CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2020
486.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 6

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 dicembre 2020. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Luigi MARATTIN. – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato.
Atto n. 222.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, rammenta che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e dei rappresentanti del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la VI Commissione, avverte che lo schema di decreto ministeriale del quale le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive avviano oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – intende dare attuazione all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, che prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Come chiarito anche dal Governo nella relazione illustrativa all'atto in commento, l'intervento in esame si inserisce nel più ampio quadro di misure volte a sostenere la liquidità delle imprese, principalmente contenute nel decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto decreto Liquidità, che ha predisposto misure di accesso al credito per le imprese anche nella forma di garanzie statali, e nel citato decreto-legge Rilancio (n. 34 del 2020) che contiene uno specifico set di misure di supporto al capitale. Tali misure sono state ulteriormente specificate e ampliate con il decreto-legge 14 Pag. 7agosto 2020, n. 104, cosiddetto decreto Agosto.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante beni specificamente apportati dal Ministero dell'economia e delle finanze; a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP.
  All'apporto del Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde l'emissione, da parte di CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.
  In particolare, l'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 consente, per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni.
  Il Patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale, mentre gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.
  Il Patrimonio Destinato cessa ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale.
  Al Parlamento è inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni in esame.
  Inoltre, con il comma 2 del medesimo articolo 27, si prevede che siano effettuati con decreto del Ministro gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze e le corrispondenti emissioni di strumenti partecipativi.
  Si affida al decreto Ministero dell'economia e delle finanze anche l'individuazione di criteri e modalità di restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di CDP della quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente rispetto alle finalità per cui è costituito il Patrimonio Destinato, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della congruità della dotazione del Patrimonio Destinato.
  Il comma 5 demanda alla disciplina di rango secondario i requisiti di accesso alle misure agevolative, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato; ai sensi del comma 6 CDP adotta il regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto, oltre che dei criteri previsti dalla norma primaria, anche in conformità di quanto previsto dal decreto ministeriale attuativo.
  Il successivo comma 8 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia inoltre disciplinata la predetta garanzia dello Stato, in particolare criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia stessa.
  Il comma 10 concede alle norme secondarie, ossia al decreto di cui al comma 5, la possibilità di prevedere, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso agli interventi del Patrimonio Destinato, la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
  Con norma secondaria sono infine stabiliti la remunerazione e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità Pag. 8 liquide del Patrimonio Destinato (comma 18).
  Evidenzia inoltre che il comma 15 dell'articolo 27 contiene una clausola di flessibilità europea, consentendo con norme secondarie di integrare e modificare termini e condizioni contenuti nelle norme primarie che istituiscono e disciplinano il Patrimonio Destinato, al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
  Per quanto concerne gli interventi effettuabili, l'articolo 27, comma 5, non fornisce un elenco esaustivo e specifico delle operazioni che possono essere realizzate a valere sul patrimonio Destinato. Si chiarisce solo che in via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
  La normativa secondaria, nella individuazione puntuale degli interventi, deve tenere in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità ambientali – individuate dalla legge di bilancio 2020 nel quadro del piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano – alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.
  Avverte quindi che in questa sede si limiterà a illustrare le disposizioni di interesse della Commissione Finanze, lasciando poi la parola al collega Soverini per l'illustrazione degli aspetti di competenza della Commissione Attività produttive (articoli 3, 5, 14, 16 e 25-28). Per un esame dettagliato del presente atto rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Segnala che il Titolo I (articoli da 1 a 4) contiene le disposizioni generali sull'oggetto del decreto, sulle definizioni rilevanti ai fini dell'interpretazione della disciplina contenuta nel provvedimento, sui soggetti beneficiari/controparti degli interventi, nonché sulla politica di investimento del Patrimonio Destinato.
  L'articolo 1 definisce quali aspetti sono regolati dallo schema in esame.
  Si tratta in particolare:

   dei requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato;

   dei contenuti essenziali del Regolamento del Patrimonio Destinato;

   dei criteri di valutazione della congruità del Patrimonio Destinato;

   dei criteri e le modalità di restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di CDP della quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente rispetto alle finalità per cui è costituito il Patrimonio Destinato;

   dei criteri, le condizioni e le modalità di operatività della garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato;

   della remunerazione e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato.

  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, mentre l'articolo 4 si occupa dei principi di gestione del Patrimonio Destinato da parte di Cassa Depositi e prestiti.
  Il Titolo II (articoli da 5 a 14) disciplina l'operatività del Patrimonio Destinato nell'ambito del Quadro normativo temporaneo (Temporary Framework) dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. In tale quadro, l'articolo 6 individua le tipologie di interventi del Patrimonio Destinato in coerenza con quanto previsto dal Temporary Framework e dalla decisione della Commissione europea C (2020) 6459 final, che ha ritenuto la misura del Patrimonio Destinato compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato. Pag. 9
  L'articolo 7 disciplina la dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili. L'articolo 8 individua la dimensione massima dei prestiti obbligazionari subordinati e i requisiti quantitativi massimi cumulati da rispettare. L'articolo 9 reca le condizioni economiche per la sottoscrizione di aumenti di capitale, mentre l'articolo 10 disciplina le condizioni economiche per sottoscrivere prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e l'articolo 11 stabilisce le condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere prestiti obbligazionari subordinati convertibili. L'articolo 12 riguarda le condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere prestiti obbligazionari subordinati. L'articolo 13 si occupa delle modalità di disinvestimento del Patrimonio Destinato.
  Il Titolo III (articoli da 15 a 24) disciplina l'operatività a condizioni di mercato.
  In particolare, secondo l'articolo 15 gli interventi del Patrimonio Destinato a condizioni di mercato sono effettuati secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.
  L'articolo 17 stabilisce le tipologie e le dimensioni degli interventi del Patrimonio Destinato in regime di mercato, ai sensi del Capo I, relativo alle operazioni sul mercato primario, e cioè il mercato su cui vengono trattati gli strumenti finanziari di nuova emissione. L'articolo 18 disciplina le principali condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere aumenti di capitale in regime di mercato. L'articolo 19 descrive le principali condizioni economiche alle quali il Patrimonio Destinato può sottoscrivere prestiti obbligazionari convertibili in regime di mercato e l'articolo 20, in ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato, prevede meccanismi contrattuali idonei ad assicurare il disinvestimento e a garantire adeguati livelli di valorizzazione dell'investimento effettuato e di protezione dal rischio.
  L'articolo 21 disciplina i poteri del Patrimonio Destinato sulla governance delle società su cui interviene in regime di mercato.
  L'articolo 22 disciplina le ulteriori modalità di intervento del Patrimonio Destinato in regime di mercato. L'articolo 23 si occupa degli interventi del Patrimonio Destinato effettuati sotto forma di operazioni sul mercato secondario, mediante il canale indiretto, mentre l'articolo 24 consente al Patrimonio di intervenire in operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, alle condizioni indicate dalla legge e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
  Il Titolo V (articoli da 29 a 32) reca disposizioni sul Regolamento del Patrimonio Destinato che deve essere adottato da Cassa depositi e prestiti.
  L'articolo 29 individua le principali materie oggetto del Regolamento, tra le quali rientrano, tra l'altro, le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione emessi a fronte degli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze, le operazioni funzionali al reperimento della provvista da parte del Patrimonio Destinato, i termini dell'attività istruttoria e le modalità di definizione del piano di utilizzo dei fondi previsto dal decreto, la definizione dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti deputati all'istruttoria, nonché le condizioni tecniche ed economiche per lo svolgimento delle relative attività.
  L'articolo 30 affida a CDP il compito di adottare presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse relative agli impieghi del patrimonio.
  L'articolo 31 disciplina la rendicontazione degli interventi effettuati, che deve evidenziarne la rispondenza rispetto agli obiettivi prefissati, anche con riguardo ai rischi assunti e ai rendimenti attesi. Ai sensi dell'articolo 32, la remunerazione di CDP è pari ai costi sostenuti per la gestione del Patrimonio Destinato, secondo i meccanismi previsti dal Regolamento. Pag. 10
  Il Titolo VI (articoli da 33 a 37) reca disposizioni sui profili economico finanziari del Patrimonio Destinato. L'articolo 33 al fine di assicurare pieno sostegno al sistema economico-produttivo, stabilisce che, nella fase iniziale, il Piano Economico-Finanziario (PEF) del Patrimonio Destinato sia predisposto secondo un criterio di congruità, basato sull'integrale impiego degli apporti ricevuti negli strumenti di investimento delineati nel decreto. L'articolo 34 regola le modalità di remunerazione e rimborso degli strumenti finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Gli articoli da 35 a 37 si occupano di aspetti contabili.
  In particolare l'articolo 35 disciplina il conto corrente di tesoreria cui affluiscono le disponibilità liquide del fondo, la remunerazione delle medesime e il funzionamento del conto corrente. Si consente a Cassa Depositi e Prestiti di porre in essere operazioni di finanziamento al Patrimonio Destinato ovvero operazioni di vendita, permuta o altre operazioni aventi a oggetto titoli di Stato (articolo 36). Il Patrimonio Destinato può anche raccogliere provvista (articolo 37) mediante l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti di debito, che possono essere sottoscritti anche da investitori non qualificati.
  Ai sensi dell'articolo 38 (unico articolo del Titolo VII) e in coerenza con la norma primaria, le obbligazioni assunte da CDP per conto e a valere sul Patrimonio Destinato sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
  Il Titolo VIII (articoli 39 e 40) contiene disposizioni in materia di cumulo e monitoraggio. L'articolo 39 consente, per gli interventi realizzati nell'ambito del Temporary Framework, il cumulo con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione europea e con gli aiuti cosiddetti de minimis. L'articolo 40 individua gli obblighi di reporting e di monitoraggio delle misure di aiuto in commento.
  All'articolo 41 (unico articolo del Titolo IX) sono contenute le disposizioni finali. In particolare si chiarisce che il decreto si applica a CDP limitatamente all'attività inerente gli interventi a valere sul Patrimonio Destinato.
  Rammenta infine che – qualora necessario – gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In considerazione dell'oggetto, il decreto di attuazione ha natura regolamentare ed è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che, come emerge dalla relazione illustrativa dello schema in esame, si è espresso nell'adunanza del 2 novembre 2020.
  Segnala infine che, in base a quanto disposto dal più volte richiamato articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, le Commissioni parlamentari debbono pronunciarsi sullo schema di decreto attuativo in esame nel termine di quattordici giorni dal suo annuncio e assegnazione, ovvero entro il prossimo martedì 9 dicembre.
  In proposito, in considerazione del rilievo strategico dell'Atto – che prevede la costituzione di un organismo paragonabile a una nuova IRI, il quale dovrebbe contribuire a superare la grave crisi economica in corso – e della necessità per le Commissioni riunite di svolgere un'adeguata istruttoria legislativa, anche al fine di giungere all'adozione di un provvedimento che non presenti problemi in sede di applicazione, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere parlamentare anche oltre la data del 9 dicembre prossimo.

  Luigi MARATTIN, presidente, auspica che non si dia vita ad una nuova IRI!

  Serse SOVERINI (PD), relatore per la X Commissione, integra quanto già esposto dal relatore per la VI Commissione e, limitandosi a illustrare brevemente le disposizioni di interesse della Commissione Attività produttive, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame dettagliato dell'atto.
  Ricorda, quindi, preliminarmente che gli articoli 3 e 5 individuano i requisiti dei soggetti beneficiari in presenza dei quali è consentito l'accesso agli interventi del Patrimonio Destinato. Pag. 11
  Fa presente che lo schema dispone due differenti regimi di intervento del Patrimonio Destinato: il primo, definito secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary Framework sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza COVID-19, su cui la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane, ricordando che nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene in autonomia mediante sottoscrizione di strumenti finanziari dei potenziali beneficiari; il secondo a condizioni di mercato, per cui gli interventi di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (cosiddetto pari passu).
  Gli interventi nell'ambito del Quadro normativo temporaneo (Temporary Framework) dell'Unione europea sugli aiuti di Stato sono di una maggiore flessibilità sulla disciplina degli aiuti di Stato in ragione delle conseguenze economiche della straordinaria emergenza sanitaria in atto e sono regolati dagli articoli da 6 a 14, che individuano: le tipologie di interventi; la dimensione degli aumenti di capitale e dei prestiti obbligazionari con obbligo o facoltà di conversione in azioni; la dimensione massima dei prestiti obbligazionari subordinati e i requisiti quantitativi massimi cumulati da rispettare; le condizioni economiche per la sottoscrizione di aumenti di capitale, prestiti obbligazionari con obbligo o facoltà di conversione e di prestiti obbligazionari subordinati; le modalità di disinvestimento del Patrimonio Destinato; gli impegni che l'impresa deve assumere al fine di poter beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato.
  L'articolo 14, in particolare, elenca alcuni impegni che devono essere assunti e rispettati da parte dell'impresa beneficiaria in via cumulativa al fine di prevenire distorsioni della concorrenza. In particolare, il comma 1 elenca gli impegni richiesti alle imprese, mutuandoli dal Temporary Framework, in relazione alla effettuazione di aumenti di capitale, prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, prestiti obbligazionari subordinati convertibili. Sono previsti una serie di impegni da porre necessariamente a carico dell'impresa richiedente (espressamente elencati nel comma) per gli interventi diversi dalla sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati, tutti mutuati dal Temporary Framework e tesi alla salvaguardia del regime concorrenziale che l'intervento statale potrebbe alterare.
  Evidenzia che il fondo è prevalentemente destinato a sottoscrivere, sempre che l'intervento sia rappresentativo di un interesse generale, titoli di capitale e debito di imprese private italiane strategiche o comunque rilevanti, che sono entrate in crisi nel 2020 e non hanno potuto reperire finanziamenti sui mercati. Gli interventi sono stabiliti su richiesta di imprese che soddisfano i requisiti di correttezza fiscale, contributiva e gestionale, operano in settori strategici o sono caratterizzati da una dimensione tale, in termini di fatturato o di lavoratori occupati, da poter generare ricadute sistemiche, anche con riferimento a un ambito territoriale provinciale, con il venir meno della continuità aziendale. Sottolinea, inoltre, che sono escluse dagli interventi le società a partecipazione pubblica e quelle operanti nel settore bancario e assicurativo.
  Evidenzia, inoltre, che per gli interventi realizzati nell'ambito del Temporary Framework, è consentito il cumulo con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione europea e con gli aiuti cosiddetti de minimis.
  Per quanto riguarda l'operatività a condizioni di mercato ricorda che, come già illustrato dal relatore per la VI Commissione, è disciplinata nello specifico dagli articoli da 15 a 24. In particolare segnala l'articolo 16 che disciplina i requisiti di accesso delle imprese necessari al fine di beneficiare degli interventi realizzati dal Patrimonio Destinato in regime di mercato.
  Sottolinea che questo tipo di interventi è destinato a imprese in equilibrio economico-finanziario, Pag. 12 anche al fine di permettere il co-investimento con il Patrimonio Destinato da parte di altri investitori privati (cosiddetto pari passu).
  Per gli interventi a regime di mercato le imprese beneficiarie devono presentare due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, non devono trovarsi in situazione di difficoltà, ai sensi di quanto disposto dalla normativa europea e non devono presentare in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di sofferenze a sistema né un rapporto tra totale sconfinamenti per cassa e totale accordato operativo per cassa superiore al venti per cento.
  Sono escluse dall'ambito di intervento le è società a partecipazione pubblica, ad eccezione di quelle con una partecipazione inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle società quotate.
  Con riferimento alle grandi aziende operanti in settori strategici o di rilevanza nazionale, il fondo può intervenire anche con acquisti di azioni quotate sul mercato secondario.
  A margine e per completezza di informazioni, ricorda che secondo stime elaborate di recente dalla Banca d'Italia, la situazione delle imprese di maggiori dimensioni in Italia, nel corso del 2020, si è rivelata, in termini di indebitamento e di fabbisogno di liquidità, facendo un saldo tra le difficoltà derivanti dalla pandemia e le risorse contenute nei vari interventi di sostegno posti in essere con i vari decreti-legge che si sono succeduti, grosso modo pari alla situazione che si sarebbe potuta prevedere in assenza della pandemia. Il medesimo studio però sottolinea che lo stesso non si può dire per le imprese minori, che operano soprattutto in settori particolarmente colpiti dalla crisi, come il commercio di vicinato, l'attività ricettiva e la ristorazione. Questi settori sono in sostanza esclusi anche dalle misure oggi in esame, potendo al massimo beneficiare di effetti indiretti.
  Osserva, quindi, che gli articoli dal 25 al 28 disciplinano l'attività istruttoria relativa alle richieste di intervento sottolineando che si tratta di modalità interessanti in quanto volte a conciliare i principi di legalità con la necessità di intervenire rapidamente, trattandosi di interventi per loro natura legati ad uno stato emergenziale e che si muovono in un quadro normativo comunitario di natura temporanea. Pertanto, con particolare riferimento alla fase di avvio, in cui i limiti alla disciplina degli aiuti di Stato sono quelli più favorevoli del Temporary Framework, si cerca di favorire un meccanismo di richieste standardizzate, elaborate in modo da essere, possibilmente, immediatamente operative, grazie all'intervento di filtro operato da soggetti intermediari qualificati individuati in appositi elenchi proprio da Patrimonio Destinato e con controlli successivi a campione, che dovranno comunque coprire una percentuale significativa delle operazioni autorizzate. Nel caso in cui dai controlli successivi emergano irregolarità, lo schema prevede la risoluzione di diritto dei contratti ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga alla disciplina del diritto di recesso dei soci stabilita dal codice civile.
  Segnala, infine, che per dare maggiore capillarità ed efficacia al sistema dei controlli sono previsti protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le Autorità di settore, l'autorità giudiziaria e la Guardia di Finanza.
  Conclude associandosi alle considerazioni svolte dal relatore per la VI Commissione, Ungaro, in merito all'opportunità di disporre di maggior tempo per esaminare un provvedimento dalla portata così rilevante e strategico e, facendo presente che tale richiesta proviene da più parti, ritiene che ciò sia necessario anche per definire meglio la governance del sistema per la destinazione delle risorse del fondo.

  Il Viceministro Antonio MISIANI pur essendo consapevole delle ragioni che sottendono alla richiesta avanzata dai relatori di avere più tempo a disposizione, rimarca che nel Paese c'è una forte attesa per l'attuazione delle disposizioni riguardanti Patrimonio Destinato. Osservando, peraltro, che non si tratta, come da taluni sostenuto, di costituire una nuova IRI, esprime Pag. 13condivisione sull'esigenza che le problematiche del provvedimento siano approfondite ma ribadisce che il testo all'esame, come anche la norma primaria che ne è alla base, è focalizzato a rispondere con prontezza alla crisi del sistema produttivo italiano prima che sia troppo tardi. Assicura quindi che il Governo intende fornire ogni collaborazione e possibile sforzo per venire incontro alle esigenze parlamentari e, al proposito, segnala che con il Senato della Repubblica, ove sono state avanzate analoghe richieste, si è concordato che il Governo possa attendere l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni sino alla metà del mese di dicembre. Ritiene perciò che tale data potrebbe essere di riferimento anche per l'espressione del parere da parte delle Commissioni VI e X della Camera dei deputati.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), auspicando a sua volta che Patrimonio Destinato non diventi una nuova IRI, si associa alla richiesta di posticipare – anche oltre il 15 dicembre – il termine per l'espressione del parere, anche in considerazione dell'impegno richiesto nella corrente settimana per i lavori dell'Assemblea, che ha impedito ai commissari di approfondire il contenuto del provvedimento. Sottolinea quindi il carattere molto tecnico di quest'ultimo, il quale, pur agendo a livello microeconomico, potrà avere un notevole impatto a livello macroeconomico.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) apprezza la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo a posticipare il termine fissato per l'espressione del parere, ciò che consentirà alle Commissioni di svolgere un adeguato approfondimento. Auspica comunque che le Commissioni si esprimano prima della sospensione dei lavori per le festività natalizie, al fine di poter emanare in tempi brevi il provvedimento e garantire una rapida risposta alle esigenze del Paese. Propone quindi che sia convocato un ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, onde organizzare tempi e modalità di esame dello schema di decreto.

  Raffaele BARATTO (FI) concorda con l'esigenza di disporre di un maggior periodo di tempo per effettuare un approfondito esame del provvedimento, anche al fine di venire concretamente incontro alle esigenze delle imprese italiane e ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata in tal senso.

  Raffaele TRANO (MISTO) si associa alla richiesta avanzata dai relatori di posticipare il termine per l'espressione del parere. Sottolinea poi la complessità dell'intervento normativo in esame e la presenza di aspetti critici da approfondire, al fine di consentire che il rilevante importo gestito da Patrimonio Destinato possa effettivamente dare un positivo impulso al superamento della crisi.

  Davide ZANICHELLI (M5S), anche a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, condivide la necessità di un posticipo del termine del 9 dicembre. Chiede comunque che il nuovo termine sia fissato in tempi relativamente brevi, onde consentire l'entrata in vigore del provvedimento, il quale potrebbe contribuire anche a convogliare i consistenti risparmi degli italiani verso la realizzazione di investimenti produttivi.

  Massimo UNGARO (IV), relatore per la VI Commissione, evidenzia che l'esame del provvedimento potrebbe essere utilmente completato con lo svolgimento di alcune audizioni. In particolare ritiene necessario che vengano auditi i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, per approfondire aspetti legati alla governance di Patrimonio Destinato e ai possibili effetti distorsivi dell'intervento dello Stato nell'economia.

  Gianluca BENAMATI (PD) si associa a quanto espresso dai commissari e condivide le loro valutazioni circa l'utilità di procedere ad un approfondimento istruttorio anche attraverso audizioni. Ritiene quindi che sarebbe opportuno convocare una riunione dell'ufficio di presidenza congiunto, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VI e X, volto a definire i tempi di adozione del provvedimento, che peraltro ritiene possibile nei termini indicati dal rappresentante del Governo. Pag. 14 In tale sede potranno anche essere definite le attività conoscitive che le Commissioni intendono svolgere.

  Luigi MARATTIN, presidente, alla luce delle richieste pervenute, propone di convocare in tempi rapidi un ufficio di presidenza delle Commissioni riunite al fine di definire le modalità di organizzazione dell'esame del provvedimento, tenendo conto dell'esigenza manifestata dal Governo di assicurare una celere emanazione del decreto, ma nello stesso tempo rispondendo alla necessità – emersa nel corso del dibattito odierno – di disporre di adeguato tempo per un esame approfondito dell'atto e per lo svolgimento di alcune audizioni.

  Martina NARDI, presidente della X Commissione, ritiene che l'invito del Governo di trovare celermente una soluzione condivisa debba essere raccolto e crede che una riunione dell'ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni VI e X possa essere convocata già nella giornata di domani. Fa peraltro presente che la X Commissione ha programmato per la prossima settimana l'esame di alcuni provvedimenti urgenti e che il poco tempo a disposizione, anche considerata la programmazione dei lavori dell'Assemblea, potrebbe rendere problematico trovare spazio per affrontare ulteriori argomenti.

  Claudia PORCHIETTO (FI) osserva che le Commissioni riunite potrebbero procedere all'audizione di rappresentanti di CDP e richiedere invece contributi scritti agli altri soggetti che verranno individuati nel previsto ufficio di presidenza delle Commissioni riunite.

  Luigi MARATTIN, presidente, auspica che CDP e gli altri soggetti che verranno invitati a fornire i loro contributi possano svolgere un approfondito esame del provvedimento in tempi rapidi.
  Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 13.45.