CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2020
479.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 207

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che alle ore 19 di giovedì 19 novembre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che sono state presentate 135 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo, ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza Pag. 208 n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018 nonché di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura.
  Fa notare come l'oggetto del decreto-legge in esame sia piuttosto circoscritto, contenendo esso esclusivamente misure per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e sul rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
  Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'emendamento Occhionero 1.7 e l'articolo aggiuntivo Federico 7.01, poiché intendono estendere anche alla regione Molise le disposizioni urgenti previste esclusivamente per il servizio sanitario della regione Calabria, il primo intervenendo sull'articolo 1 del decreto-legge, concernente la gestione commissariale, il secondo aggiungendo un intero Capo, dedicato al servizio sanitario della regione Molise; l'articolo aggiuntivo Mammì 1.01, in quanto prevede l'indizione di apposite procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico su tutto il territorio nazionale; l'articolo aggiuntivo Testamento 3.02, poiché teso a modificare l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente i contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera; l'articolo aggiuntivo Viscomi 6.06, poiché diretto a introdurre un nuovo criterio di accesso delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, al fine di consentire il riequilibrio territoriale e colmare le disuguaglianze in ambito sanitario; gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 6.01 e Trizzino 6.013 e l'articolo aggiuntivo De Filippo 6.07, in quanto volti a introdurre disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci e al monitoraggio della spesa farmaceutica in connessione all'emergenza Covid; gli identici articoli aggiuntivi De Filippo 6.08 e Trizzino 6.010 e l'articolo aggiuntivo Mandelli 6.02, in quanto volti a inserire disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi nelle farmacie in connessione all'emergenza Covid; gli articoli aggiuntivi Mandelli 6.03 e 6.04 e Gemmato 6.012, poiché tesi ad apportare modifiche al decreto legislativo n. 153 del 2009, al fine di introdurre disposizioni per l'effettuazione di test diagnostici con prelievo capillare presso le farmacie; l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 6.014, in quanto volto a intervenire sulla normativa in materia di determinazione dei costi e del fabbisogno sanitario standard regionale di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 58 del 2011; l'articolo aggiuntivo De Filippo 8.01, dal momento che si propone di consentire alle amministrazioni pubbliche di procedere all'assunzione di lavoratori socialmente utili.
  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per oggi, al termine delle votazioni pomeridiane Assemblea, in cui si darà conto dell'esito degli eventuali ricorsi pervenuti.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 14.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza).
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  Avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Saranno quindi esaminate dalla XII Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero della salute (Tabella n. 15), contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XII Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della XII Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XII Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
  Ricorda, quindi, che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016. Pag. 210
  Dà, quindi, parola alla relatrice, deputata Sportiello, per lo svolgimento della relazione, dopo aver ricordato che al termine della seduta della Commissione in sede consultiva avrà luogo la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire le fasi successive dell'iter del provvedimento in oggetto.

  Gilda SPORTIELLO (M5S), relatrice, ricorda che, con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi, dal 2017, in un unico provvedimento costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.
  La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento.
  Venendo alle disposizioni contenute nella prima sezione di interesse per la XII Commissione, rileva innanzitutto che l'articolo 2, comma 6, incrementa di 3.012,1 milioni di euro per il 2021 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Ricorda che tale Fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 339, legge n. 160 del 2020), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono state indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
  Al riguardo, evidenzia che il 21 luglio 2020 l'Assemblea della Camera ha approvato unanimemente il disegno di legge recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (C. 687 Delrio e abbinate), attualmente all'esame della Commissione 11ª del Senato (S. 1892). L'assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell'ambito delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e dei risparmi di spesa derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione di una serie di misure quali l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè), il premio alla nascita (bonus mamma domani) e il Fondo di sostegno alla natalità. Inoltre, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, si intendono utilizzare anche le risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle detrazioni IRPEF per i figli a carico e degli assegni per il nucleo familiare.
  Sottolinea come l'assegno unico e universale sia considerato il primo tassello di un riordino delle politiche familiari, di cui il Governo si è fatto carico con la presentazione del disegno di legge recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, cosiddetto Family Act (C. 2561), in corso di esame presso la XII Commissione.
  Richiama, quindi, sempre in materia di politiche per la famiglia, l'articolo 65 del disegno di legge di bilancio, che rinnova per il 2021 l'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente. L'onere per il riconoscimento del bonus bebè è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul predetto Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. L'articolo in commento riconosce l'assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e, pertanto è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi, la prestazione è stata Pag. 211rimodulata dalla legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE e spetta, in applicazione del principio dell'accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell'indicatore ISEE.
  L'articolo 58, invece, opera il rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ricorda che a tale Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria, in tutte le forme, in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il decreto ministeriale 9 ottobre 2019, n. 175.
  Un'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione Affari sociali è quella recata dall'articolo 59, che istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del prestatore di cure familiari, cosiddetto caregiver, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 di 25 milioni di euro per ciascun anno. La relazione illustrativa del disegno di legge indica che l'istituendo Fondo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, fa presente che, a legislazione vigente, esiste un Fondo denominato «per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che per il 2021 ha una disponibilità di 23,7 milioni di euro (cap. 2090 dello stato di previsione del MEF). Occorrerebbe, quindi, probabilmente valutare l'opportunità di un coordinamento delle risorse stanziate dalla norma in esame, con particolare riferimento all'anno 2021.
  L'articolo 67, poi, proroga fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità, che era già stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo scopo è continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo n. 18 del 2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
  Con l'articolo 72 si apre l'altro importante capitolo di competenza della XII Commissione, concernente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che, ai sensi del comma 1, per l'anno 2021 è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 73 a 76, riguardanti, rispettivamente, le indennità di esclusività per la dirigenza medica e sanitaria (articolo 73) la retribuzione degli infermieri (articolo 74), il finanziamento anche per il 2021 dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (articolo 75) e l'ulteriore aumento del numero dei contratti per i medici specializzandi (articolo 76) – il cui contenuto illustrerò tra poco –, al netto dell'importo di cui all'articolo 82, trasferito al Ministero della salute in virtù del finanziamento della Croce Rossa italiana.
  Inoltre, il comma 2 prevede, quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dagli articoli da 73, 74, 76 e 82, anche per gli anni successivi al 2020, un incremento del predetto livello di finanziamento pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023, in quanto, come chiarito dalla relazione tecnica, sono in atto alcuni processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, che determinerebbero una minore Pag. 212spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.
  Ai sensi dell'articolo 73, per valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità dell'indennità previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo determinata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, sono incrementati del 27 per cento. La spesa per questa misura viene valutata in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per la copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
  L'articolo 74 reca uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.
  Fa presente che l'articolo 75 dispone l'autorizzazione di una spesa di 70 milioni di euro prevista per l'anno 2021 per le finalità già previste per il periodo di novembre e dicembre 2020 dal cosiddetto decreto Ristori, in corso di conversione al Senato (articolo 18, comma 1, decreto-legge n. 137 del 2020), per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta allo scopo di decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Ai sensi del comma 2, gli oneri della disposizione trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. La relazione tecnica precisa che si è utilizzato il costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone, come già indicato per definire lo stanziamento della spesa con riferimento al periodo novembre-dicembre 2020, potendosi prevedere, con l'importo di 70 milioni di euro, la somministrazione potenziale di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi, fabbisogno ritenuto soddisfacente per il primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.
  L'articolo 76 prevede l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999. Come indicato all'articolo 72, ai relativi oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
  L'articolo 77, comma 1, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, dà facoltà, agli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi anche nell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, del personale reclutato attraverso le misure a tal fine previste dal decreto-legge n. 18 del 2020. Tali misure possono essere adottate in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
  Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi e di Pag. 213laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli Ordini professionali. Si prevede, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 77 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e al trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell'anno 2020 (comma 3).
  L'articolo 78 prevede due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soggetti danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente, la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2024. Precisa che la disposizione si è resa necessaria dato il notevole contenzioso scaturito da una diversa interpretazione giurisprudenziale successivamente intervenuta rispetto alla norma originaria in relazione all'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229 del 2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, considerate le ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali e la necessità di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.
  L'articolo 79 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con rideterminazione a 32 miliardi di euro dell'ammontare fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. La norma specifica che resta comunque fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente prevista per l'anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella tabella di cui all'allegato B, annesso al provvedimento in esame. La ripartizione complessiva dell'incremento in oggetto, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente prevista per l'anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella tabella di cui all'allegato B, annesso al presente disegno di legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024; 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029; 150 Pag. 214milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.
  L'articolo 80 dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19. Il Ministero della salute, ai sensi del comma 2, si avvale, per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei predetti vaccini e farmaci, del Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, previsto dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  L'articolo 81 concerne la rimodulazione dei tetti riferiti alla spesa farmaceutica. Fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard, l'articolo in esame rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale (dal 7,96 per cento al 7,30 per cento) e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera dal 6,89 per cento al 7,55 per cento). Nell'ambito della spesa per acquisti diretti, resta fermo allo 0,20 per cento il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali (di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio 2019). Ai sensi del comma 2, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento.
  Il comma 3 dell'articolo in commento regolamenta le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per gli anni 2018 e 2019. L'intervento intende instaurare un meccanismo virtuoso in grado di limitare il contenzioso già attivato dalle aziende farmaceutiche con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell'anno 2018. Più precisamente, nel 2021, il comma 3 subordina la rimodulazione dei tetti di spesa, all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 31 gennaio 2021 come certificato dall'AIFA entro il 10 febbraio 2021. In caso di certificazione negativa restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
  L'articolo 82, comma 1, trasferisce, a decorrere dall'anno 2021, al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione (ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012) del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana (CRI) alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine, il comma in esame istituisce un apposito fondo, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero. La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro. Sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione. Il comma 2 autorizza il Ministero della salute a concedere anticipazioni di cassa ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l'Associazione di diritto privato) dall'ultimo decreto adottato. Il comma 3 demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e Pag. 215delle finanze, la determinazione del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dall'Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni, ai fini dell'esaurimento della gestione liquidatoria.
  L'articolo 83, insieme con la tabella di cui all'allegato C, trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana. Il valore dei trasferimenti per il pagamento del Tfr/Tfs come risultante dalla tabella C allegata al provvedimento all'esame, è pari a circa 95 milioni di euro. Tale valore costituisce un debito dell'ESACRI, che non è stato nella condizione di onorare per l'andamento della liquidazione. Il principale creditore è l'INPS con 92 milioni di euro. Gli oneri sono a valere sul finanziamento di circa 117 milioni di euro che a legislazione vigente è a carico del Fondo sanitario nazionale e che con la disposizione precedente (vedi articolo 82) sarà trasferito al Ministero della salute.
  L'articolo 84, comma 1, prevede che, dall'anno 2021, la regolazione dei flussi finanziari tra le singole regioni e province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un'altra regione, sia operata sulla base dei dati relativi all'erogazione delle prestazioni nell'anno precedente rispetto a quello oggetto di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si specifica che tale regolazione avviene su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e le province autonome, in sede di riparto delle suddette risorse relative al fabbisogno sanitario nazionale standard. Il comma 2 prevede che la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale costituisca uno degli adempimenti ai quali la normativa vigente subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Si demanda la verifica dell'adempimento in oggetto al suddetto Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Il successivo comma 3 prevede che il medesimo Comitato paritetico adotti linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati, pubblici e privati. Il comma 4 prevede che il suddetto Comitato elabori: un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità sanitaria, al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di superare, nell'ottica di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non fisiologici; specifici programmi inerenti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali, per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità, al fine di evitare criticità di accesso nonché rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
  L'articolo 85 opera alcune novelle nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e successive modificazioni, al fine di introdurvi disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse.
  L'articolo 147 reca, al comma 1, l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Il comma 2 è volto ad apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del Fondo, per Pag. 216potervi ricondurre i meccanismi di assegnazione delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido spettanti a ciascun ente. I commi 3 e 4 provvedono a ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, rideterminandone, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 1, l'ammontare complessivo a decorrere dal 2021.
  L'articolo 153 prevede l'istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.
  I commi 20 e 21 dell'articolo 159 autorizzano il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Le assunzioni di cui ai commi in esame sono disposte per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.
  I commi da 3 a 6 dell'articolo 160 autorizzano l'Agenzia nazionale per i giovani a bandire, nel corso del 2021, procedure concorsuali pubbliche e ad effettuare conferimenti di incarichi al fine di incrementare la propria dotazione organica in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà.
  Vi sono poi, sempre all'interno della prima sezione, alcune norme di interesse per le competenze della Commissione Affari sociali, pur investendo direttamente la sfera di competenza di altre Commissioni.
  L'articolo 10 intende detassare il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege. Il risparmio d'imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Gli enti non commerciali devono svolgere attività nei settori di interesse generale nei seguenti ambiti: a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; d) arte, attività e beni culturali.
  L'articolo 66 proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente. Ai relativi oneri, pari a 106,1 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.
  L'articolo 68 incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 e a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata «Reddito di cittadinanza». Nel dettaglio, la disposizione incrementa Pag. 217l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del reddito di cittadinanza, di un importo pari a 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
  Un'altra norma di interesse è recata dall'articolo 70, volto ad incrementare di 40 milioni di euro, per l'anno 2021, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tale finanziamento è disposto al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare.
  L'articolo 183 autorizza l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.
  Osserva che la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.
  Precisa che, per quanto concerne tale sezione, si limiterà ad offrire alcuni elementi di sintesi, facendo rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi-Dipartimento Affari sociali per un maggiore approfondimento.
  Per quanto concerne il settore della salute, segnala che la legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della salute, spese finali, in termini di competenza, pari a 2.384 milioni di euro nel 2021, a 1.872 milioni di euro per il 2022 e 1.902 milioni di euro per il 2023. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali rispetto al bilancio a legislazione vigente di 648 milioni di euro, ascrivibili alla sezione II con un aumento della spesa pari 50 milioni di euro, cui si aggiunge l'incremento di risorse operato in sezione I (+598 milioni).
  L'aumento determinato dalle modifiche introdotte con la sezione in esame è quello relativo al cap. 3398 Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la ricerca medico-sanitaria e la tutela della salute, con particolare riferimento al piano di gestione Somma da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato (IRCCS) per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente. Il maggior finanziamento della ricerca, come riportato nella premessa dello stato di previsione del Ministero in esame, consegue all'obiettivo di «garantire una sanità che risponda ai bisogni di assistenza e cura», allo scopo di ottenere applicazioni cliniche innovative, per offrire ai pazienti nuove e più efficaci cure e percorsi assistenziali.
  Ricorda brevemente, in relazione alle variazioni derivanti dagli interventi già illustrati nella prima sezione, che le modifiche introdotte sono dovute in maniera preponderante all'istituzione (articolo 80), con uno stanziamento di 400 milioni nel 2021, del Fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (cap. 4384), per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e all'istituzione (articolo 82, comma 1) del Fondo destinato al finanziamento della Croce Rossa italiana (cap. 3454), con una dotazione di 117,1 milioni euro, allo scopo di trasferire al Ministero della salute, dal 2021, le competenze della stessa Croce rossa in materia di assegnazione di propri finanziamenti agli enti interessati. Pag. 218
  Per quanto riguarda le risorse relative alle politiche sanitarie presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, segnala che il cap. 2862: Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA, con risorse a legislazione vigente pari a 71.333 milioni, registra un aumento della dotazione di circa 959 milioni di euro per tenere conto degli effetti stimati di riduzione, per gli anni 2021-2023 del gettito IRAP e addizionale regionale IRPEF ad aliquote base erariali fissate dalla normativa nazionale, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, e che, conseguentemente, determinano un maggior concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria.
  Il cap. 2700: Fondo sanitario nazionale presenta un importo a legislazione vigente di 6.582 milioni di euro e che, per effetto di interventi contenuti nella prima sezione, viene aumentato di 934 milioni nel 2021, attestandosi pertanto ad un livello di bilancio con effetti integrati pari a 7.516 milioni. Anche in questo caso, gli stanziamenti hanno tenuto conto delle nuove stime aggiornate dalla NADEF per i tendenziali di spesa sanitaria del SSN a seguito della crisi epidemiologica.
  Passando alle politiche sociali, ricorda che fini della XII Commissione si rilevano le Missioni e i programmi presenti negli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e Missione 18 Giovani e Sport).
  Per quanto riguarda il primo stato di previsione segnalo che la Missione 3, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, rappresenta circa il 27,7% della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il 2021 sono stati disposti aumenti per circa 4,3 miliardi rispetto alle previsioni per il 2020 recate dalla precedente legge di bilancio.
  A decorrere dal 2021, è stato previsto un incremento di 0,4 miliardi per i trattamenti pensionistici in favore di invalidi civili totali, sordomuti, e ciechi (conseguente all'incremento della platea dei beneficiari delle maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001).
  Tra gli interventi di maggior rilievo a favore delle famiglie e in ambito sociale si ricordano: il rifinanziamento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3894) per complessivi 3.012,1 miliardi nel 2021 ad opera dell'articolo 2, comma 6, del provvedimento in esame; il rinnovo dell'assegno di natalità per il 2021, con stanziamenti programmati per il 2021 e il 2022, pari rispettivamente a 340 e 400 milioni di euro, come determinato dall'articolo 65 del provvedimento in esame; l'estensione per il 2021 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente disposto ai sensi dell'articolo 66 del provvedimento in esame con il conseguente incremento di 106,1 milioni di euro a carico del cap. 3530; gli incrementi del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo Dopo di noi rifinanziati, nel periodo emergenziale, dall'articolo 104 del decreto cosiddetto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) rispettivamente con 100 e 20 milioni di euro; l'istituzione, da parte dell'articolo 59 del provvedimento in esame, del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 3555) nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 25 milioni di euro.
  Ritiene utile fare una breve ricognizione di alcuni fondi per interventi sociali presenti in tale stato di previsione, con la loro dotazione. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), a carattere strutturale, ha una previsione per ciascun anno del triennio 2021-20203 pari a circa 394 milioni di euro. Il Fondo per le non autosufficienze, a carattere strutturale, con una previsione iniziale per il 2021 pari a circa 569 milioni di euro, che salgono, grazie a un rifinanziamento di 100 milioni, a una previsione integrata di circa 669 milioni. Il rifinanziamento discende quasi integralmente, da quanto previsto dall'articolo 104 del decreto cosiddetto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) che, nel periodo emergenziale da COVID-19, ha promosso l'obiettivo di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non Pag. 219autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza ha una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni per ciascun anno del biennio 2022-2023. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, grazie a un rifinanziamento di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio di riferimento, raggiunge una dotazione integrata di 76,1 milioni di euro. Anche tale rifinanziamento discende da quanto previsto dall'articolo 104 del cosiddetto decreto Rilancio. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di nuova istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha una dotazione per il triennio pari a 25 milioni di euro. Come ho già ricordato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è presente un fondo analogo, che nel 2021, registra una dotazione di 23,7 milioni di euro, mentre nel 2022 e nel 2023 viene rifinanziato con uno stanziamento di 25,8 milioni di euro.
  Per quanto concerne alcuni interventi a sostegno della famiglia, segnala che il cap. 3543 Somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè presenta una previsione iniziale per il 2021 pari a 410 milioni di euro che, per effetto dell'incremento di 340 milioni determinato dall'articolo 65 del provvedimento in esame, portano alla previsione integrata di 750 milioni.
  Pone, inoltre, in evidenza, il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui ha già parlato, istituito ad opera dell'articolo 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La previsione iniziale del Fondo per il 2021 è pari a 434 milioni di euro per il 2021 che, grazie ad un finanziamento determinato dall'articolo 2, comma 6 della presente legge di bilancio, pari a 2.566 milioni di euro, raggiunge la dotazione integrale di 3 miliardi. Per il 2022, la previsione iniziale è pari a 1.033 milioni di euro (1244 milioni di euro ai quali devono essere sottratti gli oneri per il finanziamento del Bonus asilo nido pari a 211 milioni nel 2022), che a causa di definanziamento di 400 milioni (relativi al finanziamento del Bonus bebè per il 2022), scende nella dotazione finale a 633 milioni. Per il 2023 previsione iniziale e finale coincidono e si attestano alla cifra di 1.022 milioni di euro.
  Passando allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze segnala il Fondo per le politiche della famiglia (cap. 2102) che presenta, per il 2021, una previsione a legislazione vigente e una dotazione integrata coincidenti, pari a 105,4 milioni di euro e Fondo politiche antidroga che presenta una dotazione iniziale e integrata pari a circa 4,5 milioni di euro per il triennio 2021-2023.
  Il cap. 2185, Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale, presenta una previsione iniziale di spesa di 99,3 milioni per il 2021 e di 106,6 milioni per il biennio successivo. Tali risorse, grazie ad un incremento di 200 milioni di euro nelle annualità 2021 e 2022, raggiungono la dotazione integrata rispettivamente di 299,3 e 306,6 milioni di euro. Gli stanziamenti nel 2020 erano pari a 139 milioni.
  Segnala, ancora, nella Missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, l'istituzione ad opera dell'articolo 2 del provvedimento in esame del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per la fedeltà fiscale, per l'assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3087), con finanziamenti di 8 miliardi per il 2022 e 7 miliardi per il 2023. A decorrere dal 2022, una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia quindi al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3894), istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Rossana BOLDI (LEGA) chiede chiarimenti in ordine alle risorse stanziate per le misure di sostegno ai caregiver.

  Celeste D'ARRANDO (M5S), nel ricordare di avere seguito con attenzione questa Pag. 220problematica, segnala che il fondo istituito con il presente provvedimento reca finanziamenti aggiuntivi allocati nello stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali mentre le risorse già previste a legislazione vigente sono presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per essere assegnate alla Presidenza del Consiglio.

  Gilda SPORTIELLO (M5S), relatrice, osserva che, come già fatto presente nel corso dello svolgimento della relazione illustrativa, dovrà a suo avviso essere valutata l'opportunità di coordinare l'utilizzo dei due fondi.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 24 novembre 2020.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.