CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2020
459.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 29

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 27 ottobre 2020.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
C. 2313-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 30

  Piero FASSINO, presidente, ricorda che l'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 definisce il contenuto della legge europea che, in linea generale, ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a un'interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 2670, segnala che la Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Più specificamente, precisa che potranno ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto sia riconducibile alle materie di competenza specifica della Commissione; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Evidenzia che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. I pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.
  Ricorda, infine, che, sulla base di quanto stabilito in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per gli ambiti di competenza della III Commissione, è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

  Pino CABRAS (M5S), relatore, ricorda che la legge europea è – unitamente alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. A tal fine, la legge europea introduce le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, comma 5, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni.
  Segnala che vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, come ricordato dal Presidente Fassino, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot: precisa che si tratta di un meccanismo istituito tra Commissione europea e Stati membri per lo scambio di informazioni e la risoluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità della legislazione nazionale alla normativa UE, concepito per la fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Pag. 31
  Al riguardo, segnala che le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia risultano pari a 93 (69 per violazione del diritto dell'Unione e 24 per mancato recepimento di direttive): si tratta di un trend in crescita rispetto ai dati di inizio 2019, quando il numero delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia si era attestato a 70, di cui 60 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive.
  Rileva che l'articolato del disegno di legge europea 2019-2020 contiene 34 articoli (suddivisi in 9 Capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale nell'ambito dei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci (capo I, articoli 1-10); spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capo II, articoli 11-15); fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni (capo III, articoli 16-18); affari economici e monetari (capo IV, articoli 19-21); sanità (capo V, articoli 22-24); protezione dei consumatori (capo VI, articoli 25-27); ambiente (capo VII, articolo 28); energia (capo VIII, articolo 29). Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo IX, riguardano il Comitato interministeriale per gli affari europei (articolo 30); il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 31); il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 32); il versamento delle risorse proprie dell'Unione europea (articolo 33). Completa il disegno di legge l'articolo 34, che reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Limitando l'esposizione alle norme che riguardano le competenze della III Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 8, che novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273. In particolare, il comma 3 abroga il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 1929, che disciplina il subappalto nei contratti da svolgersi all'estero: con la modifica in esame, gli eventuali subappalti possono complessivamente superare il limite, previsto dalla normativa vigente, del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.
  Evidenzia, inoltre, l'articolo 9, che individua nel Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto «regolamento di blocco»). Tale nuova competenza viene attribuita al MAECI in ragione del fatto che il decreto-legge n. 104 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2019, ha disposto il trasferimento dal Ministero dello Sviluppo economico al MAECI delle competenze in materia di commercio internazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  Al riguardo, ricorda che la protezione prevista dal citato regolamento (CE) n. 2271/96 copre gli scambi internazionali, i movimenti di capitali e le attività commerciali connesse tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Le leggi coperte dal regolamento sono specificate nel suo Allegato. In base alla disciplina europea, nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa esterna all'Unione europea che, direttamente o indirettamente, renda operativi gli atti normativi indicati nell'Allegato (come ad esempio l'«Iran and Libya Sanctions Act» del 1996 approvato dalle autorità USA) è accettata o eseguita in alcun modo. Inoltre, nessuna delle persone cui si riferisce il regolamento deve rispettare richieste o divieti basati o derivanti dagli atti normativi indicati nell'Allegato. Tuttavia, si può essere autorizzati a rispettare, completamente o in parte, tali norme o divieti se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli dell'UE. Tale autorizzazione viene concessa dalla Commissione, con l'assistenza Pag. 32 di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.
  Sottolinea, quindi, il contenuto dell'articolo 10, che riguarda le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso. In particolare, la disposizione in esame modifica il decreto legislativo n. 221 del 2017, attribuendo al MAECI il compito di individuare i Paesi e i prodotti nei quali attivare lo strumento delle autorizzazioni generali nazionali di esportazioni di prodotti a duplice uso, nonché di emanare il provvedimento che coordina le attività ispettive di altre amministrazioni relativamente alle operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito e assistenza tecnica. Si tratta di attività disciplinate dal regolamento (CE) n. 428/2009, che mira a garantire la conformità delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso con gli impegni e le responsabilità internazionali dell'UE, in particolare in materia di non proliferazione (cioè la prevenzione della diffusione delle armi nucleari). Al riguardo, segnala che il commercio di prodotti a duplice uso rappresenta una parte considerevole del commercio estero dell'UE: secondo i dati aggiornati al 2017, il volume delle esportazioni dall'UE ha raggiunto gli 85 miliardi di euro.
  Più specificamente, osserva che le funzioni di controllo previste dalla norma in esame vengono esercitate da un comitato consultivo, di cui fanno parte il direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento-UAMA del MAECI, che svolge le funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché uno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Segnala, altresì, due ulteriori disposizioni, che riguardano marginalmente, le competenze della III Commissione: l'articolo 14, che provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953. Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che la disposizione consentirà di accelerare le procedure di rimpatrio degli stranieri, aiutando a superare talune criticità legate alla carente collaborazione delle Autorità diplomatiche dei Paesi terzi nelle attività di identificazione dei propri cittadini.
  Infine, illustra l'articolo 30, che novella l'articolo 2 della legge n. 234 del 2012, incrementando da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi ai fini del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE): ricorda che a tale organo spetta concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea. Sottolinea che la relazione illustrativa del disegno di legge motiva l'incremento di organico con la necessità di «garantire una più efficace gestione delle funzioni di supporto della segreteria CIAE alle attività del Comitato Interministeriale affari europei e del Comitato tecnico di valutazione».
  Alla luce di quanto esposto, preannuncia la presentazione di una relazione favorevole.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

  La seduta comincia alle 13.15.

Pag. 33

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Yana Chiara EHM (M5S), relatrice, ricorda che l'intesa in esame è stata negoziata e sottoscritta con le autorità aeronautiche ruandesi nell'ambito di un incontro negoziale tenutosi il 6 dicembre 2017 a Colombo (Sri Lanka), nel corso del decimo evento di negoziazione sui servizi aerei dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) – ICAN 2017.
  Segnala che il testo, redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea, mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda; rafforzando ulteriormente i rapporti economici bilaterali ed apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.
  L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra le due parti.
  Rileva che, come da prassi internazionale, esso è integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
  Venendo sinteticamente ai contenuti normativi dell'articolato, osserva che esso disciplina i seguenti: disposizioni generali, contenenti, tra l'altro, le disposizioni in materia di designazione e di revoca dei vettori ammessi a operare sulla tabella delle rotte concordata; diritti di sorvolo e di traffico; servizi concordati; disposizioni in materia di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; tabella delle rotte; accordi di cooperazione.
  Segnala, altresì, che il disegno di legge, all'articolo 3, prevede una clausola d'invarianza finanziaria, e che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Sottolinea che a più di un quarto di secolo dalla guerra e dal genocidio, il Ruanda, guidato ininterrottamente da Paul Kagame, sta vivendo una fase di grandi cambiamenti: le sue ottime prestazioni a livello economico (negli ultimi anni infatti i tassi di crescita sono stati dell'8 per cento circa), la diffusione di un ramificato sistema d'istruzione e di assistenza, il processo di democratizzazione continuo, il suo peso regionale, fanno dello Stato della regione dei Grandi laghi un attore regionale rilevante.
  Evidenzia che non mancano ombre nel processo di ricostruzione e democratizzazione, che si accompagnano dal permanere di difficili condizioni di vita soprattutto per le popolazioni rurali, in un paese dove, secondo l'ultimo rapporto del Global Multidimensional Poverty Index, il 55,5 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà stabilita a livello mondiale dalle agenzie delle Nazioni Unite.
  Conclusivamente, ricorda che il nostro Paese può vantare buone relazioni diplomatiche con Kigali, rafforzate dalla conclusione di una serie d'incontri di livello ministeriale e di iniziative tecniche che riflettono l'attivismo del Ruanda nello scacchiere regionale e multilaterale, soprattutto nel settore delle iniziative di peace-keeping promosse dalle Nazioni Unite e dall'Unione africana, che il presidente Kagame ha presieduto nel 2018.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo Pag. 34della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, ricorda che l'accordo in esame delinea, nel pieno rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia, il quadro giuridico generale nel cui ambito si svolgeranno le relazioni aeronautiche tra il nostro Paese e le Filippine. Come da prassi internazionale, l'Accordo viene integrato da ulteriori intese semplificate (memorandum d'intesa) che regolano i profili operativi nel settore del trasporto aereo.
  Segnala che, anche in questo caso, come già ricordato dalla collega Ehm per l'intesa con il Ruanda, l'Accordo – che consta di venticinque articoli – mira a disciplinare dettagliatamente tutta una serie di questioni inerenti i diversi profili dei servizi aerei, definendo ed illustrando le terminologie e i concetti utilizzati nell'Accordo, che, comunque, sono conformi alla terminologia e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.
  Osserva che, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, dall'attuazione dell'Accordo non derivano oneri finanziari a carico dell'Italia e che, nel caso di oneri, del tutto eventuali, derivanti dall'attuazione dell'Accordo, ad essi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Evidenzia che i rapporti tra l'Italia e le Filippine sono caratterizzati da tradizionale amicizia e cordialità, favorita sia da affinità storiche, culturali e religiose sia, più recentemente, per la presenza in Italia di una nutrita comunità di filippini.
  Rileva che le Filippine sono un interlocutore cruciale nella lotta all'estremismo armato, e, parimenti, un referente primario per le politiche atte ad eliminare le condizioni di coltura del fenomeno del terrorismo islamico. Tra queste, non ultima, la promozione del dialogo interreligioso, ove l'Italia – per ragioni storiche, culturali e geografiche – necessariamente gioca un ruolo primario.
  Sottolinea che la rapida approvazione di questa intesa concorrerà a rafforzare ulteriormente le relazioni tra Roma e Manila, agevolando soprattutto il consolidamento del quadro di cooperazione produttiva e commerciale tra i due Paesi: ad una presenza ancora marginale delle imprese italiane in questa grande nazione dell'Estremo oriente, fa infatti riscontro un crescente interesse del nostro sistema imprenditoriale, come testimoniato da alcune recenti missioni imprenditoriali italiane.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Simone BILLI (LEGA) sottolinea la rilevanza dell'Accordo in esame che, prevedendo l'intensificazione di voli tra i due Paesi, contribuirà a rafforzare le già solide relazioni tra Italia e Filippine.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristian ROMANIELLO (M5S), relatore, ricorda che l'Accordo s'inserisce in un contesto normativo bilaterale regolato da un memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche Pag. 35 dei due Stati nel mese di febbraio 2015.
  Tale Memorandum è stato sottoscritto dalle Parti proprio in previsione della conclusione di un vero e proprio accordo sui servizi aerei.
  Segnala che il testo dell'Accordo è stato negoziato dalle delegazioni dei due Stati e parafato da rappresentanti delle rispettive autorità aeronautiche nell'ambito di un incontro negoziale tenuto a Victoria, nelle Seychelles, il 25 e 26 febbraio 2015.
  Sottolinea che anche in questo caso, l'intesa – che consta di venticinque articoli – configura il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Stati, disciplinando i diversi profili operativi nel settore dei servizi aerei.
  Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento – da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – evidenzia i vantaggi economici che esso potrà apportare al sistema dei vettori aerei, al funzionamento delle strutture aeroportuali, all'industria del turismo e, in generale, all'economia del nostro Paese e delle Seychelles.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Simone BILLI (LEGA) sottolinea che, anche in questo caso, l'intesa in esame persegue l'obiettivo, assai condivisibile, di promuovere un maggiore scambio tra il nostro Paese e l'arcipelago delle Seychelles grazie all'attivazione di voli diretti.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
C. 2580 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pino CABRAS (M5S), relatore, osserva che l'Accordo in esame costituisce un aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra il nostro Paese e la Cina popolare, adeguandone le disposizioni ai più recenti standard internazionali – in particolare, assumendo a modello prevalente la convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale.
  Rileva che il testo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Stati europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative.
  Più nel dettaglio, l'Accordo si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, Pag. 36 imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8). Segnala che gli articoli da 10 a 13 disciplinano, quindi, le modalità di tassazione dei redditi da capitale – dividendi, interessi, canoni –, stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.
  Sottolinea, altresì, che l'Accordo pone una regola di carattere generale secondo cui un reddito non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). Evidenzia che l'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede, infine, che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).
  Rileva che il Protocollo annesso all'Accordo si compone, a sua volta, di sei paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.
  Segnala che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,3 milioni di euro a decorrere dal 2020.
  Conclusivamente, sottolinea che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Paolo FORMENTINI (LEGA) preannuncia, a nome del Gruppo Lega, la richiesta di avviare un ciclo di audizioni sull'accordo in esame, sottolineando che si tratta del primo – e finora unico – accordo bilaterale tra Italia e Cina riconducibile alla cosiddetta «Nuova via della seta» che il Parlamento viene messo nelle condizioni di esaminare. In tale contesto, ribadisce, altresì, la richiesta – più volte avanzata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – di audire il Ministro Di Maio sulle relazioni italo-cinesi.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.