CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2020
481.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2020.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 1).
  Richiama, in particolare, l'attenzione sulla condizione, che, recependo istanze emerse nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, chiede alla Commissione di merito di prevedere l'erogazione di Pag. 4contributi straordinari in favore dei comuni interessati alla gestione dei flussi migratori, che versano in una situazione di particolare sofferenza.

  Alberto STEFANI (LEGA) chiede una breve sospensione della seduta, al fine di poter valutare la proposta di relazione.

  Fausto RACITI, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.

  Alberto STEFANI (LEGA) apprezza lo sforzo del relatore, ma dichiara di non poter condividere l'impostazione generale della legge di bilancio né, con riferimento alla condizione richiamata dal relatore medesimo, la proposta di limitarsi alla destinazione dei contributi straordinari in favore dei comuni interessati alla gestione di flussi migratori, in quanto le problematiche poste dai flussi migratori andrebbero affrontate in modo strutturale, ponendo fine all'arrivo indiscriminato e incontrollato di stranieri nel nostro territorio e destinando risorse al potenziamento delle forze di polizia che gestiscono le emergenze.
  Richiama l'attenzione sulle condizioni di grave sofferenza finanziaria in cui versano le amministrazioni locali, le quali si trovano nell'impossibilità di effettuare spese per investimenti, e sottolinea come tali amministrazioni meritino attenzione, in quanto costituiscono il principale punto di riferimento della cittadinanza.
  Ritiene inaccettabile destinare risorse per la gestione dei flussi migratori, che, al contrario, devono essere regolati e contenuti, consentendo l'ingresso e la permanenza nel nostro territorio soltanto a coloro i quali siano in possesso dei requisiti per fruire della protezione internazionale. Osserva come la politica della maggioranza vada nella direzione opposta, vale a dire quella di consentire l'ingresso indiscriminato e incontrollato dei migranti nel nostro Paese.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, sottolinea di essere pienamente consapevole delle posizioni politiche della Lega per quanto concerne le politiche migratorie e la legge di bilancio nel suo complesso. Ciò premesso, ritiene che l'aspetto relativo al sostegno in favore dei comuni impegnati nella gestione dei flussi migratori possa essere oggetto di considerazione autonoma, al fine di addivenire, su tale specifico punto, a una posizione condivisa.

  Carmelo MICELI (PD) dichiara di riscontrare un brusco passo indietro rispetto alla discussione svolta sul decreto-legge in materia di sicurezza, nonché rispetto all'atteggiamento tenuto dall'opposizione nell'odierna seduta dell'Assemblea in occasione della votazione sull'autorizzazione allo scostamento di bilancio.
  Ritiene che, a fronte della situazione di emergenza nella quale versa il Paese, sarebbe opportuno un atteggiamento di maggiore collaborazione, in linea anche con le sollecitazioni del Presidente della Repubblica. Dichiara quindi di non comprendere la sopravvenuta contrarietà della Lega alla proposta di stanziare contributi in favore dei comuni di frontiera interessati dal fenomeno migratorio.

  Simona BORDONALI (LEGA) esprime il proprio stupore per le affermazioni del deputato Miceli, il quale dimostra di non aver minimamente compreso quanto dichiarato dal deputato Stefani.
  Respinge con fermezza l'accusa, rivolta alla propria parte politica, di essere contraria all'erogazione di contributi in favore dei comuni di frontiera. Ricorda come la Lega abbia presentato, nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di sicurezza, proposte emendative in tal senso, che non è stato possibile approvare per il passo indietro compiuto dalla maggioranza, e sottolinea come le amministrazioni locali versino in una situazione di difficoltà a causa delle politiche migratorie perseguite dalla maggioranza.
  Stigmatizza, quindi, la continua strumentalizzazione delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e ricorda come nell'odierna seduta dell'Assemblea la Lega abbia dato dimostrazione di grande spirito Pag. 5di collaborazione e senso di responsabilità, nell'interesse dei cittadini e del Paese.

  Alberto STEFANI (LEGA), con riferimento alle affermazioni del deputato Miceli, ritiene che il senso di responsabilità non possa essere scambiato con l'acquiescenza rispetto a qualsiasi decisione imposta dalla maggioranza. Osserva come il compito della Lega sia quello di realizzare lealmente il programma politico sulla base del quale ha ottenuto il consenso elettorale e di portare avanti con orgoglio le proprie posizioni.
  Rileva quindi come numerosi parlamentari della Lega provengano da esperienze di amministrazione locale e come siano pienamente consapevoli della situazione di straordinaria difficoltà che gli enti locali vivono quotidianamente.
  Sottolinea come nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di sicurezza sia stata la maggioranza ad aver dimostrato scarso spirito di collaborazione, in quanto non è stata accolta alcuna proposta emendativa della Lega. Ritiene che la maggioranza non offra alcuna garanzia che le somme stanziate non vengano poi utilizzate per finanziare le politiche migratorie perseguite dalla maggioranza stessa e invita semmai a valutare lo stanziamento di fondi per consentire alle amministrazioni locali di affrontare la situazione di estrema difficoltà nella quale versano, anziché favorire la permanenza nel nostro territorio di cittadini stranieri che non hanno titolo per rimanere nel nostro Paese.
  Sottolinea infatti come, da un lato, si preveda l'erogazione di contributi per fare fronte all'emergenza migratoria, ma, dall'altro, si continui ad alimentare tale emergenza con politiche di apertura indiscriminata.

  Roberta ALAIMO (M5S) propone, al fine di addivenire a una formulazione condivisa, di modificare la condizione recata dalla proposta di parere del relatore, facendo riferimento a contributi strutturali anziché straordinari in favore dei comuni, nonché all'incremento delle risorse per le forze di polizia.

  Francesco BERTI (M5S) saluta con favore il passo in avanti costituito dall'odierno voto favorevole delle opposizioni all'autorizzazione allo scostamento di bilancio. Contesta l'affermazione secondo la quale la maggioranza destina risorse soltanto all'emergenza migratoria, rivendicando lo stanziamento di fondi in favore delle amministrazioni locali, nonché le ingenti risorse messe in campo per fare fronte alla crisi sociale ed economica derivante dalla pandemia, tra le quali richiama il reddito di cittadinanza. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di aumentare le risorse in favore della polizia locale, che svolge rilevanti funzioni di pubblica sicurezza, nonché per incrementare il Fondo per i rimpatri.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ritiene di poter accedere alla richiesta di integrazione della proposta di relazione avanzata dalla deputata Alaimo.
  Chiede, altresì, che la proposta di relazione sia posta in votazione per parti separate, al fine di consentire alla Lega di esprimere il proprio voto contrario sulle premesse e sulle osservazioni della proposta e il voto favorevole, qualora lo ritenesse, sulla condizione relativa ai contributi in favore dei comuni interessati dalla gestione dei flussi migratori.

  Fausto RACITI, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire un'interlocuzione informale tra i gruppi.

  La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

  Simona BORDONALI (LEGA) condivide la richiesta del relatore di procedere alla votazione per parti separate della proposta di relazione e chiede di integrare la condizione nel senso di fare riferimento specifico ai comuni di frontiera.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, all'esito dell'interlocuzione fra i gruppi, riformula la condizione contenuta nella sua proposta di relazione (vedi allegato 2). Pag. 6
  Ribadisce quindi la richiesta di porre in votazione la proposta di relazione per parti separate, nel senso di votare dapprima la proposta di relazione ad eccezione della condizione e, quindi, la condizione.

  Simona BORDONALI (LEGA) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto nella ricerca di una formulazione condivisa e segnala come la condizione recepisca il contenuto delle proposte emendative presentate, anche dalla deputata Dieni, al decreto-legge in materia di sicurezza, che in tale sede non è stato possibile approvare.

  Il Sottosegretario di Stato Carlo SIBILIA si rimette alla Commissione sulla proposta di relazione, come riformulata dal relatore.

  Fausto RACITI, presidente, alla luce delle richieste in tal senso, avverte che la proposta di relazione, come riformulata, sarà posta in votazione per parti separate, nel senso di votare prima le premesse e le osservazioni e, quindi, la condizione.

  La Commissione approva le premesse e le osservazioni contenute nella proposta di relazione, e, quindi approva, all'unanimità, la condizione in essa contenuta.

  Delibera altresì di nominare il deputato Ceccanti quale relatore presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e del documento in oggetto, rinviati nella seduta del 19 novembre 2020.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la Commissione prosegue l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).
  Ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che non sono state presentate proposte emendative alle parti del disegno di legge afferenti agli ambiti di competenza della I Commissione.
  Informa che il relatore ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge e una proposta di parere sulla Relazione (vedi allegati 3 e 4).
  Segnala quindi che si procederà prima alla votazione della proposta di relazione sul disegno di legge e poi alla votazione della proposta di parere sulla Relazione.

  Alberto STEFANI (LEGA) chiede una breve sospensione della seduta, al fine di poter valutare le proposte formulate dal relatore.

  La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

  Alberto STEFANI (LEGA) dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di relazione sul disegno di legge e sulla proposta di parere sulla Relazione.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione e la proposta di parere del relatore.
  Nomina inoltre il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 2757, per Pag. 7le parti di competenza della I Commissione.

  La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Alberto STEFANI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2772, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

  Federica DIENI (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva come il decreto-legge, che si compone di 10 articoli, suddivisi in 2 Capi, nell'ambito del Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 7, l'articolo 1 stabilisca le funzioni del Commissario ad acta nominato dal Governo, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria. Il Commissario è altresì chiamato a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario, con l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza COVID-19 e ad assicurare l'attuazione delle misure del decreto-legge.
  L'articolo 2 disciplina le modalità per la nomina dei Commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria da parte del Commissario ad acta.
  Al riguardo si prevede che questi Commissari possano essere scelti anche nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria e di gestione aziendale.
  L'articolo 3 reca, con riferimento alla regione Calabria, disposizioni transitorie in materia di:

   appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale;

   programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19;

   edilizia sanitaria.

  In particolare, con riferimento alla suddetta regione Calabria il comma 1 disciplina le procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture per gli enti del Servizio sanitario.
  Il comma 2 pone un termine per la predisposizione sia del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 sia del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale.
  Il comma 3 disciplina l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria.
  L'articolo 4 concerne l'eventuale scioglimento di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e reca norme di coordinamento tra i suddetti articoli e le disposizioni di articoli del decreto-legge. Pag. 8
  In particolare, in base al comma 4, si prevede che la Commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario regionale adotti, sentito il Commissario ad acta, l'atto aziendale e «gli altri provvedimenti previsti».
  Relativamente alla formulazione del comma 4 dell'articolo 4, rileva l'opportunità di chiarire quali siano «gli altri provvedimenti previsti» cui si fa riferimento, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
  L'articolo 5 prevede che il Commissario ad acta per il Servizio sanitario della Regione Calabria, nominato ai sensi dell'articolo 1, possa avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, del Corpo della Guardia di finanza, al fine di porre in essere attività tese al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  L'articolo 6, al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario della regione Calabria, dispone l'accantonamento, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 60 milioni di euro, con copertura da stabilire con Accordo con il Ministero della salute, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.
  È inoltre prevista l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, a valere su quota-parte delle risorse destinate all'edilizia sanitaria.
  L'articolo 7 stabilisce come termine per l'applicabilità delle disposizioni di cui al Capo I un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 novembre 2020).
  Si prescrive inoltre l'invio con periodicità semestrale al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, di una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo in esame, da parte del Commissario ad acta.
  Si prevede altresì che il Consiglio dei ministri possa aggiornare il mandato commissariale, anche in relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta nominato.
  Si dispone quindi la decadenza di tutti i direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono fatti salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta, rimasti in carica alla data del 3 novembre 2020.
  Per quanto riguarda il Capo II, che comprende gli articoli da 8 a 10, l'articolo 8 introduce una deroga, per l'anno in corso, alla disciplina relativa ai termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, in ragione della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.
  Al riguardo il comma 1 dispone che, «limitatamente al 2020», le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. La disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020.
  Al riguardo, evidenzia l'opportunità di chiarire che, attraverso l'utilizzo dell'espressione «limitatamente all'anno 2020», si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi, ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020.
  Quest'ultima interpretazione, nel caso della Regione Calabria – allo stato l'unica regione interessata dalla disposizione – risulterebbe Pag. 9 infatti contraddittoria con la previsione di un termine minimo di novanta giorni per lo svolgimento delle elezioni, termine che infatti decorre dal 10 novembre, data della presa d'atto del decesso della Presidente Santelli e del conseguente scioglimento del consiglio regionale.
  Il comma 2 proroga i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali. Gli organi scaduti sono tenuti a in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni contenute nell'articolo 8.
  L'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto – legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, rileva come le disposizioni del Capo I, riguardanti il servizio sanitario della regione Calabria, appaiano riconducibili alla materia, di competenza legislativa statale esclusiva, «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e alla materia, di competenza legislativa concorrente, «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Assume inoltre rilievo l'articolo 120 della Costituzione, che, tra le altre cose, consente l'intervento sostitutivo dello Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.
  In proposito giova ricordare che sul precedente provvedimento in materia, il decreto-legge n. 35 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità presentate e rilevando, tra le altre cose, che «le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse.»; ciò in continuità con precedenti pronunce della medesima Corte (sentenze n. 155 del 2011 e n. 219 del 2013).
  Il provvedimento in esame prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'intesa con la regione Calabria per la nomina da parte del Commissario ad acta dei commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario regionale (in caso di mancata intesa può procedere il Ministro della salute, ma comunque previa delibera del Consiglio dei ministri a cui è chiamato a partecipare anche il presidente della giunta regionale). Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che, con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la destinazione di 60 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale alla regione Calabria; anche le relative modalità di erogazione, successive alla presentazione del programma operativo sulla prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, saranno oggetto di un accordo tra Stato e regioni (comma 2 dell'articolo 6); tale accordo è poi sottoposto alla verifica del Comitato permanente per la erogazione dei Lea e al Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005, organismi nei quali siedono rappresentanti regionali.
  Per quanto attiene alle disposizioni del Capo II, riguardanti il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, esse appaiono riconducibili alla competenza statale individuata dal primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, il quale prevede che i princìpi fondamentali in materia di leggi elettorali regionali siano fissati con legge della Repubblica. Pag. 10
  In particolare, il comma 2 dell'articolo 8 precisa che fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
  Il comma 2 proroga i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali.
  In proposito, come rilevato anche nella relazione illustrativa al provvedimento, ricorda che la disciplina del regime di prorogatio rientra nella competenza degli statuti regionali, come in più occasioni evidenziato anche dalla Corte costituzionale. In particolare, la Corte, nella sentenza n. 196 del 2003, dopo aver ricordato che «[c]on la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata», afferma che «[u]na interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123» (Considerato in diritto n. 13).
  Sul tema, la giurisprudenza costituzionale evidenzia inoltre che l'esercizio dei poteri in prorogatio «non può che essere limitato ai poteri “necessari”, come definiti dallo statuto regionale in conformità all'articolo 123 della Costituzione. Tale esercizio va inteso come necessariamente limitato all'esigenza di rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale.»
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 479 del 24 novembre 2020, a pagina 38, prima colonna, ventiseiesima riga, la parola: «parere» è sostituita dalla seguente «relazione».