CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2020
480.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 73

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in relazione alle richieste di chiarimenti formulate da alcuni componenti della Commissione nel corso della precedente seduta, fa presente quanto segue.
  Riguardo agli eventuali oneri ricadenti sulla finanza pubblica a seguito dell'abrogazione Pag. 74 dell'impianto sanzionatorio introdotto dal decreto-legge n. 53 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019, fa presente che il presente decreto-legge, nell'abrogare il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 12, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Come chiarito dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, invece, le disposizioni ora abrogate avevano introdotto nuovi oneri connessi alle spese di custodia delle imbarcazioni sottoposte, in base alla previgente disciplina, a sequestro e confisca in caso di violazione del divieto di navigazione nel mare territoriale. Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) del presente provvedimento, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non necessita di copertura finanziaria. Aggiunge, per completezza, che le spese di custodia maturate sotto la vigenza delle norme abrogate saranno sostenute sulla base della copertura finanziaria all'epoca disposta dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 53 del 2020.
  Riguardo all'incremento dei permessi di soggiorno e agli eventuali oneri per la finanza pubblica da ciò derivanti, la richiesta di chiarimento fa riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1 del presente decreto-legge, che introduce due nuovi criteri per il riconoscimento della protezione speciale: il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti ed il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare. Come emerso nel corso del dibattito in I Commissione, si tratta dell'attuazione di norme di diritto internazionale ed europeo (articoli 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, articoli 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) già direttamente applicabili ed applicate nell'ordinamento interno. Pertanto, già nell'ordinamento previgente non era possibile emettere provvedimenti di espulsione o di respingimento in violazione dei precetti in questione e dunque la norma in esame non determina aumenti di spesa.
  Sotto altro profilo, il dossier predisposto dagli uffici della Camera evidenziava la necessità di confermare che alle attività di valutazione degli elementi integrativi della violazione del diritto alla vita privata o familiare si possa far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione degli specifici criteri che la norma impone di valutare (natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, suo effettivo inserimento sociale in Italia, durata del soggiorno nel territorio nazionale ed esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Sul punto, la rappresentante del Governo, nel corso della seduta della V Commissione dell'11 novembre scorso, ha già chiarito che l'attività di valutazione in questione sarà affidata alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, già effettuava i predetti accertamenti, in base ad una prassi amministrativa, relativa all'applicazione della protezione umanitaria, ricostruita nella circolare della Commissione nazionale per il diritto d'asilo del 30 luglio 2015.
  Riguardo invece alle considerazioni sull'aumento del numero degli ingressi irregolari e il conseguente potenziamento dei servizi da erogare, rileva che le analisi sugli oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nel presente provvedimento sono state sviluppate, nell'ambito della relazione tecnica, tenendo conto di un arco di tempo pluriennale, allo scopo di considerare i picchi di minimo e massimo che un fenomeno fluttuante, come quello dell'immigrazione, sempre presenta, ferma restando l'invarianza degli oneri come dimostrata in sede di relazione tecnica. In particolare, nella valutazione dei costi dei centri governativi, si è preso a riferimento il dato medio degli ospiti pro-die registrato nel 2019, pari a 83.226. Tale dato è in costante calo nell'anno in corso e si attesta ora a circa 80.000. Sulla base delle valutazioni effettuate, riportate nella relazione tecnica bollinata e verificata senza osservazioni dagli uffici della Camera, il capitolo di bilancio pertinente (2351 pg 1), sia nel Pag. 752020, sia nel 2021 e 2022, dimostra sufficiente capienza.
  Circa il rilascio della carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale, fa presente che l'articolo 3, comma 2, lettera b), del presente decreto-legge, prevede, tra l'altro, il rilascio ai richiedenti protezione internazionale di una carta d'identità di validità triennale. Gli oneri per il rilascio della carta d'identità sono a carico del richiedente, come stabilito ai sensi dell'articolo 7-viciester del decreto-legge n. 7 del 2005. Senza il pagamento di tali costi, non si provvede al rilascio del documento. Dall'attuazione della norma è previsto un introito annuo stimato, nella relazione tecnica, in euro 698.682,27; conseguentemente, non ne deriva un onere a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento agli eventuali oneri derivanti dagli ulteriori percorsi di integrazione, rileva che l'articolo 5 del presente provvedimento prevede l'avvio di ulteriori percorsi di integrazione, a beneficio delle persone in uscita dal Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), da attivare in collaborazione con le amministrazioni competenti. La norma definisce in modo più dettagliato i contenuti del Piano nazionale per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, quale strumento di programmazione da attuare nei limiti delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni interessate, già previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007 e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto esplicitamente al comma 1 del menzionato articolo 5. Qualora, invece, le richieste di chiarimento facciano riferimento alla norma che ora prevede l'inserimento di nuove categorie di cittadini stranieri nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge, allora precisa che la formulazione della norma è chiara nel limitare tali nuovi inserimenti ai posti disponibili. Occorre, in proposito, considerare che l'accesso al sistema di seconda accoglienza, oggi SAI, prima SIPROIMI e prima ancora SPRAR, è stato sempre limitato ai posti disponibili, attivati sulla base di progetti presentati da parte degli enti locali e finanziati dal Ministero dell'interno con le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Pertanto, anche sotto il profilo di eventuali oneri indiretti, il presente decreto-legge in nulla innova rispetto alla situazione precedente.
  Circa la proroga biennale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, disposta dall'articolo 13, comma 2, del presente provvedimento, ricorda che l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è stato istituito, con carattere di stabilità, dall'articolo 7, del decreto-legge n. 146 del 2013. Gli oneri connessi al funzionamento di detto Ufficio sono soddisfatti con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Programma: Amministrazione penitenziaria – CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Azione «Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie», sull'apposito capitolo 1753 «Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti» che reca uno stanziamento a legislazione vigente di euro 400.000 per ciascuno degli anni del triennio. La disposizione in esame, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato stante che comunque detto organo, in ogni caso, a prescindere da quanto disposto dal presente decreto-legge, sarebbe continuato ad esistere.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2727 Governo di conversione in legge del DL 130/2020, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo Pag. 76 distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'attività di valutazione connessa al divieto di respingimento o espulsione dello straniero, nel caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della vita privata e familiare dell'interessato, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1, sarà affidata alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2018, già effettuava i predetti accertamenti, in base ad una prassi amministrativa, relativa all'applicazione della protezione umanitaria, ricostruita nella circolare della commissione nazionale per il diritto d'asilo del 30 luglio 2015;

    l'eliminazione, tra le condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro del ricercatore che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca scaduto, del possesso di un reddito minimo indicato dalla previgente normativa, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera g), non presenta particolari criticità, considerato che il soggetto che ha concluso la propria attività di ricerca viene a trovarsi in una posizione di attesa occupazione e che la normativa vigente non attribuisce al titolare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in considerazione della durata inferiore all'anno di tale permesso, il diritto al ricongiungimento familiare, riconosciuto invece solo ai titolari di permessi di durata non inferire ad un anno;

    sempre in relazione al rilascio del predetto permesso di soggiorno, l'eliminazione dell'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa sanitaria ovvero di iscrizione al servizio sanitario nazionale per sé e i propri familiari a carico, anch'essa disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera g), comporterà, comunque, l'applicazione della disciplina generale prevista dall'articolo 34 del testo unico immigrazione per garantire l'assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti, che distingue le ipotesi in cui è previsto l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale da quelle in cui è consentita l'iscrizione volontaria allo stesso, da quelle infine in cui occorre procedere alla stipula di una polizza assicurativa;

    le nuove norme in materia di procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2, sono dirette a riordinare e razionalizzare disposizioni già vigenti e potranno pertanto essere attuate nel quadro delle risorse già esistenti;

    le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), n. 1, e comma 3, in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) non determineranno un incremento rilevante del numero delle persone da trattenere essendo finalizzate, da un lato, ad adeguare la tipologia dei casi di trattenimento alle definizioni di diritto europeo ed interno delle cause di esclusione della protezione internazionale, dall'altro, a prevedere espressamente il trattenimento di colui che presenta domanda reiterata in fase di imminente esecuzione di un provvedimento di allentamento;

    le risorse al momento disponibili in bilancio sul capitolo 2351, piano di gestione 10, relativo ai costi di gestione dei Centri per il rimpatrio, è pari a euro 3.885.019 per l'anno 2020, a euro 8.733.587 per l'anno 2021 e a euro 18.220.090 per l'anno 2022 devono pertanto ritenersi congrue;

    la capacità complessiva di accoglienza dei 10 centri di permanenza per il rimpatrio, attualmente presenti sul territorio nazionale, e delle strutture ad essi equiparate è pari a 1.425 posti;

    i criteri di contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e di adeguamento degli Pag. 77standard igienico sanitari ed abitativi dei medesimi centri, introdotti, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 1, e alla successiva lettera c) del medesimo comma, saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    la limitazione della capienza massima delle strutture governative di accoglienza, infatti, costituisce già da tempo un obiettivo tendenziale e in tale direzione si inquadra la recente chiusura dei centri governativi di Mineo e Castelnuovo di Porto nonché la preferenza accordata dai Prefetti per strutture di accoglienza di capienza limitata, in sede di pubblicazione dei relativi bandi di gara;

    inoltre, per quanto riguarda gli standard igienico-sanitari dei centri governativi di accoglienza, il vigente schema di capitolato di appalto di cui al DM 20 novembre 2018, già prevede espressamente che le strutture messe a disposizione dagli enti gestori siano “in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore”;

    il risultato del calcolo dei risparmi attesi nella gestione dei centri governativi di accoglienza, derivanti dalla nuova norma in materia di accoglienza dei richiedenti asilo nel SAI, risulta coerente con il vincolo connesso alla disponibilità dei posti, giacché, ai fini del predetto calcolo si è tenuto conto del numero di posti finanziati ma non utilizzati nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), desunto dal dato storico del biennio 2018/2019;

    con riguardo ai risparmi stimati e ai corrispondenti oneri, nella gestione dei centri governativi di accoglienza, la relazione tecnica tiene conto degli esercizi 2021 e 2022 sia con riferimento alla capienza della dotazione di bilancio, pari a 1 miliardo e 50 milioni di euro, sia con riguardo alle stime dei risparmi e degli oneri, essendosi ipotizzata una capacità di accoglienza in termini costanti di 83.226 migranti, con una spesa stimata pari a euro 823.891.709;

    l'espletamento delle attività attribuite dall'articolo 13, comma 1, lettera b), al Garante nazionale delle persone private della libertà personale quale meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, potrà avvenire in condizioni di neutralità finanziaria, sia perché tale funzione rientra tra le attribuzioni del Garante stesso, in considerazione della natura dei compiti a cui lo stesso è istituzionalmente deputato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 146 del 2013, sia perché le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1753 destinate a “Spese di funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, ivi compresi i compensi ai componenti” hanno fatto registrare nel Rendiconto 2019 economie pari euro 118.260 e attualmente recano disponibilità per l'anno 2020 pari a euro 135.408;

    le variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione, di cui all'articolo 14, comma 3, ai sensi della vigente disciplina contabile, saranno valutate e ritenute assentibili solo nei casi in cui le stesse non producano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica;

   rilevata la necessità di precisare che le predette variazioni compensative, volte a garantire l'invarianza della spesa, di cui all'articolo 14, sono da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: con le ordinarie procedure contabili Pag. 78previste a legislazione vigente con le seguenti: ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, reitera la richiesta già avanzata al Governo in una precedente seduta al fine di acquisire un dato completo ed aggiornato in merito, da un lato, al numero dei decreti attuativi sinora adottati in applicazione dei provvedimenti d'urgenza approvati nel corso del 2020 a seguito della pandemia da Covid-19 cui sono state destinate le risorse derivanti dagli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica autorizzati dalle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, dall'altro, all'effettivo tiraggio delle misure finanziate dai singoli decreti attuativi sinora adottati. Ritiene infatti inaccettabile che il Governo non abbia ancora fornito le suddette informazioni, giacché reputa fondamentale che l'opinione pubblica, ancor prima che le forze politiche, debba sapere come il Governo ha sinora impiegato le ingenti risorse finanziarie autorizzate dalle Camere per fare fronte agli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica in atto. Auspica pertanto che detti dati possano essere forniti al Parlamento quanto prima possibile, anche al fine di valutare le affermazioni a suo avviso contraddittorie rese dal Ministro Gualtieri in occasione delle sue ultime audizioni presso codesta Commissione, laddove ha sostenuto che lo spazio di indebitamento autorizzato dalle Camere fosse già stato integralmente utilizzato, salvo poi destinarne una quota rilevante, nella misura di alcuni miliardi di euro, alla copertura dei provvedimenti d'urgenza meglio noti come decreti «Ristori». Ritiene inoltre che, qualora, come evocato da diverse fonti ufficiose, il Governo fosse realmente intenzionato a richiedere l'autorizzazione ad un ulteriore scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica nei primi mesi del 2021, le conseguenze finanziarie di una simile decisione dovrebbero necessariamente essere incorporate nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023, pena una intollerabile elusione delle più elementari norme costituzionali.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel concordare circa la piena legittimità della richiesta formulata dal deputato Garavaglia, si riserva di sollecitare tempestivamente i competenti uffici governativi al fine di predisporre al più presto una nota che possa dar conto dei decreti attuativi sinora adottati e ancora da adottare, con evidenziazione delle risorse effettivamente impiegate, richiamando tuttavia l'attenzione sulla circostanza per cui già le relazioni tecniche allegate ai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo negli ultimi mesi per fronteggiare gli impatti economici della emergenza sanitaria hanno fornito puntuali indicazioni circa l'utilizzo delle risorse disposto dalle singole misure a valere sull'indebitamento complessivamente sinora autorizzato dalle Camere.

  Fabio MELILLI, presidente, nel ricordare come il deputato Garavaglia abbia già avanzato tale richiesta nel corso di una precedente seduta, prende atto dell'impegno testé assunto al riguardo dalla Viceministra Castelli.

  Claudio BORGHI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, qualora il Governo e la sua maggioranza parlamentare avessero realmente l'intenzione, come pure sembrerebbe emergere da talune dichiarazioni informalmente rese, di svolgere la discussione in sede parlamentare sullo strumento finanziario del Meccanismo europeo di stabilità (MES) non già nell'Aula della Camera, sebbene pure ragioni di opportunità politica e di correttezza istituzionale a suo avviso lo imporrebbero, bensì presso le Commissioni riunite Finanze e Politiche dell'Unione europea, non sarebbe minimamente accettabile una eventuale esclusione della Commissione bilancio dalla discussione di un argomento di tale rilevanza, tanto più in considerazione del fatto che quest'ultima ha di recente già effettuato, Pag. 79 assieme alla citata Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, una specifica attività conoscitiva sul tema.

  Fabio MELILLI, presidente, rassicura il deputato Claudio Borghi che sarà senz'altro sua cura, qualora l'ipotesi descritta si dovesse mai concretamente prospettare, di impegnarsi attivamente al fine di tutelare il ruolo e le competenze della Commissione che ha l'onore di presiedere.

  Vanessa CATTOI (LEGA) si associa alla richiesta di dati formulata dal collega Garavaglia con riferimento allo stato dei decreti attuativi dei provvedimenti d'urgenza adottati sulla base dell'indebitamento autorizzato dalle Camere nonché delle risorse effettivamente impiegate, mettendo anch'essa in rilievo le informazioni non sempre coerenti in merito fornite dal Ministro Gualtieri in occasione delle sue ultime audizioni parlamentari presso codesta Commissione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), tornando al merito del provvedimento in esame, ritiene evasiva la risposta fornita dalla Viceministra Castelli in merito alle conseguenze finanziarie dell'incremento dei permessi di soggiorno, giacché la rassicurazione della neutralità finanziaria riguarda solo le attività di valutazione rimesse alle competenti commissioni territoriali, aspetto mai messo concretamente in discussione, mentre la questione problematica attiene appunto all'incremento del numero dei soggetti che avranno diritto, assieme ai loro familiari, alle misure di protezione speciale, che inevitabilmente comporteranno maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Considera altrettanto insufficiente le motivazioni fornite in merito agli oneri derivanti dagli ulteriori percorsi di integrazione, giacché questi ultimi, configurandosi come aggiuntivi, determineranno inevitabilmente nuove spese a carico del bilancio pubblico, anche fossero solo di carattere indiretto, non ritenendo convincente il richiamo al contenimento di detti percorsi nell'ambito dei soli posti attualmente disponibili. Contesta infine la neutralità finanziaria di quanto contenuto nella proposta di parere formulata dal relatore, laddove si afferma che per quanto riguarda gli standard igienico-sanitari dei centri governativi di accoglienza, la vigente normativa già prevede che le strutture interessate siano «in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore», posto che chiunque è in grado di verificare come i predetti centri non siano minimamente dotati dei suddetti requisiti, anche a causa del colpevole ritardo del Governo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) richiama in sintesi gli aspetti critici del provvedimento in esame sotto il profilo finanziario, evidenziando anzitutto come lo stesso, da un lato, rechi un aumento indiscriminato delle ipotesi di conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, comportando così una sostanziale sanatoria dell'immigrazione irregolare, dall'altro preveda l'estensione delle fattispecie del divieto di respingimento, con conseguente incremento delle presenze irregolari sul nostro territorio. Segnala inoltre come il provvedimento preveda altresì la soppressione del requisito reddituale per la permanenza degli immigrati nel nostro Paese, nonché l'incremento dei servizi resi nei centri di accoglienza, che avranno luogo evidentemente a prescindere dalla effettiva disponibilità di posti presenti nel sistema. Osserva come, alla luce delle considerazioni testé svolte, il provvedimento in esame si rivela chiaramente inconciliabile con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, senza peraltro tenere conto delle diverse modificazioni al testo sinora approvate nella Commissione di merito che determineranno certamente un innalzamento dei costi a carico del bilancio pubblico.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che la Commissione bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi sul testo originario del decreto- Pag. 80legge, mentre le modificazioni apportate in sede referente costituiranno l'oggetto del successivo parere all'indirizzo dell'Assemblea.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene pertanto che anche le risposte fornite dalla Viceministra Castelli in merito ai quesiti posti da taluni colleghi nella precedente seduta dello scorso 20 novembre risultino insoddisfacenti, giacché, come dianzi evidenziato dalla deputata Comaroli, l'aumento del numero degli immigrati irregolari non potrà che comportare maggiori oneri per la finanza pubblica al momento privi di alcuna quantificazione e copertura, così come anche le rassicurazioni fornite in merito al potenziamento dei servizi da erogare non risultano asseverate dalla stessa relazione tecnica, facendo riferimento ancora a dati relativi all'anno 2019 e non tenendo debitamente conto di un orizzonte temporale pluriennale. Osserva infine che il rilascio della carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale comporterà oneri privi di copertura già solo per le spese di personale e attrezzature, al pari della proroga biennale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che inevitabilmente avrà riflessi, in termini di costi aggiuntivi, anche in relazione alle attività dei Garanti territoriali.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ringraziare la Viceministra Castelli per i chiarimenti, si dichiara non soddisfatta, come testé detto dall'onorevole Bartolozzi. Ricorda che la funzione della Commissione bilancio è esprimere un giudizio concernente la copertura finanziaria dei provvedimenti, mantenendo una posizione di obiettività ed estraneità rispetto alla valutazione politica di essi. Afferma che è evidente che la maggioranza fa di tutto per dimostrare la sostenibilità finanziaria dei suoi provvedimenti, ma in questo caso il decreto-legge in esame, riguardante i flussi migratori, è particolarmente importante e implica necessariamente spese. Riferendosi al testo iniziale del provvedimento e rimandando l'analisi delle modifiche che saranno introdotte dalla Commissione di merito alla discussione in Assemblea, che comunque sarà compressa a causa della probabile posizione della questione di fiducia, anzitutto evidenzia che nel presente decreto-legge le risorse stanziate per migrante al giorno sono portate da 18 a 35 euro. Aggiunge, inoltre, che non è possibile affermare che i costi a carico del settore sanitario rimarranno invariati. Infatti ricorda che sono stati approvati numerosi provvedimenti che prevedono indennizzi a carico dello Stato per i costi sostenuti dalle imprese per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle misure anti-COVID, quindi si chiede se tali costi siano stati inutili oppure come sia possibile pensare che nei luoghi di gestione dei migranti non vi siano costi sanitari aggiuntivi. Sottolinea che, rispetto ai cosiddetti decreti-legge sicurezza, tra le prestazioni erogate dal sistema di accoglienza in favore dei migranti vengono aggiunte le cure psichiche oltre a quelle fisiche, che rappresentano evidentemente costi aggiuntivi. Aggiunge che molte prestazioni erogate in favore dei migranti, quali l'ausilio di un interprete nei procedimenti giudiziari, l'assistenza psicologica, l'accompagnamento al lavoro, con il testo in esame vengono anticipate rispetto al rilascio del permesso di soggiorno, mentre nella disciplina precedente erano previste soltanto per la fase successiva. Continuando nel raffronto con la disciplina introdotta dai cosiddetti decreti sicurezza, ricorda che in essi era prevista la responsabilità degli armatori delle navi che violano il divieto di ingresso nel mare territoriale per tutte le spese di sequestro, confisca e custodia. Inoltre precisa che le sanzioni irrogate, che costituiscono voci di entrate per il bilancio dello Stato, erano tre volte superiori a quelle stabilite con il testo in esame.
  Rileva infine che i chiarimenti forniti dal Governo, nella parte in cui afferma che «l'accesso al sistema di seconda accoglienza, oggi SAI, prima SIPROIMI e prima ancora SPRAR, è stato sempre limitato ai posti disponibili», è contraddittoria rispetto alla previsione di estendere i servizi da erogare contenuta nel presente decreto-legge. Nel far presente che vi sarebbero Pag. 81molti altri rilievi da sollevare riguardanti il rilascio delle carte d'identità ai richiedenti protezione internazionale, la gestione dei minori e la tutela dei diritti per evitare la promiscuità, afferma che la questione di fondo resta che i decreti-legge sicurezza vengono modificati in parti sostanziali con inevitabili conseguenze sui costi sostenuti dallo Stato. Pertanto conclude preannunciando il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, con la richiesta rivolta alla Ragioneria generale dello Stato di chiarire quali sono i costi effettivi del provvedimento e in che modo sono coperti.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel premettere che eviterà di ripetere concetti già espressi da altri colleghi, ricorda che il Ministro Gualtieri, nell'audizione sul disegno di legge di bilancio, ha rivolto al Parlamento un invito alla collaborazione e a stabilire, per così dire, una tregua tra le forze politiche. Rileva che il decreto-legge in oggetto non si inserisce certamente in un clima di collaborazione perché o il Governo afferma che c'è una questione urgente riguardante l'immigrazione con un relativo costo oppure afferma che non vi è alcun costo e, perciò, il decreto-legge rappresenta soltanto una provocazione politica. Fa notare che i chiarimenti forniti dalla Viceministra Castelli sono caratterizzati da una elasticità inaccettabile e in particolare si chiede cosa significhi affermare che l'accesso al sistema di seconda accoglienza è stato sempre limitato ai posti disponibili e se possa significare che i migranti che non vi rientrano vengono respinti. Conclude affermando che, se il Governo effettivamente ritiene che i servizi erogati in favore dei migranti non costituiscono un onere, dovrebbe estenderli anche agli italiani che si trovano sotto la soglia di povertà.

  Vanessa CATTOI (LEGA), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore, afferma di condividere le osservazioni appena svolte dai colleghi e sottolinea che l'espressione «ulteriori percorsi di integrazione» non può che implicare ulteriori spese. Chiede al Governo, inoltre, se sia stata effettuata la quantificazione dei posti disponibili garantiti dal sistema di accoglienza (SAI). Aggiunge, infine, che ai migranti ai quali sarà rilasciato il permesso di soggiorno e che effettueranno prestazioni di lavoro anche saltuarie sarà riconosciuto anche il diritto all'indennità di disoccupazione che viene pagata con difficoltà agli stessi italiani.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA) ringrazia la Viceministra Castelli per le risposte fornite, pur ritenendole insufficienti. Ricorda che i decreti-legge «Sicurezza» adottati dal precedente Governo hanno imposto regole più stringenti per contrastare l'immigrazione illegale e ciò ha consentito la riduzione degli sbarchi irregolari nel nostro Paese. A suo avviso, tali provvedimenti hanno contribuito, altresì, alla riduzione del numero dei decessi in mare di quanti, con false aspettative alimentate dagli speculatori dei viaggi della speranza, affrontavano la traversata fino alle coste italiane. Ricorda, inoltre, che i citati decreti-legge sono stati convertiti in legge anche con il voto favorevole dei deputati del MoVimento 5 Stelle, che oggi sembra abbiano cambiato idea solo per mantenere un labile accordo all'interno della maggioranza e del Governo.
  Venendo alle risposte fornite dalla Viceministra Castelli, in merito all'ampliamento delle circostanze per cui è concesso il permesso di soggiorno, ritiene che ciò alimenterà il business dell'immigrazione clandestina, comportando anche maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul potenziamento dei servizi da erogare, crede che sia inevitabile l'aumento di spesa a carico della finanza pubblica se si considera che, a fronte della crescita del numero degli immigrati irregolari, dovrà essere garantito a tutti il riconoscimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani. Relativamente al rilascio della carta di identità ai richiedenti protezione internazionale, esprime preoccupazione riguardo alla possibilità che, non essendo tali soggetti nella condizione di sostenere i costi per il rilascio della carta d'identità, tali spese ricadranno sugli enti locali. Esprime analoghe Pag. 82perplessità rispetto all'assenza di effetti finanziari delle disposizioni che prevedono il supporto ai percorsi di integrazione e la proroga del mandato del Garante nazionale delle persone private della libertà personale. A tale ultimo proposito svolge una considerazione politica, ritenendo che il Governo dovrebbe preoccuparsi di garantire la libertà dei pescatori italiani tenuti prigionieri in Libia.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva preliminarmente che, poiché la Commissione affari costituzionali, che esamina il provvedimento in sede referente, sta approvando emendamenti palesemente privi di un'adeguata copertura finanziaria, sarebbe opportuno che la Commissione bilancio esprimesse il proprio parere sulle proposte emendative prima che sia conferito il mandato al relatore a riferire in Aula. In merito al rilascio della carta di identità ai richiedenti protezione internazionale fa presente che, a seguito del rilascio, tali soggetti entreranno a far parte del Sistema sanitario nazionale, con costi a carico del Fondo sanitario nazionale. Pertanto, chiede alla Viceministra di chiarire quanto il Governo intenda stanziare per tale finalità sul citato Fondo. Ritiene necessario inoltre che il Governo fornisca dati in merito alle risorse che sarà necessario prevedere a consuntivo a causa dell'ampliamento dei motivi per cui può essere richiesto il permesso di soggiorno. In proposito, evidenzia che, trattandosi di diritti soggettivi, non può essere previsto un tetto di spesa. Al riguardo, ritiene che per rispettare il tetto di spesa previsto dovrebbero essere inserite disposizioni volte alla rinegoziazione delle gare per l'affidamento dei servizi e per far fronte ad eventuali contenziosi. Chiede che gli uffici e il Governo rispondano formalmente alle richieste formulate, poiché se fosse confermato che l'ampliamento della platea dei beneficiari di un diritto soggettivo può essere effettuato garantendo l'invarianza finanziaria, tale principio dovrebbe valere in tutti i casi.

  Ubaldo PAGANO (PD), nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo originario del decreto-legge in esame, considera i chiarimenti forniti dal Governo esaustivi per procedere alla votazione del parere formulato dal relatore. Ricorda, infatti, che la Commissione sarà nuovamente chiamata ad esprimersi sul testo elaborato dalla Commissione di merito e ritiene che, in quella occasione, il Governo potrà fornire gli ulteriori elementi di chiarimento richiesti nel corso della seduta.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), replicando all'onorevole Ubaldo Pagano, ricorda che quando la Commissione bilancio sarà chiamata ad esprimersi sul testo all'esame dell'Assemblea esaminerà solo le parti modificate o aggiunte rispetto al testo iniziale, avendo già espresso parere sul testo originario. Ritiene, pertanto, necessario che gli elementi di chiarimento richiesti al Governo siano forniti prima che sia votata la proposta di parere del relatore sul testo originario del decreto-legge.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa presente che gli elementi di chiarimento richiesti al Governo non impediscono alla Commissione di procedere alla votazione della proposta di parere del relatore.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), non concorda con quanto affermato dal presidente, rappresentando che anche l'onorevole Ubaldo Pagano nel suo precedente intervento sembrava propenso a un rinvio dell'esame del provvedimento. Ritiene, infatti, che la Commissione non possa procedere alla votazione del parere formulato dal relatore senza le risposte a tutti i quesiti che sono stati sottoposti al Governo.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel concordare con l'onorevole Comaroli, fa presente che se la Commissione voterà nella seduta odierna il parere formulato dal relatore il suo gruppo dichiarerà a mezzo stampa che la Commissione bilancio ha certificato che l'aumento dalla platea dei beneficiari di un diritto soggettivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 83

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Garavaglia, assicura che il criterio contabile utilizzato per valutare gli oneri è sempre lo stesso per prassi, secondo quanto previsto dalla disciplina contabile. Relativamente alle disposizioni richiamate negli interventi dei deputati, non crede che a consuntivo vi saranno modificazioni relative agli stanziamenti, ma anche se dovesse verificarsi tale eventualità non si tratterebbe di una circostanza inusuale. Ricorda, inoltre, che per valutare gli effetti finanziari del provvedimento sono stati utilizzati i dati relativi all'anno 2019, che sono in linea con le stime relative alle disposizioni introdotte. Ricorda, infine, che i decreti-legge «Sicurezza» adottati dal precedente Governo non hanno eliminato le risorse precedentemente stanziate. Pertanto, pur ritenendo legittimo dal punto di vista politico non concordare con le misure proposte dal Governo, crede di aver fornito tutti gli elementi di chiarimento richiesti.

  Ubaldo PAGANO (PD), ad esplicitazione di quanto in precedenza da lui affermato, osserva semplicemente che la Commissione bilancio è oggi chiamata ad esprimersi sul testo iniziale del decreto-legge, rispetto al quale ritiene esaustivi gli elementi di risposta forniti dal Governo ed asseverati dalla Ragioneria generale dello Stato. Considera pertanto pretestuose le richieste di ulteriori informazioni su singole disposizioni del predetto testo di legge, fermo restando che invece, sulle specifiche questioni richiamate dai colleghi dell'opposizione, il Governo potrà auspicabilmente fornire elementi di maggior dettaglio in vista del successivo esame del provvedimento ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'indirizzo dell'Assemblea.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva che compito precipuo della Commissione bilancio è comunque quello di approfondire gli argomenti al proprio esame prima dell'espressione del parere per i profili di carattere finanziario. In tale quadro, nel confermare gli aspetti di maggiore criticità che non risultano risolti dalla documentazione a suo avviso carente fornita dal Governo, ribadisce che è diritto e dovere del Parlamento disporre di ogni delucidazione in merito alle singole questioni che appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, pur comprendendo le legittime motivazioni di ordine soprattutto politico che hanno animato gli interventi dei colleghi dell'opposizione, conferma la proposta di parere favorevole, con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in precedenza formulata, rilevando come in essa si dia peraltro compiutamente conto della puntuale indicazione delle risorse iscritte a bilancio a fronte delle attività previste nel decreto-legge, con specifica evidenziazione di quelle riferite anche agli anni successivi al 2020.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO.

  La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo..
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di Pag. 84legge n. 2751, recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.
  In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. L'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone inoltre che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6.
  Segnala che la Nota di aggiornamento del DEF 2020 (Doc. LVII, n. 3-bis) indica tra i «collegati» alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge in materia di titoli universitari abilitanti (le cosiddette «lauree abilitanti»).
  Osserva che le disposizioni del disegno di legge in oggetto, conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono riferibili alla disciplina relativa ai titoli universitari abilitanti e possono, pertanto, ricondursi prevalentemente alle competenze del Ministero dell'università e della ricerca.
  Inoltre le disposizioni del provvedimento medesimo, pur presentando carattere ordinamentale e organizzatorio, sono volte ad attuare un rilevante intervento di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. Le stesse disposizioni intendono pertanto dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese, sia attraverso una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale, con ricadute positive anche sulla competitività del tessuto produttivo, e, pertanto, sono suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici.
  Rileva quindi che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione della NADEF 2020, posto che quest'ultima conferma quanto previsto dalla medesima NADEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge. Inoltre il disegno di legge non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
  Ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (C. 2751);

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli Pag. 85relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

    l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;

    la Nota di aggiornamento del DEF 2020 (Doc. LVII, n. 3-bis) indica tra i “collegati” alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge in materia di titoli universitari abilitanti (cd. DDL “lauree abilitanti”);

   considerato che le disposizioni del disegno di legge in oggetto, conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono riferibili alla disciplina relativa ai titoli universitari abilitanti e possono, pertanto, ricondursi prevalentemente alle competenze del Ministero dell'università e della ricerca;

   osservato che:

    le disposizioni del provvedimento medesimo, pur presentando carattere ordinamentale e organizzatorio, sono volte ad attuare un rilevante intervento di semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

    le stesse disposizioni intendono pertanto dare una risposta concreta alle nuove esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese, sia attraverso una ridefinizione dell'offerta formativa universitaria, che consenta ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto il profilo tecnico-pratico, sia attraverso il riconoscimento ai titoli accademici del valore abilitante all'esercizio professionale, con ricadute positive anche sulla competitività del tessuto produttivo, e, pertanto, sono suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici;

   considerato che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione della NADEF 2020, posto che quest'ultima conferma quanto previsto dalla medesima NADEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge,

RITIENE

   che il contenuto del disegno di legge C. 2751, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”:

    a) sia riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione della NADEF 2020, posto che quest'ultima conferma quanto previsto dalla medesima NADEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

    b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 16.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 86

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, fa presente che il disegno di legge di bilancio (A.C. 2790-bis), trasmesso alla Camera dei deputati 18 novembre 2020, contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. In proposito, rappresenta quanto segue.
  La legge di bilancio costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del documento di finanza pubblica 2020.
  Nel complesso, la manovra di finanza pubblica operata con il disegno di bilancio comporta, rispetto ai saldi a legislazione vigente, un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di circa 73,6 miliardi nel 2021, 64,5 miliardi nel 2022 e di 50,2 miliardi nel 2023.
  Ciò è dovuto all'effetto congiunto atteso di una riduzione delle entrate finali e di un incremento delle spese finali rispetto alla legislazione vigente.
  In particolare, nel 2021 la manovra determina una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente per un importo pari a circa 1,6 miliardi (dai 575,7 miliardi a legislazione vigente a circa 574,1 miliardi del disegno di legge). Negli anni successivi, la manovra comporta maggiori entrate per 7,1 miliardi nel 2022 e per 11 miliardi nel 2023.
  Le spese finali sono previste in aumento rispetto all'andamento a legislazione vigente in tutto il triennio, di circa 72 miliardi nel 2021 (da 696,2 miliardi a legislazione vigente a 768,2 miliardi), di 71,6 miliardi nel 2022 e di 61,2 miliardi nel 2023, con una prevalenza in tutto il triennio della componente di conto capitale rispetto a quella di parte corrente.
  Come mette in evidenza la relazione illustrativa, di questi importi, circa 35,3 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,5 miliardi nel 2023, sono relativi alle risorse previste in via di anticipazione per il Programma Next Generation EU.
  Segnala, inoltre, che, in coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit fissati dalla NADEF (ad un livello pari al –7,0 per cento del PIL nel 2021, al –4,7 per cento del PIL per il 2022 e a –3,0 per cento del PIL per il 2023), il disegno di legge di bilancio in esame fissa, all'articolo 1, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato nel limite massimo di –196 miliardi nel 2021, –157 miliardi nel 2021 e –138,5 miliardi nel 2023, in termini di competenza.
  Il disegno di legge di bilancio, che si compone di 229 articoli, è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità, in due sezioni. Fa presente che nel corso del suo intervento si soffermerà sui contenuti della prima sezione, mentre la collega Faro illustrerà i contenuti della seconda sezione.
  Ciò premesso, fa presente che la prima sezione contiene disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata e di spesa, mentre la seconda sezione contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. In particolare, la seconda sezione dà evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della prima sezione e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) disposte con la seconda sezione.
  La prima sezione, recante Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici, è contenuta agli articoli da 1 a 210, mentre la seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore della legge, è contenuta agli articoli da 211 a 229.
  La prima sezione è suddivisa in tre parti. La parte prima della prima sezione (articoli da 1 a 186) si compone di 15 Titoli. Il Titolo I (articolo 1) reca i Risultati differenziali del bilancio dello Stato. Il Titolo II (articoli 2-10) reca disposizioni per Riduzione della pressione fiscale e contributiva. Il Titolo III (articoli 11-26) reca disposizioni per Crescita e investimenti. Il Titolo IV (articoli 27-34) reca disposizioni per il Sud e coesione territoriale. Il Titolo V (articoli 35-44) reca disposizioni per la Liquidità e la ricapitalizzazione delle imprese. Pag. 87 Il Titolo VI (articoli 45-71) reca disposizioni in materia di Lavoro, famiglia e politiche sociali. Il Titolo VII (articoli 72-85) reca Misure fiscali. Il Titolo VIII (articoli 86-95) reca disposizioni su Scuola, università e ricerca. Il Titolo IX (articoli 96-105) reca disposizioni in materia di Cultura, turismo, informazione e innovazione. Il Titolo X (articoli 106-118) reca Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali. Il Titolo XI (articoli 119-142, suddiviso in due Capi, reca Misure in materia di trasporti e ambiente. Il Titolo XII (articoli 143-156) reca disposizioni in materia di Regioni ed enti locali. Il Titolo XIII (articolo 157) reca disposizioni per la revisione e rimodulazione della spesa pubblica. Il Titolo XIV (articoli 158-183 reca disposizioni in materia di Pubblica amministrazione e lavoro pubblico). Il Titolo XI (articoli 184-186) reca Norme per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.
  La parte seconda della prima sezione, recante Disposizioni in materia di entrate, si compone di 5 Titoli. Il Titolo I (articoli 187-188) reca Misure di contrasto all'evasione fiscale. Il Titolo II (articoli 189-190) reca la Rimodulazione di misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica Il Titolo III (articoli 191-193), suddiviso in due Capi, reca Misure in materia di trasporti e ambiente. Il Titolo IV (articoli 194-201) contiene Ulteriori disposizioni in materia di entrate. Il Titolo V (articoli 202-206) reca Disposizioni in materia di agenzia delle dogane.
  La parte terza della prima sezione, infine, composta degli articoli da 207 a 210, reca disposizioni in materia di Fondi.
  Nel complesso, le misure recate nel disegno di legge di bilancio sono riconducibili a 16 settori di intervento: 1) Lavoro e occupazione; 2) Misure fiscali; 3) Sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese 4) Sanità; 5) Programma Next Generation EU; 6) Politiche sociali; 7) Scuola, università e ricerca; 8) Ambiente e territorio; 9) Enti territoriali; 10) Politiche di coesione e Mezzogiorno; 11) Trasporti; 12) Cultura, spettacolo e sport; 13) Agricoltura; 14) Pubblico impiego; 15) Giustizia; 16) Previdenza.
  Precisa che nel suo intervento si soffermerà sulla prima sezione del disegno di legge, mentre la collega Faro darà conto dei principali dati relativi alla seconda sezione.
  Per quanto riguarda il settore di intervento 1) Lavoro e occupazione, fa presente che il disegno di legge prevede, innanzitutto, disposizioni in tema di trattamenti di integrazione salariale, incentivi per l'occupazione e misure di sostegno al reddito.
  In tema di trattamenti di integrazione salariale il disegno di legge: proroga per il 2021 e il 2022 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi (articolo 46); proroga, per il biennio 2021-2022, la possibilità per le imprese di rilevanza economica strategica con rilevanti problematiche occupazionali di richiedere un ulteriore periodo di CIGS (articolo 51); dispone lo stanziamento di ulteriori 180 milioni di euro per la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nel 2021 nelle aree di crisi industriale complessa (articolo 52); infine, dispone la proroga, per un massimo di dodici settimane, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (articolo 54, commi 1-5, 7-10 e 14-16), nonché dell'operatività, per il 2021, del contratto di espansione, estendendone l'applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 previsti dalla normativa vigente) (articolo 62).
  Strettamente connesso alla proroga della CIG, ordinaria e in deroga, è la proroga, fino al 31 marzo 2021, del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi, con sospensione delle procedure in corso (articolo 54, commi 11-13).
  In tema di incentivi all'occupazione, si estende lo sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020, anche a Pag. 88quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022, aumentandone la misura dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro (nel limite di 6.000 euro annui), portandone la durata da tre a quattro anni nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 4). In via sperimentale per il biennio 2021-2022, si estende a tutte le assunzioni di donne a tempo determinato lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, elevando dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro (articolo 5). Infine, si estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 27).
  In materia di contratti a termine il disegno di legge proroga fino al 31 marzo 2021 la possibilità di prolungare o rinnovare i contratti a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, pur in assenza di una causale (articolo 47).
  Per quanto concerne le misure di sostegno al reddito, si dispone il rifinanziamento anche per il 2021, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (articolo 48); il riconoscimento, anche per gli anni dal 2021 al 2023, dell'indennità (pari al trattamento di CIGS) prevista in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (articolo 50); l'incremento, dal 1° gennaio 2022, dell'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS (dallo 0,09 allo 0,48 per cento) (articolo 71).
  Infine, ulteriori disposizioni riguardano l'istituzione un apposito Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti nell'ambito del programma React EU, con una dotazione pari a 500 milioni di euro nel 2021 (articolo 57); l'incremento dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza (articolo 68); la proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di paternità, la cui durata è confermata in sette giorni (articolo 66); il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022 (articolo 45); l'incremento di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (cd. Sistema duale) (articolo 53); lo stanziamento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, in favore dell'ANPAL Servizi S.p.a. (articolo 55); lo stanziamento per il 2021 di ulteriori risorse, pari a 15 milioni, di euro per il finanziamento degli Istituti di patronato (articolo 56).
  Per quanto concerne il settore di intervento 2) Misure fiscali, fa presente che il disegno di legge contiene un ampio ventaglio di interventi in materia fiscale.
  Anzitutto, in continuità con quanto preannunciato dal Governo in sede di programmazione economica, è istituito un Fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e 7 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2023, per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi, cui sono destinate, altresì, le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Una quota del Fondo, non inferiore a 5 miliardi e non superiore a 6 miliardi di euro, a decorrere dal 2022, è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia (articolo 2).
  Con riferimento agli interventi in tema di tassazione sul lavoro e delle persone fisiche, si segnalano la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati (articolo 3); la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna Pag. 89degli edifici (articolo 12) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (articolo 13); la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d'imposta, presumendosi altrimenti l'esercizio di impresa a fini fiscali (articolo 100).
  Relativamente alla tassazione delle persone giuridiche il disegno di legge modifica il regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative (articolo 9) e detassa il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino attività sociali (articolo 10).
  Numerosi crediti d'imposta vengono introdotti, prorogati, rimodulati o innovati dal disegno di legge. In particolare si segnalano la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 28); la proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, (articolo 32); la proroga al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 36); la proroga al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 42); la proroga al 2022 della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (con modifiche intese ad estendere l'ambito applicativo della misura) del credito d'imposta in formazione 4.0 e del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (con potenziamento e diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili ed estensione dell'ambito applicativo) (articolo 185).
  Si modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax), estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza al 1° luglio 2020 (articolo 190).
  Per quanto concerne i giochi pubblici, si modifica la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine di permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; inoltre, vengono modificate le misure premiali per utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, che le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale (articolo 194).
  Per quanto concerne la tax compliance e gli adempimenti dei contribuenti, si amplia in primo luogo la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento (articolo 196). Inoltre, per i contribuenti minori, si allineano i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta, si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA (articolo 197). Infine, si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 199).
  Per quanto concerne il settore di intervento 3) Sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese, osserva che si prevedono, innanzitutto, disposizioni istitutive di nuovi fondi e misure di rifinanziamento di strumenti già esistenti.
  Tra i nuovi fondi si segnalano, in particolare, il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 Pag. 90(articolo 17); il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 19); il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, con una dotazione di 3,8 miliardi di euro per il 2021 (articolo 207).
  Tra le misure volte al rifinanziamento e all'estensione temporale di operatività di strumenti già esistenti, si segnalano l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 14); il rifinanziamento della Nuova Sabatini, con misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volte alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» (articolo 16); la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia (cd. «Garanzia Italia») (articolo 35); l'estensione dell'operatività della garanzia SACE a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap) (articolo 40); la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, con conseguente rifinanziamento (articolo 40); la proroga al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale (articolo 41); la proroga al 30 giugno 2021 di alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 (articolo 42). l'incremento, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 210).
  Per quanto riguarda il sostegno all'innovazione delle imprese in senso ambientale, infine, si segnalano l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 (articolo 25); la conferma, anche per il 2021, delle garanzie concedibili dal Ministero dell'economia e delle finanze per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili riferiti al Green New Deal (articolo 37); nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 185).
  Per quanto concerne il settore di intervento 4) Sanità, fa presente che gli interventi contenuti nel disegno di legge sono diretti, nel complesso, ad un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini di un contrasto più efficace all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia mediante incrementi di risorse economiche, materiali e strumentali, che con disposizioni relative all'impiego del personale sanitario.
  In particolare, il provvedimento rifinanzia il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica (articolo 58); stabilisce che per l'anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro (articolo 72); dispone un incremento del 27 per cento dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (articolo 73); stanzia 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, per l'introduzione Pag. 91 di un'indennità di specificità infermieristica (articolo 74); estende al 2021 il finanziamento per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri (articolo 75); dispone l'ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi (articolo 76); incrementa di 2 miliardi di euro lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (articolo 79); dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti (articolo 80); rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), fissandoli rispettivamente al 7,30 e 7,55 per cento (articolo 81); infine, reca disposizioni in tema di mobilità sanitaria interregionale (articolo 84).
  Per quanto concerne il settore di intervento 5) Programma Next Generation EU, fa presente che in relazione a tale Programma, in corso di definizione a livello europeo, si prevede l'introduzione di una serie di misure per la sua attuazione a livello nazionale. A tal fine si prevede (articolo 186) l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023; l'istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato; la predisposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito sistema informatico per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali; la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti. Parte delle risorse del nuovo Fondo di rotazione, pari a 250 milioni di euro annui, sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata) e riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento (articolo 186). Infine, si autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere 20 unità di personale non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all'attuazione del Programma Next Generation EU (articolo 159, comma 24).
  Con riferimento al settore di intervento 6) Politiche sociali, fa presente che in tema di politiche sociali le misure previste nel disegno di legge sono dirette essenzialmente all'incremento di risorse e servizi destinati ai nuclei familiari. In particolare il provvedimento: incrementa il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021, indirizzando le risorse all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli (articolo 2, comma 6); istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver familiare, con una dotazione di 25 milioni di euro annui (articolo 59); rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (cosiddetto Bonus bebè) (articolo 65); incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per gli asili nido (articolo 147).
  Con riferimento al settore di intervento 7) Scuola, università e ricerca, per quanto concerne la scuola, molti interventi riguardano l'incremento del personale. Si tratta, nello specifico, di docenti di sostegno e docenti da impiegare nella scuola dell'infanzia, di assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, di collaboratori scolastici.
  Altre disposizioni incrementano le risorse destinate all'ampliamento dell'offerta formativa, all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, al c.d. Fondo 0-6. Pag. 92Altre ancora sono volte a favorire l'inclusione scolastica. Ulteriori interventi riguardano l'edilizia scolastica.
  Nello specifico, con riferimento al personale scolastico si prevede, in particolare: un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia (articolo 165, comma 8); l'incremento delle risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole ad un aumento di complessivi 25.000 posti di sostegno (articolo 165, commi 1 e 2); la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 (articolo 165, comma 5); la proroga fino al 30 giugno 2021 dei contratti a tempo determinato con assistenti tecnici (articolo 165, commi 6 e 7).
  Con riferimento agli interventi per la formazione degli alunni e degli studenti, per il diritto allo studio e per l'inclusione scolastica, si incrementano il Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (cosiddetto Fondo 0-6) (articolo 165, comma 9), il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (articolo 86) e le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale (articolo 87, comma 1).
  In materia di edilizia scolastica, si dispone che le risorse previste dalla scorsa legge di bilancio, destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, possono essere destinate anche ad interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici (articolo 149, comma 2).
  Infine, si istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2021, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 146) e un ulteriore fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021, finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti (articolo 152).
  Per quanto riguarda l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), si incrementano in vario modo le risorse finalizzate a misure di sostegno e si prosegue nello sforzo di sostegno del diritto allo studio. Inoltre, si ampliano le possibilità di progressione di carriera per i ricercatori universitari a tempo indeterminato e si dispone in materia di personale delle stesse istituzioni AFAM. In particolare dal 2021 si incrementano: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 165 milioni di euro annui, il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di 8 milioni di euro annui, (articolo 89, comma 1), il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (articolo 89, comma 2), le risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute (articolo 89, comma 3) e, dal 2022, le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato (di cui alla legge n. 8 del 2020).
  Per quanto concerne il settore della ricerca si prevede, in particolare, l'incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR (FOE) di 65 milioni annui (articolo 90, comma 1). Si prevede, altresì, l'istituzione, nello stato di previsione del MUR, del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), (art. 90, co. 2), del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca (articolo 90, comma 3) e del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca (articolo 90, comma 4).
  Riguardo al settore di intervento 8) Ambiente e territorio, con riferimento alle politiche in materia ambientale si segnala, innanzitutto, la proroga al 1° luglio 2021 della data di entrata in vigore della plastic tax e la trasformazione in strutturale, a decorrere dal 2021, della possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'articolo 51 Pag. 93del decreto-legge n. 104 del 2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET (articolo 189).
  Varie disposizioni sono volte a incrementare le risorse per finalità di tutela ambientale. In particolare, si prevede l'incremento di 6 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, delle risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali (articolo 134, comma 1); l'incremento di 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette (articolo 134, comma 2); l'autorizzazione della spesa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, per la prosecuzione del programma «Caschi verdi per l'ambiente» (articolo 134, comma 3); l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale negli istituti scolastici siti nei comuni presenti in aree protette naturalistiche (articolo 138); l'incremento delle risorse per la struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive (articolo 135, comma 6); l'incremento delle risorse per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero da parte delle Capitanerie di porto (articolo 135, comma 7); l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 136, comma 1).
  Per quanto concerne, specificamente, la gestione dei rifiuti, si riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni, aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali, che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari (articolo 139); si istituisce in via sperimentale un Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche (articolo 140); si istituisce un Fondo contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA) (articolo 141).
  Ulteriori misure sono, poi, finalizzate a disciplinare aspetti organizzativi ed ordinamentali, quali il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia (articolo 135, comma 1) e l'istituzione del sistema di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (articolo 135, commi 2-5).
  Infine, si segnala la disposizione che prevede la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche (articolo 24).
  Con riferimento al settore di intervento 9) Enti territoriali, fa presente che tra le misure relative agli enti territoriali si segnalano le seguenti disposizioni: si incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale per cause imputabili alle condizioni socio economiche dei territori (articolo 143); si definiscono nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse (articolo 144); si dispone l'Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (articolo 147); si dà attuazione agli accordi tra Stato e autonomie speciali in ambito finanziario (articolo 148); si incrementano di 1 miliardo le risorse stanziate per investimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo (articolo 149); si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare Pag. 94a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, (articolo 154); si definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane) (articolo 157).
  Con riferimento al settore di intervento 10) Politiche di coesione e Mezzogiorno, fa presente che per quanto riguarda le politiche di coesione e il Mezzogiorno si segnalano, in particolare, i seguenti interventi: vengono stabilite le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 11); si estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo per il sud (articolo 27); viene disposta una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi (articolo 29); si autorizzano le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale al fine di rafforzarne la capacità amministrativa nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione (articolo 31); si promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno (articolo 33); viene rifinanziato di 30 milioni di euro annui il Fondo di sostegno ai comuni marginali (articolo 34); si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese, istituendo a tal fine un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033 (articolo 150); si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, (articolo 154); si definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (articolo 157).
  Con riferimento al settore di intervento 11) Trasporti, fa presente che con riferimento al trasporto ferroviario viene esteso fino al 30 aprile 2021, prevedendo l'attribuzione di ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro), l'indennizzo per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici imputabili all'emergenza COVID-19 (articolo 123, commi 1-4). È inoltre prevista l'estensione, fino al 30 aprile 2021, della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attribuendo a tale scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana (articolo 123, commi 5 e 6). Si dispone, poi, il trasferimento alle regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi, le quali dovranno procedere all'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021 (articolo 124).
  Per quanto riguarda il trasporto aereo viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il contributo previsto dalla legge di bilancio 2020, riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, con uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 125).
  Con riguardo al settore marittimo e portuale sono rifinanziate, con ulteriori 68 milioni di euro per l'anno 2021, le misure volte a compensare i mancati introiti delle Autorità di sistema portuale e di alcune imprese di navigazione marittima in ragione delle limitazioni connesse alla emergenza epidemiologica (articolo 120, comma 1); vengono sospesi, per le imprese croceristiche iscritte al registro internazionale, i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo (articolo 120, comma 2) e viene rifinanziato (con 20 milioni di euro per il 2021) il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale (articolo 120, comma 4); viene infine istituito un nuovo Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime (articolo 120, commi 5-7).
  Per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile si prevede il riconoscimento Pag. 95 anche per gli anni dal 2021 al 2026 del contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo (articolo 126, comma 1). Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del «Programma sperimentale buono mobilità», di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (articolo 126, comma 2) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (articolo 126, comma 3). Le eventuali disponibilità che residueranno dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria (articolo 126, comma 4).
  Con riferimento al trasporto pubblico locale si prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021, per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 146) e un ulteriore fondo diretto a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 151).
  Si prevede, inoltre, modificando l'articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020, che aveva previsto l'istituzione di un fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 sono invece destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativi agli acquisti di veicoli effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, per le medesime imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale (articolo 119, comma 1).
  Con riferimento al settore di intervento 12) Cultura, spettacolo e sport, fa presente che tra le disposizioni più significative in materia di cultura e spettacolo si segnalano: la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 99); l'innalzamento al 40 per cento le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (articolo 97); lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per il 2022 da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia (articolo 96, comma 2); lo stanziamento di 150 milioni per il 2021 per l'assegnazione della cosiddetta Card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 (articolo 96, comma 3), utilizzabile anche per abbonamenti a periodici (articolo 101, comma 4); la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà Srl in società per azioni (articolo 98); l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per le piccole e medie imprese creative (articolo 18).
  Per quanto concerne lo sport si istituisce un Fondo, con una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato al riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo (articolo 7); si istituisce un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 (articolo 92); si prevedono misure volte ad accelerare le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione del Villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026 (articolo 142). Pag. 96
  Con riferimento al settore di intervento 13) Agricoltura, fa presente che per quanto riguarda gli interventi in materia di agricoltura, si segnala innanzitutto l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6). Si prevede, poi, l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 21); il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); lo stanziamento di 12 milioni di euro per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per il 2021 (articolo 168).
  Con riferimento al settore di intervento 14) Pubblico impiego, fa presente che in materia di pubblico impiego si dispone l'istituzione di un apposito Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (articolo 158), prevedendo, a valere sul predetto Fondo, assunzioni di personale presso diverse amministrazioni pubbliche ed enti pubblici (articoli 159 e 160). Inoltre, si incrementano di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale (articolo 164). Infine, si autorizza l'INPS ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 medici per le funzioni medico-legali di propria competenza (articolo 183).
  Con riferimento al settore di intervento 15) Giustizia, fa presente che gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria. Riguardo al personale, il provvedimento autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto (commi da 1 a 10 dell'articolo 159). Viene poi autorizzata l'assunzione, a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, di un massimo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna (commi da 2 a 4 dell'articolo 161).
  Con riferimento alla situazione carceraria, il disegno di legge autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (articolo 26) e stanzia 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante (articolo 113).
  Ulteriori misure, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, sono volte a sostenere le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 50).
  Con riferimento al settore di intervento 16) Previdenza, fa presente che in materia previdenziale il disegno di legge estende la possibilità di fruizione della cosiddetta Opzione donna e Ape sociale alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019) (articolo 60); proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale (articolo 61); prevede che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le Pag. 97settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico (articolo 63); autorizza la spesa necessaria all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 234 del 2020) che ha ridotto da 5 a 3 anni l'ambito di applicazione del cosiddetto contributo di solidarietà per le pensioni di importo superiore a 130.000 euro (articolo 69, comma 1); accelera i tempi per le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori esposti all'amianto (articolo 64); equipara, dal 2021, l'aliquota contributiva per il trattamento pensionistico dei professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute a quella prevista per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali (articolo 93).

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, rammenta che, per quanto concerne la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, che ne costituisce la parte più propriamente contabile, ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica, il disegno di legge è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto, integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.
  In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano: le previsioni a legislazione vigente, che includono l'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali e orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa; le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II; gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.
  Le autorizzazioni legislative di spesa che vengono modificate con la Sezione II sono esposte in appositi allegati al deliberativo del disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.
  L'elenco complessivo delle leggi di spesa modificate con la Sezione II, riepilogate per Missione e programma, è altresì riportato in allegato alla Relazione tecnica.
  Nel complesso, con la Sezione II sono stati effettuati, nel triennio 2021-2023: rifinanziamenti di leggi di spesa per 5.604 milioni nel 2021, 4.960,9 milioni nel 2022 e 3.712,2 milioni nel 2023; definanziamenti di leggi di spesa per 4.681 milioni per il 2022 e per 7.288 milioni per il 2023; riprogrammazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano un incremento di un milione nel 2021, di 2.501 milioni nel 2022 e di 4,299 milioni nel 2024 e anni seguenti, compensati da riduzioni pari a 6.799 milioni nel 2023.
  Come esposto nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, l'impatto delle variazioni apportate con la Sezione II determina nel complesso maggiori spese per 5.603 milioni nel 2021 e per 7.461 milioni nel 2022 e minori spese per 3.087 milioni nel 2023.
  I rifinanziamenti di maggiore impatto riguardano, per rilevanza di importo – considerando il complesso del rifinanziamento, che in diversi casi si estende sino al 2035 – le seguenti autorizzazioni di spesa: 12.350 milioni per le spese di investimento Difesa (fino al 2035); 3.684 milioni per il contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana (fino al 2035); 2.750 milioni per la ricostruzione nei territori colpiti dal «sisma Abruzzo» nel 2009 (fino al 2035); 1.710 milioni per la ricostruzione nei territori colpiti dal «sisma Centro-Italia» nel 2016 (fino al 2029); 1.700 milioni all'Agenzia spaziale italiana (fino al 2029); 1.650 Pag. 98milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa previsto dal D.L. n. 34 del 2020 (fino al 2035); 1.500 milioni per l'edilizia scolastica (fino al 2035); 1.253 milioni per il contratto di programma con ANAS (fino al 2035); 1.215 milioni per l'edilizia pubblica (fino al 2033); 1.050 milioni al Fondo per il trasferimento tecnologico nel settore aeronautico (fino al 2035); 1.050 milioni ai contratti di sviluppo (fino al 2035).
  Per quel che concerne i definanziamenti, la Sezione II presenta un'unica autorizzazione di spesa, relativa alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989. Si tratta tuttavia di una cosiddetta «retroazione», che sconta gli effetti delle maggiori entrate contributive determinate dalla manovra stessa con conseguente riduzione dei trasferimenti di spesa agli enti previdenziali.
  Infine, per quanto riguarda le riprogrammazioni, si segnalano, per rilevanza, l'anticipo di risorse relative alle Spese di investimento del Ministero della difesa – componente aerea, per 1,3 miliardi, dal 2023 al 2022, e lo spostamento di risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, per il posticipo di circa 3,2 miliardi dal 2023 agli anni successivi.
  Per quanto riguarda infine l'analisi dei profili finanziari, rinvia, anche a nome del relatore Fassina, alla documentazione predisposta dagli uffici.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 479 del 24 novembre 2020, a pagina 126, apportare le seguenti modificazioni:

   alla prima colonna, quattordicesima riga, sopprimere le parole da «Preannuncia» fino a «in esame»;

   alla seconda colonna, dodicesima riga, sopprimere le parole da «Preannuncia» fino a «in esame».