CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 306

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 novembre 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 25 novembre scorso la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento. Ricorda altresì che tutti i gruppi hanno convenuto di rinunciare a fissare un termine per la presentazione di emendamenti. Segnala, infine, che la relazione da trasmettere alla Commissione bilancio dovrà essere approvata entro la seduta odierna.
  Indi, non essendovi richieste di intervento, invita la relatrice a formulare una proposta di relazione.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di relazione favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 1).

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione e osservazioni formulata dalla relatrice (vedi allegato 1), deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Pag. 307Regolamento, la deputata Galizia quale relatrice presso la Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, segnala che sul provvedimento sono al momento pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali (favorevole con due emendamenti approvati), Giustizia (favorevole con osservazione), Affari esteri, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente (favorevole con osservazione), Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura (favorevole con osservazione) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole con condizione). Non è ancora pervenuta, invece, la relazione della Commissione Bilancio.
  Nel ricordare che soltanto le proposte emendative ritenute ammissibili saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il merito e che saranno poste in votazione presso la XIV Commissione esclusivamente quelle che avranno ricevuto parere favorevole, comunica che sono pervenute 103 proposte emendative (vedi allegato 2).
  Ricorda che il Regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea.
  In particolare, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea, come definito dalla legislazione vigente (nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, ricorda che, ai sensi del citato articolo 30, comma 3, la legge europea reca:

   a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

   b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

   c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

   d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

   e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge 234 del 2012.

  Il medesimo articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento dispone, infine, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
  Il regime di ammissibilità è da valutare anche alla luce dei princìpi generali desumibili dall'articolo 89 del Regolamento, che Pag. 308prevede che siano considerati inammissibili le proposte emendative che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.
  Sono da considerare, quindi, inammissibili, oltre alle proposte emendative che riguardino materie estranee al contenuto proprio delle leggi europee, anche quelle recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive (comprese quelle di cui a precedenti leggi europee o di delegazione) non incluse nel disegno di legge, salvo che la proposta non sia volta a superare un'evidente non conformità dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, risultante in particolare dall'avvio di procedure di precontenzioso (casi EU Pilot) o di infrazione.
  Alla luce degli esposti criteri sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:

   l'emendamento 1.1 Plangger, recante modifiche al Codice della strada volte, tra l'altro, a introdurre ulteriori deroghe all'obbligo di re-immatricolazione dei veicoli con targa straniera per i soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni, in quanto incide su una materia non oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea;

   l'emendamento 1.2 della I Commissione, recante disposizioni per l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, non riconducibili a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, né volte a rispondere a procedure di precontenzioso o di infrazione;

   l'articolo aggiuntivo 1.02 Deiana, che modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, con il quale è stata data attuazione, a norma dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge di delegazione 2018, alla direttiva 2013/59/Euratom in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in quanto la direttiva richiamata è stata già oggetto di compiuto recepimento al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2044, non ancora archiviata, in esito alla quale il nostro Paese è stato deferito alla Corte di giustizia (causa C-744/19);

   l'emendamento 4.8 Grillo, recante disposizioni in materia di diritti acquisiti dei medici di medicina generale ad esercitare l'attività professionale, anche se abilitati dopo il 1994, purché siano stati incaricati per oltre 12 mesi complessivi nell'ambito degli incarichi previsti dal relativo Accordo collettivo nazionale, in quanto non direttamente riconducibili al corretto recepimento della direttiva qualifiche 2013/55/CE, oggetto dell'articolo 4;

   gli identici emendamenti 8.2 Incerti, 8.8 Giacomoni e 8.21 Montaruli, recanti modifiche all'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, in quanto non appaiono direttamente volti a superare una mancata conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo, non risultando in essere procedure di precontenzioso (casi EU Pilot) o di infrazione, né diretti a introdurre norme di attuazione diretta di sentenze della Corte di giustizia europea, ancorché la materia sia attualmente oggetto di rimessione alla Corte di giustizia dell'UE in base all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3702/2020;

   l'articolo aggiuntivo 15.01 Giuliano, che interviene sul codice penale per modificare la fattispecie dei reati di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis c.p.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.), nonché sul Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, per modificare la disciplina in materia di effetti delle misure di prevenzione;

   l'articolo aggiuntivo D'Ettore 27.01, diretto a escludere dalla possibilità di effettuare Pag. 309 opposizione, mediante l'iscrizione all'apposito registro, a trattamenti a finalità di marketing e di indagine di mercato, in quanto la materia non è oggetto di contenzioso europeo e il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) richiede comunque il consenso a tali trattamenti;

   l'articolo aggiuntivo 28.01 Mazzetti, che apporta modifiche al Codice dell'ambiente in materia di deposito temporaneo, novellando l'articolo 185-bis, inserito dall'articolo 1, comma 14, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – di attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – su cui non risulta essere stato instaurato alcun contenzioso a livello unionale;

   l'articolo aggiuntivo 29.01 Vianello, recante disposizioni volte ad escludere l'olio di palma e l'olio di soia dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, dal 1° gennaio 2021, che riproduce nella sostanza (ad eccezione che per il dies a quo) quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera ee), del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757), ora all'esame in seconda lettura della Commissione, recante una delega il Governo per il recepimento della direttiva 2018/2001/UE in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

  Da ultimo, fa presente che le proposte emendative 1.03 Berlinghieri e 1.01 Cominardi – dirette, nell'ambito del contratto di lavoro a tempo parziale (lavoro a tempo parziale verticale e ciclico), a includere le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico – risultano ammissibili in quanto volte a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08; segnala tuttavia che analoghe disposizioni sono contenute nell'articolo 63 del disegno di legge di bilancio 2021 (C. 2790-bis), che reca norme in materia di calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico.
  Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 17 della giornata odierna.
  Si riserva, quindi, di trasmettere le proposte emendative ammissibili alle Commissioni competenti per il prescritto parere. Ricorda, infine, che si procederà alla votazione delle sole proposte emendative con il parere favorevole delle Commissioni di settore non appena saranno trasmesse, secondo il calendario da definire in sede di ufficio di presidenza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.