CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 40

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianluca Castaldi.

  La seduta comincia alle 13.40.

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
C. 107 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2020.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI deposita la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal Ministero della giustizia, una nota del Ministero dell'economia e delle finanze riferita alla citata relazione, nonché una nota trasmessa dall'INAIL (vedi allegato 1).

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, preso atto dei contenuti della documentazione Pag. 41testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 107 e abb.-A, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

   rilevato che:

    l'articolo 4, che introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, prevedendo, tra l'altro, che a fronte della commissione di un reato di odio o discriminazione, il lavoro di pubblica utilità possa essere applicato sia prima della condanna – qualora l'imputato chieda la sospensione del procedimento con messa alla prova – sia dopo la condanna stessa, per evitare, con l'istituto della sospensione condizionale, l'applicazione della pena (comma 1-ter dell'articolo 1 del predetto decreto-legge), sia, infine, a titolo di sanzione accessoria (comma 1-bis dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge), sarà attuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    infatti, il Fondo per il pagamento dei premi obbligatori per gli infortuni e le malattie per i detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su cui graveranno gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle predette modifiche legislative, dovrebbe presentare le occorrenti disponibilità, come si evince sia dal fatto che nell'anno 2019, ultimo anno rendicontato, a fronte di una dotazione di 3 milioni di euro sono stati utilizzati soltanto 659.627,81 euro, sia dal fatto che nell'anno in corso la dotazione annua di 3 milioni di euro, confermata anche per gli altri due anni del triennio, risulta ancora totalmente inutilizzata;

    appare comunque necessario, a fini prudenziali, da un lato, inserire all'articolo 4, dopo il comma 1, un'apposita clausola di neutralità finanziaria, dall'altro, prevedere al successivo comma 2 che le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 4, sono determinate dal regolamento ivi previsto, adottato con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto della citata clausola di neutralità finanziaria;

    all'articolo 6, appare necessario formulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4, precisando che le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedono all'organizzazione delle cerimonie, degli incontri e di ogni altra iniziativa utile prevista in occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 7, appare necessario specificare che, nel quadro della definizione della strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media, nonché degli specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    appare necessario sostituire l'articolo 8, che prevede l'istituzione di un programma Pag. 42 per la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, per coordinarlo con la disciplina introdotta di recente dall'articolo 38-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostanzialmente riproduttiva del contenuto dello stesso articolo 8, al fine di precisare che i centri garantiscono adeguata assistenza alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, come modificato dall'articolo 2 del presente provvedimento;

    appare altresì necessario sopprimere la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 10, giacché la copertura degli oneri derivanti dai centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, originariamente previsti dall'articolo 8 e ora istituiti dall'articolo 38-bis del predetto decreto-legge n. 104 del 2020, è assicurata dal comma 2 del medesimo articolo 38-bis nonché dall'articolo 105-quater, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020;

    l'articolo 9, che demanda all'ISTAT, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), lo svolgimento di una rilevazione statistica, con cadenza triennale, volta a rilevare le discriminazioni e le violenze per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché le opinioni e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, potrà essere attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    infatti, da un lato, la citata rilevazione dovrà essere realizzata secondo i quesiti già contenuti nell'indagine sulle discriminazioni condotta dall'ISTAT a decorrere dal 2011, a seguito di una convenzione stipulata dall'ISTAT stesso con il Dipartimento per le pari opportunità, dall'altro, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), già operante presso il Ministero dell'interno, svolge, ai sensi del predetto articolo 9, un'attività meramente consultiva nei confronti dell'ISTAT, realizzabile con le risorse disponibili a legislazione vigente,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

  dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

  al comma 2, dopo le parole: sono determinate aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis,

  All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

  al comma 3, sopprimere le parole: , anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

  sopprimere il comma 4

  All'articolo 7, al comma 1, dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

  2-ter. All'attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, Pag. 43al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Sostituire l'articolo 8 con il seguente: Art. 8. (Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere). 1. All'articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Roberto OCCHIUTO (FI), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ritiene che tale proposta, così come il testo del provvedimento in esame, abbia un valore meramente ideologico, poiché, a suo avviso, non è possibile svolgere le attività previste senza stanziare le necessarie risorse finanziarie. In proposito, cita ad esempio l'articolo 6, che, stante la condizione proposta dalla relatrice, prevede che le scuole e le altre amministrazioni pubbliche provvedano ad organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A suo avviso, infatti, l'organizzazione di cerimonie, incontri e iniziative da parte delle scuole e delle altre amministrazioni pubbliche, anche nelle intenzioni dei proponenti la disposizione, non può avvenire ad invarianza finanziaria.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene inevitabile che l'attuazione dell'articolo 6, in base al quale in occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia le scuole e le altre amministrazioni pubbliche sono obbligate a realizzare le attività previste dal provvedimento, comporti nuovi oneri per la finanza pubblica. Rammenta che in precedenti analoghe situazioni la Commissione bilancio aveva approvato pareri volti a rendere facoltative le attività che erano suscettibili di determinare effetti finanziari. A suo avviso, infatti, se una disposizione di legge prevede che una determinata attività sia obbligatoria è necessario che essa stanzi anche le risorse adeguate a farvi fronte. In proposito, segnala che nel dossier predisposto dagli uffici della Camera si osserva che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione che le iniziative previste dall'articolo 6 possano effettivamente essere realizzate in condizioni di neutralità finanziaria. Esprime, infine, perplessità sul fatto che le risorse destinate alla realizzazione dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere siano sufficienti a perseguire tale obiettivo.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), in aggiunta a quanto osservato dall'onorevole Comaroli, ritiene che l'articolo 4, ampliando il novero delle fattispecie al verificarsi delle quali può essere applicato all'imputato o al condannato il lavoro di pubblica utilità, comporta inevitabilmente maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, inoltre, perplessità in riferimento alla condizione proposta dalla relatrice relativa Pag. 44 alla soppressione dell'articolo 10, recante la copertura finanziaria riferita agli oneri derivanti dall'articolo 8. In merito all'articolo 9 non comprende come le nuove funzioni attribuite all'ISTAT possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come esprime perplessità sul fatto che, nel quadro della definizione della strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, le amministrazioni pubbliche competenti possano provvedere all'attuazione delle misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media, nonché degli specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, rammenta che in occasione dell'espressione del parere sul provvedimento che ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica (C. 682), la Commissione bilancio adottò un approccio decisamente più rigoroso in merito alle implicazioni finanziarie del provvedimento stesso. Tutto ciò premesso, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI, replicando all'onorevole Comaroli, chiarisce che la formulazione dell'articolo 6 proposta dalla relatrice implica che, qualora le risorse necessarie non siano disponibili, le scuole e le altre amministrazioni pubbliche non realizzeranno le attività previste dal provvedimento. Replicando all'onorevole Garavaglia, chiarisce che la soppressione dell'articolo 10 si rende necessaria per ragioni di coordinamento normativo, poiché la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dei centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, originariamente previsti dall'articolo 8 e ora istituiti dall'articolo 38-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, è assicurata dal comma 2 del medesimo articolo 38-bis nonché dall'articolo 105-quater, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) insiste sulla necessità che lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 6 del provvedimento sia facoltativo, altrimenti dovrebbero essere previste adeguate risorse finanziarie.

  Fabio MELILLI, presidente, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che dalla formulazione della disposizione emerge che la volontà del legislatore è volta ad escludere l'ipotesi in cui, anche nel caso in cui le necessarie risorse finanziarie fossero disponibili, le scuole e le altre amministrazioni pubbliche decidano di non realizzare le attività previste dall'articolo 6 del provvedimento.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), concordando con l'onorevole Comaroli, ritiene che la formulazione dell'articolo 6 proposta dalla relatrice implichi che solamente le scuole e le altre amministrazioni pubbliche che dispongono di adeguate risorse finanziarie potranno svolgere le attività previste dal medesimo articolo 6. A suo avviso, pertanto, un provvedimento che si pone l'obiettivo di superare ogni tipo di discriminazione, come quello in esame, rischia di creare discriminazione tra i soggetti che potranno attuare quanto disposto dall'articolo 6 e quelli che, per carenza di risorse finanziarie, dovranno rinunciarvi.

  Vanessa CATTOI (LEGA) richiama l'attenzione del Governo e della relatrice sulle criticità insite nella formulazione attuale dell'articolo 6 del provvedimento, posto che l'obbligatorietà delle iniziative previste in occasione della istituenda Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia costringerà le istituzioni scolastiche interessate che non dispongano di bilanci particolarmente consistenti a destinare una parte delle risorse ad esse attribuite allo svolgimento delle predette iniziative, sottraendole in tal modo Pag. 45alla realizzazione di fondamentali attività di istituto.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ribadisce la necessità di adottare, nell'esame dei provvedimenti sottoposti all'attenzione della Commissione bilancio per i profili di carattere finanziario, un approccio quanto più possibile coerente e lineare, esigendo pertanto che – qualora i testi sottoposti alla sua attenzione prevedano lo svolgimento di attività o compiti aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti a legislazione vigente – sia contestualmente previsto lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, fa presente che la condizione proposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 6 risulta essenzialmente volta a favorire l'effettivo svolgimento delle attività connesse alla istituenda Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, coniugando tale obiettivo con il rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli istituti scolastici coinvolti, dei vincoli di bilancio, in ciò scongiurando l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, nel ringraziare la relatrice per l'approfondito lavoro ed apprezzando il serio ed attento dibattito svolto nella presente sede su un provvedimento di cui non sfugge la particolare delicatezza e rilevanza, ritiene che la Commissione bilancio sia ora nelle condizioni di poter deliberare il parere di propria competenza.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), ricollegandosi alle considerazioni in precedenza svolte, dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, giacché appare evidente, da un lato, che gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento dal legislatore si riducono di fatto a mere petizioni di principio, se non addirittura a norme manifestamente di bandiera e dunque prive di alcun contenuto effettivo, dal momento che non risultano stanziate le risorse finanziarie occorrenti alla loro attuazione, dall'altro, che mancano allo stato tutti gli elementi di informazione richiesti al Governo con riferimento alla puntuale quantificazione degli oneri sottostanti a talune delle norme in esame.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) preannunzia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando come la rilevanza del provvedimento in discussione avrebbe meritato un maggiore approfondimento, scevro da condizionamenti di carattere ideologico, e come le perplessità espresse da taluni di coloro che sono in precedenza intervenuti in merito alle conseguenze di carattere finanziario del testo in esame debbano costituire a suo avviso oggetto di una seria ed attenta valutazione da parte della Commissione bilancio.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel rinviare alle considerazioni in precedenza esposte, preannunzia la propria personale astensione sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che il provvedimento in titolo appaia il frutto di norme prive di un effettivo contenuto, che come tali risulteranno di fatto non applicabili.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Turri 6.407, che, sostituendo integralmente l'articolo 6, prevede, tra l'altro, che in occasione della Giornata nazionale per il rispetto e contro ogni forma di discriminazione siano organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché Pag. 46 di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza. In tale quadro, la proposta emendativa, prevedendo attività di carattere obbligatorio, pur in presenza di una clausola di neutralità finanziaria, appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

   Maschio 6.210, che è volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6;

   Tomasi 8.402, che prevede, tra l'altro, che il programma di cui al comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 sia finalizzato alla realizzazione in tutto il territorio nazionale di attività di coordinamento dei progetti concernenti misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 del 2018, in luogo della realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

   Magi 8.13 e Varchi 8.7, che sono volte a incrementare il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, rispettivamente, di 8 milioni di euro e di 6 milioni di euro, anziché di 4 milioni di euro come previsto nel testo, a decorrere dal 2020, modificando analogamente la relativa copertura finanziaria prevista dall'articolo 10. Le proposte emendative non risultano coerenti con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

   Maschio 8.15, 8.14, che sono volte ad aumentare l'importo dell'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 8, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Le proposte emendative non risultano coerenti con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

   Maschio 8.25, che è volta a destinare unicamente una quota, pari a 2 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, alla realizzazione in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

   Maschio 9.9, che sopprimendo la previsione secondo cui la rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione sia svolta dall'ISTAT nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, elimina la clausola di neutralità finanziaria che assiste l'articolo 9;

   gli identici Palmieri 10.400, Lupi 10.401 e Turri 10.402, che sono volti esclusivamente a sopprimere l'articolo 10, che reca la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, senza introdurre ulteriori modifiche al testo. Le proposte emendative non risultano coerenti con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

   Potenti 10.403 , che riduce le risorse previste a copertura del presente provvedimento, lasciando invariata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato;

   Potenti 10.404 , che, nel modificare la clausola di copertura finanziaria, introduce detrazioni fiscali privi di quantificazione e Pag. 47copertura finanziaria. La proposta emendativa non risulta coerente con la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere sul testo del provvedimento, testé approvato.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Turri 4.291, che sostituisce integralmente l'articolo 4 relativo, tra l'altro, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche alla luce della condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento, testé approvato;

   Magi 4.03, che estende il gratuito patrocinio, in deroga ai limiti reddituali, alle vittime dei reati di cui al nuovo articolo 604-bis del codice penale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Varchi 6.194 e 6.195, che prevedono che la Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia non costituisca giorno di vacanza o comporti la riduzione di orario esclusivamente per le scuole secondarie di secondo grado. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

   gli identici Varchi 6.179 e Lupi 6.472, che sono volti a sopprimere il comma 2 dell'articolo 6, secondo cui l'istituzione della Giornata nazionale non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

   Turri 7.403 e Lupi 7.471, che estendono a vario titolo l'ambito delle forme di discriminazione rispetto alle quali si prevede che l'UNAR elabori una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni medesime. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Alessandro Pagano 7.480, Varchi 7.30, 7.29 e 7.28, che sono volti a prevedere che la strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni sia elaborata con una cadenza più ravvicinata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

   Lupi 7.0404, che è volto ad incrementare il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016, di un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo, di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Bartolozzi 8.0400, che incrementa di un milione di euro l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, relativa al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, provvedendo al relativo onere modificando l'articolo 10 del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma Pag. 48200, della legge n. 190 del 2014, di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Maschio 9.12, 9.13, che sono volti a prevedere che la rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione sia svolta dall'ISTAT con cadenza più ravvicinata di quella prevista dall'articolo 9. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.291, 6.179, 6.194, 6.195, 6.210, 6.407, 6.472, 7.28, 7.29, 7.30, 7.403, 7.471, 7.480, 8.7, 8.13, 8.14, 8.15, 8.25, 8.402, 9.9, 9.12, 9.13, 10.400, 10.401, 10.402, 10.403 e 10.404 e sugli articoli aggiuntivi 4.03, 7.0404 e 8.0400, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
C. 1824-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2020.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e una nota del Ministero dell'economia e delle finanze che verifica negativamente la predetta relazione (vedi allegato 2).

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, tenuto conto della documentazione testé depositata dal Governo, dalla quale emergono numerosi profili di criticità sul piano finanziario del testo del provvedimento in esame, formula quindi la seguente proposta di parere:

  La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1824-A, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   rilevato che:

    all'articolo 2, recante disposizioni in materia di istruzione di base, formazione e innovazione nel settore florovivaistico, appare necessario sopprimere sia il comma 1 – giacché l'adozione di nuovi percorsi didattici aventi il fine di sensibilizzare gli studenti sulla ricerca delle tematiche ambientali Pag. 49 comporta oneri aggiuntivi privi di quantificazione e copertura finanziaria, – sia il comma 2, poiché la previsione di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o da una Regione determina oneri aggiuntivi privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

    all'articolo 2, comma 3, appare necessario precisare che i concorsi di idee per le aziende e i giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo e l'istituzione di premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane sono effettuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali compatibilmente con il rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista per il Piano nazionale per il settore florovivaistico dall'articolo 9, comma 5;

    appare necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 3, che prevede che le detrazioni per sistemazioni a verde, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, si applichino fino ad un ammontare complessivo di 500 euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno, giacché esso comporta oneri pari a 147,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 84,2 milioni di euro annui dal 2023 al 2031 e a 63,2 milioni di euro per l'anno 2032, privi di copertura finanziaria;

    all'articolo 4, comma 2, appare necessario precisare, al fine di escludere il verificarsi di minori entrate per la finanza pubblica, che l'attività agricola florovivaistica è costituita dall'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti;

    dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di sopprimere l'articolo 7 che, nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, giacché tale previsione, essendo introdotta con norma di rango primario, appare suscettibile di irrigidire la struttura organizzativa complessiva del predetto Ministero;

    all'articolo 8, comma 1, appare necessario precisare che l'organo permanente di coordinamento, indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    al medesimo articolo 8 appare altresì necessario, al fine di escludere che possano verificarsi nuovi o maggiori oneri, aggiungere dopo il comma 1 un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

    all'articolo 9, recante la disciplina del Piano nazionale del settore florovivaistico, appare necessario inserire, dopo il comma 4, un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui per un triennio – decorrente dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, in considerazione del tempo ancora necessario per la conclusione dell'iter legislativo – per provvedere al finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal predetto Piano nazionale;

    appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la disposizione di cui all'articolo 18, comma Pag. 502, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziate in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

    all'articolo 10 appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere che l'istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    all'articolo 11, riguardante il Piano di comunicazione e promozione, appare necessario inserire, dopo il comma 1, – per il finanziamento delle attività di comunicazione e promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo di cui all'articolo 6 – un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui, non limitata nel tempo, in considerazione del carattere permanente del predetto Piano, e decorrente dall'anno 2021, anziché dall'anno 2020, visto il tempo ancora occorrente per la conclusione dell'iter legislativo;

    appare altresì necessario provvedere alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che reca le occorrenti disponibilità, sopprimendo contestualmente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 e la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, giacché quest'ultima, imputando l'onere stesso a risorse stanziate in bilancio, potrebbe compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, in mancanza di indicazioni contenute nella relazione tecnica che escludano tale eventualità;

    appare necessario sopprimere l'articolo 12 poiché lo stesso, equiparando i centri di giardinaggio, che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo, alle aziende agricole, anche nel caso in cui gli stessi presentino un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore, potrebbe comportare un ampliamento del novero delle aziende agricole con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica, per effetto del regime fiscale più favorevole ad esse applicabile, nonostante la specificazione secondo la quale continuano ad applicarsi non meglio precisate «regole fiscali vigenti»;

    all'articolo 14, in primo luogo, appare necessario precisare, al comma 3, che gli oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono di carattere eventuale – non potendosi infatti escludere a priori che tale contratto risulti privo di oneri – e che, comunque, qualora essi si verifichino, gli stessi dovranno essere sostenuti direttamente, anche mediante contratti di sponsorizzazione, sia da parte delle aziende florovivaistiche, sia da parte di terzi privati; in secondo luogo, appare altresì necessario inserire, dopo il comma 3, una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo 14 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    sempre all'articolo 14, appare infine necessario sopprimere il comma 4, giacché il fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 145 del 2018, di cui si prevede l'utilizzo per lo sviluppo del verde urbano e per il miglioramento delle aree verdi urbane esistenti, non presenta alcuna disponibilità finanziaria,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2.

Pag. 51

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

  All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 9, aggiungere le seguenti: compatibilmente con quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9,

  All'articolo 3, sopprimere il comma 3.

  All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: l'attività diretta alla produzione, alla manipolazione e alla commercializzazione del vegetale con le seguenti: l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti

  All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: , presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'organo di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

   dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo di cui all'articolo 6 e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   al comma 5, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione del comma 4-bis,.

  Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 2.

  All'articolo 10 aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 52finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 18 sopprimere il comma 1.

  Sopprimere l'articolo 12.

  All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: Gli oneri finanziari derivanti dal contratto di coltivazione possono essere sostenuti con le seguenti: Gli eventuali oneri derivanti dal contratto di coltivazione sono sostenuti direttamente;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 14, sopprimere il comma 4.

  e con la seguente osservazione:

  Si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 7, che nel modificare la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, rinvia la definizione delle sue funzioni ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Roberto OCCHIUTO (FI) richiama l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 14, del quale nella proposta di parere del relatore si richiede la soppressione, evidenziando come tale norma rivesta un particolare interesse, giacché consente ai comuni di utilizzare le risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali al fine di favorire lo sviluppo del verde urbano e di migliorare le aree verdi urbane esistenti. Nel prendere atto della contrarietà espressa su tale specifica disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato in ragione della indisponibilità di risorse sul predetto Fondo, invita il relatore e il Governo a svolgere un supplemento di istruttoria al fine di individuare eventuali forme alternative di copertura, evidenziando altresì come anche altre disposizioni del provvedimento in esame a vario titolo censurate dalla Ragioneria generale dello Stato potrebbero forse ricevere una diversa valutazione da parte di quest'ultima qualora riformulate in maniera adeguata in sede di Comitato dei nove della Commissione di merito.

  Martina LOSS (LEGA), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Occhiuto, ritiene anzitutto immotivata ed irragionevole la proposta di soppressione dell'articolo 12, recante la disciplina dei centri per il giardinaggio, contenuta nel parere formulato dal relatore, giacché tale disposizione non determina un ampliamento del novero delle aziende agricole destinatarie del regime fiscale di favore a queste ultime riconosciuto, bensì riveste carattere prevalentemente definitorio. Altrettanto poco convincente appare, a suo avviso, la proposta di soppressione dell'articolo 7, riguardante l'Ufficio per la filiera del florovivaismo, nonché quella di soppressione del comma 4 dell'articolo 14, in precedenza richiamato dall'onorevole Occhiuto, corrispondenti, rispettivamente, a un'osservazione e a una condizione contenute nel parere formulato dal relatore.

  Maria Chiara GADDA (IV) richiama l'attenzione sulla proposta di soppressione dell'articolo 12, di cui non condivide la ratio, giacché la disposizione in parola a suo avviso non può in alcun modo determinare un'estensione del regime fiscale di vantaggio riconosciuto dalla normativa vigente alle aziende agricole, dal momento che essa si limita piuttosto a precisare i requisiti in Pag. 53presenza dei quali anche i centri per il giardinaggio risulterebbero equiparati alle aziende agricole.

  Fabio MELILLI, presidente, osserva che da parte della Commissione bilancio vi è la piena disponibilità ad approfondire le questioni a vario titolo richiamate dai deputati intervenuti, ferma restando chiaramente la necessità di recepire i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine ai profili di quantificazione o di copertura di talune delle norme contenute nel testo in esame. Tanto premesso, nel prendere atto di una disponibilità in tal senso manifestata da parte dei diversi gruppi parlamentari, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, sia pure compatibilmente con la tempistica prevista per l'esame del provvedimento in Assemblea, in modo tale da consentire eventualmente al Comitato dei nove di verificare la possibilità di addivenire a proposte di formulazione alternativa di talune delle disposizioni oggetto di censura da parte della Ragioneria generale dello Stato, onde superare le criticità dianzi evidenziate dal relatore.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
C. 1008 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, ricorda che la proposta, di iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, reca interventi per il settore ittico e deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
  Con riferimento all'articolo 2, recante delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, in merito ai profili di quantificazione, in considerazione del richiamo espresso alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – che rinvia la quantificazione e la copertura degli oneri all'adozione dei decreti legislativi, e prevede per ciascun decreto una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura – non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante politiche sociali nel settore della pesca professionale, rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che per un periodo sperimentale di tre anni ed entro un limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° luglio 2020, siano estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli. Per dette finalità, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA», che risultino eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Al riguardo, osserva in primo luogo che l'estensione al settore della pesca professionale delle forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli, di cui alla legge n. 457 del 1972, sembrerebbe comportare per i lavoratori in questione anche il versamento degli specifici contributi finalizzati ad alimentare l'erogazione Pag. 54 dei trattamenti sostitutivi del reddito. Ciò premesso e pur considerando che le norme prevedono l'applicazione del meccanismo di sostegno al reddito nell'ambito di uno specifico limite di spesa, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'equilibrio finanziario della sperimentazione in esame, anche considerando che la norma non prevede meccanismi intesi a modulare le erogazioni al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa, che le contribuzioni e le prestazioni dovrebbero passare da una gestione ad un'altra e che gli eventuali risparmi fatti registrare alla fine di ogni singolo esercizio non resterebbero nelle disponibilità del Fondo, ma verrebbero finalizzati al finanziamento di altre misure.
  Per quanto riguarda tale finanziamento, inoltre, osserva che, stante il principio dell'annualità del bilancio dello Stato, andrebbe chiarito, a suo avviso, se si intenda prevedere l'utilizzo negli esercizi successivi delle risorse che residuino in un anno: in tal caso peraltro la norma sarebbe suscettibile di determinare effetti sui saldi rispetto ai quali andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
  Con riferimento alle modalità di copertura, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, considera necessario acquisire conferma, anche alla luce degli specifici vincoli europei, dell'effettiva disponibilità di dette risorse senza incidere su interventi già adottati o programmati, nonché in merito alla compatibilità degli utilizzi previsti con le dinamiche di spesa già scontate a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal «Fondo Pesca CISOA» – istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui agli articoli 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinati al Ministero dello sviluppo economico.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che l'istituzione del «Fondo Pesca CISOA» appare funzionale all'erogazione sperimentale delle prestazioni, prevista per un triennio decorrente dal 1° luglio 2020, dal comma 1 del medesimo articolo 3. Sotto tale profilo rileva pertanto un disallineamento tra gli oneri indicati e la relativa copertura, posto che i primi potrebbero manifestarsi fino all'anno 2023, mentre la seconda predispone le risorse per farvi fronte fino all'anno 2022. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  In secondo luogo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che l'utilizzo di quota parte dei proventi delle predette aste non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità già previste a legislazione vigente a valere sui proventi stessi.
  Ritiene altresì utile acquisire l'avviso del Governo in ordine al meccanismo configurato dalla norma in esame, nella parte relativa, da un lato, alle modalità di affluenza delle risorse del nuovo Fondo alla istituenda sezione per i lavoratori della pesca nell'ambito della CISOA, dall'altro, alla previsione secondo cui i decreti di ripartizione di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 disporranno, per gli esercizi successivi a quello interessato, gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni di spettanza ivi indicate nonché del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE.
  Il comma 3, inoltre, introducendo una deroga al principio di annualità di bilancio, prevede che le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che, per ciascuno degli anni considerati, risultino eccedenti siano destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali ricomprese Pag. 55 nel Programma nazionale triennale della pesca, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge n. 225 del 2010. In merito alla citata deroga al principio di annualità del bilancio, appare pertanto necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di inquadramento previdenziale marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori a 10 tonnellate, rileva che le disposizioni consentono ai soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, di poter optare tra il regime previsto per i soggetti associati in cooperative o compagnie, con riconoscimento quindi degli assegni familiari, o per il regime di cui alla legge n. 413 del 1984, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS. Tali opzioni comportano maggiori oneri derivanti dall'incremento delle prestazioni fornite ai soggetti interessati e maggiori entrate contributive connesse all'erogazione di dette prestazioni, posto che i soggetti interessati opteranno prevedibilmente per il regime più conveniente. Segnala, peraltro, che le disposizioni in esame prevedono una specifica autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame, ai commi da 1 a 3, riproducono testualmente quanto disposto dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, approvato in via definitiva dalla Camera. Su tali disposizioni non formula dunque osservazioni in quanto le stesse non sono innovative della disciplina vigente.
  Con riferimento al comma 4, che estende anche ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque interne la fruizione degli strumenti di sostegno al reddito, di cui ai commi 515 e 516 all'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, già previsti per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca nelle acque marittime, si prende atto che l'estensione è prevista nell'ambito dei preesistenti limiti di spesa. Ciò premesso, ritiene utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità di detti limiti alla luce delle nuove finalizzazioni, anche considerando che le disposizioni in esame non sembrano prevedere esplicitamente meccanismi di salvaguardia. Infine, per quanto attiene al comma 5, che esonera dall'obbligo di certificazione fiscale le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici, considera utile acquisire conferma che dalla semplificazione documentale in esame non discendano effetti negativi per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 6, recante il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni in quanto la misura opera nell'ambito di prefissati limiti di spesa. Quanto al comma 2-bis, pur tenendo conto del carattere ordinamentale della disposizione, andrebbe comunque acquisita conferma della sua compatibilità con la disciplina europea sull'affidamento di contratti pubblici.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di promozione della cooperazione e dell'associazionismo, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.
  In merito all'articolo 8, recante esenzione dall'imposta di bollo, in merito ai profili di quantificazione, rileva che, con riferimento ad un'analoga disposizione contenuta nella proposta C. 338 della XVII legislatura, la relazione tecnica affermava che dagli archivi dell'anagrafe tributaria risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità. In proposito, tenuto conto di quanto evidenziato e della formulazione dell'onere come limite massimo di spesa, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il Governo confermi i dati e gli elementi forniti in occasione della precedente relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, recante semplificazione in Pag. 56materia di licenza di pesca, rileva che la disposizione prevede il pagamento ogni otto anni della tassa di concessione governativa indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Inoltre, la tassa è dovuta prima della scadenza in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Tenuto conto di quanto evidenziato, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se, come in precedenza argomentato, la norma possa considerarsi neutrale, posto che la stessa prevede invece una copertura in misura pari a 1 milione di euro annui.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante esclusione della tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca, ritiene che andrebbero acquisiti dati aggiornati riguardo al gettito delle tasse che si intende sopprimere al fine di poter verificare gli effetti finanziari della norma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma, comunque attinente ad attività svolta da privati.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 14, in materia di rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.
  Con riferimento all'articolo 15, in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura: canoni, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma in esame interviene sui canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura. Più in dettaglio, il comma 1 estende, dal 2021, l'applicabilità dei canoni meramente ricognitori, di carattere agevolativo, alle imprese non cooperative, che attualmente pagano canoni maggiori, e il comma 2 fissa i canoni per gli specchi acquei non occupati da strutture produttive nella misura di un decimo di quelli per manufatti ed impianti. Il comma 3 autorizza una spesa pari a 3 milioni annui dal 2021. Tenuto conto che la disposizione del comma 1 ha carattere oneroso, in quanto estende una misura di carattere agevolativo , e che quella del comma 2 andrebbe valutata mediante confronto con quanto previsto a normativa vigente, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi idonei a verificare la quantificazione dell'onere proposta dalla norma; andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva prudenzialità di configurare in termini di limite di spesa, piuttosto che di spesa valutata, un onere per riduzione di gettito extratributario dovuta ad una misura applicabile automaticamente a tutti i soggetti rientranti nelle fattispecie delineata dalla norma.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 16, recante Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ritiene che andrebbe verificato se la Commissione in questione possa effettivamente svolgere le proprie funzioni ad invarianza di risorse, anche con riguardo alle necessarie attività di supporto tecnico-amministrativo.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 17, in materia di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, evidenzia preliminarmente che la norma prevede la definizione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura al fine di conseguire gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
  A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti, di cui al comma 2. Inoltre, i risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dall'istituendo Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, di cui viene definita la composizione, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui ai commi 3 e Pag. 574. Al riguardo, non formula osservazioni sul comma 1, dal momento che la definizione degli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura avviene nell'ambito degli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, già previsto a legislazione vigente.
  Circa il comma 2, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'avvalimento di istituti esterni possa avvenire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo ai commi da 3 a 6, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l'assunzione di invarianza riferita all'istituzione e al funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, ciò tenuto conto che il Comitato vede la partecipazione non solo di componenti ministeriali ma anche di esperti esterni e che la norma, pur disponendo che dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri, non prevede espressamente la consueta clausola riferita ai compensi ed emolumenti dei componenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, all'articolo 17, comma 1, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformulare il capoverso Art. 9, comma 6, al fine di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai loro componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18, concernente le commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura, tenuto conto che le Commissioni sono attualmente disciplinate dalla normativa regionale, segnala che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi che la nuova disciplina uniforme di fonte statale recata dalla norma in esame e sostitutiva di quelle ora vigenti sia effettivamente compatibile con la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 9; ciò sia con riferimento agli emolumenti dei componenti che agli oneri di funzionamento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 1, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il capoverso Art. 10, comma 9, al fine di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura, da istituire presso ogni capitaneria di porto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai loro componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Con riferimento all'articolo 19, in materia di pesca del tonno rosso, in merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sui commi 1 e 2. Il comma 3, invece, pone in capo al Ministero delle politiche agricole il compito di promuovere e valorizzare, con tutti gli strumenti necessari, la filiera italiana del tonno rosso: poiché la norma non prevede alcuno specifico stanziamento, andrebbe chiarito a quali attività di sostegno e rilancio, che la norma configura come obbligatorie e non come facoltative, si faccia riferimento e se le stesse possano effettivamente essere attuate ad invarianza di risorse.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 21, recante modifiche all'articolo 41 del decreto-legge n. 124 del 2019, in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, si rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019. La novella estende alle imprese della pesca la concessione di garanzie gratuite da parte dell'ISMEA, rimuovendo il limite di costo di 20.000 euro a singola garanzia e la correlazione diretta tra la concessione della garanzia gratuita e le iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative previsti dalla precedente formulazione.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa: sotto tale profilo non formula pertanto osservazioni sotto il profilo della quantificazione. Peraltro, posto che la disposizione prevede un onere di 30 milioni per l'anno 2020, andrebbe indicata la relativa Pag. 58copertura, tenuto conto che la disposizione finanziaria non richiama la norma in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 21 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 124 del 2019. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto la concessione di garanzie a titolo gratuito a favore delle imprese agricole per investimenti diretti allo sviluppo di tecnologie innovative, all'uopo autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in qualità di ente preposto alla gestione della misura. Ricorda che detto onere trova corrispondente copertura finanziaria nell'ambito dell'articolo 59, comma 3, del medesimo decreto-legge, che non risulta modificato dalla norma in commento. Ciò premesso, la novella in esame intende ora estendere la portata applicativa della disposizione dianzi descritta anche alle imprese della pesca, a tal fine autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, in ciò determinando un onere che non risulta tuttavia assistito da una apposita clausola di copertura finanziaria, posto che l'articolo 21 non rientra tra le disposizioni onerose indicate all'articolo 26, comma 1. Sul punto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Evidenzia inoltre che la norma in esame, nel sostituire integralmente la disciplina vigente, comporta almeno formalmente il venir meno dell'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2019, a fronte della quale potrebbero comunque già avere avuto luogo – od essere allo stato in via di perfezionamento – specifici impegni di spesa. Anche su tale punto, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 22, in materia di utilizzo delle royalty degli idrocarburi, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma interviene sulle royalty dei giacimenti di idrocarburi ubicati in terraferma nelle regioni a statuto ordinario, individuando le finalità cui le stesse debbono essere destinate: le nuove finalità sono formulate come specificazioni di quelle già previste a legislazione vigente per le medesime risorse, e il 30 per cento delle royalty viene destinato all'indennizzo di imprese marittime. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se le nuove finalizzazioni, incidendo in via obbligatoria su risorse che attualmente sono già destinate a specifiche finalità non integralmente coincidenti, possano essere attuate senza pregiudizio di iniziative di spesa già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse. Inoltre, la norma prevede un'apposita rendicontazione da parte dei comuni: tenuto conto che i comuni anche attualmente devono poter dimostrare che l'utilizzo delle royalty avvenga in osservanza della legge, la norma parrebbe confermativa di adempimenti già previsti a legislazione vigente e, in quanto tale, finanziariamente neutrale: in proposito ritiene tuttavia opportuna una conferma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante modifiche al decreto-legge n. 102 del 2005: intese di filiera, rileva che l'ampliamento delle azioni cui sono finalizzate le intese di filiera avviene nel quadro di una previsione di invarianza finanziaria, già disposta dal decreto legislativo n. 102 del 2015: su tale profilo, pertanto, non formula osservazioni. Per quanto riguarda, invece, l'inserimento di un nuovo componente nel Tavolo agroalimentare, pur rammentando che alla norma istitutiva dell'organismo non sono stati ascritti effetti finanziari, evidenzia che per lo stesso non è prevista la consueta clausola volta ad escludere compensi per i componenti: ciò posto, ritiene che andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la possibilità di includere un nuovo componente ad invarianza di risorse.
  Con riferimento all'articolo 25, in materia di fatturazione elettronica piccola pesca, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che alla disciplina che ha introdotto gli obblighi di fatturazione elettronica sono stati ascritti rilevanti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica in relazione all'emersione di base imponibile. Segnala che l'esclusione dall'ambito applicativo della predetta disciplina appare quindi suscettibile di incidere su tali effetti di gettito. Andrebbero pertanto, a suo avviso, Pag. 59forniti gli elementi necessari a definire gli oneri recati dall'esclusione prevista dalla norma in esame. Segnala, inoltre, come andrebbe esplicitato il periodo d'imposta a decorrere dal quale la disposizione si rende applicabile. Ciò al fine di verificare se gli effetti di cassa riferiti al 2021 (comprensivi del saldo imposte 2020 e dell'acconto 2021) possano risultare maggiori dell'onere annuo scontato a regime.
  Per quanto concerne l'articolo 26, recante copertura finanziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, i quali sono qualificati in parte – nella misura di 66,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – come oneri «valutati», ossia espressi in termini di previsione di spesa , e in parte – nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 – come oneri «autorizzati», vale a dire espressi in termini di limite massimo di spesa.
  Segnala, in particolare, che oggetto di copertura sono le seguenti disposizioni onerose: l'avvio di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, cui risulta associata una apposita autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (articolo 3, commi 1 e 2); l'applicazione ai marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate dei benefici previdenziali assicurati dalla legge n. 250 del 1958 o, in alternativa, del regime stabilito dalla legge n. 413 del 1984 , cui risulta associata una apposita autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 4, comma 2; l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 6, comma 1; l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, di domande, atti e relativa documentazione volte alla concessione di aiuti comunitari e nazionali nei settori della pesca e dell'acquacoltura, corredata di una apposita autorizzazione di spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 8, comma 2; le modifiche alla disciplina sulla tassa di concessione governativa concernente la licenza per la pesca professionale marittima, di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, anch'essa assistita da una apposita autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 9; le modifiche in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, corredate da una apposita autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui all'articolo 15, comma 3; l'esonero dalla disciplina sulla fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 per i soggetti passivi operanti nel settore della piccola pesca, di cui all'articolo 25.
  Ciò posto, per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'avvio di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale, rileva che essi appaiono impropriamente inseriti nella clausola di copertura finanziaria in esame considerato che gli stessi sono oggetto dell'autonoma copertura prevista dell'articolo 3, comma 2, a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui agli articoli 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinati al Ministero dello sviluppo economico.
  Con riferimento, invece, agli oneri di cui ai numeri 4), 5) e 6) segnala che, in luogo delle relative autorizzazioni di spesa, le pertinenti disposizioni andrebbero riformulate in maniera da configurare i predetti oneri in termini di minori entrate, consistendo essi in un mancato gettito erariale, in linea peraltro con la qualificazione degli oneri medesimi in termini di previsione di spesa quale risultante dall'articolo 26, comma 1. Pag. 60
  Con riferimento, infine, agli oneri derivanti dall'esonero dalla disciplina sulla fatturazione elettronica, rileva che essi non risultano esplicitati nel testo provvedimento, sebbene tale indicazione risulti necessaria ai fini di una corretta verifica della congruità dell'ammontare complessivo degli oneri indicati all'articolo 26, comma 1.
  Venendo quindi ai mezzi di copertura degli oneri dianzi illustrati, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 26 della presente proposta di legge indica le seguenti modalità:

   quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [lettera a)];

   quanto a 62,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [lettera b)].

  Per quanto concerne la prima modalità di copertura, fermo restando che allo stato attuale il citato accantonamento presenta le necessarie disponibilità, sul piano formale fa presente che occorre tuttavia precisare che, in ragione della decorrenza dell'onere, oggetto di riduzione sono le proiezioni del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente.
  Per quanto riguarda invece la seconda modalità di copertura, in considerazione della natura permanente dell'onere sottostante, appare necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo un chiarimento sia in merito all'effettiva disponibilità delle risorse sia in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Il successivo comma 2, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Tutto ciò premesso, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in discussione, che risulta per altro già calendarizzato per l'esame in Assemblea.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la richiesta della relatrice.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quindici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta dello scorso 29 settembre 2020, deliberando in tale occasione un parere favorevole all'indirizzo della III Commissione Affari esteri. Avverte, altresì, che in data 13 ottobre scorso la predetta Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al testo, sul quale resta pertanto fermo il parere favorevole in precedenza espresso.
  Comunica, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1, contenente due sole proposte emendative che non sembrano tuttavia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sulle medesime proposte emendative un parere di nulla osta.

Pag. 61

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianluca Castaldi.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali, in relazione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto.
Atto n. 198.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in esame (A.G. 198) è adottato in attuazione dell'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale reca disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, definendo una procedura, in deroga alla legge di contabilità, che consente la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge. La disposizione prevede, in particolare, che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base degli esiti del monitoraggio, si definisce una procedura per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all'esito del monitoraggio, risultino non utilizzate. Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria se ne prevede, per l'utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.
  Ricorda che gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure. Per lo schema di decreto in esame, il parere della Commissione bilancio dovrà essere espresso entro il 28 ottobre prossimo.
  Sottolinea che il provvedimento riporta i dati di monitoraggio relativi a due misure previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinate all'articolo 25 e all'articolo 176. L'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore Pag. 62minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  L'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto, invece, il cosiddetto tax credit vacanze. Si tratta di un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona). Il beneficio è fruibile esclusivamente, nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre per il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
  Rileva che il provvedimento evidenzia che la spesa correlata al contributo a fondo perduto, stimata in 6.192 milioni per il 2020, si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relazione tecnica; mentre la spesa correlata al cosiddetto tax credit vacanze, stimata in 1.677,2 milioni di euro, ha fatto registrare, al contrario, margini di economia.
  Pertanto, in attuazione della facoltà riconosciuta dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del monitoraggio e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dispone l'assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia al contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA.
  Ricorda che allo schema di decreto è allegata una relazione che espone nel dettaglio i criteri utilizzati per la stima degli oneri relativi alle due misure, illustrando le cause che hanno determinato lo scostamento rispetto alle previsioni. Sono altresì riportate le relazioni tecniche, relative alle due misure, allegate al citato decreto-legge. A questo riguardo, per quanto riguarda la sottostima degli oneri derivanti dal contributo a fondo perduto, si ritiene condivisibile la necessità di incrementare, nella misura prevista di 500 milioni di euro, la dotazione del capitolo di spesa inerente al contributo medesimo, atteso che tale somma consente di colmare interamente la mancanza di risorse emersa rispetto allo stanziamento iniziale (pari al 7,5 per cento delle esigenze effettive). In ordine all'indicazione fornita dalla relazione sulle cause che hanno determinato gli scostamenti, sarebbe da chiarire se la sottostima sia da attribuire ad un sensibile peggioramento del fatturato nella successiva metà del mese di aprile – rispetto ai primi quindici giorni dello stesso mese considerati ai fini della stima dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 34 del 2020 in relazione ai dati della fatturazione elettronica – o piuttosto al differente calo di fatturato dei soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica.
  Riguardo invece al tax credit vacanze, si sottolinea che occorrerebbe verificare la prudenzialità della sovrastima del beneficio evidenziata dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame rispetto alla stima originaria, anche alla luce del presumibile andamento del beneficio stesso nei prossimi mesi, posto che quest'ultimo sarà ancora fruibile fino al 31 dicembre 2020, anche se è verosimile ipotizzare che fino alla fine dell'anno il numero di richiedenti si manterrà comunque inferiore rispetto al potenziale numero di beneficiari.
  Inoltre rammenta che l'andamento finanziario del beneficio in esame, per effetto del meccanismo di saldo/acconto, vede per l'anno 2021 già contabilizzata nei saldi di finanza pubblica una perdita di gettito pari a 733,8 milioni di euro ed un recupero di entrate per l'anno 2022, pari a 314,5 milioni di euro, per effetto della quota del 20 per cento del bonus che i soggetti beneficiari, persone fisiche, potranno richiedere sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi. In considerazione della verosimile sovrastima degli oneri recati dalla disposizione, occorrerebbe pertanto, in via prudenziale, rivedere le stime del maggior Pag. 63gettito per l'anno 2022 in quanto, se è verosimile ipotizzare un minor onere per l'anno 2021 connesso con il minor tiraggio della disposizione, risulterà conseguentemente eccessivo l'importo stimato in termini di maggiori entrate recuperabili per effetto del citato meccanismo di saldo/acconto.
  Evidenzia che su tali aspetti appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.