ricorda che l'articolo 15 del Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2017), già prevede, al comma 1, che le Amministrazioni partecipano, per le materie di rispettiva competenza e anche coinvolgendo altri livelli istituzionali, alle attività di valutazione della normativa promosse dalle istituzioni dell'Unione europea, con specifico riguardo a quelle relative a norme che disciplinano materie di particolare rilievo per le politiche nazionali.
  Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 15 specifica che le Amministrazioni valutano gli effetti della normativa europea a livello nazionale, anche partecipando ai gruppi di lavoro e alle consultazioni che le istituzioni dell'Unione europea pongono in essere per valutare la normativa europea.
  Il comma 3 precisa che per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 2 le Amministrazioni consultano preventivamente i destinatari nazionali della normativa europea, mentre il comma 4 prevede che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, riunioni di coordinamento per lo svolgimento della valutazione di impatto della normativa europea, inclusa la consultazione.
  Più in generale, segnala altresì come l'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 169, al comma 3 indichi che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ha l'obiettivo di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo. L'AIR è riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
  Ai fini dello svolgimento dell'AIR l'articolo 8, comma 2, lettera a), del DPR prevede che siano svolte analisi del contesto e individuati i problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, tenendo conto delle esigenze e dei profili critici di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatati nella situazione attuale.
  In tale contesto il comma 6 del citato articolo 2 stabilisce inoltre che nello svolgimento della valutazione dell'impatto della Pag. 15regolamentazione (VIR), le Amministrazioni procedono, alla comparazione della situazione sociale ed economica attuale con quella esistente all'epoca della formulazione delle norme, nonché alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi.
  Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto del fatto che le attività di valutazione dell'impatto della regolamentazione proposte dall'emendamento in esame sono già previste, nella misura del possibile, dal quadro normativo vigente, ritiene che sull'emendamento Montaruli 1.1 debba essere espresso parere contrario.
  Formula, quindi, una proposta di parere in tal senso (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 9 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 16.05.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
Emendamenti C. 2772-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 2772-A, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

  Federica DIENI (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza.
C. 2654 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2654, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
  Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra i due Paesi, al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e rendendoli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto Pag. 16dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e dall'Accordo stesso.
  L'Accordo è stato redatto, come precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato (S. 1169), sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, nel preambolo vengono richiamati gli impegni e le convenzioni internazionali in materia, tra cui la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 relativa alla cooperazione internazionale contro il crimine organizzato, la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione contro le sostanze stupefacenti e psicotrope del 1971 e quella contro il traffico delle sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, il Piano globale d'azione del febbraio 1990, la Convenzione contro la criminalità transnazionale del 2000 e i relativi protocolli aggiuntivi, la Convenzione contro la corruzione del 2003, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU alle quali Italia e Argentina hanno aderito.
  Quanto all'articolato, l'articolo 1 definisce l'obiettivo dell'Accordo, vale a dire promuovere, sviluppare rafforzare la cooperazione di polizia ai fini della lotta alla criminalità nelle sue varie norme e al terrorismo.
  L'articolo 2 individua le Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo, che per l'Italia, è indicata nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.
  L'articolo 3 individua i settori di cooperazione:

   a) crimine organizzato transnazionale;

   b) reati contro la vita e l'integrità fisica;

   c) reati contro il patrimonio;

   d) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

   e) tratta di persone e traffico di migranti;

   f) traffici illeciti di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di materiali nucleari, radioattivi e tossici;

   g) criminalità informatica e pedopornografica on line;

   h) reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio;

   i) corruzione.

  Si specifica inoltre che le Parti collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici e che l'Accordo non produce effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.
  L'articolo 4 disciplina le forme e modalità della cooperazione e individua gli ambiti dello scambio di informazioni tra le Parti.
  In tale ambito specifica che la cooperazione avrà luogo attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorità competenti, utilizzando in via principale il canale Interpol.
  L'articolo 5 individua le procedure per le richieste di assistenza.
  L'articolo 6 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, previsto nel caso in cui la richiesta possa essere pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, oppure sia in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali della Parte richiesta.
  L'assistenza può essere altresì rifiutata se l'esecuzione della richiesta comporta un onere finanziario eccessivo per la Parte richiesta. Prima di rifiutare l'assistenza, la Parte richiesta può consultare la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza può essere eseguita a condizioni stabilite dalla Parte richiesta.
  L'articolo 7 concerne le modalità di esecuzione delle richieste.
  L'articolo 8 riguarda la protezione dei dati personali e delle informazioni classificate Pag. 17 scambiati durante la collaborazione bilaterale, prevedendo che ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto dell'autorità competente che li ha forniti.
  Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativa alla protezione dei dati personali.
  L'articolo 9 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano, ove ritenuto necessario, tenere riunioni e consultazioni anche in modalità di videoconferenza.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di spese.
  L'articolo 11 prevede che le Parti utilizzino quali lingue di lavoro l'italiano e lo spagnolo.
  L'articolo 12 riguarda la composizione delle controversie, che avrà luogo per via diplomatica o mediante consultazioni o negoziati.
  L'articolo 13 reca disposizioni finali sull'entrata in vigore, la denuncia, nonché eventuali integrazioni ed emendamenti all'Accordo. Esso prevede, inoltre, che con l'entrata in vigore dell'Accordo cessi di produrre effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, firmato a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 31 gennaio 1996, n. 50.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese.
C. 2656 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2656, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.
  Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nel preambolo, sia volto a rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, della cultura, delle arti, della scienza, della tecnologia, della gioventù e dello sport nonché dell'informazione.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 19 articoli, Pag. 18l'articolo 1 stabilisce l'impegno delle Parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, nonché dell'informazione, allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.
  L'articolo 2 stabilisce l'impegno delle Parti a facilitare l'iscrizione, nelle università ed istituti di istruzione superiore, di cittadini dell'altra Parte.
  L'articolo 3 prevede che nei programmi di studio siano inseriti elementi che consentano una migliore conoscenza reciproca.
  L'articolo 4 impegna le Parti a stabilire le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi.
  L'articolo 5 invita le Parti, nel limite delle risorse disponibili, a mettere a disposizione borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati.
  L'articolo 6 incoraggia lo scambio di studenti, di tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti, tecnici e conferenzieri o di persone che svolgano la propria attività nei settori indicati all'articolo 1.
  L'articolo 7 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali della controparte.
  L'articolo 8 facilita gli scambi di materiale di studio e di ricerca diversi da quelli presenti nei musei e, in ambito museale, la collaborazione al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale ed artistica di ciascun Paese, per favorire la conservazione del patrimonio.
  L'articolo 9 promuove la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi nel settore radiofonico e radiotelevisivo.
  L'articolo 10 impegna le Parti a favorire lo scambio di materiale documentario, etnografico e musicale anche ai fini divulgativi ed educativi.
  L'articolo 11 facilita la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, delle arti visive, delle arti della scrittura e della parola, anche attraverso lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione agli eventi e per la creazione dei relativi archivi audiovisivi.
  In tale ambito si prevede che i costi dell'organizzazione di tali eventi saranno concordati tra le Parti.
  L'articolo 12 promuove la collaborazione ed i partenariati sportivi tra i due Paesi, attraverso visite di sportivi e di tecnici.
  Si specifica in merito che le modalità di collaborazione ed i soggetti su cui graveranno i relativi oneri finanziari verranno concordati, volta per volta, tra le Parti, in base alle disponibilità finanziarie.
  L'articolo 13 prevede l'impegno delle Parti, nel limite delle possibilità di ciascuno, a partecipare a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.
  L'articolo 14 facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.
  L'articolo 15 nel riconoscere l'importanza della formazione, prevede l'impegno delle Parti a promuove la cooperazione interuniversitaria, anche attraverso la firma di appositi protocolli nel campo della formazione.
  L'articolo 16 istituisce una commissione mista per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica ed incaricata di stipulare protocolli esecutivi pluriennali.
  L'articolo 17 prevede che eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica.
  L'articolo 18 riguarda l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, stabilita in cinque anni, tacitamente rinnovabili.
  L'articolo 19 prevede la facoltà di ciascuna Parte di denuncia dell'Accordo. La denuncia avrà effetto dopo un anno dall'avvenuta notifica scritta all'altra Parte e non avrà effetto sui programmi e iniziative già comunicati ai beneficiari per l'anno in corso e per i borsisti fino alla fine della formazione già in corso.
  Si prevede inoltre che eventuali revisioni o modifiche dell'Accordo potranno Pag. 19essere decise consensualmente ed entreranno in vigore dopo l'approvazione delle Parti contraenti.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni dell'Accordo medesimo, rinviando nel contempo a un provvedimento legislativo ad hoc la copertura di eventuali oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.