CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2020
452.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 13 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.20.

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari.
C. 2427 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2020.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali programmato e che oggi è prevista la discussione generale sul provvedimento e la conclusione dell'esame preliminare. Nessuno chiedendo di intervenire, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, rammenta che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 16 di lunedì 19 ottobre.

  Ciro MASCHIO (FDI) chiede di sapere se sia già stato formulato un calendario dei lavori, con riguardo ai tempi e alle modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, nel rammentare che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di ieri, si è limitato a formalizzare il calendario dei lavori Pag. 30della Commissione per la settimana in corso, fa presente che le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento saranno oggetto di un prossimo Ufficio di presidenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.25.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.
C. 2332 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 2332 d'iniziativa dei senatori Airola ed altri, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010, già approvata dal Senato. Rammenta preliminarmente che la Corte penale internazionale, avente sede a L'Aja, nei Paesi Bassi, rappresenta la prima giurisdizione internazionale permanente collegata al sistema delle Nazioni Unite, competente, in via complementare rispetto agli Stati, a giudicare individui responsabili di gravi reati che riguardino la comunità internazionale quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e di guerra. Ricorda inoltre che la Corte è dotata di un proprio Statuto, stipulato a Roma il 17 luglio del 1998 ed entrato in vigore nel 2002, che definisce in dettaglio la giurisdizione ed il funzionamento di questo tribunale ed inserisce il genocidio (articolo 6), i crimini contro l'umanità (articolo 7) ed i crimini di guerra (articolo 8) nella competenza della Corte. Lo Statuto di Roma prevede espressamente la possibilità di approvare, tramite una conferenza, eventuali proposte emendative al testo istitutivo, La prima conferenza di revisione, svoltasi a Kampala, in Uganda, si è conclusa con l'approvazione di specifici emendamenti, un gruppo dei quali, adottati l'11 giugno 2010, costituiscono l'oggetto del provvedimento in esame e sono volti ad estendere le competenze della Corte anche al perseguimento dei crimini di aggressione. Fa presente che gli emendamenti sono organizzati in sette punti, il primo dei quali, in coerenza con le altre modifiche introdotte, prevede la soppressione della disposizione di carattere transitorio contenuta nel paragrafo 2 dell'articolo 5, dello Statuto della Corte, secondo cui la Corte avrebbe esercitato il proprio potere giurisdizionale in materia di crimine di aggressione, successivamente alla sua definizione. Il secondo punto introduce infatti ex novo nello Statuto della Corte penale internazionale l'articolo 8-bis, che, al paragrafo 1, definisce espressamente il crimine di aggressione quale «pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la sua magnitudine, costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite.» Nella definizione del crimine di aggressione rientra il fatto che esso sia perpetrato da persone al vertice dello Stato che aggredisce, in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di detto Stato. Il paragrafo 2, ad ulteriore precisazione, definisce atto di aggressione l'atto che implica l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, ovvero l'uso della forza armata in ogni altro modo che Pag. 31contraddica la Carta delle Nazioni Unite. Ricadono sotto la definizione di aggressione fattispecie come l'occupazione militare, seppur temporanea, l'invio di bande armate, gruppi, irregolari o mercenari, il blocco di porti di un altro Stato mediante l'uso di forze armate, il bombardamento o comunque l'uso di qualsiasi tipo di arma da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato. I punti emendativi terzo e quarto introducono dopo l'articolo 15 dello Statuto – dedicato ai poteri e all'attività del procuratore della Corte penale internazionale – due nuovi articoli relativi alle condizioni per l'esercizio della giurisdizione sul crimine di aggressione da parte della Corte penale internazionale, nei casi in cui il procuratore agisca su segnalazione da parte di uno Stato ovvero di propria iniziativa (articolo 15-bis) o su segnalazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (articolo 15-ter). Rileva a tale proposito che i due articoli stabiliscono che la Corte potrà esercitare la sua giurisdizione solo rispetto ai crimini che siano commessi dopo l'adozione di una decisione in questo senso da parte degli Stati parti in una data successiva al 1o gennaio 2017, e il decorso di un anno dalla ratifica degli emendamenti ad opera di trenta Stati parte. Inoltre, nel caso in cui il procuratore agisca proprio motu o su segnalazione di uno Stato parte, la Corte potrà esercitare la sua giurisdizione solo se lo Stato responsabile dell'atto di aggressione all'origine del crimine sia parte dello Statuto, abbia ratificato gli emendamenti e non abbia precedentemente depositato una dichiarazione di non accettazione della giurisdizione della Corte sul crimine (articolo 15-bis, paragrafo 4), e a patto che il Consiglio di sicurezza dell'ONU abbia già constatato il compimento di un atto di aggressione da parte di quello Stato, oppure se esso sia rimasto inerte nei sei mesi successivi alla notifica della situazione al Segretario generale delle Nazioni Unite e la sezione preliminare della Corte abbia autorizzato l'apertura dell'indagine (articolo 15-bis, paragrafi 6-8).
  Da ultimo i punti emendativi 5, 6 e 7 provvedono, in coerenza con le previsioni già descritte in relazione al crimine di aggressione, a modificare gli articoli 9, 20 e 25 dello Statuto di Roma, rispettivamente in relazione agli elementi costitutivi dei crimini (articolo 9), al principio ne bis in idem in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione se si è già formato il giudicato (articolo 20), ed infine alla responsabilità penale individuale (articolo 25), per impedire che soggetti non in grado di esercitare effettivamente il controllo dell'azione politica di uno Stato siano chiamati a rispondere di istigazione o complicità per tale fattispecie. Passando al contenuto della proposta di legge in esame, segnala che essa è composta da tre articoli: il primo e il secondo contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre il terzo è relativo alla sua entrata in vigore.

  Flavio DI MURO (LEGA) nel sottolineare che la collega Bilotti ha svolto una chiara ed esaustiva relazione dei contenuti degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale oggetto di ratifica, per la gran parte condivisibili, rammenta tuttavia, con riguardo alla procedura di esame, che il gruppo della Lega ha chiesto al Presidente della Camera che il provvedimento venga assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri, analogamente a quanto avvenuto per i Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel fare presente come in quell'occasione, con l'importante contributo dei deputati della II Commissione, si sia svolto un ampio confronto che ha comportato la ratifica del solo Protocollo n. 15, ritiene che anche in questo caso si potrebbe utilmente partecipare all'esame del provvedimento con osservazioni e proposte emendative attinenti alla materia della giustizia e alle connessioni tra ordinamenti sovranazionali e ordinamento nazionale. Nel chiedere pertanto se sia pervenuta comunicazione dell'intendimento del Presidente Pag. 32Fico in merito alla richiesta della Lega, sollecita il presidente a tenere in maggior considerazione la Commissione Giustizia, evitando di ridurla al ruolo di «passacarte».

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente di non essere conoscenza di una simile richiesta del gruppo della Lega al Presidente della Camera.

  Flavio DI MURO (LEGA) precisa che, contrariamente a quanto erroneamente riferito nel suo precedente intervento, la richiesta della Lega è stata avanzata per lettera al presidente della Commissione Giustizia.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che la questione è stata affrontata nell'Ufficio di presidenza svoltosi nella giornata di ieri, nel corso del quale i gruppi hanno deciso di non sollevare conflitto di competenza ai fini di una nuova assegnazione del provvedimento in sede referente, non rilevando la presenza di profili di stretta competenza della Commissione Giustizia. Nel rammentare che la ratifica di accordi internazionali è di competenza della Commissione Affari esteri, precisa inoltre che il provvedimento in esame non ha alcun riflesso sull'ordinamento nazionale.

  Roberto TURRI (LEGA), con riguardo alle precisazioni fornite dal presidente, evidenzia che non si è trattato di una decisione condivisa, dal momento che, in sede di Ufficio di presidenza, soltanto il Partito democratico ed il Movimento 5 Stelle si sono dichiarati contrari a chiedere una nuova assegnazione del provvedimento in sede referente, mentre il gruppo di Italia viva si è rimesso alla presidenza. Nel sottolineare che la Lega resta ferma nei propri convincimenti, fa presente che il suo gruppo sta valutando l'ipotesi di sottoporre la questione al Presidente della Camera, pur sapendo, sulla base delle esperienze precedenti, che una simile iniziativa rischia di portare pochi frutti.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
Testo unificato C. 1008 ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo unificato recante interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, adottato come testo base delle abbinate proposte di legge C. 1008, C. 1009 e C, 1636, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito. Sottolinea che il provvedimento, composto al termine dell'esame in sede referente da 27 articoli in luogo degli originali 17, è finalizzato – attraverso diverse iniziative – a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura e incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, precisa che in questa sede si soffermerà esclusivamente sui limitati aspetti di competenza della Commissione Giustizia. Segnala a tal fine il contenuto del comma 2 dell'articolo 9, che stabilisce che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, Pag. 33e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Fa presente inoltre che l'articolo 10 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici, definendo tra l'altro i termini di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione in esame, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ivi comprese le relative sanzioni. Segnala infine il contenuto dell'articolo 15-quinquies, che aggiunge un nuovo comma all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di introdurre un'ammenda da 6.000 a 36.000 euro nel caso in cui la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, è la Lithophaga lithophaga.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2020.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, onorevole Valentina D'Orso, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola alla collega D'Orso per la formulazione della proposta di parere.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Ingrid BISA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile disporre di qualche minuto al fine di valutare il contenuto della proposta di parere testè formulata dalla relatrice.

  Mario PERANTONI, presidente, accogliendo la richiesta della collega Bisa, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.35, riprende alle 11.40.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 11.45.

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