CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2020
464.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione la deputata Lucia Albano, alla quale porge i migliori auguri di buon lavoro.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che nella seduta del 27 ottobre scorso il relatore Scerra ha illustrato i contenuti del provvedimento e che sono state successivamente presentate, limitatamente alle parti di competenza della Commissione Finanze, due proposte emendative: gli articoli aggiuntivi Baratto 18.01 e 18.02 (vedi allegato 1). Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Baratto 18.02, che reca le modalità di rimborso della addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica a seguito della sua abrogazione ad opera dell'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 16 del 2012, in recepimento delle previsioni della direttiva 2008/118/CE, deve ritenersi inammissibile. Ciò in quanto detto articolo aggiuntivo reca una mera disciplina interna, applicativa del citato articolo 4, con il quale è già stata recepita la corrispondente disposizione europea, e non appare pertanto direttamente volto a superare una mancata conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo.
  Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sull'articolo aggiuntivo Baratto 18.01.

  Filippo SCERRA (M5S), relatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Baratto 18.01.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baratto 18.01.

  Filippo SCERRA (M5S), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione predisposta dal relatore e nomina il deputato Scerra quale relatore presso la XIV Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SANI (PD), relatore, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2413 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
  L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due Parti ed è integrato da memorandum d'intesa che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
  Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, segnala che gli articoli da 1 a 5 definiscono la terminologia utilizzata nell'Accordo; richiamano le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944; individuano i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, quali il diritto di sorvolo, il diritto di scalo tecnico e il diritto di svolgere attività commerciali e prevedono i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio.
  Le norme contenute negli articoli da 6 a 10 stabiliscono l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali, anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente; prevedono Pag. 66 il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente, riservando comunque alle Parti il diritto di rifiutare detto riconoscimento; stabiliscono le condizioni in base alle quali le Parti si conformano alla legislazione in materia di sicurezza aerea (safety) e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (security), nonché le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso.
  Di specifico interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 11, che regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tuttavia, viene esplicitato che nulla impedisce all'Italia di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un vettore del Ruanda che operi per viaggi interni al territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.
  I successivi articoli da 12 a 23 si occupano della concorrenza leale in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare; delle tariffe, da improntare ai principi di libera concorrenza e non discriminazione; del trasferimento dei proventi, in valuta locale o convertibile, derivanti dal trasporto di persone e cose; dei principi e delle modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso; della rappresentanza dei vettori aerei; dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, mediante utilizzo delle infrastrutture aeroportuali; dei sistemi di prenotazione computerizzati; degli accordi di cooperazione; delle statistiche; delle consultazioni finalizzate a garantire il rispetto dell'Accordo ed eventuali procedure di emendamento da attuare sulla base del mutuo consenso; della composizione delle controversie sull'applicazione o sull'interpretazione dell'Accordo e della facoltà di adesione delle Parti contraenti ad accordi multilaterali che investano argomenti trattati dall'Accordo.
  Infine gli articoli da 24 a 26 regolamentano il diritto di recesso unilaterale; pongono l'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile – ICAO e subordinano l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo al perfezionamento delle rispettive procedure interne.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 al comma 1 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 2 prevede che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 21 dell'Accordo – relativi agli accordi di cooperazione, alle consultazioni tra le Parti e alle procedure emendative dell'Accordo – si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco LACARRA (PD), relatore, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2414 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017. Pag. 67
  L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi ed è integrato da memorandum d'intesa che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
  Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, evidenzia che gli articoli da 1 a 6 definiscono la terminologia utilizzata nell'Accordo; tutelano la concorrenza, precisando che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza; richiamano le norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 1944; individuano i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, quali il diritto di sorvolo, il diritto di scalo tecnico e il diritto di attività commerciale; definiscono i principi generali da applicare in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare e prevedono l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali, anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente.
  Gli articoli da 7 a 11 riguardano designazione e autorizzazioni di esercizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate; stabiliscono i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio; richiamano il rispetto degli obblighi internazionali relativi alla protezione della navigazione aerea da atti illeciti (aviation security); prevedono il riconoscimento dei certificati e delle licenze degli aeromobili e delle qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente e stabiliscono le condizioni di base per conformarsi alla legislazione in materia di sicurezza aerea (aviation safety).
  Segnala quindi in particolare l'articolo 12, di specifico interesse per la Commissione Finanze, che regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tuttavia, viene esplicitato che nulla impedisce all'Italia di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un vettore delle Filippine che operi per viaggi interni al territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.
  I successivi articoli da 13 a 18 definiscono le modalità per l'imposizione di oneri e diritti aeroportuali, nel rispetto del principio di non discriminazione; disciplinano le opportunità commerciali delle Parti; riconoscono la possibilità di intese di cooperazione, come code sharing, block space e leasing di aeromobili; consentono a ciascun vettore autorizzato di organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte; disciplinano il cambio e il trasferimento delle entrate, consentendo, su base reciproca, il trasferimento dei proventi, e definiscono il regime di predisposizione e applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati.
  Gli articoli da 19 a 22 prevedono lo scambio dei dati di traffico e dei dati statistici; la possibilità di richiedere consultazioni e la proceduta di emendamento dell'Accordo; la modifica dell'Accordo in conseguenza dell'entrata in vigore di convenzioni o accordi multilaterali sul trasporto aereo ai quali aderiscono entrambe le Parti e disciplina la composizione delle controversie, da effettuare in primo luogo tramite negoziato e, in caso di esito negativo, attraverso i canali diplomatici.
  Infine gli articoli da 23 a 25 regolamentano il diritto di recesso unilaterale; pongono l'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile – ICAO e subordinano l'entrata in vigore dell'Accordo stesso al perfezionamento delle rispettive procedure interne.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, osserva che questo consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 al comma 1 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 2 prevede che ad Pag. 68eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo – relativi agli accordi di cooperazione, alle consultazioni tra le Parti e alle procedure emendative dell'Accordo – si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), relatrice, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2416 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
  L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi ed è integrato da memorandum d'intesa che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
  Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, fa presente che gli articoli da 1 a 5 definiscono la terminologia utilizzata nell'Accordo; stabiliscono le regole sulla competizione e il divieto di pratiche anticompetitive; richiamano le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944; individuano i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, quali il diritto di sorvolo, il diritto di scalo tecnico e il diritto di svolgere attività commerciali e definiscono i principi generali da applicare in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare.
  Si prevede quindi l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali, anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente (articolo 6).
  Gli articoli da 7 a 11 riguardano designazione e autorizzazioni di esercizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate; stabiliscono i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio; richiamano il rispetto degli obblighi internazionali relativi alla protezione della navigazione aerea da atti illeciti (aviation security); prevedono il riconoscimento dei certificati e delle licenze degli aeromobili e delle qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente e stabiliscono le condizioni di base per conformarsi alla legislazione in materia di sicurezza aerea (aviation safety).
  Sottolinea poi che è di specifico interesse per la Commissione Finanze l'articolo 12, che regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo. Tuttavia, viene esplicitato che nulla impedisce all'Italia di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel territorio nazionale per essere utilizzato da un vettore delle Seychelles che operi per viaggi interni al territorio italiano o dall'Italia in un altro Stato dell'Unione europea.
  I successivi articoli da 13 a 18 definiscono le modalità per l'imposizione di oneri e diritti aeroportuali, nel rispetto del principio di non discriminazione; disciplinano le opportunità commerciali delle Parti; riconoscono la possibilità di intese di cooperazione, Pag. 69 come il code sharing e il block space; consentono a ciascun vettore autorizzato di organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, utilizzando le infrastrutture aeroportuali; disciplinano la conversione e il trasferimento delle entrate, consentendo, su base reciproca, il trasferimento dei proventi, e definiscono il regime di predisposizione e applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati.
  Gli articoli da 19 a 22 prevedono lo scambio dei dati di traffico e dei dati statistici; la possibilità di richiedere consultazioni e la proceduta di emendamento dell'Accordo; la modifica dell'Accordo in conseguenza dell'entrata in vigore di convenzioni o accordi multilaterali sul trasporto aereo ai quali aderiscono entrambe le Parti e disciplina la composizione delle controversie, da effettuare in primo luogo tramite negoziato e, in caso di esito negativo, attraverso i canali diplomatici.
  Infine gli articoli da 23 a 25 regolamentano il diritto di recesso unilaterale; pongono l'obbligo di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile – ICAO e subordinano l'entrata in vigore dell'Accordo stesso al perfezionamento delle rispettive procedure interne.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 al comma 1 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 2 prevede che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo – relativi agli accordi di cooperazione, alle consultazioni tra le Parti e alle procedure emendative dell'Accordo – si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
C. 2580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca MIGLIORINO (M5S), relatore, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2580, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
  L'Accordo si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni e si propone di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti, nonché di costituire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono un interscambio commerciale e finanziario con la Cina.
  Ricorda che tra Italia e Cina è già in vigore, dal 1990, un Accordo per evitare le doppie imposizioni, mentre un analogo Accordo è stato stipulato nel 2013 con la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong. L'Accordo oggetto della ratifica in esame, che si compone di 30 articoli e un Protocollo, costituisce un aggiornamento dei precedenti Accordi alla luce dell'evoluzione degli standard internazionali e si conforma allo schema-base dell'OCSE, con Pag. 70l'accoglimento di alcune disposizioni contenute nel modello ONU sulla materia.
  Ai sensi dell'articolo 1, l'Accordo si applica alle persone, fisiche e giuridiche, residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti e, sotto il profilo oggettivo, è limitata all'imposizione sui redditi, costituita – per la parte italiana – dall'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, dall'imposta sul reddito delle società – IRES e dall'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (articolo 2). Gli articoli da 3 a 5 recano definizioni, con particolare riguardo a quella di residente e di stabile organizzazione.
  Gli articoli da 6 a 9 individuano lo Stato nel quale sono sottoposte a tassazione alcune tipologie di reddito.
  Nello specifico:

   i redditi immobiliari sono sottoposti a tassazione nello Stato nel quale sono situati gli immobili;

   gli utili delle imprese sono tassati nello Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata: in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura imputabile a tale stabile organizzazione;

   gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione;

   per gli utili di imprese associate, si prevede che gli Stati contraenti possano effettuare rettifiche dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali, procedendo ai conseguenti aggiustamenti in conformità alla procedura amichevole prevista dall'articolo 26 dell'Accordo.

  Gli articoli da 10 a 12 disciplinano la tassazione dei redditi di capitale (dividendi, interessi e royalties), individuando un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte e fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo nella misura del 10 per cento. Al riguardo, la relazione introduttiva chiarisce come le aliquote massime di prelievo che la Cina potrà applicare appaiano in linea con quelle concordate nelle convenzioni stipulate da Pechino con i maggiori Stati europei, conferendo perciò agli investitori italiani la possibilità di una operatività paritaria rispetto ai maggiori concorrenti europei.
  Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13, con alcune eccezioni, prevede l'imposizione nello Stato di residenza del cedente.
  Le eccezioni a tale principio riguardano le plusvalenze derivanti da:

   cessioni di beni immobili, che sono tassate nello Stato in cui si trova l'immobile;

   cessioni di beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione o a una base fissa, che sono tassate nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa;

   cessioni di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, che sono tassate nel Paese in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

  Al trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti è dedicato l'articolo 14, a quello sui redditi da lavoro subordinato l'articolo 15, ai gettoni di presenza l'articolo 16, mentre l'articolo 17 riguarda il trattamento fiscale dei redditi da attività di artisti e sportivi.
  L'articolo 18 disciplina le pensioni, prevedendone la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario, salvo che per i pagamenti erogati per mezzo di un sistema previdenziale pubblico, che sono imponibili nello Stato dove è effettuata l'erogazione, mentre l'articolo 19, dedicato alle remunerazioni e alle pensioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte. Pag. 71
  Per studenti e apprendisti (articolo 20) viene prevista un'esenzione dalla tassazione nello Stato in cui questi sono temporaneamente soggiornanti, a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. Per i redditi di insegnanti e ricercatori temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 21 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento.
  Per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi da quelli trattati negli articoli precedenti, l'articolo 22 prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.
  Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'articolo 23 prevede, per quanto concerne l'Italia, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, in armonia con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro Paese.
  L'articolo 24, volto a prevenire abusi sull'Accordo, prevede che nessun beneficio sarà concesso in relazione a un elemento di reddito, qualora vi sia la ragionevole presunzione che l'ottenimento di tale beneficio abbia motivato essenzialmente un'intesa o una transazione che ha prodotto quell'elemento di reddito.
  I successivi articoli dispongono quindi: un principio di non discriminazione (articolo 25); una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi all'Accordo (articolo 26); lo scambio di informazioni fra le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo (articolo 27); l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari (articolo 28).
  L'articolo 29 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e l'applicabilità temporale delle sue disposizioni. Prevede inoltre che dalla data di applicabilità delle disposizioni dell'Accordo in esame cesserà di avere effetto il precedente Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese sulle doppie imposizioni.
  L'articolo 30, infine, prevede la durata indeterminata dell'Accordo e ne individua le modalità di denuncia.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, segnala che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 provvede, al comma 1, alla copertura dell'onere derivate dal provvedimento, valutato in 10,353 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mentre il comma 3 evidenzia che all'attuazione dell'articolo 27 dell'Accordo, relativo allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti degli Stati contraenti, si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 stabilisce infine che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  In considerazione di quanto testé esposto, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.