CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2020
453.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.
C. 2332, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame avviato nella seduta di ieri.

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riferimento alla proposta di legge C. 2332 in esame sulla quale la Commissione è chiamata nella giornata odierna ad esprimere il parere, fa presente che la Commissione Difesa ha convocato per le ore 15 di oggi una audizione informale del Procuratore generale militare, Marco De Paolis e che sul provvedimento esprimerà un parere di natura rinforzato. Evidenzia che su tale provvedimento anche in Commissione Giustizia le componenti politiche di opposizione avevano sottolineato la necessità di un approfondimento e chiede che, in considerazione del fatto che la Commissione Difesa non si esprimerà nella giornata odierna, anche l'esame in Commissione Giustizia sia rinviato. Evidenzia, inoltre, che la Corte penale internazionale interviene Pag. 36soltanto nei casi di inerzia del giudice dello Stato interessato o qualora ritenga che l'attività dello stesso sia insufficiente. Sottolinea che, se la Commissione Difesa ha ritenuto necessario fare degli approfondimenti sulla materia, a maggior ragione tali approfondimenti devono essere svolti anche dalla Commissione Giustizia. Rileva, inoltre, che ai fini dell'esame del disegno di legge C. 2681 del Governo, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», del quale oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, la presidenza ha nominato due relatori, entrambi di maggioranza. Non ricordando nella sua seppur breve esperienza da parlamentare un precedente analogo, chiede al presidente se anche su altri provvedimenti siano stati nominati due relatori facenti parte entrambi delle forze di maggioranza. Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 79 del Regolamento, nel disporre sull'introduzione della discussione in sede referente di un provvedimento, fa esplicito riferimento ad un relatore e non prevede la possibilità che ve ne siano più di uno. Rammenta che per prassi su determinati provvedimenti possono essere nominati due relatori, ma sottolinea come solitamente si tratti di un relatore di maggioranza e di uno di opposizione. Precisando di condividere tale prassi, sottolinea di non ritenere comprensibile per quali ragioni si debbano nominare per un provvedimento due relatori entrambi di maggioranza.

  Mario PERANTONI, presidente, per quanto attiene alla proposta di legge C. 2332 in materia di ratifica e di esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, sottolinea come la richiesta avanzata dalle forze di opposizione e discussa nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non riguardasse né l'avvio di una attività conoscitiva sul provvedimento né l'esigenza di un parere rinforzato da parte della Commissione Giustizia, bensì una riassegnazione in sede referente del provvedimento alle Commissioni riunite II e III. Per quanto attiene alla nomina di due relatori di maggioranza per l'esame del disegno di legge C. 2681 evidenzia come in questo caso particolare, trattandosi di un argomento molto complesso e delicato il cui esame deve essere attento e approfondito, abbia ritenuto opportuno affidare l'incarico di relatore a due deputati appartenenti a due forze politiche di maggioranza che hanno lavorato insieme per addivenire alla sintesi di cui è espressione il testo proposto dall'Esecutivo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel far proprie le osservazioni del collega Turri, evidenzia come, con riferimento alla proposta di legge C. 2332, la richiesta di avviare un'attività conoscitiva su un provvedimento non può che essere successiva a quella della riassegnazione in sede referente. Per quanto concerne, inoltre, la nomina di due relatori di maggioranza sul disegno di legge C. 2681, ritiene che il modus operandi della Commissione Giustizia non sia corretto. A suo avviso, infatti, il dettato del comma 3 dell'articolo 79 del Regolamento è chiaro circa la nomina di un solo relatore e sottolinea come nelle altre Commissioni, nei casi in cui sono stati nominati due relatori, si sia trattato comunque di un deputato di maggioranza e di uno di opposizione.

  Flavio DI MURO (LEGA), nel condividere le osservazioni dei colleghi Turri e Bartolozzi, ritiene che la Commissione potrà esprimere il parere sulla proposta di legge C. 2332 soltanto dopo aver acquisito gli atti dell'audizione informale del Procuratore generale militare, Marco De Paolis, che si svolgerà oggi alle 15 in Commissione Difesa. Chiede pertanto di rinviare l'esame di tale provvedimento. Per quanto attiene, inoltre, alla nomina di due relatori di maggioranza per l'esame del Pag. 37disegno di legge C. 2681, fa presente che, se tale scelta deriva dal presupposto che sia opportuno affidare tale incarico a deputati appartenenti alle forze politiche di maggioranza che hanno lavorato insieme per addivenire alla sintesi di cui è espressione il testo proposto dall'Esecutivo, allora sarebbe più corretto nominare tre relatori, uno per ogni forza politica che sostiene il Governo.

  Franco VAZIO (PD) osserva che da tempo immemore è consuetudine in Commissione Giustizia che su provvedimenti importanti, soprattutto in tema di riforme, vengano nominati due relatori. In qualità di relatore di un altro provvedimento particolarmente importante, il disegno di legge C. 2435 di delega al Governo per la riforma del processo penale, ritiene che la strada più appropriata da perseguire sia quella di costituire un Comitato ristretto che supporti l'attività del relatore. Fa presente quindi che, quando la Commissione terminerà l'attività conoscitiva su tale provvedimento, la costituzione di un tavolo di confronto informale sul disegno di legge potrebbe rappresentare un percorso di lavoro che vedrebbe certamente il suo consenso.

  Ciro MASCHIO (FDI) sottolinea come il disegno di legge C. 2681 attenga ad assetti di importanza fondamentale di organi costituzionali e ritiene che non si possa affrontare tale riforma senza trasversalità. Per tale ragione ritiene che sarebbe stato più opportuno individuare un relatore di maggioranza ed uno di opposizione. Qualora la presidenza ritenesse di non raccogliere tali suggerimenti, andrebbe considerata la proposta del collega Vazio di prevedere un Comitato ristretto nel quale tutte le forze politiche si possano confrontare e che affronti la riforma di una materia – che non è da propaganda elettorale ma che interessa i diritti di tutti i cittadini – con la massima trasversalità.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea che la nomina di due relatori di maggioranza è prassi costante per provvedimenti complessi. Rammenta che anche nella scorsa legislatura fu nominato relatore, assieme al collega Ermini, del disegno di legge di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Ritiene, tuttavia, che al di là della questione formale, sia molto più rilevante il tema politico e sottolinea come non vi sia dubbio che il tema oggetto del disegno di legge C. 2681, di cui è relatore insieme al collega Saitta, sia delicato e che il compito dei relatori sarà proprio quello di fare tutto ciò che è possibile per allargare il consenso nell'interesse della giustizia. Nel condividere, quindi, il ragionamento del collega Vazio, conferma la sua massima disponibilità al dialogo.

  Enrico COSTA (Misto) chiede di poter conoscere la statistica relativa alla alternanza tra maggioranza e opposizione nelle nomine dei relatori in Commissione Giustizia dall'inizio del Governo Conte-bis ad oggi. Sottolinea come tale incarico sia sempre stato affidato a deputati di maggioranza e stigmatizza la mancanza di apertura alla condivisione da parte della stessa. In proposito, rammenta che il presidente Perantoni è stato relatore sulla proposta di legge in materia di prescrizione, pur non condividendone i contenuti. Ricorda, inoltre, che l'onorevole Verini era intervenuto in Commissione auspicando che sulla riforma del processo penale e sui provvedimenti di maggior rilievo si potessero coinvolgere anche relatori di opposizione. Sottolinea che il suo gruppo aveva apprezzato tale intervento che tuttavia non è stato ascoltato dalla presidenza. Evidenzia come la riforma del Consiglio superiore della magistratura non abbia una valenza politica e si domanda come la maggioranza possa ritenere corretto procedere nei lavori in tale maniera. Ritiene che, nominando due relatori di maggioranza, la presidenza stia indirizzando tale riforma su un binario politico e invita il presidente ad assumersi la responsabilità di tale condotta, Pag. 38ritenendo che non tutta la maggioranza condivida tale scelta.

  Lucia ANNIBALI (IV) sottolinea che il disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura, sul quale negli ultimi mesi le forze di maggioranza si sono confrontate, rimane aperto alla dialettica parlamentare. Nel condividere la scelta dei relatori, invita, tuttavia, il presidente a tenere in considerazione per il futuro anche i componenti del suo gruppo, sottolineando come anche Italia Viva sia parte della maggioranza.

  Eugenio SAITTA (M5S) condivide le osservazioni del collega Bazoli, correlatore sul disegno di legge C. 2681. Si dichiara quindi pronto ad un confronto costruttivo e a un ampio dibattito ribadendo la massima apertura da parte dei relatori anche nei confronti delle opposizioni.

  Walter VERINI (PD), essendo stato chiamato in causa nel corso del dibattito, interviene brevemente per confermare lo spirito che aveva animato le sue considerazioni nell'occasione richiamata dai colleghi, sollecitando tutti a svolgere ragionamenti privi di furbizia. Precisa pertanto che in un clima politico «normale» sarebbe opportuno che su un provvedimento così rilevante come quello di riforma dell'ordinamento giudiziario, venisse nominato anche un relatore di minoranza, quale segno di civiltà parlamentare. Fatta tale premessa, invita tuttavia a non dimenticare che l'atteggiamento tenuto dalle opposizioni su alcuni temi importanti è stato poco costruttivo e talvolta, per quanto legittimamente, addirittura ostruzionistico, con l'obiettivo di introdurre ostacoli all'interno della dialettica di maggioranza. Pertanto, nel ribadire che in un'ottica di collaborazione sarebbe naturale che uno dei due relatori fosse un esponente di minoranza, fa notare come tale sua convinzione è destinata a cadere in assenza di un atteggiamento collaborativo da parte dell'opposizione.

  Mario PERANTONI, presidente, nel prendere atto delle considerazioni svolte, fa presente che non ritiene vi siano elementi per tornare indietro sulla decisione di nominare due relatori di maggioranza sul provvedimento in esame. Con riguardo alle considerazioni del collega Costa, che ha svolto una analisi politica in prospettiva, si augura che egli venga smentito dal successivo andamento dei lavori della Commissione sul provvedimento in oggetto. Sottolinea inoltre come la presenza di due relatori di maggioranza amplierà sicuramente gli spazi di confronto con le forze di opposizione. Relativamente alla richiesta avanzata dal collega Di Muro, fa presente che non vi sono termini stringenti per l'espressione del parere sulla proposta di legge di ratifica degli emendamenti allo Statuto della Corte penale internazionale. Ritiene pertanto che, al fine di consentire ai colleghi di acquisire gli esiti dell'audizione prevista in Commissione difesa, in assenza di obiezioni della relatrice, il seguito dell'esame del provvedimento possa essere rinviato alla prossima settimana.

  Roberto TURRI (LEGA), nel ribadire quanto affermato dal presidente circa l'assenza di una scadenza per l'espressione del parere, chiede che, analogamente a quanto avvenuto in Commissione Difesa, venga concesso un tempo anche molto limitato per l'indicazione di soggetti da audire, in modo anche da consentire contestualmente agli uffici di tradurre in italiano il testo degli emendamenti allo Statuto della Corte penale internazionale. Ritiene che il presidente possa accogliere tale richiesta.

  Mario PERANTONI, presidente, rinvia la questione relativa all'attività istruttoria nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 2332, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Pag. 39Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
Testo unificato C. 1008 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre scorso.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la Commissione Giustizia non può procedere all'espressione del parere sul provvedimento in esame, senza acquisire il parere della Conferenza unificata per i rapporti Stato Regioni, considerato che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di pesca le regioni a statuto ordinario hanno una potestà residuale mentre quelle a statuto speciale hanno una potestà esclusiva e che la clausola di salvaguardia non è risolutiva del problema. Pertanto, nel caso in la XIII Commissione non abbia già proceduto in tal senso, al fine di contribuire allo svolgimento di un lavoro corretto, anche a beneficio della Commissione di merito, avanza la richiesta di acquisire il parere della Conferenza, che in molte occasioni ha evidenziato aspetti critici spesso recepiti dalla Commissione Giustizia in forma di osservazioni o condizioni.

  Mario PERANTONI, presidente, preso atto delle considerazioni della collega Bartolozzi, invita la relatrice a formulare la proposta di parere.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, sottolineando l'assenza di profili significativi in materia di giustizia.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia a nome del gruppo di Forza Italia l'intenzione di sottoporre la questione al Presidente della Camera, sottolineando come per l'ennesima volta vengano pretermessi i diritti delle forze di opposizione e venga licenziato un testo senza averne approfondito i contenuti. Si chiede pertanto come abbia fatto la relatrice ad esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in esame, ignorando le implicazioni dell'articolo 117 della Costituzione, tanto più considerato che il dossier di documentazione predisposto dagli uffici della Camera dedica un intero capitolo alla questione della competenza dello Stato e delle Regioni in materia di pesca. Nel ribadire che l'introduzione della clausola di salvaguardia non esime dalla dovuta leale collaborazione tra organi dello Stato, evidenziando il rischio di esporsi a censure da parte della Conferenza unificata, ritiene che l'atteggiamento ostruzionistico venga non dalle forze di opposizione ma dalla maggioranza e dal Governo. Sollecita pertanto il rappresentante del Governo, il presidente o la relatrice ad esplicitare le ragioni per cui non ritengano di accogliere la sua richiesta, che non considera fuori luogo né nel metodo né nel merito, dichiarandosi pronta a chiedere scusa nel caso in cui si verificasse l'infondatezza delle considerazioni appena svolte. Nell'aggiungere che i rappresentanti della Conferenza con i quali ha interloquito in via informale si sono detti stupiti per non essere stati interpellati sull'argomento e rammentando che la regione Sicilia ha di recente approvato una legge in materia di pesca, sottolinea che così facendo si costringeranno gli uffici legislativi del Governo e delle regioni a risolvere questioni che potrebbero essere risolte in questa sede. Si rivolge quindi al collega Verini che ha espresso la disponibilità della maggioranza ad un leale confronto con le opposizioni.

  Mario PERANTONI, presidente, sollecita la deputata Bartolozzi a rivolgersi alla presidenza e non al singolo collega.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), in considerazione del fatto che il collega Verini si è rivolto direttamente alle opposizioni nel suo precedente intervento, gli chiede di specificare quante volte i componenti del gruppo di Forza Italia abbiano svolto interventi di natura ostruzionistica e quante volte invece la mancanza di collaborazione sia venuta dai relatori di maggioranza.

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  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che il provvedimento è iscritto al calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana e che la Commissione di merito è in attesa di acquisire il parere delle Commissioni competenti e successivamente deliberare il mandato al relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
C. 2681 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che venga disposto l'abbinamento delle proposte di legge C. 989 a sua prima firma, presentata il 24 luglio 2018, in materia di pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura, e C. 976 della collega Rossello, presentata il 23 luglio 2018 e vertente su analogo argomento.

  Mario PERANTONI, presidente, nel prendere atto della richiesta della collega Bartolozzi, fa presente che saranno effettuate le opportune verifiche in vista della seduta della prossima settimana nel corso della quale si procederà all'abbinamento.

  Enrico COSTA (MISTO) contesta la dichiarazione del presidente, sostenendo che, se sono già assegnate alla Commissione Giustizia proposte di legge vertenti su materia analoga a quella del disegno di legge in esame, l'abbinamento dovrebbe essere effettuato al momento dell'inizio dell'esame. Ricordando al presidente Perantoni, il quale si caratterizza per il garbo delle forme ma per la presunzione nella sostanza, che il vero presidente della Commissione Giustizia sarebbe l'onorevole Vitiello, eletto a scrutinio segreto, lo invita ad assumere un atteggiamento diverso nei confronti dell'opposizione. Chiede inoltre l'abbinamento della proposta di legge costituzionale a sua prima firma che, analogamente a quanto fatto dal disegno di legge in esame, interviene sui profili di eleggibilità del Consiglio superiore della magistratura, preferendo tuttavia la sede naturale della modifica del pertinente articolo 104 della Costituzione. Da ultimo fa presente come, in conseguenza della eliminazione della distinzione tra funzione requirente e funzione giudicante operata dal disegno di legge, il CSM andrebbe più propriamente rinominato come Consiglio superiore del pubblico ministero.

  Mario PERANTONI, presidente, preso atto delle osservazioni dei colleghi, invita il collega Saitta a svolgere la relazione sul provvedimento in esame.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, annuncia preliminarmente l'assenza del collega Bazoli, che è impegnato in importanti audizioni presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere.

  Enrico COSTA (MISTO), interrompendo il relatore, fa presente di aver chiesto di non avviare l'esame del disegno Pag. 41di legge, in attesa dell'abbinamento delle proposte di legge vertenti su analoga materia.

  Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Costa a non interrompere il relatore.

  Enrico COSTA (MISTO) ritiene che non si possa procedere senza una risposta alle obiezioni avanzate in ordine all'abbinamento, ribadendo comunque che il disegno di legge in esame deve essere illustrato insieme alle altre proposte di legge vertenti sul medesimo tema, che hanno identica dignità.

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'associarsi alle considerazioni di metodo e di merito del collega Costa, ritiene che non si possa procedere all'illustrazione di un unico provvedimento, ignorando lo scenario più ampio in cui esso si colloca ed evitando di fornire una risposta circa l'esigenza di abbinare le altre proposte di legge vertenti su analoga materia. Nel ritenere che la scelta della legge ordinaria, per quanto comprensibile, non costituisce la via maestra, rappresentata al contrario dalla legge costituzionale, considera un pessimo segnale che vengano respinte le proposte di confronto e che la maggioranza proceda ignorando il dibattito dentro e fuori il Parlamento su una questione molto seria che ha raggiunto negli ultimi tempi livelli imbarazzanti, tanto da indurre il Presidente della Repubblica a sollecitare in più occasioni un intervento legislativo. Nell'evidenziare che il presidente Mattarella non si è rivolto alla sola maggioranza ma ha fatto appello al Parlamento, invitandolo ad un lavoro collegiale e consensuale, considerato che si tratta di intervenire su importanti poteri dello Stato, sollecita il presidente ad accogliere la richiesta del collega Costa, sospendendo l'esame del disegno di legge, al fine di garantire un leale confronto con le opposizioni.

  Michele BORDO (PD) auspica che il proprio intervento possa riportare la discussione sui giusti binari, nel tentativo di evitare l'esacerbazione del clima su un provvedimento così delicato. Rammenta che nella giornata odierna la Commissione è soltanto chiamata ad avviare l'esame del provvedimento con l'esposizione della relazione da parte dei relatori. Aggiunge che, in caso di impossibilità del relatore a partecipare ai lavori, il presidente può sostituirlo senza che ciò infici in alcun modo la discussione. Sottolinea come non vi sia alcuna chiusura da parte della maggioranza alle posizioni che emergeranno nel corso del dibattito. Suggerendo di non avviare battaglie che potrebbero rischiare di non essere comprese fino in fondo, invita le opposizioni a non assumere atteggiamenti che le forze di maggioranza potrebbero interpretare come una mancanza di volontà di dialogo e a convenire sull'opportunità di avviare l'esame del provvedimento, nella consapevolezza che sarà poi possibile istituire un tavolo trasversale per verificare un terreno comune sul quale lavorare in condivisione. Auspica quindi che tutti i colleghi abbiano un atteggiamento tranquillo che possa essere proficuo per un dialogo costruttivo ed evidenzia come il tempo a disposizione sia sufficiente per un confronto sereno.

  Roberto TURRI (LEGA), nell'unirsi alla richiesta del collega Costa, rammenta che nel corso della precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il collega Zanettin aveva segnalato la proposta di legge a sua prima firma vertente su analoga materia. Osserva che, sebbene sia vero che i progetti di legge possono essere abbinati fino all'adozione del testo base, la proposta di legge richiamata dal deputato Zanettin si sarebbe già potuta abbinare nella seduta odierna al disegno di legge in discussione. Ciò avrebbe consentito ai relatori di svolgere la relazione anche su di essa. Stigmatizza quindi l'atteggiamento della maggioranza che accusa le opposizioni di non avere un atteggiamento costruttivo ma che al contempo non le coinvolge. In proposito ritiene che la presidenza avrebbe potuto nominare anche un relatore tra i deputati dei gruppi di opposizione, riservandosi la Pag. 42facoltà di revocare tale incarico qualora la minoranza non avesse avuto un approccio costruttivo.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, in risposta alla richiesta di abbinamento avanzata dal collega Zanettin, aveva proposto per le vie brevi, senza ricevere obiezioni, di incardinare il disegno di legge per poi procedere all'abbinamento delle proposte di legge vertenti su analoga materia in una seduta successiva. Specifica inoltre che il motivo per cui ha ritenuto preferibile tale soluzione risiede nel fatto che il disegno di legge presenta un respiro complessivo e ampio incidendo su tanti aspetti, ciascuno dei quali oggetto di specifiche proposte di legge. Pertanto ribadisce la proposta di avviare nella seduta odierna il disegno di legge C. 2681, per poi procedere nel corso della prossima settimana all'abbinamento delle proposte di legge incidenti sui singoli specifici aspetti trattati nel testo del Governo e all'integrazione della relazione illustrativa con il contenuto delle stesse.

  Enrico COSTA (MISTO) reitera la richiesta di abbinamento già avanzata, considerando che la sua proposta di legge, che modifica la sede naturale dell'articolo 104 della Costituzione, interviene, analogamente al disegno di legge, sul numero e sulle modalità di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, pur intervenendo entrambi a riformare il Consiglio superiore della magistratura, i provvedimenti hanno natura diversa, considerato che la proposta di legge richiamata dal collega Costa è una proposta di legge costituzionale.

  Enrico COSTA (MISTO) ribadisce che la sua proposta di legge, pur preferendo la via naturale della modifica della Costituzione, interviene sulla medesima materia del disegno di legge del Governo, nel quale rinviene diversi aspetti a serio rischio di eccezione. Con riguardo all'elezione di parte dei membri del Consiglio superiore della magistratura, fa presente di aver inteso sottrarre potere al Parlamento per trasferirlo nelle mani di avvocati e professori universitari.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ribadire che non è possibile procedere all'abbinamento di proposte di legge ordinarie e costituzionali, sottolinea che si sta limitando ad applicare il regolamento, della cui stesura non è responsabile, e a svolgere il ruolo di presidente della Commissione, pur con tutti i limiti che sono stati cortesemente evidenziati dal collega Costa.

  Enrico COSTA (MISTO) chiede di sapere quale sia l'articolo del regolamento che impedisce l'abbinamento di proposte di legge ordinarie e costituzionali, al fine di poter verificare tale disposizione. A tale proposito rammenta di aver rinvenuto in passato precedenti regolamentari che smentivano le dichiarazioni di altre presidenze, in quel caso a proposito dell'impossibilità che una proposta di legge costituzionale venisse esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite I e II.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) con riguardo alle considerazioni del presidente, precisa di aver convenuto sulla proposta di incardinare il disegno di legge nella seduta odierna, procedendo in quella successiva all'abbinamento e all'illustrazione dei contenuti delle proposte di legge vertenti sugli specifici aspetti trattati dal disegno di legge.

  Mario PERANTONI, presidente, nel confermare che il collega Zanettin ha colto lo spirito con cui aveva avanzato la proposta, non essendovi obiezioni, invita il relatore a procedere all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, fa presente che, prima di essere interrotto, si stava accingendo ad evidenziare l'assenza del collega Bazoli, in quanto impegnato presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere. Nel preannunciare l'intenzione Pag. 43di depositare la relazione, manifesta la disponibilità di entrambi i relatori verso le forze di opposizione e di maggioranza, al fine di consentire un dibattito costruttivo, che si augura di livello superiore a quello fin qui dimostrato, in particoalre nei riguardi del presidente.

  Enrico COSTA (MISTO) chiede al relatore di procedere all'illustrazione del provvedimento.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, conferma la propria intenzione di depositare la relazione.

  Enrico COSTA (MISTO), considerata l'importanza del provvedimento, ribadisce di voler ascoltare il relatore Saitta che, mentre annuncia di voler depositare la relazione, contemporaneamente censura i comportamenti dei colleghi.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, nel ribadire l'intenzione di depositare la relazione, conferma, anche a nome del collega Bazoli, la piena disponibilità ad un ampio confronto nel corso delle prossime sedute.

  Enrico COSTA (MISTO) fa presente di essere contrario al deposito del testo scritto della relazione illustrativa, che deve essere svolta oralmente.

  Giulia SARTI (M5S) fa presente al collega Costa che la relazione potrà essere letta da tutti, dal momento che sarà comunque allegata al resoconto sommario della seduta odierna.

  Enrico COSTA (MISTO) ribadisce la propria volontà di ascoltare la relazione sul provvedimento.

  Giulia SARTI (M5S) fa presente che non ci si può piegare alle richieste di un singolo deputato.

  Mario PERANTONI, presidente, invita la collega Sarti ad alzare la mano per chiedere la parola.

  Giulia SARTI (M5S) manifesta l'intenzione di abbandonare la seduta, ritenendo ridicola la situazione.

  Enrico COSTA (MISTO), rivolgendosi alla collega Sarti, che è una fautrice del voto a distanza, fa presente che, al contrario di lei, desidera ascoltare l'illustrazione dei contenuti del disegno di legge da parte del relatore.

  Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Saitta ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, anche a nome del collega Bazoli, rammenta che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge A.C. 2681, presentato alla Camera il 28 settembre 2020, che dispone la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento contiene disposizioni destinate a incidere sul «sistema giustizia» nei suoi diversi aspetti, sia con norme immediatamente precettive sia attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, intervenendo sull'assetto ordinamentale della magistratura, introducendo norme dirette a valorizzare nell'ambito del settore penale lo strumento dei programmi di gestione e a responsabilizzare i dirigenti dell'ufficio nella gestione delle situazioni patologiche, adottando il progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero e rafforzando la distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, con una modifica alle disposizioni che ineriscono al passaggio dalle une alle altre. Viene, inoltre, regolamentata la delicata tematica dell'accesso dei magistrati all'attività politica e del ritorno degli stessi all'attività giudiziaria. Infine, il presente disegno di legge Pag. 44opera una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo.
  In considerazione dell'ampiezza delle misure introdotte, preannuncia che in questa sede si concentrerà sull'illustrazione degli aspetti più rilevanti di ciascuno dei 41 articoli che – suddivisi in 6 capi – compongono il provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del loro contenuto. Il capo I, composto dagli articoli da 1 a 5, contiene la delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura. L'oggetto dell'iniziativa di riforma, finalizzata alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, e le procedure per l'esercizio della delega sono definiti all'articolo 1 che, al comma 1, elenca i profili sui quali il Governo dovrà intervenire, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto di principi e criteri direttivi più compiutamente enunciati dagli articoli da 2 a 4. In particolare, in base alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, cui si riferiscono i principi e criteri direttivi del successivo articolo 2, il Governo dovrà emanare decreti legislativi per: rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di conferma dei magistrati che già li svolgono; ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; riformare il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero. Con riguardo al primo aspetto, vale a dire ai criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di conferma dei magistrati che già li svolgono, i principi e i criteri direttivi sono dettati dal comma 1 dell'articolo 2. Quanto al procedimento, i principi e criteri direttivi prevedono che gli incarichi siano attribuiti via via che si rendano vacanti – tranne che si tratti della copertura dei posti di primo presidente e di procuratore generale della Corte di cassazione – e, soprattutto in sede di conferma, amplia la platea dei soggetti che possono integrare l'istruttoria del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Il Governo è inoltre delegato a intervenire sulla procedura comparativa per l'attribuzione delle funzioni direttive che si svolge presso il Consiglio superiore della magistratura prevedendo che lo stesso CSM: debba procedere all'audizione dei candidati se lo richiedono almeno 3 membri della commissione competente; debba introdurre modalità idonee a consentire l'audizione dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi che lavorano presso l'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; debba valutare specificamente gli esiti di queste audizioni ai fini della comparazione dei candidati all'ufficio. Quanto al merito, la delega consente l'accesso alle funzioni direttive a partire dalla quarta valutazione di professionalità, in luogo dell'attuale terza, e prevede una codificazione in fonte di rango primario dei parametri in base ai quali valutare le attitudini dei magistrati (attualmente elencati in una circolare del CSM). Alla scadenza del quadriennio nell'incarico, la delega prevede comunque una valutazione del lavoro svolto dal dirigente e dispone che, comunque, egli non possa concorrere per una altra funzione direttiva prima che siano trascorsi 5 anni dall'assunzione delle funzioni precedenti. Inoltre, in diretta attuazione del principio di pubblicità e trasparenza, il Governo dovrà prevedere che tutti gli atti dei procedimenti di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive siano pubblicati sul sito del Consiglio superiore della magistratura, superando l'attuale disciplina che subordina la pubblicazione degli atti della procedura al consenso degli aspiranti dirigenti. Analoga disposizione è prevista anche con riguardo al conferimento delle funzioni di legittimità.
  I principi e criteri direttivi relativi al secondo aspetto, vale a dire all'accesso alle Pag. 45funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione – dettati dal comma 3 dell'articolo 2 – richiedono l'esercizio effettivo delle funzioni di merito per almeno 14 anni ed escludono la possibilità attualmente prevista di accedere alle funzioni di legittimità anche dopo la seconda o terza valutazione di professionalità. Anche in questo caso, la delega richiede che siano i decreti legislativi a esplicitare i parametri per la valutazione di attitudini, merito e anzianità e l'attribuzione dei relativi punteggi (e non una fonte secondaria del CSM) e valorizza il ruolo del parere della commissione tecnica nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati al conferimento delle funzioni di legittimità. Con riguardo al terzo aspetto, vale a dire alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e alla garanzia di un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero, i principi e criteri direttivi sono dettati dal comma 2 dell'articolo 2. Oltre a snellire le procedure di approvazione delle tabelle organizzative in funzione del grado di consenso che la proposta elaborata dal presidente della Corte d'appello riceve presso il Consiglio giudiziario, i decreti legislativi di attuazione della delega dovranno attribuire al Consiglio superiore della magistratura il compito di stabilire «i princìpi generali per la formazione del progetto organizzativo» della procura della Repubblica. Il Governo dovrà inoltre prevedere che il progetto organizzativo abbia una periodicità non inferiore a 4 anni – in luogo degli attuali 3 – mantenendo la possibilità per il capo dell'ufficio di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente; la procedura di formazione e approvazione del progetto organizzativo, e di ogni sua modifica, dovrà essere analoga a quella prevista per l'approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti. Inoltre, la capacità del procuratore della Repubblica di «dare piena e compiuta attuazione a» quanto progettato dovrà essere oggetto di valutazione in sede di procedura per il conferimento delle ulteriori funzioni direttive. In base alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 il Governo è delegato a razionalizzare il funzionamento del consiglio giudiziario con particolare riferimento all'esigenza di assicurare semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità. A tal fine, l'articolo 3 prevede i seguenti criteri e principi direttivi: consentire ai componenti laici del consiglio giudiziario di partecipare alla discussione finalizzata alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati; valorizzare il ruolo dell'avvocatura, consentendole di esprimere per tempo le proprie segnalazioni sui magistrati soggetti a verifica; semplificare la procedura quando l'esito appaia, sin dall'inizio, positivo; prevedere che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità. In base alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, il Governo è delegato a modificare i presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dal successivo articolo 4, con l'intento di abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Il Governo è altresì delegato: a ridurre le materie oggetto della prova orale del concorso; a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza; a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per coloro che abbiano svolto il suddetto tirocinio.
  Il comma 2 dell'articolo 1 delinea il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che gli schemi di decreto legislativo debbano essere adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dell'università e della ricerca e trasmessi alle Camere, per consentire alle Pag. 46Commissioni competenti di esprimere il proprio parere entro 30 giorni; trascorso detto termine il Governo potrà procedere in assenza di parere. È prevista la consueta clausola di scorrimento del termine per l'esercizio della delega, che comporta una proroga di 90 giorni del termine per l'emanazione dei decreti legislativi quando il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza della delega o successivamente. La procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, e i principi e criteri direttivi della delega, dovranno essere rispettati dal Governo anche per l'adozione delle eventuali disposizioni integrative e correttive della riforma, che in base al comma 3 dell'articolo 1 potranno essere introdotte entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega (e dunque entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge delega). Infine, in base al comma 4 dell'articolo 1, il Governo è altresì delegato, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, a raccogliere le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in un testo unico compilativo. L'articolo 5 chiude il Capo I del disegno di legge, relativo alla riforma di specifici profili ordinamentali della magistratura, delegando il Governo a provvedere al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma e ad operare le opportune abrogazioni e introducendo disposizioni transitorie. Il Capo II del disegno di legge, composto dagli articoli da 6 a 11, novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario prevedendo: la riduzione da 67 a 37 del numero dei magistrati dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione, contestualmente elevando i requisiti di professionalità richiesti per accedervi (vale a dire aver conseguito la terza valutazione di professionalità e avere almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado), in considerazione dell'avvenuto ampliamento dell'organico della Suprema Corte che non rende più necessario attingere al bacino dell'ufficio del massimario per comporre i collegi giudicanti della Corte (articolo 6 che modifica l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario); il prolungamento fino a 4 anni (in luogo degli attuali 3) della durata delle tabelle degli uffici giudicanti e l'obbligo di verificare, nell'assegnazione degli affari e nella sostituzione dei giudici impediti, il rispetto dell'equità nella distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi (articolo 7, comma 1, lettere a) e b) che modificano gli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario); la riduzione a 3 anni (in luogo degli attuali 4) del periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione decorso il quale il magistrato può chiedere il trasferimento ad altra sede, confermando che per tutte le sedi successive il periodo minimo di permanenza è di 4 anni. L'obbligo di permanenza di almeno quattro anni nella sede prescelta viene esteso anche al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto della Corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, nonché ai presidenti e ai procuratori generali di Corte di appello (articolo 7, che modifica l'articolo 194 e abroga l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario); l'ampliamento dei casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio (articolo 8, che modifica l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511); modifiche alla disciplina degli illeciti disciplinari, con l'inserimento di nuove condotte illecite commesse dal magistrato che non collabori nell'attuazione delle misure volte a recuperare i ritardi ed a ridurre le pendenze dell'ufficio e dal dirigente dell'ufficio che non adotti le iniziative richieste per recuperare tali carenze e non vigili sulle condotte dei magistrati (articolo 9, che modifica gli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109); l'introduzione dell'istituto della riabilitazione per il magistrato Pag. 47che abbia subito le sanzioni disciplinari dell'ammonimento o della censura, trascorsi almeno 3 anni dall'irrogazione e nel rispetto di specifici ulteriori presupposti (articolo 9, che inserisce l'articolo 25-bis nel citato decreto legislativo n. 109 del 2006); ulteriori requisiti di anzianità di servizio per l'accesso alle funzioni direttive e semidirettive (in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, che delega il Governo a procedere alla revisione dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi), la garanzia di poter esercitare le funzioni direttive per 4 anni prima del pensionamento (due anni per le funzioni apicali) e la riduzione da quattro a due del numero massimo di passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti (e viceversa) nel corso della carriera (articolo 10, che modifica il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160); l'estensione dei programmi di gestione dei procedimenti giudiziari anche al settore penale, rispetto al quale dovranno essere determinati criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti; l'introduzione di puntuali obblighi per i capi degli uffici chiamati ad assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento dell'arretrato (articolo 11, che modifica l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
  Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 12 a 19, interviene con disposizioni puntuali sulla disciplina dello status dei magistrati, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato. In particolare, il disegno di legge: amplia le ipotesi di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, stabilendo che essi non siano eleggibili alla carica di: membro del Parlamento europeo; senatore o deputato; presidente della Giunta regionale, consigliere regionale; presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano, consigliere provinciale nelle medesime province; assessore e sottosegretario regionale; sindaco in Comuni con più di 100.000 abitanti; assessore di Comuni capoluogo di regione (articolo 12), e prescrive che gli stessi non possano assumere incarichi di governo nazionale, regionale o locale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico (articolo 13); prevede che durante il mandato elettivo e lo svolgimento di incarichi di governo il magistrato debba obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo e che, in relazione al trattamento economico, possa scegliere tra la conservazione di quello in godimento e la corresponsione dell'indennità di carica (articolo 14); disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, senza essere eletti, introducendo una serie di limiti – di durata triennale – agli uffici e alle funzioni che possono essere assegnate. In particolare, i magistrati non eletti non possono essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche se in parte, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero. Per tali magistrati, inoltre, è introdotto il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive (articolo 15); disciplina altresì il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto, per almeno un anno, il mandato elettorale ovvero abbiano ricoperto incarichi di governo prevedendone l'inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri ed escludendo che possano ancora considerarsi appartenenti alla magistratura. Le modalità dell'inquadramento dei magistrati ricollocati e il relativo trattamento economico sono demandati ad un regolamento, che deve essere adottato entro sei mesi dalla data di Pag. 48entrata in vigore della legge (articoli 16 e 17). Solo quando la carica elettiva o di governo sia stata svolta in un comune con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il magistrato potrà essere ricollocato in ruolo, purché in un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo. Dopo 3 anni il magistrato potrà nuovamente essere assegnato a un ufficio dello stesso distretto in cui ha esercitato quel mandato (articolo 18); disciplina, infine, il ricollocamento dei magistrati che abbiano assunto incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale, precludendo l'accesso, per 2 anni, a incarichi direttivi (articolo 19).Tutte le disposizioni del Capo III che intervengono sullo status dei magistrati sono destinate a trovare applicazione in relazione a incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della riforma.
  Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 20 a 38, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali il Governo modifica la legge n. 195 del 1958, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura. Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge. In primo luogo la riforma incide sulla composizione ed organizzazione del Consiglio superiore (articoli da 20 a 25). Quanto alla composizione del CSM, le novità più significative sono: la modifica del numero dei componenti elettivi del Consiglio, che è portato dagli attuali 24 a 30 complessivi, di cui 20 magistrati ordinari, in luogo degli attuali 16, e 10 eletti dal Parlamento, in luogo degli attuali 8 (articolo 20), con conseguente modifica del quorum funzionale per la validità delle deliberazioni. In conseguenza dell'aumento del numero dei componenti infatti, l'articolo 23 prevede che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati, invece degli attuali dieci, e di sette, in luogo degli attuali cinque, consiglieri eletti dal Parlamento. Tale quorum funzionale è richiamato altresì nell'articolo 34 del disegno di legge il quale stabilisce espressamente che il Consiglio debba essere sciolto quando il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento divenga inferiore a quanto previsto in relazione alla validità delle delibere; la previsione, attraverso l'introduzione del secondo e del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 195 del 1958, dell'incompatibilità tra l'appartenenza ad alcune specifiche commissioni e l'appartenenza alla sezione disciplinare nonché del sorteggio per l'individuazione dei componenti di tutte le commissioni del Consiglio (articolo 21); la modifica dell'articolo 4 della n. 195 del 1958 in materia di composizione della sezione disciplinare (articolo 22) che porta da quattro a cinque il numero dei componenti supplenti della sezione disciplinare ed interviene sull'individuazione dei componenti effettivi: rispetto alla disciplina vigente è confermata l'attribuzione della presidenza della sezione al vicepresidente del Consiglio superiore, specificandosi che la presidenza dura per l'intera durata della consiliatura; resta confermata la presenza di un componente eletto dal Parlamento cui è attribuito il compito di presiedere in sostituzione del vicepresidente non più la sezione ma il collegio; resta inalterata la previsione di un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; è invece modificata, in ragione del nuovo sistema elettorale l'individuazione degli ulteriori tre membri, da effettuarsi tra: i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, quelli che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Rispetto alla disciplina vigente la modifica attiene alla mancata previsione, nell'individuazione dei membri della sezione disciplinare, di un rapporto di proporzionalità tra magistrati esercitanti diverse funzioni, contemplandosi dunque la possibilità che una di tali categorie non sia rappresentata (attualmente, invece, due membri della sezione devono essere individuati tra magistrati Pag. 49che esercitano funzioni giudicanti e uno tra i magistrati che esercitano funzioni requirenti). Tale modifica è peraltro conseguente alla introduzione del nuovo sistema elettorale che non prevede la distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti nella formazione dei collegi e nell'attribuzione dei voti. Con riferimento alla variazione del numero dei componenti supplenti, resta inalterata la previsione di un componente eletto dal Parlamento e di un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; passano da due a tre (in conseguenza dell'ampliamento del numero dei supplenti) i membri individuati tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte suprema di cassazione e quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (anche in questo caso non è previsto alcun rapporto di proporzionalità tra l'espressione delle funzioni requirenti e l'espressione di quelle giudicanti). La novella introdotta dall'articolo 22, inoltre, introduce una nuova disposizione in base alla quale dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti e modifica le modalità di scelta dei componenti della sezione; resta fermo che il vicepresidente del CSM è componente di diritto ma si introduce, in analogia a quanto previsto per le commissioni, il sistema del sorteggio per individuare gli altri membri, sia effettivi che supplenti, in luogo dell'attuale elezione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. L'articolo 22, infine, introduce una disposizione innovativa (nuovo quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 195) concernente le modalità di deliberazione della sezione, la quale dovrà operare in collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. La costituzione dei collegi giudicanti è attribuita al presidente della sezione e la presidenza degli stessi al componente eletto dal Parlamento.
  Dal punto di vista dell'organizzazione, il disegno di legge modifica il meccanismo di selezione dei magistrati addetti alla segreteria e chiamati a collaborare con l'ufficio studi e documentazione (articoli 24 e 25). In particolare, l'articolo 24 abroga la previsione per cui alla segreteria sono destinati 14 dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale, da selezionare con concorso pubblico; prevede che tutti i magistrati addetti alla segreteria siano selezionati tramite concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio superiore; abroga le disposizioni relative alla durata e al rinnovo dell'incarico di segretario che attualmente prevedono che l'incarico cessi alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; che lo stesso si protragga comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, e che non possa essere rinnovato; introduce la possibilità che il Consiglio assegni alla segreteria unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura.
  L'articolo 25, invece, incide sulla disciplina dell'ufficio studi, introducendo la possibilità di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione in questo organo unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione nonché addetti esterni in numero non superiore a otto, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia (collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori Pag. 50e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura.
  Con l'articolo 26 viene coordinato il disposto dell'articolo 10-bis della legge n. 195 del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, alla previsione che la durata di efficacia delle tabelle è elevata a quattro anni. In particolare, si stabilisce che il decreto del Presidente della Repubblica, adottato in conformità delle deliberazioni del CSM – con il quale è effettuata la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici e l'individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili e penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello – venga adottato con cadenza quadriennale.
  Un secondo ambito di intervento è costituito dalle modifiche in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio superiore; al riguardo gli interventi più significativi attengono all'introduzione del sorteggio per la selezione dei membri della commissione che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi e all'introduzione di una nuova disposizione relativa al divieto di costituzione di gruppi all'interno del Consiglio (articolo 27).
  Un terzo filone di modifiche attiene alla costituzione, cessazione e allo scioglimento del Consiglio superiore (articoli da 28 a 34). La riforma, anzitutto, interviene sull'eleggibilità dei membri togati (articolo 30) e dei componenti eletti dal Parlamento (articolo 28). Per quanto attiene alla eleggibilità dei membri togati del CSM, l'articolo 30 modifica l'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, riconducendo la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio (consistente attualmente nel non aver compiuto almeno tre anni di anzianità) al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità (sarà dunque ineleggibile il magistrato che non abbia conseguito la terza valutazione di professionalità e dunque non abbia almeno dodici anni di servizio). L'articolo inoltre interviene sulla causa di ineleggibilità consistente nell'aver prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del CSM per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, specificando che il servizio deve essersi protratto per almeno sei mesi ed introduce un'ulteriore ipotesi di ineleggibilità (lettera e-bis) per i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne abbiano fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.
  Per quanto attiene ai componenti eletti dal Parlamento, l'articolo 28 introduce una preclusione per chi ricopra o abbia ricoperto nei 2 anni precedenti incarichi di governo a livello nazionale o regionale (articolo 28). La disposizione prevede, inoltre, che i componenti da eleggere dal Parlamento siano previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari.
  L'intervento più significativo riguarda però il sistema elettorale per la nomina dei componenti togati (articolo 29), attualmente disciplinato dall'articolo 23 della legge n. 195. In particolare, per l'elezione dei 20 (non più 16) membri togati, la riforma sostituisce integralmente l'articolo 23. Al riguardo tra le principali novità si segnalano: la previsione di 19 collegi elettorali di dimensioni ridotte, in luogo dei tre collegi unici nazionali per categorie funzionali (legittimità, merito requirente e merito giudicante) previsti dalla disciplina attuale. Di tali collegi, uno è costituito dai magistrati che svolgono funzioni di legittimità, che eleggono tra di loro due membri; tutti gli altri sono collegi uninominali dei quali uno è riservato ai magistrati della corte d'appello di Roma, della DNA, dell'ufficio del massimario ed ai magistrati fuori ruolo e gli altri 17 sono costituiti a livello territoriale e sono riservati ai magistrati che svolgono funzioni di merito, senza distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti. Il nuovo sistema elettorale non prevede infatti la distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti nella formazione dei collegi e nell'attribuzione dei voti. L'individuazione dei collegi, almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni (comma 5), è demandata a decreto Pag. 51del Ministro della giustizia; il sistema di presentazione delle candidature, (comma 8) in base al quale ciascun magistrato può candidarsi solo nel collegio nel quale esercita le funzioni e i magistrati appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la loro candidatura nel collegio di appartenenza; ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura e il presentatore non può essere candidato; in ciascun collegio devono essere presentate almeno 10 candidature che rispettino un criterio di proporzionalità tra i generi, pena l'integrazione dell'elenco dei candidati tramite estrazione a sorte dei candidati mancanti tra i magistrati eleggibili in elenchi separati per genere; il procedimento elettorale si svolga in due turni nell'ambito del medesimo collegio uninominale (comma 6) e prevede la possibilità di indicare fino a 4 preferenze numerate e ordinate: il comma 7 prevede che se l'elettore esprime più di una preferenza, occorre che alterni candidati di genere diverso. L'ordine delle preferenze, infatti, rileva ai fini sia dell'attribuzione del seggio al primo turno che per l'eventuale accesso al ballottaggio (comma 7); la formula elettorale che prevede l'elezione al primo turno di colui che ottenga il 65 per cento dei voti e, in mancanza, un secondo turno di ballottaggio tra i 4 candidati più votati, con un meccanismo caratterizzato da un peso via via digradante delle quattro preferenze a disposizione dell'elettore (rispettivamente 1, 0,90, 0,80, 0,70).
  La modifica del sistema elettorale comporta, di conseguenza, la modifica della disciplina concernente la convocazione delle elezioni, gli uffici elettorali e la verifica delle candidature, le operazioni di voto, lo scrutinio l'assegnazione dei seggi e la dichiarazione degli eletti (articoli da 31 a 33). In particolare, l'articolo 31 interviene in materia convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature, apportando alcune modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958 e portando, in particolare, il termine entro il quale convocare le elezioni dagli attuali sessanta a novanta giorni antecedenti la data stabilita per le elezioni stesse.
  L'articolo 32 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, non alterando l'impianto della disciplina vigente, ma modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale.
  L'articolo 33 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. In ragione del nuovo sistema elettorale introdotto tale disciplina è pressoché integralmente sostituita.
  In particolare è previsto, in coerenza con le nuove norme elettorali (articolo 23 così come sostituito dalla riforma) che: la commissione centrale elettorale provveda allo scrutinio separatamente per ciascun collegio e determini il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato; nel collegio delle Corti superiori (Corte di cassazione e Tribunale superiore delle acque pubbliche), siano dichiarati eletti al secondo turno (al primo turno è previsto che non vi sia alcun eletto) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; che negli altri collegi sia dichiarato eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda; che ove nessuno raggiunga la maggioranza necessaria al primo turno, la commissione centrale elettorale indichi i magistrati ammessi al secondo turno; che al secondo turno sia dichiarato eletto in ciascun collegio il magistrato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti, ai fini dell'accesso al secondo turno, che prevalga il candidato del genere che risulta meno rappresentato nel singolo collegio, mentre ai fini dell'elezione prevalga il candidato che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale; solo in caso di ulteriore parità, si applica la disposizione (identica a quella vigente) in base alla quale prevale il candidato più anziano nel ruolo e, ove si registri ancora parità di voti, il candidato più anziano per età.Pag. 52
  Il nuovo comma 4 dispone che in caso di parità di voti prevale il candidato del sesso che risulta, al fine dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo. È infine specificato che la commissione provvede alle operazioni di scrutinio e assegnazione dei seggi entro due giorni dalla ricezione delle schede.
  L'articolo 34, invece, interviene sulla disciplina dello scioglimento del Consiglio superiore, integrando quanto attualmente previsto dall'articolo 31 della legge n. 195. La disciplina vigente prevede infatti che in caso di impossibilità di funzionamento il Consiglio superiore è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza. La riforma, aggiungendo un nuovo terzo comma all'articolo 31 esplicita che tra le ipotesi di scioglimento vi sono anche quelle in cui: il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o il numero dei membri eletti dal Parlamento sia inferiore al quorum funzionale che richiede – per la validità delle deliberazioni del Consiglio – la presenza di almeno 14 magistrati e di almeno 7 componenti eletti dal Parlamento, come previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge n. 195 del 1958, così come modificato dal disegno di legge in esame.
  Un ulteriore ambito di intervento del Capo IV attiene alla posizione giuridica dei componenti del Consiglio superiore (articoli 35 e 36): in particolare, le modifiche al riguardo concernono la sostituzione dei componenti eletti dai magistrati in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio (articolo 35) e l'indennità ai componenti del Consiglio. In proposito, la più importante modifica riguarda l'applicazione del limite massimo retributivo omnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, al trattamento economico finale riconosciuto ai componenti del CSM, ottenuto cumulando al trattamento fondamentale annuo lordo le indennità e gli emolumenti percepiti. La disposizione dunque comprende nel tetto alle retribuzioni anche le indennità di seduta e di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato.
  Il Capo contiene infine norme relative al ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del CSM (articolo 37) e disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (articolo 38). In particolare, l'articolo 37 al comma 1 modifica le disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958), intervenendo sull'articolo 30 relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti del CSM. Il disegno di legge integra il secondo comma dell'articolo 30 introducendo alcune limitazioni allo status giuridico e di servizio del magistrato membro cessato del Consiglio superiore. In particolare, è prevista l'impossibilità per tali magistrati: di essere nominati a funzioni direttive o semidirettive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico. La limitazione non opera se il magistrato, prima di divenire membro del CSM, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo; di essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico. La limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive. Il comma 2 precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del CSM prima dell'entrata in vigore della riforma.
  L'articolo 38, invece, autorizza il Governo a dare attuazione ed a coordinare la nuova disciplina del sistema elettorale e, più in generale della costituzione e del funzionamento del CSM, con l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento ai sensi Pag. 53dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Il comma 2 detta disposizioni transitorie per la prima applicazione del nuovo sistema elettorale disciplinando l'ipotesi nella quale la convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM debba avvenire prima dello spirare del termine di 60 giorni previsto per l'emanazione del regolamento attuativo della riforma. In tal caso, il termine per lo svolgimento delle elezioni (entro 3 mesi dallo scadere della consiliatura precedente) è prorogato di massimo 60 giorni.
  Nel passare ad esaminare il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, evidenzio che lo stesso si compone del solo articolo 39, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, nonché il procedimento per l'emanazione dei decreti delegati. I decreti dovranno essere adottati, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro 2 anni dalla data di scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario di cui all'articolo 1.
  I principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono elencanti dalle lettere da a) ad e) del comma 2. In particolare: la lettera a) stabilisce l'adeguamento della disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di: accesso alla magistratura; stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione; conferimento di funzioni e requisiti per la nomina; progressione nella valutazione di professionalità; la lettera b), pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, come stabilito dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede un adeguamento delle rispettive circoscrizioni territoriali; la lettera c) dispone una riorganizzazione delle circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; la lettera d) stabilisce l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, anche al fine di garantire l'invarianza finanziaria prevista all'articolo 41 del disegno di legge; la lettera e) prevede il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari.
  Il Capo VI contiene, rispettivamente all'articolo 40 e all'articolo 41, le disposizioni finali e finanziarie. In particolare, l'articolo 40, comma 1, dispone che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio superiore della magistratura debba provvedere all'adeguamento: del proprio regolamento interno (di cui all'articolo 20, n. 7, della legge n. 195 del 1958), adottato con deliberazione del 26 settembre 2016 e da ultimo aggiornato l'8 luglio 2020; del regolamento di amministrazione e contabilità (di cui all'articolo 9 della legge 195 del 1958), approvato con deliberazione del 27 giugno 1996 e aggiornato nel 2013, con le nuove disposizioni introdotte dai Capi II (Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario), III (Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale) e IV (Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) del disegno di legge di riforma.
  Per quanto riguarda il regolamento di amministrazione e contabilità, il comma 2 stabilisce che, anche laddove il CSM non procedesse alla modifica nei termini previsti, decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà comunque essere rispettato il tetto dei 240.000 euro annui fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2004.Pag. 54
  L'articolo 41 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che né la legge né i decreti legislativi emanati in attuazione della stessa devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate sono infatti tenute a provvedere all'applicazione delle misure previste d utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora in sede di esecuzione della delega uno o più decreti non trovino compensazione al loro interno, gli stessi non potranno essere emanati se non previa predisposizione delle necessarie coperture finanziarie.

  Mario PERANTONI, presidente, essendo imminente l'avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI