CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2020
479.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 60

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis (in videoconferenza).

  La seduta comincia alle 12.35.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, per le parti di competenza.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero della giustizia (tabella 5), del Ministero dell'economia, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 2), del Ministero dell'Interno, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 8) e del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 10), contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno Pag. 61essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Ricorda infine che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno alle parti di competenza del disegno di legge in esame, è fissato alle ore 16 di domani, mercoledì 25 novembre. In sostituzione della relatrice, onorevole D'Orso, impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che – come anticipato – la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione bilancio, del disegno di legge C. 2790-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come risultante dopo lo stralcio di alcune disposizioni in quanto estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera. Rammenta che il provvedimento contiene diverse disposizioni relative ad interventi incidenti nel settore della giustizia che mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria. Segnalo, infatti, che con specifico riguardo Pag. 62 al personale, il provvedimento (commi da 1 a 10 dell'articolo 159), autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia. Inoltre, il disegno di legge autorizza l'assunzione, a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna (commi da 2 a 4 dell'articolo 161). Segnala inoltre che ulteriori interventi prevedono: il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articoli 20 e 50); una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (articolo 26); lo stanziamento di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario (articolo 113); l'istituzione di poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici, con previsione dell'utilizzo a tal fine degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (articolo 163); un piano per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di personale delle Forze di polizia, tra le quali figura la Polizia Penitenziaria (articolo 166). Nell'esaminare nel dettaglio le disposizioni citate, evidenzia che l'articolo 20, al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa – introdotta dalla legge di stabilità 2016 – relativa al supporto alle predette aziende. L'incremento confluisce in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge dalla legge n. 134 del 2012), per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. L'articolo 50, invece, proroga, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti dalle medesime aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria già previsto per il triennio 2018-2020 dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, alle medesime condizioni: per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio; e nel limite di spesa di euro l.000.000 per ciascuna annualità. All'onere derivante dalla disposizione, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. L'articolo 26, mira a garantire la realizzazione di interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari autorizzando la spesa di euro 25.000.000 per l'anno 2021, euro 15.000.000 per l'anno 2022 e euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. L'articolo 113 è volto a fornire la copertura finanziaria, per il triennio 2021-2023, degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'Ordinamento penitenziario, in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Sottolinea che, attualmente, la copertura degli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario è prevista – dall'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 9 – per i soli anni 2014, 2015 e 2016. Scopo della disposizione in esame è dunque quello di assicurare la Pag. 63copertura degli oneri per definire il contenzioso degli anni successivi al 2016 e comunque quello che potrà instaurarsi nel corso del triennio 2021-2023. I commi da 1 a 10 dell'articolo 159 del disegno di legge di bilancio per il 2021 dispongono l'assunzione, di personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia, con risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 158. Per far fronte alle esigenze di personale dell'amministrazione della giustizia, le disposizioni in esame prevedono assunzioni di varie tipologie di figure, tra cui: magistrati ordinari (comma 1); personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (commi 2-4); personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (commi 5-7); personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (commi 8-10). Tali assunzioni, derivano in parte da concorsi già banditi (comma 1) e in parte da concorsi da bandire nel 2021 (commi 2, 5 e 8). In particolare, il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, ad assumere magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l'assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della dotazione organica vigente. Il medesimo comma stanzia altresì le risorse finanziarie necessarie, tratte dal Fondo di cui all'articolo 158, nel limite di euro 6.981.028 per il primo anno (2021) fino ad arrivare a euro 25.606.881 a decorrere dall'anno 2030. Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia ad indire una serie di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui: 1.500 unità da impiegare nell'Area II-F1; 1.200 unità da impiegare nell'Area II-F2; 300 unità da impiegare nell'Area III-F1. In tali procedure concorsuali è previsto un punteggio aggiuntivo a favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 3 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 4 autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 158, con decorrenza dall'anno 2023. Il comma 5 riguarda l'assunzione di personale a favore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui: 70 unità da impiegare nell'Area III posizione economica F1; 10 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F3; 120 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 6 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 7 autorizza la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 158. Il comma 8 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui: 35 unità da impiegare nell'Area Pag. 64 III posizione economica F1; 45 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 9 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 10 autorizza la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 158. I commi da 2 a 4 dell'articolo 161 dispongono relativamente al Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l'esecuzione delle sentenze penali di condanna. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 161, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, fino ad un massimo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente. Il personale potrà essere assunto con la seguente tempistica: 290 unità a partire dal 1° giugno 2021; 240 unità a partire dal 1° novembre 2021; 550 unità a partire dal 1° gennaio 2022. Al reclutamento del personale il Ministero potrà procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021. Tale personale dovrà essere impiegato nell'attuazione di un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. Il comma 3, a copertura degli oneri per le suddette assunzioni straordinarie, autorizza la spesa di: 7.844.587 euro per l'anno 2021; 32.659.734 euro per l'anno 2022. Il comma 4, infine, abroga l'articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019 che – a seguito della modifica introdotta dall'art. 8, comma 6-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (cosiddetta Proroga termini) – ha consentito al Ministero, per le medesime finalità espresse al comma 2, di procedere all'assunzione straordinaria, con contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con scadenza 31 dicembre 2020, fino a 1.095 unità di personale amministrativo. L'articolo 163 istituisce i Poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l'utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Per le finalità di cui alla norma, vengono attribuite, per il 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa ricognizione dei fabbisogni – le risorse disponibili in conto residui attualmente destinate (ex articolo 2, comma 5, della legge n. 56 del 2019) all'attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell'assenteismo dei dipendenti pubblici di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 che sono conseguentemente abrogate. Si tratta di commi che hanno previsto l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Dall'ambito di applicazione dei suddetti sistemi sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre sono inclusi i dirigenti, fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico. L'articolo 166 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, fa le quali compare la Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed Pag. 65economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari. Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede non prima del 1° ottobre di ciascun anno entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 e secondo i seguenti contingenti massimi: a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; b) 500 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; c) 1160 unità per l'anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria; d) 1160 unità per l'anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria; e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria. L'assunzione è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Resta fermo quanto previsto relativamente alle riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Per le assunzioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l'assunzione in base al comma 1. L'articolo 166 autorizza inoltre – per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto – un onere finanziario da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con riguardo alla sezione II del disegno di legge di bilancio, segnalo che l'articolo 215 autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Il comma 2 – con disposizione che ricorre da anni nelle leggi di bilancio – autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati. Si tratta delle spese comprese nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021. Con previsione innovativa, invece, il comma 3 autorizza lo stesso Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione Giustizia, le somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio: a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero con enti pubblici e privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali. Tali somme dovranno essere destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei Pag. 66servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale e dunque dovranno essere iscritte nei programmi Giustizia civile e penale e Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella 5) si articola in 2 missioni e 6 programmi: pro quota, la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in 4 programmi di spesa (Amministrazione penitenziaria; Giustizia civile e penale; Giustizia minorile e di comunità; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria); pro quota, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fanno riferimento i programmi: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. I 6 programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare. Il disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini di competenza, pari a 8.955,1 milioni di euro nel 2021, a 8.819,7 milioni di euro per il 2022 e 8.914,0 milioni di euro per il 2023. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 8.989,9 milioni di euro nel 2021, a 8.819,7 milioni di euro nel 2022 e a 8.914,0 milioni di euro nel 2023. Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2021, decrescente nel 2022 e nuovamente in crescita nel 2023. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 8.894,4 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 60,6 milioni di euro, di cui 10,6 milioni di spesa in conto corrente e 50,0 milioni di spesa in conto capitale. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un aumento della spesa di 25 milioni di euro. Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 35,6 milioni di euro, ascrivibile alla parte corrente per 10,6 milioni e per i restanti 25 milioni alla spesa in conto capitale, relativi essenzialmente a interventi sugli istituti penitenziari (articolo 26 del disegno di legge) e assunzioni. Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 8.955,1 milioni per il 2021: le spese del Ministero corrispondono quindi all'1,2 per cento del totale delle spese finali dello Stato. Si tratta di una percentuale in diminuzione rispetto all'1,3 per cento degli ultimi esercizi, ma in aumento rispetto all'1,1 per cento dell'assestamento del bilancio 2020. La spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la principale è «Giustizia», che rappresenta il 98 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali di tale Missione di pertinenza del Ministero della giustizia sono pari a 8.818,8 milioni di euro per il 2021. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.758,4 milioni), tale missione registra un aumento di circa 60 milioni di euro. L'aumento è prevalentemente imputabile al programma Amministrazione penitenziaria che registra un rifinanziamento di 10 milioni di euro, dovuto ad interventi di Sezione II (relativo all'edilizia penitenziaria), e un incremento di 26,8 milioni di euro, dovuto alla Sezione I e dunque all'articolato del disegno di legge di bilancio (si tratta essenzialmente dell'articolo 26 che stanzia 25 milioni di euro per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari). Quanto al programma Giustizia civile e penale, al rifinanziamento di 14,6 milioni destinato prevalentemente all'edilizia giudiziaria si accompagna l'aumento di 7,6 milioni di euro previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura Pag. 67 ordinaria e di personale amministrativo (articolo 159, commi 1-10 del disegno di legge). Relativamente al programma Giustizia minorile e di comunità, il bilancio di previsione 2021 reca uno stanziamento di 283,8 milioni di euro (di cui 274,4 milioni di euro di spese correnti e 9,4 milioni di euro di spese in conto capitale), in diminuzione (-5,2 milioni di euro) rispetto alle previsioni assestate 2020 e al rendiconto 2019, ma in leggero aumento rispetto al bilancio a legislazione vigente (+1,4 milioni di euro). Il bilancio della giustizia minorile e di comunità presenta un rifinanziamento di 375 mila euro e un aumento di un milione di euro come effetto dell'articolato del disegno di legge di bilancio. Quanto al programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, il bilancio di previsione 2021 reca uno stanziamento di 1.190,2 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti. La manovra non interviene su questo programma, né con l'articolato, né con interventi di II sezione: lo stanziamento è dunque invariato rispetto al bilancio a legislazione vigente, e in diminuzione rispetto tanto all'assestamento 2020 (-29,5 milioni di euro) quanto al rendiconto 2019 (-60,1 milioni di euro). La maggior parte delle risorse di questo programma sono assorbite dalle spese di giustizia, cui è dedicato il cap. 13607 del bilancio del Ministero, finanziato per il 2021 con 593,0 milioni di euro. Sono riconducibili a questo programma anche le spese per intercettazioni, appostate sul capitolo 1363 per il quale sono stanziati nel bilancio 2021 213,7 milioni di euro (dato invariato rispetto al bilancio a legislazione vigente). Il 19,3 per cento delle risorse del programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria sono assorbite da spese per il personale, che comprendono tanto il personale amministrativo (10,0 milioni di euro), quanto il personale di magistratura (5,6 milioni di euro), quanto il personale di magistratura onoraria. Nel programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria figura infine lo stanziamento previsto dal capitolo 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2021 reca uno stanziamento di 140 milioni di euro. Per quanto riguarda la Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», le spese finali di tale missione sono pari a 136,2 milioni di euro, ripartiti tra il programma «Indirizzo politico» (35,6 milioni di euro) e il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (100,6 milioni di euro). Gli stanziamenti per questa missione si mantengono sostanzialmente invariati rispetto al bilancio a legislazione vigente. La manovra propone soltanto, come effetto finanziario dell'articolato del disegno di legge, un incremento di 250 mila euro degli stanziamenti per gestione del personale. Con riferimento alle altre Tabelle di interesse della Commissione Giustizia, segnala: lo stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1), che prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414), che non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2021; gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (Tab. n. 2). Essi sono relativi al: programma Giustizia tributaria, per il quale sono stanziati 185,6 milioni di euro, in diminuzione tanto rispetto alle previsioni assestate quanto rispetto al rendiconto 2019; programma Giustizia amministrativa, per il quale sono stanziati 185,0 milioni di euro, in diminuzione rispetto al bilancio assestato 2020 ma in aumento rispetto al rendiconto 2019; al programma Autogoverno della magistratura, per il quale sono stanziati 32,5 milioni di euro, confermandosi gli stanziamenti a legislazione vigente; lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tab. n. 8), in particolare il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, che presenta per il 2021 uno stanziamento a legislazione vigente di 35,4 milioni di euro, non inciso dalla manovra finanziaria; lo stanziamento nello stato di previsione Pag. 68 del Ministero delle infrastrutture (Tab. n. 10), in particolare il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia), a norma del quale le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2021 il capitolo è finanziato con 8,5 milioni di euro (erano 42 milioni nell'assestamento del bilancio 2020 e 72,6 milioni nel rendiconto 2019). Su questo capitolo il Governo è intervenuto operando un rifinanziamento di 2 milioni di euro.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.