CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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AUDIZIONI

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell'emergenza coronavirus.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

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  Emanuela CORDA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Francesco BOCCIA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Davide GARIGLIO (PD), Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) e Antonio FEDERICO (M5S), nonché i senatori Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), Francesco MOLLAME (M5S) e Bianca Laura GRANATO (M5S).

  Francesco BOCCIA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Emanuela CORDA, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 10.30.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
S. 1994 Governo.
(Parere alle Commissioni 5a e 6a del Senato).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, osserva come effettivamente il decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. ristori-bis) abbia integrato ed esplicitamente modificato il contenuto del provvedimento in esame; in particolare, per quanto riguarda le modifiche esplicite, all'articolo 1 viene sostituito l'allegato che indica i codici ATECO delle attività che sono oggetto del contributo a fondo perduto previsto; le risorse stanziate sono inoltre incrementate e viene conseguentemente abrogato il comma 2 dell'articolo 1 che prevedeva la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; è stato abrogato l'articolo 7 che stanziava risorse per le imprese delle filiere agricola, della pesca e dell'acquacoltura; in luogo di tali risorse l'articolo 21 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; viene abrogato il comma 7 dell'articolo 12 che definiva i termini per la richiesta di accesso alla cassa integrazione, che sono sostituiti dai nuovi termini di cui all'articolo 12 del decreto «ristori-bis»; peraltro risulta già presentato l'emendamento 1.1000 del Governo che fa confluire il contenuto del decreto-legge «ristori-bis» nel decreto-legge «ristori». Rileva pertanto di aver approntato alla proposta di parere le necessarie modifiche, in particolare espungendo il riferimento all'articolo 7, abrogato.
  Per quanto concerne quanto rilevato dai colleghi Laniece e Rossini nella seduta dell'11 novembre scorso, circa l'esclusione della Valle d'Aosta e delle province di Trento e di Bolzano dalla possibilità di utilizzare lo stanziamento per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, riconosce come effettivamente il decreto del Ministro dell'istruzione del 2 novembre 2020 che ha già ripartito le risorse dell'articolo 21 abbia escluso la Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano; in materia occorre però ricordare Pag. 395come sia la Valle d'Aosta sia le province di Trento e di Bolzano abbiano una competenza esclusiva in materia di istruzione e dunque come il finanziamento del sistema d'istruzione sia totalmente a carico di tali enti; cionondimeno concorda sull'esigenza di segnalare alle Commissioni di merito la necessità di prevedere misure di sostegno nel settore, nell'ambito dell'emergenza in corso, anche per questi territori e dichiara di aver provveduto, in tal senso, ad integrare la proposta di parere. Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 149/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
S. 2013 Governo.
(Parere alle Commissioni 5a e 6a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento integra e modifica il contenuto del decreto-legge ristori (decreto-legge n. 137 del 2020, anch'esso attualmente all'esame del Senato S. 1994). Per quanto concerne le modifiche esplicite, come già segnalato, all'articolo 1 viene sostituito l'allegato che indica i codici ATECO delle attività che sono oggetto del contributo a fondo perduto previsto; le risorse stanziate sono inoltre incrementate e viene conseguentemente abrogato il comma 2 dell'articolo 1 che prevedeva la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; l'articolo 21 abroga l'articolo 7 che stanziava risorse per le imprese delle filiere agricola, della pesca e dell'acquacoltura; in luogo di tali risorse l'articolo 21 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; l'articolo 12 abroga il comma 7 dell'articolo 12 che definiva i termini per la richiesta di accesso alla cassa integrazione, che sono sostituiti dai nuovi termini di cui all'articolo 12 del decreto «ristori-bis»; peraltro risulta già presentato l'emendamento 1.1000 del Governo che fa confluire il contenuto del decreto-legge «ristori-bis» nel decreto-legge «ristori».
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, rileva preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o), q) ed s), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
  Descrive quindi sinteticamente il contenuto del provvedimento, rinviando per ulteriori elementi alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1 sostituisce l'allegato 1 al decreto ristori per estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale. Inoltre, incrementa di 11,1 milioni di euro per il 2020 il Fondo di ristoro.
  L'articolo 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che: alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva; dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di svolgere come attività prevalente una di Pag. 396quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame; hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del provvedimento in esame.
  L'articolo 3 dispone l'applicazione in relazione ai contributi a fondo perduto previsti dal presente decreto-legge nonché dal decreto-legge n. 137 del 2020, del protocollo d'intesa per la prevenzione di infiltrazioni criminali sottoscritto congiuntamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e finanze, dall'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 4 estende ad alcuni specifici settori (commercio al dettaglio e servizi alla persona) nonché ad alcune imprese (agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle cd. zone rosse il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
  L'articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili in possesso di determinati requisiti e che si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.
  L'articolo 6 estende a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap.
  L'articolo 7 dispone la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020.
  L'articolo 8 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (comma 1), rinviando altresì a un fondo appositamente istituito per la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui ad alcuni articoli del provvedimento in esame (comma 2). L'articolo consente inoltre di impiegare per le regolazioni contabili le risorse del medesimo fondo di cui sopra, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio rese necessarie da eventuali maggiori esigenze (comma 3).
  L'articolo 9 integra le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativamente alle prestazioni acquistate dal servizio sanitario nazionale, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate, prevedendo forme di ristoro per le strutture sanitarie accreditate in possesso di determinati requisiti.
  L'articolo 10, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, autorizza per l'anno 2021 l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare.
  L'articolo 11 estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 – già prevista dal decreto Ristori per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 – anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone.
  L'articolo 12 reca alcune modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 (trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga). Le modifiche concernono: un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti in oggetto (comma 1); un'estensione dell'ambito di applicazione dei medesimi trattamenti, con l'introduzione del riferimento ai lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 9 novembre 2020 (comma 2). In relazione a tali modifiche, vengono posti specifici limiti di spesa Pag. 397(comma 3), con conseguente norma di copertura finanziaria (comma 4).
  L'articolo 13 nei commi da 1 a 4 definisce uno specifico limite di spesa per il congedo – con indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa – per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione, in alcune regioni, dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, nonché – in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata – in relazione anche ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Tale stanziamento costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dall'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, come da ultimo modificato dall'articolo 22 del decreto ristori.
  L'articolo 14, limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto, riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.
  L'articolo 15 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 16 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS, al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni agevolate di ricevere l'assistenza dei Centri di assistenza fiscale (CAF) nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE.
  L'articolo 17 sostituisce gli allegati XVII e XVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli «agenti biologici classificati».
  L'articolo 18 estende anzitutto il differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019.
  L'articolo 19 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma transitoria che consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo, a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri.
  L'articolo 20 amplia le possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS.
  L'articolo 21 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.
  L'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. La misura intende fare fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta. Pag. 398
  L'articolo prevede anche che il decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad attuare i contributi per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sia adottato «sentite le regioni e le province autonome»; al riguardo rileva che si tratta di una formulazione «atecnica» in quanto usualmente il coinvolgimento delle regioni è assicurato attraverso la previsione del parere o dell'intesa della Conferenza Stato-regioni. Nel caso in esame, inoltre, trattandosi di un intervento in materia di competenza residuale delle regioni, l'agricoltura, appare idonea la previsione dell'intesa.
  L'articolo 23 interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di pubblici ministeri e difensori delle parti.
  L'articolo 24 prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati.
  L'articolo 25 estende, in primo luogo, la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019). La disposizione interviene poi in materia di elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali consentendone lo svolgimento con modalità telematiche.
  L'articolo 26 differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva.
  L'articolo 27 estende, fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata per l'anno 2021 per 300 milioni di euro, dei quali una quota fino a 100 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti. Il comma 3 dell'articolo 27 prevede correttamente l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a ripartire le risorse per il trasporto pubblico locale stanziate dall'articolo.
  L'articolo 28 opera alcune modifiche e integrazioni alla disciplina del decreto-legge ristori in materia di indennità dei lavoratori sportivi.
  L'articolo 29 destina al Fondo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020 – ora ridenominato Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche – l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge n. 34 del 2020 a favore delle (sole) associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI.
  Di particolare rilievo risulta l'articolo 30 che, introducendo un comma 16-bis nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, disciplina la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e definisce una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive. In particolare, si «legifica» il meccanismo introdotto con il DPCM del 3 novembre che consente, con ordinanza del Ministro della salute di individuare le regioni a maggior rischio epidemiologico e alle quali possono essere applicate, con DPCM, misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 ulteriori – ma pur sempre tra quelle previste dal decreto-legge n. 19 del 2020 – rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.
  Ai fini dell'emanazione delle ordinanze è prevista la consultazione dei presidenti delle regioni interessate. L'articolo 31 reca la copertura finanziaria, l'articolo 32 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Emanuela CORDA, presidente, chiede al relatore se intende formulare la proposta di parere nella seduta odierna o intende valutare l'ipotesi di un rinvio, anche in Pag. 399considerazione del numero significativo di assenze, anche dei gruppi di opposizione, nella seduta odierna.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, avverte di aver predisposto una proposta di parere e ritiene che, se non sono pervenute alla presidenza richieste di rinvio, si possa procedere all'espressione del parere.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno procedere nella seduta odierna alla votazione del parere, in considerazione delle difficoltà di individuare a quando rinviare l'espressione del parere, in questa fase caratterizzata dall'obbligo di rispettare specifiche prescrizioni anti-contagio nell'organizzazione delle sedute, in particolare con riferimento all'ampiezza delle sale e alla durata delle sedute. Segnala poi che nella scorsa seduta era stato concordato di rinviare l'espressione del parere sul cd. «dl ristori» proprio per esaminarlo questa settimana insieme al dl ristori-bis oggetto dell'attuale discussione; inoltre, come ha già ricordato il relatore, è già stato presentato l'emendamento del governo che fa confluire il provvedimento in esame nel dl ristori; infine risulta già scaduto il termine per la presentazione del parere allo stesso dl ristori, per cui un rinvio dell'espressione del parere potrebbe rendere lo stesso tardivo.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Misto) ritiene invece opportuno un rinvio dell'esame; in alternativa, andrebbe consentito la partecipazione alla seduta e alla votazione da remoto.

  Emanuela CORDA, presidente, ricorda che la pronuncia della Giunta del Regolamento della Camera dello scorso 4 novembre – che trova applicazione anche in tutte le commissioni bicamerali presiedute da deputati – non consente la partecipazione da remoto a sedute che prevedano votazioni. Precisa poi di non aver ricevuto dai rappresentanti di gruppo alcuna richiesta di non procedere a votazioni nella seduta odierna.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

  Emanuela CORDA, presidente, avverte che la relatrice, la senatrice Abate, risulta impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, chiede pertanto al deputato Federico di assumerne le funzioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO, relatore, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere Alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame del Senato, esprimendo un parere favorevole nella seduta del 27 ottobre 2020.
  Dichiara che si soffermerà, pertanto, solo sulle modificazioni apportate dal Senato. A tale riguardo segnala preliminarmente che il Senato ha fatto confluire nel provvedimento altri due decreti-legge, il decreto-legge n. 129 del 2020 in materia di riscossione elettorale e il decreto-legge n. 148 del 2020 in materia di differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.
  Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento appare quindi riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rileva inoltre la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; le disposizioni già presenti nei decreti-legge n. 129 e n. 148 sono riconducibili, rispettivamente, alle materie di competenza legislativa esclusiva «sistema tributario e contabile dello Stato» e «legislazione elettorale» di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere e) e p) della Costituzione); per altre disposizioni inserite nel testo assume rilievo infine la materia, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione).
  Nel corso dell'iter al Senato, all'articolo 1 è stata inserita la previsione della proroga al 31 dicembre 2021 e comunque fino al termine dello stato d'emergenza della disposizione dell'articolo 90, commi 3 e 4 del decreto-legge «rilancio» in materia di lavoro agile.
  Sempre all'articolo 1, il comma 4-bis dispone che, qualora i mandati dei componenti dei medesimi organi siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, si procede al loro rinnovo entro il 31 gennaio 2021. Il comma 4-ter, introdotto al Senato, pospone al 31 marzo 2021 il termine per ottemperare all'obbligo di trasmissione di dati per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Il comma 4-quater, introdotto al Senato, posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 (data, si ricorda, della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio. I commi aggiuntivi da 4-quinquies a 4-septies – introdotti al Senato – prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. È altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. Il comma 4-octies ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 del termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, concernente l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione. I commi 4-novies e 4-decies differiscono al 31 marzo 2021 il termine per enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato). Analoga specifica previsione è dettata per le imprese sociali. Il nuovo comma 4-undecies, introdotto al Senato, modifica l'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019, posticipando al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. Il comma 4-duodecies, introdotto al Senato, propone l'applicazione alle società in house, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della disciplina Pag. 401prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo, in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa materia per le società a partecipazione pubblica. I commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, dispongono il differimento, per il corrente anno, delle consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai consigli metropolitani, ai presidenti di provincia e ai consigli provinciali. In quest'ultimo caso si tratta delle disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 148 del 2020, che viene abrogato dal disegno di legge di conversione. Il comma 4-duodevicies, introdotto al Senato, prevede, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 2 ottobre 2018, in dieci Regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, reca nei commi da 1 a 3 proroghe di termini in materia di riscossione. Essi riproducono le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).
  I commi da 4 a 6 dell'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, prevedono la sospensione di adempimenti e versamenti nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate da autorità libiche il 1° settembre 2020.
  L'articolo 1-ter – inserito dal Senato – proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).
  Il comma 1-bis dell'articolo 2 prevede che i lavoratori del settore pubblico e privato possano utilizzare i propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, anche in deroga ai regolamenti aziendali e ai fini della fruizione dell'app Immuni durante il medesimo orario, fino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 concernono gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi.
  L'articolo 3-bis reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.
  L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC).
  L'articolo 5-bis, modificando l'articolo 66, sesto comma delle disposizioni attuative del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza (si passa dall'unanimità alla maggioranza).
  Conclusivamente, il provvedimento non appare presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.