CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2020
480.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 191

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, segnala che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni di più immediato interesse per gli enti territoriali (che sono raccolte principalmente nel Titolo XII del provvedimento), rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici. Dichiara poi la propria disponibilità a prendere in considerazione, anche ai fini della predisposizione del parere, ulteriori disposizioni.
  Tra le disposizioni di più immediato interesse per la nostra Commissione segnala quindi preliminarmente l'articolo 150 che modifica la disciplina in materia di perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Si tratta di una disposizione di particolare interesse perché, come ricordato dal Ministro per gli affari regionali Boccia nella sua audizione del 18 novembre scorso, essa accompagna il processo di regionalismo differenziato, come delineato dal disegno di legge collegato alla manovra che auspica sia presto deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento.
  In particolare, la norma istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033. A tale fine, con il comma 1 dell'articolo si demanda ad uno o più DPCM il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti. Al riguardo, rileva Pag. 192l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del DPCM. Assumendo rilievo sia, in modo che appare prevalente, le competenze esclusive statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e di intervento speciale dello Stato per promuovere lo sviluppo (articolo 119, quinto comma) sia quelle concorrenti in materia di tutela della salute e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma), potrebbe risultare idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza unificata. La procedura prevede poi, con un ulteriore DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione delle infrastrutture la cui realizzazione è ritenuta necessaria per colmare il gap infrastrutturale tra le diverse aree geografiche, anche infraregionali. Si prevede infine la ripartizione delle risorse del fondo perequativo sempre con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, invita a valutare l'opportunità di coinvolgere anche gli enti locali, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Più in generale, nell'apprezzare l'istituzione del fondo, necessario per l'attuazione del regionalismo differenziato, segnala la necessità di approfondire in che modo esso si coordini con gli altri strumenti già previsti a normativa vigente, quali il piano «Italia veloce» e gli interventi infrastrutturali da attuare nell'ambito del piano di riforme e resilienza.
  Tra le altre disposizioni di interesse segnala poi che l'articolo 44 semplifica le modalità di determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili ai mutui concessi agli enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato di importo fino a 51.645.689,91 euro.
  L'articolo 85 prevede che la conoscenza della sola lingua tedesca possa costituire requisito sufficiente per l'esercizio della professione medica nella provincia autonoma di Bolzano e si autorizza il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma a costituire una sezione autonoma dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca.
  Al riguardo segnala che risulta pendente presso la Corte costituzionale un ricorso del Governo sulla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2019 che, in maniera che appare analoga, prevede la possibilità di iscrizione negli albi professionali di professionisti che conoscano la sola lingua tedesca e quindi possano operare nel solo territorio della provincia; il Governo in particolare lamenta la lesione dell'obbligo della provincia autonoma di legiferare in armonia con la Costituzione e con gli impegni internazionali dell'Italia, richiamando, per quest'ultimo profilo, l'articolo 53 della direttiva 2005/36/UE che vieta un riconoscimento di qualifica professionale ad una specifica area del territorio di uno Stato membro.
  Rileva pertanto come potrebbe risultare opportuno un approfondimento della disposizione, in modo da circoscriverne meglio la portata; in particolare andrebbe verificata la relazione tra la disposizione e la richiamata disposizione della direttiva 2005/36/UE; in secondo luogo, anche se in base agli elementi acquisiti la disposizione non riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale ma unicamente i liberi professionisti, andrebbe confermato in termini inequivoci che rimanga comunque ferma la previsione della conoscenza sia della lingua italiana sia della lingua tedesca per l'accesso al pubblico impiego ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 752 del 1976; segnala peraltro che proprio la prossima settimana, nelle udienze del 1-2 dicembre, la Corte costituzionale dovrebbe esaminare il richiamato ricorso sulla legge n. 10 del 2019 della provincia autonoma di Bolzano.
  L'articolo 143 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale per cause imputabili alle condizioni socio economiche dei territori); l'articolo 144 definisce nuove modalità di finanziamento delle province e delle città Pag. 193metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022; in particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse; con l'articolo 145 vengono introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali: si estende all'esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti; si proroga al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19; si proroga al 2021 la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare; si consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta; si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19; si istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.
  Segnala poi che l'articolo 147 dispone l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido; la disposizione prevede, tra le altre cose, per la ripartizione delle risorse, un'intesa in sede di Conferenza Stato-città, disponendo altresì che, se l'intesa non è raggiunta entro quindici giorni, il decreto può essere comunque adottato. Al riguardo, rileva che il termine di quindici giorni potrebbe risultare troppo ristretto per garantire il rispetto del principio di leale collaborazione e ritiene che si potrebbe portare tale termine a trenta giorni, in analogia al termine previsto per l'adozione delle intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  L'articolo 148, inoltre, in attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19. Inoltre, si dispone l'accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di 300 milioni di euro annui da impiegare per la revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato alla compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2022.
  L'articolo 149 incrementa di 1 miliardo le risorse stanziate per investimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che le risorse per l'edilizia scolastica possano essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.
  L'articolo 153 prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni; alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato-regioni. Al riguardo, Pag. 194 dato il carattere concorrente della competenza coinvolta (la tutela della salute), rileva l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere;
  L'articolo 154 incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021.
  L'articolo 157 definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, di cui 200 milioni annui per le regioni e le province autonome, 100 milioni annui per i comuni e 50 milioni annui per le province e le città metropolitane; la norma prevede anche, al comma 2, che il riparto di tale contributo tra gli enti territoriali avvenga in sede di «autocoordinamento» tra le regioni e le province autonome da formalizzare con DPCM e, solo in assenza di «accordo in sede di autocoordinamento» attraverso un DPCM da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo ricorda che, in precedenti disposizioni (si vedano ad esempio l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del 2015; l'articolo 1, comma 398, della legge di stabilità 2015, la legge n. 190 del 2014 e l'articolo 1, comma 481, della legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013) anche l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento era comunque recepito con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in modo da preservare tale organismo, insieme alla Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata, come sede privilegiata per dare attuazione al principio di leale collaborazione tra livelli di governo territoriali.
  Rileva, infine, l'opportunità che, come di consueto, la nostra Commissione segnali alla Commissione bilancio l'opportunità di tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo avanzate, nel corso delle loro audizioni presso la Commissione bilancio, da ANCI, UPI e Conferenza delle regioni. Si riserva quindi di formulare la proposta di parere sulla base degli approfondimenti che saranno compiuti sugli aspetti richiamati nella relazione e degli ulteriori elementi che emergeranno nell'esame.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) ringrazia il relatore per la propria disponibilità ad un confronto in commissione ai fini della predisposizione della proposta di parere. Ciò premesso però non può che stigmatizzare il grave ritardo – un mese – con cui il disegno di legge di bilancio è giunto all'esame del Parlamento, pregiudicando la possibilità di un esame effettivo da parte delle Camere. Rileva poi che la manovra ha un volume complessivo di 38 miliardi, di cui però 15 derivanti dalle risorse del Recovery Fund. Questo nonostante non sia ancora chiara né la tempistica né la quantità effettiva delle risorse del Recovery Fund. Segnala tra l'altro il ritardo del governo italiano nella presentazione dei progetti per l'utilizzo delle risorse europee. L'impressione è che si continui a tamponare l'emergenza, ad esempio con i vari «decreti ristori» all'esame del Senato, rincorrendo il virus senza pensare ad interventi strutturali. Anche il disegno di legge di bilancio presenta questo difetto di assenza di misure strutturali. Sul punto invita a considerare che non c'è solo bisogno di ristorare le imprese delle perdite subite, come pure è necessario, ma a queste misure si deve accompagnare una coraggiosa azione di riforme, a partire dalla riforma fiscale che nel disegno di legge di bilancio è di fatto solo annunciata.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.), con riferimento all'articolo 85, conferma che la disposizione interessa unicamente Pag. 195 i medici che svolgono attività privata mentre per lavorare nelle strutture pubbliche, come in tutte le pubbliche amministrazioni, continuano a valere le norme che prescrivono l'utilizzo delle due lingue italiana e tedesca e della lingua ladina. Segnala poi che la disposizione è una norma di carattere eccezionale per consentire di supplire, nell'ambito dell'emergenza coronavirus, alla mancanza di medici, anche alla luce delle caratteristiche del territorio della provincia di Bolzano che vede comuni situate in valli remote difficili da raggiungere e che sarà comunque previsto l'ausilio di un servizio di traduzione per i medici che parlino la sola lingua tedesca.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, nel ringraziare le colleghe intervenute, dichiara di condividere la denuncia per il grave ritardo nella trasmissione del disegno di legge di bilancio alle Camere, ritardo che inevitabilmente comprimerà il lavoro parlamentare. Rileva sul punto però la peculiarità dell'emergenza in corso, che determina l'adozione di più successivi scostamenti di bilancio e quindi vede la decisione di bilancio inevitabilmente costruita in più fasi. Invita poi i colleghi a riflettere sull'importanza per la Commissione dell'articolo 150 in materia di perequazione infrastrutturale. L'articolo contiene infatti una procedura innovativa che consente per la prima volta di affrontare anche i divari infraregionali, come auspica che si possa anche iniziare a fare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, con apposite misure per una specifica realtà, il Lazio.

  Emanuela CORDA, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, segnala preliminarmente come le disposizioni del Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria) appaiano riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente «coordinamento della finanza pubblica» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assume inoltre rilievo l'articolo 120 della Costituzione che, tra le altre cose, consente l'intervento sostitutivo dello Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.
  Ricorda che sul precedente provvedimento in materia, il decreto-legge n. 35 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità presentate e rilevando, tra le altre cose, che «le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse.»; ciò in continuità con precedenti pronunce (sentenze n. 155 del 2011 e n. 219 del 2013); il principio della necessaria temporaneità appare rispettato anche dal provvedimento in esame in quanto si dispone una proroga limitata di 24 mesi della gestione commissariale istituita per 18 mesi dal decreto-legge n. 35 del 2019; cionondimeno è ovviamente auspicabile una riflessione di carattere generale sulle modalità con le quali evitare un prolungamento eccessivo nel tempo del ricorso a gestioni commissariali;
  Ciò premesso, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, sulle quali Pag. 196mi soffermerò nell'illustrazione dei singoli articoli.
  Le disposizioni del Capo II (disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario) appaiono invece riconducibili alla competenza statale individuata dal primo comma dell'articolo 122 che prevede che i princìpi fondamentali in materia di leggi elettorali regionali siano fissati con legge della Repubblica
  Il Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della Regione Calabria) comprende gli articoli da 1 a 7.
  L'articolo 1 stabilisce le funzioni del Commissario ad acta nominato dal Governo, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria; a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario con l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza COVID-19 e ad assicurare l'attuazione delle misure del decreto in esame di seguito illustrate.
  L'articolo 2 disciplina le modalità per la nomina dei Commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria da parte del Commissario ad acta.
  Il comma 1 prevede l'intesa con la Regione Calabria per la nomina da parte del Commissario ad acta dei commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario regionale (in caso di mancata intesa può procedere il Ministro della salute, ma comunque previa delibera del Consiglio dei ministri a cui è chiamato a partecipare anche il presidente della giunta regionale).
  L'articolo 3 reca, con riferimento alla Regione Calabria, disposizioni transitorie in materia di: appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale; programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19; edilizia sanitaria. In particolare, con riferimento alla suddetta Regione: il comma 1 disciplina le procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture per gli enti del Servizio sanitario; il comma 2 pone un termine per la predisposizione sia del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 sia del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale; il comma 3 disciplina l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria (comma 3).
  L'articolo 4 concerne l'eventuale scioglimento di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e reca norme di coordinamento tra i suddetti articoli e le disposizioni di articoli precedenti del decreto in esame.
  Il comma 4 prevede che la Commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario adotta l'atto aziendale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero dalla data del suo insediamento e adotta «i provvedimenti previsti» sentito il Commissario ad acta.
  Relativamente alla formulazione, invita a valutare l'opportunità di chiarire più puntualmente quali siano i «provvedimenti previsti» al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
  L'articolo 5 prevede che il Commissario ad acta per il Servizio sanitario della Regione Calabria, nominato ai sensi del precedente articolo 1, possa avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, del Corpo della Guardia di finanza, al fine di porre in essere attività tese al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.
  Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la destinazione di 60 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale alla regione Calabria; anche le relative modalità di erogazione, successive alla presentazione Pag. 197del programma operativo sulla prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, saranno oggetto di un accordo tra Stato e regioni (comma 2 dell'articolo 6); tale accordo è poi sottoposto alla verifica del Comitato permanente per la erogazione dei Lea e al Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005, organismi nei quali siedono rappresentanti regionali;
  L'articolo 7 stabilisce come termine per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente Capo un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (11 novembre 2020). Prescrive l'invio con periodicità semestrale al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, di una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo in esame, da parte del Commissario ad acta. Prevede che il Consiglio dei ministri possa aggiornare il mandato commissariale anche in relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta nominato. Dispone la decadenza di tutti i direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono fatti salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta, rimasti in carica alla data del 3 novembre 2020.
  Il Capo II (Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario) comprende gli articoli da 8 a 10.
  L'articolo 8 introduce una deroga, per l'anno in corso, alla disciplina relativa ai termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, a motivo della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale. Viene disposto che, «limitatamente al 2020», le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. La disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020 (comma 1).
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di chiarire che con l'utilizzo dell'espressione «limitatamente all'anno 2020» si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020 (interpretazione che, nel caso della regione Calabria – allo stato l'unica regione interessata dalla disposizione – risulterebbe contraddittoria con la previsione di un termine minimo di novanta giorni per lo svolgimento delle elezioni, termine che infatti decorre dal 10 novembre, data della presa d'atto del decesso della presidente Santelli e del conseguente scioglimento del consiglio regionale).
  Vengono poi prorogati (comma 2) i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali. Gli organi scaduti sono tenuti a in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
  Al riguardo, poiché, come affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 196 del 2003), la disciplina della prorogatio dei poteri dei consigli regionali sciolti costituisce materia riservata agli statuti regionali, precisa che il riferimento alla possibilità di assumere ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte all'emergenza sanitaria deve intendersi non già come definizione da parte del Legislatore statale dell'ambito dei poteri durante Pag. 198la prorogatio bensì come specificazione della possibilità di adottare provvedimenti urgenti che è insita nell'istituto della prorogatio.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni contenute nell'articolo 8.
  L'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.