CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 20 novembre 2020
476.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione l'onorevole Dal Moro, in sostituzione dell'onorevole Padoan.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2020.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di fornire alcuni chiarimenti in merito alla possibilità che il provvedimento in esame comporti oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, evidenzia che il decreto-legge in esame sopprime la disposizione che prevedeva la confisca obbligatoria delle imbarcazioni che violano il divieto di ingresso nel mare territoriale, ponendo le relative spese a carico dell'armatore. Rileva che con la nuova formulazione della disposizione, che prevede un regime più favorevole al reo, tali spese potrebbero ricadere sul bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, che l'aumento dei permessi di soggiorno concessi comporterà inevitabilmente una serie di oneri per la finanza pubblica relativi al potenziamento delle relative attività da svolgere, come ad esempio i corsi di lingua, il sostegno psicologico e pedagogico e così via. In proposito, ricorda che, rispetto al periodo di vigenza dei decreti-legge «Sicurezza» adottati dal precedente Esecutivo, il numero degli ingressi irregolari nel nostro Paese è decisamente aumentato e che il provvedimento in esame non pone un tetto massimo agli ingressi consentiti. Pertanto, considerato l'aumento del numero degli ingressi irregolari e il potenziamento dei servizi da erogare, ritiene impensabile che si possa affermare che si darà attuazione al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche in merito alla previsione del rilascio delle carte d'identità ai richiedenti protezione internazionale, che la relazione tecnica al provvedimento considera come eventuali introiti, ritiene possano prodursi oneri a carico della finanza pubblica. Concludendo, ritiene che, nel valutare gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, il Governo non abbia tenuto conto dell'aumento degli ingressi irregolari nel nostro Paese rispetto al periodo di vigenza dei decreti-legge «Sicurezza» adottati dal precedente Esecutivo. Pertanto, esprime preoccupazione rispetto al fatto che le norme introdotte dal decreto-legge in esame, in quanto sprovviste di un'idonea copertura finanziaria, rimarranno inattuate.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) esprime perplessità sul fatto che il rilascio Pag. 25delle carte d'identità ai richiedenti protezione internazionale non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, nonostante gli oneri per il rilascio della carta d'identità siano posti a carico del richiedente, evidenzia che molto spesso tali soggetti non dispongono delle risorse economiche per far fronte alle relative spese, seppure contenute. Esprime le stesse considerazioni rispetto ai percorsi di integrazione che, sebbene siano da realizzare nel limite dei posti disponibili, ritiene possano comportare oneri indiretti, rappresentati dai costi sociali determinati dalla mancata integrazione degli immigrati che non possono partecipare ai citati percorsi per mancanza di posti disponibili. Concludendo, considerata l'importanza del provvedimento e in attesa che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad una prossima seduta.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel concordare con gli interventi delle onorevoli Lucaselli e Comaroli, aggiunge che, a suo avviso, il divieto di espulsioni e respingimenti introdotto nel provvedimento in esame comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, ritiene che tali oneri non dovrebbero essere scaricati sui comuni i cui territori sono più soggetti allo sbarco dei migranti. Esprime, inoltre, perplessità rispetto alla neutralità finanziaria della norma che prevede la proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Tutto ciò premesso, ritiene che il Governo debba svolgere un supplemento di istruttoria volto a verificare la reale invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalle deputate intervenute. Replicando all'onorevole Bartolozzi, ricorda che, grazie anche al contributo di alcuni emendamenti parlamentari, i recenti decreti-legge che sono stati convertiti in legge hanno assegnato maggiori risorse finanziarie ai comuni maggiormente sottoposti ai flussi migratori.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, concorda con la proposta di rinvio dell'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI chiede di poter disporre di ulteriore tempo per fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore nella precedente seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato (Atto Senato 1721), reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2019). Pag. 26
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti pervenuti nel corso dell'esame presso il Senato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 1, comma 3, pone la copertura delle eventuali spese e minori entrate non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, previste nei decreti legislativi di cui agli articoli da 3 a 29 e nell'allegato A annesso al presente provvedimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui di cui al medesimo provvedimento, a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, ammonta a 128.600.800 euro per il 2020, a 171.900.800 euro per il 2021 e a 171.900.800 euro per il 2022. Segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che, qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché – in caso di insufficienza del citato Fondo – l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
  Con riferimento all'articolo 3, recante attuazione della direttiva UE/2018/1808 in materia di servizi di media audiovisivi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni circa i compiti relativi alla promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, di cui alla lettera b), e quelli, eventualmente aggiuntivi, derivanti dall'aggiornamento dei compiti dell'AGCOM, di cui alla lettera m), tenuto conto che l'AGCOM è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante attuazione della direttiva UE/2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, prende atto del richiamo operato dalla relazione tecnica all'articolo 17, comma Pag. 272, della legge n. 196 del 2009, con il quale – stante la rilevata difficoltà di procedere a tale operazione nel contesto della legge di delega – si demanda alla fase dell'emanazione dei decreti legislativi la quantificazione degli effetti finanziari attesi. Ciò in virtù del generale rinvio a tale procedura contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Prende altresì atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura e non formula dunque osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante attuazione della direttiva UE/2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in rapporto ad alcuni criteri di delega, degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura e del richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e non formula osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 6, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma prevede, tra l'altro, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sia dotata di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti dal comma 1, lettera f). Rileva che la norma è, altresì, corredata di clausola di neutralità finanziaria al comma 2 e che la relazione tecnica, a tale riguardo, stima che sia necessario dotare l'AGCM di ulteriori 25 risorse di personale per una spesa che viene indicata in 2,65 milioni di euro annui. Fa presente che la nota tecnica messa a disposizione dal Governo al Senato precisa che tale personale si ripartisce in 15 funzionari della carriera direttiva e 10 unità operative per una spesa che ha una proiezione decennale complessiva che va da euro 2.169.512 sul primo anno (2020) ad euro 3.866.123 sull'ultimo anno del decennio considerato (2030). È stato, inoltre, confermato che i suddetti maggiori oneri assunzionali saranno interamente coperti dal contributo introdotto a carico degli operatori sottoposti alla vigilanza di AGCM, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, nonché tramite riduzione e razionalizzazione delle spese dell'Autorità e, pertanto, in condizioni di neutralità per la finanza pubblica. Al riguardo, alla luce dei dati e degli elementi forniti, non ha osservazioni da formulare.
  Quanto ai possibili effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, segnala che i chiarimenti pervenuti al Senato evidenziano che la fattispecie illustrata potrebbe incidere sulla redditività dei soggetti interessati, tuttavia in tali casi gli eventuali correlati effetti finanziari non sono per prassi stimati.
  In proposito rileva che, pur trattandosi di effetti di carattere indiretto, generalmente l'incidenza sul gettito degli incrementi di contributi obbligatori per legge viene considerata nel quadro delle stime dell'impatto finanziario delle norme. Sarebbe pertanto utile, a suo avviso, una valutazione riguardo all'entità del relativo impatto sul gettito, pur considerando il carattere eventuale dell'incremento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 6, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante attuazione della direttiva Pag. 28(UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 del citato articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi applicabili nelle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e dell'articolo 9, recante princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 8, fa presente che il comma 2 del citato articolo reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 10, recante delega al Governo in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della materia oggetto di delega e del vincolo di non onerosità previsto dalla norma in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 10, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante delega al Governo in materia di sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie, prende atto del vincolo di non onerosità fissato per l'esercizio della delega, pur rilevando che la neutralità della stessa potrà essere verificata soltanto sulla base della disciplina che sarà dettata con l'adozione della normativa delegata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 11, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento Pag. 29 di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 12, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la disposizione detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Fa presente che la relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti diretti mentre, per quanto riguarda possibili effetti indiretti, rinvia al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, inteso a rinviare la quantificazione e la copertura dei decreti legislativi al momento dell'adizione dei decreti stessi, nei casi in cui tali effetti siano impossibili da prevedere in sede di conferimento della delega.
  Pur prendendo atto di tali indicazioni, sarebbe comunque opportuno, a suo avviso, acquisire primi elementi di valutazione in merito ad una previsione introdotta nel corso dell'esame al Senato che appare suscettibile di comportare oneri in fase attuativa: si riferisce alla lettera m) del comma 1, che delega il Governo a introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti e sembra quindi prefigurare interventi di incentivazione e di sostegno.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 13, recante delega al Governo in materia di organismi di investimento collettivo, anche in considerazione del fatto che la CONSOB non rientra nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 13, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 14, recante delega al Governo in materia di malattie animali trasmissibili e sanità animale, rileva preliminarmente, in merito ai profili di quantificazione, che la norma in esame delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e alla sanità animale. La delega prevede tra l'altro una serie di principi e criteri direttivi che ampliano i compiti delle amministrazioni preposte alla vigilanza e al controllo nel settore della sanità animale.
  Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Segnala che a tal fine la relazione tecnica richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, rinviando ai decreti delegati il compito di quantificare gli eventuali Pag. 30oneri finanziari connessi all'attuazione delle norme in esame nonché di individuare le risorse necessarie per far fronte ai maggiori oneri. Non formula dunque osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, recante delega al Governo in materia di dispositivi medici e diagnostici, rileva preliminarmente che la norma delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR). Fa presente che la delega prevede, tra l'altro, una serie di principi e criteri direttivi finalizzati alla revisione dei compiti delle amministrazioni ed enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, quali ad esempio la ridefinizione della raccolta delle informazioni e dei dati anche attraverso la connessione di diverse banche dati. Si prevede inoltre il riordino del meccanismo dei tetti di spesa e la definizione di un meccanismo di finanziamento per l'acquisto dei dispositivi medici.
  Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, in base alla quale «stante la complessità della materia oggetto di delega non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa». Con particolare riguardo alle modalità di copertura degli interventi, per i quali la stessa relazione tecnica non esclude l'insorgenza di nuovi oneri, segnala che la delega prevede l'introduzione di un sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'1 per cento del fatturato, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature (lettera h)). Fa presente che in proposito la relazione tecnica afferma che il nuovo meccanismo prefigurato garantirà sino a circa 57 milioni di euro all'anno che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici in oggetto. Al riguardo, premesso che una verifica esaustiva dei profili finanziari del nuovo sistema potrà essere effettuata soltanto sulla base della disciplina che sarà definita nell'esercizio della delega, sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire i dati e le ipotesi su cui si basa la predetta stima.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 16, recante delega al Governo in materia di fondi europei di venture capital, tenuto conto che la CONSOB e la Banca d'Italia non sono incluse nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 16, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 17, recante delega al Governo in materia di commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione degli Pag. 31obblighi stabiliti dagli articoli 3-bis e 3-ter del regolamento (CE) n. 924/2009. In relazione a tale previsione, segnala che la relazione tecnica afferma che in questo momento non è possibile determinare se dal testo normativo discenderanno o meno eventuali oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, la relativa valutazione è rinviata al momento in cui sarà esercitata la delega.
  In proposito evidenzia che la norma di delega non reca una disposizione di neutralità finanziaria né rinvia, per la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega, alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, legge 196 del 2009.
  Con riferimento all'articolo 18, in materia di adeguamento della normativa nazionale al Quadro di certificazione della cibersicurezza, di cui al Regolamento (UE) 2019/881, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la delega legislativa recata dalla norma è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 – relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) – con specifico riferimento alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Evidenzia come la relazione tecnica affermi che tale adeguamento comporterà lo svolgimento di ulteriori funzioni da parte del Ministero dello sviluppo economico in veste di pubblica amministrazione centrale designata, ai sensi del comma 2, lettera a), quale autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento. In particolare, la relazione tecnica evidenzia un aumento progressivo degli adempimenti a carico della stessa Autorità centrale via via che saranno introdotti nuovi sistemi europei di certificazione, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento. Fa presente, inoltre, che la relazione precisa che l'introduzione dei summenzionati nuovi sistemi europei di certificazione, basati su standard diversi da quelli vigenti, richiederanno maggiori oneri per lo svolgimento delle relative attività sia con riguardo alla definizione delle procedure sia con riferimento alla formazione del personale e all'acquisizione degli strumenti. Tanto premesso, la relazione tecnica riferisce che la complessità della materia oggetto della delega non consente di procedere alla precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa e, pertanto – ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – viene rinviata ai successivi decreti legislativi delegati la valutazione del reale impatto economico-finanziario della disciplina introdotta in materia di certificazione della cibersicurezza.
  Nell'ulteriore documentazione tecnica messa a disposizione del Senato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, è stata, altresì, fornita una tabella riepilogativa dei costi relativi alle nuove attività dell'Autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza che vengono indicati in euro 1.590.500 per il 2021, in euro 2.098.900 per il 2022 e in euro 2.794.300 per il 2023. Nella nota viene, altresì, confermato quanto affermato nella relazione tecnica circa la difficoltà di fornire una stima per gli anni successivi, non essendo valutabile la possibile introduzione, a livello europeo, di sistemi di certificazione obbligatori ed il relativo impatto sulle attività di vigilanza e certificazione.
  In proposito, pur considerando il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009, ritiene che sarebbe utile acquisire gli elementi sottostanti la quantificazione delle voci di costo indicate nella summenzionata tabella.
  Con riferimento all'articolo 19, in materia di mercato interno dell'energia elettrica e rischi nel settore dell'energia elettrica, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la delega in esame, in materia di mercato interno dell'energia elettrica e di preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, prevede, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino delle disposizioni nazionali, all'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale, all'incremento delle competenze in capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e all'irrogazione da Pag. 32parte della suddetta Autorità di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti.
  Fa presente, in proposito, che la relazione tecnica rinvia ai rispettivi decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro copertura, stante la complessità delle materie oggetto di delega. Durante l'esame presso il Senato il Governo ha precisato, relativamente all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 941/2019 (Preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica), che le nuove attività in materia di valutazione, gestione, monitoraggio e coordinamento con gli altri Paesi dell'Unione europea saranno implementate nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero competente.
  Con riferimento all'incremento delle competenze attribuite, con modifiche intervenute al Senato, all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non formula osservazioni tenuto conto che l'Autorità è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati, di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995. Infine, rileva che la relazione tecnica afferma che non si possono escludere effetti indiretti: in proposito, pur tenendo conto che la quantificazione e la copertura restano rinviate, come sopra detto, all'adozione dei decreti legislativi, sarebbe utile, a suo avviso, chiarire a quale tipologia di effetti faccia riferimento la relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 20, recante princìpi e criteri direttivi in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), rileva preliminarmente che le disposizioni in esame conferiscono una delega al Governo in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La delega prevede, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti finalizzati: al riparto di competenze tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); ad attribuire alle autorità designate i poteri di vigilanza e indagine e quelli di intervento sul prodotto nonché di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative; a definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) uno specifico trattamento fiscale. Rileva che, in proposito, la relazione tecnica, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura. Non formula pertanto osservazioni.
  Con riferimento all'articolo 21, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 sull'uso di informazioni finanziarie a fini di indagine o perseguimento di determinati reati, in merito ai profili di quantificazione osserva che la delega in esame è assistita da un vincolo di neutralità finanziaria, di cui al comma 3; tuttavia, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, fa presente che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'effettiva possibilità di esercizio della delega medesima ad invarianza di risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 21, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 22, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni conferiscono una delega al Governo in materia di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Fa presente che la norma di delega prevede, tra l'altro, la necessità di: garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere la transizione verso un'economia sostenibile; incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili; adottare misure volte a informare i consumatori Pag. 33 e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti; introdurre sanzioni, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinandoli al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni; abrogare, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904, l'articolo 226-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) in materia di plastiche monouso che, al comma 4, prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019 finalizzato a realizzare attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca. Al riguardo, osserva che alcuni princìpi e criteri direttivi appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, talvolta di natura indiretta. Si fa riferimento, in particolare: alla promozione di un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; all'incentivo all'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili e all'adozione di comportamenti responsabili dal punto di vista ambientale. La verifica dei potenziali effetti finanziari delle misure potrà quindi essere svolta soltanto in sede di esame dei decreti legislativi.
  Con riferimento all'abrogazione dell'articolo 226-quater del codice ambientale, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alla disposizione relativa al Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019 e finalizzato a realizzare attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca. Ciò al fine di escludere che la sua soppressione possa pregiudicare lo svolgimento di interventi e programmi a valere sulle risorse indicate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 22, comma 2, dispone che agli eventuali oneri derivanti dal medesimo articolo 22 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, ossia mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Il citato comma 2 prevede, inoltre, che qualora la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, in materia di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A questo riguardo, segnala che, dal punto di vista formale, il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 appare ultroneo, posto che il richiamo a tali disposizioni è già operato dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, a cui fa rinvio anche l'articolo in esame. Dal punto di vista sostanziale, invece, rinvia a quanto già osservato in merito all'articolo 1, comma 3.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, rileva preliminarmente che le disposizioni indicano ulteriori princìpi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La delega prevede, tra l'altro, la modifica della normativa in materia e il coordinamento con le disposizioni vigenti, al fine di assicurare un alto grado di protezione e tutela. Ciò premesso, evidenzia che la norma non reca una espressa clausola di neutralità e non è corredata di relazione tecnica: andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se siano prefigurabili profili di onerosità cui far fronte attraverso i meccanismi procedurali di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame.
  Con riferimento all'articolo 24, recante delega al Governo in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, in merito ai profili di quantificazione, pur Pag. 34prevedendo la norma di delega una clausola di non onerosità, non essendo previsti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre a quelli generali, e in mancanza di una relazione tecnica, andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di poter confermare l'indicata assunzione di invarianza finanziaria nell'esercizio della delega.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 24, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 25, concernente delega al Governo in materia di cartolarizzazioni, pur rilevando che l'effetto della delega dovrebbe essere quello di porre specifici compiti a carico della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, non formula osservazioni sia in considerazione della prevista clausola di non onerosità per l'esercizio della delega, sia in considerazione del fatto che le predette autorità non sono incluse nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 25, comma 4, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento agli articoli 26 e 27, recanti deleghe al Governo in materia di obbligazioni garantite e di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'effetto delle deleghe dovrebbe essere quello di porre specifici compiti a carico sia della CONSOB che della Banca d'Italia, non formula osservazioni sia in considerazione della prevista clausola di non onerosità per l'esercizio della delega, sia in considerazione del fatto che le predette autorità non sono incluse nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 26, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 27, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Pag. 35regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 28, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 in materia di formazione per la gente di mare, considerato che la norma di delega non è corredata di relazione tecnica né è assistita da una clausola di neutralità finanziaria, andrebbe chiarito, a suo avviso, se siano prefigurabili eventuali oneri cui far fronte attraverso i meccanismi procedurali previsti dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.
  Con riferimento, infine, all'articolo 29, recante delega al Governo in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma reca un principio e criterio direttivo specifico per l'attuazione da parte del Governo della direttiva (UE) 2019/1151 relativa alla costituzione online delle società. In proposito, in assenza di elementi in merito alle modalità di attuazione della predetta direttiva, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere le attività necessarie all'applicazione della norma – con particolare riferimento all'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica – senza oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla specifica clausola di invarianza.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 29, comma 2, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo in commento – riguardante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Passando quindi ad illustrare la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019, evidenzia che tale Relazione è stata trasmessa alle Camere in data 18 maggio 2020, in ritardo rispetto al termine del 28 febbraio previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che essa, analogamente alle precedenti, è articolata in quattro parti e in cinque allegati.
  Segnala che la parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate in primo luogo dal rinnovo delle principali istituzioni europee, in connessione con l'avvio del nuovo ciclo 2019-2024, e dall'entrata in operatività della nuova ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, che comporta per l'Italia un aumento dei seggi da 73 a 76. La relazione contiene elementi di informazione sull'attività svolta dal Governo nel settore della «migliore regolamentazione» (better regulation), anche attraverso la partecipazione alla piattaforma REFIT nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), recentemente sostituita dalla piattaforma Fit for Europe. Ricorda che il documento dà conto, inoltre, della posizione del Governo italiano in favore dello svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa, posizione che è stata successivamente esplicitata nel non paper, approvato dal Comitato Interministeriale Affari Europei il 14 febbraio 2020. La relazione segnala poi le principali determinazioni adottate nel 2019 nell'ambito delle procedure del «semestre europeo» e sul fronte della governance macroeconomica.
  Fa presente che la parte seconda, che rappresenta la parte più consistente della relazione, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, Pag. 36trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni. Ricorda che la maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione non solo di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. Fa presente che la crisi pandemica ha, inoltre, comportato una revisione degli orientamenti di carattere strategico e ha influito sull'andamento dei principali negoziati in corso, primo fra tutti quello sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP). Il nuovo bilancio, che sarà integrato dall'associato programma Next Generation EU (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base della trasformazione verde e digitale dell'economia, avrà un impatto trasversale su tutte le politiche. Infatti, in molte parti del documento si riporta l'andamento dei negoziati nel 2019 sul QFP.
  Fa presente che la parte terza, che riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, evidenzia l'avanzamento finanziario, misurato in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate nell'ambito degli obiettivi tematici (OT). Le performance migliori si riscontrano per l'OT7 «Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete» con una quota di spesa certificata del 36,6 per cento sulle risorse programmate, mentre per gli altri obiettivi le percentuali di spesa certificata sono inferiori al 30 per cento. La relazione, inoltre, fornisce elementi di informazione sul conseguimento dei target per i programmi operativi regionali e nazionali evidenziando, al 31 dicembre 2019, un livello di spesa complessiva certificata pari al 28,5 per cento del totale delle risorse programmate (pari a 53,2 miliardi di euro) per i 51 Programmi operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo di programmazione 2014-2020. Ricorda che sui target di spesa per il 2020 inciderà la riprogrammazione delle risorse consentita dalle nuove regole per l'utilizzo dei fondi europei, che permettono agli Stati membri di richiedere un cofinanziamento dell'Unione europea pari al 100 per cento per i programmi della politica di coesione, facilitando il trasferimento di risorse tra fondi e categorie di regioni e autorizzando la massima flessibilità per reindirizzare le risorse verso le zone più colpite dalla crisi pandemica, introducendo al contempo una specifica misura per rendere immediatamente disponibili le risorse residue del bilancio 2014-2020.
  Segnala inoltre che la parte quarta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), che sta svolgendo un ruolo di regia nel negoziato sul QFP e nella definizione del Piano per la ripresa e la resilienza.
  Fa presente infine che completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2019; l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accrediti registrati al 31 dicembre 2019 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2019 per la programmazione 2014-2020; i provvedimenti adottati nel 2019 in attuazione delle direttive europee.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene Pag. 37la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni e delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti.
Atto n. 199.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

  Luigi GALLO (M5S), relatore, rinviando all'illustrazione del contenuto del provvedimento svolta nella scorsa seduta e tenuto conto della documentazione depositata dal Governo nella stessa seduta, formula una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Atto n. 201.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo (A.G. 201) reca le modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 recante «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri» ai fini del compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, e viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, attraverso cui il Governo è stato per l'appunto delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della citata decisione quadro, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (di seguito, la «decisione quadro»).
  Segnala che il comma 6 della norma di delega di cui all'articolo 6 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) prevede che dall'esercizio della medesima non debbano derivare oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovranno provvedere ai compiti loro assegnati derivanti dalle disposizioni previste nel decreto di attuazione esclusivamente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo agli articoli 7, 10 e 12, pur considerando che le norme sono dirette a snellire e accelerare la procedura di consegna delle persone contraendo i tempi di svolgimento della causa e di emanazione dei relativi provvedimenti, ritiene che andrebbero Pag. 38 richieste documentate rassicurazioni in merito alla effettiva esperibilità delle attività di udienza e di adozione delle decisioni, in tempi più brevi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già nelle disponibilità dell'Amministrazione.
  Anche sull'articolo 16, relativo alla fase che si svolge in Cassazione, posto che si riduce il termine per il ricorso da parte del procuratore generale e i termini per la decisione, il deposito della motivazione e la notifica, ritiene che andrebbe assicurato che le procure generali e la Corte di cassazione siano in grado di fare fronte a tali termini accelerati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva che le affermazioni della relazione tecnica, di sostenibilità degli adempimenti connessi, andrebbero suffragate alla luce di puntuali elementi illustrativi.
  Sull'articolo 21, posto che la relazione tecnica assicura espressamente circa l'assenza di costi di adeguamento e la realizzazione da parte dell'amministrazione giudiziaria di un costante aggiornamento dei propri sistemi informativi, che sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi di informatizzazione dei procedimenti giudiziari anche in ambito europeo, e al tempo stesso di migliorare in maniera assidua le dinamiche interne degli stessi uffici, considera necessaria la richiesta di una puntuale evidenziazione delle risorse finanziarie previste a tal fine già nel bilancio 2020-2023 accompagnata da una esposizione di sintesi dei programmi di intervento già previsti per le dotazioni informatiche degli uffici da cui sia possibile trarre conclusioni in merito all'adeguatezza dei relativi fabbisogni di spesa, con particolare riferimento agli uffici giudiziari delle Corti d'Appello.
  In merito all'articolo 24, che reca la clausola di invarianza finanziaria, in via preliminare, riconosce quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla suscettibilità del provvedimento in esame di creare effetti positivi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili, soprattutto laddove le modifiche introdotte comporteranno, certamente medio tempore, l'effetto di ridurre eventuali costi che lo Stato italiano attualmente sostiene in relazione all'esecuzione delle condanne penali emesse dalle Autorità giudiziarie degli altri Stati, nei confronti dei cittadini dei Stati terzi e dell'Unione europea residenti o dimoranti in Italia. Ritiene però necessario evidenziare che ciò si renderà possibile nella misura in cui gli organi della Amministrazione giudiziaria italiana saranno messi nelle condizioni di provvedere con la massima celerità agli adempimenti e alle comunicazioni previste. Sul punto, pur considerando la certificazione di invarianza riportata dalla relazione tecnica, per cui per gli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, gli uffici potranno avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rammenta che tali assicurazioni non si conformano a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità. Sottolinea infatti che la norma richiamata stabilisce che, ogni qualvolta le disposizioni risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'evidenziazione dei dati e degli elementi idonei che siano a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendo altresì l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione e restando comunque precluso il ricorso a siffatte clausole nel caso di spese aventi natura obbligatoria; al contrario, tali disposizioni si risolverebbero in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come rilevato con articolate argomentazioni anche dall'Organo di controllo.

  La Viceministra Laura CASTELLI conferma la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti dagli articoli 7, 10 e 12, con i quali si mira a snellire e accelerare la procedura di consegna delle persone, contraendo i tempi di svolgimento della stessa e di emanazione dei relativi provvedimenti, Pag. 39assicurando al tempo stesso che tali misure potranno essere adottate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, infatti, che gli interventi sull'attività giurisdizionale in ambito di mandato di arresto europeo ricalcano gli strumenti anche informatici già predisposti per i procedimenti penali che si svolgono sul territorio nazionale e che in questo periodo emergenziale sono stati fortemente intensificati e riorganizzati ed ampiamente collaudati con risultati positivi senza aggravare i saldi di finanza pubblica. In particolare, segnala che si fa riferimento a tutte quelle procedure che agevolano il deposito, la comunicazione e la notificazione degli atti in grado di ridurre i tempi delle udienze e garantire una maggiore efficienza all'intera procedura. Rappresenta infatti che le modifiche di natura procedurale si riflettono essenzialmente sul piano processuale-organizzativo, con l'intento di conseguire quel risultato di accelerazione dei procedimenti di consegna in ambito europeo più volte auspicato, che garantisce al tempo stesso una maggiore tutela del diritto di difesa dell'interessato, assicurando che lo stesso potrà essere esperito nell'ambito delle competenze istituzionali già acquisite, ma in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e mediante il ricorso alle risorse già previste dalla legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 16, in tema di disciplina dei ricorsi per cassazione avverso le decisioni sulla consegna, assicura che la riduzione dei termini per la decisione, il deposito della motivazione e la notifica, potranno essere rispettati dalla Procure generali e dalla Corte di cassazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, stante l'esiguità del numero di mandati di arresti europei (MAE) passivi che, rappresentando circa l'1,4 per cento dei procedimenti iscritti presso la Corte di cassazione, non andranno ad incidere sull'intera attività istituzionale dei predetti uffici giudiziari né sulle tempistiche di adozione delle decisioni delle stesse procure e della Suprema Corte, senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 21, evidenzia che le strategie e le prospettive dell'innovazione e della informatizzazione del Ministero della giustizia, nonché le attività realizzate nel corso di questi anni attraverso l'utilizzo di fondi strutturali, perseguono obiettivi di ammodernamento del sistema giustizia nel suo complesso, mediante il consolidamento degli applicativi di supporto agli uffici, nonché all'efficientamento delle strutture informatiche e delle dotazioni hardware. Fa presente che le risorse finanziarie previste a tal fine già nel bilancio 2020-2023 sono infatti utilizzate al fine di sostenere la fattibilità degli interventi programmati. Al riguardo rappresenta che sia la dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, sia quella prevista dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 è erogata per il settore d'intervento relativo all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e destinata all'attuazione di un articolato piano complessivo che si concretizza nella realizzazione di una serie di progetti che coprono i diversi settori del sistema giustizia (civile, penale, minorile, penitenziario, eccetera. Segnala che molti dei predetti progetti sono già stati attivati attraverso la stipulazione di contratti che sono in corso di attuazione ed implementazione, mentre altri già finanziati sono in corso di perfezionamento. In generale fa presente che tutte le macro attività che si sono compiute e si stanno compiendo all'interno di un complessivo piano di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria sono state e saranno realizzate attraverso l'utilizzo dei fondi complessivamente stanziati e assegnati per la realizzazione di tale attività. Sottolinea, al riguardo, che l'obiettivo previsto dall'articolo 21, potrà essere raggiunto seguendo le indicazioni della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, mediante gli opportuni adeguamenti Pag. 40tecnici e di gestione delle risorse informatiche e tecnologiche già in uso avvalendosi delle professionalità già in servizio e che tali attività potranno essere fronteggiate attraverso l'utilizzo di applicativi e strumentazioni idonee e funzionali alla sostenibilità degli adempimenti necessari anche per la trasmissione di atti fra uffici giudiziari nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, avvalendosi per la copertura dei relativi oneri degli stanziamenti dei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, di euro 181.868.848 per l'anno 2021 e di euro 150.364.844 per l'anno 2022.
  In relazione all'articolo 24 conferma l'invarianza finanziaria, in quanto ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non prevedendosi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per realizzare gli obiettivi prefissati dal presente provvedimento e garantendo altresì la sostenibilità finanziaria degli interventi programmati, rientrando gli stessi nella più complessiva pianificazione di informatizzazione già operante in un quadro di programmazione pluriennale dell'amministrazione giudiziaria.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Atto n. 201);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    si conferma la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti dagli articoli 7, 10 e 12, con i quali si mira a snellire e accelerare la procedura di consegna delle persone, contraendo i tempi di svolgimento della stessa e di emanazione dei relativi provvedimenti, assicurando al tempo stesso che tali misure potranno essere adottate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    si evidenzia, infatti, che gli interventi sull'attività giurisdizionale in ambito di mandato di arresto europeo ricalcano gli strumenti anche informatici già predisposti per i procedimenti penali che si svolgono sul territorio nazionale e che in questo periodo emergenziale sono stati fortemente intensificati e riorganizzati ed ampiamente collaudati con risultati positivi senza aggravare i saldi di finanza pubblica;

    in particolare, si fa riferimento a tutte quelle procedure che agevolano il deposito, la comunicazione e la notificazione degli atti in grado di ridurre i tempi delle udienze e garantire una maggiore efficienza all'intera procedura;

    si rappresenta infatti che le modifiche di natura procedurale si riflettono essenzialmente sul piano processuale-organizzativo, con l'intento di conseguire quel risultato di accelerazione dei procedimenti di consegna in ambito europeo più volte auspicato, che garantisce al tempo stesso una maggiore tutela del diritto di difesa dell'interessato, assicurando che lo stesso potrà essere esperito nell'ambito delle competenze istituzionali già acquisite, ma in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e mediante il ricorso alle risorse già previste dalla legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento all'articolo 16, in tema di disciplina dei ricorsi per cassazione avverso le decisioni sulla consegna, si Pag. 41assicura che la riduzione dei termini per la decisione, il deposito della motivazione e la notifica, potranno essere rispettati dalla Procure generali e dalla Corte di cassazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, stante l'esiguità del numero di mandati di arresti europei (MAE) passivi che, rappresentando circa l'1,4 per cento dei procedimenti iscritti presso la Corte di cassazione, non incideranno sull'intera attività istituzionale dei predetti uffici giudiziari né sulle tempistiche di adozione delle decisioni delle stesse procure e della Suprema Corte, senza determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento all'articolo 21, si evidenzia che le strategie e le prospettive dell'innovazione e della informatizzazione del Ministero della giustizia, nonché le attività realizzate nel corso di questi anni attraverso l'utilizzo di fondi strutturali, perseguono obiettivi di ammodernamento del sistema giustizia nel suo complesso, mediante il consolidamento degli applicativi di supporto agli uffici, nonché all'efficientamento delle strutture informatiche e delle dotazioni hardware;

    le risorse finanziarie previste a tal fine già nel bilancio 2020/2022 sono infatti utilizzate al fine di sostenere la fattibilità degli interventi programmati;

    al riguardo si rappresenta che sia la dotazione prevista dal Fondo per il finanziamento per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, sia quella prevista dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 sono erogate per il settore d'intervento relativo all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e destinate all'attuazione di un articolato piano complessivo che si concretizza nella realizzazione di una serie di progetti che coprono i diversi settori del sistema giustizia (civile, penale, minorile, penitenziario, eccetera);

    molti dei predetti progetti sono già stati attivati attraverso la stipulazione di contratti che sono in corso di attuazione ed implementazione, mentre altri già finanziati sono in corso di perfezionamento;

    in generale tutte le macro attività che si sono compiute e si stanno compiendo all'interno di un complessivo piano di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria sono state e saranno realizzate attraverso l'utilizzo dei fondi complessivamente stanziati e assegnati per la realizzazione di tale attività;

    si sottolinea, al riguardo, che l'obiettivo previsto dall'articolo 21, potrà essere raggiunto seguendo le indicazioni della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, mediante gli opportuni adeguamenti tecnici e di gestione delle risorse informatiche e tecnologiche già in uso avvalendosi delle professionalità già in servizio e che tali attività potranno essere fronteggiate attraverso l'utilizzo di applicativi e strumentazioni idonee e funzionali alla sostenibilità degli adempimenti necessari anche per la trasmissione di atti fra uffici giudiziari nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, avvalendosi delle risorse disponibili nei capitoli di bilancio 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, di euro 181.868.848 per l'anno 2021 e di euro 150.364.844 per l'anno 2022;

    in relazione all'articolo 24, si conferma l'invarianza finanziaria, in quanto ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non prevedendosi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per realizzare gli obiettivi prefissati dal presente provvedimento e garantendo altresì la sostenibilità finanziaria degli interventi programmati, rientrando gli stessi nella più complessiva pianificazione di informatizzazione già operante in un quadro di programmazione pluriennale dell'amministrazione giudiziaria,

Pag. 42

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.
Atto n. 203.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) – reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la CONSOB e la Banca d'Italia non sono incluse nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto consolidato; prende inoltre atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica secondo la quale non vengono modificati gli attuali assetti di vigilanza. Non ha osservazioni da formulare pertanto anche in considerazione del fatto che l'atto in esame non conferisce nuovi compiti o funzioni ad altre amministrazioni e, in generale, disciplina attività poste in essere da soggetti privati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 7, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

  Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI.

  La seduta comincia alle 16.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

Pag. 43

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
  Prima di iniziare la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Ricorda altresì che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.
  Venendo ora alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che, nell'ordinamento parlamentare, il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materia estranea al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla vigente disciplina contabile. Sono, ovviamente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nel disegno di legge di bilancio.
  In questa sede avverte che si effettuerà, inoltre, una prima valutazione anche in merito alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici, sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica, conformemente alla disciplina contabile vigente.
  Alla luce di tali criteri, fa presente innanzitutto che il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, trasmesso dal Governo alla Camera, si compone di 229 articoli.
  Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con Pag. 44quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2020.
  In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 196 miliardi di euro nel 2021, a 157 miliardi di euro nel 2022 e a 138,5 miliardi di euro nel 2023, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 124 miliardi di euro nel 2021, a 87 miliardi di euro nel 2022 e a 58 miliardi di euro nel 2023. Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2020, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2021.
  Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio segnala quanto segue:

   l'articolo 22, che reca disposizioni volte a facilitare il ricongiungimento familiare dei congiunti di lavoratori stranieri che abbiano costituito start up, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 30, che reca disposizioni volte a semplificare e velocizzare il processo di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, sostituendo lo strumento della programmazione negoziata agli accordi di programma quadro, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 88, che reca disposizioni finalizzate all'accelerazione degli interventi nel campo dell'edilizia scolastica attraverso una semplificazione delle procedure, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 95, che reca un'autorizzazione di spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB, appare di carattere localistico;

   l'articolo 96, comma 4, che reca un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 in favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, appare di carattere microsettoriale;

   l'articolo 103, che reca disposizioni concernenti le procedure di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali attraverso la digitalizzazione degli stessi, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 104, che prevede la proroga al 2021 della operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, creato per le attività strettamente legate all'emergenza COVID, appare di carattere organizzatorio e privo di effetti finanziari;

   l'articolo 111, che reca disposizioni di deroga temporanea volte ad escludere la responsabilità dei soggetti preposti all'erogazione degli aiuti di Stato per inadempimento degli obblighi di trascrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 112, che reca disposizioni volte ad uniformare la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 116, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo universale della Chiesa Cattolica Pag. 45previsto per l'anno 2025, appare di carattere organizzatorio ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 117, volto a prevedere che i revisori dei conti competenti a certificare i consuntivi presentati dai Comitati degli italiani all'estero possono essere individuati tra coloro che sono riconosciuti come esperti contabili, appare di carattere organizzatorio ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 118, che qualifica Studiare Sviluppo Srl quale società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato e la abilita a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e ad offrire assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e capacity building, appare di carattere prevalentemente organizzatorio;

   l'articolo 129, che reca disposizioni in materia di procedura liquidatoria della società Stretto di Messina Spa, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 130, comma 2, che consente alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere in relazione a talune infrastrutture stradali di società in house nel ruolo di concessionario, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 131, che reca disposizioni volte a consentire, con riferimento alla strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, la riassegnazione delle risorse rivenienti dalla contabilità speciale ad alcuni capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, appare di carattere localistico;

   l'articolo 136, commi 2 e 3, che reca disposizioni in materia di misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 138, comma 2, che interviene sul decreto-legge «Clima», precisando che il programma di educazione ambientale «io sono ambiente» sia rivolto principalmente alle scuole localizzate nei SIN (Siti di interesse nazionale), appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 151, che rinvia al 2022 l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 156, che reca disposizioni che incidono sulla delega alle regioni della normazione di dettaglio delle procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 169, volto a prorogare i contratti a tempo determinato presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 170, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei Spa, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 175, che prevede un'estensione del censimento annuale volto alla conoscenza puntuale degli immobili pubblici anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 176, che reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

Pag. 46

   l'articolo 178, che reca disposizioni in materia di convenzioni stipulate da uffici giudiziari, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 179, che reca disposizioni volte all'estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 182, con l'annesso elenco 1, che reca disposizioni volte ad individuare gli enti che concorrono comunque alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 192, che reca disposizioni volte ad accelerare e semplificare le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 202, che reca disposizioni volte a costituire una ulteriore ipotesi di impignorabilità delle somme relative a depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento in Banca d'Italia a favore funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il rimborso di tributi a privati, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 203, che reca disposizioni volte a permettere di applicare la normativa sul whistleblowing anche ai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alle imprese soggette a controllo e regolazione da parte della medesima Agenzia, appare di carattere prevalentemente ordinamentale ed è privo di effetti finanziari;

   l'articolo 206, che reca disposizioni volte a consentire all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, appare di carattere ordinamentale ed è privo di effetti finanziari.

  Propone pertanto alla Commissione di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) invita la presidenza a valutare lo stralcio di disposizioni del disegno di legge di bilancio in titolo, ulteriori rispetto a quelle dianzi evidenziate, per estraneità nei confronti del contenuto come stabilito dalla vigente disciplina contabile, in considerazione del fatto che alle medesime disposizioni la relazione tecnica allegata al provvedimento non attribuisce effetti finanziari ovvero ne mette in luce l'esclusiva natura ordinamentale. Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni: l'articolo 43, che reca disposizioni volte a precisare che anche soggetti quali Poste Italiane Spa e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei possono svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; l'articolo 84, che reca disposizioni in materia di mobilità sanitaria; l'articolo 85, che reca disposizioni volte a prevedere che per il territorio della provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua italiana o di quella tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie; l'articolo 127, che reca misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare; l'articolo 128, che prevede interventi in favore delle compagnie aree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; l'articolo 177, che reca disposizioni relative alle modalità di gestione delle risorse destinate alla difesa nazionale.
  Ribadisce che, in relazione ai predetti articoli del disegno di legge di bilancio per il triennio 2021-2023, la relazione tecnica asserisce l'assenza di effetti finanziari ovvero Pag. 47 ne precisa il carattere meramente ordinamentale od organizzatorio, in ciò ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla normativa contabile vigente. Richiama, infine, l'attenzione anche sulla opportunità di procedere allo stralcio del comma 1 dell'articolo 136, che prevede l'istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, giacché, a suo avviso, stante l'esiguità degli importi interessati, a simile intervento sarebbe più corretto fare fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

  Mauro D'ATTIS (FI) invita ad una verifica in merito alla possibile estraneità rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio anche dell'articolo 105, che interviene sulla disciplina del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID-19, incidendo su profili apparentemente limitati a modalità di utilizzo del Fondo stesso e comunque privi di effetti finanziari.

  Claudio MANCINI (PD) chiede al presidente Melilli una delucidazione in ordine al significato delle espressioni «prevalentemente organizzatorio» o «prevalentemente ordinamentale» utilizzate a giustificazione della proposta di stralcio, da sottoporre al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera, di talune delle disposizioni in precedenza richiamate.

  Fabio MELILLI, presidente, precisa che dette espressioni sono volte a porre in rilievo che la sostanza preponderante della norma interessata coinvolge profili di natura ordinamentale od organizzatoria, in ciò prevalendo, ai fini della verifica del contenuto proprio, anche su eventuali effetti finanziari ad essa ascritti.

  Ylenja LUCASELLI (FdI), pur esprimendo apprezzamento per l'impegno profuso dalla presidenza nell'individuazione delle disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, che nella versione attuale presenta indubbiamente un numero assai elevato di norme di dubbia compatibilità rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile, concorda con le richieste di stralcio avanzate dall'onorevole Comaroli, evidenziando al contempo come, in aderenza ai criteri esposti dallo stesso presidente Melilli in avvio di seduta, andrebbe considerato estraneo al predetto contenuto proprio anche l'articolo 98, concernente la modifica degli assetti societari dell'Istituto Luce Cinecittà.

  Fabio MELILLI, presidente, sospende brevemente la seduta per svolgere un approfondimento sulle ulteriori disposizioni del disegno di legge in titolo segnalate dagli onorevoli Comaroli, D'Attis e Lucaselli ai fini della loro eventuale inclusione nella proposta di parere da sottoporre al Presidente della Camera.

  La seduta, sospesa alle 16.35, riprende alle 16.55.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che, a seguito di un'ulteriore valutazione, non ritiene di accedere alle richieste degli onorevoli Comaroli, D'Attis e Lucaselli di includere ulteriori disposizioni nella proposta di parere da sottoporre all'attenzione della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per le motivazioni di seguito rappresentate.
  Per quanto concerne l'articolo 43, volto a consentire che anche soggetti quali Poste Italiane Spa e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato, fa infatti presente che esso appare suscettibile di determinare potenziali effetti finanziari positivi, in termini di risparmi per minori interessi passivi sul debito pubblico, come risulta dalla relazione tecnica.
  Per quanto riguarda invece l'articolo 84, recante disposizioni in materia di mobilità sanitaria, fa presente che sono state comunque ritenute conformi al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio le Pag. 48disposizioni che disciplinano le modalità di trasferimenti finanziari tra enti territoriali, sebbene ad invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 85, recante disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, fa presente che esso è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio sia perché comporta comunque effetti finanziari «assorbiti» dal bilancio della predetta Provincia autonoma, sia in considerazione dell'esigenza di consentire un ampliamento del numero dei medici disponibili in relazione all'emergenza da COVID-19, tanto più avvertita nella particolare congiuntura sanitaria.
  Per quanto riguarda invece l'articolo 98, che reca uno stanziamento di 10 milioni di euro per aumentare la dotazione di capitale della nuova società per azioni Istituto Luce destinata a prendere il posto della società a responsabilità limitata attualmente operativa e compresa nel novero delle amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, fa presente che esso è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio dal momento che determina effetti sui saldi del 2021 e riguarda un ente comunque ricompreso nel perimetro del conto consolidato della pubblica amministrazione.
  Segnala inoltre che l'articolo 105, recante il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio in quanto anche in tal caso è previsto un trasferimento di risorse alle amministrazioni locali, sebbene ad invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  Rileva quindi che l'articolo 127, recante misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio giacché interviene sul regime fiscale applicabile ai predetti settori. In proposito, ricorda infatti che le modifiche alla disciplina fiscale sono generalmente ritenute conformi al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio.
  Segnala inoltre che l'articolo 128, relativo alle compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio per le medesime ragioni in precedenza indicate con riferimento all'articolo 127, giacché esso incide sulla classificazione ai fini IVA.
  Precisa inoltre che l'articolo 136, comma 1, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio perché reca una mera autorizzazione di spesa, mentre la restante parte dell'articolo è stata ritenuto non conforme al citato contenuto in ragione del suo carattere ordinamentale. Rileva infine che l'articolo 177, che reca misure di finanziamento e gestione del sistema della difesa nazionale, è stato ritenuto conforme al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, poiché prevede riallocazioni contabili all'interno del bilancio, al pari di altre disposizioni analogamente ritenute conformi al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

   premesso che:

    l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di Pag. 49delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge;

    le limitazioni di contenuto del disegno di legge di bilancio rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009;

   premesso altresì che:

    il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

    di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009;

   rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari:

    la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico;

    dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 196 miliardi di euro nel 2021, a 157 miliardi di euro nel 2022 e a 138,5 miliardi di euro nel 2023, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 124 miliardi di euro nel 2021, a 87 miliardi di euro nel 2022 e a 58 miliardi di euro nel 2023;

    tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra,

RITIENE

   che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 appaiono coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra,

RITIENE

   di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, come determinato dalla legislazione vigente:

    A) Disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio:

     l'articolo 22, che reca disposizioni volte a facilitare il ricongiungimento familiare Pag. 50 dei congiunti di lavoratori stranieri che abbiano costituito start up;

     l'articolo 30, che reca disposizioni volte a semplificare e velocizzare il processo di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, sostituendo lo strumento della programmazione negoziata agli Accordi di programma quadro;

     l'articolo 88, che reca disposizioni finalizzate all'accelerazione degli interventi nel campo dell'edilizia scolastica attraverso una semplificazione delle procedure;

     l'articolo 103, che reca disposizioni concernenti le procedure di pagamento degli indennizzi di cui alla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali attraverso la digitalizzazione degli stessi;

     l'articolo 104, che prevede la proroga al 2021 della operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, creato per le attività strettamente legate all'emergenza COVID;

     l'articolo 111, che reca disposizioni di deroga temporanea volte ad escludere la responsabilità dei soggetti preposti all'erogazione degli aiuti di Stato per inadempimento degli obblighi di trascrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012;

     l'articolo 112, che reca disposizioni volte ad uniformare la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali;

     l'articolo 116, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025;

     l'articolo 117, volto a prevedere che i revisori dei conti competenti a certificare i consuntivi presentati dai Comitati degli italiani all'estero possono essere individuati tra coloro che sono riconosciuti come esperti contabili;

     l'articolo 118, che qualifica Studiare Sviluppo Srl quale società in house delle Amministrazioni centrali dello Stato e la abilita a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e ad offrire assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e capacity building;

     l'articolo 129, che reca disposizioni in materia di procedura liquidatoria della società Stretto di Messina Spa;

     l'articolo 130, comma 2, che consente alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere, in relazione a talune infrastrutture stradali, di società in house nel ruolo di concessionario;

     l'articolo 136, commi 2 e 3, che reca disposizioni in materia di misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare;

     l'articolo 138, comma 2, che interviene sul decreto-legge “Clima”, precisando che il programma di educazione ambientale “io sono ambiente” sia rivolto principalmente alle scuole localizzate nei SIN (Siti di interesse nazionale);

     l'articolo 151, che rinvia al 2022 l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

     l'articolo 156, che reca disposizioni che incidono sulla delega alle regioni della normazione di dettaglio delle procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche;

     l'articolo 169, volto a prorogare i contratti a tempo determinato presso l'Ente Pag. 51per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI);

     l'articolo 170, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei Spa;

     l'articolo 175, che prevede un'estensione del censimento annuale volto alla conoscenza puntuale degli immobili pubblici anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);

     l'articolo 176, che reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione;

     l'articolo 178, che reca disposizioni in materia di convenzioni stipulate da uffici giudiziari;

     l'articolo 179, che reca disposizioni volte all'estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria;

     l'articolo 182, con l'annesso elenco 1, che reca disposizioni volte ad individuare gli enti che concorrono comunque alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;

     l'articolo 192, che reca disposizioni volte ad accelerare e semplificare le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione;

     l'articolo 202, che reca disposizioni volte a costituire una ulteriore ipotesi di impignorabilità delle somme relative a depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento presso la Banca d'Italia a favore di funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il rimborso di tributi a privati;

     l'articolo 203, che reca disposizioni volte a permettere di applicare la normativa sul whistleblowing anche ai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alle imprese soggette a controllo e regolazione da parte della medesima Agenzia;

     l'articolo 206, che reca disposizioni volte a consentire all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria.

    B) Disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:

     l'articolo 95, che reca un'autorizzazione di spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire il completamento dei lavori del Progetto Mantova HUB;

     l'articolo 96, comma 4, che reca un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 in favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini;

     l'articolo 131, che reca disposizioni volte a consentire, con riferimento alla strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, la riassegnazione delle risorse rivenienti dalla contabilità speciale ad alcuni capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico».

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 17.