CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2020
463.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 128

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
Atto n. 197.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017). Pag. 129
  Evidenzia che le disposizioni integrative e correttive recate dallo schema di decreto in esame tengono conto dei regolamenti delegati della Commissione europea, pubblicati il 20 dicembre 2017, che integrano la direttiva (UE) 2016/97. Si tratta del regolamento delegato (UE) 2017/2358 recante i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (POG) per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 in materia di obblighi di informazione e norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
  Rammenta che la citata direttiva (UE) 2016/97 mira a migliorare le modalità di vendita dei prodotti assicurativi per garantire reali benefici ai consumatori e agli investitori al dettaglio nell'UE. In particolare, la direttiva ha ampliato il quadro regolamentare relativo ai prodotti d'investimento assicurativo con riferimento ai conflitti d'interesse, alla informativa precontrattuale, agli incentivi e alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto.
  Sottolinea che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017, il citato decreto legislativo n. 68 del 2018 ha, tra l'altro, ampliato la platea dei destinatari della disciplina, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività transfrontaliera, e previsto l'istituzione dell'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'IVASS; il provvedimento ha, inoltre, previsto l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario e finanziario, e rafforzato l'impianto sanzionatorio di imprese e distributori.
  Venendo allo schema di decreto legislativo in esame, rileva che esso si compone di tre articoli, il primo dei quali reca modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, attinenti, tra l'altro, alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro unico intermediari), alle attività delle fasi pre-contrattuale, contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e post-contrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 è suddiviso il 36 commi, tra cui segnala: i commi 1 e 2, che estendono l'ambito applicativo delle procedure per la segnalazione all'interno delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e delle loro controllanti, da parte di tutto il personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta (whistleblowing); il comma 11, che integra le disposizioni in materia di informazioni relative alla distribuzione assicurativa e alle comunicazioni pubblicitarie, chiarendo tra l'altro che, quando i presìdi adottati non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore (e non più l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione) informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse; il comma 12, che rafforza gli obblighi informativi in caso di vendita associata di prodotti assicurativi e servizi accessori acquistabili separatamente.
  Segnala inoltre il comma 14, che limita l'ambito applicativo della disposizione che stabilisce che l'intermediario assicurativo (o l'impresa di assicurazione) debba informare il cliente che la mancata fornitura da parte di quest'ultimo di alcune informazioni pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso, stabilendo che tale obbligo informativo sia confermato con riferimento alla mancata fornitura da parte del cliente delle sole informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze sul tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, e non anche, come prevede la normativa vigente, alle informazioni sulla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di Pag. 130investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio: tali ulteriori obblighi informativi non sono infatti richiesti dalla direttiva (UE) 2016/97.
  Evidenzia come di più stretto interesse per la Commissione sia in particolare il comma 16 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 134 del CAP, attinente alla distribuzione di prodotti assicurativi RC auto, introducendo un chiarimento sulla formula di offerta della copertura relativa ad un ulteriore veicolo della persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.
  Ricorda al riguardo che, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 55-bis del decreto-legge n. 124/2019, l'articolo 134, comma 4-bis del CAP stabilisce che in tutti i casi di stipula o rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, anche di diversa tipologia, i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati, purché la persona fisica interessata dal beneficio non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni. Con le modifiche disposte dalla norma in esame si chiarisce che, per fruire della c.d. RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere continuativa e viene eliminato, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio.
  In proposito rileva che la disposizione in esame appare finalizzata ad eliminare un elemento di ambiguità della norma vigente, suscettibile di una possibile interpretazione restrittiva che considera applicabile l'RC auto familiare ai soli casi in cui l'assenza di sinistri negli ultimi 5 anni sia attestata nella corrispondente sequenza degli attestati di rischio. Sulla base della nuova formulazione proposta dal Governo viene chiarito che il beneficio dell'RC auto familiare risulta applicabile a tutti i soggetti a cui carico non risulti alcuna responsabilità per sinistri, continuativamente negli ultimi 5 anni, non producendo un effetto interruttivo di tale condizione di continuità l'eventuale assenza di un attestato di rischio lungo tale arco temporale (ammettendo quindi al beneficio, ad esempio, anche le persone che per alcuni anni non hanno posseduto e assicurato un veicolo).
  Segnala tuttavia che la VI Commissione della Camera e la XIV Commissione del Senato hanno posto, quale condizione per l'espressione del loro parere favorevole sul provvedimento, la soppressione della disposizione in esame. Tale condizione è motivata in primo luogo dalla possibilità che il mancato riferimento alla necessaria presenza di un attestato di rischio, che attesti l'assenza di responsabilità del contraente per 5 anni, possa dar luogo all'insorgenza di contenzioso; in secondo luogo dalla circostanza, di più stretta attinenza per le competenze della Commissione, che le modifiche introdotte dal comma 16 non appaiono incidere direttamente sulla disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi quanto, invece, sull'ambito applicativo della disciplina sostanziale dell'RC auto familiare, dal momento che ne modificano i presupposti di applicazione, esulando conseguentemente dal perimetro definito dai criteri di delega di cui al citato articolo 5 della legge 163 del 2017. La XIV Commissione del Senato ha pertanto formulato una condizione che rileva la necessità di sopprimere, dallo schema di decreto, il comma 16 dell'articolo 1, «poiché la materia dell'assicurazione RC auto familiare non rientra nell'ambito della delega relativa all'attuazione della disciplina europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97 e dei relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017». Su tali profili segnala peraltro che la relazione introduttiva afferma che le modifiche all'articolo 134 attengono alla distribuzione di prodotti assicurativi RC auto, introducendo un chiarimento sulla formula di offerta della copertura, che attiene pertanto ai principi di chiarezza e trasparenza nel comportamento con la clientela.
  Per quanto concerne l'articolo 2, evidenzia che esso reca una modifica formale al decreto legislativo n. 68 del 2018, nonché una modifica di coordinamento del Pag. 131decreto-legge n. 132 del 2014 con il nuovo articolo 187.1 del CAP (introdotto con il comma 19 dell'articolo 1 del provvedimento in esame) volto a chiarire che la procedura arbitrale è esperibile in alternativa alle procedure di mediazione o di negoziazione assistita, al fine favorire lo smaltimento dell'arretrato in materia di processo civile, fatta salva la possibilità di esperire ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
  Menziona, infine, l'articolo 3 recante la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, preannuncia che nella proposta di parere che sarà formulata è sua intenzione conformarsi a quanto già osservato nei pareri resi dalla VI Commissione della Camera e della 14° Commissione del Senato, nel senso di condizionare il parere favorevole sul provvedimento alla soppressione dal testo del citato comma 16 dell'articolo 1, atteso che lo stesso non sembra rientrare strettamente nel perimetro definito dai criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017, fermo restando che analoga disposizione finalizzata a fugare alcune incertezze interpretative della normativa vigente in merito alle condizioni di fruibilità dell'RC auto familiare potranno eventualmente trovare collocazione in altro provvedimento.

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) preannuncia il sostegno del suo gruppo alla proposta di parere prefigurata dalla relatrice, ove questa preveda una condizione soppressiva riferita al comma 16 dell'articolo 1.

  Emanuela ROSSINI (MISTO – MIN.LING) chiede chiarimenti sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla soppressione del comma 16.

  Francesca GALIZIA, relatrice, in risposta alla deputata Rossini, chiarisce che la norma che si propone di sopprimere incide sull'ambito sostanziale di applicazione dell'istituto dell'RC familiare, esulando pertanto dal perimetro definito dai criteri delle legge di delega, per cui propone alla Commissione di esprimersi in coerenza con quanto già valutato dalla omologa Commissione del Senato.

  Emanuela ROSSINI (MISTO – MIN.LING) chiede se dall'eventuale soppressione dal testo del comma 16 in oggetto possano derivare profili di incompatibilità con la normativa comunitaria.

  Francesca GALIZIA, relatrice, chiarisce che non sussistono tali rischi e ricorda che, nella propria relazione, ha sottolineato l'eventualità di inserire la norma in altro provvedimento.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è convocata, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, per l'esame del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
  Rammenta che l'Accordo si inserisce in una tipologia di trattati internazionali che Pag. 132hanno la finalità di regolare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo e che l'intesa in esame è stata negoziata e sottoscritta con le autorità aeronautiche ruandesi nell'ambito di un incontro negoziale tenutosi il 6 dicembre 2017 a Colombo (Sri Lanka).
  Evidenzia che l'Accordo mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando ulteriormente i rapporti economici bilaterali ed apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati. A tal fine esso delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due parti e, come da prassi internazionale, è integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
  Fa presente inoltre che il testo è redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi.
  Per quanto concerne i contenuti dell'articolato, segnala che esso disciplina le disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le norme in materia di designazione e di revoca dei vettori ammessi a operare sulla tabella delle rotte concordata; i diritti di sorvolo e di traffico; i servizi concordati; le disposizioni in materia di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; la tabella delle rotte e gli accordi di cooperazione.
  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, informa che esso si compone di quattro articoli, i primi due dei quali recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 21 dell'Accordo si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.
  In conclusione, segnala che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso del provvedimento in esame e per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un nulla osta.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è convocata, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, per l'esame del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, volto a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi, agevolando soprattutto il consolidamento del quadro di cooperazione produttiva e commerciale.
  Evidenzia che l'Accordo in esame delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si svolgeranno le relazioni aeronautiche tra il nostro Paese e le Filippine; come da prassi internazionale, esso è integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
  Osserva che, come previsto anche per l'intesa con il Ruanda, l'Accordo – che Pag. 133consta di venticinque articoli e 2 due allegati – mira a disciplinare dettagliatamente tutta una serie di questioni inerenti ai diversi profili dei servizi aerei, senza favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza e nel rispetto del principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi e degli standard di sicurezza aerea.
  Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, informa che esso si compone di quattro articoli, i primi due dei quali recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria; ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, ne dispone l'entrata in vigore.
  In conclusione, segnala che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso del provvedimento in esame e per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un nulla osta.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è convocata, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, per l'esame del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
  Evidenzia che l'Accordo in esame ha l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles e anche in questo caso l'intesa configura il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Stati, disciplinando i diversi profili operativi nel settore dei servizi aerei, apportando vantaggi economici al sistema dei vettori aerei, al funzionamento delle strutture aeroportuali, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Paesi.
  Fa quindi presente che il testo dell'Accordo si compone di un breve preambolo, 25 articoli e 3 annessi (tabella delle rotte, accordi di cooperazione e trasporto intermodale), che analogamente alle altre intese prima esaminate, intervengono nei diversi ambiti dei servizi aerei, senza favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza e nel rispetto del principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.
  Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, informa che esso si compone di quattro articoli, i primi due dei quali recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria; ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 del disegno di legge, infine, ne dispone l'entrata in vigore.
  In conclusione, segnala che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi all'ulteriore corso del provvedimento in esame e per tale ragione, se non vi sono obiezioni, propone di esprimere già in questa seduta un nulla osta.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  La Commissione approva.

Pag. 134

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
C. 2580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, illustrando la relazione in sostituzione del relatore Matteo Colaninno, impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge, approvato dal Senato, di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, siglato a Roma il 23 marzo 2019 (C. 2580).
  Fa presente che l'Accordo in esame costituisce un aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale dell'imposizione diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra il nostro Paese e la Cina popolare, attualmente regolata da un precedente accordo ratificato dalla legge n. 376/1989, adeguandone le disposizioni ai più recenti standard internazionali, in particolare, assumendo in via prevalente il modello di convenzione elaborato in ambito OCSE, con l'accoglimento di alcune disposizioni contenute nel modello ONU, richieste dalla controparte. Evidenzia inoltre che l'Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, si propone di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti, nonché di costituire un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani che intraprendono un interscambio commerciale e finanziario con la Cina. Esso è inoltre volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale.
  Venendo più nel dettaglio al contenuto dell'accordo, informa che esso si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, ovvero, in particolare, per l'Italia all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), mentre per la Cina all'imposta sui redditi delle persone fisiche (individual income tax) e all'imposta sui redditi da attività d'impresa (enterprise income tax); l'Accordo si applica altresì, previa notifica fra Autorità competenti, alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in futuro (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5) – che costituisce il presupposto della potestà impositiva dello Stato sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa («Stato della fonte») – il testo disciplina le modalità di tassazione dei singoli cespiti.
  In particolare con riferimento ai redditi immobiliari la tassazione è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili (articolo 6); il regime di imponibilità degli utili delle imprese è previsto nello Stato di residenza o in quello in cui è localizzata una stabile organizzazione, in proporzione agli utili ad essa riferibili (articolo 7); i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8); con riferimento alle transazioni tra imprese associate (articolo 9) è prevista la possibilità di rettifica dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali nei casi in cui essi si discostino da quelli che si registrerebbero in transazioni tra imprese indipendenti; tali rettifiche possono essere operate esclusivamente mediante procedura amichevole prevista al successivo articolo Pag. 135 26 (la normativa vigente non prevede tale limitazione procedurale).
  Gli articoli da 10 a 13 disciplinano le modalità di tassazione dei redditi da capitale – dividendi, interessi, canoni –, stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente, in relazioni alle quali vengono previste limitazioni alle aliquote applicabili, da cui deriva una complessiva perdita di gettito per l'Italia di circa 10,4 milioni annui. I limiti alle aliquote massime applicabili sono in linea con quelli concordati dalla Cina nelle Convenzioni stipulate con gli altri Paesi dell'Unione europea maggiormente comparabili all'Italia, in modo da consentire agli investitori italiani di operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitors europei.
  Ulteriori disposizioni, neutrali sotto il profilo del gettito, riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.
  L'articolo 22, in linea con il modello OCSE di Convenzione, prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata negli articoli precedenti. Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede, infine, che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).
  Informa quindi che il Protocollo annesso all'Accordo si compone, a sua volta, di sei paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico (o il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo), ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.
  Fa presente infine che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli relativi rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, al connesso ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri e all'entrata in vigore del provvedimento.
  Conclusivamente, salvo elementi di criticità che emergano dal dibattito, segnala che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che sarebbe pertanto possibile esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) ricorda che sul provvedimento in esame è stata richiesta, in Commissione di merito, l'audizione del Ministro degli esteri, Luigi Di Maio, e sottolinea l'opportunità di audire anche l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese e un rappresentante dell'Agenzia delle entrate. Chiede quindi che la Commissione richieda la partecipazione a tali audizioni in sede congiunta con la III Commissione. Il disegno di legge di ratifica in esame tocca, infatti, aspetti che meritano un opportuno approfondimento, essendo il primo provvedimento concernente i rapporti economici tra l'Italia e la Cina che il Parlamento esamina dopo la conclusione di intese concernente la c.d. «Via della seta». Valutare in maniera superficiale un atto di tale portata non farebbe a suo avviso gli interessi del Paese, per il quale i rapporti Pag. 136con la Cina sono di grande importanza e proprio per questo l'accordo in esame, concernente tematiche di natura fiscale, andrebbe approfondito considerando lo scenario complessivo dei rapporti tra i rispettivi paesi, anche alla luce dell'attuale emergenza economica conseguente alla crisi sanitaria dovuta al COVID-19.

  Sergio BATTELLI, presidente, in risposta al deputato Bianchi, fa presente che non è possibile procedere ad audizioni formali congiuntamente con la Commissione di merito, essendo, tra l'altro, il provvedimento incardinato in sedi diverse, referente e consuntiva, ricordando inoltre che resta ferma la possibilità di partecipare a tali audizioni a titolo individuale.

  Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) chiede il rinvio dell'esame ad altra seduta, reputando necessario ulteriori approfondimenti e un confronto con il relatore.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.