CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2020
460.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
C. 1824-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2020.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula una nuova proposta di parere, che si differenzia dalla precedente per una delle condizioni, posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non più soppressiva, ma modificativa dell'articolo 12 del provvedimento, per le ragioni esplicitate nella parte Pag. 97premissiva della medesima proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   rilevato che:

    all'articolo 2, recante disposizioni in materia di istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico, appare necessario sopprimere sia il comma 1 – giacché l'adozione di nuovi percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare gli studenti sulla ricerca delle tematiche ambientali comporta oneri aggiuntivi privi di quantificazione e copertura finanziaria, – sia il comma 2, poiché la previsione di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o da una Regione determina oneri aggiuntivi privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

    all'articolo 2, comma 3, appare necessario precisare che i concorsi di idee per le aziende e i giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo e l'istituzione di premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane sono effettuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali compatibilmente con il rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista per il Piano nazionale per il settore florovivaistico dall'articolo 9, comma 5;

    appare necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 3, che prevede che le detrazioni per sistemazioni a verde, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, si applichino fino ad un ammontare complessivo di 500 euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno, giacché esso comporta oneri pari a 147,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 84,2 milioni di euro annui dal 2023 al 2031 e a 63,2 milioni di euro per l'anno 2032, privi di copertura finanziaria;

    all'articolo 4, comma 2, appare necessario precisare, al fine di escludere il verificarsi di minori entrate per la finanza pubblica, che l'attività agricola florovivaistica è costituita dall'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti;

    dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di sopprimere l'articolo 7 che, nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, giacché tale previsione, essendo introdotta con norma di rango primario, appare suscettibile di irrigidire la struttura organizzativa complessiva del predetto Ministero;

    all'articolo 8, comma 1, appare necessario precisare che l'organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    al medesimo articolo 8 appare altresì necessario, al fine di escludere che possano verificarsi nuovi o maggiori oneri, aggiungere dopo il comma 1 un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

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    all'articolo 9, recante la disciplina del Piano nazionale del settore florovivaistico, appare necessario inserire, dopo il comma 4, un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui per un triennio – decorrente dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, in considerazione del tempo ancora necessario per la conclusione dell'iter legislativo – per provvedere al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal predetto Piano nazionale;

    appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la disposizione di cui all'articolo 18, comma 2, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziate in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

    all'articolo 10 appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere che l'istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 11, riguardante il Piano di comunicazione e promozione, appare necessario inserire, dopo il comma 1, – per il finanziamento delle attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6 – un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui, non limitata nel tempo, in considerazione del carattere permanente del predetto Piano, e decorrente dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, visto il tempo ancora occorrente per la conclusione dell'iter legislativo;

    appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 e la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziate in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

    appare necessario modificare l'articolo 12 precisando, al comma 1, che le regole fiscali applicabili ai centri per il giardinaggio sono quelle individuate dal regolamento di cui al comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto di un'apposita clausola di invarianza finanziaria da inserire al comma 2 e prevedendo, sempre al citato comma 2, che il predetto regolamento debba essere adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle menzionate regole fiscali vigenti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari derivanti dal predetto schema di regolamento, appare necessario altresì inserire all'articolo 12, dopo il comma 2, una disposizione volta a prevedere che lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione;

Pag. 99

    all'articolo 14, in primo luogo, appare necessario precisare, al comma 3, che gli oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono di carattere eventuale – non potendosi infatti escludere a priori che tale contratto risulti privo di oneri – e che, comunque, qualora essi si verifichino, gli stessi dovranno essere sostenuti direttamente, anche mediante contratti di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, sia da parte di terzi privati; in secondo luogo, appare altresì necessario inserire, dopo il comma 3, una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo 14 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    sempre all'articolo 14, appare infine necessario sopprimere il comma 4, giacché il fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 145 del 2018, di cui si prevede l'utilizzo per lo sviluppo del verde urbano e per il miglioramento delle aree verdi urbane esistenti, non presenta alcuna disponibilità finanziaria,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi).

  All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 9, aggiungere le seguenti: compatibilmente con quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9,

  All'articolo 3, sopprimere il comma 3.

  All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale con le seguenti: l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti

  All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: , presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

   dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con Pag. 100propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   al comma 5, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione del comma 4-bis,.

  Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 2.

  All'articolo 10 aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.

  All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: le regole fiscali vigenti con le seguenti: le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2, sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dal medesimo comma 2;

   al comma 2, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e dopo le parole: per l'attuazione del comma 1 aggiungere le seguenti: , assicurando che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   dopo il comma 2 aggiungere è il seguente: 2-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.

  All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: Gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possono essere sostenuti con le seguenti: Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 14, sopprimere il comma 4.

Pag. 101

   e con la seguente osservazione:

    si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 7, che nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la nuova proposta di parere del relatore e ringrazia lo stesso relatore e la Commissione bilancio per il lavoro svolto al fine di superare le criticità che il testo del provvedimento presentava rispetto agli effetti finanziari.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

   Gastaldi 3.100, 3.101 e 3.102 , che prevedono, per diverse annualità, che ai fini delle imposte sui redditi delle presone fisiche, dall'imposta lorda si detragga un importo pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto di fiori e piante da interno, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 500 euro annui per nucleo familiare, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

   Liuni 12.101 e Squeri 12.102, che, nel modificare il comma 1 dell'articolo 12, ne mantengono tuttavia inalterato il contenuto sostanziale, non superando le criticità che l'articolo medesimo presenta dal punto di vista finanziario;

   Maglione 12.100, che, sopprimendo il comma 2, dell'articolo 12, determinerebbe la preclusione di una delle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nella nuova proposta di parere formulata dal relatore.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'emendamento Scoma 1.101, che stabilisce che il settore florivivaistico comprenda la produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione non solo ornamentale, ma anche orticolo, frutticolo e boschivo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.
  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.101, 3.100, 3.101, 3.102, 12.100, 12.101 e 12.102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede di sospendere i lavori della Commissione Pag. 102per consentire ai deputati di assistere allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Aula, a cui risponderà il Presidente del Consiglio.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, sospende pertanto la seduta, che riprenderà al termine dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea.

  La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 15.35.

Sui lavori della Commissione.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, non essendo ancora presente il deputato Ubaldo Pagano, designato quale relatore sui disegni di legge di ratifica nn. 2575 e 2576, avverte che la Commissione riprenderà pertanto i propri lavori dall'esame del disegno di legge di ratifica n. 2577.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.
C. 2577 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in titolo – approvato in prima lettura dal Senato (AS 1588) – reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, segnalando come il testo originario del provvedimento sia corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Repubblica dominicana, in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale. Con riguardo al primo dei due Trattati, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 33.077 annui a decorrere dal 2020. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, indica che euro 29.077 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia, e euro 4.000 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti. Con riferimento al secondo Trattato, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 92.428. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione indica che euro 75.228 hanno natura di oneri valutati, riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti, e euro 17.200 di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato. Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a precedenti provvedimenti di analogo contenuto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli Pag. 10315, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Segnala, infine, che l'articolo 4 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, in coerenza del resto a quanto usualmente osservato con riferimento a clausole di analogo tenore contenute in disegni di legge di ratifica, non ha osservazioni da formulare. Alla luce di quanto sinora rilevato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.
C. 2575 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, ha ad oggetto la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. Rammenta che la Convenzione originaria è stata ratificata in Italia ai sensi della legge 31 ottobre 1989, n. 377, cui non sono stati ascritti effetti finanziari. Segnala che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica che non ascrive al Protocollo di modifica della Convenzione effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di nuovi o maggiori oneri in relazione all'incremento dell'attività di scambio di informazioni, la quale sarà effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. Pur evidenziando che il disegno di legge non reca un'espressa clausola di non onerosità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a confermare che alle attività indicate si possa effettivamente far fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

  La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, precisa che il nuovo articolo 27 introdotto dal Protocollo puntualizza che la fornitura delle informazioni richieste da uno degli Stati contraenti viene svolta dall'altro Stato attraverso i poteri di cui dispone, in base alla propria legislazione e nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato. In considerazione di ciò, avverte pertanto che dalle nuove disposizioni introdotte dal Protocollo di modifica non derivano effetti finanziari, come già indicato nella relazione tecnica, in quanto l'attività di scambio delle informazioni, seppure incrementata secondo la Convenzione aggiornata dal Protocollo di modifica, verrà espletata all'interno delle attività istituzionali mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pag. 104

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 2575 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il nuovo articolo 27 introdotto dal Protocollo puntualizza che la fornitura delle informazioni richieste da uno degli Stati contraenti viene svolta dall'altro Stato attraverso i poteri di cui dispone, in base alla propria legislazione e nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato;

    pertanto dalle nuove disposizioni introdotte dal Protocollo di modifica non derivano effetti finanziari, come già indicato nella relazione tecnica, in quanto l'attività di scambio delle informazioni, seppure incrementata secondo la Convenzione aggiornata dal Protocollo di modifica, verrà espletata all'interno delle attività istituzionali mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene opportuno acquisire maggiori delucidazioni in merito all'effettiva portata del superamento del cosiddetto domestic tax interest conseguente al Protocollo di modifica oggetto di ratifica.

  La Viceministra Laura CASTELLI precisa che, con la predetta espressione, si intende fare riferimento alla circostanza che lo scambio di informazioni non viene limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nell'osservare preliminarmente che la relazione tecnica non considera gli articoli 1 e 2 del Protocollo di modifica oggetto di ratifica, rileva altresì come nel suo complesso il disegno di legge in esame non risulti assistito da una apposita clausola di invarianza finanziaria.

  La Viceministra Laura CASTELLI ribadisce che la mancata previsione di una specifica clausola di invarianza consegue alla circostanza che il provvedimento non presenta alcun profilo di onerosità.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, nell'associarsi alle delucidazioni rese dalla rappresentante del Governo, richiama peraltro l'attenzione circa l'opportunità di non modificare per tale singolo aspetto, non ritenuto essenziale, il testo al fine di evitare un ulteriore passaggio al Senato.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), non ritenendo esaustive le delucidazioni rese dal relatore e dalla rappresentante del Governo, preannunzia la propria astensione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 2576 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 105

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, concerne la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015, già approvato dal Senato.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo e che la relazione tecnica non commenta specificamente la norma. In proposito, non formula osservazioni nel presupposto che la previsione sia meramente riproduttiva di quanto già previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, cui aderiscono sia l'Italia sia l'Ecuador – l'applicabilità della Convenzione è infatti espressamente richiamata dall'articolo 2 dell'Accordo in esame – e che gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni siano quindi già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente; in proposito ritiene utile acquisire elementi di valutazione e di conferma. Rammenta che, con riferimento a un'analoga previsione recata dall'Accordo sui servizi aerei con la Corea (AC 2415), nella seduta della Commissione Bilancio in sede consultiva del 23 settembre 2020, la rappresentante del Governo ha confermato che le esenzioni in questione – come già osservato per altri accordi internazionali di medesimo contenuto quali quelli stipulati con Qatar, Algeria e Vietnam – sono da ricondursi a quelle previste all'articolo 24 della Convenzione di Chicago e che, per tale motivo, dalle stesse non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato. Nella medesima seduta, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole senza condizioni. Per quanto riguarda le restanti previsioni, prende atto che, come affermato dalla relazione tecnica, dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri finanziari a carico dell'Italia e che gli unici oneri, eventuali, riguardano le spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo stesso; si tratta peraltro, secondo la relazione tecnica, di oneri improbabili, in quanto le procedure di consultazione si svolgono di norma per corrispondenza. Non formula pertanto osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3 prevede che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non ha osservazioni da formulare. Alla luce di quanto sinora rilevato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza ad assicurare che ad ogni seduta della Commissione sia resa disponibile in supporto cartaceo la documentazione relativa ai singoli punti all'ordine del giorno, giacché essa risulta indispensabile ai fini di una partecipazione attiva ed informata ai lavori della Commissione medesima, evidenziando come tale condizione rivestirà ancor più importanza in occasione dello svolgimento della prossima sessione di bilancio.

  Luigi GALLO (M5S), nel precisare, a beneficio di una corretta ricostruzione dei fatti, che la documentazione relativa ai provvedimenti all'esame della Commissione risulta costantemente disponibile ad inizio di ogni seduta anche in formato cartaceo, tiene altresì a rammentare che sin dall'inizio della corrente legislatura Pag. 106presso la VII Commissione, che ha avuto l'onore di presiedere, si è proceduto – sulla base di un specifico indirizzo in tal senso assunto dai competenti organi dell'amministrazione della Camera e di un consenso dei diversi gruppi parlamentari – lungo un processo di sostanziale dematerializzazione, volto alla progressiva eliminazione della documentazione di seduta in supporto cartaceo a favore di un sempre maggiore ricorso alla consultazione della documentazione stessa avvalendosi dell'applicazione informatica denominata GeoCamera. In tale quadro, ritiene che analoga questione potrebbe essere utilmente affrontata in un prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) si associa alle considerazioni svolte dal collega Garavaglia, ritenendo indispensabile assicurare ai singoli componenti della Commissione la costante disponibilità della documentazione su supporto cartaceo.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), pur apprezzando le potenzialità offerte dalla piattaforma elettronica GeoCamera, ritiene anch'egli essenziale che la documentazione di seduta sia sempre resa disponibile in formato cartaceo, tanto più in occasione della prossima sessione di bilancio.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel riservarsi di riferire al presidente Melilli la proposta in precedenza avanzata dall'onorevole Gallo, tiene a precisare che la documentazione di seduta è sempre disponibile in supporto cartaceo, fermo restando che la medesima, secondo le indicazioni adottate nel corso della presente legislatura dai competenti organi dell'amministrazione della Camera, risulta ugualmente consultabile sulla apposita applicazione informatica GeoCamera.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel condividere le argomentazioni dianzi esposte dai colleghi del proprio gruppo parlamentare, passando al merito del provvedimento in esame ritiene opportuno acquisire elementi di maggiore informazione in ordine agli oneri, sebbene qualificati come meramente eventuali ed improbabili, connessi alle spese di missione relative alle procedure di consultazione previste dall'Accordo oggetto di ratifica.

  La Viceministra Laura CASTELLI conferma che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ivi incluse le procedure di consultazione dallo stesso previste, giacché le medesime avranno luogo per corrispondenza, come peraltro asserito dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che il presidente della Commissione ha preso parte alla votazione.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

  Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.
  C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

  Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
  C. 1813, approvato dal Senato, e abb.

  Interventi a favore del pomodoro San Marzano.
  Nuovo testo C. 229.

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ATTI DEL GOVERNO

  Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
  Atto n. 101-bis.

  Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto.
  Atto n. 198.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
  Atto n. 197.