CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2020
463.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
C. 1824-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle nuove proposte emendative trasmesse.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, che – rispetto al precedente fascicolo n. 2, sul quale la Commissione bilancio si è pronunciata nella seduta dello scorso 28 ottobre – presenta le ulteriori proposte emendative Donzelli 4.102 e 4.103, Maglione 7.101, Spena 11.0100 e Donzelli 12.103.
  Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari derivanti dall'emendamento Maglione 7.101, volto a prevedere che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali individui con proprio decreto, tra quelli già istituiti presso la propria struttura ministeriale, un ufficio per la filiera del florovivaismo, definendone al contempo funzioni e compiti, ivi incluso il monitoraggio della corretta attuazione del presente provvedimento. Sebbene detta proposta emendativa risulti corredata da una apposita Pag. 57clausola di invarianza finanziaria, ritiene infatti necessario che il Governo chiarisca se ad essa possa darsi concreta attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Le restanti proposte emendative non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sull'emendamento Maglione 7.101, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative richiamate dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 riferiti alla proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico,

  esprime

PARERE CONTRARIO

   sull'emendamento 7.101 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 e non comprese nel fascicolo n. 2».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
C. 982 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° settembre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI, premesso che ampie parti del provvedimento in esame sono confluite nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, per quanto riguarda la relazione tecnica sul provvedimento, richiesta dalla Commissione nella seduta del 15 luglio 2020, segnala che i Ministeri interessati non hanno ancora fatto pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze le parti di propria competenza.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
C. 223 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 26 febbraio 2020 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole Pag. 58con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che nella seduta del 29 luglio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.
  Pertanto, poiché il testo in esame, alla luce della modifica introdotta dalla Commissione di merito, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le due identiche proposte emendative Formentini 1.100 e Fitzgerald Nissoli 1.101, volte esclusivamente a modificare la data in cui si celebra la Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Poiché le predette proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017.
C. 1768-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 ottobre 2020 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che nella seduta del 28 ottobre 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.
  Pertanto, poiché il testo in esame, alla luce della modifica introdotta dalla Commissione di merito, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO, relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del Pag. 59decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Evidenzia che il provvedimento reca all'articolo 14 una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e), f), g), h) e i), che prevede disposizioni in materia di permesso di soggiorno, in merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, ai fini della verifica della neutralità finanziaria delle stesse, affermata dall'articolo 14, ritiene che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti ad escludere effetti finanziari onerosi anche di natura indiretta. Ciò con specifico riguardo:

   al divieto di respingimento o espulsione dello straniero introdotto dal comma 1, lettera e), n. 1, nel caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione della vita privata e familiare dell'interessato. Ritiene infatti che andrebbe confermato che alle attività di valutazione degli elementi integrativi della suddetta violazione si possa far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione degli specifici criteri che la norma impone di valutare, quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine;

   alla modifica della disciplina del permesso per motivi di lavoro del ricercatore che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca scaduto [comma 1, lettera g)] con l'eliminazione, tra le condizioni previste per il rilascio del summenzionato permesso di soggiorno, del possesso di un reddito minimo indicato dalla previgente normativa, nonché dell'obbligo di stipula di apposita polizza assicurativa sanitaria ovvero di iscrizione al servizio sanitario nazionale per se e i propri familiari a carico. Ritiene opportuno acquisire chiarimenti in proposito considerato che il summenzionato criterio reddituale rileva, altresì, ai fini del ricongiungimento familiare e che, pertanto, la sua soppressione potrebbe determinare un'accelerazione delle relative dinamiche con riguardo specifico alla fattispecie in riferimento. In merito, inoltre, alla soppressione dell'obbligo di assicurazione sanitaria come configurato nei termini sopra evidenziati, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, alla luce di quanto a riguardo riferito dalla relazione illustrativa, ma non menzionato dalla relazione tecnica.

  Non formula osservazioni riguardo al comma 1, lettera b), che introduce la possibilità di convertire i permessi di soggiorno speciali individuati dalla medesima disposizione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro; ciò in considerazione del fatto che la stessa norma prevede che tale conversione sia effettuabile «ove ne ricorrano i requisiti».
  Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), e al comma 2, concernente il divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della norma (comma 2) e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, concernente le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda le modifiche ai procedimenti delle domande di asilo, non formula osservazioni, tenuto conto che le stesse intervengono nel quadro di procedure alle quali non sono stati ascritti specifici effetti finanziari (articoli 28, 28-bis e 28-ter del Pag. 60decreto legislativo n. 25 del 2008). Anche il decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha disciplinato le procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, introducendo, fra l'altro, la procedura di esame accelerato, è assistito da una generale clausola di invarianza; analogamente, agli articoli 7-bis e 9 del decreto-legge n. 113 del 2018 non sono stati ascritti effetti nelle parti in cui sono intervenuti sulle medesime procedure, disciplinando, fra l'altro, la domanda manifestamente infondata, la domanda reiterata e accelerando le tempistiche. Ritiene che andrebbe peraltro confermata la sostenibilità delle procedure indicate, anche con le modifiche introdotte dalle norme in esame, nel quadro delle risorse già esistenti.
  Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni, di carattere ordinamentale e procedurale o, in alcuni casi, come per esempio il comma 4 dell'articolo 28-bis citato, comunque riproduttive della normativa previgente.
  Relativamente all'articolo 3, comma 1, comma 2, lettera b), n. 2), e comma 4, lettera a), concernente il trattenimento degli stranieri e i loro diritti, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma riduce il termine massimo di trattenimento dello straniero nei Centri per rimpatri (CPR) dai 180 giorni previsti dalla previgente disciplina a 90 giorni; termine prorogabile di altri 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri [comma 1, lettera c), n. 3), lettera a)]. Analoga riduzione è prevista per lo straniero il quale sia detenuto in strutture carcerarie [comma 1, lettera c), n. 3), lettera b)]. La medesima previsione circa la durata massima del trattenimento nei CPR è posta altresì per il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua identità e nazionalità [comma 2, lettera b), n. 2]. Al riguardo non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica e tenuto conto che con i summenzionati interventi normativi vengono ripristinate le durate massime antecedenti al decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. decreto sicurezza).
  Non formula osservazioni con riguardo alle modalità di trattenimento dello straniero in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale e in merito al riconoscimento al medesimo di alcune facoltà [comma 1, lettera a), comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a)]; ciò in considerazione del fatto che tali disposizioni sembrano finalizzate a specificare, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, quanto già previsto al riguardo dalla vigente normativa.
  Relativamente all'articolo 3, comma 2, lettera a), che prevede l'iscrizione anagrafica dello straniero richiedente protezione internazionale, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che il comma 2, lettera a), capoverso articolo 5-bis, commi da 1 a 3, reintroduce la disciplina relativa all'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta, disciplina abrogata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 113 del 2018, poi dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2020. Al riguardo non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale di tali norme. Rileva, altresì, che alla summenzionata abrogazione, ad opera dell'articolo 13 citato, non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
  Con riguardo al comma 2, lettera a), capoverso articolo 5-bis, comma 4, che prevede il rilascio di una carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, non formula osservazioni, considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, i relativi oneri sono a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 7-viciester, del decreto-legge n. 7 del 2005.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), n. 1), e comma 3, che concerne il trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i CPR, evidenzia che le norme disciplinano nuove ipotesi di trattenimento di richiedenti Pag. 61 protezione internazionale presso i CPR [comma 2, lettera b), n. 1)], tra le quali, in particolare, quella riferita alla presentazione reiterata della domanda di protezione internazionale in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento. In proposito, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che siffatte disposizioni troveranno applicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del numero dei posti disponibili nei CPR e nelle strutture agli stessi equiparati, come espressamente previsto dal comma 3, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione, al fine di verificare la predetta assunzione di neutralità finanziaria delle disposizioni. Ciò con riguardo sia alla congruità ed all'effettiva disponibilità delle risorse di bilancio indicate – anche in relazione ad eventuali impegni già assunti o ad ulteriori interventi da realizzare a valere sulle stesse – sia alla capacità complessiva di accoglienza dei CPR e delle strutture equiparate in relazione al numero atteso di nuovi trattenuti e ai relativi tempi di permanenza.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 4, lettera b), e comma 5, concernente il trattenimento degli stranieri e garanti per la privazione della libertà personale, non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle disposizioni. Rileva, in particolare, che il comma 5 appare finalizzato ad estendere, con riguardo ai trattenimenti nei CPR e nelle strutture di primo soccorso e accoglienza (hotspots), quanto già previsto in termini generali a normativa vigente in merito alla potestà del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di formulare raccomandazioni alle amministrazioni in caso di accertamento di violazioni normative segnalate da parte di detenuti ed internati. La disposizione appare, pertanto, come segnalato dalla relazione tecnica, finalizzata a dettagliare le modalità di esercizio di una funzione – la verifica del rispetto degli adempimenti connessi ai diritti delle persone trattenute nei CPR e negli hotspots – già attribuita al Garante a normativa vigente [articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 146 del 2013].
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi da 1 a 4, concernenti l'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale, evidenzia che le norme riformano il Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con la definizione del nuovo «Sistema di accoglienza e integrazione» (SAI). Le modifiche comportano un ampliamento delle categorie dei potenziali beneficiari delle prestazioni del medesimo sistema ed una ridefinizione dei servizi che si articolano in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione.
  Tanto premesso, osserva che il comma 2 dispone che le previsioni di cui al comma 1, lettera b), n. 1) – criterio del contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza – e al comma 1, lettera c) – adeguamento degli standard igienico sanitari ed abitativi nonché servizi di assistenza ed accoglienza ed ulteriori servizi nei medesimi centri – dovranno essere attuate con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  A tal proposito, evidenzia che la relazione tecnica non ricollega alle predette norme esigenze di rideterminazione delle strutture; ciò pur a fronte dei criteri sopra indicati relativi alla capienza e agli standard abitativi. In proposito ritiene opportuni elementi di valutazione a sostegno di tale assunzione di invarianza finanziaria.
  Inoltre, tenuto conto che l'accesso dei soggetti al SAI è subordinato dalle disposizioni al rispetto del limite dei posti disponibili, la relazione tecnica non indica oneri riferiti ad ampliamenti della rete dei centri territoriali. Inoltre l'articolo 14, comma 2, del decreto in esame prevede che, nell'ambito dello stesso SAI, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione sia disposta d'intesa con Pag. 62il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla verifica della necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente; ciò nel rispetto della clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'art. 14, comma 1. Non formula pertanto osservazioni sotto questo profilo.
  Con riferimento alle strutture governative – centri ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 – secondo la relazione tecnica le norme non modificano l'impatto finanziario sui costi di gestione dei centri. Sono invece ridefinite, per tali strutture, le condizioni di erogazione di taluni servizi, con particolare riguardo all'assistenza sociale e psicologica, alla mediazione linguistico-culturale, con la somministrazione di corsi di lingua italiana e ai servizi di orientamento legale e al territorio comma 1, lettera c)). Peraltro la relazione tecnica, con riguardo al comma 1, lettera b), n. 2), e alla lettera c), afferma che le disposizioni generano contestualmente: maggiori oneri relativi ai servizi aggiuntivi che dovranno essere resi a favore dei richiedenti asilo – corsi di lingua italiana, orientamento al territorio e assistenza psicologica – per un totale annuo di euro 86.879.621,4 e risparmi derivanti dal minor periodo di permanenza dei richiedenti nei centri governativi di accoglienza, per un totale di euro 74.066.895,76, con un saldo netto di maggiore spesa pari a euro 12.812.725,64. Tale maggiore spesa, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica, trova capienza nella disponibilità del relativo capitolo di bilancio.
  In proposito, per quanto attiene alla quantificazione dei risparmi, derivanti dalla minore permanenza nei centri per il trasferimento di soggetti al SAI, prende atto dei parametri forniti dalla relazione tecnica, in base ai quali la quantificazione risulta verificabile. Ritiene peraltro che andrebbe chiarito se, nella valutazione dei tempi medi di occupazione e permanenza nelle strutture, in base ai quali è calcolato l'effetto di risparmio, si sia tenuto conto della condizione prevista per il trasferimento dei soggetti nel SAI: tale trasferimento è infatti subordinato alla disponibilità dei relativi posti (articolo 4, comma 3) e, in caso di ampliamento dei medesimi, alla sussistenza delle relative disponibilità finanziarie (ai sensi dell'articolo 14, comma 2).
  Osserva infine, sia con riguardo ai risparmi stimati e ai corrispondenti oneri, sia con riferimento alla capienza dell'attuale dotazione di bilancio, che le stime e le indicazioni della relazione tecnica non sembrano includere anche la considerazione di un orizzonte di carattere pluriennale; ciò pur a fronte di previsioni normative a carattere permanente. In ordine alla prudenzialità di tale impostazione, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi da 5 a 7, che prevedono termini per la conclusione di procedimenti in materia di cittadinanza, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerato che prima dell'introduzione del termine, ora sostituito, di 48 mesi – ad opera del decreto-legge n. 113 del 2018, articolo 14, cui peraltro non erano stati ascritti effetti – il precedente termine era di 24 mesi.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, che prevede un supporto ai percorsi di integrazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma vincola gli ulteriori percorsi di integrazione al limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, come ribadito dalla relazione tecnica, e individua determinate priorità nel quadro del «Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione», già previsto a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 6, 7, 8 e 10, che prevedono disposizioni in materia penale, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, relativo al contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, relativo al contrasto al traffico di stupefacenti via internet, non ha Pag. 63osservazioni da formulare, dal momento che gli adempimenti che sono posti a carico dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione al fine di contrastare il traffico di stupefacenti via internet sono del tutto analoghi a quelli già svolti per il contrasto della pedopornografia e che l'attuazione delle disposizioni, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, sarà disposta avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, relativo al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, evidenzia che la norma (comma 1, lettera a)) individua il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale quale meccanismo nazionale di prevenzione della tortura previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura che è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 195 del 2012. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa le risorse disponibili in bilancio, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità che le nuove funzioni del Garante in tale materia possano essere espletate in condizioni di neutralità finanziaria e, pertanto, nell'ambito delle anzidette risorse.
  Con riferimento alla possibilità per il Garante nazionale di delegare ai garanti territoriali l'esercizio di specifici compiti di sua attribuzione (comma 1, lettera b)) considera opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a verificare che l'esercizio delle funzioni delegate possa effettivamente essere svolto in condizioni di neutralità finanziaria e che, pertanto, la delega di funzioni non si configuri quale presupposto per future necessità di finanziamenti per farvi fronte.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14, che prevede una clausola di invarianza e procedure finanziarie, evidenzia che il comma 1 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 2 stabilisce, ai fini di eventuali rideterminazioni dei posti nel SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), un requisito procedurale – l'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – che concorre a garantire l'osservanza della previsione di neutralità.
  Riguardo al comma 1, rinvia alle considerazioni svolte nelle schede riferite ai singoli articoli del provvedimento. In merito al comma 2, rinvia invece alle specifiche considerazioni riguardanti l'articolo 4.
  Infine, il comma 3 prevede la possibilità di variazioni di bilancio – limitatamente a un programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno – disponendo espressamente che tali variazioni siano di carattere compensativo e che esse siano adottate con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente.
  Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma che le variazioni in questione assumano carattere compensativo anche in relazione agli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 14, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il successivo comma 2 prevede inoltre che, nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione potrà essere disposta previa l'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, volta ad accertare la necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto della citata clausola di invarianza di cui al comma 1.
  Ad ulteriore presidio della neutralità finanziaria del provvedimento, il comma 3 stabilisce infine che l'invarianza della spesa sia assicurata, ove necessario, anche mediante Pag. 64 variazioni compensative – da adottare secondo le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente – tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma 5.1 denominato «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».
  In tale quadro, rammenta che l'articolo 33, comma 4, della legge di contabilità n. 196 del 2009 dispone che, con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, e per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili, fermo restando il divieto di utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In proposito rileva che, in base alla vigente legge di bilancio, sul predetto programma 5.1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno risultano allocate risorse rispettivamente pari – per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 – ad euro 1.937.738.718, ad euro 1.805.180.821 e ad euro 1.822.979.412, di cui una quota largamente preponderante è costituita dalle spese di adeguamento al fabbisogno, le quali, come detto, possono costituire oggetto di rimodulazione tramite variazioni compensative tra capitoli di bilancio.
  Tutto ciò considerato, da un punto di vista meramente formale ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la formulazione del comma 3 dell'articolo 14 al fine di precisare che le variazioni compensative sono disposte in termini di competenza e di cassa e sono adottate ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.
C. 2579 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il testo del disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1384) – è corredato di relazione tecnica e reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che evidenzia il carattere ordinamentale delle disposizioni del Protocollo contenenti in larga parte interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale, i cui adempimenti potranno essere espletati dalle competenti amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarle disponibili a legislazione vigente. Segnala altresì che le norme introdotte dall'Accordo in esame sono per lo più riproduttive di quanto già previsto a legislazione vigente. Sulla base di tali presupposti non ha osservazioni da formulare; poiché peraltro la stessa relazione tecnica segnala «gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dalla maggior parte delle disposizioni del protocollo in esame di modifica della Convenzione de qua», ritiene utile acquisire una conferma che la valutazione di neutralità riguardi invece il complesso delle disposizioni del provvedimento. Pag. 65
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4 prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la valutazione di neutralità finanziaria, indicata nella relazione tecnica, riguarda il complesso delle disposizioni del provvedimento.
  Segnala, in particolare, che le modifiche apportate alla Convenzione, pur rafforzando il sistema di regole sulla protezione dei dati originariamente previsto, non implicano un aggravio di spesa per lo Stato italiano e conseguentemente per il Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità designata per la supervisione e il controllo dell'applicazione della Convenzione medesima.
  Evidenzia che il potenziamento della cooperazione tra le Parti e le altre innovazioni introdotte dal Protocollo rientrano infatti sostanzialmente nell'ambito delle attività e dei compiti attualmente svolti in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi.
  Fa presente, pertanto, che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2579 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la valutazione di neutralità finanziaria, indicata nella relazione tecnica, riguarda il complesso delle disposizioni del provvedimento;

    in particolare, le modifiche apportate alla Convenzione, pur rafforzando il sistema di regole sulla protezione dei dati originariamente previsto, non implicano un aggravio di spesa per lo Stato italiano e conseguentemente per il Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità designata per la supervisione e il controllo dell'applicazione della Convenzione medesima;

    il potenziamento della cooperazione tra le Parti e le altre innovazioni introdotte dal Protocollo, infatti, rientrano sostanzialmente nell'ambito delle attività e dei compiti attualmente svolti in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi;

    pertanto, le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 66

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
C. 2580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. L'Accordo rappresenta un aggiornamento di precedenti Accordi riguardanti gli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie tra Italia e Cina. Il provvedimento, già approvato dal Senato con modificazioni, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario. Le modifiche introdotte, di recepimento delle condizioni poste nel parere della Commissione bilancio del Senato (resoconto 16 giugno 2020) riguardano l'aggiornamento temporale degli effetti finanziari e della relativa copertura (articolo 3, comma 1, del disegno di legge) nonché l'introduzione di una clausola di invarianza degli effetti finanziari in riferimento alle disposizioni sullo scambio di informazioni contenute nell'articolo 27 dell'Accordo (articolo 3, comma 2 del disegno di legge). Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che ascrive alla Convenzione effetti finanziari indicati in 10,353 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  In merito ai profili di quantificazione, segnala, in linea generale, che la relazione tecnica utilizza per la stima i dati riferiti al periodo d'imposta 2017. In proposito, considera utile verificare se sussistano dati più aggiornati su cui fondare la stima. In particolare, la relazione tecnica riferita agli articoli 10, 11 e 12, oltre a stimare gli effetti finanziari utilizzando gli importi non aggiornati rilevati dai modelli 770 del 2017, non considera le specifiche ipotesi di esenzione previste dai predetti articoli. In proposito ritiene utile un chiarimento. Quanto all'articolo 12, pur tenuto conto dell'esiguità dell'onere ad esso riferito, ritiene che andrebbero meglio esplicitati i dati alla base della relativa stima, considerato che, applicando quelli indicati dalla relazione tecnica, risulterebbe un onere inferiore a quello esposto dalla stessa relazione tecnica. Infatti, considerando l'imponibile indicato dalla relazione tecnica (44.000 euro), il gettito a normativa vigente risulta pari a 13.200 euro (44.000 x 30 per cento) e il gettito atteso a normativa variata è stimabile in 4.400 euro (44.000 x 10 per cento). Pertanto, l'onere netto risulterebbe pari a 8.800 euro (13.200-4.400). La relazione tecnica riferita agli articoli 13, 15, 17 e 20 si limita ad affermare l'invarianza di gettito senza fornire elementi e criteri che supportino tale affermazione. Considera pertanto necessario acquisire informazioni di dettaglio per la verifica dell'assenza di effetti finanziari. Ciò anche in considerazione del fatto che: l'articolo 13 disciplina la tassazione delle plusvalenze, che assume diverse modalità in funzione del bene ceduto (immobile, partecipazioni, azioni, navi, aeromobili o altro); l'articolo 20 aumenta da 5 a 6 anni il periodo in cui si applica lo specifico regime fiscale agevolato previsto per gli studenti. Per quanto concerne l'articolo 18, rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in quanto «la condizione espressa nella proposta è già applicata secondo prassi consolidata». Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la prassi applicata corrisponde al testo modificato del paragrafo 2, ritiene che andrebbero escluse eventuali situazioni di contenzioso ovvero la possibilità di richieste di rimborso, anche parziale, di imposte già versate. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 10.353.000 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle Pag. 67proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, nel presupposto che il citato onere sia rappresentato da minori entrate per l'Erario e abbia carattere annuo, non ha osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Allo stesso modo non ha osservazioni da formulare sul comma 3 del medesimo articolo 3, che reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, fa presente che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 11 dell'Accordo in esame prevede esenzioni doganali e fiscali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo: la relazione tecnica non commenta specificamente la norma. In proposito, non ha comunque osservazioni da formulare nel presupposto che la previsione sia meramente riproduttiva di quanto già previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, cui aderiscono sia l'Italia sia la Repubblica del Ruanda, e che gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni siano quindi già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente: in proposito appare utile acquisire una conferma. Rammenta quindi che, con riferimento a un'analoga previsione recata dall'Accordo sui servizi aerei con la Corea (Atto Camera 2415), nella seduta della Commissione Bilancio in sede consultiva del 23 settembre 2020, la rappresentante del Governo ha confermato che le esenzioni in questione (come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto quali quelli stipulati con Qatar, Algeria e Vietnam) sono da ricondursi a quelle previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago e che, per tale motivo, dalle stesse non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. Nella medesima seduta, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole senza condizioni.
  Per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'Accordo, rileva che sia la relazione tecnica che la clausola riportata all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica evidenziano che i soggetti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di ricondurre le attività in questione entro il limite delle risorse disponibili, pur in presenza di impegni di carattere internazionale (ciò con particolare riguardo a quella ispettiva finalizzata al rispetto degli standard di sicurezza e alle altre attività poste a carico dell'ENAC, soggetto appartenente al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato). Ciò Pag. 68anche tenendo conto di altri strumenti di ratifica all'esame della Camera che prevedono spese a carico del medesimo ente (si confrontino C. 2414 e C. 2416). La relazione tecnica, riguardo alla predetta assunzione di invarianza finanziaria, fa presente che gli unici oneri, meramente eventuali, derivanti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso. La relazione afferma che tali oneri sono comunque estremamente improbabili in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. In merito alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dagli articoli 8, 9, 12 (paragrafi 9 e 12) e 21 dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che i delegati italiani provengono esclusivamente dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio. In proposito andrebbe chiarito quali procedure di consultazione, con annesse spese di missione, andrebbero specificamente finanziate a carico del bilancio del predetto Ente, tenuto conto che la relazione tecnica cita in proposito anche l'articolo 21 dell'Accordo, mentre, in base all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica agli eventuali oneri derivanti da tale articolo si dovrà far fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti interessati provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. Il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 19 e 21 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, osserva che il disegno di legge – corredato di relazione tecnica – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 12 dell'Accordo in esame prevede esenzioni doganali e fiscali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo; la relazione tecnica non commenta specificamente la norma. In proposito, non formula comunque osservazioni nel presupposto che la previsione sia meramente riproduttiva di quanto già previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, cui aderiscono sia l'Italia sia la Repubblica delle Filippine, e che gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni siano quindi già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente. In proposito ritiene comunque necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma. Rammenta che, con riferimento a un'analoga previsione recata dall'Accordo sui servizi aerei con la Corea (AC 2415), nella seduta della Commissione Bilancio in sede consultiva del 23 settembre 2020, la rappresentante Pag. 69 del Governo ha confermato che le esenzioni in questione – come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto quali quelli stipulati con Qatar, Algeria e Vietnam – sono da ricondursi a quelle previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago e che, per tale motivo, dalle stesse non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. Nella medesima seduta, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole senza condizioni. Per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'Accordo, rileva che sia la relazione tecnica che la clausola riportata all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica evidenziano che i soggetti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di ricondurre le attività in questione entro il limite delle risorse disponibili, pur in presenza di impegni di carattere internazionale; ciò con particolare riguardo a quella ispettiva finalizzata al rispetto degli standard di sicurezza e alle altre attività poste a carico dell'ENAC, soggetto appartenente al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato. Ciò anche tenendo conto di altri strumenti di ratifica all'esame della Camera che prevedono spese a carico del medesimo ente (C. 2413 e C. 2416). La relazione tecnica, riguardo alla predetta assunzione di invarianza finanziaria, fa presente che gli unici oneri, meramente eventuali, derivanti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso. La relazione afferma che tali oneri sono comunque estremamente improbabili in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. In merito alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che i delegati italiani provengono esclusivamente dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio. In proposito ritiene opportuno chiarire quali procedure di consultazione, con annesse spese di missione, andrebbero specificamente finanziate a carico del bilancio del predetto Ente, tenuto conto che la relazione tecnica cita in proposito anche l'articolo 20 dell'Accordo, mentre, in base all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica agli eventuali oneri derivanti da tale articolo si dovrà far fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti interessati provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. Il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 70

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge – corredato di relazione tecnica – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 12 dell'Accordo in esame, riproducendo una clausola consueta in altri accordi di analogo contenuto, prevede esenzioni doganali e fiscali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. Rammenta che, con riferimento a un'analoga previsione recata dall'Accordo sui servizi aerei con la Corea (AC 2415), nella seduta della Commissione Bilancio in sede consultiva del 23 settembre 2020, la rappresentante del Governo ha confermato che le esenzioni in questione – come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto quali quelli stipulati con Qatar, Algeria e Vietnam – sono da ricondursi a quelle previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago e che, per tale motivo, dalle stesse non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. Nella medesima seduta, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole senza condizioni. In proposito, non formula osservazioni nel presupposto che anche l'articolo 12 dell'Accordo in esame sia meramente riproduttivo di quanto già previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, cui aderiscono sia l'Italia sia la Repubblica delle Filippine, e che gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni siano quindi già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente; circa tale presupposto ritiene utile acquisire una conferma. Evidenzia che nell'accordo ora in esame, a differenza di quanto avviene per altri accordi di identico oggetto (AC 2413, 2414, 2415 dell'attuale legislatura), la relazione tecnica afferma che la norma «non comporta oneri finanziari significativi a carico del bilancio dello Stato e che, in ogni caso, questi sono bilanciati dai corrispondenti benefìci – risparmio di imposta – derivanti dal regime di reciprocità e dalla conseguente esenzione prevista a favore degli operatori italiani». La relazione tecnica, dunque, da un lato adombra l'esistenza di oneri – sia pure qualificandoli come non significativi – e, dall'altro, ne asserisce la compensatività con risparmi dei quali, però, beneficiano soggetti privati e non la pubblica amministrazione. In merito a tali affermazioni della relazione tecnica ritiene dunque utile acquisire dei chiarimenti. Per quanto riguarda le restanti disposizioni dell'Accordo, rileva che sia la relazione tecnica che la clausola riportata all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica evidenziano che i soggetti interessati provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di ricondurre le attività in questione entro il limite delle risorse disponibili, pur in presenza di impegni di carattere internazionale; ciò con particolare riguardo a quella ispettiva finalizzata al rispetto degli standard di sicurezza e alle altre attività poste a carico dell'ENAC, soggetto appartenente al perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato. Ciò anche tenendo conto di altri strumenti di ratifica all'esame della Camera che prevedono spese a carico del medesimo ente (C. 2413 e C. 2414). La relazione tecnica, riguardo alla predetta assunzione di invarianza finanziaria, fa presente che gli unici oneri, meramente eventuali, derivanti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso. La relazione afferma che tali oneri sono comunque estremamente improbabili in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. In merito alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dagli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, la relazione tecnica precisa che i delegati italiani provengono esclusivamente Pag. 71 dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare ai negoziati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio. In proposito ritiene opportuno chiarire quali procedure di consultazione, con annesse spese di missione, andrebbero specificamente finanziate a carico del bilancio del predetto Ente, tenuto conto che la relazione tecnica cita in proposito anche l'articolo 20 dell'Accordo, mentre, in base all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica agli eventuali oneri derivanti da tale articolo si dovrà far fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti interessati provvedono agli adempimenti dallo stesso previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci. Il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 20 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge, già approvata dal Senato, reca misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo e che la stessa, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che, nel quadro di un generale divieto di finanziamento delle società produttrici di mine, il provvedimento in esame affida compiti di controllo alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e agli eventuali altri soggetti cui sia attribuita, in forza della normativa vigente, la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati e conferisce i relativi poteri di verifica e di ispezione alla Banca d'Italia. In proposito, evidenzia che la Banca d'Italia, l'IVASS e la Covip non rientrano nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato: in merito a tale profilo non ha pertanto osservazioni da formulare. Per quanto riguarda ulteriori soggetti cui sia attribuita la vigilanza su intermediari abilitati, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo alla sostenibilità, ad invarianza di risorse, dei predetti compiti di controllo qualora i soggetti medesimi rientrino invece nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti di finanza pubblica. In ragione dei profili di criticità testé evidenziati, rileva pertanto la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con il relatore circa l'opportunità di predisporre la relazione tecnica.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito Pag. 72dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi a favore del pomodoro San Marzano.
Nuovo testo C. 229.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito- reca Interventi a favore del pomodoro San Marzano.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 3, evidenzia come la norma preveda sia l'adozione di un piano da parte dei comuni per favorire l'utilizzazione produttiva per incentivare la coltivazione del pomodoro San Marzano, sia una ricognizione dei terreni a destinazione agricola ricadenti nell'area. Al riguardo, osserva come la sola ricognizione dei terreni sia prevista nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene dunque necessario chiarire se il piano possa essere adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che il successivo articolo 4 prevede l'istituzione del circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, sul quale è possibile richiedere il riconoscimento di un regime facoltativo di certificazione e che, mentre quest'ultimo punto è previsto nell'ambito del finanziamento del FEASR, sull'istituzione del circuito sopra citato manca l'indicazione di un onere, così come la previsione di finanziamenti regionali o nazionali. Sul punto appare necessario, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi di valutazione. Al riguardo, riporta l'esempio della legge n. 268 del 1999, contenente la Disciplina delle strade del vino, in cui si prevedono finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari ed il cofinanziamento dello Stato nei casi di leggi di spesa regionali per interventi di adeguamento delle aziende limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 268: per il sostegno delle relative iniziative in linea generale viene autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. In merito all'articolo 5, che prevede interventi di sostegno della filiera del pomodoro, osserva come l'intervento previsto al comma 1, pur espresso in termini di limite di spesa, destina a una specifica finalizzazione una quota di risorse già stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: in proposito, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le relative risorse siano effettivamente disponibili senza pregiudizio di ulteriori interventi già finanziati a legislazione vigente sulle medesime. Segnala, inoltre, che l'intervento disposto ai sensi del comma 2 consente di destinare una quota, non individuata quantitativamente, di risorse stanziate presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al finanziamento di determinati progetti: trattandosi di una disposizione di carattere non obbligatorio ma facoltativo, alla quale dunque si potrà dare attuazione qualora sussistano le relative disponibilità, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Sull'articolo 6, che stabilisce una linea di ricerca finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento 2 genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano, rileva che questa viene prevista nell'ambito del Piano triennale 2018/2021 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'effettiva possibilità di utilizzo delle risorse del Piano sopra citato, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati per le medesime finalità. Infine, sull'articolo 7, che pone in capo al Ministero delle politiche agricole la promozione di specifiche campagne di informazione sul pomodoro San Marzano, andrebbe indicato, a suo avviso, se la promozione possa essere effettuata a invarianza di risorse oppure se siano necessari appositi stanziamenti, Pag. 73 come peraltro previsto in interventi di analogo tenore. Si considerino, ad esempio, i casi recenti dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 111 del 2019 o dei commi 297 e 453 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 – Bilancio per il 2020 in merito ad apposite campagne di informazione e di sensibilizzazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destini annualmente una quota delle risorse che risultano disponibili sui piani nazionali di settore o di filiera di propria competenza, nel limite massimo di 500.000 euro, al miglioramento delle condizioni di produzione e di trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano. Al riguardo, segnala che i piani nazionali di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono documenti programmatici, adottati previo accordo in sede Conferenza Stato – Regioni e che gli stessi sono stati originariamente finanziati dall'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, con risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, allocate sul capitolo 7643 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, allo stato, risulta tuttavia privo di stanziamenti di competenza, non solo per l'anno 2020 – come si evince da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato – ma anche per l'intero triennio 2020-2022, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Peraltro, ricorda altresì che – come chiarito dal rappresentante del Governo nella XVII Legislatura nel corso dell'esame della proposta di legge C. 1373 e abb., recante norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa – per gli anni successivi al 2009, i citati piani di settore sono stati finanziati con le risorse derivanti dal rifinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 499 del 1999, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. Ciò posto, ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se vi siano risorse ancora effettivamente disponibili in relazione all'attuazione dei piani nazionali di settore e di filiera di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in caso affermativo, assicuri che il loro utilizzo per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse medesime risultano preordinate. Evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo 5 prevede – senza precisarne l'ammontare – che una quota delle risorse iscritte, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano. Ciò premesso, segnala che l'articolo 4 della citata legge n. 499 del 1999 ha provveduto al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernenti in particolare la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo e che le relative risorse, pur essendo state allocate sul capitolo 7810 dello stato di previsione del citato Ministero per un ammontare pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, al 3 momento, risultano interamente accantonate per l'anno 2020, come si evince da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato. Tutto ciò considerato, considera necessario che il Governo, in primo luogo, fornisca chiarimenti sia riguardo all'effettivo ammontare delle risorse da destinare al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano, sia in merito alla effettiva disponibilità di tali risorse nell'ambito degli stanziamenti iscritti, sulla base dell'autorizzazione di spesa di Pag. 74cui alla legge n. 499 del 1999, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in secondo luogo, assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non risulti suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali detti stanziamenti risultano preordinati. In ragione dei numerosi profili di criticità testé evidenziati, rileva pertanto la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la relatrice circa l'opportunità di predisporre la relazione tecnica.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 37.
(Parere alle Commissioni II e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, evidenzia che il provvedimento in esame, composto da cinque articoli, reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera, la quale, al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta.
  Fa presente che il testo prevede, in particolare, che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che essa ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Segnala che l'articolo 5, comma 4, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 40.000 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole, fermo restando che le Commissioni di merito dovrebbero valutare l'opportunità di precisare se il predetto importo debba intendersi come avente carattere annuale ovvero se esso debba considerarsi quale ammontare complessivo delle spese di funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta da sostenere sino al termine della legislatura, nel quale ultimo caso andrebbe specificata la ripartizione annua della spesa stessa.

  La Viceministra Laura CASTELLI non ha osservazioni da formulare sul provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo del Doc. XXII, n. 37, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare se l'importo di 40.000 euro destinato alle spese di funzionamento Pag. 75della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta debba intendersi a carattere annuale ovvero quale ammontare complessivo e, in quest'ultimo caso, di specificare la ripartizione annua della spesa».

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che, incidendo il provvedimento sul bilancio interno della Camera, sarebbe più sensato che le Commissioni cui tale provvedimento è assegnato in sede referente chiedessero delucidazioni sulle conseguenze di carattere finanziario dello stesso al Collegio dei Questori, piuttosto che alla Commissione bilancio.

  Fabio MELILLI, presidente, pur prendendo atto di quanto rilevato dall'onorevole Comaroli, ricorda che il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione bilancio, che, pertanto, è chiamata ad esprimersi sullo stesso.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
C. 107 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame della proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 6.800 della Commissione, volto a prevedere che le scuole provvedano allo svolgimento delle attività previste in occasione della istituenda Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, nonché del patto educativo di corresponsabilità, fermo restando il vincolo della compatibilità delle predette attività rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria della disposizione. In proposito, evidenzia preliminarmente che il contenuto della citata proposta emendativa risulta sostanzialmente analogo a quello della specifica condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del provvedimento approvato nella scorsa seduta del 27 ottobre. Tanto premesso, fa presente che la proposta emendativa in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, anche in considerazione del fatto che la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione alla parità tra i sessi e della prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni già rappresenta un elemento costitutivo del predetto piano triennale dell'offerta formativa. Pertanto, propone di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 6.800 della Commissione.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con le osservazioni della relatrice ed esprime nulla osta sull'emendamento 6.800 della Commissione.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Pag. 76recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 101-bis.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 167 del 2015, prevede la revisione e integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto.
  Ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato la prima formulazione del provvedimento (Atto del Governo n. 101), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 12 maggio 2020.
  In particolare, la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere favorevole con due condizioni, entrambe recepite nel nuovo testo presentato alle Camere per l'espressione dei pareri definitivi.
  Ricorda, inoltre, che sul provvedimento sono stati espressi, i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato, del Garante per la protezione dei dati personali, delle Commissioni 5a (Bilancio) e 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e delle Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera. Il Governo ha ritenuto di conformarsi parzialmente ai predetti pareri ed ha quindi predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (Atto del Governo n. 101-bis), che, in ottemperanza alla legge n. 167 del 2015, è stato trasmesso al Parlamento. Fa presente, altresì, che il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'articolo 3 – che fornisce la definizione di nautica sociale e prevede che con il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto sia stabilita la disciplina di tale nautica e le eventuali facilitazioni all'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina – pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alla norma, rileva che la stessa sembra volta a garantire agevolazioni e servizi, che appaiono avere un contenuto economico, ai fruitori della nautica sociale. Tanto premesso, oltre ad acquisire una valutazione circa l'esposta interpretazione, ritiene opportuno che sia chiarito se la concessione di tali agevolazioni e servizi sia suscettibile di recare oneri o comunque di ridurre gli introiti anche delle autorità portuali o di altre pubbliche amministrazioni.

  La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'articolo 3 dello schema introduce l'articolo 2-bis al codice della nautica da diporto recante la disciplina della nautica sociale.
  Evidenzia che le facilitazioni per favorire l'ormeggio delle unità da diporto rientranti negli usi della nautica sociale sono riferite esclusivamente agli spazi normalmente destinati alle unità in transito e sono predisposte allo scopo di assicurare, ad esempio, la disponibilità di un determinato numero di posti barca alle piccole unità della nautica sociale anche nei periodi in cui è maggiore il flusso turistico, in modo da agevolare gli spostamenti per fini ricreativi a mezzo delle suddette unità.
  Rappresenta che ciò non determina, tuttavia, un obbligo di fornire o riservare il servizio di ormeggio per le suddette unità ma consiste, esclusivamente, nel far sì che i servizi richiesti – incluso il posto di ormeggio temporaneo per l'unità in transito – siano effettivamente disponibili nei vari punti di ormeggio da parte dei privati gestori.
  Segnala che tale disponibilità si concretizza in una regola di utilizzo degli spazi concessi da parte dei privati che pertanto non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni titolari delle competenze sugli spazi asseriti in concessione e più in generale a carico della finanza pubblica, trattandosi di servizi richiesti volta a volta ai gestori privati da parte dell'utenza diportistica. Pag. 77
  Peraltro, precisa che già il vigente codice della nautica da diporto, nell'incentivare la disponibilità di porti per le unità in transito prevede, all'articolo 49-nonies, la disciplina relativa alle unità da diporto in transito, senza che ciò comporti, tuttavia, oneri a carico dell'Amministrazione.
  Fa presente che considerazioni analoghe sono valide anche con riferimento al secondo aspetto della nautica sociale, ossia quello di diffusione della cultura della nautica e di impiego terapeutico e socialmente inclusivo della nautica da diporto, atteso che trattasi di previsione che non contempla la fornitura di specifici servizi da parte delle Amministrazioni (così come delle Autorità di sistema portuale) ma, come sopra specificato, attiene esclusivamente alla possibilità di avere, nel concreto, la disponibilità di un determinato numero di posti di ormeggio e di poter usufruire dei correlati servizi di assistenza in banchina.
  Pertanto, segnala che le disposizioni in questione non comportano alcun onere per le pubbliche amministrazioni, né, per i medesimi motivi, possono in alcun modo comportare una riduzione degli introiti percepiti, inclusi quelli riscossi dalle Autorità di sistema portuale.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101-bis),

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 3 dello schema introduce l'articolo 2-bis al codice della nautica da diporto recante la disciplina della nautica sociale;

    le facilitazioni per favorire l'ormeggio delle unità da diporto rientranti negli usi della nautica sociale sono riferite esclusivamente agli spazi normalmente destinati alle unità in transito e sono predisposte, ad esempio, allo scopo di assicurare la disponibilità di un determinato numero di posti barca alle piccole unità della nautica sociale anche nei periodi in cui è maggiore il flusso turistico, in modo da agevolare gli spostamenti per fini ricreativi a mezzo delle suddette unità;

    ciò non determina, tuttavia, un obbligo di fornire o riservare il servizio di ormeggio per le suddette unità ma consiste, esclusivamente, nel far sì che i servizi richiesti – incluso il posto di ormeggio temporaneo per l'unità in transito – siano effettivamente disponibili nei vari punti di ormeggio da parte dei privati gestori;

    tale disponibilità si concretizza in una regola di utilizzo degli spazi concessi da parte dei privati che pertanto non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni titolari delle competenze sugli spazi asseriti in concessione e, più in generale, a carico della finanza pubblica, trattandosi di servizi richiesti volta a volta ai gestori privati da parte dell'utenza diportistica;

    peraltro, si precisa che già il vigente codice della nautica da diporto, nell'incentivare la disponibilità di porti per le unità in transito prevede, all'articolo 49-nonies, la disciplina relativa alle unità da diporto in transito, senza che ciò comporti, tuttavia, oneri a carico dell'Amministrazione;

    considerazioni analoghe sono valide anche con riferimento al secondo aspetto della nautica sociale, ossia quello di diffusione della cultura della nautica e di impiego terapeutico e socialmente inclusivo della nautica da diporto, atteso che trattasi di previsione che non contempla la fornitura di specifici servizi da parte delle Amministrazioni (così come delle Autorità di sistema portuale) ma, come sopra specificato, attiene esclusivamente alla possibilità Pag. 78di avere, nel concreto, la disponibilità di un determinato numero di posti di ormeggio e di poter usufruire dei correlati servizi di assistenza in banchina;

    pertanto, le disposizioni in questione non comportano alcun onere per le pubbliche amministrazioni, né, per i medesimi motivi, possono in alcun modo comportare una riduzione degli introiti percepiti, inclusi quelli riscossi dalle Autorità di sistema portuale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Fabio MELILLI. – Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
Atto n. 197.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2020.

  La Viceministra Laura CASTELLI segnala che, con riguardo alle modifiche, agli articoli 335 e 336 del Codice delle assicurazioni private (CAP), previste dai commi 34 e 35 dell'articolo 1, al fine di calibrare adeguatamente la misura del contributo affinché le risorse che ne derivano consentano di coprire le spese di funzionamento dell'Arbitro Assicurativo, almeno nella sua fase di avvio, si è ritenuto di formulare una proposta di intervento che, tenuto conto delle risultanze di un'indagine EIOPC – CEIOPS sui contributi di vigilanza – da cui emerge che alcuni Stati ne hanno imposto il pagamento alle imprese aventi sede legale in altri Stati membri e operanti sul proprio territorio – prevedesse, con riguardo alla misura del contributo da imporre, la metà del minimo edittale richiesto per i corrispondenti soggetti italiani.
  Fa presente che si è quindi valutato di gravare di un importo maggiore gli intermediari UE «equivalenti» agli iscritti nella sez. D RUI, identificandoli quali ente creditizio o impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2) del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013, nonché di prevedere una categoria residuale, per tutti gli intermediari UE diversi da quelli precedentemente indicati, in cui distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche, prendendo come riferimento gli importi (sempre dimezzati) che gravano per agenti e broker italiani.
  Con riguardo ai costi attesi correlati ai nuovi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, segnala che sono state condotte dall'IVASS analisi specifiche nell'ambito di studi di fattibilità dalle quali emergono gli oneri su base annua in aggiunta al costo del personale.
  Sottolinea che l'IVASS ha ipotizzato, sulla base di analisi specifiche, un numero massimo di ricorsi annui gestibile pari a circa 20.000.
  Evidenzia che il progetto prevede che le spese di finanziamento dell'Arbitro siano coperte sia con i contributi di vigilanza a carico delle imprese e degli intermediari sia con i contributi imposti a carico degli utenti, proponendosi – in sede di schema di regolamento IVASS per la disciplina delle Pag. 79disposizioni di dettaglio del decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 187-ter CAP – di prevedere un contributo a carico del ricorrente in misura pari a 20 euro che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero rimborsati al cliente dall'impresa/intermediario, oltre che il pagamento a carico dell'impresa o dell'intermediario soccombente di una somma pari, rispettivamente, a 200 e 100 euro oltre alla refusione della spesa al ricorrente.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Atto n. 197);

   preso atto dei dati e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riguardo alle modifiche, agli articoli 335 e 336 del Codice delle assicurazioni private (CAP), previste dai commi 34 e 35 dell'articolo 1, al fine di calibrare adeguatamente la misura del contributo, affinché le risorse che ne derivano consentano di coprire le spese di funzionamento dell'Arbitro Assicurativo almeno nella sua fase di avvio, si è ritenuto di formulare una proposta di intervento che, tenuto conto delle risultanze di un'indagine EIOPC – CEIOPS sui contributi di vigilanza – da cui emerge che alcuni Stati ne hanno imposto il pagamento alle imprese aventi sede legale in altri Stati membri e operanti sul proprio territorio – preveda, con riguardo alla misura del contributo da imporre, la metà del minimo edittale richiesto per i corrispondenti soggetti italiani;

    si è quindi valutato di gravare di un importo maggiore gli intermediari UE “equivalenti” agli iscritti nella sez. D RUI, identificandoli quali ente creditizio o impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2) del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013, nonché di prevedere una categoria residuale, per tutti gli intermediari UE diversi da quelli precedentemente indicati, in cui distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche, prendendo come riferimento gli importi (sempre dimezzati) che gravano per agenti e broker italiani;

    con riguardo ai costi attesi correlati ai nuovi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, sono state condotte dall'IVASS analisi specifiche nell'ambito di studi di fattibilità dalle quali emergono gli oneri su base annua in aggiunta al costo del personale;

    l'IVASS ha ipotizzato, sulla base di analisi specifiche, un numero massimo di ricorsi annui gestibile pari a circa 20.000;

    il progetto prevede che le spese di finanziamento dell'Arbitro siano coperte sia con i contributi di vigilanza a carico delle imprese e degli intermediari sia con i contributi imposti a carico degli utenti, proponendosi – in sede di schema di regolamento IVASS per la disciplina delle disposizioni di dettaglio del decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 187-ter CAP;

    di prevedere un contributo a carico del ricorrente in misura pari a 20 euro che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero rimborsati al cliente dall'impresa/intermediario, oltre che il pagamento a carico dell'impresa o dell'intermediario soccombente di una somma pari, rispettivamente, a 200 e 100 euro oltre alla refusione della spesa al ricorrente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 80

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del Vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 17.50.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
C. 107 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 6.800 della Commissione.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, avverte che l'Assemblea – in relazione all'emendamento 6.800 della Commissione, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta nella odierna seduta antimeridiana – ha trasmesso gli identici subemendamenti Turri 0.6.800.1 e Palmieri 0.6.800.2 nonché i subemendamenti Palmieri 0.6.800.3 e 0.6.800.4.
  Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sugli identici subemendamenti Turri 0.6.800.1 e Palmieri 0.6.800.2, giacché l'eventuale approvazione degli stessi determinerebbe il venir meno della corretta clausola di neutralità finanziaria, volta a prevedere che lo svolgimento delle attività connesse alla istituenda Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia debba avere luogo «compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», analogamente a quanto indicato in una specifica condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, approvata dalla Commissione bilancio nel parere reso nella scorsa seduta del 27 ottobre. Non ha invece osservazioni da formulare sui subemendamenti Palmieri 0.6.800.3 e 0.6.800.4, sui quali pertanto propone di esprimere nulla osta, posto che gli stessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Andrea GIORGIS, nel condividere le valutazioni svolte dalla relatrice, concorda con la proposta dalla stessa formulata di esprimere parere contrario sugli identici subemendamenti Turri 0.6.800.1 e Palmieri 0.6.800.2 e nulla osta sui subemendamenti Palmieri 0.6.800.3 e 0.6.800.4.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 17.55.