CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza).
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che alle ore 14 di ieri, 25 novembre, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che sono stati presentati 21 emendamenti e che la relatrice, deputata Sportiello, ha presentato il nuovo emendamento 2790-bis/XII/77.1 (vedi allegato 1). I gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di subemendamenti a quest'ultimo.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sportiello, per l'espressione dei pareri sulle predette proposte emendative.

  Gilda SPORTIELLO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati e sollecita l'approvazione del proprio emendamento 2790-bis/XII/77.1.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice e parere favorevole sull'emendamento della relatrice 2790-bis/XII/77.1.

  La Commissione con distinte votazioni approva gli identici emendamenti Bologna 2790-bis/XII/59.1, Carnevali 2790-bis/XII/59.2, De Filippo 2790-bis/XII/59.3, Stumpo 2790-bis/XII/59.4, Locatelli 2790-bis/XII/59.5, Bellucci 2790-bis/XII/59.6 e D'Arrando 2790-bis/XII/59.7, gli identici emendamenti Bologna 2790-bis/XII/76.1, Carnevali 2790-bis/XII/76.2, Stumpo 2790-bis/XII/76.3, De Filippo 2790-bis/XII/76.4, Boldi 2790-bis/XII/76.5, Gemmato 2790-bis/XII/76.6 e Lapia 2790-bis/XII/76.7, gli identici emendamenti Carnevali 2790-bis/XII/76.8, Gemmato 2790-bis/XII/76.9, Stumpo 2790-bis/XII/76.10, De Filippo 2790-bis/XII/76.11, Menga 2790-bis/XII/76.12, Bologna 2790-bis/XII/76.13, Boldi 2790-bis/XII/76.14 nonché l'emendamento 2790-bis/XII/77.1 della relatrice (vedi allegato 1).

  Gilda SPORTIELLO (M5S), relatrice, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Massimo Enrico BARONI (M5S), precisando di intervenire a titolo personale, pone in evidenza la sproporzione di risorse recate dal disegno di legge di bilancio per il sostegno ai caregiver rispetto a quelle destinate all'assegno unico e universale. Rileva, infatti, che a fronte di una platea potenziale di due milioni di beneficiari, per i caregiver è previsto un finanziamento di 25 milioni di euro mentre in relazione all'assegno per i figli, che potrebbe interessare circa otto milioni di soggetti, la cifra stanziata raggiunge i tre miliardi di euro. Richiama in proposito l'iter problematico del provvedimento relativo ai caregiver al Senato, determinato anche dalla difficoltà di reperire risorse adeguate, osservando che non è stato possibile trovare una soluzione idonea nella presente legislatura con nessuno dei Governi, sostenuti da maggioranza parlamentari diverse, pur trattandosi di una criticità che necessita di interventi urgenti.
  Richiama, quindi, l'attenzione della Commissione sul tema della tutela della salute mentale, in particolare nell'attuale contesto pandemico, ricordando che il numero verde destinato a tale finalità è stato chiuso nello scorso mese di giugno. Pone in rilievo l'esigenza di destinare risorse al sostegno psicologico della popolazione, in particolare per quanto riguarda i malati di Covid-19 e gli operatori sanitari.

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  Celeste D'ARRANDO (M5S) nel ringraziare la relatrice per aver accolto nella proposta di relazione numerosi spunti emersi nel corso del dibattito svolto nella precedente seduta, dichiara di condividere la sottolineatura fatta dal collega Baroni rispetto all'importanza del sostegno psicologico e del relativo finanziamenti. Per quanto concerne il tema dei caregiver, ricorda che l'iter del disegno di legge S. 1461 è sicuramente caratterizzato da alcune criticità. Osserva, tuttavia, che le risorse stanziate con il disegno di legge di bilancio, che potrebbero essere sostanzialmente aumentate grazie all'emendamento appena approvato dalla Commissione, rappresentano un passo importante nella direzione giusta. Rileva come nell'attuale contesto, caratterizzato da numerose situazioni di criticità, non sia agevole individuare le priorità.
  In questo quadro, ritiene che con le risorse a disposizione sia stato raggiunto un obiettivo soddisfacente, grazie a una visione condivisa da parte dell'intera Commissione.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), unendosi alle considerazioni svolte dalla collega D'Arrando sulla positività di un dialogo tra maggioranza e opposizione per il raggiungimento di obiettivi comuni, auspica che ciò possa essere realizzato anche in contesti diversi da quello presente. Rileva che non tutte le criticità segnalate nella discussione della seduta precedente sono state inserite nella proposta di relazione illustrata dalla relatrice. In particolare, ricorda di avere evidenziato, per quanto riguarda le prestazioni in ambito sanitario da erogare a distanza, l'opportunità di prendere in considerazione anche i servizi offerti dai privati. Segnala, infatti, che nel corso dell'emergenza numerosi professionisti nell'ambito della tutela della salute mentale hanno svolto il loro operato in maniera volontaria, compiendo sforzi incredibili, anche acquistando con risorse proprie strumenti informatici. Ritiene che, almeno in relazione a tale ultimo aspetto, andrebbero previste forme di sostegno, anche al fine di dare un segnale concreto di attenzione.

  Elena CARNEVALI (PD), ringraziando la relatrice per il lavoro svolto e sottolineando il voto unanime appena registrato in Commissione, segnala che gli emendamenti approvati consentono di affrontare problematiche rilevanti, a partire dal cosiddetto imbuto formativo relativo alle specializzazioni mediche e dalle borse di studio per i medici di medicina generale.
  Rispetto a tale ultimo aspetto ricorda che la sanità di prossimità rappresenta un elemento essenziale del sistema e che pertanto è giusto investire risorse al riguardo. Preannuncia pertanto un voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di relazione, sottolineando che occorrerà impegnarsi anche in sede di Commissione bilancio per raggiungere gli obiettivi oggetto degli emendamenti appena approvati e perché siano riconosciute forme di indennità anche per i professionisti sanitari diversi dai medici e dagli infermieri.
  Dichiara, inoltre, di non poter nascondere le proprie perplessità in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 85 del disegno di legge di bilancio in materia di conoscenza della lingua italiana da parte dei professionisti sanitari per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, che mettono a rischio il carattere unitario del Servizio sanitario nazionale.

  Dario BOND (FI) chiede chiarimenti alla relatrice rispetto alla formulazione della proposta di relazione, rilevando l'assenza di un passaggio relativo al Terzo settore, nonostante il ruolo fondamentale da esso svolto nel corso della emergenza sanitaria. Pone in rilievo, in particolare, le problematiche connesse all'articolo 108 del disegno di legge di bilancio relativo alla normativa in materia di IVA, che rischia di compromettere in maniera irreversibile le organizzazioni che operano in tale settore. Pur nella consapevolezza che tale disposizione deriva dall'applicazione della normativa comunitaria, segnala che altri Paesi europei ne hanno rimandato l'introduzione.
  Ribadisce, inoltre, le considerazioni svolte sulla formazione pratica per gli studenti di medicina sospesa a causa della pandemia, segnalando che occorre individuare forme Pag. 240di sostegno agli studenti affinché possano svolgere tale pratica anche in strutture private ovvero prevedere, in alternativa, rimborsi, da parte degli atenei, di una parte delle tasse universitarie versate.

  Vito DE FILIPPO (IV) reputa un segnale molto positivo l'approvazione unanime in Commissione di proposte emendative relative a temi di indubbia rilevanza quali le scuole di specializzazione e le borse di formazione per la medicina italiana. Osserva che, inevitabilmente, in un prossimo futuro andrà aperto anche un confronto sul superamento del numero chiuso e sulla programmazione della formazione nelle professioni sanitarie. Segnala, ancora una volta l'esigenza di aumentare le risorse a disposizione del sistema sanitario, ritenendo che nell'attuale contesto il Paese abbia ben compreso l'importanza di un suo rafforzamento in maniera omogenea su tutto il territorio. Rileva che l'approccio unanime adottato dalla Commissione potrebbe essere molto utile in un prossimo futuro rispetto alla sfida rappresentata dalla vaccinazione per il coronavirus.

  Rossana BOLDI (LEGA) esprime la propria soddisfazione per la convergenza di tutte le forze politiche su alcuni punti caratterizzanti, ricordando che ciò non costituisce una novità per la Commissione Affari sociali. Chiarisce che, tuttavia, il gruppo della Lega è contrario all'impostazione data alla legge di bilancio nel suo complesso.

  Gilda SPORTIELLO (M5S), relatrice, chiede una breve sospensione dei lavori per poter integrare la propria relazione alla luce della discussione svolta.

  Marialucia LOREFICE, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.

  Gilda SPORTIELLO (M5S), relatrice, illustra la nuova proposta di parere (vedi allegato 3), segnalando che in essa sono stati inseriti i riferimenti al sostegno della salute mentale e al Terzo settore. Per quanto concerne i rilievi espressi dal collega Bond, precisa che appare inopportuno un riferimento esplicito all'articolo 108 in quanto, essendo di carattere fiscale, è di competenza di altra Commissione. Rispetto alle altre criticità segnalate, ricorda che è possibile la presentazione di specifici emendamenti presso la Commissione di merito.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice, come riformulata.

  Marialucia LOREFICE, presidente, delibera di nominare la deputata Sportiello quale relatrice presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, l'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto è stato iscritto la prossima settimana, dopo la conclusione del decreto-legge in materia di immigrazione. Pag. 241
  Ricorda che nella seduta di ieri sono state votate le proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 e che sono stati accantonati gli emendamenti Occhiuto 2.18 e 2.17 e Ferro 2.32 e l'articolo aggiuntivo De Filippo 2.01.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Rizzo Nervo, e alla rappresentante del Governo, sottosegretaria Zampa, per l'espressione dei rispettivi pareri su questi ultimi.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, in relazione agli emendamenti precedentemente accantonati, esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 2.18, a condizione che sia riformulato rendendolo identico all'emendamento Ferro 2.32, sul quale esprime parere favorevole. Al riguardo, ritiene preferibile scongiurare il rischio di interpretazioni non univoche del testo in discussione. Invita altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento Occhiuto 2.17, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Roberto OCCHIUTO (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.18 ed insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 2.17, osservando che non è ragionevole la revoca degli attuali Commissari straordinari che abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ferro 2.32 e Occhiuto 2.18 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4). Respinge altresì l'emendamento Occhiuto 2.17.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.01, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 4). Rileva che l'obiettivo alla base della proposta emendativa originaria appare condivisibile ma che sia preferibile adottare una formulazione più sintetica, non alterandone sostanzialmente il contenuto.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Michela ROSTAN (IV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo De Filippo 2.01 e ne accetta la riformulazione proposta.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, a seguito della riformulazione, la proposta normativa assumerà la nuova numerazione 2.42.
  Avverte altresì che essa è stata sottoscritta anche dai deputati Nesci, Stumpo e Carnevali.

  La Commissione approva l'emendamento De Filippo 2.42 (ex 2.01) (Nuova formulazione) (vedi allegato 4).

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 3.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Ferro 3.6, De Filippo 3.2, Ferro 3.8 e 3.7, De Martini 3.1 e Occhiuto 3.4. In relazione a tale ultima proposta emendativa, segnala che essa appare non più necessaria alla luce dell'approvazione dell'emendamento De Filippo 2.42 (Nuova formulazione). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, il presentatore dell'emendamento Trizzino 3.13 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 3.3. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Misiti 3.12, Ferro 3.10 e 3.9 e Occhiuto 3.5.
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Misiti 3.11. In relazione a tale ultimo emendamento, dichiara di comprendere la finalità ma di ritenere proposta emendativa troppo specifica. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere Pag. 242sarebbe da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Trizzino 3.14 e dell'articolo aggiuntivo Misiti 3.03.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Misiti 3.11.

  La Commissione concorda sull'accantonamento dell'emendamento Misiti 3.11.

  Roberto OCCHIUTO (FI) fa presenta che il relatore, proponendo una nuova formulazione con riferimento all'ex articolo aggiuntivo De Filippo 2.01, avrebbe potuto avanzare la medesima proposta anche per il suo emendamento 3.4.

  Wanda FERRO (FDI) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.6, volto a sopprimere l'articolo 3 del provvedimento, consentendo in tal modo alla Regione Calabria di utilizzare le procedure ordinarie in tema di appalti e forniture.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferro 3.6.

  Michela ROSTAN (IV) sottoscrive l'emendamento De Filippo 3.2 e lo ritira.

  Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.8, ribadendo che la regione Calabria deve essere messa nelle condizioni di gestire in proprio le procedure di appalto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 3.8 e 3.7 e De Martini 3.1.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'emendamento Occhiuto 3.4 non sarà posto in votazione in quanto è sostanzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento De Filippo 2.42 (Nuova formulazione).

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Trizzino 3.13 e lo ritira.

  La Commissione approva l'emendamento Carnevali 3.3 (vedi allegato 4).

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Misiti 3.12 e lo ritira.

  Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.10, sottolineandone la valenza. Ritiene infatti che vadano affidati al presidente della regione, affiancato dai prefetti, dai vertici dell'Esercito della regione e dal Provveditore alle opere pubbliche il compito di realizzare in tempi rapidi i progetti di edilizia sanitaria. Ritiene, infatti, che in tal modo si possa sbloccare la situazione esistente, utilizzando competenze che garantiscono, allo stesso tempo, trasparenza e velocità di esecuzione. Invita, pertanto, tutte le forze politiche ad assumersi le proprie responsabilità a riguardo.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, dichiara di non condividere quanto proposto dalla collega Ferro, ritenendo preferibile mantenere in capo ai Commissari straordinari l'attuazione degli interventi in materia di edilizia sanitaria e ricordando che essi possono anche avvalersi dell'apporto della società INVITALIA SpA.

  Wanda FERRO (FDI), nel ricordare che i lunghi periodi di gestione commissariale, anche con l'apporto di INVITALIA SpA non hanno portato a risultati significativi in termini di edilizia sanitaria, insiste per l'approvazione della propria proposta emendativa, al fine di valorizzare la competenza e l'esperienza dei soggetti in essa richiamati.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferro 3.10.

  Wanda FERRO (FDI), sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 3.9.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 3.9 e Occhiuto 3.5.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Trizzino 3.14 e l'articolo aggiuntivo Misiti 3.03 e li ritira.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 4.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti De Filippo 4.1, Misiti 4.5, Occhiuto 4.3 e Misiti 4.7 e 4.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Michela ROSTAN (IV) sottoscrive l'emendamento De Filippo 4.1 e lo ritira.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive gli emendamenti Misiti 4.5, 4.7 e 4.8 e li ritira.

  La Commissione respinge l'emendamento Occhiuto 4.3.

  Giuditta PINI (PD) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento Carnevali 4.2, di cui è cofirmataria.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che la nuova formulazione dell'emendamento Carnevali 4.2 è stata sottoscritta anche dai deputati Nesci, Occhiuto, Ferro e Stumpo.

  La Commissione approva l'emendamento Carnevali 4.2 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4).

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate agli articoli 5 e 6.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Misiti 5.1 e D'Arrando 6.9. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Lazzarini 6.1 e Occhiuto 6.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sportiello 6.10. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Occhiuto 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 nonché degli articoli aggiuntivi Viscomi 6.05 e Ferro 6.016. In relazione all'articolo aggiuntivo Viscomi 6.05, precisa di comprenderne le finalità ma che, tuttavia, ritiene che una revisione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 per quanto concerne le strutture ospedaliere in zone disagiate debba essere affrontato in maniera complessiva e non soltanto in relazione alla regione Calabria.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Misiti 5.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Misiti 5.1 e D'Arrando 6.9 (vedi allegato 4).

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lazzarini 6.1 e Occhiuto 6.3. Approva altresì l'emendamento Sportiello 6.10 (vedi allegato 4).

  Roberto OCCHIUTO (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.4, avente la finalità di stanziare risorse per riattivare gli ospedali di montagna nella regione Calabria, sottolinea che tale scelta appare attualmente ancora più funzionale in ragione dell'emergenza causato dal coronavirus. Reputa, infatti, che la riapertura di strutture chiuse in tempi recenti rappresenti una scelta decisamente migliore rispetto a quella della costituzione di ospedali da campo, come purtroppo sta avvenendo nella regione. Dichiara, pertanto, di non comprendere le ragioni che hanno portato all'espressione di un parere contrario.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) segnala che l'articolo aggiuntivo Viscomi 6.05, di cui è cofirmataria, si prefigge un obiettivo Pag. 244analogo a quello dell'emendamento 6.4, non solo in relazione all'emergenza sanitaria. Ricorda, infatti, che la chiusura di molte strutture sanitarie ha lasciato scoperte vaste aree del territorio regionale. Ribadendo la necessità di rivedere l'impostazione derivante dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, osserva che la concentrazione delle prestazioni negli ospedali di maggiori dimensioni ha reso ancor più difficile l'erogazione di livelli essenziali di assistenza adeguati.

  Wanda FERRO (FDI) sottoscrive l'emendamento Occhiuto 6.4, condividendone pienamente le finalità. Nel ricordare che in tempi recenti sono stati chiusi nella regione ben diciotto presidi ospedalieri, si dichiara sconcertata dalla realizzazione in corso di ospedali da campo, con strutture provvisorie, in relazione alla emergenza sanitaria in atto.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) invita a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Occhiuto 6.4, giudicandone assai ragionevole il contenuto, sulla base di una valutazione della situazione territoriale della Calabria. Nel ribadire la necessità di riattivare le strutture già esistenti, si associa alle forti perplessità manifestate in ordine alla realizzazione degli ospedali da campo. Invita tutti i deputati eletti nella regione Calabria a dare un apporto in tal senso, anche sulla base della loro profonda conoscenza del territorio, ribadendo che occorre individuare soluzioni di lungo periodo, e non solo temporanee, e ricordando che molti sindaci si sono detti disponibili a collaborare per la riapertura delle strutture presenti nelle loro realtà territoriali.
  Segnala, inoltre, che le strutture andrebbero potenziate con personale assunto a tempo indeterminato, osservando che in caso contrario non sarà possibile reperire l'organico necessario.

  Nicola STUMPO (LEU), nel giudicare condivisibili alcuni degli obiettivi indicati nella discussione in corso, invita a non porre un'enfasi eccessiva sulla realizzazione degli ospedali da campo, ricordando che al momento è in corso l'installazione di uno solo di essi e che occorre, in ogni caso, dare risposte nel minor tempo possibile alle criticità legate all'emergenza sanitaria in corso. Nel richiamare le difficoltà legate alla carenza di personale, ricorda che gli ospedali da campo includono anche una dotazione organica. Segnala, quindi, che con il provvedimento in discussione si individuano risorse finanziarie che consentiranno anche di effettuare le assunzioni necessarie a ripristinare gli ospedali chiusi negli anni passati.
  Sulla base di tali considerazioni, invita tutti i componenti della Commissione a predisporre un ordine del giorno da presentare in Assemblea, volto a promuovere la riapertura di presìdi sanitari nelle aree della Calabria che risultano attualmente scoperte.

  Francesco CANNIZZARO (FI), richiamando l'esperienza di Reggio Calabria, segnala che la concentrazione delle prestazioni degli ospedali di maggiori dimensioni ha posto gli stessi in seria difficoltà in seguito all'elevata diffusione del coronavirus. Valuta il ricorso agli ospedali da campo una scelta ipotizzabile solo in situazioni di assoluta emergenza, ma non ragionevole in prospettiva. Nel ricordare che l'Assemblea ha appena votato in maniera unanime un nuovo scostamento di bilancio, reputa che la situazione attuale rappresenti il momento opportuno per rivedere l'impostazione data all'infrastruttura sanitaria del Paese, riattivando le strutture periferiche dismesse. Invita, quindi, ad accogliere le proposte provenienti dalle forze di opposizione dando un segnale di coesione in tal senso.

  Francesco SAPIA (M5S) ricorda che i deputati del Movimento 5 stelle si confronta quotidianamente con la popolazione calabrese per recepirne le esigenze, evidenziando che sin dal mese di marzo vi è stato un impegno per la riapertura delle strutture esistenti. Ricorda che una recente delibera del presidente facente funzioni della regione Calabria ha determinato sprechi inaccettabili in tale ambito.

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  Roberto OCCHIUTO (FI) chiede se vi sia disponibilità ad accogliere un ordine del giorno vertente sulla materia oggetto dell'emendamento a sua prima firma 6.4.

  Wanda FERRO (FDI) si associa alla richiesta del collega Occhiuto.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, nel riconoscere la valenza e la centralità del tema oggetto alla base della discussione in corso, ribadisce che essa andrebbe affrontata in maniera organica, attraverso una revisione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015.
  Reputa utile, in tal senso, la presentazione di un ordine del giorno in Assembla.

  Roberto OCCHIUTO (FI) ritira il suo emendamento 6.4.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Occhiuto 6.5, 6.6 e 6.7.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 6.05, di cui è cofirmataria.

  Wanda FERRO (FDI) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.016, ricordando che già ad aprile il rettore dell'università Magna Grecia ha proposto l'istituzione di una struttura integramente dedicata alla cura di pazienti affetti da Covid-19 nella città di Catanzaro, anche al fine di evitare pericolose contiguità per i pazienti ricoverati nelle strutture esistenti. Avendo il Commissario respinto tale proposta, intende riproporla attraverso l'articolo aggiuntivo in discussione, esprimendo peraltro l'auspicio che il presidio in oggetto possa trasformarsi, al termine della pandemia, in un centro specializzato per la cura delle malattie infettive.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferro 6.016.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 7.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Ferro 7.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 7.3, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 4). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti De Filippo 7.2, Ferro 7.11 e degli identici Paolin 7.1 e 7.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 7.4 e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Ferro 7.8, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 7.5, a condizione che sia riformulata nei termini indicati in allegato (vedi allegato 4).
  Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Ferro 7.9 e Occhiuto 7.6.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferro 7.7.

  Roberto OCCHIUTO (FI) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 7.3.

  La Commissione approva l'emendamento Occhiuto 7.3 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4).

  Lisa NOJA (IV) sottoscrive l'emendamento De Filippo 7.2 e lo ritira.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Occhiuto 7.3 (Nuova formulazione), risultano preclusi l'emendamento Ferro 7.11 e gli identici emendamenti Paolin 7.1 e Ferro 7.10, che pertanto non saranno posti in votazione.

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  Wanda FERRO (FDI) sottoscrive l'emendamento Occhiuto 7.4.

  La Commissione approva l'emendamento Occhiuto 7.4 (vedi allegato 4).

  Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione a sua prima firma 7.8, volto a rafforzare il ruolo delle Commissioni parlamentari.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferro 7.8.

  Roberto OCCHIUTO (FI) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 7.5.

  Wanda FERRO (FDI) sottoscrive l'emendamento Occhiuto 7.5, come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Occhiuto 7.5 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4).

  Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.9.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 7.9 e Occhiuto 7.6.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 8.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Ferro 8.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Wanda FERRO (FDI), intervenendo su tutte le proposte emendative a sua prima firma riferite all'articolo 8, fa presente che esse sono volte a garantire il rispetto della data del 14 febbraio 2021 per lo svolgimento delle elezioni regionali in Calabria o, quanto meno, ad assicurare lo svolgimento delle stesse in tempi certi e rapidi in caso di contenimento del rischio epidemiologico.
  Sottolinea l'impegno in tal senso del gruppo di Fratelli d'Italia, al fine di rispettare la volontà popolare. Nel ricordare che i poteri limitati a disposizione del presidente facente funzioni rendono ancor più difficile il governo della regione, manifesta la preoccupazione che il decreto-legge attualmente in esame sia stato adottato anche per sancire un rinvio di lungo periodo delle elezioni regionali.

  Roberto OCCHIUTO (FI) sottoscrive tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8 a prima firma Ferro.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 8.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, chiede una sospensione della seduta per un ulteriore approfondimento sull'emendamento Misiti 3.11, che risulta ancora accantonato.

  Marialucia LOREFICE, presidente, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.10.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, il parere favorevole con osservazioni della I Commissione, i pareri favorevoli delle Commissioni VIII e XI, il nulla osta della XIV Commissione e il parere favorevole con osservazione della Commissione per le questioni regionali.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, alla luce degli approfondimenti svolti invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Misiti 3.11 precedentemente accantonato.

Pag. 247

  Gilda SPORTIELLO (M5S) ritira l'emendamento Misiti 3.11, di cui è cofirmataria.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, propone alla Commissione le seguenti correzioni di forma, presentate al fine di migliorare la stesura del testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

  All'articolo 1:

   al comma 3, la parola: «affiancato» è sostituita dalla seguente: «coadiuvato»;

   al medesimo comma 3, le parole: «sub commissari» sono sostituite dalla seguente: «sub-commissari»;

   al comma 4, al secondo periodo, la parola: «individuati» è sostituita dalle seguenti: «stipulati con soggetti individuati», al terzo periodo, le parole: «di AGENAS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'AGENAS» e, al quinto periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

  All'articolo 2:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Commissario ad acta» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «della Regione» sono sostituite dalla seguente: «regionale»;

   al comma 4, primo periodo, la parola: «LEA» è sostituita dalla seguente: «livelli essenziali di assistenza (LEA)»

  All'articolo 3:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «da CONSIP S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società CONSIP S.p.A.» e la parola: «superiori» è sostituita dalle seguenti: «di importo superiore»;

   al comma 2, le parole: «il programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» e dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 3,» è inserita la seguente: «del»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «di INVITALIA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società INVITALIA S.p.A.».

  All'articolo 4:

   al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 1».

  All'articolo 5:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «programma operativo Covid» sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19»;

   al comma 2, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono prestati» e le parole: «nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

  All'articolo 6:

   al comma 4, le parole: «della delibera CIPE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «e al carattere» sono sostituite dalle seguenti: «e del carattere» e le parole: «hanno luogo non prima Pag. 248di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».

  La Commissione approva la proposta di correzioni di forma avanzata dal relatore.
  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 16.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere h) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 202.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che lo schema in oggetto è stato assegnato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 dicembre 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.
  Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sarli, per lo svolgimento della relazione.

  Doriana SARLI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di quattro schemi di decreto legislativo che attuano la delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), che ha previsto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  Per quanto riguarda il procedimento per l'esercizio della delega, il comma 1 del citato articolo 12 prevede che il Governo debba adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/ Pag. 249625 con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. La legge di delegazione è entrata in vigore il 2 novembre 2019; il termine di esercizio della delega scadeva dunque, originariamente, il 2 novembre 2020 (data nella quale il Governo ha trasmesso lo schema in esame alle Camere).
  Per effetto dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, il termine per l'esercizio della delega è ulteriormente prorogato di 3 mesi per consentire alle competenti commissioni parlamentari di esprimere il parere e al Governo di poterne tenere conto; pertanto, il decreto legislativo dovrà essere adottato entro il 2 febbraio 2021.
  Il primo di questi atti, il n. 202 è quello relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  In particolare, esso attua i principi e criteri direttivi di cui alle lettere h) e i) dell'articolo 12, comma 3, della legge di delega, ossia è inteso a: adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale; ridefinire il corrispondente sistema sanzionatorio.
  L'articolo 1 definisce la finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento, disponendo in primo luogo l'istituzione di posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute con il compito di effettuare i controlli ufficiali – affidati attualmente agli USMAF, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero-, sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea, al fine di verificarne la conformità alla normativa dell'Unione europea nei settori citati da alcune lettere dell'articolo 1, par. 2, del Regolamento (UE) 2017/625, ossia: alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (lett. a)); mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori (lett. c)); prescrizioni in materia di salute animale (lett. d)); prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (lett. e)); prescrizioni in materia di benessere degli animali (lett. f)).
  I posti di controllo frontalieri devono acquisire le competenze dei posti d'ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute, nei settori di cui al precedente comma 1; devono inoltre essere diretti da medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale. Al fine di accertare la conformità alla normativa, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione.
  Sono oggetto di tale controllo: animali; prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animali («prodotti compositi»); merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso un incremento temporaneo dei controlli ufficiali; animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza; animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono stabiliti condizioni o misure che impongono di accertare, al momento dell'entrata stessa, la conformità alla normativa emanata dall'Unione nei settori di cui all'articolo 1, comma 1; alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Pag. 250Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.
  L'articolo 2 disciplina le norme relative all'organizzazione dei controlli, disponendo al comma 1, che per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4 (v. ante), l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES (acronimo di: TRAde Control and Expert System) per l'esecuzione dei controlli documentali, di identità, fisici e di laboratorio, la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE).
  L'articolo 3 interviene dettando la disciplina delle categorie delle esenzioni con riferimento agli animali e merci non sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. In particolare, dispone che sono esentati dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del Regolamento (tra cui campioni commerciali, animali e merci destinati a scopi scientifici, a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.
  Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.
  Fa presente che l'articolo 4 dispone in merito alla designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture, prevedendo in proposito (comma 1) che la designazione, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo.
  L'articolo 5 dispone in merito alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni recate dal provvedimento. La disposizione in esame prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 6 dispone, al far data dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, le abrogazioni delle norme dell'ordinamento vigente nazionale, in particolare dei due decreti legislativi che hanno dato attuazione a direttive che vengono abrogate dal Regolamento (UE) 2017/625. Si tratta del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, che ha dato attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, che ha dato attuazione alle direttive 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.
  Gli articoli 7 e 8, infine, prevedono, rispettivamente, la clausola d'invarianza finanziaria, in quanto dalle disposizioni del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo chiamate le amministrazioni competenti a provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, ed alcune disposizioni finali, in base alle quali, con decreto del Ministro della salute, possono essere adottate le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

  Marialucia LOREFICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti Pag. 251 comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 205.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che lo schema in oggetto è stato assegnato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 dicembre 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.
  Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sarli, per lo svolgimento della relazione.

  Doriana SARLI (M5S), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 205 è volto a recepire i princìpi, di cui al comma 3, lettere f) ed i), dell'articolo 12 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Essi concernono: l'adeguamento della disciplina interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relative ai controlli sanitari sugli animali e su alcune merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e alle connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento europeo, che disciplinano nuovi obblighi e procedure in materia di assistenza amministrativa e collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri; la ridefinizione del sistema sanzionatorio relativo ai suddetti controlli, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni.
  Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1, demanda agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) del Ministero della salute l'organizzazione e il coordinamento dei controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625, diretti a verificare la conformità alla normativa europea (ivi incluse le disposizioni relative al benessere animale) degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale, provenienti da altri Stati membri.
  I controlli in oggetto sono svolti secondo modalità a campione e non discriminatorie e sono eseguiti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.
  Nell'adempimento delle sue competenze, il Ministero della salute – avvalendosi dei menzionati uffici veterinari – è tenuto a svolgere il ruolo di organo di collegamento, al fine di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.
  Qualora dai controlli emerga che gli animali o le merci non siano conformi alla normativa europea il Ministero della salute è tenuto a informare senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato.
  Le definizioni – di cui l'articolo 1 dispone l'applicazione – sono dettate dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625. In tale ambito, i controlli sono distinti in: «controllo documentale», consistente nella verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita; «controllo di identità», consistente in un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, Pag. 252 corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento; «controllo fisico», consistente in un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa europea.
  L'articolo 2 definisce gli adempimenti a carico degli operatori che ricevono come primi destinatari, dal territorio di altri Stati membri, gli animali e le merci di cui al precedente articolo 1. In particolare, i suddetti operatori destinatari sono tenuti a: effettuare la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati, oppure ricorrendo ad altre modalità di trasmissione telematica, stabilite con apposito decreto del Ministro della salute; segnalare ogni partita all'ufficio veterinario suddetto e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competenti per territorio. Detta segnalazione è effettuata, per le partite di animali, nelle 24 ore precedenti l'arrivo e, per le partite di merci, almeno un giorno feriale prima dell'arrivo.
  L'articolo 3 disciplina lo svolgimento dei controlli di conformità alla normativa europea di animali e merci, provenienti da altri Stati membri, da parte degli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
  In particolare, il comma 1 dispone che – ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome nonché dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio – gli uffici veterinari suddetti programmino i controlli in oggetto, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.
  I commi 2 e 6 disciplinano le ipotesi in cui, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, sia rilevata la non conformità della partita alla normativa dell'Unione europea che regola l'ingresso dell'animale o della merce in oggetto da altro Stato membro ovvero sia rilevato un rischio per la salute pubblica o la sanità animale ovvero un sospetto di non conformità.
  In base al comma 4, qualora la non conformità concerna errori meramente formali del certificato o dei documenti, non incidenti sullo stato sanitario della partita, gli uffici veterinari, prima di ricorrere alla rispedizione di quest'ultima, hanno facoltà di concedere all'operatore dello Stato membro, che ha spedito gli animali o le merci, un termine, non inferiore a 30 giorni, per procedere alla regolarizzazione.
  Ai sensi del comma 5, qualora dai controlli in oggetto venga rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia o di altri fattori suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza della partita da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'ufficio veterinario responsabile dispone, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625: la quarantena, l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali; il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale.
  Il comma 3 del presente articolo 3 specifica che, nel caso in cui siano eseguiti campionamenti, analisi, prove o diagnosi sugli animali o merci in oggetto (provenienti da altri Stati membri), gli uffici veterinari e i servizi veterinari suddetti riconoscono il diritto dell'operatore di chiedere, a sue spese, una controperizia, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.
  L'articolo 4 commina alcune sanzioni amministrative. Il comma 1 concerne la violazione dell'obbligo di segnalare ogni partita, Al riguardo, si prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato. Il comma 2 concerne le ipotesi di inadempimento delle misure disposte – al fine di garantire la conformità alla normativa europea Pag. 253 – ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo 138 e nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 3 dello schema. Si prevedono, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per la violazione di ciascun obbligo, nonché eventualmente, secondo le ipotesi e i termini omologhi a quelli di cui al comma 1, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  L'articolo 5 dispone l'abrogazione – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – dei seguenti decreti legislativi: n. 27 del 1993 di attuazione della direttiva 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica, direttiva a sua volta abrogata dall'art. 146 del regolamento (UE) 2017/625; n. 28 del 1993 di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, direttive anch'esse abrogate dall'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625.
  L'articolo 6 prevede che con decreto del Ministro della salute possano essere definite procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui al precedente articolo 3.
  L'articolo 7 stabilisce che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai compiti da esso discendenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 206.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che lo schema in oggetto è stato assegnato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 dicembre 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.
  Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, per lo svolgimento della relazione.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame attua i principi e i criteri direttivi delle lettere da a) ad e) dell'articolo 12, comma 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in materia di controlli, nonché di cooperazione ed assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni ed autorità competenti, su alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, prodotti fitosanitari e pesticidi, protezione contro gli organismi nocivi per le piante, prodotti biologici, denominazioni protette o specialità tradizionali.
  Il provvedimento si compone di 14 articoli. Con l'articolo 1 sono individuate le finalità del provvedimento, consistenti nell'adeguamento e nel raccordo delle disposizioni nazionali con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione Pag. 254 espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue.
  L'articolo 2, al comma 1, designa, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome e le aziende sanitarie locali, quali Autorità competenti nei settori di seguito elencati: a) gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; b) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione; c) la salute animale; d) i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali; e) il benessere degli animali; f) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi.
  Al personale delle Autorità competenti è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato.
  Per quanto riguarda il Ministero della salute, questo può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità. A sua volta, il Ministero della difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di verifica condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali.
  L'articolo in esame, al comma 2, designa il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali quale Autorità competente nei seguenti settori: a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura; b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura; c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
  Inoltre, il Ministero delle politiche agricole è organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.
  L'articolo 3 disciplina il procedimento di adozione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP), con la finalità di descrivere il sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare, verificando così la corretta applicazione della legislazione comunitaria. In questo contesto, il Ministero della salute individua modalità e strumenti condivisi e coordina le autorità competenti (regioni, province autonome, aziende sanitarie locali) responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame.
  In base all'articolo 4, le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, in base alla categoria di rischio assegnata. Da parte sua, il Ministero della salute esercita le attribuzioni in tali settori, in qualità di Autorità competente a garantire la sicurezza e la conformità alla normativa degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici e può disporre la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato.
  Al fine dell'adozione di provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'articolo 5 dispone che l'Autorità competente valuti le non conformità derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti che, qualora non completamente ottemperati, possono comportare un rischio per la salute umana o animale e, qualora sia necessario, possa anche procedere a sequestro amministrativo.
  L'articolo 6 prescrive gli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1.
  A tutela dell'operatore, l'articolo 7 prevede che l'Autorità competente, nel prelevare Pag. 255 il campione, debba assicurare che vi sia una quantità sufficiente per garantire la disponibilità di tutte le aliquote, compresa quella destinata al titolare o a un suo delegato. In caso di esito sfavorevole delle analisi, gli operatori possono richiedere all'Autorità competente, a proprie spese, una controperizia.
  Con l'articolo 8 si regolamenta la procedura che l'operatore può attivare nel caso in cui non condivida le valutazioni effettuate dall'autorità competente in sede di controperizia.
  L'articolo 9 designa i laboratori ufficiali designati dall'Autorità competente. Tali laboratori effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. Il Ministero della salute può designare come laboratori ufficiali anche altri laboratori all'uopo individuati.
  L'articolo 10 detta disposizioni sui laboratori nazionali di riferimento (LNR) e introduce disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche.
  L'articolo 11 sostituisce il comma 1 dell'articolo 48 (Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero) della legge n. 96 del 2010, riconoscendo, oltre alle navi officina e alle navi frigorifero, anche le navi refeer (nave da carico refrigerata, tipicamente utilizzata per il trasporto di merci deperibili), ed ha la finalità di poter effettuare sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625.
  L'articolo 12 dispone che, al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, a far data dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti e agli animali d'azienda, nonché le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari, avvengono esclusivamente in formato elettronico.
  Infine, si demanda ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei criteri e delle modalità operative delle registrazioni in formato elettronico.
  L'articolo 13 disciplina le modifiche e le abrogazioni di provvedimenti vigenti che avranno efficacia con l'entrata in vigore dello schema in esame, mentre l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria. Per l'esecuzione dei controlli ufficiali concernenti i settori di competenza del Ministero della salute, è previsto il sistema di finanziamento come disciplinato dal decreto legislativo n. 194 del 2008, in via di adeguamento alla nuova normativa di riferimento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 210.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che lo schema in oggetto è stato assegnato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 dicembre 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.
  Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata Pag. 256 all'effettiva trasmissione di tale documentazione.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, per lo svolgimento della relazione.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, fa presente che lo schema di decreto in esame è inteso a recepire il principio specifico di delega, di cui al comma 3, lettera g), del dell'articolo 12, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, concernente la revisione della disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, svolti nelle materie di cui al suddetto regolamento da parte del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome e dalle aziende sanitarie locali. Tale revisione deve in ogni caso: assicurare la coerenza con i criteri di riparto tra le suddette istituzioni previsti dalla disciplina finora vigente, relativi alle risorse derivanti dalle tariffe per i controlli in oggetto; garantire le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli suddetti, nonché le altre attività ufficiali, ed essere orientata agli obiettivi di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nella determinazione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Rientra nell'oggetto dello schema anche la determinazione della tariffa per l'ispezione negli specifici casi di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.
  Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e il relativo importo è destinato alle autorità competenti e agli altri enti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 dello schema.
  Si attribuisce, inoltre, la facoltà al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome – limitatamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per i quali non siano previste tariffe armonizzate nello schema in esame – di determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.
  In base al comma 6, sono esclusi dall'applicazione delle tariffe gli enti del Terzo settore, e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della protezione civile.
  Inoltre, i successivi commi 7 e 8 prevedono un'esclusione parziale – concernente, cioè, solo alcune tariffe – in favore degli operatori che effettuano «produzione primaria» e «operazioni associate».
  L'articolo 2 reca le definizioni, ai fini della disciplina in esame.
  L'articolo 3 disciplina l'applicazione da parte del Ministero della salute delle tariffe per alcune attività svolte dal medesimo dicastero o per conto di quest'ultimo.
  L'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi officina, navi frigorifero e navi reefer vessel e per gli atti di riconoscimento delle suddette navi da parte dello stesso dicastero.
  L'articolo 5 definisce le tariffe inerenti all'attività di esportazione, da parte di un operatore, degli animali e delle merci summenzionate.
  L'articolo 6 definisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'azienda sanitaria locale, relativi ai macelli, agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, agli stabilimenti di sezionamento di carni, a quelli di produzione di latte o di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 7 definisce le tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'azienda sanitaria locale relativa alla macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o ad animali selvatici oggetto Pag. 257di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 stabiliscono alcune fattispecie di maggiorazione delle tariffe in oggetto, con riferimento ai casi in cui il controllo sia richiesto dall'operatore con determinate modalità temporali di esecuzione. Il valore base delle tariffe dei controlli eseguiti su richiesta, nonché di altri controlli originariamente non programmati, è disciplinato dal successivo articolo 9, il quale, a sua volta, rinvia all'articolo 10 per la definizione della tariffa su base oraria.
  L'articolo 11 definisce le tariffe relative alla richiesta di esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché all'eventuale richiesta di altre analisi, prove o diagnosi.
  Gli articoli 12 e 13 definiscono le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte, rispettivamente, del Ministero della salute e delle aziende sanitarie locali.
  L'articolo 14 disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, facendo riferimento esclusivamente agli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2.
  L'articolo 15 disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale, facendo riferimento esclusivamente a quelle dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e alla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10.
  L'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione degli introiti derivanti dalle tariffe.
  L'articolo 17 concerne – con riferimento agli obblighi a carico dell'operatore posti dal presente schema – i provvedimenti per omessa comunicazione o per omesso pagamento delle tariffe.
  L'articolo 18 definisce le modalità di aggiornamento e di modifica degli allegati al provvedimento in esame, prevedendo l'eventuale emanazione di decreti ministeriali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  Gli articoli da 19 a 21 recano disposizioni finali (concernenti una relazione annuale alla Commissione europea, le clausole di invarianza finanziaria e le abrogazioni e le cessazioni di efficacia).

  Marialucia LOREFICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.