CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2020
452.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2020.

  Luca SUT, relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Diego BINELLI (LEGA) intervenendo per dichiarazione di voto, rimarca che il suo gruppo non concorda sulla linea politica contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 che elenca mere ipotesi di intervento basate a loro volta solo sugli ipotetici dati del Recovery fund, la cui versione, com’è noto, non è ancora definitiva. Sottolinea che la Nota, peraltro, solo per restare nell'ambito delle competenze della Commissione, non sfiora minimamente una problematica assai rilevante per l'industria italiana: quella della plastic tax, che mette in seria difficoltà le nostre imprese. Inoltre rileva come la Nota di aggiornamento non proponga modalità agili, una sorta del modello-Genova che recentemente ha dimostrato la sua funzionalità, per favorire l'attuazione di misure che in linea generale sono previste tra gli investimenti finanziabili dal pacchetto Next generation Europe ma che al momento, Pag. 144appunto, non sembrano di celere attuabilità. Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Paolo BARELLI (FI) intervenendo per dichiarazione di voto, ricorda le perplessità che il suo gruppo ha già avuto modo di esprimere in diverse occasioni e che riguardano sia il contenuto del documento all'esame sia il metodo seguito per la sua adozione. Per quanto riguarda il metodo, infatti, ritiene che sarebbe stato meglio puntare sulla collaborazione tra le forze politiche perché in un momento così difficile per il Paese, segnato da eventi che sconvolgono l'intera economia mondiale, la maggioranza dovrebbe sentire il dovere di interloquire con le minoranze per adottare misure strategiche condivise. Peraltro, per quanto riguarda il contenuto della Nota, evidenzia che il mancato confronto con le opposizioni ha, nella sostanza, impedito l'individuazione di dettagli concreti rendendola un testo troppo dipendente da eventi solo ipotetici. Preannunciando che nel corso dell'esame in Assemblea il suo gruppo intende offrire elementi più specifici e maggiormente dettagliati alla discussione, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Angela MASI (M5S) intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva che l'attuale situazione di emergenza riguarda non solo la sfera sanitaria ma anche quella economica sottolineando come, in particolare, alcuni settori delle attività produttive italiane siano straordinariamente colpiti come, ad esempio, quello turistico, quello creativo, quello dello spettacolo e quello ricettivo. Ritiene comunque che alcune cose buone siano state fatte, anche con il fattivo apporto delle opposizioni, come nel caso del «decreto-liquidità»: è anche lei è dell'avviso che quando si agisce in un clima di collaborazione politica si raggiungono risultati migliori. Crede che sia necessario che tutti diano sostegno alle imprese e tanto a più quelle che, per le loro caratteristiche, hanno problemi di liquidità come, ad esempio, succede per le imprese innovative. Ritiene, inoltre, che le emergenze più rilevanti riguardino la sostenibilità ambientale – come anche dimostrato dalle recenti alluvioni che hanno devastato molti territori italiani –, la salute e la digitalizzazione. Infine, ribadendo che il lavoro condiviso sarebbe benvenuto, si dice convinta che la Commissione dovrà essere pienamente coinvolta sulle connesse tematiche di competenza.

  Martina NARDI, presidente, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 2576 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gavino MANCA (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in titolo e osserva che esso s'inserisce in una tipologia di trattati internazionali che ha la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo. L'Accordo è finalizzato a regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti tra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri e all'industria del turismo. L'Accordo fa seguito, come previsto, ad un memorandum d'intesa tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel gennaio 2013.Pag. 145
  Il testo dell'Accordo è costituito da 25 articoli e due annessi che ne formano parte integrante. Dopo una serie di definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1) e il richiamo circa l'applicabilità delle norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale (articolo 2), l'Accordo stabilisce i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte riconosce all'altra (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4), e i casi per il ritiro, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio di un vettore aereo designato (articolo 5).
  Segnala, come di particolare interesse per la Commissione, taluni articoli dell'Accordo. L'articolo 6, che disciplina la concorrenza tra le imprese operanti nel settore, vietando iniziative volte a distorcere o restringere la competizione. L'articolo 9, che affronta la questione delle tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese designate dalle Parti sulla base di considerazioni commerciali di libera concorrenza e non discriminazione. Gli articoli 10 e 11, che disciplinano, rispettivamente, il regime di esenzione da dazi doganali e altri diritti e il regime relativo alla tassazione del carburante per aviazione. L'articolo 14, che sancisce per le compagnie aeree designate il diritto di esercitare i servizi a terra nel territorio dell'altra Parte, utilizzando le infrastrutture aeroportuali e che in particolare sancisce il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi. L'articolo 16, che al fine di favorire le opportunità commerciali stabilisce il diritto reciproco della possibilità di mantenere sul territorio dell'altra Parte il personale necessario allo svolgimento dei servizi commerciali per la promozione e la vendita dei servizi aerei nel rispetto delle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte nonché l'articolo 17, relativo agli oneri d'uso e che disciplina l'imposizione di oneri per l'uso di strutture e servizi dell'altra Parte e sancisce il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.
  Ricorda che gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, i principi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti sono chiamate ad applicare, e le disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal proprio territorio degli aeromobili nonché disposizioni specifiche relative a passeggeri, bagagli e merci che transitano senza lasciare l'area dell'aeroporto. Gli articoli 12 e 13 stabiliscono le condizioni in materia di sicurezza aerea e di sicurezza della navigazione aerea mentre l'articolo 15 è relativo alla conversione e trasferimento degli introiti e disciplina il loro cambio in valuta locale.
  I rimanenti otto articoli (da 18 a 25 ), oltre disciplinare il reciproco riconoscimento dei documenti, licenze e autorizzazioni anche internazionali necessari per la navigazione aerea, definiscono le procedure per la risoluzione di controversie, per la modifica, l'interpretazione, l'applicazione e l'entrata in vigore dell'Accordo. Ricorda, infine, che i due annessi all'intesa bilaterale contengono la tabella delle rotte operabili (Annesso I) e definiscono le possibili facoltà operative per i vettori designati, come accordi di code-sharing e il leasing di aeromobili (Annesso II).
  Fa inoltre presente che il disegno di legge di ratifica dell'accordo, già approvato dal Senato l'8 luglio scorso, si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  Evidenzia, infine, che la III Commissione ha rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di ratifica dell'Accordo e che questo si inserisce in un quadro dei rapporti bilaterali positivamente caratterizzato dalla presenza di una numerosa comunità italiana e di origine italiana, pienamente integrata nel tessuto sociale e Pag. 146produttivo locale, e da uno stimolante interscambio economico-commerciale con significative prospettive di sviluppo.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
Testo unificato C. 1008 L'Abbate e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe CHIAZZESE (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge in titolo che reca interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale nonché conferimento di delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Ricorda che il testo trasmesso si compone di 27 articoli ed è il risultato dell'attività emendativa svoltasi nella Commissione di merito all'esito del dibattito e di un'approfondita istruttoria che ha compreso lo svolgimento di un nutrito ciclo di audizioni.
  L'articolo 1 definisce la finalità del progetto di legge in esame: sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura e incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale nonché assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.
  L'articolo 2 prevede una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine, è prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avente natura di testo unico. Tra gli altri princìpi e criteri direttivi per la normativa delegata che sono stabiliti al successivo comma 2, ricorda: a) abrogare le disposizioni superate; b) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche per l'accesso ai finanziamenti; c) eliminare duplicazioni e rimediare a incongruenze e antinomie; d) adeguare la normativa nazionale a quella internazionale e dell'Unione europea; e) adeguare i tipi di pesca previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; f) adeguare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione femminile; g) introdurre disposizioni di semplificazione burocratica e istituire lo Sportello unico della pesca presso le Capitanerie di Porto. Il comma 3 definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi e prevede, tra l'altro, la possibilità di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni, mentre il comma 4 stabilisce che qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri, non compensati al loro interno, questi siano emanati solo dopo l'adozione di provvedimenti legislativi che provvedano alla loro copertura.
  L'articolo 3 reca norme sull'istituzione di un programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale per sostenere il reddito nei casi di sospensione dell'attività di pesca e per garantire stabilità occupazionale, a valere su un'apposita sezione per i lavoratori della pesca, istituita nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA), con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede Pag. 147mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico.
  Gli articoli 4 e 4-bis recano disposizioni, previdenziali e contributive, rispettivamente per i marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate e per i marittimi soci di cooperative di pesca; sono inoltre sottratti dall'obbligo di certificazione fiscale gli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 per le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale.
  Con l'articolo 5 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare attività di ricerca scientifica e tecnologica, campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, l'accesso al credito, programmi di formazione, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone, progetti di salvaguardia dell’habitat marino, promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, progetti rivolti alla creazione di marchi e alla certificazione di qualità del pescato italiano, campagne di pesca sperimentali e promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica.
  L'articolo 6 reca disposizioni per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo tra imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 7 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali ai settori della pesca e dell'acquacoltura, similmente a quanto avviene per il settore dell'agricoltura.
  L'articolo 8 reca disposizioni di semplificazione in materia di licenze di pesca e di corresponsione della tassa di concessione governativa. In particolare, questa non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza. Inoltre, l'articolo 8-bis dispone l'esclusione del pagamento della tassa di concessione governativa per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca.
  Segnala, come di particolare interesse della Commissione, gli articoli 9, 10 e 10-bis. Il primo stabilisce che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori possono vendere direttamente al consumatore finale, anche in forma itinerante, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, con l'esclusione, per un periodo di cinque anni, di quelli che abbiano riportato condanne definitive per reati in materia di igiene e sanità o di frode. L'articolo 10 reca invece norme a tutela di una corretta e completa informazione del consumatore rinviando a un regolamento governativo la disciplina, compresa quella sanzionatoria, delle modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici, per il prodotto fresco e per tutti i prodotti ittici di provenienza nazionale e importati. L'articolo 10-bis prevede che gli esercenti del cosiddetto settore Horeca (alberghiero, ristorazione, catering) possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, sulla base e nei limiti della normativa europea: le modalità di attuazione sono rinviate ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
  L'articolo 11 prevede che le associazioni della pesca siano rappresentate nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.
  Segnala che l'articolo 12 reca norme sulla determinazione dei canoni per le concessioni demaniali: alle concessioni per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché Pag. 148per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, richieste da soggetti diversi dalle società cooperative, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. Al comma 2 si prevede, inoltre, l'applicazione del canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive.
  L'articolo 13 interviene sulle funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura mentre l'articolo 13-bis riscrive l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 in tema di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura disponendone la loro istituzione presso ogni Capitaneria di porto (attualmente sono istituite dalle regioni che ne prevedono il raccordo con le Capitanerie di porto) e definendone composizione e funzioni.
  L'articolo 13-ter disciplina la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Vengono inoltre ridefinite funzioni e composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura. Segnala, peraltro, che disposizioni in materia sono già dettate dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che però non viene espressamente abrogato o sostituito dalla proposta normativa in esame.
  L'articolo 14 reca disposizione in tema di criteri per il riparto dell'incremento annuo di tonno rosso (sulla base del contingente di cattura assegnato all'Italia dall'Unione europea), per le cui relative attività economiche il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali promuove una filiera italiana di produzione idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo un criterio di sostenibilità ecologica, economica e sociale.
  Con l'articolo 15, tenuto conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione, viene consentito al marinaio autorizzato alla pesca di assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea, e si assegna al Governo un termine per adeguare il vigente regolamento di esecuzione.
  Segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli 15-bis e 15-ter. L'articolo 15-bis reca modifiche all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, relativo al Fondo di garanzia per le PMI, sostituendone il comma 2, destinato attualmente al settore agricolo, con il quale si estende l'applicazione anche al settore della pesca. L'articolo 15-ter aggiunge cinque periodi all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (che attua la direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) disponendo che le aliquote di prodotto della coltivazione relative a giacimenti nel mare territoriale siano destinate alle finalità di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo (sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, incremento industriale e interventi di miglioramento ambientale nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni) intendendole vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa.
  L'articolo 15-quater apporta modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (recante regolazioni dei mercati Pag. 149agroalimentari) estendendo, e integrando, le disposizioni sull'intesa di filiera al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 15-quinquies inasprisce l'ammenda comminata (triplicandone il minimo e il massimo edittale) in caso di cattura della specie Lithophaga lithophaga (nota come dattero di mare).
  L'articolo 15-sexies estende le disposizioni che esonerano dal rilascio della fattura elettronica i soggetti di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 che reca previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
  Infine, l'articolo 16 reca la necessaria copertura finanziaria mentre l'articolo 17 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni si applichino compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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