CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 159

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.30.

Sui lavori della Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda ai commissari che le relazioni ai provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione Finanze sono reperibili sull'applicazione GeoCom.

  Marco OSNATO (FDI) augura buon lavoro alla collega Lucia Albano, che è stata proclamata eletta lo scorso 22 ottobre e ha manifestato il proprio desiderio di entrare a far parte della Commissione Finanze.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricordando di aver già annunciato, nella seduta dello scorso 4 novembre, l'ingresso dell'onorevole Albano tra i componenti della Commissione, rinnova alla deputata i migliori auguri di buon lavoro.

DL 125/20: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
C. 2779 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che la discussione generale in Assemblea del Pag. 160presente provvedimento è prevista a partire dalle ore 10 di venerdì 20 novembre prossimo e che la Commissione Finanze dovrà quindi esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

  Giovanni CURRÒ (M5S), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali, del decreto-legge n. 125 del 2020, recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. (C. 2779).
  Il decreto-legge – che si compone ora di 11 articoli – è stato approvato con numerose modificazioni dal Senato e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 6 dicembre.
  Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che si limiterà in questa sede a richiamare le disposizioni di competenza della Commissione Finanze.
  Si tratta in primo luogo del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Il comma dispone, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della vigenza del decreto-legge. Sono quindi introdotte disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 125 – i commi 1-3 dell'articolo 1-bis, che saranno illustrati più avanti – onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le norme corrispondenti del decreto-legge di cui si prevede l'abrogazione.
  Passando all'articolo 1 del decreto-legge, la lettera b) del comma 3 novella l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati dal decreto-legge in esame dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. Per quanto di interesse della Commissione, ricorda che la citata lettera b) inserisce le seguenti nuove voci:

   articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27/2020), recante Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. La proroga in esame concerne le norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 dicembre 2020 (termine previsto dal comma 7 dell'articolo 106 e così prorogato). Il comma 1 dell'articolo 106 qui richiamato posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata, il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF. Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), recante Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi. Con la proroga in esame si Pag. 161stabilisce che, fino 31 dicembre 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, ove risultino rispettate alcune specifiche condizioni;

   articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), in materia di servizi di investimento. Il citato articolo 33 stabilisce che, fino 31 dicembre 2020, per effetto della proroga disposta dal decreto-legge n. 125 del 2020 in esame, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Per effetto del comma 2-bis viene ripristinato fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP);

   articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), recante Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali, che consente temporaneamente, in deroga alla normativa vigente, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (commi 1 e 2). Per effetto del decreto-legge in esame, tale possibilità di stipula viene estesa anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020.

  Segnala al riguardo che tale termine non coincide con la nuova durata dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, e fissata al 31 gennaio 2021.
  L'articolo dispone inoltre che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza (comma 3).
  Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata ad assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché a prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia. Si tratterebbe di una soluzione volta a contemperare l'esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all'uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali. La norma per tale via assicurerebbe maggiori risorse per il sostegno, tra l'altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale;

   articolo 221, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), recante Disposizioni concernenti il processo telematico, la partecipazione da remoto alle udienze civili, i colloqui. Si dispone la proroga – dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 – delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi da 3 a 10, del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) concernenti, in particolare, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile.

  Sempre con riferimento all'articolo 1, i commi aggiuntivi da 4-quinquies a 4-septies Pag. 162– introdotti al Senato – prorogano al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. È altresì prorogata al 31 dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
  Ricorda che l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
  In dettaglio, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Analoga disciplina è prevista per l'IMU dai commi dall'articolo 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019.
  Segnala che i predetti termini sono già stati prorogati dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre.
  In particolare, il comma 4-quinquies modifica il citato articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020 per prorogare ulteriormente, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte dei comuni, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e l'imposta municipale propria (IMU).
  È altresì ulteriormente prorogata, dal 28 ottobre al 31 dicembre 2020, la data entro la quale il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote IMU e il testo del relativo regolamento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
  Il successivo comma 4-sexies conferma il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento dell'IMU previsto dall'articolo 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), da effettuare sulla base dei citati atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ricorda che il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, nel 2020 la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento Pag. 163della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (31 dicembre per l'anno 2020, con le modifiche introdotte dalla norma in commento).
  Il comma 4-septies precisa che l'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi dell'illustrato comma 4-sexies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
  Ricorda poi che ai sensi dell'articolo 1, comma 724, della legge 147 del 2013, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'IMU di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso.
  L'articolo 1, comma 4-undecies, introdotto al Senato, modifica l'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019 (decreto «Crescita»), posticipando al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. Viene ampliata la durata massima potenziale della sperimentazione, specificando che la stessa potrà essere prorogata per ulteriori dodici mesi. Viene inoltre chiarito che fra le caratteristiche della sperimentazione i decreti definiscono i limiti di operatività, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione, nonché i casi in cui è ammessa la proroga. Si prevede inoltre che Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS, nell'ambito delle proprie competenze, adottino i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione.
  Tali modifiche vengono introdotte in considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica, della Comunicazione della Commissione europea relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), dell'articolo 1 del decreto in esame.
  Si ricorda che i commi dal 2-bis al 2-decies dell'articolo 36 contengono norme volte a promuovere l'innovazione e la competizione del mercato dei capitali, attraverso la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia (cosiddetto Fintech), con una regolamentazione semplificata, assicurando un livello di protezione adeguata per gli investitori. A tali fini, il comma 2-bis delega al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, l'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in della legge di conversione del decreto «Crescita», di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione (cosiddetto regulatory sandbox) per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie.
  L'articolo 1, comma 4-duodecies – introdotto dal Senato – detta misure riguardanti gli organi delle società in house, disponendo l'applicazione a tali società, dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, della disciplina prevista dal codice civile in materia di cessazione degli organi amministrativi e di controllo, in luogo della disciplina prevista dalla legislazione vigente nella stessa Pag. 164materia per le società a partecipazione pubblica.
  Nel dettaglio, si dispone innanzitutto che, in ragione dell'emergenza da COVID-19, dal 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ai sensi del quale agli organi di amministrazione e controllo delle società in house (società in controllo pubblico, titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici) si applica il decreto-legge n. 293 del 1994 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994.
  Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 293 del 1994, gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
  In base all'articolo 3, inoltre, gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo (comma 1). Inoltre, nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità (comma 2). Infine, gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli (comma 3).
  Ai sensi dell'articolo 4, entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti (comma 1). Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo (comma 2).
  In base all'articolo 6, infine, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono (comma 1) e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli (comma 2). I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva (comma 3).
  In base al comma in esame, inoltre, nel suddetto periodo, agli organi delle società in house si applicano gli articoli 2385, comma 2, e 2400, comma 1, ultimo periodo, del codice civile.
  L'articolo 2385 del codice civile disciplina la cessazione degli amministratori delle imprese. In particolare, il comma 2 prevede che la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
  L'articolo 2400 del codice civile disciplina, invece, la nomina e cessazione dall'ufficio dei sindaci. Il comma 1, ultimo periodo, in particolare, dispone che la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
  Nel medesimo periodo, sono altresì fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non siano stati ricostituiti.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, recano proroghe di termini in materia di riscossione. Come già ricordato in precedenza – quando si è illustrato l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione – essi riproducono le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti.
  Ricorda innanzitutto che le misure recate dal decreto-legge n. 129 del 2020 – e trasposte nell'articolo 1-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge in esame – prorogano dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli Pag. 165enti locali, che devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
  Con le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1, che intervengono sui commi 1 e 2-ter dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia») (modificato dall'articolo 154 del decreto-legge «Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 2020) e, da ultimo, dall'articolo 99, comma 1 del decreto-legge «Agosto» (n. 104 del 2020), viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta «decadenza lunga» del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.
  Si tratta dei versamenti che sono scaduti a partire dall'8 marzo 2020 (comma 2-ter) e, con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della «zona rossa», quelli che sono scaduti dal 21 febbraio 2020 (ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 68).
  La lettera b) del comma 1 introduce quindi un nuovo comma 4-bis all'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020. Per effetto delle modifiche in esame, per i carichi – tributari e non tributari – affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, quindi fino al 31 dicembre 2020) sono prorogati di 12 mesi:

   il termine entro il quale lo stesso agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità;

   i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente che vietano di prorogare tali termini.

  Con riferimento alla proroga di un anno dei termini di decadenza, la disposizione fa salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni dell'articolo 157, comma 3, del decreto-legge «Rilancio», n. 34 del 2020, che a loro volta hanno prorogato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni degli anni passati.
  Viene altresì precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2020, resta ferma la proroga automatica di due anni (fino al 31 dicembre 2022) disposta ordinariamente dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo. n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali.
  La relazione illustrativa del Governo annessa al decreto-legge n. 129 del 2020 chiarisce che il rinvio al richiamato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo. n. 159 del 2015 trova applicazione per tutti i comuni del territorio nazionale, in considerazione della generalizzata dichiarazione dello stato di emergenza che interessa l'intero Paese.
  Il comma 2 dell'articolo 1-bis proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Le norme in esame a tal fine intervengono sull'articolo 152 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) come successivamente modificato dall'articolo 99 del decreto «Agosto» (decreto-legge n. 104 del 2020).
  Si segnala che la redazione dell'articolo in esame non appare in linea con il disposto dell'articolo 2, comma 4 dello Statuto del contribuente ai sensi del quale, per garantire la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie, le relative disposizioni modificative debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato, mentre nel caso in esame vengono riportati esclusivamente il termine previgente e quello sostituito.
  Il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo Pag. 166 in esame, quantificati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.
  Alla copertura di tali oneri si provvede:

   quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 129 del 2020 (vale a dire, entro il 30 novembre prossimo), a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia») e dell'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «Rilancio»).

  Si tratta delle somme riconducibili ai seguenti crediti d'imposta:

   per i canoni di locazione di botteghe e negozi (immobili rientranti nella categoria catastale C/1), riconosciuto per l'anno 2020 dall'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;

   per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, concesso dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone, ovvero del 30 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

  Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 129, sulla base del monitoraggio condotto dall'Agenzia delle entrate, la spesa effettiva per i suddetti crediti di imposta ammonta, alla metà del mese di ottobre 2020, a 720 milioni di euro complessivi, rispetto ad una disponibilità di risorse pari a 1.780,4 milioni di euro, già trasferite all'Agenzia. Si ricorda che nelle relazioni tecniche dei decreti-legge citati si stimavano oneri pari a 1.499 milioni di euro per il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 20202 e a 356,3 milioni per il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Tenuto conto delle modalità di fruizione dei crediti di imposta e dell'andamento effettivo della spesa, la medesima Relazione tecnica stima, nel complesso, che nell'anno 2020 l'onere riferibile ai due citati crediti d'imposta risulterà inferiore rispetto a quanto originariamente previsto. Pertanto, il versamento da parte dell'Agenzia della somma di 275,8 milioni di euro per l'anno 2020 all'Erario non determinerà maggiori esigenze finanziarie per il riconoscimento dei crediti di imposta.

   quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010;

  Il comma 55 del decreto-legge n. 225 del 2020 prevede, per le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, la trasformazione in crediti d'imposta, qualora nel bilancio individuale delle società venga rilevata una perdita d'esercizio, delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), nonché di quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di favorire la patrimonializzazione delle banche italiane nel contesto dell'applicazione dell'Accordo di Basilea III sul capitale bancario che, a seguito della crisi dei mercati, richiede requisiti più elevati di patrimonializzazione degli Pag. 167istituti bancari. In relazione a tale disposizione, il successivo comma 60 ne quantificava l'onere in 141 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

  quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

  Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, con dotazione in termini di sola cassa. Il Fondo, allocato sul capitolo 7593 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta nel bilancio per il 2020-2023 uno stanziamento pari a 186 milioni per il 2020, 463 milioni per il 2021 e 514 milioni per il 2022.
  I commi da 4 a 6 dell'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, prevedono la sospensione di adempimenti e versamenti nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate da autorità libiche il 1° settembre 2020.
  In particolare, il comma 4 sospende, dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede alla restituzione delle somme eventualmente versate eccedenti il 70 per cento. Rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  Il comma 5 subordina l'applicazione del beneficio di cui al comma 4 all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, e successive modificazioni.
  Ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, e successive modificazioni, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 30 giugno 2021.
  Agli oneri derivanti dalla sospensione in oggetto, pari a 204.000 euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
  I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 3, inseriti dal Senato, concernono gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e i concordati preventivi.
  In particolare, il comma 1-bis reca alcune novelle al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  Le novelle di cui alle lettere a) e b) prevedono che il tribunale omologhi il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche qualora, da un lato, la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime, ma, dall'altro, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista designato dal debitore, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza Pag. 168o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
  La novella di cui alla lettera c) concerne alcuni profili della disciplina sulle proposte del debitore insolvente relative alla conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo. Le modifiche riguardano una precisazione (numero 1)) sull'ambito del riferimento ai crediti di natura chirografaria, cioè non supportati da garanzie specifiche, il criterio di individuazione dell'ufficio dell'ente previdenziale e assistenziale presso cui deve essere presentata una copia della proposta di accordo di ristrutturazione e della relativa documentazione (numero 3)), l'introduzione della previsione (numero 2)) che l'attestazione del professionista designato dal debitore, con riferimento ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, abbia ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale – profilo che deve costituire specifica valutazione da parte del tribunale. La formulazione letterale di quest'ultima norma si riferisce alla sola proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti.
  Potrà essere valutata l'opportunità – in relazione alla novella di cui alla lettera a) – di estendere la medesima previsione anche alla proposta di concordato preventivo e di chiarire se le novelle in esame riguardino anche le procedure già pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  Il comma 1-ter prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessi l'applicazione del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 agosto 2009, concernente le «modalità di applicazione», i «criteri» e le «condizioni di accettazione» da parte degli enti previdenziali nell'ambito delle procedure relative ai summenzionati accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.
  In conclusione formula una proposta di parere favore sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per il presente punto all'ordine del giorno, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Ricorda quindi che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti approvati.
  La relazione approvata è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità Pag. 169con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, segnala che sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. Al riguardo, segnala che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha avviato l'esame congiunto dei provvedimenti nella seduta di mercoledì 11 novembre scorso, e che, allo stato, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per il prossimo 26 novembre.
  Il termine di presentazione degli emendamenti presso la Commissione Finanze potrà essere concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, già convocata per la giornata odierna, e potrebbe essere fissato già nella giornata di domani.

  Marco LACARRA (PD), relatore, avverte che la VI Commissione Finanze affronta, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge di delegazione europea per gli anni 2019-2020, che rappresenta lo strumento legislativo principale con il quale l'Italia assicura, annualmente, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
  Come disposto dalla legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee, e alle decisioni quadro in scadenza, nonché ai regolamenti europei.
  Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.
  Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, avverte che si soffermerà esclusivamente sugli articoli 1 e 2, di portata generale, e sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze (articoli 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 29), rinviando al dossier predisposto dai Servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1, comma 1, reca la disposizione di delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee inserite nell'allegato A del disegno di legge. Per quanto riguarda Pag. 170i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio agli articoli 31 e 32 della citata legge n. 234 del 2012, nonché ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e si prevede che si tenga conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da COVID-19. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dagli emanandi decreti legislativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 10 detta i princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive – CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), che definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative. Tali regole costituiscono i parametri da rispettare per assicurare una gestione sana e prudente degli enti creditizi e la prima linea (preventiva) di difesa contro le crisi che possono colpire i soggetti che svolgono attività legate al credito. I citati atti europei, insieme alle regole sul risanamento e la risoluzione delle banche, contenute nella direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) e nel regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), per i quali si veda il successivo articolo 11, costituiscono la normativa unitaria (single rulebook) del settore a livello europeo.
  La lettera a) del comma 1 specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente, e in particolare al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee.
  La lettera b) prevede la possibilità di ricorrere, per l'attuazione della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà anch'essa tener conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.
  La lettera c) stabilisce che il Governo dovrà confermare, ai sensi dell'articolo 53 del TUB, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri.
  La lettera d) prevede l'attribuzione all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del TUB – ovvero la Banca d'Italia, già individuata come autorità macro-prudenziale – i poteri previsti dagli articoli 124 (Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili) e 164 (Perdita in caso di default) del CRR, come modificati dal regolamento (UE) 2019/876.
  La lettera e) delega il Governo a estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del TUB alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della CRD e del CRR, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio.
  La lettera f), con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, delega il Governo a estenderne Pag. 171l'applicazione a tutti gli enti sottoposti a regime cosiddetto intermedio, disciplinati dal TUB e dal TUF.
  Infine, la lettera g) prevede che il Governo apporti alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel TUB e nel TUF, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.
  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 11 detta i princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Ricorda che i citati atti, insieme alla direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive – CRD) e al regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), già menzionati con riferimento all'articolo 10 del presente provvedimento, costituiscono la normativa unitaria (single rulebook) del settore a livello europeo.
  La lettera a) del comma 1 specifica che il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, a quella di recepimento della direttiva BRRD, contenuta nei decreti legislativi n. 180 del 2015 e n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) e n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea – ABE.
  La lettera b) specifica che il Governo è chiamato a garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti.
  La lettera c) prevede il ricorso, per l'attuazione della normativa europea, alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tener conto degli orientamenti emanati dalle Autorità bancaria europea.
  La lettera d) delega il Governo ad avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva (UE) 2019/879, volta alla tutela dei titolari di depositi esclusi dai relativi schemi di garanzia, in caso di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio.
  La lettera e) delega il Governo ad avvalersi delle facoltà, previste dall'articolo 44-bis della direttiva BRRD, allo scopo di assicurare la tutela degli investitori al dettaglio nell'ambito della disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette ad opzioni di salvataggio interno (bail-in), in grado di determinarne la svalutazione o la conversione in capitale.
  La lettera f) delega il Governo ad avvalersi della facoltà di imporre, alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario, l'obbligo di richiedere alle proprie controllate, con sede legale in Stati terzi, l'inserimento, nei contratti finanziari da esse conclusi, di una clausola che riconosca l'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi, previsti dalla direttiva BRRD.
  La lettera g) delega il Governo ad apportare alla normativa di cui alla precedente lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti Pag. 172gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, e delle esigenze di celerità delle relative procedure.
  La lettera h) delega il Governo ad apportare al citato decreto legislativo n. 180 del 2015 e al TUB le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento SRMR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.
  La lettera i) specifica, infine, che il Governo dovrà coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal TUB, con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR.
  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Al riguardo, con specifico riferimento alla lettera e) del comma 1, relativa alla delega ad avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 44-bis della direttiva BRRD, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, segnala che, alla luce dell'ampia discrezionalità che il citato articolo 44-bis riconosce agli Stati membri, la delega appare generica e potrebbe non fornire adeguati criteri e principi in grado di indirizzare le complesse scelte da effettuare nel decreto legislativo.
  L'articolo 13 reca i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156. I citati atti si inseriscono nel quadro delle iniziative di revisione del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali assunte dall'Unione europea nel marzo 2018. Il Piano mira a ridurre la frammentazione del mercato interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo.
  Ricorda che il mercato europeo dei fondi di investimento è ancora prevalentemente organizzato su base nazionale: infatti il 70 per cento delle attività è gestito da fondi registrati esclusivamente per la vendita nel mercato nazionale, mentre soltanto il 37 per cento degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e circa il 3 per cento dei fondi di investimento alternativi (FIA) sono registrati per la vendita in più di tre Stati membri. La direttiva ha l'obiettivo di facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento rendendola meno costosa e riducendo gli attuali ostacoli normativi, consentendo ai gestori di distribuire, e in alcuni casi di gestire, i propri fondi sul territorio europeo, garantendo la tutela degli investitori.
  Le lettere a) e b) del comma 1 delegano il Governo ad apportare al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento, rispettivamente, della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156 e delle relative norme tecniche di attuazione. I poteri e le competenze di vigilanza previsti dai citati atti europei saranno attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo TUF.
  La lettera c) delega ad apportare le modifiche al TUF concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi – GEFIA UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria, adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.
  La lettera d) delega ad apportare le modifiche al TUF concernenti la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM UE e fondi di investimento alternativi – FIA UE, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria, adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.
  La lettera e) delega ad apportare le modifiche al TUF concernenti la disciplina relativa al contenuto e alle modifiche della Pag. 173lettera di notifica, trasmessa al proprio Stato membro di origine da un OICVM che intenda commercializzare le proprie quote in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro d'origine. Anche in questo caso si prevede il ricorso alla disciplina secondaria, adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.
  La lettera f) delega ad apportare le modifiche al TUF al fine di recepire la disciplina in tema di ritiro della notifica, nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri. Vengono attribuiti alla CONSOB i relativi poteri e competenze e si prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.
  La lettera g) delega ad apportare le modifiche al TUF per il recepimento della disciplina in tema di pre-commercializzazione di FIA. Vengono attribuiti alla CONSOB i relativi poteri e competenze e si prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.
  La lettera h) prevede che la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal TUF, siano designate quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione.
  Le lettere i) ed l) prevedono la designazione della CONSOB quale autorità competente rispettivamente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri e alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156.
  Le lettere m), n) e o) prevedono che siano rispettivamente attribuiti alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale, i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato TUF per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.
  La lettera p) delega a prevedere le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
  La lettera q) delega infine il Governo a prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di loro competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo 13.
  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 16 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, il quale modifica il regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital – EuVECA e il regolamento (UE) 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – EuSEF. Il nuovo regolamento amplia la gamma delle imprese ammissibili e diminuisce i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione. La revisione è volta a soddisfare le necessità di finanziamento dell'economia reale e di potenziamento della crescita economica e dell'occupazione.
  In dettaglio, tra i criteri di delega previsti al comma 2, segnala l'introduzione di modifiche al TUF al fine:

   di attribuire i poteri di vigilanza alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze (lettera a));

   di prevedere la possibilità, per i gestori d fondi d'investimento alternativi – FIA, autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti Pag. 174 da una gamma più vasta e più differenziata di fondi (lettera b));

   di disciplinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (lettera c));

   di disciplinare il regime sanzionatorio (lettera d));

   a prevedere le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare (lettera e)).

  Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 17 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e alle commissioni di conversione valutaria. Il regolamento consente ai consumatori e le imprese di Stati membri dell'Unione, non appartenenti alla zona euro, di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali. Sono inoltre disciplinate dal regolamento le informazioni sulle commissioni applicate per il servizio di conversione valutaria da parte dei prestatori di servizi di pagamento, anche nel caso di utilizzo di bancomat (ATM).
  La lettera a) del comma 2 stabilisce che sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato stabilito che i decreti dovranno prevedere che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti, con provvedimento di carattere generale, dalla Banca d'Italia.
  La lettera b) delega il Governo a prevedere le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
  L'articolo 20 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico paneuropeo – PEPP, che crea un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea. I prodotti che rientreranno nel PEPP potranno essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. Si tratta di prodotti di previdenza complementare volti a integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali.
  I criteri di delega dettati dal comma 2 svolgono anche la funzione di esercitare le opzioni previste dal regolamento in oggetto. In particolare si prevede che l'autorità competente per gli adempimenti procedurali e per la pubblicazione sul proprio sito internet delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano la fase di accumulo e le condizioni relative alla fase di decumulo, ovvero la trasformazione del capitale accumulato in prestazione pensionistica, sia la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP, mentre per le attività di vigilanza è prevista una ripartizione tra la stessa COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS.
  Si prevede inoltre che sia disposto un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, con la possibilità di privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione. Si impone ai fornitori di PEPP di fornire ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle Pag. 175previste dal regolamento, in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali di previdenza complementare. Si prevede l'obbligo della forma scritta per la richiesta di trasferimento del risparmiatore e la definizione di un limite per le commissioni e gli oneri di trasferimento. È infine definita la disciplina sanzionatoria.
  L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, detta i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, la quale reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio. La direttiva mira a rafforzare la collaborazione tra gli organi investigativi e le Unità di informazione finanziaria – UIF, nel rispetto dei principi di indipendenza operativa di queste ultime. Il provvedimento disciplina gli scambi informativi tra UIF, organi investigativi nazionali ed Europol, per consentire l'uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie prodotte dalle UIF a supporto di indagini per reati gravi, categoria più ampia di quella dei reati presupposto associati al riciclaggio.
  Sottolinea che i decreti legislativi per l'attuazione della citata direttiva dovranno essere adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  Il comma 2 definisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega:

   assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale (lettera a));

   circoscrivere l'accesso alle informazioni sui conti bancari e alle altre informazioni finanziarie ai casi in cui esse siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (lettera b));

   agevolare la cooperazione tra le forze di polizia, comprendendo in tale categoria la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia (lettera c)).

  Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Ricorda che il rischio di sostenibilità è riferito alla sensibilità del valore dell'investimento all'ipotesi del verificarsi di eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance.
  Il regolamento (UE) 2019/2088 impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativi (IBIP), indipendentemente dalla progettazione dei prodotti finanziari e dal mercato di riferimento, di pubblicare politiche scritte sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e di assicurare la trasparenza di tale integrazione. Obiettivo del regolamento è quello di rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri per gli investitori finali.
  Per l'adeguamento non sono previsti specifici principi e criteri direttivi, ma si rinvia a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (comma 2). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e il Pag. 176regolamento (CE) n. 1060/2009 e il regolamento (UE) n. 648/2012.
  Ricorda in proposito che è all'esame delle Istituzioni europee una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (COM (2020) 282 final), che è posta all'ordine del giorno della Commissione Finanze per la seduta odierna, nell'ambito dell'esame di Atti dell'Unione europea.
  Il citato regolamento definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, i requisiti per le società veicolo per la cartolarizzazione – SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni.
  Il comma 2 elenca i princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega:

   apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 (lettera a));

   individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti (lettera b));

   prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) (lettera c));

   le autorità competenti di cui alla lettera b) devono: disporre di poteri di vigilanza, cooperare e scambiare informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA, l'Autorità bancaria europea – EBA e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA, adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA relativamente alle sanzioni amministrative imposte, individuare forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti (lettera d));

   attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402, relativo alle sanzioni amministrative, coordinando dette sanzioni con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP. Sono inoltre individuati i minimi edittali delle sanzioni (lettera e)).

  Il comma 3, rinviando all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, fermo restando il rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati.
  Il comma 4 reca la clausola di neutralità finanziaria.
  L'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. La direttiva è finalizzata ad assicurare un alto livello di protezione degli investitori tramite l'adozione di requisiti di armonizzazione a cui saranno soggette tutte le obbligazioni garantite emesse nell'Unione europea. Tali requisiti sono intesi a garantire lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell'Unione e a limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria. La direttiva si applica alle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti nell'Unione.
  La lettera a) del comma 1 specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Pag. 177– TUB, e alla legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste.
  Le lettere b) e c) impongono di individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e attribuendo alla stessa i relativi poteri.
  La lettera d) prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, la quale dovrà tenere conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee.
  La lettera e) reca criteri specifici relativi alla modifica dell'impianto sanzionatorio connesso alla disciplina delle obbligazioni garantite.
  La lettera f) prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura. Per «aggregato di copertura» la direttiva intende l'insieme chiaramente definito di attività che garantiscono gli obblighi di pagamento collegati alle obbligazioni garantite, che sono segregate dalle altre attività possedute dall'ente creditizio emittente.
  La lettera g) prevede che il Governo si avvalga della facoltà relativa all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili.
  La lettera h) prevede che il Governo attribuisca all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dall'articolo 1 della direttiva.
  La lettera i) prevede infine che il Governo apporti alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.
  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. La direttiva e il regolamento citati fanno parte di un pacchetto finalizzato a stabilire un nuovo quadro giuridico per le imprese di investimento. In particolare, la direttiva mira a stabilire un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche, in virtù delle loro dimensioni e delle loro interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche, che hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli di enti creditizi significativi, rimangono invece soggette al previgente quadro prudenziale derivante dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE.
  La lettera a) del comma 1 specifica che il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, e al decreto legislativo n. 58 del 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE)2019/2033, nonché delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione.
  La lettera b) stabilisce che siano previste disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi per le imprese di investimento che si qualificano come enti creditizi, secondo quanto previsto dalla normativa espressamente richiamata dalla medesima lettera b).
  La lettera c) consente inoltre di prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, che dovranno tenere conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee. Pag. 178
  La lettera d) impone al Governo di designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri nei confronti delle imprese diverse da quelle di cui alla lettera b).
  La lettera e) impone al Governo di designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive – CRD) e del regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), già citati in relazione ai precedenti articoli 10 e 11, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB.
  La lettera f) delega al Governo a confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento.
  La lettera g) prevede che il Governo apporti alla normativa nazionale di recepimento della direttiva MiFID e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014, cosiddetto MiFIR, le modifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione della direttiva e del regolamento in oggetto con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale. È inoltre previsto il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Viene poi previsto di confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza già previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti espressamente indicati.
  La lettera h) prevede che il Governo apporti le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative previste dal TUB e dal TUF, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva e del regolamento in oggetto.
  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. La direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative alla costituzione online di società di capitali, alla registrazione di succursali e alla presentazione di documenti e informazioni da parte di società e succursali. Le procedure previste dovrebbero consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online e facilitare pertanto la costituzione delle società e la registrazione delle loro succursali, riducendo i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi in particolare per micro, piccole e medie imprese – PMI.
  Il comma 1 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi l'impegno a prevedere che la costituzione di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, avvenga online e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.
  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Avverte poi che la Commissione inizia oggi anche l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019, che è oggetto di esame congiunto con il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020.
  Ricorda che l'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 disciplina il contenuto proprio della Relazione consuntiva e la sua presentazione da parte del Governo. La Relazione fornisce elementi di informazione e di valutazione su una serie di tematiche riguardanti gli sviluppi del processo di integrazione europea, la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle Pag. 179Istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere. Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica ex post dell'attività svolta dal Governo nei vari ambiti e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.
  La Relazione consuntiva per il 2019, analogamente alle precedenti, è articolata in quattro parti e in cinque allegati.
  La prima parte della Relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. La seconda parte, che rappresenta la parte più consistente della Relazione, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni. Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione finanze, rilevano le politiche in materia di mercato interno, fiscalità e unione doganale.
  Evidenzia che la maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione non solo di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, comportato una revisione degli orientamenti di carattere strategico e ha influito sull'andamento dei principali negoziati in corso, primo fra tutti quello sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP).
  La terza parte riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale ed evidenzia l'avanzamento finanziario, misurato in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate nell'ambito degli obiettivi tematici (OT). La quarta parte si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione fornisce elementi di informazione sul contenzioso. Completano il documento una serie di allegati in conformità con la normativa di riferimento.
  Il documento dà infine conto dei seguiti ai documenti finali approvati nel 2019 dalle competenti commissioni della Camera e dal Senato in esito all'esame di atti europei.
  Preannuncia sin d'ora, in conclusione, l'orientamento favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA segnala che l'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei raccomanda una celere approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 per consentire al Governo di disporre delle deleghe utili per l'attuazione urgente delle direttive europee ivi contenute. A tal fine, senza voler in alcun modo disconoscere la sovranità del Parlamento, auspica che il disegno di legge non debba essere trasmesso al Senato per una terza lettura.

  Luigi MARATTIN, presidente, prendendo atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, ribadisce, come sottolineato anche dal sottosegretario Villarosa, la sovranità del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale congiunta dei provvedimenti e rinvia il seguito dell'esame degli stessi ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia Pag. 180 e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo.
C. 2104 Alemanno.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, rammenta che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso

  Massimo UNGARO (IV), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2104, a firma della deputata Alemanno ed altri, in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo.
  La proposta di legge, che si compone di tre articoli, introduce alcune disposizioni volte a incrementare il livello di trasparenza alla base del rapporto contrattuale in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (RC auto) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In tal senso il testo prevede l'introduzione di un sistema di valutazione della soddisfazione del servizio offerto dalle imprese di assicurazione, nonché la definizione delle garanzie di base valide per tutti i contratti. Si prevede infine l'istituzione di un'apposita struttura presso il Ministero dell'Interno avente il compito di contrastare l'evasione dell'obbligo assicurativo.
  L'articolo 1, commi 1 e 2, prevede che il Ministro dello sviluppo economico predisponga, sentito l'Istituto di vigilanza delle assicurazioni – IVASS, un questionario per la valutazione delle imprese di assicurazione, con particolare riferimento alla consulenza e all'assistenza fornita al cliente in sede di stipula del contratto di assicurazione e di risarcimento del danno. L'assicurato esprime annualmente, in concomitanza del rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, mediante la compilazione del questionario, il proprio gradimento rispetto all'assistenza ricevuta dall'impresa di assicurazione, con particolare riferimento alla stipula e alla gestione della polizza e al risarcimento dei danni.
  I commi da 3 a 5 del medesimo articolo 1 dispongono l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di una banca dati nella quale sono inserite le valutazioni effettuate dagli assicurati sulla base del questionario compilato, mentre i dati statistici che emergono dai questionari con riferimento a ciascuna impresa di assicurazione sono pubblicati annualmente nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Sulla base dei dati raccolti, il Ministro dello sviluppo economico redige una scheda di valutazione, da pubblicare nel sito internet del medesimo Ministero, sulla qualità del servizio fornito agli assicurati da parte delle imprese di assicurazione.
  Al riguardo evidenzia che l'IVASS, tra i cui compiti istituzionali vi è anche quello del controllo della correttezza e della trasparenza nelle relazioni tra impresa di assicurazione e cliente, pubblica sul proprio sito internet i dati sui reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione. Tramite questa pubblicazione è possibile conoscere l'incidenza dei reclami, sia rispetto al fatturato di ciascuna impresa, espressa in termini di numero di reclami ricevuti per ogni milione di euro di premi raccolti, sia rispetto al numero dei contratti in essere.
  Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di coordinare questa attività già svolta dall'IVASS con i compiti attribuiti al Ministero Pag. 181 dello sviluppo economico dalla norma testé illustrata.
  L'articolo 2 stabilisce che, al fine di favorire una maggiore trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, nonché una scelta contrattuale più consapevole da parte del consumatore, sono definite le garanzie di base, ovvero il pacchetto di coperture minime previste dalla polizza, per i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ferma restando la determinazione dei premi assicurativi ai sensi della vigente normativa in materia.
  Le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici – ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
  In proposito segnala che, successivamente alla presentazione della proposta di legge in esame, è stato emanato, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2020, n. 54, che reca la definizione del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
  Sinteticamente, il richiamato decreto stabilisce che lo schema contrattuale di base deve necessariamente prevedere e distinguere:

   le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, limitatamente ai soli veicoli a motore;

  In particolare l'impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge. La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione. Sono assicurati inoltre i danni derivanti dalla circolazione in qualsiasi area privata, mentre sono esclusi quelli causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali.

   le condizioni aggiuntive che ciascuna compagnia assicurativa offre al consumatore;

   le clausole limitative della copertura assicurativa che incidono sulla diminuzione del premio;

   le clausole di ampliamento della copertura assicurativa che incidono sull'aumento del premio.

  Alla luce di tale intervento si potrebbe valutare l'opportunità di un coordinamento normativo con l'articolo 2 del testo in esame.
  L'articolo 3 introduce infine misure volte al contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo mediante l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un'apposita struttura con il compito di effettuare il controllo dei dati provenienti dall'ANIA e di quelli presenti nel pubblico registro automobilistico per la segnalazione ai comuni dei veicoli sprovvisti dell'assicurazione obbligatoria. I criteri e le modalità di attuazione di questa disposizione saranno definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  In proposito segnala che l'ANIA ha stimato che, nel 2018, 2,7 milioni di veicoli, pari al 6 per cento del totale dei veicoli circolanti, non possedevano una copertura assicurativa.
  Sottolineando come il costo della copertura assicurativa per la responsabilità civile Auto sia in Italia superiore alla media europea, pur se in diminuzione rispetto al passato per effetto degli interventi del legislatore, conclude la propria esposizione Pag. 182segnalando l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni finalizzato ad approfondire le problematiche affrontate dal provvedimento e ad acquisire elementi conoscitivi dai soggetti coinvolti dal provvedimento medesimo.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S) ringrazia il relatore per la dettagliata esposizione del provvedimento, del quale è prima firmataria. Concordando sulla considerazione che la normativa in materia è stata modificata rispetto al momento di presentazione della proposta di legge, sottolinea come anche la crisi pandemica in atto abbia avuto effetti sul settore assicurativo.
  Segnala quindi come le questioni affrontate dal provvedimento riguardino tutti i cittadini, sia i proprietari di veicoli, obbligati ad assicurarsi, sia i pedoni, che potrebbero subire danni da conducenti non assicurati. Esprime infine apprezzamento per l'intenzione manifestata dal relatore di svolgere un breve ciclo di audizioni.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta e avverte che l'eventuale svolgimento di audizioni potrà essere discusso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.

  La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.
Atto n. 203.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, rammenta che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento è fissato per il 12 dicembre prossimo.

  Luca MIGLIORINO (M5S), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo del quale la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – intende dare attuazione alle disposizioni recate dal regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione a negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari – FCM.
  Le disposizioni di delega relative all'attuazione di entrambi i regolamenti sono contenute nella legge di delegazione europea 2018 (articoli 9 e 10 della legge n. 117 del 2019).
  Il regolamento (UE) 2017/1129 stabilisce i requisiti per la redazione, approvazione e modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Il prospetto è un documento che contiene tutte le informazioni su una determinata società e sugli strumenti finanziari oggetto di offerta. Sulla base di tali informazioni gli investitori dovrebbero essere in grado di effettuare scelte Pag. 183di investimento consapevoli. Nella loro redazione, gli emittenti di strumenti finanziari sono chiamati a bilanciare l'esigenza di fornire un'informativa completa e, allo stesso tempo, efficace e comprensibile. La riforma nasce dall'esigenza di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie – PMI, connessi al rispetto degli obblighi di tale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano adeguatamente informati sui prodotti in cui stanno investendo.
  La revisione della normativa persegue, inoltre, il fine di garantire una maggiore armonizzazione normativa e, pertanto, la direttiva 2003/71/CE è stata sostituita con un regolamento direttamente applicabile dal 21 luglio 2019. La CONSOB ha adeguato la regolamentazione secondaria con la delibera n. 21016 del 24 luglio 2019. In particolare, è stato previsto che le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1 e 8 milioni di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, così innalzando la soglia precedentemente fissata a 5 milioni di euro.
  La disciplina nazionale sul prospetto – qui oggetto di modifica – è contenuta nella Parte IV, Titolo II del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, sull'offerta al pubblico e nel regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento emittenti). La disciplina sanzionatoria è contenuta nella Parte V, Titoli I e II del TUF, sulle sanzioni penali e amministrative nei confronti degli emittenti. In particolare, l'articolo 173-bis punisce il reato di falso in prospetto, mentre all'articolo 191 sono sanzionate in via amministrativa le violazioni delle norme sull'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.
  La legge di delegazione europea 2018, al comma 3 dell'articolo 9, individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.
  In particolare, le lettere a) e b) dispongono di adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori.
  Ai sensi della lettera c) il Governo è chiamato a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB. Si prevede inoltre che venga attribuito alla CONSOB, ai sensi della lettera e), il potere di esercitare il coordinamento fra la disciplina della nota di sintesi del prospetto e quella di cui al documento contenente le informazioni chiave (KID – Key information document) a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo a talune categorie di prodotti finanziari, detti «preassemblati» in quanto il loro valore dipende dall'andamento di altri prodotti o indici connessi agli andamenti dell'economia e di specifici mercati. La lettera f) dispone la necessità di prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite nei documenti pubblicati ai sensi del regolamento all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. La lettera g) individua nella CONSOB l'autorità competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal regolamento. La lettera h) dispone l'attribuzione alla CONSOB del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni del Regolamento. La lettera i) delega il Governo ad apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione al regolamento siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione. La lettera l) dispone la necessità di adeguare la disciplina dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistleblowing), che vengono estesi alle violazioni della disciplina del prospetto.
  Il regolamento (UE) 2017/1131, che si applica dal 21 luglio 2018, reca invece disposizioni sui fondi comuni monetari (FCM). I FCM rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni Pag. 184 pubbliche. Secondo i dati riportati dal Governo, tali fondi rappresentano in Europa circa il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario.
  Evidenzia che per gli investitori, i FCM costituiscono strumenti di gestione delle attività a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato. I FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose di investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve.
  Con circa 1.000 miliardi di euro di attività gestite, i FCM rappresentano una categoria di fondi distinti da tutti gli altri fondi comuni che, per la maggior parte (circa l'80 per cento in base alla consistenza delle attività e il 60 per cento in base a quello del numero di fondi) sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (cosiddetta UCITS) sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM. La parte restante è soggetta alle norme della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi – GEFIA.
  I FCM sono caratterizzati da un patrimonio gestito superiore, in media, a quello di altre categorie di fondi. I FCM domiciliati in alcuni Stati membri, quali Francia, Irlanda e Lussemburgo, rappresentano oltre il 95 per cento del mercato. La rilevanza di tale comparto e le sue implicazioni sul rischio sistemico hanno determinato l'adozione di una normativa specifica da parte dell'Unione europea. Sottolinea quindi che, dato che i FCM svolgono un ruolo centrale nel finanziamento a breve termine di entità come banche, società o amministrazioni pubbliche, le «corse al riscatto» possono avere conseguenze di natura macroeconomica, paragonabili alle «corse agli sportelli» per il ritiro di depositi bancari.
  Il regolamento (UE) 2017/1131 introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei FCM e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali. Il regolamento contiene anche norme volte a garantire che i FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia. Queste misure garantiscono che la liquidità del fondo sia adeguata per soddisfare le richieste di riscatto degli investitori. Viene prevista una riserva patrimoniale – la cosiddetta riserva NAV – per assorbire i movimenti dei mercati dei capitali, pari al 3 per cento delle attività gestite dal FCM. Sono rafforzati i requisiti di trasparenza tesi a garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.
  La disciplina dei FCM e dei relativi gestori si inserisce nel quadro normativo sulla gestione collettiva del risparmio previsto, nel nostro ordinamento, dalla Parte II, Titolo III del TUF, nonché dal regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia, dal regolamento n. 20307/2018 (Regolamento intermediari) e dal regolamento emittenti della CONSOB.
  La legge di delegazione europea 2018, al comma 3 dell'articolo 10, individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
  In particolare, le lettere a) e b) dispongono di adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di attuare il regolamento. Tra i settori di intervento, è incluso quello della revisione legale dei fondi comuni di investimento. La lettera c) dispone di apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel TUF, affinché le autorità di vigilanza dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. La lettera d) delega il Governo a prevedere che le autorità possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF, in materia di disciplina degli intermediari.
  Le norme di delega dispongono, sia con riferimento al regolamento sul prospetto sia a quello sui FCM, la clausola di invarianza finanziaria. Pag. 185
  Passando all'illustrazione dello schema in esame, segnala che nella relazione che lo accompagna il Governo fa presente che lo schema di decreto legislativo è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici di CONSOB e Banca d'Italia. Per quanto riguarda il regolamento sul prospetto, le misure sono state sottoposte ad una consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro, che si è conclusa il 10 aprile 2020. La scelta di un unico decreto legislativo è stata ritenuta la più idonea sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa in quanto, secondo i termini previsti dalla legge n. 117 del 2019, il decreto doveva essere adottato entro il 2 novembre 2020, ovvero 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 117 (tale termine è così fissato sia dall'articolo 9, sia dall'articolo 10 della stessa legge di delegazione). Questo termine è ora posticipato al 2 febbraio 2021.
  Ricorda che l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevede che, ove il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione di norme europee scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  L'atto del Governo in esame è stato assegnato in data 2 novembre 2020, con termine per l'espressione del parere delle Commissioni di merito fissato al 12 dicembre 2020; di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è ulteriormente posticipato dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021.
  Passando all'illustrazione dell'articolato, ricorda che l'articolo 1 integra nel TUF la definizione di fondi comuni monetari – FCM e individua la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità nazionali competenti ai fini della vigilanza sulle disposizioni recate dal regolamento sui FCM, attribuendo alle stesse i necessari poteri, nel rispetto delle relative competenze e finalità di vigilanza. Viene inoltre integrato nell'articolo 4-undecies del TUF, che disciplina l'istituto del whistleblowing, il riferimento alla segnalazione delle violazioni di norme previste dal regolamento sul prospetto.
  L'articolo 2 modifica la disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del TUF (articolo 9), con particolare riferimento alle norme sulla revisione legale, chiarendo che il giudizio sul rendiconto rilasciato dal soggetto già incaricato della revisione legale dell'intermediario è circoscritto ai fondi di diritto italiano, anche ove gli stessi siano gestiti da soggetti esteri. I fondi italiani gestiti da operatori esteri vengano assoggettati alla normativa concernente gli enti sottoposti al cosiddetto regime intermedio, con conseguente attribuzione delle funzioni di vigilanza sui relativi revisori alla CONSOB.
  In proposito ricorda che tale regime prevede l'applicazione solo di alcune delle – più stringenti – regole in materia di revisione applicate agli enti di interesse pubblico. L'articolo 19-bis.1 sottopone a regime intermedio:

   a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

   b) le società di gestione dei mercati regolamentati;

   c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

   d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

   e) le società di intermediazione mobiliare;

   f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;

   g) le società di investimento a capitale variabile e quelle a capitale fisso;

   h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

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   i) gli istituti di moneta elettronica;

   l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

  Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale. Per tali enti, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.
  L'articolo 3 modifica la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari, contenuta nella Parte IV del TUF, per garantire la piena attuazione del regolamento sul prospetto. In particolare, in considerazione del fatto che le principali norme sono contenute in tale atto e, pertanto, direttamente applicabili, vengono adeguate le definizioni e le regole relative all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di titoli. Al contempo viene rivista, in analogia con le novità previste per i titoli, la disciplina dei prodotti finanziari diversi da questi.
  In particolare, segnala il nuovo articolo 94 del TUF, che attua l'articolo 11 del regolamento europeo, il quale disciplina la responsabilità per la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto. La norma dispone che l'emittente o l'offerente – a seconda dei casi, ovvero offerta di sottoscrizione o vendita –, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provino di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.
  Il medesimo articolo 3 identifica inoltre i poteri che la CONSOB può esercitare per garantire il rispetto della normativa e le deleghe alla regolamentazione secondaria che la stessa dovrà emanare per disciplinare specifici aspetti della disciplina (articolo 95).
  In dettaglio, la CONSOB stabilisce con regolamento:

   con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione;

   con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonché il contenuto della domanda di approvazione. La CONSOB può, inoltre, stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;

   le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

   le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;

   le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale;

   le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari, nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti;

   secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave – KID previsto dal regolamento (UE) n. 1286 del 2014 (Regolamento «PRIIPs»), nel caso in cui i prodotti offerti ricadano nella categoria dei prodotti preassemblati, in quanto i due documenti perseguono la medesima finalità.

Pag. 187

  Richiama, in particolare, le disposizioni introdotte con il nuovo articolo 99 del TUF, che attribuisce alla CONSOB il potere di sospendere l'offerta, estendendone e adattandone i contenuti alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli; il potere di vietare l'offerta, o sospendere la negoziazione in un mercato regolamentato, MTF od OTF, se accerta che la disciplina è stata violata o ha ragionevole motivo di sospettare che potrebbe essere violata; il potere di rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi; il potere di sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari nel caso in cui l'autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati; il potere di adottare tutte le misure opportune per tutelare gli investitori, informandone senza ritardo la Commissione e l'ESMA, nel caso in cui, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, perseverino nella violazione; il potere di chiedere l'inclusione nel prospetto di informazioni supplementari.
  In materia di pubblicità dell'offerta, la CONSOB può:

   a) sospendere in via cautelare la pubblicità riferita all'offerta avente ad oggetto titoli o a prodotti finanziari diversi dai titoli, in caso di fondato sospetto di violazione;

   b) vietare la pubblicità, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme precedentemente indicate;

   c) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di sospensione o divieto emanati (articolo 101 del TUF).

  L'articolo 4 attua nell'ordinamento nazionale l'impianto sanzionatorio previsto dal regolamento sul prospetto.
  L'articolo 188 del TUF, che disciplina gli abusi di denominazione, viene integrato al fine di includere tra le fattispecie da sanzionare anche l'utilizzo abusivo della denominazione Fondo comune monetario o FCM. L'articolo 190 del TUF, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie associate alla violazione di obblighi da parte degli intermediari, viene integrato per estendere le sanzioni anche ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento FCM, nonché relative disposizioni attuative. L'articolo 191 del TUF vigente, che reca le sanzioni per le violazioni della disciplina dell'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita, è stato riformulato consolidando in un'unica disposizione l'impianto sanzionatorio relativo alle offerte al pubblico di prodotti finanziari.
  L'articolo 5 adotta le modifiche necessarie per dare compiuta attuazione alle modifiche in materia di revisione legale previste dall'articolo 2. In particolare, il decreto è stato integrato al fine di attribuire espressamente la qualifica di enti sottoposti a regime intermedio – ESRI a tutti i fondi comuni di investimento di diritto italiano, indipendentemente dal gestore di riferimento.
  L'articolo 6 reca il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui allo schema in esame per l'adeguamento della disciplina secondaria.
  L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento in una prossima seduta, anche sulla base di eventuali osservazioni svolte dai colleghi.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia Pag. 188 e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.50.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 280 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 281 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 282 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19.
COM (2020) 283 final.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Luigi MARATTIN, presidente, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

  Luca PASTORINO (LEU), relatore, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame di un pacchetto di iniziative adottate dalla Commissione europea che riveste la massima importanza non soltanto per gli operatori dei mercati finanziaria ma anche, più in generale, per i cittadini e i risparmiatori europei. Si tratta di una proposta di direttiva e di tre proposte di regolamento con le quali la Commissione europea prosegue il lavoro di traduzione, sul piano normativo, degli obiettivi fissati con il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali.
  Lanciato nel 2015 e successivamente parzialmente rivisto e aggiornato nel 2017, il progetto non si limita a promuovere una integrale unificazione dei mercati dei capitali a livello europeo ma mira a offrire ai sistemi produttivi europei canali di finanziamento alternativi a quello tradizionale costituito dal credito bancario. In questa prospettiva si collocano, in particolare, gli obiettivi di favorire la diffusione del private equity e del venture capital, attività per le quali il nostro Paese registra un ritardo particolarmente grave rispetto ai partner più evoluti.
  Ricorda che sul fenomeno dell'eccessiva dipendenza dal credito bancario per il finanziamento dell'economia reale sono stati prodotti vari studi e ricerche.
  Al riguardo evidenzia che se è indubbio che, per un verso, una maggiore prossimità tra operatore bancario e attività economiche può giovare, per altro verso l'assenza di strumenti alternativi di finanziamento degli investimenti ha fortemente condizionato le prospettive di sviluppo dell'economia nazionale che appare tuttora in larga parte sottocapitalizzata nel raffronto con le economie dei nostri partner.
  Questa maggiore debolezza del sistema italiano ha comportato, soprattutto nelle fasi di più acuta crisi, quale quella drammatica che stiamo vivendo per effetto della pandemia COVID-19, la necessità di un massiccio intervento pubblico a sostegno di imprese più esposte all'impatto delle crisi.
  Rileva che proprio la drammatica crisi in corso ha indotto la Commissione europea a velocizzare la presentazione di quelle Pag. 189che appaiono le più significative delle proposte che compongono il pacchetto in esame: le proposte di regolamento COM(2020)282 e 283, recanti modifiche alla disciplina in materia di cartolarizzazioni. Si tratta di due provvedimenti che mirano esplicitamente a promuovere un rilancio del mercato delle cartolarizzazioni in Europa allo scopo di ridurre il peso, gravante sui bilanci delle banche europee, degli ingenti crediti deteriorati i cui volumi inevitabilmente aumenteranno in misura esponenziale proprio in conseguenza della crisi COVID-19.
  Negli scorsi anni, dopo l'esplosione della crisi economico-finanziaria del 2007-2008, le banche europee hanno compiuto notevoli sforzi per ridurre le dimensioni dei crediti deteriorati da oltre 1.170 miliardi di euro a 636 miliardi di euro. Questo processo ha interessato in particolare l'Italia che tra i Paesi europei era quella più esposta sotto questo profilo, per cui il volume complessivo dei crediti deteriorati – NPL era stato sostanzialmente ridimensionato portandolo da 278 a 137 miliardi di euro. Come prevedibile, con l'aggravarsi della crisi, la tendenza alla riduzione si è interrotta e il rischio, che appare una certezza, è di una rapidissima nuova esplosione dei crediti deteriorati, che secondo autorevoli stime potrebbero raggiungere in Europa i 1.500 miliardi di euro.
  La crescita del peso dei crediti deteriorati nelle banche incide sui requisiti patrimoniali previsti dalle autorità monetarie a salvaguardia della stabilità complessiva del sistema finanziario. Appare quindi comprensibile la preoccupazione delle istituzioni europee per adottare iniziative che permettano di fronteggiare questa emergenza che rischia di diventare esplosiva.
  Merita ricordare, a questo proposito, che l'iniziativa della Commissione europea trae origine da una relazione dell'Autorità bancaria europea – ABE la quale ha evidenziato la persistenza di vincoli e limiti nella disciplina delle cartolarizzazioni che ne limiterebbero la fruibilità. Ciò varrebbe in particolare per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate – le cosiddette STS – per le quali non esisterebbe una adeguata normativa a livello europeo e che a giudizio dell'Autorità bancaria andrebbe introdotta quanto prima anche con riferimento ai profili che attengono al mantenimento del rischio.
  In estrema sintesi, le cartolarizzazioni si sono effettivamente rivelate uno strumento molto utile per ridurre il volume dei crediti a rischio nei bilanci delle banche. Si tratta di operazioni attraverso le quali i crediti, generalmente raccolti in pacchetti misti, vengono trasferiti ad un soggetto specificamente costituito (cosiddetta società veicolo) il quale provvede in primo luogo all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziarie l'acquisto dei crediti e, successivamente, al recupero dei crediti stessi e al rimborso dei titoli emessi.
  Nel nostro Paese negli ultimi anni la legislazione in materia di cartolarizzazioni, adottata con la legge n. 130 del 1999, ha subito diverse modifiche proprio allo scopo di incentivare lo smobilizzo di crediti deteriorati in modo da sostenere le banche nello sforzo di soddisfare i requisiti patrimoniali, anche ai fini di una loro migliore valutazione in sede di rating, e di alleggerirne i bilanci per liberare risorse per la concessione di nuovi crediti.
  Particolare rilievo, tra le iniziative adottate a livello nazionale, ha assunto l'introduzione della possibilità della concessione di una garanzia dello Stato nelle operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza, le cosiddette GACS.
  L'obiettivo di una ripresa del mercato delle cartolarizzazioni nasce essenzialmente per alleviare le condizioni molto critiche a cui possono essere esposte le banche per effetto della drammatica recessione provocata dalla pandemia, che impedirà a tanti operatori economici di adempiere nei tempi e nella misura prevista alle obbligazioni assunte con l'accensione di crediti presso le banche. Si tratta di una preoccupazione condivisibile che non può essere intesa come un regalo fatto alle banche ma che nasce dalla consapevolezza che il fallimento di istituti bancari, specie se di dimensioni significative, può pregiudicare la sostenibilità dell'intero sistema finanziario europeo Pag. 190con effetti a cascata difficilmente rimediabili.
  Tuttavia, ferma restando la evidente ragionevolezza dell'obiettivo che la Commissione europea intende perseguire, non si può sottovalutare il fatto che oggetto delle operazioni di cartolarizzazioni sono, appunto, crediti concessi a imprese produttive che rischiano oggi di chiudere definitivamente con un danno non meno grave sotto il profilo della continuità dell'attività imprenditoriale e sul piano occupazionale.
  Né si può trascurare che una eventuale generalizzata ripresa del mercato delle cartolarizzazioni a livello europeo potrebbe porre le operazioni che riguardano crediti accesi nel nostro Paese in una condizione di svantaggio per cui, per effetto di una eventuale saturazione, potrebbe risultare più difficile collocare sul mercato ingenti volumi di crediti deteriorati concessi a imprese italiane e, conseguentemente, più faticoso il loro recupero. Una tale eventualità potrebbe concorrere a peggiorare ulteriormente le condizioni già drammatiche dei debitori interessati.
  Osserva che questo è un profilo che non può essere trascurato e tale da giustificare la necessità di una valutazione estremamente accurata delle proposte avanzate dalle Istituzioni europee per capirne appieno tutte le potenziali ricadute non solo sul sistema bancario, ma più in generale, sul sistema economico e produttivo italiano.
  Per questo motivo ritiene sia opportuno svolgere un rapido giro di audizioni di alcuni soggetti qualificati, a partire dall'autorità di vigilanza e dalle organizzazioni rappresentative dei consumatori, per valutare appieno la portata delle modifiche proposte dalle istituzioni europee e il loro potenziale impatto sul sistema italiano.
  In estrema sintesi, rinviando alla accurata documentazione predisposta dai competenti uffici, le due proposte di regolamento mirano a introdurre nell'ordinamento europeo:

   a) una definizione delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate. In proposito, verrebbero adottate disposizioni specifiche per quanto concerne i fattori di ponderazione del rischio;

   b) l'individuazione di criteri e regole specifici per tali cartolarizzazioni per quanto concerne il valore da mantenere nei libri dell'originator per cui si sposterebbe tendenzialmente sul cosiddetto special service il compito di provvedervi, stante la maggiore prossimità di quest'ultimo con gli operatori di mercato tra i quali verrebbero collocati i titoli;

   c) la previsione dell'esonero dall'obbligo di verifica dei criteri per la concessione del credito semplificando notevolmente la procedura;

   d) l'inserimento di una disciplina specifica per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, semplici, trasparenti e standardizzate (STS). L'introduzione dell'etichetta «STS» mirerebbe a indicare una tipologia di operazioni che rispettano criteri accettabili sotto il profilo della diligenza.

  Portata più limitata ma comunque significativa, specie per i risparmiatori, hanno le altre modifiche all'ordinamento europeo proposte dalla Commissione europea con il pacchetto in esame. In particolare, per quanto concerne la proposta di direttiva recante modifica alla direttiva MIFID II, la Commissione europea intenderebbe ricalibrare gli obblighi di documentazione e informazione gravanti sugli operatori di mercato, ferma restando la necessità di un'adeguata protezione dei risparmiatori, in particolare dei clienti al dettaglio.
  Le modifiche si muovono, appunto, nel senso di ridimensionare taluni obblighi di informazione, in particolare su supporto cartaceo. Gli interventi prospettati riguardano per lo più gli adempimenti nei confronti di clienti professionali o controparti qualificate.
  A questo proposito, ritiene apprezzabile l'iniziativa assunta dal Governo italiano perché si evitino modifiche alla normativa che possano pregiudicare la situazione degli investitori al dettaglio, a partire dai piccoli risparmiatori per cui l'auspicio è che si proceda con la massima cautela. Pag. 191
  Da ultimo, la proposta di regolamento COM(2020)281 apporta alcune modifiche alla disciplina sui prospetti informativi volte specificamente a introdurre una nuova tipologia di prospetto, facile da produrre per le imprese interessate per raccogliere sui mercati nuovi capitali, tuttavia limitato alle emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato regolamentato o in un mercato delle piccole e medie imprese da almeno 18 mesi. Si stabilirebbe, appunto, la possibilità di utilizzare un prospetto semplificato, al massimo di trenta pagine, con una breve nota di sintesi di due pagine. Vengono inoltre introdotte ulteriori novità per quanto concerne la semplificazione di alcuni adempimenti riguardanti la pubblicazione di un supplemento al prospetto per titoli emessi da banche.
  Su questi specifici aspetti il Governo italiano avrebbe manifestato il timore che le novità prospettate non siano sufficienti per favorire una rapida ricapitalizzazione delle imprese interessate, in particolare per il fatto che talune misure di semplificazione prospettate avrebbero carattere temporaneo e riguarderebbero le sole emissioni di azioni e non anche di obbligazioni.
  Anche su questi profili appare opportuno procedere ad alcuni approfondimenti per valutare in che misura il pacchetto delle misure e proposte avanzate dalla Commissione europea risponda alle esigenze specifiche del nostro sistema.

  Luigi MARATTIN, presidente, sottolinea come sia opportuno che il Parlamento nazionale svolga con attenzione il proprio ruolo nella fase ascendente di esame dei provvedimenti normativi europei, al fine di evitare, come di frequente accaduto – cita l'esempio della direttiva sulle risoluzioni bancarie –, che la consapevolezza degli aspetti problematici emerga solo nel momento in cui il loro iter è concluso e non è più possibile apportarvi modifiche.
  Indi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta, avvertendo che lo svolgimento di audizioni potrà essere oggetto di valutazione nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, convocato al termine della seduta.

  La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-05002 Pastorino: Operazioni di cartolarizzazioni dei crediti di UBI Banca.

  Stefano FASSINA (LEU) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Stefano FASSINA (LEU) evidenzia di non nutrire dubbi sulla correttezza formale della procedura seguita per la cartolarizzazione Pag. 192 in oggetto. Ritiene invece non siano stati adeguatamente valutati gli aspetti sostanziali dell'operazione, a causa di vuoti normativi che dovrebbero essere colmati al più presto per evitare che si realizzino interventi economici di questa rilevanza senza possibilità di svolgere alcun monitoraggio.
  Sottolinea come la possibilità che in operazioni del genere possa essere coinvolta una società che ha come socio unico una fondazione di diritto olandese, la quale presenta caratteristiche tali da non rientrare nella vigilanza della Banca d'Italia, né della CONSOB, sia un serio problema che il legislatore dovrebbe prendere in considerazione, anche in previsione delle future numerose operazioni di cartolarizzazione che saranno poste in essere in conseguenza della crisi economica in atto.
  Si dichiara infine insoddisfatto per la mancata risposta alla questione della verifica, da parte del Credito Fondiario S.p.A., della possibilità per i debitori di UBI Banca, ceduti pro soluto e in blocco, di rientro in bonis.

5-05001 Fragomeli: Erogazione del contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dalla crisi legata all'emergenza epidemiologica.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, che ha confermato la celere erogazione dei contributi a fondo perduto, anche per i ristori previsti dagli ultimi provvedimenti, emanati a seguito della ripresa autunnale della pandemia.
  Si riserva comunque di valutare la distribuzione territoriale e per categorie economiche dei beneficiari dei ristori erogati, come risultante dai prospetti allegati alla risposta del Sottosegretario Villarosa e sottolinea come la situazione attuale sia estremamente fluida in considerazione della possibilità per una regione di passare da una ad altra area, tra quelle individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

5-05003 Sangregorio: Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, dalla quale risulta che la decisione della Commissione europea C (2020)7595 final ha autorizzato l'estensione del credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda.

5-05004 Porchietto: Criticità relative all'utilizzo obbligatorio del registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

  Claudia PORCHIETTO (FI) illustra la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Claudia PORCHIETTO (FI), pur esprimendo apprezzamento per la dettagliata risposta del Sottosegretario Villarosa, ribadisce l'opportunità che siano adottati provvedimenti, quali la proroga del termine per l'adeguamento e la sospensione delle sanzioni, in favore delle circa 200.000 imprese Pag. 193che ancora non si sono dotate dei registratori telematici. Evidenzia che si tratta di imprese di piccole dimensioni, che stanno risentendo in modo drammatico della crisi economica conseguente alla pandemia e che avranno serie difficoltà a dotarsi dei nuovi registratori entro la fine del corrente anno.

5-05005 Bignami: Chiarimenti in ordine ai limiti previsti nelle erogazioni di aiuti alle imprese nell'ambito del Temporary Framework.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta limitatamente all'auspicio che si possa effettivamente pervenire a una conferma dell'applicazione del beneficio in oggetto con riferimento alla singola impresa e non all'intero gruppo, anche ai fini della disciplina fiscale. Ricorda che, in caso contrario, sorgerebbe l'obbligo di procedere al saldo IRAP entro il prossimo 30 novembre, di restituire le somme ricevute oltre il limite degli 800.000 euro e un'eventuale responsabilità penale degli amministratori delle imprese al ricorrere di determinate condizioni. Si augura quindi che la questione possa trovare una soluzione al più presto.

5-05006 Raduzzi: Requisiti dei componenti della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori.

  Raphael RADUZZI (M5S), intervenendo da remoto, illustra la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Raphael RADUZZI (M5S), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, apprezzando in particolare l'impegno personale del Sottosegretario e la prospettata possibilità di inserire misure di accelerazione per i rimborsi ai risparmiatori nella prossima legge di bilancio.

5-05007 Tarantino: Applicazione di aliquote IVA nel settore della ristorazione.

  Leonardo TARANTINO (LEGA), intervenendo da remoto, illustra la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Leonardo TARANTINO (LEGA), intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatto e ringrazia il Sottosegretario Villarosa per la risposta precisa, che consente di chiarire la misura dell'aliquota IVA applicabile alla vendita per asporto. Chiede poi che l'interpretazione testé fornita sia diffusa presso le associazioni di categoria, che non ne sono ancora a conoscenza.

  Luigi MARATTIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.