CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.45.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.
Testo unificato C. 164 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, segnala che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge recanti norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut), come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Ricorda che l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea è previsto a partire da lunedì 16 novembre 2020.
  Segnala che il provvedimento ha la finalità di tutelare, in particolare attraverso la ricerca e la produzione dei cosiddetti farmaci orfani, il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, ovvero quelle malattie, anche di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza, inferiore a cinque individui ogni 10.000. Sono Pag. 125considerati rientranti tra le malattie rare anche i tumori rari.
  Evidenzia quindi come, in assenza di un intervento di sostegno da parte dello Stato, i farmaci necessari per la cura delle malattie rare, o quanto meno per migliorare le condizioni vita dei malati, non sarebbero oggetto di ricerca e produzione da parte delle industrie farmaceutiche, in ragione della scarsità di utili che se ne possono ricavare.
  Fa presente che il provvedimento si compone di 16 articoli, suddivisi in cinque Capi.
  Il Capo I, articoli da 1 a 3, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento.
  Il Capo II, articoli da 4 a 6, interviene in materia di prestazioni e benefici per le persone affette da malattie rare. Gli articoli 4 e 5 prevedono che i trattamenti sanitari, i dispositivi medici e i presidi sanitari necessari ai soggetti affetti dalle malattie rare siano posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale e a tal fine il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 6 istituisce poi il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, finalizzato al sostegno del lavoro di cura e di assistenza delle persone affette da malattie rare. A tale proposito evidenzia in particolare che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che le donazioni e i lasciti al Fondo, da chiunque effettuati, siano deducibili dal reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi.
  Il Capo III, articoli da 7 a 10, disciplina il Centro nazionale per le malattie rare, istituisce il Comitato nazionale per le malattie rare e prevede l'adozione del Piano nazionale per le malattie rare, il riordino della Rete nazionale per le malattie rare e i flussi informativi delle reti regionali e interregionali per le malattie rare.
  Il Capo IV, articoli da 11 a 14, riguarda ricerca, formazione e informazione in materia di malattie rare. Si prevede un rifinanziamento del Fondo nazionale per l'impiego di farmaci orfani e di farmaci, non ancora commercializzati, per particolari e gravi patologie; la promozione della tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente e attività di formazione e informazione sulle malattie rare.
  Nell'ambito del Capo IV, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, sottolinea quanto previsto dall'articolo 12, commi da 1 a 4, che attribuisce incentivi fiscali per favorire la ricerca. In dettaglio si prevede la concessione, a decorrere dal 2021, di un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. L'agevolazione opera in favore dei soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca, ovvero dei soggetti che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. In proposito auspica che detto limite di 10 milioni di euro annui possa presto essere incrementato per consentire un più ampio sviluppo della ricerca in materia.
  Il credito di imposta, che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di reddito. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La norma chiarisce inoltre che al credito d'imposta non si applica il limite annuo di 250.000 euro per la compensazione dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Non è invece menzionato il limite annuo di compensazione mediante F24, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, il quale, per il solo anno 2020, è Pag. 126stato innalzato da 700.000 a 1 milione di euro dall'articolo 147 del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel silenzio della disposizione, tuttavia, tale limite va considerato operativo nella misura ordinaria di 700.000 euro, dal momento che la norma stabilisce che il credito di imposta si applichi a decorrere dal 2021.
  I criteri e le modalità di attuazione del credito di imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Con riferimento all'agevolazione testé illustrata si ricorda che l'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha introdotto un credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L'agevolazione, nella misura del 12 per cento della spesa, è concessa, salvo specifiche esclusioni, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione».
  Al riguardo, si segnala l'opportunità di verificare eventuali sovrapposizioni tra le agevolazioni disposte dalla norma in commento e quelle più generali del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, di cui alla citata legge di bilancio 2020, anche per effettuare gli opportuni coordinamenti normativi.
  Segnala inoltre che i commi 5 e 6 del citato articolo 12 consentono alle imprese farmaceutiche e biotecnologiche, che intendono svolgere studi per i farmaci orfani, di accedere agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000, che comprendono, tra l'altro, la concessione di crediti di imposta per l'assunzione di personale di ricerca, per contratti di ricerca e per borse di studio.
  Infine il Capo V, articoli 15 e 16, reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri del provvedimento, nonché la clausola di salvaguardia per l'applicazione del medesimo provvedimento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2), nella quale sono formulati alcuni rilievi in relazione al credito di imposta di cui all'articolo 12, commi da 1 a 4, del provvedimento. Detti rilievi attengono a un possibile contrasto della misura con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, all'individuazione dei Ministri competenti a emanare il regolamento attuativo di cui all'articolo 12, comma 3, e all'opportunità di coordinare, come segnalato anche dal relatore, la nuova misura con il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge di bilancio per il 2020.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, prendendo atto di quanto segnalato dal rappresentante del Governo, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 13.55.

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Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.
(Deliberazione).

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, sulla quale si era già unanimemente convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 novembre scorso.
  Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (vedi allegato 4).

  Raffaele TRANO (MISTO) esprimendo apprezzamento per il programma dell'indagine conoscitiva, evidenzia che il termine del 30 giugno 2021, previsto per la conclusione dei lavori, consentirebbe di approfondire anche la riforma del catasto, che peraltro ha indubbi riflessi sulla determinazione del reddito fondiario, il quale costituisce una delle categorie di reddito soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Suggerisce inoltre di affrontare anche la questione, più volte sollevata, della semplificazione amministrativa in ambito fiscale, alla quale si potrebbero dedicare alcune specifiche audizioni.

  Luigi MARATTIN, presidente, esprime in primo luogo il timore che un eccessivo ampliamento dell'oggetto dell'indagine possa determinare un minore approfondimento delle questioni fondamentali che ci si propone di affrontare. Riconosce ad ogni modo la difficoltà di delimitare in modo rigido il perimetro della materia presa in considerazione, ed il titolo dell'indagine è stato a tal fine lasciato volutamente aperto ad «altri aspetti del sistema tributario».
  Osserva inoltre che il termine del 30 giugno 2021 è stato fissato come data limite e che è opportuno – affinché il lavoro sia proficuo e possa avere riflessi concreti – procedere celermente, allo scopo di completare i lavori prima che il Governo presenti il disegno di legge delega di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, più volte preannunciato. Ritiene infatti che il disegno di legge dovrebbe essere presentato nei primi sei mesi del prossimo anno, essendone stata prospettata l'entrata in vigore già a decorrere dall'anno 2022.
  Segnala inoltre che le audizioni da effettuare saranno assai numerose, considerando infatti che occorrerà prevedere l'intervento delle singole associazioni e ordini professionali e di esperti e studiosi della materia, che nel Programma sono richiamati in maniera complessiva.
  Ritiene pertanto opportuno che l'indagine si concentri al suo avvio sul tema dell'IRPEF; la Commissione potrà quindi in un secondo momento valutare, in relazione ad una diversa tempistica nelle iniziative legislative del Governo, o rispetto a esigenze di approfondimento emerse nel corso dei lavori, se estendere il proprio esame anche ad altri aspetti del sistema tributario.

  Raffaele TRANO (MISTO), prendendo atto di quanto segnalato dal Presidente, che giudica corretto, evidenzia che comunque sarà a suo avviso inevitabile che emergano alcune questioni connesse alla semplificazione fiscale e aggiunge che ciò potrebbe rappresentare un elemento di continuità con l'attività sinora svolta dalla Commissione nella corrente Legislatura, che ha visto l'approvazione, da parte della Camera dei deputati, della proposta di legge Ruocco C. 1074, in materia di semplificazione fiscale.

  Marco OSNATO (FDI), invitando a tenere nel debito conto il patrimonio immobiliare degli italiani, sottolinea l'importanza del catasto ai fini di una corretta quantificazione dei redditi fondiari; ritiene si tratti di un tema da non trascurare nel momento in cui si affronta la materia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

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  Alessandro CATTANEO (FI), manifestando il forte interesse e la più ampia disponibilità del proprio gruppo sulla tematica oggetto dell'indagine conoscitiva, auspica che tutti i Commissari si impegnino per svolgere un proficuo lavoro nei tempi stabiliti.

  Umberto BURATTI (PD) ricorda che anche la riforma degli anni Settanta, con la quale fu introdotta l'IRPEF, fu preceduta da un lungo lavoro di studio, che permise di introdurre una disciplina organica dell'imposta, la quale purtroppo è stata snaturata ad opera di ripetuti interventi successivi, privi di organicità.
  Sottolinea quindi la necessità di svolgere un approfondito lavoro di indagine per realizzare una compiuta riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza limitarsi a una semplice manovra. Occorrerà comunque prestare attenzione anche al gettito di questa importante fonte di entrata e ai connessi controlli, che comporteranno inevitabilmente la necessità di affrontare la questione della semplificazione amministrativa.

  Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) assicura il sostegno del proprio gruppo allo svolgimento dell'indagine conoscitiva allo scopo di realizzare una riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Segnala inoltre di ritenere congruo il termine fissato per la conclusione dei lavori.

  Luigi MARATTIN, presidente, esprime infine l'auspicio che lo svolgimento dell'indagine conoscitiva possa essere accompagnato da un ampio dibattito, che coinvolga, anche al di fuori delle aule parlamentari, una vasta platea di esperti ed invita i gruppi a farsi parte attiva in tal senso.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.