CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2020
480.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata oggi a esaminare, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo) ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Rammenta quindi che saranno esaminate dalla Commissione le disposizioni di competenza contenute nella prima sezione e le voci contabili contenuta nella seconda.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  Per quanto concerne gli emendamenti, come negli anni scorsi propone, concorde la Commissione, di rinunciare alla fissazione di un termine per la loro presentazione e ricorda che presso la Commissione di merito tale termine è stato fissato nella giornata di sabato 28 novembre, alle ore 19.

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  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, premette che nella sua relazione richiamerà alcuni degli interventi più qualificanti e di interesse per la Commissione previsti dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio – recante misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici e contenuta agli articoli da 1 a 210 – soffermandosi poi sul contenuto contabile della seconda sezione – contenuta agli articoli da 211 a 229 – concernente gli ambiti di competenza e che, come illustrerà in seguito, presenta quest'anno grandezze economiche assai più elevate che nel passato connesse all'istituzione del nuovo Fondo per l'attuazione del programma Next Generation EU e all'aumento degli stanziamenti del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per finanziare il cofinanziamento nazionale del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-27.
  In linea generale, evidenzia preliminarmente che la manovra delineata dal Governo, oltre ad intrecciarsi in modo sistematico con le risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea, delinea, anche in virtù della temporanea sospensione dell'applicazione dei vincoli di bilancio del Patto di stabilità e crescita, un ulteriore intervento espansivo di importo pari, in termini di indebitamento netto, a 36,6 miliardi nel biennio 2021-22 (26,6 miliardi nel 2021 e circa 12 miliardi nel 2021), a seguito del quale si prevede l'inizio di un percorso di contenimento dei saldi, con un primo, moderato, effetto restrittivo nel 2023 (per circa 3,5 miliardi).
  Sottolinea che, in termini di incidenza sul PIL, la manovra di bilancio determina un aumento dell'indebitamento netto, rispetto al quadro a legislazione vigente, dell'1,4 per cento del PIL nel 2021 e di oltre lo 0,6 nel 2022; lo riduce invece di quasi lo 0,2 per cento nel 2023.
  Segnala che l'effetto misurato in termini di indebitamento netto non esaurisce la portata espansiva della manovra, in quanto non impattano su tale saldo le anticipazioni disposte sull'istituendo fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU (NGEU) in vista del futuro afflusso delle corrispondenti risorse comunitarie di carattere straordinario. Le misure che aumentano il disavanzo sono quindi dell'ordine di 37 miliardi nel 2021, 40 nel 2022 e 31 nel 2023, rappresentate per quasi tre quarti da aumenti di spesa.
  Chiarisce che alla parziale copertura degli interventi previsti contribuiscono in larga misura una parte delle risorse del programma Next Generation EU (9,5 miliardi nel 2021, 10,4 nel 2022 e 7,2 nel 2023) e le maggiori entrate connesse con la crescita economica determinata dalla manovra e dagli altri interventi che il Governo intende attuare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (stimate in 12,9 miliardi nel 2022 e 20,5 nel 2023).
  Pertanto, come evidenziato nel corso della recente audizione della Banca d'Italia, la dimensione dell'impulso espansivo dei provvedimenti che il Governo programma con la manovra è significativamente più ampia di quella misurata dalla variazione dell'indebitamento netto e si può stimare nell'ordine di circa 2 punti percentuali del PIL in media all'anno nel prossimo biennio (per poi diventare pari a 1,3 punti nel 2023).
  Evidenzia dunque che la manovra prospettata consente di perseguire un duplice ordine di obiettivi: da un lato, quello di estendere e rifinanziare, in coerenza con gli ultimi decreti-legge in materia di «ristori», alcuni dei provvedimenti introdotti nel corso dell'anno per mitigare in favore di imprese e lavoratori gli effetti immediati della pandemia connessi al perdurare dell'emergenza, tra cui ricorda le misure per il sostegno al credito e la proroga fino alla fine di marzo 2021 del blocco dei licenziamenti per motivi economici, abbinata all'estensione delle integrazioni salariali in continuità di rapporto di lavoro in ragione del Covid-19; dall'altro, quello di porre in essere una pluralità di interventi per la crescita, l'occupazione, in particolare giovanile e femminile, la coesione territoriale e la sostenibilità ambientale, che si sostanziano in una serie di misure puntuali per l'espansione degli investimenti pubblici e privati, la riduzione della pressione fiscale e contributiva e l'avvio della riforma fiscale dal Pag. 1802022, nonché per il rafforzamento del sistema sanitario, l'istruzione, la ricerca e la cultura, senza trascurare le misure per il sostegno della famiglia, che prevedono l'introduzione del nuovo assegno universale per i figli già dal prossimo anno.
  In questo quadro, tra i principali interventi di più stretto interesse della Commissione contenuti nella prima sezione del disegno di legge, richiama innanzitutto il Titolo XV del provvedimento, recante norme per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra cui merita un approfondimento particolare l'articolo 184, che, come accennato, detta una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU che prevedono in primo luogo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo destinato ad anticipare alle amministrazioni le risorse provenienti dall'Unione europea, a titolo sia di sovvenzioni sia di prestiti, nell'ambito del programma Next Generation EU.
  Menziona in particolare il fondo, denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU», che reca una dotazione, in termini di saldo netto da finanziare, di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023; come specificherà oltre, una parte di queste risorse, pari a circa 27 miliardi di euro nel triennio, è già utilizzata per finanziare alcune misure previste dal disegno di legge di bilancio, in particolare i crediti d'imposta per gli investimenti e lo sgravio contributivo nelle regioni del Mezzogiorno.
  Ricorda che questo parziale utilizzo delle risorse del fondo era stato del resto anticipato durante le comunicazioni sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) del 6 ottobre e del 4 novembre, rese il 19 novembre dinanzi alle Commissioni riunite 6a e 14a del Senato, nel corso del quale il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri aveva precisato che, in attesa che le risorse del programma Next Generation EU siano rese disponibili, il Governo ha deciso di favorire l'avvio di alcuni progetti stanziando nel bilancio dello Stato le somme oggetto dell'articolo in esame. I progetti da finanziare con NGEU saranno realizzati via via che saranno approvati, ma alcuni sono stati posti nelle condizioni di partire immediatamente; si tratta, in particolare, del programma «Transizione 4.0» che si vuole rendere disponibile alle imprese già dal primo gennaio prossimo anche attraverso gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 185 su cui si soffermerà oltre.
  Più nel dettaglio, ricorda che nel predetto Fondo sono iscritte le risorse relative alle diverse componenti del Programma NGEU. In particolare sono stanziate risorse, in via di anticipazione, per il Recovery and Resilience Facility (RRF) per complessivi 104,5 miliardi nel triennio 2021-23 per la quota relativa ai contributi a fondo perduto e per la componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Sono inoltre stanziate nell'ambito del fondo risorse relative al React-EU per complessivi 14,7 miliardi nel triennio 2021-23 e ulteriori 1.982 milioni di euro per gli ulteriori programmi europei di NGEU.
  Chiarisce inoltre che le risorse del nuovo Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi, che hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti (comma 2).
  Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Programma Next Generation EU (comma 3). Pag. 181
  Precisa che, qualora, invece, le risorse iscritte sul Fondo di rotazione per l'attuazione di Next Generation EU siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, la norma prevede che un importo corrispondente alle predette minori entrate venga versato su una contabilità speciale intestata all'«Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata (comma 4).
  Per quanto riguarda le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza dell'Unione europea, chiarisce che esser affluiscono invece all'entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del citato Fondo di rotazione (comma 5).
  Per quanto concerne le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione, fa presente che esse saranno definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (comma 6).
  Rileva come le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati siano responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU, il Ministero dell'Economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (comma 7).
  Precisa inoltre che, con DPCM da adottarsi, su proposta del MEF, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi (c. 8). Anche sulla base di tali dati, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base dei dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, nella quale sono riportati prospetti sull'utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti. La Relazione indica altresì le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti (c. 9).
  Rileva che, al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti la realizzazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di rotazione sono utilizzate dopo l'approvazione del PNRR per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del PNRR fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia e comunque corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi (comma 10). Pag. 182
  Ricorda, infine, che le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l'altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti del MEF di cui al comma 7 (comma 11), mentre i trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti (comma 12).
  Ogni difformità rilevata sull'attuazione dei singoli progetti e nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per il Programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano (comma 13).
  Infine, fa presente che si prevede che con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia, sia istituita un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. Per tale finalità è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta, a fronte del quale per assicurare l'invarianza finanziaria sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del MEF un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario (c. 14).
  Se questo è l'assetto normativo generale delineato per l'attuazione del Programma Next Generation EU, segnala che questo va letto in combinato disposto con altre disposizioni del disegno di legge di bilancio, che provvedono a utilizzare una quota delle risorse del Fondo, pari a 27.152 milioni nel triennio di competenza (ossia circa il 22,3 per cento dello stanziamento triennale complessivo di 121.653 milioni), destinandole a una serie di finalità in materia di decontribuzione in favore delle Regioni del Mezzogiorno (art. 27), politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili nell'ambito del programma React EU (art. 57), agevolazioni fiscali per gli investimenti, le spese in Ricerca e sviluppo e la formazione industria 4.0 (art. 185) e contributi agli investimenti ad alto contenuto tecnologico (art. 186).
  Più nel dettaglio, segnala in primo luogo, per la rilevanza dell'ammontare delle risorse utilizzate, le disposizioni di cui all'articolo 185, che nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, estendono fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificano le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo, disponendo al contempo la proroga fino all'anno 2022 della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020, nonché quella del credito d'imposta formazione 4.0. In coerenza con quanto annunciato dal Ministro Gualtieri, il comma 15 dell'articolo prevede che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da tali interventi si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione di NGEU, per un importo complessivo nel triennio 2021-2023 pari a circa 18, 9 miliardi di euro.
  Analogamente, segnala il successivo articolo 186, il quale dispone che parte delle risorse del medesimo Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia siano gestite da Invitalia S.p.a. (o da una società da questa interamente controllata) ai fini dell'erogazione di contributi agli investimenti Pag. 183produttivi ad alto contenuto tecnologico. In particolare l'articolo in oggetto prevede che nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, segnatamente delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, siano attribuiti 250 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento; i contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento. Al riguardo, si limita, in questa sede, a segnalare l'esigenza di meglio definire tali disposizioni, in particolare precisando, da un lato, se il cumulo operi anche con riferimento agli incentivi di tipo fiscale e dall'altro i limiti entro cui opera il cumulo, alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Sembrerebbe infatti opportuno esplicitare in via normativa che tali contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico siano erogati dal soggetto gestore nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, facendo riferimento anche a quella di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e ai limiti e alle condizioni di cui alla medesima, prevedendo altresì che il soggetto gestore tenga conto, ai fini del rispetto delle soglie massime di aiuto concedibili, di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, ai beneficiari dei predetti contributi agli investimenti.
  Sempre in tema di utilizzo delle risorse di NGEU, segnala altresì l'articolo 27, che prevede, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni, ponendo i relativi oneri, per gli anni 2022 e seguenti, a carico delle risorse finanziarie di fonte europea per un importo pari a 3,5 miliardi annui nel biennio 2021-22. In particolare, ricorda che le regioni che rientrano nel beneficio, sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia; per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 la misura in oggetto è concessa in conformità alla Comunicazione della Commissione europea sul citato Quadro temporaneo per le misure di aiuto, mentre, per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), il comma 3 dell'articolo subordina l'efficacia del beneficio all'autorizzazione della Commissione europea; per la copertura finanziaria della misura si dispone, come accennato, l'utilizzo del Fondo per l'attuazione del Programma NGEU, nonché nella misura di 3,5 miliardi per il solo 2023, della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  Tra gli interventi che attingono la copertura finanziaria dall'impiego delle risorse del Fondo NGEU segnala, inoltre, l'articolo 57, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma REACT EU», con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021, finalizzato a favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e a sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali. L'utilizzo delle risorse sarà disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento.
  Ricorda in proposito che l'iniziativa REACT-EU (47,5 miliardi di euro, previsti tramite Next generation EU) è specificamente adottata per gli anni 2021-2022 per assegnare risorse supplementari volte a rafforzare l'economia e l'occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19. I negoziati sono tuttora in corso ma il 18 novembre 2020 il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico sulla proposta, che dovrà essere formalmente approvato da entrambe le Istituzioni. In particolare, in Pag. 184base a quanto concordato: le risorse di REACT-EU saranno così ripartite: 37,5 miliardi di euro nel 2021 e 10 miliardi di euro nel 2022; la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri avverrà in funzione della gravità delle ripercussioni sociali ed economiche della crisi, incluso il livello di disoccupazione e la prosperità relativa di ciascuno Stato membro. Secondo le prime indicazioni della Commissione europea, per il 2021 l'Italia otterrà circa 14,7 miliardi di euro e pertanto sarà il principale beneficiario del programma; il programma sosterrebbe in modo particolare i servizi sanitari e le PMI, il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, specie per le persone in situazioni di vulnerabilità, l'occupazione giovanile e l'accesso ai servizi sociali, stimolando, al contempo, le transizioni verde e digitale; gli Stati membri avranno una ampia flessibilità nell'utilizzo delle risorse, procedure semplificate, la possibilità di trasferire risorse tra fondi e categorie di regioni e un allentamento delle norme sul cofinanziamento, così da permettere un finanziamento interamente a carico del bilancio dell'UE.
  Infine, sempre in tema di gestione delle risorse di NGEU, segnala altresì, per completezza, l'articolo 159, comma 24, del disegno di legge, che autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse proprio all'attuazione del Programma Next Generation EU.
  Passando ad altre disposizioni di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 11, che stabilisce le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027. Più nel dettaglio, si prevede che a seguito dell'approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale del periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti – ormai in fase avanzata ancorché siano ancora in corso i negoziati in particolare sul sistema delle risorse proprie – il CIPE, con apposita deliberazione, definisca i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Fondo di rotazione, previsto dalla legge n. 183 del 1987 (c.d. Fondo IGRUE), concorre alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR), del Fondo per la giusta transizione (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).
  In particolare, ricorda quanto segue: per il cofinanziamento nazionale pubblico relativo agli interventi a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (i c.d. Programmi operativi regionali – POR), il Fondo IGRUE concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota massima del 30 per cento è posta a carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi (comma 2); per gli interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato (c.d. Programmi operativi nazionali – PON), la copertura è integralmente posta a carico del Fondo IGRUE (comma 3, primo periodo); gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea», dei quali l'Italia è partner ufficiale, dei programmi «Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale» e dei programmi di «Assistenza alla pre-adesione» con Autorità di gestione italiana, sono a totale carico del Fondo IGRUE (comma 3, secondo periodo).
  Ricorda, inoltre, che il Fondo IGRUE concorre altresì, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali «interventi complementari» rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2021-2027, inseriti nell'ambito della programmazione Pag. 185 strategica definita con il prossimo Accordo di partenariato 2021-2027, il documento strategico che fissa gli obiettivi dei fondi europei per il ciclo 2021-2027, per il quale è stato avviato il percorso di definizione tra lo Stato italiano e la Commissione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari, si prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi complementari con risorse a carico dei propri bilanci.
  Quanto al monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per la programmazione 2021-2027, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sul Fondo per una transizione giusta (JTF), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti la cooperazione territoriale europea, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato, ricorda che esso è assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato – IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea) – che è altresì competente per il monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2021-2027.
  Tra le altre disposizioni di più stretto interesse, pone altresì in evidenza l'articolo 106, che autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa. L'autorizzazione di spesa è diretta ad assicurare il concorso del nostro Paese alle iniziative afferenti alla Conferenza, che saranno coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Ricorda, in proposito, che la Conferenza, il cui inizio era stato originariamente previsto il 9 maggio scorso e poi rinviato a causa della crisi pandemica, ha l'obiettivo di rivitalizzare il processo europeo, rafforzare lo spazio democratico e promuovere un migliore funzionamento dell'Unione europea, coinvolgendo nel progetto dell'Europa futura – con un approccio inclusivo – cittadini di ogni categoria, rappresentanti della società civile e autorità a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
  L'evento, della durata di due anni, sarà articolato in due fasi: la prima fase prevede un ampio coinvolgimento «dal basso» mediante una serie di iniziative volte ad interessare il maggior numero possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale. La seconda fase sarà invece strutturata in una serie di incontri a Bruxelles per dare conto dei risultati emersi nella prima fase dei lavori ed eventualmente formulare proposte operative.
  In particolare, come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge, le iniziative della prima fase prevedono: incontri e scambi con rappresentanti delle istituzioni europee; organizzazione d'incontri con la società civile su temi di interesse, volti a definire il concetto di «beni pubblici europei»; convegni e dibattiti rivolti alle nuove generazioni al fine di organizzare una «Conferenza dei giovani», aperta a giovani dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali; eventi istituzionali da organizzare presso le sedi della Camera e del Senato o di altre istituzioni nazionali od europee; iniziative di comunicazione, mediante una campagna radio-televisiva dedicata alla Conferenza e una piattaforma web dedicata dal titolo «Europa = Noi». Si prevedono inoltre: l'organizzazione di eventi socio-culturali; l'allestimento di nuovo percorso «Scegli l'Europa di domani», nell'ambito della mostra Italia in Europa, rivolta in particolare agli studenti e da diffondere attraverso istituti di cultura e consolati; una iniziativa «Back to School» articolata in incontri degli studenti con funzionari e parlamentari europei che tornano nella loro scuola, nonché seminari estivi dedicati agli studenti della scuola secondaria.
  Da ultimo, tra le disposizioni di interesse contenute nella prima sezione del disegno di legge ritiene opportuno richiamare l'articolo 107, che modifica la cornice Pag. 186normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (artt. 54- 62 del D.L. n. 34/2020). Evidenzia, al riguardo, che tale intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all'inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l'approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final, recante la quarta modifica del Quadro.
  Segnala, infine, una disposizione del disegno di legge che attiene a procedure di infrazione europea, ossia l'articolo 108, proposto ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA previste all'articolo 4, commi 4-8 del D.P.R. n. 633 del 1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall'articolo 132 della medesima direttiva.
  Per le restanti disposizioni del disegno di legge recanti il richiamo al necessario rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero che subordinano l'efficacia di alcune disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea – quali, ad esempio, quelle di cui all'articoli 4, commi 1 e 2, 54, comma 8, 120, commi 5 e 7, 123, commi 1 e 4 – rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione ravvisabili nella seconda sezione del disegno di legge, ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ricompresa la Missione 3 (L'Italia nell'Europa e nel mondo) con l'annesso programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE), finanziato, nello stato di previsione, con 62 miliardi e 609 milioni per il 2021, 71 miliardi e 419 milioni per il 2022 e 75 miliardi e 409 milioni per il 2023.
  Evidenzia che tali dotazioni risultano notevolmente più elevate sia rispetto alla previsione assestata per il 2020, pari a circa 21,4 miliardi, sia rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, con un incremento di 36,8 miliardi nel 2021, 34,8 miliardi nel 2022 e 49,2 miliardi nel 2023. Risultano infatti potenziate entrambe le azioni che compongono il programma in esame: l'azione «Partecipazione al bilancio UE», per l'aumento del contributo a carico dell'Italia, e l'azione «Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale», principalmente per effetto dei citati interventi della prima sezione del bilancio, relativi all'istituzione del Fondo NGEU e al finanziamento del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-27.
  Più in dettaglio, richiama l'azione «Partecipazione al bilancio UE» che si articola in due capitoli di spesa. Il capitolo 2751, relativo al finanziamento al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul Reddito Nazionale Lordo, ammonta a 18,3 miliardi nel 2021, 18,9 nel 2022 e 19.5 nel 2023 e registra un incremento rispetto alla legislazione vigente rispettivamente pari, in tali anni, a 1,8, 2,4 e 2,6 miliardi. Tale incremento, che tiene conto della proposta della Commissione europea sul livello massimo del finanziamento al bilancio UE, appare finalizzato a rafforzare la componente di risorse proprie del bilancio comunitario al fine di consentire, in primo luogo, un più agevole collocamento sul mercato dei titoli di debito europei necessari al finanziamento dei programmi straordinari adottati dall'Europa in risposta all'emergenza pandemica e, successivamente, il ripiano degli stessi titoli. Il capitolo 2752, relativo al finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali, ammonta a 2,3 miliardi nel 2021, 2,4 nel 2022 e 2,5 nel 2023, con una riduzione rispetto alla legislazione vigente di 300 milioni nel 2021 e di 200 milioni annui nel Pag. 187biennio 2022-23 che tiene conto delle stime dei dazi doganali.
  Ricorda che l'Italia è tradizionalmente un contributore netto del bilancio dell'UE: la differenza tra i versamenti e gli accrediti determina, infatti, ogni anno un «saldo netto negativo». Secondo l'ultima Relazione della Corte dei conti sui flussi finanziari tra l'Italia e l'UE, nel 2018 il saldo netto negativo per l'Italia è stato di circa 6,9 miliardi di euro, collocandosi al quarto posto tra i maggiori contributori netti dopo Germania, Francia e Regno Unito. Nel 2018 l'Italia ha infatti versato all'Unione, a titolo di risorse proprie, 17 miliardi di euro (+23,1 per cento rispetto all'anno precedente), mentre l'Unione ha accreditato all'Italia 10,1 miliardi di euro (+6,5 per cento rispetto al precedente esercizio).
  Secondo la Corte dei conti, il valore cumulato dei saldi netti per l'Italia, nel settennio 2012-2018, è negativo per 36,3 miliardi.
  Segnala, tuttavia, che, secondo le stime preliminari del Governo (riportate nell'informativa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera dei deputati del 22 luglio 2020), per il ciclo 2021-2027 il saldo italiano sul bilancio pluriennale, pur restando negativo, migliorerebbe rispetto a quello attuale 2014-2020, passando da –0,24 per cento a –0,17 per cento del PIL (in termini assoluti a meno 2,9 miliardi di euro in media all'anno) e sarebbe più che compensato dai rientri attesi da Next generation EU.
  In merito a quest'ultimo punto, fa presente che, come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, per definire il beneficio/costo netto derivante dall'attivazione di Next Generation EU devono essere valutati gli oneri di rimborso che ricadranno a carico di ciascuno Stato membro negli anni successivi e una valutazione relativamente precisa di tali oneri è di difficile quantificazione; tuttavia, secondo una stima preliminare dei contributi che ciascun Paese potrebbe dover versare negli anni a venire, segnalo che per l'Italia il beneficio netto – definito come la differenza tra il totale dei trasferimenti ricevibili nell'ambito di Next Generation EU e il contributo al rimborso del debito UE necessario per il suo finanziamento – potrebbe ammontare ad oltre 46 miliardi (a prezzi 2018), ovvero a circa il 2,6 per cento del PIL del 2019 (a prezzi 2018).
  Passando ad esaminare l'azione «Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale», segnala che essa si articola in sette capitoli, di cui ricorda i principali. In primo luogo il capitolo 8003, di nuova istituzione, relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation UE (NGEU), con una dotazione totale nel triennio di 121.653 milioni, ripartita in 34.775 milioni per il 2021, 41.305 milioni per il 2022 e 44.573 milioni per il 2023. Tale importo risulta parzialmente utilizzato dalle disposizioni incluse nella sezione I del bilancio, per un ammontare complessivo di circa 27,1 miliardi nel triennio di competenza. Per un dettaglio delle misure rinvia al Dossier predisposto dagli uffici per la Commissione. Risultano quindi disponibili nel triennio circa 94,5 miliardi che finanzieranno gli ulteriori interventi del Piano di ripresa e resilienza che il governo si accinge a presentare.
  Tra gli altri capitoli di rilievo, segnala il capitolo 7493, relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, che reca stanziamenti per 6.125 milioni di euro per il 2021, 7.875 per il 2022 e 7.900 per il 2023. Tale dotazione risulta in aumento rispetto al previsionale a legislazione vigente di 2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 1,425 miliardi nel 2023. Osserva che tale incremento deriva dall'effetto dei diversi interventi operati nelle sezioni I e II del bilancio: come già anticipato, la sezione I ha infatti previsto il rifinanziamento del capitolo collegato al nuovo ciclo di programmazione UE (per importi pari, rispettivamente, a 2, 2,5 e 4,624 miliardi in ciascun anno del triennio 2021-23), mentre la sezione II ha apportato un definanziamento di 3, 2 miliardi per il 2023, connesso al rinvio agli anni successivi di tale tranche del ciclo di programmazione comunitaria precedente.
  Segnala inoltre il capitolo 2817, relativo alle «Somme da corrispondere per il ripiano delle anticipazioni sugli aiuti PAC», Pag. 188che reca dotazioni per 700 milioni annui per il triennio 2021-2023, con una variazione in aumento di 200 milioni annui apportata al bilancio a legislazione vigente.
  Segnala in ultimo il capitolo 2815, relativo al «Fondo per il recepimento della normativa europea», che reca dotazioni pari a 218,5 milioni annui per il biennio 2021-22 elevati a 220,5 milioni per il 2023. Tale stanziamento risulta in aumento rispetto alla legislazione vigente di 50 milioni annui nel triennio di competenza, in virtù di un rifinanziamento, pari a 50 milioni di euro annui, operato sul medesimo capitolo.
  Restano infine invariati gli altri capitoli dell'azione in esame, relativi alla «Somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo», (capitolo 2816), che reca dotazioni pari a 170 milioni per il 2021, e al Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti dei progetti di gemellaggio del programma PHARE dell'Unione europea (capitolo 2814), che reca dotazioni di importo molto contenuto.
  In conclusione, si riserva di formulare la proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Guido Germano PETTARIN (FI) sottopone all'attenzione dei colleghi della Commissione, e in particolare della relatrice, alcune questioni che a suo avviso richiedono un approfondimento.
  In termini generali, ritiene opportuno, in special modo quest'anno, inquadrare la manovra di bilancio nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027, tenuto conto che un'ingente quantità di risorse stanziate con il disegno di legge in esame deriva proprio dal prossimo QFP nell'ambito del quale s'innesta il Programma Next Generation Eu.
  Esprime poi preoccupazione per le modalità con cui l'Italia dovrà adempiere agli obblighi di restituzione delle risorse che saranno messe a disposizione dell'Italia, con particolare riferimento alla quota connessa ai prestiti. Rammenta a tal proposito che, come emerso dalle audizioni svolte dalla Commissione, e in particolare da quella del Commissario europeo per l'economia Gentiloni, per le risorse finanziarie che deriveranno dalla collocazione sul mercato dei titoli emessi dalla Commissione europei sono stati già previsti piani di ammortamento in un arco temporale che va dal 2028 al 2058. Si domanda quindi se l'Italia avrà la capacità finanziaria di assolvere agli obblighi di restituzione che, per il loro rilevante ammontare, condizioneranno pesantemente e a lungo le prospettive di bilancio del Paese.
  Si sofferma poi sull'articolo 85 del disegno di legge di bilancio che, novellando il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, reca a suo avvio profili di interesse per la Commissione in relazione ai quali invita la relatrice a svolgere un opportuno approfondimento. Osserva in proposito che l'articolo prevede che la conoscenza della sola lingua tedesca possa costituire requisito sufficiente per l'esercizio della professione medica nella provincia autonoma di Bolzano, stabilendo altresì che il presidente dell'ordine dei medici della medesima Provincia autonoma sia autorizzato ad istituire una sezione speciale dell'albo dei medici, alla quale potranno essere iscritti i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca che saranno così autorizzati all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
  Rileva, a tal riguardo, che è attualmente pendente presso la Corte costituzionale un ricorso con cui il Governo ha impugnato l'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10, che reca un contenuto analogo a quello dell'articolo 85, per violazione del principio in base al quale l'esercizio di qualunque professione presuppone l'utilizzo della lingua del Paese al quale si fa riferimento.
  Richiamati i principi fondamentali dell'Unione europea della libertà di esercizio della professione e della libertà di concorrenza, si domanda quale siano gli ostacoli all'istituzione di un albo unico a livello unionale delle professioni al quale possano iscriversi tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, a prescindere dalla Pag. 189lingua parlata, tenuto conto che l'iscrizione a tale albo non determinerebbe di per sé la possibilità di partecipare a concorsi pubblici che rimane subordinata al ricorrere della titolarità della lingua del Paese nel quale tali concorsi vengono banditi. Si tratta, a suo avviso, di due aspetti che devono essere tenuti distinti e che meritano un approfondimento anche sotto il profilo del rispetto del principio della sussidiarietà della normativa europea rispetto a quella nazionale.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), interviene in merito a quanto osservato dal collega Pettarin in riferimento all'articolo 85, ricordando come lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige preveda, con norma generale di rango costituzionale, l'utilizzo obbligatorio della lingua italiana e della lingua tedesca per chiunque svolga un servizio pubblico di interesse generale. Osserva quindi che l'articolo 85 del disegno di legge di bilancio nella misura in cui consentirebbe ai medici di esercitare la loro professione solo in lingua tedesca esclusivamente nel settore privato, non sembrerebbe sollevare profili di criticità, come emerso anche nel corso dell'esame che si sta svolgendo presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali.
  A suo avviso, la XIV Commissione potrebbe invece svolgere un opportuno approfondimento in merito alla compatibilità di tale disposizione con la disciplina recata dalla direttiva 2005/36/CE in materia di qualifiche professionali, che non sembrerebbe contemplare esplicitamente la possibilità di un riconoscimento di qualifica limitato ad un'area del territorio dello Stato membro.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.