CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 359

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che l'onorevole Gian Pietro Dal Moro cessa di far parte della Commissione. Saluta Pag. 360 il collega Dal Moro e gli augura buon lavoro nella Commissione di destinazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 208.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 12 dicembre 2020. Ricorda che, contestualmente all'assegnazione, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e ha richiamato l'esigenza che le competenti Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, che investe questioni di notevole rilevanza di competenza della Commissione, si compone di 86 articoli – suddivisi in 10 Titoli – e di diversi allegati.
  Rileva che il provvedimento è stato predisposto sulla base dell'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante. La delega è volta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625 (nell'esercizio di tale delega il Governo ha contestualmente presentato gli atti nn. 209, 211 e 212, ciascuno riferito a uno dei menzionati settori).
  La relazione illustrativa evidenzia che lo schema di decreto costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed è, principalmente, il risultato dell'accorpamento di tutte le norme vigenti in materia che vengono contestualmente abrogate dall'art. 86 del provvedimento.
  Il Titolo I reca le Disposizioni generali (artt. 1-5).
  L'art. 1 disciplina il campo di azione e le finalità del provvedimento in esame.
  Esso, nello specifico, stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'allegato I, sezione A, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica. Stabilisce inoltre le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi Pag. 361e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, e dei loro ibridi, nonché dei portainnesto e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi. Disciplina, poi, l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria. Fatte salve le norme fitosanitarie fissate dal Regolamento (UE) 2031/2016 e dagli atti derivati, lo schema di decreto legislativo in esame non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, né ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.
  L'art. 2 reca le definizioni giuridiche, mentre l'art. 3 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione dello schema di decreto in esame.
  L'art. 4 indica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, che rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per una serie di attività ivi indicate.
  Nel dettaglio, al Servizio fitosanitario centrale è attribuito: a) il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di qualità, etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; b) il coordinamento nazionale nella materia oggetto dello schema di decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione; c) il coordinamento delle prove ufficiali per il riconoscimento ufficiale delle varietà di piante da frutto (DUS) di cui all'articolo 11 ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale; d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli dei campi madre e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, denominato «Gruppo di lavoro permanente»; e) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà; f) le funzioni di cui all'articolo 68.
  Il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui alla lettera c), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del provvedimento (artt. 6-15 relativi al registro delle varietà).
  L'art. 5 indica le competenze dei Servizi fitosanitari regionali.
  Questi ultimi sono le autorità competenti per: a) le attività di sorveglianza e controllo degli operatori professionali, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti nel presente schema di decreto; b) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle domande di certificazione dei materiali di moltiplicazione; c) i controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione, presso le strutture e i campi di produzione; d) la sorveglianza delle attività di etichettatura e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; e) le funzioni di cui all'articolo 69; f) l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 82.
  Il Titolo II disciplina il Registro delle varietà (artt. 6-15).
  L'art. 6 istituisce presso il MIPAAF il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e relativi portinnesti ammesse alla commercializzazione e delle varietà di portinnesti di piante ortive allo scopo di identificarle.
  L'art. 7 reca l'articolazione del Registro nazionale.
  Esso è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato Pag. 362dall'allegato I ed è articolato nelle sezioni: a) Varietà di piante da frutto dei relativi portinnesti; b) Varietà di portinnesti di piante ortive. La sezione del Registro di cui alla lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto ministeriale 19 marzo 2019, n. 3143.
  All'interno del Registro è istituita un'apposita sezione nella quale riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, sono indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione dei geni e l'identificatore unico di cui al regolamento (CE) 2004/65. Chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o in qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata.
  Gli articoli da 8 a 10 prevedono, rispettivamente, le informazioni che devono contenute nel Registro, i requisiti della domanda di registrazione di una varietà e i requisiti in base ai quali le varietà possono essere iscritte al Registro.
  L'art. 11 disciplina l'esecuzione delle prove di coltivazione che il MIPAAF provvede ad eseguire o a far eseguire. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro centottanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente (di cui all'art. 4). Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla registrazione di una varietà sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 83.
  L'art. 12 prevede il termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione.
  L'art. 13 stabilisce che la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La varietà che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.
  L'art. 14 disciplina il periodo di validità della registrazione di una varietà. L'iscrizione ha una durata di trenta anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varietà iscritte alla sezione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera b). La registrazione di una varietà può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta o di dieci anni a seconda della sezione di iscrizione, purché siano ancora disponibili i materiali della varietà. L'articolo disciplina inoltre i casi in cui una varietà è cancellata dal Registro nazionale delle varietà di piante da frutto.
  L'art. 15 prevede che il MIPAAF notifichi agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varietà.
  L'art. 16 stabilisce che per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalità relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varietà di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e unionali previste in ambito sementiero.
  Il Titolo III riguarda il Registro dei fornitori (artt. 17-19).
  L'art. 17 regola gli obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
  In particolare, i fornitori devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031. Con provvedimento del Ministro, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalità, dotazioni Pag. 363e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività di produzione dei materiali. Le informazioni relative alla tracciabilità devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali è possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, è responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.
  L'art. 18 disciplina requisiti ed obblighi dei fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive.
  L'art. 19 prevede gli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio in relazione ai fornitori.
  Il Titolo IV concerne la Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive (artt. 20-53).
  L'art. 20 reca le disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante, mentre l'art. 21 disciplina la fase di conservazione per la premoltiplicazione e i relativi centri.
  L'art. 22 prevede gli obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione.
  L'art. 23 disciplina i requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria «Pre-Base».
  L'art. 24 prevede i requisiti per l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varietà.
  L'art. 25 prevede i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base».
  L'art. 26 regola i requisiti per la certificazione come materiali di categoria «Pre-Base» di portinnesti non appartenenti a una varietà.
  L'art. 27 disciplina la verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
  L'art. 28 prevede i requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base».
  L'art. 29 disciplina i requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» e per le piante madri di categoria «Pre-Base» prodotte mediante rinnovo.
  L'art. 30 prevede i requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base» e per i materiali di «Pre-Base».
  L'art. 31 prevede i requisiti relativi alle alterazioni che possono compromettere la qualità.
  L'art. 32 regola i requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base».
  L'art. 33 disciplina i requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base».
  L'art. 34 regola la fase di premoltiplicazione e relativi centri (CP).
  L'art. 35 prevede gli obblighi dei centri di premoltiplicazione.
  L'art. 36 prevede i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Base».
  L'art. 37 prevede i requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base».
  L'art. 38 indica i requisiti relativi al terreno per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base».
  L'art. 39 indica i requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base».
  L'art. 40 disciplina i requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base».
  L'art. 41 regola la fase di moltiplicazione.
  L'art. 42 indica i requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Certificato».
  L'art. 43 indica i requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati. Pag. 364
  L'art. 44 prevede i requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati.
  L'art. 45 disciplina i controlli ai fini della certificazione dei materiali di varietà in attesa di registrazione.
  L'art. 46 regola i requisiti dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto qualificati di categoria Conformitas Agraria Communitatis (CAC).
  L'art. 47 disciplina le condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti non appartenenti a una varietà.
  L'art. 48 prevede le condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti non appartenenti a una varietà.
  L'art. 49 disciplina la corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà.
  L'art. 50 prevede i requisiti fitosanitari per i materiali CAC.
  L'art. 51 disciplina i requisiti relativi alle alterazioni dei materiali CAC.
  L'art. 52 prevede i requisiti fenologici dei materiali in relazione alla moltiplicazione delle piante ortive.
  L'art. 53 prevede i requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.
  Il Titolo V dispone in materia di Controlli ufficiali (artt. 54-55)
  L'art. 54 prevede che il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal provvedimento in esame. I controlli ufficiali consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente schema di decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni citate, oppure, se ciò non è possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea.
  L'art. 55 prevede che le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai «laboratori ufficiali» designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte del Servizio Fitosanitario Nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui sopra, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.
  Il Titolo VI detta norme in materia di commercializzazione, etichettatura e imballaggio.
  L'art. 56 regola le condizioni generali per la commercializzazione. In particolare, i materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro comunitario.
  L'art. 57 reca le norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio.
  L'art. 58 reca le disposizioni sull'etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato».
  L'art. 59 disciplina il documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato.
  L'art. 60 reca le prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato».
  L'art. 61 regolamenta il documento del fornitore per i materiali cosiddetti CAC.
  L'art. 62 reca le condizioni generali per la commercializzazione delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.
  L'art. 63 prevede l'identificazione dei lotti e delle partite.
  L'art. 64 disciplina l'etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate. Pag. 365
  Il Titolo VII disciplina l'Importazione da Paesi terzi prevedendo, all'art. 65, che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dallo schema di decreto in esame e soddisfino i predetti requisiti al momento dell'importazione.
  Il Titolo VIII concerne il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (artt. 66-81).
  L'art. 66 istituisce il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, presso il MIPAAF, il quale effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dai Titoli precedenti e l'art. 67 disciplina le attività da esso svolte.
  Gli articoli 68 e 69 prevedono, rispettivamente, le funzioni del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
  Gli articoli da 70 a 79 disciplinano, tra l'altro la figura del soggetto gestore e i controlli.
  L'art. 80 regola l'organizzazione, la stampa e la distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
  L'art. 81 prevede che tutti gli oneri derivanti dalle attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale di cui agli articoli 74, 76, 77, 78 e 80, siano a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 83. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e Centri di Premoltiplicazione (CP), di cui all'articolo 75, sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.
  Il Titolo IX reca Sanzioni amministrative e disposizioni finanziarie (artt. 82-84).
  L'art. 82 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni delle disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi da 1 a 33, ai quali rinvio. Nella relazione illustrativa si fa presente che tale articolo ripropone, aggiornandole, norme previgenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 124/2011 e all'art. 11 del decreto legislativo 124/2010 (entrambi oggetto di abrogazione ai sensi dell'art. 86).
  Il medesimo art. 82 prevede inoltre che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in oggetto, si applichino le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  I Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni.
  Una quota parte dell'importo derivante dall'irrogazione delle sanzioni è destinata, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo, all'attuazione delle misure di eradicazione per l'attuazione delle misure di eradicazione e gestione delle misure fitosanitarie di cui al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
  L'art. 83 disciplina le tariffe. Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 23, 24, 26, 27, 37, 43, 45 e 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78, nonché quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, sono stabilite dal MIPAAF, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo (comma 1). Tali tariffe sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro Pag. 366dell'economia e delle finanze (comma 2). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attività di iscrizione di cui all'articolo 11 (comma 3). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 37, 43, 45, 54, 74, 76, 77 e 78 e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 80, per il finanziamento delle predette attività (comma 4).
  L'art. 84 reca la clausola di neutralità finanziaria.
  Il Titolo X contiene Norme transitorie finali (artt. 85-86).
  L'art. 85 prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema di decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con lo stesso.
  L'art. 86 dispone, in fine, le abrogazioni dei decreti legislativi e decreti ministeriali ivi elencati.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Atto n. 209.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 12 dicembre 2020. Ricorda che, contestualmente all'assegnazione, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e ha richiamato l'esigenza che le competenti Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

  Paolo PARENTELA (M5S), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, che consta di 59 articoli – suddivisi in 13 Capi – e di tre allegati, è stato predisposto sulla base dell'art. 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018). Tale articolo ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e al regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.
  Lo schema di decreto detta ex novo la disciplina nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi.
  Il Capo I (artt. 1-3) riguarda l'ambito di applicazione dello schema di decreto e le definizioni.
  In particolare, l'articolo 1, prevede che il provvedimento in esame ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. Pag. 367n. 471/1955. Stabilisce, inoltre, che la protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.
  L'articolo 2 reca alcune definizioni.
  L'articolo 3 definisce le attività di protezione delle piante come quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.
  Il Capo II (artt. 4-12) disciplina l'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale.
  L'articolo 4 qualifica il Servizio fitosanitario nazionale come l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante. Il Comitato Fitosanitario Nazionale è l'organo deliberativo tecnico del Servizio Fitosanitario Nazionale. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
  Ai sensi dell'articolo 5, il Servizio fitosanitario centrale opera presso il MIPAAF e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del MIPAAF per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conforme alla dotazione calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1, organizzati nei seguenti ambiti di competenze: predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria; funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie; controlli all'importazione; controlli alla produzione e al territorio; controlli all'esportazione; formazione e gli audit; comunicazione; raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali. Il MIPAAF comunica ai Servizi fitosanitari regionali il nominativo del responsabile incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenimento.
  L'articolo 6 prevede che i Servizi fitosanitari regionali sono costituiti presso le Amministrazioni delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di un numero di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di propria spettanza. Tale numero è pari almeno alla dotazione minima calcolata secondo i parametri di cui all'allegato 1. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre trenta giorni dall'avvenimento.
  L'articolo 7 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato Fitosanitario Nazionale composto: dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati; dal Responsabile Pag. 368 dell'Istituto Nazionale di riferimento o un suo delegato; da due funzionari, con funzioni di segreteria, dell'Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle relative attività di segreteria.
  L'articolo 8 qualifica il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), riconosciuto quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea per batteri, virus e viroidi, di cui del regolamento (UE) 2019/530, come Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, quale organismo scientifico di supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale per le attività di protezione delle piante. L'Istituto di riferimento ha le strutture, le dotazioni umane e le conoscenze per svolgere i propri compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi.
  L'articolo 9 istituisce presso il Servizio fitosanitario centrale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione: il responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente; l'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale; tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie rappresenta il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria.
  L'articolo 10 prevede che per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.
  L'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché la garanzia dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.
  L'articolo 12 disciplina gli audit interni del Servizio fitosanitario nazionale.
  Il Capo III (artt. 13-16) riguarda l'organizzazione della rete laboratoristica nazionale.
  L'articolo 13 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la designazione di uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625.
  L'articolo 14 prevede che i Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP).
  L'articolo 15 rinvia a un provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del provvedimento in esame.
  L'articolo 16 istituisce la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte: l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante; i laboratori nazionali di riferimento; i laboratori ufficiali; altri laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale.
  Il Capo IV (artt. 17-25) riguarda il personale del Servizio Fitosanitario nazionale. Pag. 369
  L'articolo 17 prevede che il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea. Le dotazioni di personale dei Servizi fitosanitari centrale e regionali, definite secondo i parametri di cui all'allegato 1, costituiscono dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale e vengono rideterminate, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit interni del Servizio fitosanitario nazionale, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.
  Ulteriori disposizioni riguardano l'Ispettore fitosanitario (art. 18), l'Agente fitosanitario (art. 19), l'Assistente fitosanitario (art. 20) e il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore (art. 21).
  L'articolo 22 prevede che i Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del provvedimento in esame si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.
  L'articolo 23 disciplina la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale.
  L'articolo 24 prevede l'istituzione, presso il Servizio fitosanitario centrale, del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.
  L'articolo 25 disciplina il sistema di identificazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale.
  Il Capo V (artt. 26 e 27) riguarda le attività di sorveglianza degli organismi nocivi sul territorio nazionale.
  L'articolo 26 stabilisce che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo. Il Piano di emergenza, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.
  L'articolo 27 prevede che i Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine. Il Pag. 370Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.
  Il Capo VI (artt. 28-33) riguarda la gestione delle emergenze fitosanitarie.
  L'articolo 28 fa obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla. L'operatore professionale, se del caso, adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.
  L'articolo 29 disciplina la procedura di notifica di ritrovamento di organismi nocivi mentre l'articolo 30 riguarda l'informativa sul ritrovamento di organismi nocivi agli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono esserne colpiti.
  L'articolo 31 disciplina le emergenze fitosanitarie. A seguito della conferma del ritrovamento, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le prime misure fitosanitarie urgenti necessarie a eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.
  L'articolo 32 disciplina gli interventi di protezione delle piante. I Servizi fitosanitari regionali attuano o fanno attuare, nel territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/2031. Le misure ufficiali si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo. Le misure fitosanitarie sono a carico dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Qualora questi non le attuano nei tempi previsti, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio interviene coattivamente, ponendo i costi a carico degli interessati.
  L'articolo 33 disciplina le misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'organismo nocivo, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.
  Il Capo VII (artt. 34-36) riguarda l'istituzione e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali. Pag. 371
  L'articolo 34 istituisce, presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.
  L'articolo 35 disciplina la registrazione al RUOP mentre l'articolo 36 disciplina la revoca della registrazione al RUOP.
  Il Capo VIII (artt. 37-41) concerne il passaporto delle piante.
  L'articolo 37 regolamenta la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante.
  L'articolo 38 riguarda i piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.
  Gli articoli 39 e 40 riguardano, rispettivamente, le procedure relative alle ispezioni e alla revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante nonché i casi e le procedure di annullamento o rimozione del passaporto delle piante.
  L'articolo 41 disciplina le procedure di registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione.
  Il Capo IX (artt. 42-48) disciplina l'attività di controllo ufficiale su organismi nocivi, sulle piante, i prodotti e gli altri oggetti in tutte le loro fasi di produzione nonché sugli operatori professionali.
  Le disposizioni in esso contenute riguardano i controlli ufficiali (articolo 42), la delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (articolo 43), la controperizia (articolo 44), i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 45), i posti di controllo frontalieri (articolo 46), il piano di controllo fitosanitario nazionale (articolo 47) nonché i certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi (articolo 48).
  Il Capo X, (artt. 49 e 50) disciplina le deroghe applicate a piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali di selezione varietale o riproduttivi.
  Le disposizioni ivi contenute concernono l'autorizzazione temporanea all'introduzione e allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi (articolo 49) nonché la designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (articolo 50).
  Il Capo XI (artt. 51-54) contiene la disciplina relativa al Sistema informatico fitosanitario.
  L'articolo 51 istituisce il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e, se del caso, con altre autorità e operatori, nonché di raccogliere e gestire le relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea. Il SIPP integra, ove possibile, gli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, gestisce nel SIPP i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni: controlli ufficiali; sito web.
  L'articolo 52 contiene la disciplina relativa alla sezione controlli ufficiali del SIPP, istituita nell'ambito del Sistema informativo Pag. 372 agricolo nazionale (SIAN), la quale consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.
  L'articolo 53 disciplina la sezione Sito web del SIPP che consente al Servizio fitosanitario nazionale di condividere al suo interno, e di mettere a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.
  L'articolo 54 riguarda le attività di comunicazione per la protezione delle piante, consistenti nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.
  Il Capo XII (artt. 55-57) contiene la disciplina relativa alle sanzioni e le norme finanziarie.
  L'articolo 55 reca le sanzioni amministrative che si applicano alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e della normativa nazionale e unionale di settore.
  L'articolo 56 introduce la disciplina relativa ai diritti obbligatori per i controlli ufficiali sulle merci e per le altre attività ufficiali relative alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
  L'articolo 57 istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante. Esso demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di utilizzo del fondo, dei criteri di riparto e delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché delle relative attività di verifica. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito – dall'articolo 41-bis della L. n. 234/2012 – nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per il 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul nuovo Fondo per la protezione delle piante.
  Il Capo XIII (artt. 58 e 59) contiene le norme transitorie e finali.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 58 prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema di decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, se non in contrasto con la normativa europea vigente. Al riguardo, segnalo che l'analisi tecnico-normativa, parte III, 7), elenca i provvedimenti attuativi dei quali lo schema di decreto prevede l'emanazione.
  Infine, l'articolo 59 abroga il decreto legislativo n. 214 del 2005 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali».
  In conclusione, sottolinea come il tema della protezione delle piante dagli organismi nocivi rappresenti, insieme a quello dei cambiamenti climatici, una delle principali questioni delle quali la Commissione si è più volte occupata, anche attraverso lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo e l'approvazione di atti d'indirizzo. Ricorda, a tal proposito, che la Commissione nella precedente Legislatura ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 8-00212 in materia di contrasto alle fitopatie nella quale Pag. 373si rimarcava, tra l'altro, l'importanza di provvedere all'adeguamento della normativa nazionale a quella europea e di predisporre, in raccordo con le Regioni, efficaci interventi di lotta agli organismi nocivi, questioni sulle quali interviene ora il provvedimento in oggetto.
  Invita quindi i colleghi a fargli pervenire i rilievi che ritengano opportuni manifestando la sua ampia disponibilità a tenerne conto nel predisporre la proposta di parere sullo schema di decreto in esame.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

  La seduta comincia alle 14.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-05018 Ciaburro: Iniziative a tutela dei prodotti «Made in Italy».

  Monica CIABURRO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Monica CIABURRO (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rammenta come il fenomeno dell'Italian Sounding sia particolarmente incoraggiato dalla difficoltà di reperimento di determinati prodotti italiani sui mercati esteri, inducendo i consumatori ad affidarsi ad etichette di prodotti ad imitazione italiana. Rammenta che, nel caso del trattato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in discussione, solo le seguenti denominazioni, per quanto attiene ai formaggi, sono state annoverate: Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Sardo e Toscano, Provolone e Taleggio. Sottolinea che, in totale, l'Italia ha 52 formaggi a denominazione di origine protetta (DOP/IGP), i quali, in gran parte, non sono presenti nella lista di prodotti tutelati dall'accordo tra Unione europea e Cina, come, ad esempio, il Robiola di Roccaverano, il Murazzano, l'Ossolano e il Raschera, tutti eccellenze DOP del Piemonte. Evidenzia che, nel caso di queste produzioni, è opportuno ricordare che la crisi da COVID-19, con la chiusura dei canali HoReCa, ha comportato ad un incremento delle quantità di prodotto invendute, con enormi danni conseguenti per l'intero comparto: basti pensare che nel caso del Castelmagno DOP e del Robiola di Roccaverano DOP si registrano perdite rispettivamente di 40.000 e 20.000 euro a settimana. Osserva come, di converso, questo fenomeno non può che ridurre la presenza sul mercato estero dei prodotti italiani maggiormente tipici, più lontani dalle produzioni industriali, favorendo la presenza e la scelta di imitazioni e alimentando il fenomeno dell'Italian Sounding. Ricorda che non è un caso che l'Italian Sounding, nel mondo valga – indotto incluso – oltre 100 miliardi di euro, con un aumento record negli ultimi anni, con almeno 600 prodotti italiani imitati nei mercati asiatici. Alla luce delle già evidenti difficoltà affrontate dal comparto, ritiene che non sia da Paese responsabile come l'Italia e non è da Ente sovranazionale ambizioso come l'Unione europea trattare con Paesi noti per i maggiori livelli di contraffazione come la Repubblica Popolare Cinese, senza prevedere adeguate misure sanzionatorie. Ritiene altresì ancora più umiliante che non si colga l'opportunità costituita da accordi internazionali di così ampio respiro per sanzionare ed arginare la crescente imitazione di prodotti italiani Pag. 374e che questi accordi vengano stipulati con un Paese che non rispetta in alcun modo gli stessi disciplinari vigenti in Unione europea, né tantomeno gli stessi regimi di tutela e salvaguardia del mondo del lavoro e della qualità delle produzioni agroalimentari.

5-05019 Loss: Sulle modalità di assunzione di personale dipendente da parte dei Centri di assistenza agricola.

  Martina LOSS (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Martina LOSS (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Evidenziando come la questione sia stata prospettata anche presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene, in primo luogo, che la struttura dei Centri di assistenza agricola non possa essere rafforzata, ove gli stessi vengano privati dell'apporto di importanti figure professionali, che soddisfano ex ante requisiti di competenza ed onorabilità, essendo iscritti ad ordini o collegi. Non comprende, inoltre, come un lavoratore dipendente, al quale non è nemmeno richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio o il superamento di un'esame di Stato, possa essere ritenuto più idoneo di un libero professionista iscritto ad un albo, come tale dotato di un'assicurazione professionale e soggetto al controllo dei consigli di disciplina, oltre che ad una formazione obbligatoria permanente. Rammenta, infine, che, contrariamente a quanto asserito dal sottosegretario, che ha dichiarato che non sarebbero state assunte sull'argomento iniziative parlamentari, il suo gruppo ha presentato specifiche proposte emendative che non sono state accolte. Ribadisce, quindi, in tale ambito, l'impegno del suo gruppo perché venga reso un servizio più efficiente alle aziende agricole.

5-05020 Gagnarli: Iniziative a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari italiane danneggiate dalla crisi epidemiologica in corso.

  Gianpaolo CASSESE (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Gianpaolo CASSESE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario.
  In particolare, ritiene che quanto ha illustrato il sottosegretario, soprattutto in merito alle iniziative su cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è al lavoro per sostenere il comparto, appaia rassicurante. Osserva come sia evidente l'impegno del Ministero per garantire l'accesso al credito delle imprese agricole, che per tutto il periodo emergenziale, non hanno mai fatto mancare i propri prodotti sulla tavola degli italiani, svolgendo un ruolo quasi sociale.
  Nel rilevare come il Governo abbia adeguatamente risposto alle esigenze del comparto agricolo, richiama, in particolare, gli interventi che hanno garantito la liquidità necessaria alle imprese, come gli strumenti messi in campo attraverso l'Ismea, nonché misure come il pegno rotativo su prodotti Dop e Igp o l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, necessarie per dare la possibilità alle aziende agricole di investire sul futuro, creando innovazione e valore aggiunto.
  Nel rammentare che tali strumenti sono volti a consentire finanziamenti di lungo periodo, evidenzia il ruolo attivo del Parlamento nel proseguire in direzione di tali obiettivi. Auspica, in conclusione, l'apertura di una nuova stagione per il settore agricolo, al quale è indispensabile garantire una concreta prospettiva di rilancio a seguito della crisi determinata dalla pandemia da Covid-19.

Pag. 375

5-05021 Anna Lisa Baroni: Iniziative a sostegno del prezzo delle carni suine.

  Anna Lisa BARONI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Anna Lisa BARONI (FI), pur riconoscendo come il Governo abbia adottato alcune misure per intervenire sulla questione prospettata nel suo atto di sindacato ispettivo, ritiene, tuttavia, che gli interventi messi in atto siano ampiamente insufficienti. A tale riguardo, rileva l'opportunità che il Ministro convochi con urgenza un tavolo, coinvolgendo gli tutti gli attori della filiera produttiva interessata; ciò al fine di tener fermo il prezzo delle carni suine, in misura sufficiente a coprire, quanto meno, i costi di produzione. Nel ricordare la sua provenienza dalla città di Mantova, per la quale la produzione di carne suina rappresenta una tradizione d'eccellenza, richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità che, in sede europea, sia valutata la possibilità di adottare misure quali la riduzione del parco scrofe e la destinazione di adeguate risorse per le vaccinazioni contro la peste suina. Ciò premesso, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo.

  Filippo GALLINELLA, presidente, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 18 novembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana sport equestri (FISE) e dell'Associazione italiana Appaloosa, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.