CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2020
485.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo.
C. 2580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2580, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva innanzitutto come l'Accordo di cui si propone la ratifica s'inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, e si proponga l'obiettivo Pag. 16 di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti, nonché di costituire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono un interscambio commerciale e finanziario con la Cina.
  Ricorda che tra i due Stati è in vigore, dal 13 dicembre 1990, un Accordo per evitare le doppie imposizioni, ratificato ai sensi della legge 31 ottobre 1989, n. 376, mentre il nostro Paese ha stipulato nel gennaio del 2013 un Accordo con la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, ratificato ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 96.
  L'Accordo italo-cinese in esame si propone dunque un aggiornamento della materia pattizia tra Italia e Cina, alla luce dell'evoluzione degli standard internazionali: in particolare, la relazione illustrativa del disegno di legge originario (A.S. 1385) menziona le raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (erosione della base fiscale o spostamento artificioso di essa). La predetta relazione illustrativa evidenzia altresì che la struttura dell'Accordo si conforma allo schema base elaborato dall'OCSE, ma con l'accoglimento di alcune disposizioni contenute nel modello ONU sulla materia.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 30 articoli e di un Protocollo, che ne costituisce parte integrante, inteso a dettagliare la portata di alcune disposizioni contenute nell'Accordo.
  L'articolo 1, comma 1, individua la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo nelle persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
  Il comma 3, peraltro, stabilisce che l'Accordo non limita l'imposizione, da parte di uno Stato contraente, sui propri residenti, ad eccezione dei benefici accordati proprio in base all'Accordo, e in particolare ad alcune disposizioni espressamente richiamate di esso.
  Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione dell'Accordo, l'articolo 2, comma 1, indica che le imposte sul reddito specificamente considerate sono quelle prelevate per conto di uno dei due Stati contraenti, ovvero di sue suddivisioni politiche o enti locali.
  Ai sensi del comma 3, per quanto concerne la Cina, le imposte cui si applica l'Accordo sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle imprese. Per quanto invece riguarda l'Italia si tratta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte.
  In base al comma 4, poi, l'Accordo si applicherà anche alle imposte identiche o analoghe che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo medesimo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
  L'articolo 3 reca le definizioni generali, l'articolo 4 è dedicato alla definizione dei residenti (persone fisiche o giuridiche), mentre l'articolo 5 riguarda la definizione di stabile organizzazione, ricalcando quella utilizzata in tutti gli accordi in materia stipulati dall'Italia.
  Ai sensi dell'articolo 6 la tassazione dei redditi immobiliari – compresi i redditi delle attività agricole o forestali, nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa o da beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente – è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili.
  L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata: in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura imputabile a tale stabile organizzazione.
  Ai sensi dell'articolo 8 gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Pag. 17
  L'articolo 9 dispone in tema di utili di imprese associate, consentendo agli Stati contraenti di effettuare rettifiche dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto conformemente alla procedura amichevole prevista al successivo articolo 26 dell'Accordo.
  Gli articoli da 10 a 13 contengono le regole di tassazione dei redditi di capitale: al riguardo la relazione illustrativa chiarisce come le aliquote massime di prelievo che la Cina potrà applicare appaiano in linea con quelle concordate nelle convenzioni stipulate da Pechino con i maggiori Stati europei, conferendo perciò agli investitori italiani la possibilità di una operatività paritaria rispetto ai maggiori concorrenti europei.
  In dettaglio, in base all'articolo 10 il trattamento convenzionale riservato ai dividendi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento (con un dimezzamento rispetto all'Accordo vigente), per partecipazioni di almeno il 25 per cento, detenute per un periodo di almeno 365 giorni; negli altri casi l'aliquota prevista è del 10 per cento.
  Quanto alla disciplina degli interessi, di cui all'articolo 11, anche in questo caso essi sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, ma anche nello Stato contraente da cui provengono, purché nella misura massima dell'8 per cento dell'ammontare lordo degli interessi – se pagati a un'istituzione finanziaria in relazione a un prestito concesso per non meno di tre anni per progetti di investimento –, ovvero del 10 per cento.
  Anche l'articolo 12 prevede un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del beneficiario delle royalties e lo Stato della fonte.
  In particolare, le aliquote massime a disposizione dello Stato della fonte sono del 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni per quanto riguarda i diritti d'autore su opere della cultura, su software, su brevetti, su marchi di fabbrica di commercio, su disegni e modelli etc. Tale soglia scende al 5 per cento, invece, per quanto riguarda i compensi corrisposti per l'uso o la concessione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche – l'aliquota del 5 per cento, più favorevole di quella recentemente accordata dalla Cina ad altri concorrenti europei dell'Italia, risulta dall'applicazione della soglia del 10 per cento all'ammontare rettificato dei canoni, ovvero al 50 per cento dell'ammontare lordo dei medesimi.
  L'articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga:

   nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come «beni immobili» in relazione ai quali sono state ottenute le plusvalenze;

   nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

   esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale;

   esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

  Quanto ai redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'articolo 14 prevede l'imposizione nel Paese di residenza; la tassabilità della stessa categoria di redditi nel Paese di prestazione dell'attività è legata al criterio della base fissa oppure al criterio dei 183 giorni, ma solo limitatamente ai redditi imputabili alla base fissa. Pag. 18
  L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera; ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, si debbono infatti verificare tre condizioni concorrenti:

   a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

   b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

   c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

  La disposizione disciplina altresì le modalità di tassazione esclusiva da parte dello Stato di residenza del lavoratore nel caso questi presti servizio a bordo di navi o aeromobili nel traffico internazionale, nonché la previsione per la quale i pagamenti ricevuti a titolo di indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari sono imponibili soltanto dallo Stato erogante.
  L'articolo 16 prevede la tassabilità dei compensi degli amministratori nel Paese di residenza della società che li corrisponde.
  Ai sensi dell'articolo 17 i redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell'attività. Tuttavia i redditi di artisti e sportivi saranno tassabili esclusivamente nello Stato di loro residenza se le attività prestate nell'altro Stato contraente sono finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici dello Stato di residenza, ovvero se dette prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i rispettivi Governi.
  Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.
  Il comma 2, peraltro, stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe erogate da uno Stato contraente per mezzo di un suo sistema previdenziale pubblico, ovvero erogate da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sono imponibili soltanto da detto Stato erogante.
  Per quanto concerne le remunerazioni pagate a fronte di servizi resi allo Stato, diverse dalle pensioni, ai sensi dell'articolo 19, queste sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano stati resi in detto Stato e la persona fisica sia ivi residente. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni collegate all'esercizio di pubblico servizio.
  In base all'articolo 21 le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e di ricerca esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o un insegnante o un ricercatore che effettua ricerche nel pubblico interesse, e che è residente dell'altro Stato, sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i tre anni. Ai sensi dell'articolo 20 tale limitazione temporale è estesa a sei anni nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti per spese di mantenimento ed istruzione, purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno.
  L'articolo 22 stabilisce che, in linea generale, i redditi diversi da quelli esplicitamente considerati nell'articolato della Accordo sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.
  Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione l'articolo 23 prevede, per quanto concerne l'Italia, la clausola della concessione di una detrazione d'imposta (in armonia con l'ordinamento nazionale nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro Paese).
  Per quanto riguarda la prevenzione degli abusi l'articolo 24 prevede che nessun beneficio ai sensi dell'Accordo sarà concesso in relazione a un elemento di reddito qualora vi sia la ragionevole presunzione che l'ottenimento di tale beneficio abbia motivato essenzialmente un'intesa o una Pag. 19transazione che ha prodotto quell'elemento di reddito. Tali disposizioni contro gli abusi sono in linea con gli standard internazionali.
  L'articolo 25 reca le disposizioni relative alla non discriminazione, formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi in materia conclusi dall'Italia, le quali prevedono che, in linea di massima, valga il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato.
  Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole di composizione delle controversie, di cui all'articolo 26, prevedono che le Autorità competenti delle due Parti contraenti si consulteranno in via amichevole per comporre ogni difficoltà inerente all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, come anche per giungere a una composizione di questioni sollevate da singole persone fisiche o giuridiche che ritengano essere oggetto di imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo medesimo. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti potranno anche consultarsi al fine di eliminare le doppie imposizioni nei casi non previsti dall'Accordo.
  L'articolo 27 detta norme in tema di scambio d'informazioni tra le Autorità competenti degli Stati contraenti.
  In particolare, ai sensi del comma 2 le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno comunicate soltanto alle persone o alle Autorità giudiziarie o amministrative incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte, nonché dei procedimenti a ciò correlati e delle decisioni sui ricorsi. Le informazioni potranno comunque essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o giudiziarie.
  In base al comma 3 in nessun caso uno Stato contraente potrà essere obbligato a:

   adottare provvedimenti contrari alla propria legislazione o prassi amministrativa;

   fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;

   fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero la cui comunicazione risulterebbe contraria all'ordine pubblico.

  Ai sensi del comma 4 tali limitazioni allo scambio di informazioni non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di consentire ad uno Stato contraente il rifiuto di fornire informazioni solo perché non rilevanti ai propri fini fiscali.
  Il comma 5 stabilisce il superamento del segreto bancario, prevedendo che nessuno dei due Stati contraenti possa rifiutare di fornire informazioni solo perché le stesse sono detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria, ovvero da un mandatario o fiduciario.
  L'articolo 28 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
  L'articolo 29, comma 1, riguarda le clausole per l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché l'applicabilità temporale delle varie disposizioni di esso.
  Il comma 2 prevede che dalla data di applicabilità delle disposizioni dell'Accordo cesserà di avere effetto l'Accordo italocinese sulle doppie imposizioni del 1986.
  L'articolo 30, prevede la durata indeterminata dell'Accordo: tuttavia ciascuno Stato contraente, non prima di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, potrà denunciare l'Accordo per iscritto e attraverso i canali di diplomatici.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3, comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri previsti dall'Accordo, valutati in 10.353.000 euro annui a decorrere dal 2021, nonché la copertura di tali oneri, cui si fa fronte Pag. 20mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento è corredato anche dall'Analisi tecnico-normativa (ATN), la quale indica che non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  Per quanto concerne la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo, in tale ambito ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato, e che le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno competenza a stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati – escludendosi in tal modo il conflitto con le competenze e le funzioni delle Regioni e degli enti locali.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1)

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina.
C. 2631 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, i fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C.2631, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  L'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo che ribadisce i valori della pace, della stabilità dell'ordine internazionale e dell'impegno comune alla Carta delle Nazioni Unite.
  L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo 2 è dedicato alla cooperazione generale e definisce l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole Pag. 21attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate.
  Il paragrafo 2 individua i campi di cooperazione, che saranno concentrati, in particolare, su:

   sicurezza comune e politica di difesa;

   sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

   operazioni di mantenimento della pace, stabilite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

   organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;

   formazione e addestramento militare;

   sanità, storia e sport militare.

  Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono in:

   visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare;

   scambio di esperienze tra esperti delle Parti;

   incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della difesa;

   partecipazione a esercitazioni militari;

   partecipazione a operazioni di mantenimento della pace stabilite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU;

   visite di aeromobili militari;

   scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

   sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

  L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie.
  Il paragrafo 3 stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
  L'articolo 4 riguarda la giurisdizione e stabilisce il diritto di giurisdizione dello Stato ospitante sul personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio; tuttavia viene riconosciuto il diritto di giurisdizione dello Stato ospitato per i reati commessi dal proprio personale per i reati che riguardano la sicurezza o i beni dello Stato e per quelli commessi durante o in relazione al servizio.
  Il paragrafo 3 prevede espressamente che qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite.
  Come ricordato dalla relazione illustrativa del disegno di legge originario, l'articolo 18 della Costituzione argentina stabilisce «l'abolizione per sempre della pena di morte per motivi politici, di ogni tipo di tortura e punizione corporale». La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari Pag. 22nel 1984. Nel 2008, con l'abolizione del codice di giustizia militare, l'Argentina ha cancellato l'ultima traccia di pena di morte presente nell'ordinamento del Paese.
  L'articolo 5, in materia di risarcimento dei danni, stabilisce che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. Nel caso di responsabilità congiunta di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico, previa intesa, di indennizzare il danneggiato.
  L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati per addestramento militare, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare.
  L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.
  Il paragrafo 2 stabilisce le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari che si articolerà mediante:

   a) ricerca scientifica, test e progettazione;

   b) scambio di esperienze nel campo tecnico; reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici in settori stabiliti dalle Parti;

   c) sostegno all'industria della difesa e agli organi di governo per intraprendere la cooperazione nell'ambito dei prodotti militari.

  L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo.
  Inoltre, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.
  L'articolo 9, in materia di risoluzione delle controversie circa l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo, prevede che esse saranno risolte tramite consultazioni e negoziazioni tra le Pari attraverso i rispettivi canali diplomatici.
  L'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo alla ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti informano l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure di ratifica.
  Il paragrafo 2 precisa che l'Accordo sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, l'Accordo di cooperazione in materia Pag. 23 di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato dal nostro Paese ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 173, ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 con durata indeterminata.
  L'articolo 11 disciplina le modalità per definire, previo accordo tra le Parti, protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi.
  I protocolli aggiuntivi, come precisato al paragrafo 2, saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e limitatamente agli scopi dell'Accordo.
  L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, che esso potrà essere denunciato da una delle due Parti, per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà conseguenze sui programmi e le attività già in atto.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, composto di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Al riguardo segnala come, durante esame presso il Senato, oltre che all'aggiornamento del riferimento temporale della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, si sia provveduto alla riformulazione del testo come previsione di spesa, anziché come tetto, trattandosi di spese di missione.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento s'inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termine alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Atto n. 225.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, Pag. 24 ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 225).
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'11 dicembre 2020.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Dieni, rileva, per quanto riguarda il quadro normativo in cui si inserisce lo schema di decreto, come quest'ultimo sia stato predisposto ai sensi della legge n. 51 del 2019 (che ha modificato le norme per l'elezione della Camera e del Senato, al fine di assicurarne l'applicabilità indipendentemente dal numero dei parlamentari), la quale reca, all'articolo 3, una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – da esercitare entro 60 giorni qualora, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari, come è avvenuto con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 ed entrata in vigore il 5 novembre 2020.
  La delega legislativa deve pertanto essere esercitata, in base alla legge n. 51 del 2019, entro il 4 gennaio 2021.
  Non sono oggetto della delega legislativa le disposizioni riguardanti la circoscrizione Estero, alla quale sono assegnati, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, 8 seggi alla Camera e 4 seggi al Senato.
  Non è inoltre oggetto di modifica quanto disposto per la regione Valle d'Aosta, alla quale spetta un solo seggio in ciascun ramo del Parlamento, secondo modalità di elezione – con metodo maggioritario – disciplinate da specifiche norme.
  Segnala quindi come, a seguito dell'esito del referendum popolare svoltosi il 20 e 21 settembre 2020, la riforma costituzionale di cui alla predetta legge costituzionale n. 1 del 2020, ha modificato gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, al fine di ridurre il numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Conseguentemente è ridotto il numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione estero: per la Camera da 12 a 8, per il Senato da 6 a 4.
  I parlamentari da eleggere nel territorio nazionale sono dunque 392 deputati e 196 senatori.
  La predetta riforma interviene anche sulla previsione costituzionale dell'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Rispetto al testo previgente, si stabilisce che sia pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione.
  Ricorda quindi che il sistema elettorale vigente, delineato dalla legge n. 165 del 2017, non modificato dalla legge n. 51 del 2019, è un sistema elettorale misto, in cui i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari, in parte con metodo proporzionale.
  L'elettore dispone di un voto, da esprimere su un'unica scheda, recante: il nome del candidato nel collegio uninominale; il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro, indicati secondo l'ordine di presentazione – nel collegio plurinominale.
  Il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi uninominali.
  Alla Camera, dove il territorio è articolato in 28 circoscrizioni, la legge (D.P.R. 361 del 1957, recante il Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, T.U. Camera) prevede la costituzione di un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore: il risultato di tale operazione è pari a 147.
  Al Senato, dove il territorio è articolato in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle 20 regioni, la normativa (di cui Pag. 25al decreto legislativo n. 533 del 1993, recante il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, T.U. Senato) prescrive la costituzione di un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione; il risultato della suddetta operazione è pari a 116.
  Nei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più voti, applicando quindi un metodo maggioritario; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane.
  Sia alla Camera sia al Senato il territorio è altresì suddiviso in collegi plurinominali in cui – previo riparto dei seggi con metodo proporzionale (a livello nazionale alla Camera, a livello regionale al Senato) tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento – sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio plurinominale, secondo l'ordine di presentazione.
  La determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali è rimessa ad una delega legislativa, da attuare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 di modifica del numero dei parlamentari (quindi, come già ricordato, entro il 4 gennaio 2021), previo parere parlamentare da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto legislativo, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 e all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017.
  Per i criteri di delega, infatti, l'articolo 3 della legge 51 del 2019, rinvia a quelli stabiliti dalla citata legge n. 165 del 2017: all'articolo 3, in particolare alla lettera b), che contiene i criteri per la costituzione dei collegi plurinominali; alle lettere c) e d) che recano i criteri comuni per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali ed alla lettera e) che concerne la costituzione dei collegi uninominali nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia.
  Per l'elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni elettorali, individuate nella Tabella A allegata al T.U. Camera.
  Per alcune circoscrizioni, dunque, il territorio coincide con quello dell'intera regione mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia).
  Ricorda che le circoscrizioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, non modificate dalla legge 51 del 2019, sono quelle individuate dalla legge n. 165 del 2017, che ha sostituito la citata Tabella A, e risultano dall'aggregazione di più collegi uninominali come definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993, recante la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, adottato in attuazione della legge n. 276 del 1993.
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 56 della Costituzione, i deputati da eleggere nel territorio nazionale sono 392, essendo 8 i deputati eletti nella circoscrizione estero.
  La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua – ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, della Costituzione – dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  Ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del TU per l'elezione della Camera, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istat – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  L'articolo 1, comma 2, del T.U Camera, modificato dall'articolo 1 della legge n. 51 del 2019, stabilisce inoltre che nel territorio nazionale devono essere costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre Pag. 26ottavi del numero di deputati da eleggere (392), arrotondato all'unità inferiore.
  Il numero complessivo di collegi uninominali che devono essere costituiti è pertanto pari a 147.
  Tali collegi devono essere ripartiti nelle 28 circoscrizioni, in proporzione alla popolazione residente, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, fermo restando le seguenti prescrizioni dettate dalla legge (articolo 1, comma 2):

   la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione (che sono 7), con arrotondamento all'unità pari superiore; pertanto sono 4 i collegi uninominali della circoscrizione;

   le circoscrizioni cui sono assegnati 3 deputati sono ripartite in 2 collegi uninominali (articolo 1, comma 2); con i numeri conseguenti la riforma costituzionale questa ipotesi non si verifica;

   le circoscrizioni cui sono assegnati 2 deputati sono costituite in un collegio uninominale; è il caso della circoscrizione Molise;

   nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che è circoscrizione elettorale, è costituito un solo collegio uninominale corrispondente al territorio dell'intera regione, al quale spetta un solo seggio attribuito con metodo maggioritario (articolo 2 e Titolo VI).

  La disposizione di delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali recata dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 dispone, quindi (al comma 2, lettera a), n. 1) che – ai fini dell'elezione della Camera dei deputati – nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del T.U Camera.
  Il perimetro dei collegi uninominali assegnati a ciascuna circoscrizione è determinato in base alla delega legislativa esercitata dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 51 del 2019, secondo i principi ed i criteri direttivi a cui la stessa norma rinvia, contenuti all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge n. 165 del 2017.
  Nello specifico, i criteri per la determinazione dei collegi uninominali della Camera sono contenuti nelle lettere c), d) – che contengono i criteri di delega comuni per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali – ed e):

   1) la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (lettera c);

   2) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari (lettera d);

   3) i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (lettera d);

   4) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lettera d);

   5) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (lettera e).

Pag. 27

  Per l'assegnazione dei seggi da attribuire nel territorio nazionale con metodo proporzionale (245 seggi alla Camera), il testo unico per l'elezione della Camera (non modificato al riguardo dalla legge n. 51 del 2019) stabilisce che ciascuna circoscrizione sia ripartita in collegi plurinominali costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi – per la Camera – non inferiore a 3 e non superiore a 8 (in base all'articolo 1, comma 3, del T.U. Camera).
  Pertanto, mentre il numero dei collegi uninominali è determinato dalla legge, il numero dei collegi plurinominali è rimesso, quanto alla sua determinazione, all'esercizio della delega. Applicando quanto stabilito dalla legge è possibile calcolare il numero di seggi che, in ciascuna circoscrizione, sono attribuiti con metodo proporzionale nei collegi plurinominali.
  I principi e criteri direttivi per la costituzione dei collegi plurinominali, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, sono dettati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 165 del 2017, con riguardo alle lettere b), c) e d).
  La disposizione di delega (alla lettera b) prevede, in primo luogo, che, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, cui spetta un seggio da attribuire con metodo maggioritario, in ogni circoscrizione del territorio nazionale, i collegi plurinominali sono formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui. La legge al contempo specifica che ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale.
  Il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il relativo territorio è determinato in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, «in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio» (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2017).
  La medesima disposizione di delega, inoltre, contiene disposizioni specifiche per singole circoscrizioni:

   alla circoscrizione Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale;

   nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

  Gli altri criteri di delega sono i medesimi previsti anche per la determinazione dei collegi uninominali dalle lettere c) e d):

   la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (lettera c);

   nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari (lettera d);

   i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (lettera d);

   nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti Pag. 28 princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lettera d).

  Per l'elezione del Senato della Repubblica – eletto su base regionale ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e la cui disciplina è recata dal decreto legislativo n. 533 del 1993 (Testo unico per l'elezione del Senato) – il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2020, i senatori da eleggere nel territorio nazionale sono 196, essendo 4 i senatori eletti nella circoscrizione estero.
  Come già ricordato, la riforma costituzionale è intervenuta anche nella definizione del numero minimo di senatori per ciascuna regione, definito al terzo comma dell'articolo 57. Rispetto al testo previgente, si stabilisce che sia pari a 3 il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma.
  Oltre a ridurre proporzionalmente il numero minimo di senatori da eleggere in ciascuna regione, la riforma aggiunge in Costituzione il richiamo alle province autonome (di Trento e di Bolzano); parallelamente, al quarto comma dell'articolo 57, concernente la ripartizione dei seggi tra le regioni, dopo la parola: «regioni» sono aggiunte le parole: «province autonome».
  Resta, invece, immutata – rispetto al testo previgente – la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore).
  La ripartizione dei seggi tra le regioni e le province autonome, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto stabilito in relazione al numero minimo di senatori per regione, si effettua – ai sensi dell'articolo 57, quarto comma, della Costituzione – in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  Ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del T.U. Senato, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni, è effettuata – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istat – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  L'articolo 1, comma 2, del T.U Senato, modificato dall'articolo 2 della legge n. 51 del 2019, stabilisce che nel territorio nazionale debbano essere costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del numero di senatori da eleggere (196), arrotondato all'unità più prossima e assicurandone uno per ogni circoscrizione. Il numero complessivo di collegi uninominali che devono essere costituiti è pertanto pari a 74.
  Tali collegi devono essere ripartiti nelle circoscrizioni, in proporzione alla popolazione residente, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti, fermo restando le seguenti prescrizioni dettate dalla legge:

   in ciascuna circoscrizione, deve essere assicurata la costituzione di almeno 1 collegio uninominale (articolo 1, comma 2);

   le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in unico collegio uninominale (articolo 1, comma 3);

   la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 422 del 1992, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione (articolo 1, comma 4).

  Con riguardo alla circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol ricorda che la legge n. 422 del 1991 definisce i sei collegi del Senato in attuazione della «misura 111» del cosiddetto «pacchetto» conseguente all'Accordo De Gasperi-Gruber a favore della popolazione alto-atesina; 3 interamente costituiti nella Provincia autonoma di Bolzano e 3 interamente costituiti nella Provincia autonoma di Trento.
  Rileva peraltro che, a seguito della riforma costituzionale di riduzione del numero Pag. 29 di parlamentari, la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol elegge 6 senatori (ovvero, secondo la nuova dizione costituzionale, ciascuna provincia autonoma elegge 3 senatori), tutti nei collegi uninominali, per espressa previsione della legge e 7 deputati, 4 dei quali in collegi uninominali e i restanti 3 nel collegio plurinominale costituito dal territorio dell'intera regione.
  La disposizione di delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali recata dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 dispone, quindi (al comma 2, lettera b) n. 1), che – ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica – il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del TU Senato.
  Applicando le disposizioni di legge, dunque, sono cinque le regioni in cui deve essere costituito un solo collegio uninominale: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata, oltre alla regione Valle d'Aosta che elegge un solo senatore nell'unico collegio uninominale.
  Salvo i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e quelli il cui territorio coincide con l'intera regione, il perimetro dei collegi uninominali assegnati a ciascuna circoscrizione regionale è determinato in base alla delega legislativa esercitata dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 51 del 2019, secondo i principi ed i criteri direttivi a cui la stessa norma rinvia, contenuti all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della legge n. 165 del 2017.
  I criteri direttivi per la determinazione dei collegi uninominali del Senato sono i medesimi previsti per la costituzione dei collegi uninominali della Camera e sono contenuti nelle lettere c), d) ed e):

   la popolazione di ciascun collegio uninominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

   nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

   i collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

   nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

   nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  Per l'assegnazione dei seggi da attribuire nel territorio nazionale con metodo proporzionale (122 seggi al Senato), il Testo unico per l'elezione del Senato (non modificato a riguardo dalla legge n. 51 del 2019) prevede che ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi – per il Senato – non inferiore a 2 e non superiore a 8 (ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del T.U. Senato).
  Pertanto, mentre il numero dei collegi uninominali è determinato dalla legge, il numero dei collegi plurinominali è rimesso all'esercizio della delega. Applicando quanto stabilito dalla legge è possibile calcolare il numero di seggi che, in ciascuna regione, sono attribuiti con metodo proporzionale nei collegi plurinominali.
  I principi e criteri direttivi per la costituzione dei collegi plurinominali per l'elezione Pag. 30 del Senato, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, sono dettati dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 165 del 2017, in particolare alle lettere b), c) e d).
  La disposizione di delega (alla lettera b) prevede in primo luogo che, fatta eccezione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni i collegi plurinominali sono formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui. La legge al contempo specifica che ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale.
  Il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il relativo territorio sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce quindi all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto «in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio» (articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 165 del 2017).
  Gli altri criteri di delega sono i medesimi previsti anche per la determinazione dei collegi uninominali:

   la popolazione di ciascun collegio plurinominale non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

   nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

   i collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

   nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti princìpi e criteri direttivi, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

  Per quanto attiene alla procedura per l'esercizio della delega, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 51 del 2019, si applicano le disposizioni contenute ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della n. 165 del 2017, quindi le medesime norme che hanno disciplinato la delega per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali a seguito delle modifiche introdotte nel sistema elettorale dalla medesima legge 165 del 2017.
  Nello specifico le norme dell'articolo 3, della legge n. 165, richiamate dalla legge n. 51, riguardano la Commissione di esperti che coadiuva in materia il lavoro del Governo (comma 3 e comma 6) e i tempi e le modalità dell'espressione del parere parlamentare (commi 4 e 5).
  Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato il Governo si avvale dunque di una Commissione, composta dal Presidente dell'Istat, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017).
  Come riportato nella Relazione illustrativa la Commissione è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2017, cui sono seguiti i dPCM 5 dicembre 2019 e 13 gennaio 2020. La legge n. 165 del 2017 ha previsto infatti l'istituzione della Commissione, quale organo permanente, rinnovabile ogni tre anni. La Commissione, con Pag. 31scadenza triennale al 15 novembre 2020, in mancanza di rinnovo resta in ogni caso in carica per ulteriori 45 giorni in base alla disciplina generale sugli organi amministrativi (ai sensi dell'articolo 3 del decreto – legge n. 293 del 1994).
  La disposizione di delega (all'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 165 del 2017), richiamata dalla legge 51 del 2019, prevede inoltre che lo schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera e del Senato sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali sono tenute a pronunciarsi nel termine di 15 giorni dalla data di trasmissione.
  Viene espressamente previsto che, qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. È altresì specificato che in caso di mancata espressione del parere delle Commissioni parlamentari nel termine previsto di 15 giorni, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
  Per quanto concerne il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 6 articoli, e al quale sono allegate 4 tabelle, l'articolo 1 riguarda la determinazione dei collegi per la Camera dei deputati rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella A.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella A.2.
  L'articolo 2 riguarda invece la determinazione dei collegi per il Senato della Repubblica rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella B.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella B.2.
  Le Tabelle recano, per ciascuna circoscrizione elettorale:

   un codice alfanumerico e la denominazione della circoscrizione elettorale;

   la denominazione del collegio;

   la denominazione del comune o dell'area sub-comunale con la maggiore ampiezza demografica inclusi nel collegio;

   la denominazione del comune o dell'area sub-comunale inclusi nel collegio.

  L'articolo 3 al comma 1 specifica – analogamente a quanto era disposto dal decreto legislativo n. 189 del 2017 – che, nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi elettorali, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune, al fine di evitare incertezze applicative nel caso di mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni stabilendo il criterio del collegio dove vi è il maggior numero della popolazione residente.
  Ricorda che la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, compresa la creazione di nuovi comuni, è prevista dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che ne attribuisce la competenza alle regioni, sentite le popolazioni interessate.
  Il comma 2 dell'articolo 3 dispone inoltre in merito all'ipotesi di distacco di un comune da una regione e di aggregazione ad altra regione ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, prevedendo che, nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se più collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente.
  Il comma 3 reca una disposizione volta a precisare che le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. Pag. 32
  L'articolo 4 dispone in ordine alla decorrenza dell'applicazione dei nuovi confini dei collegi elettorali specificando – in armonia con quanto disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 2020 – che le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame si applicano a decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021.
  La legge costituzionale n. 1 del 2020 prevede infatti – all'articolo 4 – che le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati da tale legge costituzionale, «si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore».
  Dal momento dell'applicazione dello schema di decreto legislativo in esame cessano di conseguenza di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 189 del 2017, che è stato adottato sulla base della legge n. 165 del 2017 e del numero di deputati e senatori antecedente alla riduzione disposta dalla legge costituzionale n. 1 del 2020.
  Nella Relazione illustrativa dello schema di decreto si evidenzia come la previsione risponda all'esigenza di coordinare l'applicabilità delle nuove disposizioni di determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione di ciascuna Camera con l'effettiva applicazione della riduzione del numero dei parlamentari; allo stesso tempo, la previsione di cui all'articolo 4 assicura che le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 189 del 2017 siano applicabili fino alla data dalla quale decorre l'applicazione della riduzione dei componenti di ciascuna Camera. In tal modo si chiarisce l'ambito di applicazione dal punto di vista temporale sia delle vigenti disposizioni sia delle nuove disposizioni per la determinazione dei collegi elettorali, assicurando l'operatività della legislazione elettorale di riferimento, in relazione alla diversa composizione numerica delle Camere.
  In questo modo, da un lato, si garantisce che, a seguito di un eventuale scioglimento delle Camere prima dell'applicabilità della riduzione del numero dei parlamentari, possano svolgersi correttamente le elezioni sulla base dei collegi elettorali predisposti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e, dall'altro, che nel corso dell'attuale legislatura sia possibile utilizzare i collegi elettorali previsti dal richiamato decreto legislativo ai fini di eventuali elezioni suppletive.
  Viene infine ricordato che la disposizione si pone in linea con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento» (sentenza n. 29 del 1987). Essa risponde alla «suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività» dell'organo costituzionale nonché all'esigenza di «scongiurare l'eventualità di paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost.» (sentenza n. 13 del 2012 e, tra le ultime, sentenza n. 1 del 2014).
  La delega per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, invece, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 51 del 2019, deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge costituzionale. Pertanto, il decorso dei sessanta giorni per l'esercizio della delega terminerà con lo spirare del giorno 4 gennaio 2021 mentre le disposizioni della legge costituzionale n. 1 del 2020, che prevedono la riduzione del numero dei parlamentari, saranno applicabili spirato tale giorno, ossia dal 5 gennaio 2021.
  L'articolo 5 reca la consueta clausola di neutralità finanziaria, mentre l'articolo 6 prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Relativamente al procedimento operativo seguito dalla predetta Commissione di esperti di cui si è avvalso il Governo nella predisposizione dello schema di decreto, la relazione allegata allo schema di decreto Pag. 33ricorda come il risultato dei passaggi operativi vada considerato nella sua interezza; i criteri non hanno un'applicazione gerarchica e possono essere utilizzati per favorire priorità che si impongano in realtà territoriali specifiche.
  In tale quadro, per quanto riguarda i collegi uninominali della Camera dei deputati, è stato in primo luogo calcolato l'ammontare medio della popolazione dei collegi della circoscrizione e sono stati determinati i valori soglia (+/- 20 per cento rispetto alla media) da rispettare.
  La continuità territoriale all'interno dei collegi è assicurata garantendo che essi aggreghino sempre unità amministrative (comuni o aree sub-comunali) con parte di perimetro in comune, salvo per quelle insulari.
  Il criterio relativo alla non divisibilità del territorio di un comune è rispettato, salvo i casi imposti dalla dimensione demografica come avviene per i comuni capoluogo di città metropolitana con popolazioni elevate.
  È stata favorita l'integrità delle unità amministrative (province e città metropolitane) e funzionali (sistemi locali) sulle quali i collegi insistono.
  In particolare:

   ovunque possibile il collegio uninominale coincide con il territorio di una provincia o città metropolitane, ovvero di una sua parte, ovvero include integralmente due o più province fino a raggiungere la dimensione demografica consentita;

   qualora l'inclusione integrale delle unità amministrative non permetta di rispettare le soglie di popolazione, vengono utilizzati i sistemi locali che vi insistono, minimizzando il numero di province/città metropolitane da frazionare, procedendo alla «cessione/acquisizione» di sistemi locali interi e privilegiando la ricomposizione di quelli inter-provinciali.

  Il ricorso ai sistemi locali, indicato espressamente per la Camera dei deputati, viene utilizzato, in generale, anche per il Senato della Repubblica, in modo da facilitare il raccordo fra le geografie elettorali delle due Camere;

   se l'utilizzo di sistemi locali interi non è in grado di garantire il rispetto delle soglie di popolazione o di assicurare la coerenza del bacino territoriale dei collegi, vengono considerate ulteriori unità territoriali, definite e utilizzate dalle amministrazioni regionali e provinciali, dalle città metropolitane e dai comuni per l'erogazione dei servizi;

   qualora per il rispetto delle soglie demografiche sia necessario scorporare comuni appartenenti a un sistema locale si è minimizzata la numerosità della popolazione da sottrarre, tenendo altresì conto dell'omogeneità socio-economica dei territori;

   ove sia stato necessario aggregare a province/città metropolitane porzioni di altre unità amministrative si è evitato, se possibile, di includere in un collegio uninominale più di un capoluogo di provincia/città metropolitane.

  Si è tenuto conto altresì dei seguenti fattori:

   dell'accessibilità viaria e/o ferroviaria ai comuni inclusi nel collegio;

   della presenza di assi infrastrutturali rilevanti per l'articolazione degli insediamenti residenziali, in particolare negli ambiti peri-urbani;

   della presenza di discontinuità morfologiche evidenti, se da questi separatori geografici naturali derivino discontinuità del tessuto insediativo e/o produttivo.

  Per i comuni capoluogo di città metropolitana, allorché la dimensione demografica imponga la suddivisione del territorio comunale in più di un collegio, si è così proceduto:

   utilizzando le aree sub-comunali vigenti e riconosciute da ciascun comune Pag. 34(quali quartieri, municipi ecc., richiamati nel Prospetto 2 della Relazione) e tenendo conto delle loro caratteristiche morfologiche, economico-sociali e storico-culturali;

   formando il numero minimo possibile di collegi non costituiti interamente da porzioni del territorio del comune capoluogo (collegi misti).

  In questo caso, per poter rispettare le soglie di popolazione, si è proceduto o includendo in tali collegi il numero minimo di comuni confinanti (se la popolazione del comune capoluogo è di poco inferiore a quella necessaria per definire uno o più collegi mono-comunali), o facendovi confluire la quota minima di popolazione del capoluogo (se la sua popolazione è di poco superiore a quella necessaria per definire uno o più collegi mono-comunali); in ogni caso, sono state considerate l'articolazione del tessuto insediativo e le relazioni funzionali fra i comuni in modo da preservare, quanto più possibile, la coerenza interna dei collegi misti.
  Nel Prospetto 1 della Relazione, viene evidenziato inoltre come non si verifica in alcuna circoscrizione la coincidenza fra il numero dei collegi uninominali del Senato della Repubblica (decreto legislativo n. 535 del 1993) e quello dei collegi uninominali della Camera dei deputati, così come determinato in applicazione della legge n. 51 del 2019 e delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2020. Tuttavia, la formazione dei nuovi collegi, comunque nel rispetto dei criteri attuali, tiene conto in modo residuale delle perimetrazioni dei collegi elettorali Camera 2017, definiti in applicazione della legge n. 165 del 2017, la quale indica la prescrizione enunciata precedentemente.
  I collegi uninominali della Camera dei deputati che insistono sul territorio dei 14 comuni capoluogo di città metropolitane sono 26.
  I comuni di Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Reggio di Calabria, Catania, Messina e Cagliari sono compresi interamente in un unico collegio uninominale; nel caso di Bologna e Firenze il collegio coincide con il territorio del capoluogo (collegio mono-comunale).
  In ragione della loro dimensione demografica, per sei comuni capoluogo di città metropolitane è stato necessario definire più di un collegio uninominale: due a Torino e Napoli e tre a Milano i quali comprendono soltanto territorio del comune e insieme lo esauriscono; sette a Roma (quattro mono-comunali e tre misti); due a Genova, entrambi misti, e due a Palermo, uno mono-comunale e uno misto.
  Nel complesso, i collegi che includono esclusivamente l'intero territorio del comune capoluogo di città metropolitane o soltanto sue parti (collegi mono-comunali) sono 14 su 26.
  Per la formazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica si è perseguita la congruenza con quelli relativi alla Camera dei deputati, aggregando questi ultimi laddove venga rispettata l'integrità delle unità amministrative.
  I collegi uninominali del Senato della Repubblica che insistono sul territorio dei 14 comuni capoluogo di città metropolitana sono 18.
  Per Milano e Roma, a motivo della loro dimensione demografica, è stato necessario ripartire il territorio in più di un collegio uninominale. Per Genova il territorio comunale è stato suddiviso in due collegi, da formare comunque in questo numero per la collocazione intermedia del capoluogo all'interno della regione, la quale viene separata dal comune in due parti (per dettagli, si veda la parte B della relazione, regione Liguria). Complessivamente, in 5 casi su 18 è stato possibile disegnare collegi uninominali del Senato mono-comunali; in particolare, per Milano è mono-comunale uno dei due collegi, per Roma lo sono due su tre; per Torino e Napoli i confini dei rispettivi collegi uninominali del Senato della Repubblica comprendono interamente i territori dei comuni.
  Per i collegi plurinominali, considerato che – come già ricordato – la legge non ne predetermina il numero, salvo che per alcune circoscrizioni, il disegno geografico dei collegi plurinominali si è ottenuto per aggregazione di collegi uninominali contigui Pag. 35 nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, seguendo un procedimento operativo che ha previsto:

   il rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge;

   l'assegnazione a ciascun collegio di un numero di seggi plurinominali compreso tra 3 e 8 per la Camera dei deputati e tra 2 e 8 per il Senato della Repubblica, rendendo minimo tendenzialmente il numero di collegi ai quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio di riferimento, come stabilito dalla disposizione di delega;

   la distribuzione quanto più possibile equa dei seggi fra i collegi plurinominali all'interno di ciascuna circoscrizione.

  Seguendo tale procedimento operativo descritto si è potuto pervenire, per ciascuna circoscrizione, all'individuazione di alcune possibili geografie dei collegi plurinominali sia per la Camera sia per il Senato.
  Per la valutazione comparativa delle eventuali diverse soluzioni possibili sono considerate l'omogeneità dell'ampiezza demografica dei collegi (attraverso il coefficiente di variazione delle loro popolazioni) e l'integrità territoriale delle unità amministrative e funzionali incluse nei collegi stessi; si è valutata, inoltre, la compattezza della loro forma, quale indicatore di prossimità della popolazione.
  Infine viene ricordato come nella formazione dei collegi, la Commissione di esperti si è costantemente attenuta al rispetto massimo possibile dell'integrità delle province/città metropolitane.
  Ciò comporta che l'omogeneità interna dei collegi – sui diversi piani rilevanti – ricalchi sostanzialmente quella rilevabile per le province/città metropolitane che ne fanno parte. L'inclusione di sistemi locali interi all'interno dei collegi, salvo limitate eccezioni necessitate, garantisce ulteriormente l'omogeneità economico-sociale.
  Le caratteristiche storico-culturali assumono un significato importante a livello di micro-aree, molto meno a quello di provincia o di gruppo di province.
  Quando specificità storico-culturali del territorio siano presenti, esse risultano sottese, generalmente, al tessuto amministrativo.
  Nel disegno dei collegi è stata favorita, ovunque fosse possibile, l'inclusione integrale dei territori così connotati in un unico collegio uninominale o plurinominale.
  Conclusivamente, l'omogeneità dei collegi sotto i profili precedenti è stata garantita essenzialmente rispettando la geografia amministrativa disegnata dalle province/città metropolitane, quella consolidata a livello sub-comunale per i capoluoghi di città metropolitane frazionati in più collegi e quella funzionale relativa ai sistemi locali.
  Nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in esame, oltre a ripercorrere il procedimento operativo definito dalla citata Commissione di esperti, viene ricordato che le soluzioni tecniche indicate nella Relazione della Commissione di esperti, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, sono state accolte dal Governo, che le ha assunte come base per la predisposizione dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere, ritenendo di recepire integralmente le determinazioni adottate dall'organo tecnico istituito per tale finalità.
  Descrive quindi brevemente, per ciascuna regione, i nuovi collegi elettorali sulla base di quanto previsto nelle Tabelle A.1, A.2 e B.1 e B.2, con i principali dati di riferimento.
  Per quanto riguarda il Piemonte, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Piemonte 1, che corrisponde al territorio della città metropolitana di Torino e la circoscrizione Piemonte 2, che corrisponde al territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
  In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Piemonte 1 sono assegnati 15 seggi. La circoscrizione è interamente costituita dal territorio della città metropolitana di Torino. Pag. 36
  Nella circoscrizione Piemonte 2 sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Piemonte, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 14 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi, mediante accorpamenti dei collegi uninominali.
  Per quanto riguarda la Lombardia, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in quattro circoscrizioni; rimangono infatti immutate le circoscrizioni definite con la legge n. 165 del 2017 come aggregazione dei più collegi uninominali definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993, in attuazione della legge n. 276 del 1993:

   la circoscrizione Lombardia 1, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, che comprende quasi tutto il territorio della città metropolitana di Milano (ad eccezione di 11 comuni) e l'intero territorio della provincia di Monza e della Brianza;

   la circoscrizione Lombardia 2, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34 e 35, che comprende l'intero territorio delle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo;

   la circoscrizione Lombardia 3, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32 e 33, che comprende la maggior parte del territorio della provincia di Bergamo (ad eccezione di 35 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 2) e la maggior parte del territorio della provincia di Brescia (ad eccezione di 10 comuni inseriti nella circoscrizione Lombardia 4);

   la circoscrizione Lombardia 4, costituita dai territori dei collegi uninominali Senato 1993 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29 e 30, che comprende l'intero territorio delle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, 11 comuni della città metropolitana di Milano e 10 comuni della provincia di Brescia.

  Nella circoscrizione Lombardia 1 sono assegnati 25 seggi, di cui 9 uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 16 seggi. In ciascuno dei due collegi vengono attribuiti 8 seggi.
  Nella circoscrizione Lombardia 2 sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi.
  Nella circoscrizione Lombardia 3 sono assegnati 14 seggi, di cui 5 uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi.
  Nella circoscrizione Lombardia 4 sono assegnati 11 seggi, di cui 4 uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 7 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Lombardia, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 31 seggi, di cui 11 attribuiti in collegi uninominali.
  Nella regione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 20 seggi.
  Per quanto riguarda il Trentino – Alto Adige/Südtirol, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 7 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base all'articolo 57 della Costituzione, Pag. 37 alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono assegnati 6 seggi, 3 in ciascuna Provincia autonoma, tutti attribuiti in collegi uninominali, definiti sulla base della legge n. 422 del 1991.
  Per quanto riguarda il Veneto, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Veneto 1, che comprende il territorio delle provincie di Venezia, Treviso e Belluno; la circoscrizione Veneto 2, che comprende il territorio delle province di Rovigo, Padova, Vicenza e Verona.
  Alla circoscrizione Veneto 1 sono assegnati 13 seggi, di cui 5 uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Alla circoscrizione Veneto 2 sono assegnati 19 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 12 seggi. In ciascuno dei collegi vengono attribuiti 4 seggi proporzionali.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Veneto, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 16 seggi, di cui 5 attribuiti in collegi uninominali.
  Nella regione sono stati costituiti 2 collegi uninominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi.
  Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 8 seggi, di cui 3 attribuiti in collegi uninominali.
  Per attribuire i restanti 5 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Friuli-Venezia Giulia, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 4 seggi, uno dei quali attribuito nell'unico collegio uninominale costituito dall'intero territorio regionale e 3 nell'unico collegio plurinominale.
  In tale ambito ricorda che la già citata legge n. 38 del 2001, che reca disposizioni per la tutela della minoranza linguistica slovena, prevede, all'articolo 26, tra le norme di principio, che le leggi elettorali per le elezioni politiche dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena. Tale principio si esplicita nella normativa elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nell'ambito dei principi di delega per la costituzione dei collegi uninominali e plurinominali.
  In particolare, all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017 si prevede che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Inoltre, a specifica tutela dei cittadini di lingua slovena, si stabilisce che nella regione Friuli – Venezia Giulia uno dei collegi uninominali debba essere costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena; si tratta di un criterio espressamente richiamato dalla delega di cui all'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 cui lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione. Al Senato tuttavia la regione costituisce un unico collegio uninominale, quindi tale criterio di delega non può trovare attuazione. La Relazione illustrativa evidenzia, in proposito, che «al Senato tale principio trova una sua applicazione automatica, in quanto nella regione è costituito un unico collegio uninominale».
  Per quanto riguarda la Liguria, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 10 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 6 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale. Pag. 38
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Liguria, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 5 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per quanto riguarda l'Emilia – Romagna, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, alla quale, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 29 seggi, 11 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Per attribuire i restanti 18 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione Emilia-Romagna sono stati costituiti 3 collegi plurinominali.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Emilia-Romagna, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 14 seggi, di cui 5 attribuiti in collegi uninominali.
  I restanti 9 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nei 2 collegi plurinominali costituiti nella regione.
  Per quanto riguarda la Toscana, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 24 seggi, 9 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 15 seggi. In ciascuno dei 3 collegi, vengono attribuiti 5 seggi.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Toscana, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 12 seggi, di cui 4 attribuiti nei collegi uninominali costituiti nella regione.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per quanto riguarda l'Umbria, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 6 seggi, di cui 2 uninominali.
  Per attribuire i restanti 4 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione è costituito un unico collegio plurinominale che coincide con il territorio dell'intera regione.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Umbria, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 3 seggi, uno dei quali attribuito in un collegio uninominale.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 2 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per quanto riguarda le Marche, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati 10 seggi, di cui 4 uninominali.
  Per attribuire i restanti 6 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Marche, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 5 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  I restanti 3 seggi sono attribuiti in un unico collegio plurinominale, che coincide con il territorio dell'intera regione.
  Per quanto riguarda il Lazio, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Lazio 1, che comprende il comune di Roma e 84 comuni della città metropolitana di Roma Capitale; la circoscrizione Lazio 2, che comprende l'intero territorio delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, nonché 36 comuni della città metropolitana di Roma Capitale.
  In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Lazio 1 sono assegnati 24 seggi, 9 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione Pag. 39con metodo proporzionale dei restanti 15 seggi; in ogni collegio sono attribuiti 5 seggi.
  Alla circoscrizione Lazio 2 sono assegnati 12 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 7 seggi. Nel collegio Lazio 2 – 01 sono attribuiti 3 seggi e nel collegio Lazio 2 – 02 sono attribuiti 4 seggi.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, alla regione Lazio sono assegnati 18 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 12 seggi (6 seggi ciascuno).
  Per quanto riguarda l'Abruzzo, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati 9 seggi, di cui 3 uninominali.
  Per attribuire i restanti 6 seggi con metodo proporzionale la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione Abruzzo, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, sono assegnati 4 seggi, 1 dei quali attribuito nell'unico collegio uninominale costituito dall'intero territorio regionale e 3 nell'unico collegio plurinominale.
  Per quanto riguarda il Molise, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, alla quale sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 2 seggi.
  Nel territorio della circoscrizione è costituito un unico collegio uninominale, in attuazione di quanto stabilito dal T.U. Camera (articolo 1, comma 2, ultimo periodo), secondo il quale le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.
  L'altro seggio è attribuito con metodo proporzionale nell'ambito di un collegio plurinominale, il cui territorio coincide anch'esso con l'intero territorio regionale.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base all'articolo 57, comma 3, della Costituzione, alla regione Molise sono assegnati 2 seggi.
  Nel territorio della regione è costituito un unico collegio uninominale, in attuazione di quanto stabilito dal T.U. Senato (articolo 1, comma 2), secondo cui in ciascuna circoscrizione deve essere assicurato almeno un collegio uninominale. L'altro seggio è attribuito con metodo proporzionale nell'ambito di un collegio plurinominale, il cui territorio equivale a quello del collegio uninominale.
  Per quanto riguarda la Campania, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Campania 1, che comprende il territorio della provincia di Napoli; la circoscrizione Campania 2, che comprende il territorio delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.
  In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Campania 1 sono assegnati 20 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati ipotizzati 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 13 seggi, di cui 6 sono attribuiti nel collegio Campania 1 – 01 e 7 nel collegio Campania 1 – 02.
  Alla circoscrizione Campania 2 sono assegnati 18 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi. Nel collegio Campania 2 – 01 sono attribuiti 5 seggi e nel collegio Campania 2 – 02 sono attribuiti 6 seggi.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Campania sono assegnati 18 seggi, 7 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi. Pag. 40
  Per quanto riguarda la Puglia, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultanti dal censimento 2011, 27 seggi, 10 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 4 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 17 seggi.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 13 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per quanto riguarda la Basilicata, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 4 seggi, dei quali 1 è attribuito in un collegio uninominale.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base all'articolo 57 della Costituzione, alla regione Basilicata sono assegnati 3 seggi, uno dei quali attribuito in un collegio uninominale.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 2 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per quanto riguarda la Calabria, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 13 seggi, 5 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 8 seggi, la circoscrizione è costituita nell'unico collegio plurinominale, Calabria – 01.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica l'intero territorio della regione Calabria costituisce un'unica circoscrizione regionale.
  In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 6 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 4 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per quanto riguarda la Sicilia, per l'elezione della Camera dei deputati la regione è suddivisa in due circoscrizioni: la circoscrizione Sicilia 1, che comprende il territorio delle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta (ad eccezione di un comune), e la circoscrizione Sicilia 2, che comprende il territorio delle province di Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa, nonché un comune della provincia di Caltanissetta.
  In base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla circoscrizione Sicilia 1 sono assegnati 15 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori della città metropolitana di Palermo e delle provincie di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, escluso il comune di Niscemi che fa parte della circoscrizione Sicilia 2.
  Nella circoscrizione sono stati ipotizzati 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 9 seggi. Nel collegio Sicilia 1 – 01 sono attribuiti 5 seggi, nel collegio Sicilia 1 – 02 sono attribuiti 4 seggi.
  Alla circoscrizione Sicilia 2 sono assegnati 17 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali. La circoscrizione è costituita dai territori delle città metropolitane di Messina e Catania, e delle province di Enna, Siracusa e Ragusa, nonché il comune di Niscemi della provincia di Caltanissetta.
  Nella circoscrizione sono stati costituiti 3 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 11 seggi. Nel collegio Sicilia 2 – 01 sono attribuiti 3 seggi, nel collegio Sicilia 2 – 02 Pag. 41sono attribuiti 4 seggi e altrettanti sono attribuiti nel collegio Sicilia 2 – 03.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Sicilia sono assegnati 16 seggi, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Nella regione sono stati costituiti 2 collegi plurinominali per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 10 seggi.
  I territori dei 2 collegi plurinominali per l'elezione del Senato corrispondono a quelli delle due circoscrizioni previste per l'elezione della Camera dei deputati, ad eccezione del comune di Niscemi.
  Per quanto riguarda la Sardegna, per l'elezione della Camera dei deputati il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione, cui sono assegnati, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011, 11 seggi, 4 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 7 seggi, la circoscrizione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per l'elezione del Senato della Repubblica, in base alla popolazione risultante dal censimento 2011 alla regione Sardegna sono assegnati 5 seggi, 2 dei quali attribuiti in collegi uninominali.
  Per l'attribuzione con metodo proporzionale dei restanti 3 seggi, la regione è costituita in un unico collegio plurinominale.
  Per quanto riguarda la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il Testo unico della Camera, all'articolo 2 e al Titolo VI, stabilisce che per l'elezione della Camera dei deputati nella regione è costituito un collegio uninominale corrispondente al territorio dell'intera regione, e quindi della relativa circoscrizione, al quale spetta un solo seggio attribuito con metodo maggioritario.
  Anche per l'elezione del Senato della Repubblica alla regione spetta un seggio (ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della Costituzione) attribuito in un unico collegio uninominale (in base all'articolo 1, comma 3, del Testo unico del Senato).
  Richiama conclusivamente l'attenzione su un possibile profilo problematico derivante dalla modifica, recentemente intervenuta, delle modalità di svolgimento del censimento della popolazione, che, fra l'altro, è previsto abbia luogo con cadenza quinquennale. Sottolinea come, in considerazione del fatto che la vigente legge elettorale prevede un meccanismo di adeguamento permanente dei collegi, occorra verificare se i dati del censimento previsto per il 2021 possano essere disponibili in tempi tali da consentire l'adeguamento dei collegi entro il 2023. Sottopone quindi alla Commissione l'opportunità di valutare lo svolgimento di un'audizione del presidente dell'Istat, che è di diritto Presidente della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165, anche al fine di acquisire chiarimenti al riguardo.
  Quanto agli eventuali profili di criticità relativi a specifici territori, ritiene che possano essere acquisite le segnalazioni al riguardo provenienti dai commissari e, laddove possibile, possano essere prefigurate soluzioni diverse da quelle ipotizzate nello schema di decreto, ovvero dando comunque conto, qualora risultasse difficile individuare differenti soluzioni, delle criticità segnalate, tenendo conto che ai fini della determinazione dei collegi occorre sempre rispettare i criteri stabiliti dalla normativa di delega in materia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, preannuncia che, in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, proporrà di svolgere, nella giornata di domani, congiuntamente con la 1ª Commissione permanente del Senato, l'audizione del Presidente dell'Istat, nella sua qualità di Presidente della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede al relatore Ceccanti se ritiene che possano essere già evidenziati alcuni profili di criticità, in attesa delle eventuali segnalazioni da parte dei commissari.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rinvia al suo precedente intervento per quanto Pag. 42riguarda le problematiche derivanti dalla modifica delle modalità di svolgimento del censimento della popolazione.
  Per quanto concerne la definizione dei collegi, rileva come sussista indubbiamente un problema concernente la rappresentanza della minoranza slovena, ma osserva nel contempo come tale problema non sia risolvibile per quanto riguarda il Senato, atteso che la regione Friuli – Venezia Giulia costituisce un unico collegio uninominale ai fini dell'elezione di quel ramo del Parlamento, quindi tale criterio, ad appare di difficile soluzione per quanto riguarda la Camera, considerato che la limitata consistenza numerica della minoranza slovena è tale da non consentirne, alla stregua delle vigenti previsioni legislative, l'inclusione in collegi di dimensioni adeguate a garantirne la rappresentanza.
  Osserva, inoltre, come in taluni casi si riscontri l'eccessiva compressione della rappresentanza di alcune realtà territoriali, e cita al riguardo il caso della provincia di Teramo, il cui territorio è ripartito in due collegi, e la cui popolazione risulta minoritaria in entrambi i collegi nei quali è inserita, sottolineando peraltro come anche in tal caso la questione appaia di difficile soluzione.

  Federico FORNARO (LEU) ritiene che la questione, rilevata dal relatore Ceccanti, relativa alle nuove modalità di svolgimento del censimento sia dirimente.
  Rileva anch'egli come vi sia in alcuni casi un'eccessiva compressione della rappresentanza di determinate aree. Per quanto concerne la questione, rilevata anch'essa dal relatore Ceccanti, della rappresentanza della provincia di Teramo, ritiene che si possa ipotizzare di aumentare il numero dei comuni della provincia ricompresi nel collegio del quale fa parte il capoluogo.
  Richiama, inoltre, l'attenzione sull'effetto distorsivo derivante dalla riduzione del numero di parlamentari e dal conseguente incremento di circa un terzo del quorum elettivo implicito, che determinerà, alla Camera, un prevedibile aumento del numero dei deputati eccedentari e deficitari eletti nei collegi plurinominali, soprattutto per quanto riguarda i partiti medio-piccoli. Reputa quindi indispensabile un approfondimento al riguardo e ritiene che possa essere utile disporre a tal fine di una simulazione sulla base dei risultati delle elezioni politiche del 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura che gli uffici predisporranno la documentazione richiesta dal deputato Fornaro.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva come in questa sede la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, che potrà recare eventuali osservazioni, ma come non spetti alla Commissione individuare soluzioni dettagliate ai problemi che saranno evidenziati, in quanto essa non ha il compito di ridisegnare i collegi.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, con riferimento all'intervento del deputato Iezzi, ritiene comunque opportuno che la segnalazione dei problemi riscontrati sia accompagnata, laddove possibile, dalla prefigurazione delle relative soluzioni.

  Emanuele PRISCO (FDI), nel condividere il metodo proposto, sottolinea con favore come l'adozione del decreto legislativo in esame renderà immediatamente applicabile la legge elettorale, togliendo argomenti pretestuosi a chi continua ad opporsi alla conclusione dell'attuale esperienza di Governo e alla restituzione della parola agli elettori.
  Quanto alle previsioni contenute nello schema di decreto in esame, rileva come esse in taluni casi non salvaguardino l'omogeneità politica, economica e geografica dei territori, che vengono smembrati in collegi diversi, e cita al riguardo il caso della Versilia.

  Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come in questa sede la Commissione debba limitarsi ad esprimere il parere sullo schema di decreto in esame e non comprende pertanto per quale motivo debbano essere condotti ulteriori approfondimenti circa gli effetti del futuro censimento e debba essere ascoltato al riguardo il Presidente dell'Istat.

Pag. 43

  Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva come il Presidente dell'Istat sarebbe ascoltato nella sua qualità di Presidente della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come la Commissione in questa sede sia certamente chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto in esame, predisposto sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento disponibile. Ritiene, tuttavia, che si possa cogliere l'occasione per acquisire informazioni circa i tempi di pubblicazione dei dati del prossimo censimento della popolazione, in considerazione della sua imminenza e degli effetti che i risultati del prossimo censimento potranno avere anche sulla tematica dei collegi elettorali.

  Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di non comprendere per quale motivo si avverta la necessità di acquisire tali informazioni, ritenendo che in questa fase ci si debba limitare a esprimere il parere sullo schema di decreto in esame, senza prefigurare prematuramente ulteriori interventi.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ritiene che i due aspetti evidenziati dal deputato Sisto non siano in contraddizione, in quanto lo schema di decreto in esame, come sottolineato dal deputato Prisco, risponde all'esigenza di disporre di una legge elettorale immediatamente applicabile.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), associandosi alle considerazioni del deputato Sisto, dichiara anch'egli di non comprendere per quale motivo si voglia andare al di là del compito al quale la Commissione è chiamata in questa sede, vale a dire l'espressione del parere sullo schema di decreto che ridisegna i collegi, e ci si voglia già porre prematuramente il problema dell'eventuale aggiornamento di tale decreto, che, a suo avviso, andrà affrontato soltanto nel momento in cui se ne ravviserà l'esigenza. Ritiene che la richiesta di chiarimenti al presidente dell'Istat circa le conseguenze del futuro censimento possa celare in realtà un intento dilatorio da parte della maggioranza.

  Federico FORNARO (LEU) richiama nuovamente l'attenzione sulle rilevanti conseguenze della modifica delle modalità di svolgimento del censimento della popolazione, anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico sugli enti locali. Osserva come il censimento in realtà sia già in atto da parte delle amministrazioni locali e come ciò abbia determinato il passaggio di taluni comuni da una fascia demografica all'altra.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.