CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 27 novembre 2020
482.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 27 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.45.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO, relatore, fa presente che oggetto di esame sono le modifiche e le integrazioni apportate in sede referente dalla I Commissione al testo del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.
  Rammenta che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo originario del provvedimento e che, nella seduta del 25 novembre 2020, ha espresso parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; osserva inoltre che tale condizione è stata recepita nel testo. Evidenzia altresì che gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non sono corredati di relazione tecnica. Passando quindi all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera 0a), recante modifiche alla procedura di adozione del decreto di programmazione annuale quote immigrati, rileva che la norma prevede che la transitoria determinazione numerica delle quote d'ingresso per lavoro subordinato e lavoro autonomo non sia più vincolata a quanto statuito nell'anno precedente consentendo, pertanto, che questa venga definita prescindendo dai limiti previsti con precedente decreto. Al riguardo, nel rilevare Pag. 4 la natura prevalentemente procedurale della disposizione, che riguarda determinazioni endogovernative da assumere in via transitoria, ravvisa effetti di carattere diretto.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1 e lettera i-bis), recante disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi di studio, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale e procedurale della norma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) e lettera e), n. 3-bis, recante modifiche in tema di permessi speciali convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, non ha osservazioni da formulare, considerato che resta fermo quanto previsto dal medesimo summenzionato comma 1, lettera b), in merito alla possibilità che tale conversione venga effettuata «ove ne ricorrano i requisiti».
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 01), recante modifiche in tema di divieto di espulsione o respingimento, non formula osservazioni, in ragione del carattere essenzialmente ordinamentale della disposizione che interviene sulla disciplina del divieto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1), recante modifiche in tema di divieto di respingimento, espulsione o estradizione, rileva che le modifiche appaiono assumere rilievo ordinamentale richiamando principi e Convenzioni in essere.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 2, recante divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale, evidenzia il carattere ordinamentale del rinvio alle citate Convenzioni e non formula osservazioni, tenuto conto anche che alla norma originaria, integrata da quella in esame, non sono stati ascritti effetti finanziari visto, come precisato dalla relazione tecnica, il suo carattere ordinamentale.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1, lettera 0a), in materia di audizione dei richiedenti asilo da parte delle Commissioni territoriali, andrebbe acquisita una valutazione del Governo volta a confermare che il ricorso a collegamenti audiovisivi a distanza da parte delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per lo svolgimento dei prescritti colloqui con i richiedenti asilo, possa effettivamente essere disposto in condizioni di neutralità finanziaria, tenuto conto che la norma stessa dispone l'invarianza «ove possibile».
  Circa i profili di quantificazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 6, in materia di procedure accelerate per il riconoscimento della protezione internazionale, osserva che, sebbene la modifica introdotta alle procedure d'esame accelerato delle domande di protezione internazionale di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 – volta ad escludere l'applicazione delle stesse nei confronti di soggetti portatori di particolari esigenze – interviene in un quadro procedurale al quale non sono ascritti specifici effetti finanziari, andrebbe confermata la sostenibilità delle procedure indicate, anche con le modifiche introdotte dalle norme in esame, nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, non ha osservazioni da formulare in merito alla modifica introdotta, che interviene in un quadro procedurale al quale non sono stati ascritti specifici effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), n. 3-bis, in materia di trattenimento degli stranieri richiedenti protezione internazionale, non ha osservazioni da formulare, considerato che la disposizione appare finalizzata a specificare la portata applicativa di quanto già previsto a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b-bis), recante linee guida interministeriali in materia Pag. 5 di accoglienza di richiedenti protezione internazionale, tenuto conto che l'articolo 29 del decreto legislativo n. 142 del 2025 reca un'espressa previsione di invarianza finanziaria, pur in mancanza di una procedura di verifica in sede parlamentare, non formula osservazioni nel presupposto che le linee guida in materia di misure di accoglienza siano adottate in conformità al criterio di invarianza indicato dalla fonte primaria.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), in materia di condizioni dell'accoglienza nei centri governativi, rileva la necessità di acquisire una conferma riguardo alla possibilità di realizzare le misure di prevenzione e controllo specifiche nei centri di accoglienza governativi nel quadro delle risorse già esistenti.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 3, lettera b), capoverso 1-ter, in materia di modalità di accoglienza per i titolari di permesso di soggiorno per protezione sociale, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo alle modalità di accoglienza richiamate dalla modifica in esame, al fine di confermare l'effettiva possibilità di realizzarle nel quadro delle risorse programmate per le finalità in esame.
  Per quanto concerne infine l'articolo 14, comma 3, in materia di procedure finanziarie, non formula osservazioni tenuto conto che, come in precedenza ricordato, la modificazione recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio nella citata seduta.

  La viceministra Laura CASTELLI chiarisce che la disposizione che inserisce una lettera 0a) al comma 1, lettera a), in materia di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, prevedendo l'abrogazione – all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 – del termine del 30 novembre per l'emanazione del decreto transitorio del Presidente del Consiglio dei ministri e del limite della quota massima di stranieri ammissibili ai fini predetti, presenta carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è soggetto alle ordinarie procedure di controllo finanziario del competente Ufficio centrale di bilancio nonché della Corte dei conti e dovrà essere adottato nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, prevista per l'intero provvedimento. Evidenzia inoltre che l'articolo 2, comma 1, lettera 0a), prevedendo che l'audizione dell'interessato possa avvenire, ove possibile, anche da remoto, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, stabilisce espressamente che l'utilizzo di tecnologie che consentano il collegamento da remoto possa avvenire solo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala quindi che la modifica apportata all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 6, delimitando l'ambito di applicazione delle procedure accelerate, escludendo dallo stesso taluni soggetti vulnerabili, presenta carattere meramente procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa inoltre presente che la modifica apportata articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede l'introduzione di misure di controllo e prevenzione relativamente alla partecipazione alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività di prevenzione richiamate rientrano negli ordinari compiti istituzionali delle Forze di polizia.
  Chiarisce infine che la disposizione di cui articolo 4, comma 3, lettera b), capoverso 1-ter, nel prevedere che l'accoglienza per vittime di violenza domestica avvenga con le modalità stabilite dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore e anche con riferimento ai percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, Pag. 6giacché tali percorsi sono attivi su tutto il territorio nazionale e già esiste un raccordo costante tra i predetti percorsi e il sistema dell'asilo.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), nel riservarsi di approfondire nel corso della discussione sulle linee generali in Assemblea gli aspetti del testo che presentano maggiori criticità anche sotto il profilo finanziario, ritiene che le scelte adottate dal Governo e dalla sua maggioranza parlamentare costituiscono l'ennesimo atto di affronto nei confronti della dignità del Parlamento, censurando in particolare la palese incoerenza nelle posizioni espresse da quelle forze politiche che durante il precedente Governo assunsero un atteggiamento diametralmente opposto sui temi oggetto del presente dibattito.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) stigmatizza la perdurante carenza nei chiarimenti testé resi dalla rappresentante del Governo in ordine alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento in esame, giacché traspare in maniera inequivocabile l'inconciliabile discrepanza tra quanto asserito dalla relazione tecnica allegata al testo originario del decreto-legge circa la presunta invarianza finanziaria dello stesso e quanto invece disposto nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio presentato alle Camere lo scorso 18 novembre, laddove si prevede un rifinanziamento, in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, evidentemente allo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento. Osserva infatti che tale rifinanziamento dimostra chiaramente la necessità di approntare le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle misure recate dal presente decreto-legge, aggiuntive rispetto a quelle già stanziate a legislazione vigente, con particolare riferimento all'incremento delle attività e dei servizi di accoglienza in favore delle persone immigrate. Alla luce di tutto ciò, ritiene pertanto infondata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in titolo strenuamente supportata dal Governo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel rilevare preliminarmente come i chiarimenti forniti nella seduta odierna dalla viceministra Castelli, al pari di quelli resi nella precedente seduta dello scorso 25 novembre, risultano del tutto insufficienti e incompleti rispetto ai profili di evidente criticità dal punto di vista finanziario di numerose disposizioni del testo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, osserva in particolare che lo smisurato incremento dei permessi di soggiorno che verranno rilasciati ai sensi del presente decreto-legge, al pari della estensione delle ipotesi di divieto di respingimento e del notevole aumento dei servizi aggiuntivi di accoglienza ed integrazione da riconoscere agli immigrati, comporteranno elevati oneri a carico del bilancio dello Stato, ciò a dimostrazione del fatto che l'asserita invarianza finanziaria del testo in esame risulta completamente ingiustificata. Segnala in proposito che ciò risulta indirettamente confermato dalla scelta compiuta dal Governo, come anticipata dalla collega Lucaselli, di rifinanziare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in misura pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di riconsiderare integralmente le implicazioni finanziarie del testo in esame, tanto più alla luce delle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, che a suo parere comportano chiaramente ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  In particolare, pone l'accento sulle proposte emendative che, nel prevedere la conversione automatica dei titoli di ingresso rilasciati per motivi umanitari in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche in assenza del possesso dei previgenti requisiti reddituali, determineranno inevitabilmente costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in ragione dei servizi di accoglienza e dei percorsi di integrazione da riconoscere ai soggetti interessati. Evidenzia, altresì, che altre proposte emendative approvate dalla Commissione di merito prevedono l'obbligatoria presa in carico da parte dei competenti uffici pubblici dell'istanza di protezione, Pag. 7 qualora ripresentata dall'interessato a seguito del primo diniego, che determinerà certamente un notevole aggravio nelle attività del personale delle strutture coinvolte nonché evidenti costi aggiuntivi dovuti a prestazioni di gratuito patrocinio, traduzione e assistenza psicologica in favore dei richiedenti. Allo stesso modo, fa presente che anche la rassicurazione fornita dal Governo in merito al fatto che l'accoglienza dei migranti nei competenti centri avrà luogo esclusivamente nel limite dei posti disponibili non potrà concretamente essere attuata, essendo del tutto palese che i soggetti in soprannumero dovranno comunque essere ospitati in strutture alternative, con riflessi onerosi a carico del bilancio dello Stato.
  Tanto premesso, rileva come la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14 del provvedimento risulta priva di qualsiasi fondamento, ciò soprattutto in considerazione delle richiamate disposizioni onerose approvate nel corso dell'esame in sede referente e del citato rifinanziamento operato nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Considerata peraltro l'immediata vigenza delle norme recate dal presente decreto-legge, ritiene che il Governo e la sua maggioranza parlamentare non possano non assumersi la responsabilità, anche per quanto concerne il rispetto della vigente disciplina contabile, di convertire in legge un atto recante misure onerose manifestamente prive della necessaria copertura finanziaria.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che, anche sotto il profilo metodologico, la conversione del presente decreto-legge da parte del Governo e della sua maggioranza parlamentare rappresenta un atto di inaudita arroganza e spregiudicatezza, che, da un lato, contraddice platealmente l'appello di recente indirizzato alle diverse forze politiche ad una proficua collaborazione in vista delle impegnative sfide che attendono il Paese, dall'altro, pregiudica seriamente la possibilità per le opposizioni di attenersi, durante la discussione che a breve si svolgerà sul disegno di legge di bilancio, ad uno spirito di confronto costruttivo.
  Nell'associarsi alle considerazioni critiche svolte dai colleghi che lo hanno preceduto in merito alla evidente onerosità del provvedimento, che confligge apertamente con la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 14 dello stesso, evidenzia come anche la prevista adozione, nei centri di accoglienza, di misure volte a prevenire la partecipazione o la propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, introdotta all'articolo 4, comma 1, lettera c), nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, costituisce una mera dichiarazione di principio priva di qualsiasi possibilità attuativa, dal momento che non è in alcun modo ipotizzabile di contrastare in maniera credibile i predetti fenomeni in mancanza di adeguate risorse finanziarie stanziate dallo Stato. Nel censurare conclusivamente la pervicacia con la quale il Governo si ostina a suffragare l'invarianza finanziaria del provvedimento, ritiene che tale decisione discenda unicamente dalla necessità di assicurare la tenuta della maggioranza parlamentare su una materia altamente divisiva e che delle conseguenze di un simile atteggiamento il Governo dovrà assumersi la piena responsabilità.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) afferma che nel disegno di legge di bilancio per il 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nel programma n. 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, è previsto il rifinanziamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, ossia di circa 1 miliardo in dieci anni. In questo modo lo stanziamento sul corrispondente capitolo passa da 169 milioni a 269 milioni. Se il decreto-legge in esame è effettivamente a invarianza finanziaria, invita a presentare emendamenti per destinate tali risorse ad altre finalità come, ad esempio, la tutela dei disabili. Fa notare pertanto che il Governo dovrebbe ammettere che il decreto-legge in esame non ha copertura finanziaria, a meno che non intenda far credere che i soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi ai migranti, come gli psicologi o coloro che assistono gli stranieri, siano volontari. Sottolinea che il Governo Pag. 8 non avrebbe stanziato 100 milioni in più se non ne derivasse un aumento delle relative spese. Ricorda che la funzione della Commissione bilancio è di rappresentare un presidio per controllare le spese dello Stato e che, perciò, il Governo con questo atto si assume una grave responsabilità.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, afferma che il dibattito svoltosi non si discosta dai rilievi già sollevati nella prima fase della discussione sul decreto-legge, a parte le considerazioni sugli emendamenti approvati in Commissione. Ritiene, inoltre, che le restanti considerazioni esposte dai deputati di opposizione rappresentino valutazioni politiche legittime che potranno essere riesaminate nel corso del dibattito in Assemblea e durante l'esame del disegno di legge di bilancio.
  Pertanto, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2727-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 130 del 2020, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la disposizione che inserisce una lettera 0a) al comma 1, lettera a), in materia di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, prevedendo l'abrogazione – all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 – del termine del 30 novembre per l'emanazione del decreto transitorio del Presidente del Consiglio dei Ministri e del limite della quota massima di stranieri ammissibili ai fini predetti, presenta carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è soggetto alle ordinarie procedure di controllo finanziario del competente Ufficio Centrale di Bilancio nonché della Corte dei conti e dovrà essere adottato nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 14, prevista per l'intero provvedimento;

    l'articolo 2, comma 1, lettera 0a), prevedendo che l'audizione dell'interessato possa avvenire, ove possibile, anche da remoto, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, stabilisce espressamente che l'utilizzo di tecnologie che consentano il collegamento da remoto possa avvenire solo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    la modifica apportata all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso Art. 28-bis, comma 6, delimitando l'ambito di applicazione delle procedure accelerate, escludendo dallo stesso taluni soggetti vulnerabili, presenta carattere meramente procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    la modifica apportata articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede l'introduzione di misure di controllo e prevenzione relativamente alla partecipazione alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività di prevenzione richiamate rientrano negli ordinari compiti istituzionali delle Forze di polizia;

    la disposizione di cui articolo 4, comma 3, lettera b), capoverso 1-ter, nel prevedere che l'accoglienza per vittime di violenza domestica avvenga con le modalità Pag. 9stabilite dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore e anche con riferimento ai percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali percorsi sono attivi su tutto il territorio nazionale e già esiste un raccordo costante tra i predetti percorsi e il sistema dell'asilo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La viceministra Laura CASTELLI, nel comprendere gli interventi dei deputati in particolare riguardo ai tempi scelti dal Governo per i propri provvedimenti, precisa che nel disegno di bilancio per il 2021 il Governo ha semplicemente aumentato uno stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettando le regole di contabilità e le sue competenze. Ricorda che, durante l'esame di merito in Commissione affari costituzionali, il Governo aveva già precisato che i capitoli di bilancio restano gli stessi e che non ne vengono introdotti di nuovi. Sottolineando la linearità dell'azione del Governo, fa notare che, se il Governo avesse inteso aumentare la spesa in ragione del decreto-legge in esame, avrebbe introdotto una disposizione nella prima sezione del disegno di legge di bilancio. Ribadisce che non vi sono dubbi sulle coperture finanziarie perché saranno utilizzati fondi già esistenti e che, se i rilievi dell'opposizione fossero fondati, il Governo avrebbe agito diversamente. Tutto ciò premesso, concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), premettendo che non intende aprire un dibattito, dal momento che ormai il provvedimento è all'esame dell'Assemblea, evidenzia che le conseguenze negative dell'aumento degli ingressi di stranieri nel nostro territorio saranno percepite nei prossimi anni.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) dichiara che il gruppo della Lega abbandonerà l'aula e non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere. Ribadisce, infatti, che le obiezioni sollevate dall'opposizione sono fondate, giacché viene incrementato proprio il capitolo di bilancio riguardante l'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, Sistema di accoglienza e integrazione, modificato dal presente decreto-legge.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), concordando con quanto affermato dall'onorevole Garavaglia e replicando che, al contrario di quanto affermato dal relatore, sono stati sollevati puntuali rilievi dall'onorevole Lucaselli e da altri colleghi, dichiara che anche il gruppo di Fratelli d'Italia abbandonerà l'aula e non parteciperà alla votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, comunica che la viceministra Castelli, che ringrazia, ha depositato la nota richiesta dall'onorevole Garavaglia riguardante, da un lato, il numero dei decreti attuativi sinora adottati in applicazione dei decreti-legge approvati nel corso del 2020 per far fronte alle necessità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19 cui sono state destinate le risorse derivanti dagli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica autorizzati dalle Camere, dall'altro, le risorse complessive effettivamente utilizzate rispetto a quelle stanziate dai medesimi decreti-legge (vedi allegato).

  La seduta termina alle 12.30.