CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. – Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.
C. 2657 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice per la III Commissione, d'intesa con il collega Aresta, relatore per la IV Commissione, preannuncia di soffermarsi sui profili giuridico-internazionali connessi al provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, laddove il collega si soffermerà sulle disposizioni di recepimento nell'ordinamento interno degli impegni assunti dal nostro Paese nei riguardi della Santa Sede, rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Difesa.
  Sottolinea che l'Accordo in esame, negoziato da una commissione bilaterale paritetica conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 121 del 1985 di ratifica dell'Accordo del febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, è volta ad aggiornare la disciplina dell'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo status dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa nel frattempo Pag. 6determinatasi, nonché ad apportare le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare.
  Venendo in estrema sintesi ai contenuti dell'Intesa, composta da quattordici articoli, rileva che essa individua le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse (articoli 1 e 2).
  A sua volta l'articolo 3 prevede la possibilità per i cappellani di avvalersi, ai fini delle attività di culto, di altri sacerdoti, mentre in caso di assenza del cappellano è previsto che venga sostituito dal parroco, competente per la sede di servizio.
  L'articolo 4 affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. L'articolo 5 definisce l'organico e lo stato giuridico. Al riguardo, si fissa il principio generale in forza del quale l'organico dei cappellani è di 162 unità, a fronte delle 204 attuali, e se ne stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella riportata nell'articolo successivo. L'articolo 6 definisce l'assimilazione dei cappellani ai gradi gerarchici e l'articolo 7 individua le modalità e forme di avanzamento, stabilendo i periodi di permanenza minima per la promozione. L'articolo 8 disciplina il rapporto di impiego, che consiste nella missione sacerdotale, e stabilisce che il cappellano militare deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40. Gli articoli 9 e 10 stabiliscono il trattamento economico e previdenziale. L'articolo 11 stabilisce che i cappellani militari non sono soggetti al Codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. Con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione. L'articolo 12 prevede le sanzioni nel caso di infrazioni alle regole disciplinari e dei doveri di servizio, stabilendo altresì la procedura per l'accertamento della violazione. In particolare, si prevedono le sanzioni della sospensione disciplinare dall'impiego, della sospensione dalle funzioni e della cessazione dal servizio. L'articolo 13 disciplina le modalità per la sospensione o cessazione dell'impiego. L'articolo 14 stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dell'Intesa verrà emanato il regolamento di disciplina di cui all'articolo 11, comma 1. L'Intesa entrerà in vigore nell'ordinamento dello Stato ed in quello della Santa Sede con la pubblicazione, in pari data, sulla Gazzetta Ufficiale e negli Acta Apostolicae Sedis.
  Ciò premesso, sottolinea che il nuovo Accordo concilia l'elemento della continuità, costituita dalla presenza dei cappellani militari nelle Forze armate, con quello dell'innovazione, rappresentato dal mutato scenario interno e internazionale.
  Evidenzia, inoltre, che l'Intesa negoziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri consentirà di procedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, il quale prevede che l'assistenza spirituale nelle cosiddette «strutture obbliganti», e cioè caserme, ospedali e carceri, sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle Autorità italiane competenti su designazione dell'Autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra le Parti.
  Sottolinea, in conclusione, che la nuova disciplina pattizia realizza, pertanto, un condivisibile punto di equilibrio tra l'obiettivo italiano di razionalizzare e contenere gli oneri e la volontà della Santa Sede di preservare alcune prerogative dei cappellani militari. Auspica, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento, che è già stato licenziato dall'altro ramo del Parlamento il 9 settembre scorso.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore per la IV Commissione, ringrazia la relatrice per la III Commissione, deputata Di Stasio, per l'esauriente illustrazione del provvedimento e, con riferimenti ai profili di prevalente competenza della Commissione Difesa, aggiunge che gli aspetti qualificanti dell'Intesa possono riassumersi nel fatto Pag. 7che il cappellano militare, fermo restando il rapporto organico nei confronti delle strutture militari, non si configura più come un militare tra i militari, soggetto in tutto e per tutto alle norme e alla disciplina militare. Infatti, acquistano una valenza centrale le funzioni spirituali e pastorali che contraddistinguono tale figura, peculiare e autonoma. Osserva che la nuova disciplina prevede che i cappellani curino la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, l'organizzazione di ogni attività pastorale e la formazione cristiana delle persone che risiedano nelle sedi di servizio loro assegnate, accedendo ai gradi militari per assimilazione, ovvero senza che la loro funzione comporti l'identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. Essi, dunque, non possono esercitare poteri di comando o direzione, né avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate, non portano armi e, di regola, indossano l'abito ecclesiastico, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa.
  Evidenzia, quindi, che nel testo dell'Accordo bilaterale, composto da 14 articoli, viene rivisto l'organico complessivo e delineato lo stato giuridico dei cappellani militari, che vengono assimilati – dall'Ordinario militare sino al cappellano militare di complemento – ai gradi gerarchici militari, dal tenente generale sino al sottotenente di complemento. Vengono, altresì, regolate le modalità e le forme di avanzamento, il loro rapporto di impiego e i relativi trattamenti economico e previdenziale. In particolare, la progressione economica – a partire dal livello di assimilazione al grado di sottotenente di complemento – è ulteriormente ridotta rispetto a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo e viene limitato a non più di dieci unità l'accesso al grado di tenente colonnello. Inoltre, si prevede che i cappellani militari non siano soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. Infine, sono stabilite sanzioni per i casi di infrazione delle regole disciplinari e dei doveri di servizi e individuate le modalità per la sospensione o cessazione dall'impiego.
  Si sofferma, quindi, più nel dettaglio, sulle svariate modificazioni apportate dall'articolo 3 del Capo I del disegno di legge al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di recepire la nuova disciplina dettata nell'Intesa bilaterale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate), già sede della materia agli articoli da 1533 a 1625 (con esclusione dell'articolo 1620).
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica interviene con le seguenti novelle:

   la lettera a), nel sostituire l'articolo 17, ribadisce che l'assistenza spirituale ai militari cattolici è assicurata dai cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare e precisa che le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni;

   la lettera b) sostituisce, a sua volta, l'articolo 1533, mantenendo la direzione del servizio di assistenza spirituale in capo all'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato dal Vicario generale militare, eliminando, tuttavia, la previsione della collaborazione di tre ispettori, mentre è prevista quella di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. Inoltre, l'Ordinario militare non è più assimilato al grado di generale di corpo d'armata, ma a quello di tenente generale;

   la lettera c) inserisce il nuovo articolo 1533-bis al fine di disciplinare i contenuti del servizio di assistenza spirituale, specificando che la stessa possa avvenire anche oltre l'orario di servizio e che i cappellani militari possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri Pag. 8sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio. Inoltre, in caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede. Tutte queste disposizioni si applicano senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, che garantisce loro, comunque, l'alloggio;

   la lettera d) modifica, solo da un punto di vista formale, l'articolo 1534 sulla nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale;

   la lettera e) inserisce l'articolo 1534-bis sulla designazione dei cappellani militari coordinatori, specificando che il conferimento dell'incarico di funzione non comporta alcuna modifica del trattamento economico;

   la lettera f) abroga l'articolo 1535, che prevede la possibilità di nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di ispettore, fermo restando l'organico;

   le lettere g), h), i), l), m), n), o), p) e q) recano, rispettivamente, modifiche di coordinamento agli articoli 1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 per tener conto della soppressione degli ispettori prevista alla lettera b);

   la lettera r) modifica l'articolo 1546 sui gradi gerarchici, prevedendo l'eliminazione del grado più alto di terzo cappellano militare capo, assimilato al grado di colonnello, di cui la legislazione vigente prevede un organico di 9 unità e specificando che il numero di secondi cappellani militare capo, è pari a 10 unità, mentre la legislazione vigente non pone un limite specifico;

   la lettera s) sostituisce l'articolo 1547, modificando lo stato giuridico e determinando l'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, in 162 unità, in luogo delle 204 unità attualmente previste dagli articoli 1533 e 1552;

   la lettera t) reca una modifica formale all'articolo 1548;

   la lettera u) modifica l'articolo 1549, precisando che per la nomina al grado di cappellano militare di complemento occorre avere un'età compresa tra i 28 anni e i 40 anni;

   la lettera v) abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1552, riferiti alla dotazione organica dei cappellani militari in servizio permanente;

   la lettera z) modifica la normativa penale e disciplinare prevista all'articolo 1555, demandando a specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare, in luogo dell'attuale regolamento generale disciplinare;

   la lettera aa) modifica l'articolo 1559 prevedendo, come requisiti per la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, il servizio per almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo, in luogo degli attuali due anni e l'età non superiore ai 45 anni anziché gli attuali 50 anni;

   le lettere bb) e cc) recano modifiche formali agli articoli 1560 e 1576;

   la lettera dd) modifica l'articolo 1577 sulle cause di cessazione dal servizio permanente, sopprimendo quelle per inidoneità agli uffici del grado e per perdita del grado e aggiungendo quelle per motivi disciplinari, la revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica e le dimissioni dallo stato clericale;

   la lettera ee) modifica l'articolo 1578 innalzando l'età di cessazione dal servizio permanente per i cappellani militari dagli attuali 62 anni ai 65 anni;

   la lettera ff) abroga l'articolo 1581 sulla cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado;

   la lettera gg) reca una modifica ordinamentale all'articolo 1583 sulla cessazione dal servizio permanente d'autorità;

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   la lettera hh) abroga l'articolo 1592 sulla nomina di cappellani militari di complemento, dove è prevista come requisito un'età tra i 25 e i 50 anni, ora ricompreso nell'articolo 1552 con modifica delle età;

   la lettera ii) reca una modifica ordinamentale all'articolo 1593 sulla domanda di nomina;

   la lettera ll) modifica la disciplina della cessazione dal complemento, dettata dall'articolo 1594, elevando da due a cinque gli anni di servizio per il transito nel servizio permanente;

   la lettera mm) reca una disciplina più puntuale delle cause di perdita del grado, di cui all'articolo 1597;

   la lettera nn) modifica l'articolo 1599 sulle sanzioni disciplinari, aggiungendo tra di esse la cessazione dal servizio;

   la lettera oo) reca una disciplina più puntuale dell'avvio di inchiesta formale ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare;

   la lettera pp) modifica l'articolo 1602 sull'organo inquirente cui è affidata l'inchiesta formale;

   la lettera qq) modifica l'articolo 1603 sulle decisioni del Ministro all'esito dell'inchiesta formale;

   la lettera rr) abroga gli articoli 1604 (Deferimento alla commissione di disciplina) e 1605 (Composizione della commissione di disciplina);

   la lettera ss) modifica l'articolo 1608 sulle modalità di avanzamento, stabilendo che le promozioni dei cappellani militari si effettuano per anzianità congiunta al merito (dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo) e per merito comparativo (dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo);

   le lettere tt) e uu) recano modifiche di coordinamento all'articolo 1609 sulle promozioni dei cappellani militari e all'articolo 1610 su valutazioni, impedimenti, sospensioni;

   la lettera vv) modifica l'articolo 1611 sulle forme di avanzamento, prevedendo l'avanzamento ad anzianità congiunta al merito per il grado di cappellano militare addetto; per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo;

   la lettera zz), modificando l'articolo 1612, riduce da 6 a 5 anni, gli anni di anzianità minima per cappellano militare addetto, stabilendo altresì che la promozione avviene per valutazione e non soltanto in base all'anzianità. Per il grado di cappellano militare capo, in luogo dell'attuale doppio sistema di avanzamento per valutazione a scelta dopo 9 anni e per promozione anzianità dopo 11 anni, si prevedono 10 anni per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, sopprimendosi il sistema di promozione ad anzianità. Infine, gli anni di anzianità minima per primo cappellano militare capo sono aumentati da 4 a 10 anni ed è prevista sempre la valutazione in luogo della sola anzianità;

   la lettera aaa) abroga gli articoli 1613 (Promozioni a scelta nel grado superiore), 1614 (Avanzamento cappellani militari addetti), 1615 (Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi), 1617 (Programmazione) e 1618 (Promozioni dei cappellani militari in congedo);

   la lettera bbb) modifica l'articolo 1621 sul trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari. In particolare, oltre a recepire per l'Ordinario militare il nuovo grado di tenente generale in luogo di quello di generale di corpo d'armata ed eliminare il grado degli ispettori, elimina anche la previsione che al Vicario generale e ai cappellani militari spetti integralmente il trattamento economico degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione sostituendolo con il trattamento economico Pag. 10di base degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione, cui si aggiungono l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione, l'indennità mensile di impiego operativo di base, l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti e l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti. Si precisa poi che il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi;

   la lettera ccc), sostituisce l'articolo 1625 stabilendo che per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale.

  Da ultimo, segnalo che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al nuovo articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), trovino applicazione le disposizioni in materia di disciplina militare previste dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
  Passando al capo II (articoli 4-7), osserva che questo reca altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. In particolare, l'articolo 4, al fine di dare attuazione agli accordi intercorsi tra Stato Italiano e la Santa Sede del 26 luglio 2006, novella l'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici), con la precisazione di quanto deve essere contenuto nell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto. A sua volta l'articolo 5, al fine di adattare l'ordinamento italiano a quanto previsto nello scambio di note tra lo Stato Italiano e la Santa Sede del 15 febbraio 2008, inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 206-bis, concernente l'assunzione a domicilio della testimonianza di quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano. Si provvede, poi, anche a novellare anche l'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile al fine di stabilire un principio uniforme in merito all'assunzione della testimonianza dei cardinali nel processo penale e in quello civile.
  Avviandosi alla conclusione, segnala che il riassetto in esame dispone una sensibile riduzione dell'organico di diritto del numero complessivo dei cappellani militari rispetto alla legislazione vigente, che passa – come detto – da 204 unità a 162 unità e un generale ridimensionamento del trattamento economico, mirando a conseguire uno sgravio significativo degli oneri a carico dello Stato. Tra l'altro rileva la mancanza nell'Intesa, e dunque nel discendente disegno di legge di ratifica, di una disciplina di carattere transitorio prevista per gli attuali cappellani militari, che in alcuni gradi risultano in esubero rispetto al nuovo organico, a fronte però di contestuali carenze che si registrano, rispetto alla forza effettiva, in altri gradi; ritiene che tale vulnus potrebbe essere corretto con l'impegno del Governo nella fase iniziale di applicazione della nuova Intesa, a considerare transitoriamente l'organico complessivo dei cappellani militari come un tetto finanziario complessivo, consentendo così, ove richiesto e possibile, il mantenimento in servizio fino al naturale congedo, con il grado attuale, dei cappellani militari in esubero e compensandone l'onere attraverso i mancati reclutamenti per le posizioni non coperte in altri gradi.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO ed il sottosegretario Angelo TOFALO si riservano di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Piero FASSINO, presidente, anche a nome del presidente Rizzo, propone di fissare per Pag. 11mercoledì 4 novembre prossimo, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti.

  Le Commissioni convengono.

  Piero FASSINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Berlino il 4 settembre 2020.

  Piero FASSINO, presidente, ricorda che lo scorso 4 settembre, si è svolta, in videoconferenza da Berlino, la Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), a cui ha preso parte insieme al presidente della IV Commissione, Gianluca Rizzo, e al collega Andrea Orsini, componente dalla III Commissione.
  Avverte che, in esito alla Conferenza in titolo, è stata predisposta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta (vedi allegato 1).
  Illustrando i punti salienti dell'evento, segnala che, a margine della Conferenza, si è tenuta la consueta riunione dei rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri del Sud, a cui hanno preso parte, – oltre alla delegazione italiana, che ha presieduto la riunione – i delegati dei Parlamenti di Cipro, Francia, Grecia, Portogallo e Spagna. In questa sede il dibattito si è incentrato sulle tensioni nel Mediterraneo orientale, nonché sugli sviluppi delle crisi in Libia e Siria; in esito a tale riunione si è deciso di predisporre una dichiarazione finale che sintetizzasse i punti di convergenza, da sottoporre all'attenzione dell'Alto Rappresentante Borrell come base di partenza per promuovere il dibattito in sede europea.
  Quanto alla sessione plenaria sulla Politica estera e di sicurezza comune, rileva che essa si è aperta con l'intervento del Presidente del Bundestag, onorevole Wolfgang Schäuble, che ha evidenziato la necessità di un'azione più incisiva dell'UE su scala globale, da conseguire anche attraverso l'introduzione del voto a maggioranza qualificata – in luogo dell'unanimità – per le deliberazioni in ambito PESC. Riassumendo l'intervento dell'Alto Rappresentante Borrell, segnala che esso si è incentrato sui seguenti temi: Bielorussia, rispetto alla quale è stato ribadito che l'UE non riconosce i risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto scorso – giudicate «non libere e non eque» –, stigmatizza la violenta repressione del regime ai danni dei protestanti pacifici e si schiera al fianco della società civile per ripristinare lo Stato di diritto, introducendo, se del caso, sanzioni mirate nei confronti dei responsabili delle violenze; Russia, a cui è stato chiesto di far piena luce sul tentativo di avvelenamento dell'esponente dell'opposizione Aleksej Navalny e di ribadire il comune impegno a dare attuazione all'accordo sul nucleare iraniano e agli accordi di Minsk; Turchia, con la condanna dell'atteggiamento aggressivo della leadership turca nel Mediterraneo orientale, in Siria e in Libia, ed evocando la possibilità di introdurre misure sanzionatorie nel caso tali azioni vengano ulteriormente protratte; Medio Oriente, esprimendo apprezzamento per il cosiddetto «Accordo di Abramo», ma auspicando, nel contempo, la ripresa dei negoziati tra Israele e Autorità palestinese.
  Con riferimento alla sessione dedicata alla Politica di sicurezza e di difesa comune, segnala che è stata introdotta da un intervento della dottoressa Ronja Kempin, Senior Fellow presso il German Institute for International and Security Affairs, che ha illustrato i significativi progressi realizzati negli ultimi anni dall'Unione europea nel Pag. 12settore della difesa ed ha prospettato tre iniziative per rafforzare la cooperazione in tale ambito: la creazione di un Consiglio permanente dei Ministri della Difesa dell'UE, presieduto dall'Alto Rappresentante; l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 44 del Trattato sull'Unione europea, che consente la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per attuarla; il rafforzamento del ruolo della Commissione europea, attribuendogli la facoltà di creare un mercato comune europeo degli armamenti.
  Da ultimo, segnala che la Conferenza si è conclusa a sua volta con una dichiarazione finale a cura della co-presidenza da parte del Parlamento tedesco e del Parlamento europeo (vedi allegato 2).

  Le Commissioni prendono atto.

  Piero FASSINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

  La seduta termina alle 14.25.