CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2020
479.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 197

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2772 Governo, di conversione del decreto-legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
  Ricorda che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.
  Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 25 novembre.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Tucci, a svolgere la sua relazione.

  Riccardo TUCCI (M5S), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di dieci articoli, suddivisi in due Capi. In particolare, come si legge nella relazione illustrativa, con riferimento al Capo I, non risultano ancora superate le ragioni di straordinaria necessità e urgenza correlate all'adozione del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019, che ha introdotto misure transitorie, di carattere eccezionale, volte al rilancio del servizio sanitario della regione Calabria. Infatti, non essendo stati interamente attuati tutti gli interventi previsti da tale decreto-legge, il Governo ha ritenuto di dover intervenire nuovamente, nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere Pag. 198garantiti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché nell'ambito della funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggior efficienza.
  Sulla base di tali premesse, pertanto, l'articolo 1 interviene per delineare i compiti e le funzioni del Commissario per l'attuazione del piano di rientro (Commissario ad acta), in relazione all'attuazione degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nonché delle misure introdotte dal provvedimento in esame (comma 1); per confermare l'obbligo della Regione di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, il cui contingente minimo è di venticinque unità, gli uffici e i mezzi necessari allo svolgimento dell'incarico (comma 2) e l'affiancamento al di uno o più sub commissari (comma 3). Segnala che il comma 4 dispone che il Commissario ad acta si avvalga del supporto tecnico e operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), che, a tal fine, è autorizzata ad avvalersi di massimo dodici unità di personale comandato e può stipulare fino a un massimo di venticinque contratti di lavoro flessibile per profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie.
  L'articolo 2 dispone la nomina da parte del Commissario ad acta di un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale, che, se dipendente pubblico, ha diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico. La norma, quindi, reca disposizioni volte alla determinazione delle incompatibilità professionali e del compenso dei Commissari straordinari. Le ulteriori disposizioni disciplinano i compiti dei Commissari straordinari in ordine all'adozione degli atti aziendali e alla verifica dell'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari, in esito alla quale può essere disposta la decadenza di tali figure, sostituite sulla base delle procedure delineate dalla norma medesima.
  L'articolo 3 introduce disposizioni in materia di appalti, servizi e forniture degli enti del servizio sanitario della regione Calabria e dispone la definizione da parte del Commissario ad acta, nel termine di trenta giorni, del programma operativo per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19 e del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, la cui adozione è già prevista dalla normativa vigente. La norma, infine, attribuisce al Commissario straordinario Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il compito di realizzare i progetti già approvati.
  L'articolo 4 reca la disciplina per i casi di scioglimento delle aziende sanitarie e ospedaliere per infiltrazioni mafiose. Tra le disposizioni introdotte, segnala, in particolare, la conferma della disposizione di cui al decreto-legge n. 35 del 2019, in base alla quale la Commissione straordinaria che subentra nella gestione di tali enti può avvalersi, oltre al personale in posizione di sovraordinazione, anche di esperti nel settore pubblico sanitario in via temporanea e in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco (comma 3).
  L'articolo 5 dispone la collaborazione con il Commissario ad acta del Corpo della Guardia di finanza, mentre l'articolo 6 prevede l'erogazione alla Regione Calabria di contributi finanziari pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzati al sostegno degli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale.
  L'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali, riguardanti, in particolare, la durata del regime commissariale, gli obblighi informativi del Commissario ad acta, l'aggiornamento dei suoi compiti e la cessazione dalle funzioni di direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque Pag. 199 denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale.
  Passa, quindi, al Capo II, che, in considerazione della gravità del quadro epidemiologico in tutto il territorio nazionale, interviene eccezionalmente sulla disciplina in materia di rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Infatti, l'articolo 8 dispone il rinvio di almeno novanta giorni, fino a un massimo di centocinquanta, del rinnovo di tali organi, anche se già scaduti o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, quelli in carica continuano a svolgere compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
  Gli articoli 9 e 10, infine, recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).
  Avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), per la parte di competenza, contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Pag. 200
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  Avverte, infine, che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, è fissato alle ore 10 della giornata di domani, mercoledì 25 novembre.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a svolgere la relazione introduttiva.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, segnala preliminarmente che il disegno di legge si articola nella sezione I, recante l'articolato, e nella sezione II, recante le disposizioni di approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.
  Preannuncia, quindi, che nella relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze dalla XI Commissione, comprese nella sezione I.
  Dopo avere rilevato che, nella Parte I, al Titolo I, l'articolo 1 riguarda i risultati differenziali del bilancio dello Stato, e che il Titolo II reca disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale e contributiva, segnala che l'articolo 2, al comma 1, dispone l'istituzione di un fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata al finanziamento dell'assegno universale e servizi alla famiglia, mentre, al comma 6, incrementa le risorse destinate al finanziamento per il 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della n. 160 del 2019.
  L'articolo 3 rende strutturale la detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
  L'articolo 4, modificando la disciplina recata dalla legge n. 205 del 2017, dispone il riconoscimento di un esonero contributivo della misura del 100 per cento (in luogo del 50 per cento previsto dalla normativa vigente), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con riferimento a nuove assunzioni a tempo indeterminato e a trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (in luogo del trentesimo anno di età previsto dalla normativa vigente), alla data della prima assunzione incentivata. L'esonero, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo del limite di 3.000 euro Pag. 201annui previsto dalla normativa vigente), spetta per un massimo di trentasei mesi e, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, fino a un massimo di quarantotto mesi. L'esonero non si applica ai contratti di assunzione di apprendisti e di soggetti al termine del percorso di formazione.
  L'articolo 5 estende alle assunzioni a tempo determinato di tutte le donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall'articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012 solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro.
  L'articolo 6 estende al 2021 l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per un periodo di ventiquattro mesi per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, in caso di prima iscrizione nella previdenza agricola, introdotto, limitatamente al 2020, dall'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019.
  L'articolo 7 dispone l'istituzione di un fondo per il finanziamento dell'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
  Al Titolo III, riguardante la crescita e gli investimenti, segnala l'incremento delle dotazioni del Fondo per la crescita sostenibile, disposto dall'articolo 14 per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complesse. L'articolo 17 prevede l'istituzione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e per massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. La norma, inoltre, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato Impresa Donna, con il compito, tra gli altri, di formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.
  Al Titolo IV, che riguarda il Sud e la coesione strutturale, segnala l'articolo 27, che dispone la rimodulazione fino al 2029 delle percentuali di esonero contributivo previste dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio socio-economico e ad alto tasso di disoccupazione sulla base di specifici parametri. Una quota degli oneri derivanti dalla norma è posta a carico del fondo relativo all'attuazione del Programma Next Generation EU, di cui al successivo articolo 184. L'articolo 31, ai commi da 1 a 4, autorizza le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, in quanto, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale, nonché le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere con contratti a tempo determinato fino a un massimo di 2.800 unità di personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. Sempre con la finalità di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, la norma, inoltre, autorizza, al comma 5, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale avente la necessaria competenza. Pag. 202
  Il Titolo V reca disposizioni in materia di liquidità e ricapitalizzazione delle imprese.
  Passa al Titolo VI, che riguarda il lavoro, la famiglia e le politiche sociali. In particolare, l'articolo 45 dispone l'incremento delle dotazioni del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il 2021 e il 2022. L'articolo 46 proroga per il 2021 e il 2022 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni di riassorbimento occupazionale, di reindustrializzazione o di attivazione di percorsi di politica attiva del lavoro, a un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di dodici mesi. L'articolo 47 proroga al 31 marzo 2021 la disciplina transitoria in materia di rinnovo dei contratti a tempo determinato, introdotta dall'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2020, consentendo la proroga o il rinnovo dei contratti a termine anche in assenza delle condizioni poste dalla normativa vigente.
  Con riferimento al settore dei call center, l'articolo 48 proroga al 2021 le misure di sostegno del reddito introdotte dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, mentre, per il settore della pesca, l'articolo 49 dispone lo stanziamento delle risorse per il finanziamento nel 2021 delle indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima.
  L'articolo 50 dispone la proroga al 2023 del trattamento di sostegno del reddito previsto dal decreto legislativo n. 72 del 2018 per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività. L'articolo 51 proroga al 2021 le disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione o crisi aziendale per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, introdotte dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  L'articolo 52 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, mediante la concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga. L'articolo 53 incrementa le risorse destinate al finanziamento nel 2021 e nel 2022 dei percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.
  L'articolo 54 dispone l'istituzione di un fondo per la concessione nel 2021 di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I trattamenti sono concessi per la durata massima di dodici settimane, collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga. La norma prevede, inoltre, la concessione della cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Per i datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di sostegno del reddito, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Segnala, infine, la preclusione fino al 31 marzo 2020 dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché Pag. 203della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro e la proroga alla stessa data della sospensione delle procedure pendenti, ad esclusione dei casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nonché dei casi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa.
  L'articolo 55 autorizza, a decorrere dal 2021, la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.. L'articolo 56 dispone l'incremento degli stanziamenti per il 2021 del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato. L'articolo 57 istituisce il Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma «React EU», al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.
  Segnala altresì che l'articolo 60 estende al 31 dicembre 2020 il termine di maturazione dei requisiti necessari per potere accedere all'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta «Opzione donna»), mentre l'articolo 61 proroga al 2021 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in un'indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L'articolo 62 proroga al 2021 la disciplina del contratto di espansione, ampliandone, limitatamente a tale anno, anche l'ambito applicativo, nel senso di ricomprendervi anche le imprese con un organico compreso tra i 500 e i 1.000 dipendenti.
  L'articolo 63, recependo un costante orientamento giurisprudenziale, dispone il riconoscimento dell'intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati (il cosiddetto part time verticale ciclico), ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto a pensione per i dipendenti del settore privato. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. La norma, inoltre, dispone che i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della disciplina in esame non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione.
  L'articolo 64 introduce disposizioni per accelerare le procedure dell'INPS e dell'INAIL di lavorazione delle domande di accesso al pensionamento con requisiti ridotti, come disposto dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto.
  L'articolo 66 proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente. L'articolo 67 proroga fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.
  L'articolo 68 incrementa le risorse destinate al finanziamento del Reddito di cittadinanza.
  L'articolo 69, al comma 1, autorizza la spesa necessaria a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, in base alla quale si è ridotto da cinque a tre anni il periodo di assoggettamento alla riduzione dell'importo dei trattamenti pensionistici disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018. Inoltre, la norma, ai commi 2 e 3, reca modifiche alla legge n. 96 del 1955, che prevede l'erogazione di un assegno vitalizio di benemerenza a favore dei perseguitati Pag. 204politici o razziali e dei loro familiari superstiti.
  L'articolo 71 dispone l'aumento, a decorrere dal 2022, dell'aliquota del contributo a carico dei commercianti destinata al finanziamento del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, che eroga l'indennizzo per cessata attività. Con riferimento al 2021, i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato.
  Il Titolo VII riguarda il settore della sanità. In particolare, l'articolo 73 dispone l'aumento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica a decorrere dal 1° gennaio 2021, mentre l'articolo 74 prevede, a decorrere dalla medesima data, la definizione di una indennità di specificità infermieristica rientrante nel trattamento economico fondamentale, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione della misura e della relativa disciplina.
  L'articolo 77 proroga al 2021 le disposizioni in materia di impiego del personale del Servizio sanitario nazionale introdotte per fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 dai decreti-legge che si sono susseguiti nel corso del 2020, nell'impossibilità di ricorrere al personale in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.
  Segnala, all'articolo 82, che dispone finanziamenti in favore della Croce rossa italiana, che il comma 5 reca disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'ente, mentre l'articolo 83 dispone il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale posto in mobilità, a seguito della messa in liquidazione, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
  Il Titolo VIII riguarda la scuola, l'università e la ricerca. L'articolo 93, in particolare, dispone l'equiparazione dell'aliquota pensionistica dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute a quella in vigore per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali, con i medesimi criteri di ripartizione.
  Il Titolo IX riguarda la cultura, il turismo, l'informazione e l'innovazione. Segnala, all'articolo 99, che introduce disposizioni riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato un piano di risanamento, che il comma 4 autorizza la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a conferire incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, con funzioni di supporto al commissario straordinario che sovrintende al risanamento delle fondazioni, le cui funzioni sono contestualmente prorogate fino al 2022.
  Il Titolo X reca misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali.
  Il Titolo XI riguarda i settori dei trasporti e dell'ambiente. Segnala, all'articolo 120, che reca disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi, in difficoltà per le conseguenze della pandemia da COVID-19: il comma 3, che proroga l'estensione dell'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere; il comma 5, che istituisce un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, anche allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali.
  Il Titolo XII riguarda le regioni e gli enti locali.
  Il Titolo XIII reca interventi per la revisione e la rimodulazione della spesa pubblica. Nello specifico, l'articolo 157 dispone, al comma 1, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli Pag. 205stati di previsione dei Ministeri, secondo gli importi indicati nell'allegato D del disegno di legge, a decorrere dal 2023. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è, in particolare, tenuto a ridurre le sue dotazioni di 2 milioni di euro annui, di cui 400 mila euro con riferimento alle politiche per il lavoro (Missione 1, programma 26), 500 mila euro con riferimento alle politiche previdenziali (Missione 2, programma 25), 1 milione di euro con riferimento ai Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 3, programma 26, interamente riguardante il Terzo settore), 100 mila euro con riferimento ai Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (Missione 5, programma 32).
  Il Titolo IV riguarda la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico. In particolare, l'articolo 158 dispone l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. A valere sulle risorse di tale fondo, l'articolo 159 autorizza ad assumere personale, ai commi da 1 a 25, nonché ai commi 27 e 37, il Ministero della giustizia (magistrati ordinari, personale amministrativo non dirigenziale, personale del comparto funzioni centrali), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (personale non dirigenziale e personale dirigenziale), il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale nel ruolo iniziale di vigile del fuoco), il Ministero dell'interno (personale di livello non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno), il Ministero della salute (dirigenti di livello non generale e dirigenti tecnici di vari profili), il Ministero dell'economia e delle finanze (personale non dirigenziale), le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (una unità di livello dirigenziale non generale nonché personale non dirigenziale). Il medesimo articolo, inoltre, introduce disposizioni in ordine al personale delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (commi da 25 a 32) e autorizza l'Agenzia spaziale italiana a procedere ad assunzioni nel rispetto dei criteri specificati dalla norma medesima (commi da 34 a 36).
  Anche l'articolo 160 reca autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato per diverse amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (personale di livello dirigenziale non generale), dell'Agenzia nazionale per i giovani (personale di livello dirigenziale non generale e personale di livello non dirigenziale), nonché dell'Arma dei carabinieri (personale operaio).
  L'articolo 161 introduce ulteriori disposizioni in materia di personale. Esse riguardano, in particolare, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della giustizia, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'agricoltura, nonché il Ministero dell'università e della ricerca.
  L'articolo 162 dispone la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).
  Segnala che l'articolo 163 dispone l'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dei Poli territoriali avanzati, al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici.
  L'articolo 164 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
  L'articolo 165 introduce disposizioni in materia di personale scolastico, tra le quali segnala, al comma 5, la stabilizzazione a tempo pieno di 4.485 collaboratori scolastici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020 e l'assunzione a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, di coloro che, nella medesima procedura selettiva, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria; al comma Pag. 2067, si dispone l'incremento dei posti di personale di personale assistente tecnico.
  L'articolo 166 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, mentre l'articolo 173 autorizza assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ENAC con riguardo a diverse professionalità.
  L'articolo 183 autorizza l'INPS, per il biennio 2021-2022, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza.
  Il Titolo XV reca norme per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.
  Nella Parte II, che reca disposizioni in materia di entrate, il Titolo I introduce misure di contrasto all'evasione fiscale, il Titolo II reca disposizioni per la rimodulazione di misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, il Titolo III introduce disposizioni in materia di riscossione e il Titolo IV reca ulteriori disposizioni in materia di entrate. Tra queste, segnala, all'articolo 195, la riduzione dell'ambito temporale di utilizzazione del credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, introdotto dall'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  Il Titolo V reca disposizioni riguardanti l'Agenzia delle dogane.
  La Parte III riguarda i fondi, mentre la Sezione II reca gli stati di previsione dei singoli Ministeri. In particolare, l'articolo 214 riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4). In ogni caso, per questa parte, faccio rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, che è a disposizione di tutti i colleghi.

  Debora SERRACCHIANI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

  La seduta termina alle 13.20.