CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2020
479.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 248

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 12.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo) ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione Pag. 249 vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione contenute nella seconda sezione (Tabella n. 13)
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricordo che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nelle giornate di oggi e di domani si svolgerà un ciclo di audizioni. Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, concordi i gruppi parlamentari, è fissato alle ore 18 della giornata di domani, mercoledì 25 novembre. Nella giornata di giovedì 26 novembre, si procederà, pertanto, alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti e agli ordini del giorno eventualmente approvati.

  Pasquale MAGLIONE (M5S), relatore, rileva preliminarmente che il disegno di legge di bilancio 2021, nella Sezione I, reca una pluralità di interventi di diretto interesse della Commissione, sui quali si soffermerà nella sua relazione.
  L'articolo 6 prevede l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo Pag. 250presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
  In dettaglio, la disposizione modifica l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), prorogandone gli effetti al 2021. In base all'articolo 1, comma 503, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, si dispone l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. La modifica interviene sul termine finale per effettuare le iscrizioni, prorogandolo al 31 dicembre 2021. L'esonero contributivo in esame, a norma del predetto comma 503, non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.
  L'articolo 8 prevede l'esenzione ai fini IRPEF per l'anno 2021 – già prevista per gli anni 2017-2020 e nella misura del 50 per cento per il 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. La disposizione stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, decreto legislativo n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
  L'articolo 21 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021. La stessa disposizione prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.
  Ricorda, a tal proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) nell'ambito dei diversi interventi a sostegno del settore agricolo, ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (articolo 31, comma 3-bis).
  In seguito, il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), all'articolo 58, commi 1-11, ha istituito – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l'anno 2020.
  Da ultimo, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori 1, aveva introdotto, all'articolo 7, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte – per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 – dal DPCM 24 ottobre 2020. Tale articolo è stato soppresso dall'articolo 21 del decreto-legge n. 149 del 2020, cosiddetto Ristori 2 (il cui testo si sta facendo confluire in quello del precedente decreto-legge n. 137 del 2020, in sede di conversione di quest'ultimo). Il medesimo articolo 21, contestualmente, ha utilizzato le risorse di 100 milioni di euro per il 2020 rivenienti da tale abrogazione, per finanziare – in parte – l'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, disposto dal medesimo articolo per il Pag. 251periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
  L'articolo 49 reca uno stanziamento di risorse per l'erogazione, anche nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
  In particolare, il comma 1 stanzia 12 milioni di euro per il 2021 – a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione – per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per il 2021, riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio.
  Ricorda, a tal riguardo, che l'articolo 1, comma 515, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha riconosciuto, per il 2020, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti, ma nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021.
  Analogamente, il comma 2 stanzia 7 milioni di euro per il 2021 – a valere sul medesimo Fondo sociale per l'occupazione e formazione – per il finanziamento della suddetta indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornaliere per il 2021, riconosciuta in favore dei medesimi soggetti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
  Rammenta che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 346, della legge 232/2016) ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore, complessivamente, a quaranta giorni in corso d'anno).
  A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 803, della legge 145/2018, dal 2019 il suddetto riconoscimento opera nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, incrementato di 2,5 milioni di euro per il solo 2021 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 516, legge 160/2019).
  L'articolo 70 prevede il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Ciò al fine di consentire – come spiega la relazione illustrativa – il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare.
  Ricorda che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo nazionale indigenti, il quale già presentava risorse – nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT – per 5 milioni di euro annui (articolo 1, comma 668).
  L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio inferiore al 5 per cento.
  Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente rifinanziato, rispetto a quanto disposto dalla precedente legge di bilancio, di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (articolo 1, comma 511), dopo che il disegno di legge iniziale aveva previsto un definanziamento – per il medesimo triennio – di 100 mila euro Pag. 252annui. È stato quindi emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ha adottato il «Programma nazionale 2020 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», destinando 6 milioni di euro all'acquisto di latte crudo da destinare alla trasformazione in latte UHT.
  Successivamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) ha incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 il suddetto Fondo, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 (articolo 78, comma 3). In attuazione di tale ultima disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 8 aprile 2020, recante «Integrazione al decreto di ripartizione del “Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti” per l'anno 2020». Il predetto decreto ha destinato: 14,5 milioni di euro per l'acquisto di formaggi DOP; 4 milioni di euro per conserve di verdure appertizzate ottenute da prodotto fresco; 2 milioni di euro per zuppe di legumi da verdura fresca; 2 milioni di euro per minestrone da verdura fresca; 2,5 milioni di euro per succhi di frutta; 2 milioni di euro per omogeneizzato d'agnello; 9 milioni di euro per prosciutto DOP; 4 milioni di euro per salumi IGP e/o DOP e 10 milioni di euro per carne bovina in scatola.
  Da ultimo, l'articolo 226 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello specifico, il comma 1 – così come risultante da un avviso di rettifica del testo del predetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, (articolo 5) sia destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. Il comma 2 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). È stato quindi adottato il decreto ministeriale 6 ottobre 2020, che reca un'ulteriore integrazione al programma annuale 2020, ripartendo – tra diversi prodotti – le restanti risorse del Fondo per tale anno, pari a 250,9 milioni di euro.
  L'articolo 159, ai commi 11-14, autorizza il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche al fine di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; 30 unità in Area terza posizione economica F1, 21 in Area seconda posizione economica F2 e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.
  Il comma 12 specifica che l'autorizzazione all'assunzione è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di: digitalizzazione; razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi; qualità dei servizi pubblici; gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento; contrattualistica pubblica; controllo di gestione e attività ispettiva; tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione; monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
  Il comma 13 autorizza per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche la spesa di euro 100.000 per il 2021.
  La copertura degli oneri, di cui al comma 14, è pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 di euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle Pag. 253risorse del Fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 158.
  L'articolo 160, ai commi 1 e 2, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente) 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. A tal fine, la dotazione organica dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 4 posizioni di livello dirigenziale non generale.
  Il comma 1 riconduce tale autorizzazione alla finalità di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo n. 74/2018 e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid-19.
  Il comma 2 autorizza la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni.
  L'articolo 161, comma 11, incrementa di 363.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF. Tale incremento è finalizzato a potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027.
  L'articolo 168 incrementa la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo. Ricorda, a tale proposito, che le risorse ordinariamente attribuite all'AGEA per l'esercizio delle sue funzioni sono allocate nel cap. 1525 dello stato di previsione del MIPAAF (tabella 13). Dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2020-2022, risultano iscritte risorse – in tale capitolo – per il 2021, per circa 148,2 milioni di euro.
  Per quanto concerne la Sezione II del disegno di legge di bilancio, osserva che l'articolo 223 approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 13) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.
  Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) per l'anno 2021.
  Il comma 2 detta disposizioni per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  Il comma 3 prevede norme per la ripartizione, tra i competenti capitoli del MIPAAF, del fondo destinato alle seguenti finalità: a) funzionamento del comitato tecnico faunistico – venatorio nazionale; b) partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.
  Il comma 4 reca disposizioni sulle variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MIPAAF.
  Il comma 5 prevede la ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza Pag. 254 e di cassa, nel capitolo 7810, denominato «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale».
  Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MIPAAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza.
  Il disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 1.445 milioni di euro nel 2021, a 985,8 milioni di euro per il 2022 e 1.146 milioni di euro per il 2023.
  In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1.452,5 milioni di euro nel 2021, a 985,8 milioni di euro nel 2022 e a 1.146 milioni di euro nel 2023.
  Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il MIPAAF, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2021, decrescente nel 2022 e nuovamente crescente nel 2023.
  Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, il disegno di legge di bilancio espone quindi spese finali in aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 333,3 milioni di euro (+ 29,9 per cento).
  Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 65,9 milioni di euro e di un aumento delle spese di parte capitale pari a 262,4 milioni di euro.
  Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2021, in misura pari allo 0,2 per cento della spesa finale del bilancio statale.
  Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 13) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 1.119,6 milioni di euro.
  Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina, complessivamente, un aumento delle spese finali di circa 325,4 milioni di euro, determinato da un aumento di 261,3 milioni di euro di spesa in conto capitale e 64,1 milioni di euro di spesa corrente.
  Si sofferma poi sulle seguenti ulteriori disposizioni che recano, seppure indirettamente, profili di interesse della Commissione.
  L'articolo 11 stabilisce le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (comma 2), a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 3) e dei c.d. «interventi complementari» (comma 4); vengono inoltre definite le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati, effettuate per mezzo del sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato (commi 5-7).
  L'articolo 13 proroga di un anno (a tutto il 2021) l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, il cosiddetto bonus verde, prevedendo un intervento sollecitato dalla Commissione già in sede di esame della proposta di legge sul florovivaismo C. 1824, ora all'esame del Senato. Rileva che l'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
  Rammenta che la misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, Pag. 255commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono: la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  L'articolo 15 interviene con misure di sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo. Esso prevede che la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro.
  I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. La vigente disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo è dettata dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 69/2013 (legge n. 98/2013).
  L'articolo 16 interviene sulla «Nuova Sabatini», misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0», nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
  Il comma 1 dell'articolo dispone che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.
  Il comma 2 rifinanzia la misura, per le finalità di cui al comma 1, di 370 milioni di euro per l'anno 2021.
  L'articolo 23, in materia di promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero, abroga la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'Italian sounding (contenuta ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 34/2019).
  L'articolo specifica che l'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria, è concessa nella misura massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021. La disciplina in vigore prevede che il MISE conceda tale agevolazione «nella misura massima di 1 milione di euro per anno».
  Inoltre, per effetto delle abrogazioni previste nel medesimo articolo scompare nel codice della proprietà industriale la definizione delle pratiche di Italian Sounding come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti. Viene ripristinata la previgente disciplina relativa al Consiglio nazionale anticontraffazione, contenuta nell'articolo 145 del Codice della proprietà industriale, eliminando quindi il riferimento all'attività di contrasto alla falsa evocazione dell'origine italiana (dei prodotti) nell'ambito delle competenze del Consiglio stesso. Conseguentemente dalla denominazione del Consiglio scompare il riferimento all'Italian Sounding.
  Osserva, a tal proposito, che le novelle apportate con la norma in esame hanno prodotto un corto circuito normativo in merito al quale sono prontamente intervenuti sia il presidente Gallinella sia la Ministra Bellanova, evidenziando le criticità connesse alla soppressione, nell'impianto normativo, del riferimento al contrasto all'Italian Pag. 256 sounding. Fa presente inoltre che il Ministro per lo sviluppo economico ha preannunciato l'intenzione, attraverso la presentazione di un emendamento, di eliminare la stortura normativa ripristinando gli interventi a sostegno della promozione dei prodotti agricoli italiani.
  L'articolo 25 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. In particolare, tale incremento viene destinato al finanziamento degli interventi di cui al DM 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione.
  L'articolo 54 reca interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale.
  In particolare, i commi da 1 a 7 dell'articolo 54 prevedono – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di ulteriori periodi di trattamento.
  Riguardo al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 ammette novanta giorni massimi di trattamento (per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021) in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore e al numero minimo di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. Si ricorda che tali deroghe concernono le norme – poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto – che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore.
  Ai fini della valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione salariale (a titolo di CISOA) in base alle suddette norme ordinarie, si segnala che: i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell'anno; sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate (quest'ultima specificazione è posta dal comma 6).
  La domanda di trattamento di cui al presente comma 6 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del periodo successivo a quello in cui abbia inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa; qualora il termine così determinato sia anteriore al 28 febbraio 2020, il termine medesimo è costituito da quest'ultima data.
  Il comma 6 fa anche riferimento all'ipotesi in cui gli interventi di integrazione a titolo di CISOA (con causale COVID-19) siano stati già richiesti e autorizzati per periodi successivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  Il comma 7 specifica che gli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi ai sensi dei commi precedenti si applicano con riferimento ai lavoratori che siano alle dipendenze del datore di lavoro (richiedente la prestazione) alla data del 1° gennaio 2021.
  Il comma 14 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti in oggetto. I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Tali limiti sono pari, rispettivamente, a 2.576,8 milioni di euro, 1.067,7 milioni e 282,0 milioni, per un totale pari a 3.926,5 milioni.
  Il comma 8 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a Pag. 257loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale (di cui ai commi 2 e 5).
  Con riferimento alla CISOA, evidenzia la necessità che tale regime di integrazione salariale sia esteso al comparto della pesca, in una prima fase – in ipotesi – anche in via sperimentale e attingendo alle risorse stanziate per il settore e non ancora utilizzate, al fine di procedere poi a una quantificazione degli oneri connessi a tale misura che, a regime, potrebbe essere autofinanziata. Manifesta quindi la propria disponibilità a inserire nella proposta di relazione per la V Commissione un rilievo in tale senso.
  L'articolo 189, comma 1, reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l'altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell'imposta.
  Il comma 2 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'articolo 51 del decreto-legge 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50 per cento finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).
  In riferimento alla plastic tax, osserva che, nell'ottica da sempre perseguita dalla Commissione di un corretto bilanciamento tra la sostenibilità ambientale e la tutela della salute, in sede di relazione per la V Commissione si potrebbe rilevare la necessità di spostare il baricentro dell'intervento normativo dall'introduzione di una tassazione a carico delle imprese a una politica di promozione di indirizzi imprenditoriali che conciliano le due esigenze.
  L'articolo 190 modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza dell'imposta di sei mesi dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.
  Pur tenendo conto della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'espressione della relazione alla Commissione Bilancio, invita i colleghi a fargli pervenire i suggerimenti che ritengano opportuni, anche alla luce di quanto emergerà dalle audizioni programmate.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) si rammarica della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione che non consentiranno ai gruppi di svolgere un adeguato approfondimento dei contenuti del disegno di legge di bilancio, tenuto conto anche della ulteriore difficoltà legata all'intreccio tra il provvedimento in esame e i plurimi decreti-legge cosiddetti Ristoro che sono stati emanati a breve distanza di tempo.
  Accogliendo la disponibilità manifestata dall'onorevole Maglione, concorda sull'opportunità di inserire nella relazione per la Commissione bilancio un rilievo sull'estensione della CISOA al settore della pesca, come più volte da lui auspicato.
  Rileva inoltre che il disegno di legge di bilancio stanzia un notevole ammontare di risorse a favore del MIPAAF e di AGEA per l'espletamento di procedure concorsuali e per la corresponsione dell'indennità accessoria agli uffici di diretta collaborazione del Ministero, a fronte di un ammontare decisamente più modesto di risorse che vengono stanziate per sostenere le filiere del comparto. Chiede, quindi, che il Governo fornisca elementi di dettaglio in ordine alle modalità di utilizzo di tali risorse.

  Filippo GALLINELLA, presidente, accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole Viviani, assicura che chiederà al Governo di fornire elementi di dettaglio in merito all'utilizzo delle risorse stanziate dagli articoli 159, 160 e 161 del disegno di legge di bilancio. Pag. 258
  Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 24 novembre 2020.

Nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, per le parti di competenza, del disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, Copagri, CIA, Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina del professor Carlo Gaudio a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
Nomina n. 66.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Rammenta che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di giovedì 19 novembre scorso, alcuni gruppi parlamentari hanno chiesto che il MIPAAF, che il 3 luglio scorso ha indetto un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento del predetto incarico, trasmetta alla Commissione la documentazione relativa ai curricula di tutti i partecipanti. Tale richiesta è stata sottoposta al Presidente della Camera, il quale, con lettera del 23 novembre, ha rappresentato che la stessa, in base agli articoli 96-ter e 143 comma 4 del Regolamento, non può essere accolta.
  L'elenco dei partecipanti che hanno inviato al MIPAAF le manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico è comunque disponibile sul sito dello stesso Ministero.
  Tanto premesso, nel prendere atto della determinazione del Presidente Fico, cede la parola alla relatrice, onorevole Gadda, per introdurre la discussione sull'atto di nomina in esame.

  Maria Chiara GADDA (IV), relatrice, rammenta preliminarmente che il CREA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione istituito dal decreto legislativo 29 ottobre 199, n. 454, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria.
  L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Ente, costituiscono organi del CREA il Presidente, il consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei Conti. Pag. 259
  In base all'articolo 4 dello Statuto, il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico, predisponendo, sentito il Direttore generale, l'ordine del giorno; b) sovrintende all'andamento dell'Ente assicurandone l'unità di indirizzo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) sottopone al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa; d) sottopone al Consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e di rendiconto generale e il provvedimento di assestamento sulla base di quanto proposto dal Direttore generale; e) assicura al Ministro la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione; f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio scientifico; g) stipula gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale nell'ambito di quanto disposto al precedente articolo 2, comma 3; h) partecipa alla Consulta dei Presidenti degli enti di ricerca; i) esercita qualsiasi altro compito o funzione assegnata dalla legislazione vigente.
  Il suddetto organo dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
  Tanto premesso, osserva che il professore Carlo Gaudio, è stato ritenuto in possesso dei requisiti di alta competenza scientifica e professionale idonei all'assolvimento del predetto incarico; ciò in esito alla valutazione di diverse candidature pervenute al Ministero a seguito della pubblicazione, il 3 luglio ultimo scorso, di un avviso pubblico di manifestazioni di interesse, il cui elenco è pubblico e dunque consultabile da tutti i componenti della Commissione.
  Su proposta della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, il Consiglio dei Ministri, il 13 novembre ultimo scorso, ha quindi deliberato l'avvio della procedura per la nomina del dott. Carlo Gaudio a Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  Il curriculum vitae del dottor Gaudio, dal quale risultano le sue competenze scientifiche e professionali, ivi compreso l'incarico di sub-commissario del Crea e le numerose esperienze maturate in ambito accademico, è a disposizione di tutti i colleghi.

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.