CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2020
464.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 28

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Andrea Di Nicola, Coordinatore del gruppo di ricerca «eCrime» presso l'Università degli Studi di Trento, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giacomo Lasorella, Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 4 novembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Emendamenti C. 1824-A
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

Pag. 29

  Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 5 degli emendamenti al testo della proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Alberto STEFANI, presidente, dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice.

Proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Doc. XXII, n. 37.
(Parere alle Commissioni riunite II e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze, il Doc. XXII, n. 37, recante proposta di Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che il 6 marzo 2013 David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (MPS), è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. Secondo i proponenti dell'atto in esame, il caso richiede una riapertura delle indagini, affinché la magistratura possa ricostruire quanto effettivamente accadde a David Rossi, sebbene alcune importanti prove non siano più acquisibili.
  Per quanto riguarda il contenuto del Doc. XXII, n. 37, osserva che l'articolo 1, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, istituisce la Commissione d'inchiesta e ne definisce le funzioni.
  In particolare, segnala che l'istituenda Commissione ha il compito di:

   ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

   esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

   verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

  L'articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica, ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è Pag. 30disposta dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari. L'Ufficio di Presidenza è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.
  Per l'elezione del Presidente della Commissione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

  La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.
  Ai sensi dell'articolo 3 la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si specifica che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  La disposizione stabilisce inoltre che la Commissione può acquisire copia di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Si prevede altresì che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto. Per il segreto di Stato, nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, trovano applicazione le norme vigenti ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, quali disciplinano diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366) alla calunnia (articolo 368), dalla falsa testimonianza (articolo 372) alla frode processuale (articolo 374), dall'intralcio alla giustizia (articolo 377) al favoreggiamento (articoli 378 e 379), alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis), al patrocinio o consulenza infedele (articoli 380 e 381) e alla punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-bis).
  La disposizione specifica poi che la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 4 impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, al personale addetto, a ogni altra persona che collabora con la Commissione e a chi compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione.
  La violazione dell'obbligo del segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.
  L'articolo 5 prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta.
  Si specifica che le sedute della Commissione sono pubbliche ma la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  Si stabilisce altresì che la Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il richiamato regolamento interno è stabilito il numero Pag. 31massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  Le spese per il funzionamento della Commissione, poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e dei princìpi costituzionali, ricorda che l'articolo 82, primo comma, della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
  L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive Assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni, che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.
  In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.
  Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.
  L'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase istruttoria delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni renitenti.
  In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte di periti, interpreti o testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

  La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione della persona interrogata.
  Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione Pag. 32 può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alberto STEFANI, presidente, dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.
C. 2575 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2575, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come il Protocollo di modifica, di cui si propone la ratifica, si renda necessario per adeguare le disposizioni in materia di scambi di informazione ai più recenti standard internazionali, contrastare più efficacemente l'evasione fiscale internazionale e rispondere ai più recenti standard dell'OCSE in materia.
  Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo di modifica, che si compone di 4 articoli, l'articolo I aggiorna il campo di applicazione della Convenzione, al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nell'ordinamento tributario italiano. In particolare, il riferimento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è sostituito da quello all'imposta sul reddito delle società (IRES) e il riferimento all'imposta locale sui redditi è sostituito da quello all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  L'articolo II interviene sull'articolo 3 della Convenzione, che reca le definizioni generali, per adeguare la definizione del territorio dell'Italia e dell'Ecuador alle definizioni attualmente in uso e rispondenti alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale, nonché per adeguare la designazione delle autorità competenti (per l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze).
  L'articolo III è interamente sostitutivo dell'articolo 27 della Convenzione, relativo allo scambio di informazioni, che viene aggiornato all'attuale standard internazionale in materia (standard OCSE).
  In particolare, i primi cinque paragrafi del novellato articolo 27 della Convenzione corrispondono all'attuale articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE, con il superamento, tra l'altro, del cosiddetto «domestic tax interest» – in quanto lo scambio di informazioni non viene limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (articolo 27, paragrafo 4) – nonché del segreto bancario (articolo 27, paragrafo 5), in quanto lo Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria.
  Vengono, inoltre, introdotte ulteriori disposizioni (ai paragrafi da 6 a 10 del nuovo articolo 27) in tema di scambio di informazioni, i quali disciplinano gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa, prevedendo, in particolare, che Pag. 33gli elementi procedurali in questione non debbano ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che ad una pluralità di contribuenti non identificati individualmente (richieste di gruppo), pur non potendo condurre, in conformità ai princìpi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (cosiddetto fishing expedition). In conformità ai princìpi OCSE, tali disposizioni prevedono le condizioni e le modalità di effettuazione delle richieste.
  Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (S. 1379), il nuovo articolo 27 della Convenzione costituisce l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto fornisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali, costantemente perseguito dall'Italia e riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE, Unione europea).
  L'articolo IV concerne l'entrata in vigore del Protocollo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 3 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 concerne l'entrata in vigore, stabilita per il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Alberto STEFANI, presidente, dichiara l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997.
C. 2578 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2578, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, rileva preliminarmente come lo Scambio di Note di cui si propone la ratifica abbia lo scopo di prorogare a tempo indeterminato la vigenza dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopije il 9 maggio 1997, ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 46, entrato in vigore, per la durata di cinque anni, dal 17 ottobre 2007, e tacitamente rinnovato per altri cinque anni.
  Lo Scambio di Note è composto dalla Nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Skopje n. 118-10/2017 del 3 febbraio 2017 e dal riscontro positivo del Ministero degli Affari esteri macedone n. 46-4093/5 del 23 agosto 2017, aventi per oggetto, come appena Pag. 34 ricordato, il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo del 1997.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo italo – macedone, del quale lo Scambio di Note in esame prolunga la durata a tempo indeterminato, esso è costituito da un breve preambolo e da nove articoli.
  L'articolo 1 prevede che le Parti agiscano di comune intesa, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione militare sulla base del principio di reciprocità.
  L'articolo 2 individua le Autorità competenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo.
  L'articolo 3 elenca in modo dettagliato i settori in cui si attuerà la collaborazione militare tra le Parti:

   sicurezza e politica di difesa;

   peace-keeping e operazioni umanitarie;

   rispetto dei trattati internazionali relativi alla difesa, alla sicurezza e al controllo degli armamenti;

   organizzazione e gestione delle Forze armate;

   formazione e addestramento;

   materiali per la difesa;

   questioni ambientali;

   medicina, storia e sport militari;

   ulteriori settori di cooperazione di reciproco interesse.

  L'articolo 4 contempla le modalità della cooperazione, che consistono in: incontri e visite; scambi di esperienze fra esperti; attività comuni nell'ambito del programma di Partenariato per la pace; partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; contatti tra istituti militari; partecipazione a corsi, seminari e simposi; scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; attività culturali e sportive.
  L'articolo 5 stabilisce i criteri per la ripartizione delle spese.
  L'articolo 6 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati.
  L'articolo 7 riguarda lo scambio di informazioni finalizzato all'attuazione dell'Accordo, che ha luogo tramite le rappresentanze diplomatiche dei due Paesi.
  L'articolo 8 è relativo alle modalità di risoluzione delle controversie.
  L'articolo 9 riguarda la durata, le procedure di modifica, l'entrata in vigore e le modalità di rinnovo dell'Accordo.
  In virtù delle modifiche introdotte dallo Scambio di Note di cui si propone la ratifica l'Accordo sarà rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle due Parti. In tal caso, la Parte dovrà notificare all'altra Parte tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell'Accordo di cui lo Scambio di Note prevede il rinnovo e la clausola di invarianza finanziaria quanto alle restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo Pag. 35 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Alberto STEFANI, presidente, dichiara l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 novembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della CARITAS, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di Martino Santacroce, Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giuseppe Zambito, Sindaco di Siculiana, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Filippo Miraglia, rappresentante del Tavolo Nazionale Asilo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 19.15 alle 19.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa e Linosa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 19.35 alle 19.50.