CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2020
479.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 147

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte preliminarmente che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  La Commissione avvia oggi l'esame – ai fini della relazione da esprimere alla Commissione Bilancio – del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).
  Saranno esaminate, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, le disposizioni contenute nella prima sezione – che riporta le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica – nonché le Tabelle 1 e 2 della seconda sezione, relative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. Entrambe le relazioni saranno trasmesse alla V Commissione.
  I relatori – per la maggioranza e, eventualmente, di minoranza – potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio Pag. 148 per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre, limitatamente alle parti di sua competenza, esaminare eventuali emendamenti, che potranno essere presentati sia presso di noi sia direttamente presso la Commissione Bilancio. Gli emendamenti eventualmente approvati saranno inclusi nella relazione deliberata dalla nostra Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la V Commissione.
  In relazione ai tempi inusualmente stretti per l'esame del disegno di legge di bilancio, che è stato presentato solo il 18 novembre scorso, propone di fissare sin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione Finanze alle ore 9.30 della giornata di domani, mercoledì 25 novembre, per procedere al loro esame nella seduta già prevista per le ore 13.45 di domani stesso. Rammenta in ogni caso, che il termine per la presentazione di proposte emendative presso la Commissione Bilancio è fissato alle ore 19 di sabato 28 novembre prossimo.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Raffaele TOPO (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2790-bis recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, limitatamente alle parti di competenza.
  L'effetto complessivo sui saldi della manovra di finanza pubblica è il seguente: in termini di competenza, il saldo netto da finanziare è pari a –196 miliardi di euro per il 2021, –157 miliardi di euro per il 2022 e –138,5 miliardi di euro per il 2023; l'indebitamento netto è pari a –124 miliardi di euro per il 2021, –87 miliardi di euro per il 2022 e –58 miliardi di euro per il 2023. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, è pari a 483.235 milioni di euro per l'anno 2021, a 431.297 milioni di euro per l'anno 2022, a 493.550 milioni di euro per l'anno 2023.
  Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge, si limiterà a richiamare gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
  Anzitutto, in continuità con quanto preannunciato dal Governo in sede di programmazione economica, è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi, cui sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia (articolo 2). È infine incrementato, per il 2021, il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di 3.012,1 milioni di euro.
  Con riferimento agli interventi in tema di tassazione sul lavoro e delle persone fisiche, segnala:

   la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (articolo 3);

   per l'anno 2021, l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 8);

   la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (articolo 12) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (articolo 13);

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   la limitazione della cosiddetta cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d'imposta, presumendosi altrimenti l'esercizio di impresa a fini fiscali (articolo 100).

  Relativamente alle modifiche alla tassazione delle persone giuridiche il disegno di legge:

   modifica il regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, consentendo di ridurre dal 26 al 12,5 per cento la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale (articolo 9);

   detassa il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 10);

   prevede che agli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito (articolo 110);

   stabilisce che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dalla società Sport e Salute S.p.a. sono redditi diversi ai fini fiscali (articolo 201).

  Sono poi numerosi i crediti d'imposta che vengono introdotti, prorogati, rimodulati o innovati dal disegno di legge in esame. Cita al riguardo:

  la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) (articolo 28);

  la proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (articolo 32);

   la proroga al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese – PMI istituito dalla legge n. 205 del 2017 (articolo 36);

   la proroga al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 42);

   per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, la possibilità per il soggetto risultante dall'operazione straordinaria di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica), previo pagamento di una commissione (articolo 39);

   il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax Pag. 150credit per le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale (articolo 101, commi 1-3);

   l'incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e delle aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (tax credit cinema), modificandone la disciplina per garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 97);

   la proroga al 2022 della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, con modifiche intese ad estendere l'ambito applicativo della misura; del credito d'imposta in formazione 4.0; del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e la diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili ed estensione dell'ambito applicativo (articolo 185);

   la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. Si anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021 (articolo 195);

  Con riferimento alla tassazione del settore dei trasporti:

   si integra la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi (articolo 127);

   in ragione delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito nel 2019 (articolo 128).

  Per quanto concerne la fiscalità ambientale:

   si riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cosiddetti utilizzatori) aventi sede nelle Zone economiche ambientali – ZEA, che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (articolo 139);

   è modificata la plastic tax, al fine tra l'altro di introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore dell'imposta. Si rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50 per cento finora vigente (articolo 189);

   si modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza al 1° luglio 2020 (articolo 190).

  Con riferimento alla tassazione degli enti territoriali segnala le modifiche all'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia – ILCCI, volte a escludere dall'applicazione della stessa le forniture di energia Pag. 151elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni (articolo 155).
  La disposizione di cui all'articolo 151, relativa al differimento di un ulteriore anno, dal 2021 al 2022, dell'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali (cosiddetto federalismo regionale) è stata stralciata dal testo del provvedimento.
  Con specifico riferimento all'assetto, al finanziamento e ai compiti dell'amministrazione finanziaria evidenzia i seguenti interventi:

   la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie; l'incremento del Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui; una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza (articolo 171);

   la possibilità per Agenzia delle entrate – Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate – Riscossione fino a 300 milioni di euro (articolo 191);

   la rimodulazione e l'incremento del contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 193);

   l'affidamento all'Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti (articolo 174);

   la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – IPZS per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall'IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta (articolo 172);

   la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato (articolo 43).

  Sono state oggetto di stralcio le seguenti misure:

   la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale. È modificata la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte o maggiori imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi (articolo 112);

   l'obbligo dell'agente della riscossione di provvedere esclusivamente attraverso bonifico al pagamento delle somme dovute alla controparte o al suo avvocato distrattario a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna (articolo 192);

   l'impignorabilità delle somme affidate da privati agli uffici doganali a titolo di deposito cauzionale di diritti doganali e le somme assegnate ai funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con ordini di accreditamento in Banca d'Italia, Pag. 152per il rimborso a privati di tributi (articolo 202);

   la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, modificando le disposizioni che ne stabiliscono in ogni caso l'istituzione (articolo 206);

   la stipula, da parte di tutti i dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2021 di appositi accordi con SOGEI per lo sviluppo e la conduzione dei sistemi informatici dipartimentali (articolo 170).

  Per quanto concerne il settore delle accise e delle dogane segnala che:

   sono introdotte disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode; si estende l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021; si obbliga il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata; si introduce una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali (articolo 187);

   si istituisce un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l'Agenzia delle entrate a procedere all'assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 (articolo 188);

   si interviene sulla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (articolo 204).

  Con riferimento ai giochi pubblici:

   si modifica la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; sono modificate anche le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale (articolo 194);

   si fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Si stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 possa essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Si consente di pagare la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022 (articolo 205).

  Per quanto concerne la tax compliance e gli adempimenti dei contribuenti:

   si amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza Pag. 153 degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante (articolo 196);

   si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta; si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA; si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'IRAP (articolo 197);

   si chiarisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto (articolo 198);

   si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 (articolo 199);

  Sono quindi abrogate le seguenti imposte:

   a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione – IRBA, con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (articolo 109);

   l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cosiddetto money transfer (articolo 200).

  L'articolo 108, infine, modifica la disciplina delle operazioni escluse dal campo dell'IVA, ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 9 della direttiva IVA (2006/112/CE).
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'articolo 211 del disegno di legge di bilancio, che definisce l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertati, riscossi e versati nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
  Le entrate finali di competenza previste per il 2021 risultano pari a 575.727 milioni, mentre le previsioni di cassa sono pari a 532.719 milioni.
  Le entrate finali di competenza per il 2021 risultano così ripartite:

   505.055 milioni per le entrate tributarie;

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   68.761 milioni per le entrate extra-tributarie;

   1.911 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

  Le previsioni di cassa sono così ripartite:

   478.325 milioni per le entrate tributarie;

   52.530 milioni per le entrate extra-tributarie;

   1.864 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

  Rispetto alle previsioni assestate di competenza del 2020, pari a 541.193 milioni, le entrate finali registrano un aumento complessivo di 34.533 milioni (+6,4 per cento). L'aumento si ricava dall'incremento stimato per le entrate tributarie, pari a 33.012 milioni; dall'incremento previsto per le entrate extra-tributarie, pari a 3.334 milioni, e dalla diminuzione delle entrate derivanti dall'alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali, pari a 1.813 milioni.
  Le previsioni assestate sono state ulteriormente integrate con gli effetti derivanti dai provvedimenti di urgenza emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria e approvati successivamente alla presentazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (in particolare si tratta dei decreti-legge 19 maggio 2020, n. 34; 16 luglio 2020, n. 76 e 14 agosto 2020, n. 104). Gli effetti finanziari dei citati provvedimenti sull'esercizio 2020 registrano, per le entrate finali, una diminuzione in termini di competenza pari a 6.339 milioni e in termini di cassa pari a 6.438 milioni.
  In particolare, tali effetti scaturiscono:

   dalla diminuzione delle entrate tributarie, per 3.875 milioni in termini di competenza e 3.936 in termini di cassa, per effetto principalmente della ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e della proroga al 30 aprile 2021 del termine del versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità – ISA, previsti rispettivamente agli articoli 97 e 98 del decreto-legge n. 104 del 2020 (-3.694 milioni in termini di competenza e di cassa);

   dalla diminuzione delle entrate extra-tributarie, per 2.392 milioni in termini di competenza e 2.431 in termini di cassa, derivante principalmente dalla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, al fine di garantire il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria, prevista all'articolo 41 del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020 (-2.404 milioni in termini di competenza e di cassa);

   dalla riduzione e delle entrate derivanti dall'alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali, per 71 milioni in termini di competenza e di cassa.

  Le previsioni di entrata per il triennio 2021-2023, di competenza e cassa, esposte nella Sezione II del disegno di legge di bilancio, sono integrate con gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del disegno di legge.
  Le previsioni di competenza integrate (Sezione I e II) delle entrate finali per il 2021 risultano pertanto pari a 574.134 milioni, così ripartite:

   501.737 milioni per le entrate tributarie;

   70.487 milioni per le entrate extra-tributarie;

   1.911 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

  Le previsioni di cassa integrate risultano pari 531.126 milioni così ripartite:

   475.007 per le entrate tributarie;

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   54.255 per le entrate extra-tributarie;

   1.864 per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

  Come risulta dai dati esposti, le misure introdotte con la Sezione I modificano le previsioni della Sezione II determinando, per le entrate finali, una diminuzione nel 2021 di 1.593 milioni in termini di competenza e di cassa, risultante principalmente dalla riduzione stimata per le entrate tributarie, per 3.318 milioni, a fronte di una variazione positiva attesa per le entrate extratributarie di 1.725 milioni.
  Nel 2022 la riduzione delle entrate finali è pari a 1.128 milioni, in termini di competenza e di cassa, derivante dalla diminuzione delle entrate tributarie per 1.615 milioni, parzialmente compensata dall'aumento delle entrate extra-tributarie per milioni 487. Le variazioni per l'ultimo esercizio del triennio di previsione determinano, infine, una diminuzione delle entrate finali per 2.208 milioni, in termini di competenza e di cassa, ascrivibile al comparto tributario per 2.565 milioni, solo in parte compensato dall'aumento del titolo II delle entrate per 358 milioni.
  Le principali misure adottate con la Sezione I da evidenziare in particolare per le entrate tributarie sono:

   la stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente (da cui scaturiscono minori entrate pari a 3.024,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.299,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022);

   la proroga delle detrazioni fiscali per le spese finalizzate ad interventi in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate e bonus verde (con effetti finanziari positivi complessivi pari a 41 milioni nel 2021 e negativi per 784 milioni e 1.153 milioni rispettivamente nel 2022 e nel 2023);

   gli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale attraverso la possibilità concessa di trasformare in credito d'imposta, anche se non iscritte in bilancio, specifiche attività per imposte anticipate (da cui si stimano maggiori entrate pari a 458 milioni nel 2022 e 220 milioni nel 2023);

   l'equiparazione del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo – SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia (con una perdita di gettito pari a 206 milioni di euro annui a decorrere dal 2021);

   l'introduzione di misure volte al contrasto alle frodi nel settore dei carburanti (con un incremento di gettito stimato pari a 172 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021);

   il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l'utilizzo del falso plafond IVA (da cui si stimano maggiori entrate pari a 207 milioni nell'anno 2021 e 375 milioni a decorrere dall'anno 2022);

   il rinvio dell'introduzione dell'imposta sul consumo di manufatti in plastica a singolo impiego e dell'imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti (dalle quali viene stimata, rispettivamente, una perdita di gettito di 281,8 milioni e di 175,4 milioni nel 2021, un incremento di 52,5 milioni e di 53,8 milioni nel 2022 e una perdita di 78,9 milioni e di 23 milioni nel 2023).

  Per le entrate extra-tributarie, gli interventi principali riguardano:

   il versamento in entrata del canone DTA nell'ambito degli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (da cui derivano maggiori entrate pari a 308,8 Pag. 156milioni nell'anno 2021 e 463,1 milioni nell'anno 2022);

   il versamento in entrata, nell'anno 2021, delle risorse previste all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, e dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2020, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, che restano acquisite all'erario (pari a 1.503,8 milioni);

   la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano definita con l'accordo sottoscritto il 5 novembre 2011 per far fronte alla perdita di gettito connessa agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 (con conseguenti minori versamenti a favore dello Stato pari a 100 milioni per l'anno 2021);

   i versamenti da parte di regioni, province e comuni (pari a 350 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) in considerazione dei risparmi connessi alla prevista riorganizzazione dei servizi attraverso la digitalizzazione.

  Ricorda infine che allo stato di previsione delle entrate del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 è allegato il quinto Rapporto annuale sulle spese fiscali (2020), che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.
  Il Rapporto è allegato allo stato di previsione dell'entrata ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
  Ciascuna misura è accompagnata da una descrizione, dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità.
  Il Rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
  Per la redazione del Rapporto il Governo si avvale di una Commissione, istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 28 aprile 2016.
  Il Rapporto elenca il numero delle spese fiscali erariali per ogni singola missione e il loro numero totale di 602 voci.
  La missione 29 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica è quella che presenta il numero più elevato di spese fiscali (118), seguita dalla missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (90), dalla missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese (88) e dalla missione 26 Politiche per il lavoro (65).
  Il numero totale delle spese fiscali tra il 2019 e il 2020 è decisamente aumentato, passando da 533 voci a 602 voci. Nel testo si sottolinea che tale aumento è da imputarsi anche agli effetti dei provvedimenti economici urgenti presi nel primo semestre del 2020, per rispondere all'emergenza del COVID-19.
  Nel Rapporto si segnala che il processo di crescita delle spese fiscali in questi ultimi anni è stato continuo e costante: nel Rapporto del 2016, la Commissione per le spese fiscali aveva evidenziato un numero totale di 444 voci; quindi in 5 anni le spese fiscali sono cresciute di circa 160 voci.
  Le misure agevolative, raggruppate per missioni nelle tavole 1 e 12, evidenziano infatti complessivamente un aumento rispetto a quelle indicate nel Rapporto dello scorso anno, dovuto prevalentemente alle agevolazioni introdotte nel corso del secondo semestre 2019 e soprattutto nel corso del primo semestre 2020, a seguito dell'emergenza Pag. 157 sanitaria, dai decreti-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), n. 23 del 2020 (decreto Liquidità) e n. 34 del 2020 (decreto Rilancio). Si tratta in particolare di bonus, benefici o agevolazioni (sia fiscali che non fiscali) di varia natura a sostegno di famiglie, imprese, medici, infermieri, operatori sanitari, nonché misure di sostegno per taluni settori (tra questi sanità, editoria, turismo e cultura, sport, infrastrutture e trasporti, agricoltura, pesca e acquacoltura).
  Sono, inoltre, riportate le spese fiscali locali (tavola 6), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.
  Anche in questo Rapporto sono incluse alcune tavole che sintetizzano le spese fiscali per classi di costo in termini di gettito (tavola 7), per tipo di tributo (tavola 8), per tipo di tributo e classe di costo (tavola 9), per natura della misura (spesa fiscale, tavola 10) per natura dei beneficiari (tavola 11).
  La tavola 12 mette a confronto – per missione – le due componenti spese fiscali da un lato e programmi di spesa dall'altro (ai sensi del citato articolo 21, comma 11-bis, della legge 196 del 2009); a tal fine la Commissione ha svolto un'analisi del loro contenuto (Allegato A) e dell'esistenza o meno di collegamenti tra capitoli di spesa e misure agevolative fiscali, contributive, tariffarie (Allegato B, sez. 1 e sez. 2).
  A tal proposito nel Rapporto si sottolinea che l'analisi esposta nell'Allegato A non ha evidenziato – almeno non in modo immediato e palese – sovrapposizioni, duplicazioni o affinità tra misure agevolative e programmi di spesa. È pur vero che in alcune missioni si riscontrano agevolazioni e programmi di spesa tra loro accostabili, tuttavia permangono differenze significative in termini di obiettivi, platea di beneficiari e soprattutto in termini di finalità.
  Per l'anno 2021 le spese fiscali censite dal Rapporto (tavola 7) – per oltre 119,6 milioni di agevolazioni – ammontano complessivamente a 68 miliardi di euro.
  Nel 2021 la maggior parte delle spese fiscali incide sull'IRPEF per 39,3 miliardi di euro, pari al 57,8 per cento, sui crediti di imposta per 6,5 miliardi, pari al 9,6 per cento, nonché sulle imposte di registro, di bollo e ipocatastali per 6,2 miliardi di euro, pari al 9,2 per cento (tavola 8).

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda ai commissari che la relazione testé svolta è reperibile sull'applicazione GeoCom.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo da remoto, invita il relatore a farsi interprete delle esigenze dei contribuenti, i quali entro la fine del corrente mese di novembre dovrebbero versare il secondo acconto delle imposte dirette, a meno di non rientrare nelle ipotesi per le quali è consentito il rinvio del versamento al 30 aprile 2021. In proposito sottolinea la difficoltà per gli interessati di valutare autonomamente, interpretando direttamente la normativa, se ricorrano i presupposti per il rinvio, sulla base della configurazione della zona di residenza rispetto alla normativa anti-COVID-19 e alla tipologia di attività esercitata. Evidenziando come non si possa parlare certo di semplificazione, invita il Governo a consentire a tutti i contribuenti di posticipare il versamento dell'acconto, anche in considerazione del fatto che tutte le attività economiche, non solo quelle obbligate a chiudere, stanno risentendo fortemente della crisi economica.
  Formula poi un analogo invito in relazione al termine per il pagamento delle rate della rottamazione-ter, che scade il prossimo 10 dicembre.
  Invita quindi tutti i colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, a presentare proposte emendative al fine di prorogare la scadenza, fissata 30 giugno 2021, dell'ecobonus al 110 per cento, per consentire agli interessati di effettuare adeguatamente gli importanti interventi edilizi oggetto dell'agevolazione e di svolgere i non semplici adempimenti burocratici connessi.
  Passando poi alla questione dei ristori, contesta la scelta adottata con la legge di bilancio di demandare la ripartizione delle risorse – ben 3,8 miliardi di euro per l'anno 2021 – del Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite Pag. 158 dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, esautorando completamente il Parlamento e i cittadini che lo hanno eletto.
  Lamenta inoltre la mancanza di trasferimenti a province e comuni per la realizzazione di investimenti, quali ad esempio la manutenzione delle scuole e delle strade e gli interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico, che potrebbero costituire un volano per la ripresa dell'economia, in quanto si tratterebbe di interventi affidati a ditte locali, che assicurerebbero anche entrate allo Stato per effetto dell'IVA. Rammenta come la Lega, quando era al Governo, avesse previsto questi stanziamenti nella legge di bilancio per l'anno 2019 e come detti stanziamenti siano stati quasi interamente spesi dagli enti locali riceventi.
  Rileva infine come siano del tutto trascurati interventi – che pure sarebbero indispensabili – di semplificazione amministrativa o relativi all'inapplicabilità, in considerazione delle eccezionali circostanze che si sono verificate nel corrente anno, degli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA.
  Concludendo, sottolinea come il gruppo della Lega giudichi non condivisibile la manovra finanziaria presentata dal Governo, ma intenda impegnarsi per introdurre almeno gli interventi modificativi testé illustrati; invita quindi i colleghi di tutti gli schieramenti a concentrare gli sforzi per un miglioramento del testo del provvedimento, in un percorso che auspica possa trovare condivisione all'interno della Commissione Finanze.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 24 novembre 2020.

Audizione informale in videoconferenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00541 Fragomeli e n. 7-00549 Porchietto, relative alla tracciabilità elettronica dei pagamenti e sulla semplificazione dei relativi adempimenti, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.