CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 ottobre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la viceministra dell'istruzione Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 15.30.

D.L. 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola FRATOIANNI (LEU), relatore, riferisce che il provvedimento – che, come noto, il Senato ha già esaminato e ampiamente modificato – introduce una serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato rispetto alle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia di Covid-19. Le risorse impiegate a tal fine sono in gran parte reperite mediante il maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere, a maggioranza assoluta, con le risoluzioni n. 6/00123 dalla Camera dei deputati e n. 6/00124 dal Senato della Repubblica, approvate il 29 luglio scorso.
  Ricorda che il provvedimento è composto di 115 articoli e precisa che si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni riconducibili alle competenze della Commissione, che sono contenute in diversi punti del provvedimento, accorpandole per aree tematiche.
  Per quanto concerne la scuola, evidenzia che molti interventi sono indirizzati a facilitare il reperimento di ulteriori spazi per lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico corrente, non solo attraverso la destinazione di nuove risorse, Pag. 145ma anche attraverso la deroga ad alcune disposizioni vigenti. Ulteriori risorse sono stanziate anche per garantire la sostituzione del personale scolastico in caso di assenza, per rimodulare il numero degli alunni per classe e per consentire il pagamento di prestazioni aggiuntive.
  Nello specifico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 viene incrementato di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni nel 2021, per una disponibilità complessiva pari, dunque, a 777,6 milioni nel 2020 e 1,2 milioni nel 2021. L'incremento è destinato per 32 milioni nel 2020 e 48 milioni nel 2021, a permettere agli enti locali di disporre di spazi aggiuntivi da destinare all'attività didattica mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche, nonché alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, finalizzati ad ampliare la permanenza a scuola degli allievi. L'incremento è inoltre destinato per 368 milioni nel 2020 e 552 milioni nel 2021, a potenziare la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe, ad attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e ATA, consentendo, altresì, la sostituzione del personale così assunto sin dal primo giorno di assenza, nonché a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e ad incrementare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche (articolo 32, commi 1, 2, 3, 5, e 7).
  È istituito un Fondo – con dotazione di 3 milioni nel 2020 e 6 milioni nel 2021 – destinato agli enti locali per l'affitto di spazi e le relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche, nonché per il noleggio di strutture temporanee. Alla copertura dei costi si provvede mediante ricorso alle risorse destinate alla realizzazione di scuole innovative, scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne e poli per l'infanzia innovativi. Inoltre, si destinano agli enti locali 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nonché 5 milioni disponibili in conto residui, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione (articolo 32-bis, commi 1-3).
  Si prevede poi che per l'anno scolastico 2020/2021 gli enti locali possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche anche in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e che i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente locale, dai Vigili del fuoco e della ASL, purché siano rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro. Si prevede inoltre che gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle scuole anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge n. 392 del 1978 (articolo 32, commi 6-bis e 6-ter).
  È autorizzata la spesa di 54 milioni per il 2020 per garantire la sostituzione del personale (docente, educativo, e ATA) delle istituzioni scolastiche pubbliche in condizioni di rischio per la salute derivanti da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o da svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori cui è stato riconosciuto lo stato di disabilità grave, sia per le assenze dal servizio fino al 15 ottobre 2020, sia per lo svolgimento del lavoro in modalità agile nel periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 (articolo 26, comma 1-ter). Inoltre, si autorizza la spesa di 1,5 milioni per il 2020 per la sostituzione del personale che usufruisca dei congedi in corrispondenza della quarantena prevista per un figlio convivente minore di 14 anni in caso di contagio (articolo 21-bis, comma 8).Pag. 146
  In generale si disciplina il lavoro agile prestato dal personale scolastico. In particolare, si prevede che per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile, tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica. Al contempo, si prevede che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, possa assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni, le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni (articolo 32, commi 4 e 6-quater).
  Sono previsti (attraverso incremento del Fondo per le emergenze nazionali) 500 milioni per l'acquisizione e distribuzione di apparecchiature e dispositivi di protezione individuale e beni strumentali, compresi gli arredi scolastici e per contrastare eventuali emergenze nelle istituzioni scolastiche statali (articolo 34).
  I comuni sono autorizzati a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni e nel limite, per ciascun comune, del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (articolo 39, comma 1-bis).
  Viene prorogato di un anno (dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021) il termine di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, approvate negli anni dal 2012 al 2017 (articolo 32, comma 6).
  È stabilito che, per l'anno scolastico 2020/2021, la maggiore spesa rispetto al 2019 sostenuta dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario non si computa nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile (articolo 48-bis).
  Si stabilisce, fino al 31 dicembre 2020, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile durante la quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, qualora questa sia riconosciuta necessaria a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico o in palestre, piscine e centri sportivi o strutture regolarmente frequentate per lezioni musicali o linguistiche (articolo 21-bis, comma 1-7). Qualora il lavoro agile non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, c’è il diritto a usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito al 50 per cento.
  Il decreto contiene poi norme a carattere più generale sulla scuola. Si prevede che, dall'anno scolastico 2020/2021, anche la valutazione periodica degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizio descrittivo (articolo 32, comma 6-sexies).
  Un'altra norma regola l'assunzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Si prevede in particolare che nelle regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per direttori SGA bandito nel 2018 non sia intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni dei vincitori in ruolo possono avvenire anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Dalla data della presa di servizio dei vincitori del concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano, invece, confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle scuole, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, nel limite delle risorse previste a legislazione vigente. In materia di DSGA, Pag. 147inoltre, si introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, un meccanismo di «chiamata veloce» analogo a quello previsto, dal medesimo anno scolastico, per il personale docente ed educativo. Inoltre, si prevede una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA (articolo 32-ter).
  Sono previsti 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche del Centro Italia (articolo 32, commi 7-bis e 7-ter).
  Si fissa un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione (previsto dal decreto legislativo n. 66 del 2017, articolo 14, comma 3) che deve definire le modalità attuative delle misure per garantire la continuità didattica per gli alunni e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (articolo 32, comma 6-quinquies).
  Per quanto riguarda l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), da una parte si stabilizzano alcune previsioni introdotte nella prima fase dell'emergenza per equiparare a tutti gli effetti e in modo permanente le attività svolte a distanza a quelle svolte in presenza; e dall'altra parte, come forma di sostegno del diritto allo studio, è prevista la revisione sia dell'entità delle borse di studio per gli studenti fuori sede, sia dei requisiti per essere considerati studenti fuori sede.
  In dettaglio, si equiparano a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, si elimina il carattere di transitorietà delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 18 del 2020 per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni AFAM – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19 (articolo 33, comma 1, lett. b). E si dispone, limitatamente all'anno accademico 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020 – che le regioni, le province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e considerare come fuori sede, in deroga alla normativa vigente, lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi (articolo 33, comma 2).
  Altre disposizioni, a carattere più generale, riguardano gli ex lettori di lingua straniera e la dotazione organica di personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali. Viene inoltre consentito alle istituzioni AFAM di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi.
  In dettaglio, si differisce (dal 30 giugno 2020) al 30 giugno 2021 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera (articolo 33, commi 2-quater e 2-quinquies).
  Si dispone che, nel personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017 presso gli Istituti superiori di studi musicali e le Accademie di belle arti non statali, da considerare ai fini della determinazione della dotazione organica nell'ambito del processo di statizzazione, è compreso il personale con contratto di lavoro flessibile. Inoltre, si dispone che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale in servizio Pag. 148presso le medesime istituzioni alla data di conclusione del processo di statizzazione, il cui termine viene ora fissato al 31 dicembre 2021 (e non più alla data entrata in vigore della L. 96/2017) (articolo 33, co. 2-ter e 2-quinquies).
  Si prevede che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. I criteri per l'ammissione alla sperimentazione e per la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto (articolo 33, comma 2-bis).
  Per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si abroga la norma del decreto-legge n. 18 del 2020 che aveva sospeso, durante l'emergenza, le procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa (articolo 33, comma 1, lett. a).
  Nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 95 che istituisce l'Autorità per la laguna di Venezia, si prevede, tra l'altro, che l'Autorità promuova lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. Per lo svolgimento delle sue attività di ricerca l'Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.
  Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi riguardano in parte il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo (MIBACT), in parte lo stanziamento di ulteriori risorse – anche con l'istituzione di un nuovo Fondo – e il sostegno dei lavoratori.
  In particolare, con riferimento al MIBACT, si prevede il conferimento di incarichi temporanei di collaborazione – per un importo massimo di 40.000 per incarico – presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni per il 2020 e di 16 milioni per il 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (articolo 24, commi 1 e 12, lett. a).
  Si prevede poi che, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'elevazione (dal 10) al 15 per cento – rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia – del limite degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente all'amministrazione conferente. Gli incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati esclusivamente al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato, purché in possesso di determinati requisiti (articolo 24, comma 3).
  Si prevede l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali. Il corso ha la durata massima di 12 mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Mibact (articolo 24, commi 5-11 e 13).
  Si prevede, inoltre, la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 24, commi 2 e 12, lett. b); e il rifinanziamento, nella misura di 300.000 per il 2020 e di un milione annuo a decorrere dal 2021, e la Pag. 149stabilizzazione, del «Fondo mille giovani per la cultura», operativo negli anni 2014 e 2015, ridenominato «Fondo giovani per la cultura», al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali (articolo 24, commi 4 e 12, lett. a) e c)).
  Per il sostegno economico del settore cultura e spettacolo, si prevedono risorse aggiuntive per varie finalità.
  In particolare, si prevedono 10 milioni per il 2020, per tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (articolo 80-bis).
  Si incrementa di 5 milioni per il 2020 l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (articolo 80, commi 3 e 7).
  Si incrementa di 25 milioni per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti beni culturali», e si amplia il contenuto del Piano, includendovi anche beni o siti di eccezionale interesse paesaggistico. Inoltre, si consente la possibilità di effettuare acquisizioni nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (articolo 80, commi 4 e 7).
  Si estende alle dimore storiche di categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), se aperte al pubblico, il cosiddetto superbonus previsto per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici (articolo 80, comm 6).
  Si incrementa di 250.000 per il 2020 e di 750.000 a decorrere dal 2021 il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di necessità (articolo 80, co. 5 e 7).
  Si destinano 60 milioni per il 2020 al comparto spettacoli, fiere, congressi e mostre, per il ristoro delle perdite derivanti da annullamento o rinvio di eventi in seguito all'emergenza Covid-19 (articolo 80, commi 1, lett. a), e 7).
  Si incrementa di 65 milioni per il 2020 la spesa autorizzata per compensare musei e luoghi della cultura statali delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, che passa, così, a 165 milioni (articolo 80, commi 1, lett. b), e 7).
  Si incrementa complessivamente di 90 milioni per il 2020 la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale per il sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (articolo 89, comma 1, decreto-legge n. 18 del 2020-legge n. 27 del 2020), che passa, così, a 335 milioni (articolo 80, commi 2 e 7).
  Si riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con determinati requisiti: cioè che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 (fattispecie già prevista per i beneficiari dell'indennità di marzo 2020), o con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore ai 35.000 (articolo 9, comma 4).
  Si prevede che la quota restante (rispetto all'anticipo) del contributo riconosciuto per il 2020 agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, sia erogata entro il 28 febbraio 2021, senza necessità di un decreto ministeriale. Si dispone, altresì, che l'importo del contributo per il 2020 è comunque non inferiore a quello riconosciuto per il 2019. Conseguentemente, si prevede che i decreti ministeriali definiscono, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati, in deroga alla durata triennale della programmazione, solo le modalità (e i criteri) per l'erogazione dei contributi per il 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nel 2020 (articolo 80, comma 1, lett. b-bis).
  Si riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed Pag. 150alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1o gennaio 2012, un credito di imposta, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, nel limite di spesa di 5 milioni annui a decorrere dal 2021 (articolo 80, commi 6-bis e 6-ter).
  Si conferma anche per gli incassi del 2020 la disciplina in base alla quale il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla SIAE è destinata al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori (articolo 80, comma 2-bis).
  È disposta l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (articolo 78).
  Per il 2021, si prevede che i contribuenti possano destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni (articolo 97-bis).
  Per quanto concerne lo sport, si istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni per il 2020 e di 3,9 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le Federazioni sportive nazionali che intendono accedere al Fondo devono deliberare – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 (articolo 12-bis).
  Si prevede un credito d'imposta per le spese in campagne pubblicitarie nel settore sportivo. In dettaglio, si istituisce per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento, di importo non inferiore a 10.000 euro, in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 e fino a un massimo di 15 milioni. Nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procede a ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. La disciplina attuativa è demandata ad un DPCM (articolo 81).
  Si prevede una norma di garanzia economica a carico dello Stato a favore della Federazione italiana sport invernali (FISI) in caso di annullamento dei Campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021. In particolare, si consente alla Federazione italiana sport invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, di richiedere la concessione di una controgaranzia dello Stato – per un importo massimo di 14 milioni – da escutersi in caso di annullamento dei campionati a causa dell'emergenza COVID-19. Inoltre, si dispone che la FISI predispone, annualmente e a conclusione dei campionati, una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Cortina Pag. 1512021, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport e alle Camere (articolo 82).
  Si prevede che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con determinati requisiti (una retribuzione lorda, riferita alla stagione sportiva 2019-2020, non superiore a 50.000) possono accedere alla cassa integrazione in deroga per nove settimane (tredici settimane per le associazioni e società con sede in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) nel caso in cui la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020 (articolo 2).
  Si prevede per giugno 2020 un'indennità di 600 euro – nel limite di 90 milioni per il 2020 – in favore di titolari di rapporti di collaborazione con enti sportivi (presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e società e associazioni sportive dilettantistiche) che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa dell'epidemia (articolo 12).
  Nel settore dell'informazione, si introducono varie misure di sostegno.
  È prevista una ulteriore agevolazione per permettere a imprese editrici di quotidiani e periodici con determinati requisiti di pagare i fornitori dopo il ricevimento del saldo del contributo pubblico, relativamente all'annualità di contribuzione 2019. Inoltre, con riferimento all'annualità di contribuzione 2020, si riducono le percentuali minime di copie vendute della testata (sul numero di copie distribuite) necessarie, a regime, per accedere ai contributi e si garantisce a ciascuna impresa editoriale la misura del contributo corrisposto per l'annualità 2019, salvo riparto proporzionale tra gli aventi diritto in caso di insufficienza delle risorse. Infine, si introducono, a regime, deroghe ai requisiti di accesso ai contributi diretti a favore delle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare (articolo 96, commi 3-6).
  Si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020: articolo 98, comma 1), che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è elevato (dal 30) al 50 per cento ed è direttamente fissato in 85 milioni il tetto di spesa. Nell'ambito del tetto, il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (articolo 96, comma 1).
  Si incrementa (dall'8) al 10 per cento il credito d'imposta per la spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa (articolo 96, comma 2).
  Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato da parte di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali abbiano presentato piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. In particolare, qualora tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020 (data della prima dichiarazione dello stato di emergenza), la suddetta domanda può essere presentata – al sussistere di determinate condizioni – entro il nuovo termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (articolo 27, comma 3-bis).
  Formula infine una proposta di parere favorevole.

  Valentina APREA (FI) ricorda che il Senato ha licenziato il provvedimento soltanto ieri, obbligando così la Camera ad esaminare in meno di una settimana un testo di ben 115 articoli, che recano stanziamenti per 125 miliardi di euro, praticamente Pag. 152come una manovra di bilancio. Definisce scandalosa questa organizzazione dei lavori, che, oltre ad essere offensiva per il Parlamento, è lesiva della Costituzione, introducendo di fatto il monocameralismo a Camere alternate: ormai la prassi è tale che la possibilità di incidere sulle disposizioni di un decreto-legge è limitata alla Camera che ha la fortuna di esaminarlo in prima lettura.
  Passando al merito del decreto, premesso che si tratta di un provvedimento varato in una fase emergenziale, precisa di non voler sollevare questioni sulle specifiche misure in esso contenute – alcune delle quali sono peraltro state sollecitate anche dalle forze di opposizione – quanto sulla tipologia delle stesse. Ancora una volta, infatti, è mancato il salto di qualità perché vengono privilegiati interventi frammentari che non forniscono una risposta unitaria a sostegno dei settori interessati. Gli interventi le appaiono disorganici e finalizzati a rincorrere una situazione emergenziale, apprestando soluzioni che invece di guardare al futuro, sono idonee solo per affrontare i problemi del momento. È per tale ragione che il voto del suo gruppo sarà contrario.
  Dopo essersi soffermata sulle misure di sostegno agli enti locali che dispongono di spazi aggiuntivi da destinare all'attività didattica e sull'attivazione di ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale scolastico – misure che giudica positive – sottolinea la necessità di interventi per la formazione digitale dei docenti, che ancora mancano nonostante le tante disposizioni emanate per introdurre il lavoro agile nelle scuole. Ricorda che serve far capire agli insegnanti che la lezione a distanza non può essere come la lezione tradizionale. Invita quindi la rappresentante del Governo a sollecitare verifiche sulle modalità con cui viene svolta la didattica a distanza: modalità che le risultano ancora impostate sulla concezione superata delle lezioni frontali, che sono impartite da docenti in molti casi prigionieri di schemi passati e con scarsa dimestichezza con la tecnologia e l'informatica.
  Dopo aver sottolineato in termini negativi che la copertura offerta dalla banda larga è prevista solo per le scuole statali, e non anche per quelle paritarie, che pure offrono lo stesso servizio di pubblica utilità, si sofferma sulle disposizioni relative alla fornitura alle scuole di dispositivi di protezione individuale, quali gel e mascherine. Rileva, in proposito, che la qualità dei materiali è in molti casi scarsa e poco efficace e chiede di conoscere l'origine dei prodotti distribuiti. Dopo aver sottolineato che le mascherine vengono consegnate in pacchi da 50, pertanto con poca garanzia di osservanza delle norme igieniche al momento della loro distribuzione, rileva che anche l'utilizzo di bottigliette di gel è poco consono negli ambienti scolastici dove sarebbe preferibile installare i distributori.

  Federico MOLLICONE (FDI) esprime preliminarmente il suo forte biasimo per il modo in cui la maggioranza e il Governo hanno organizzato i lavori parlamentari sul decreto-legge in esame: un modo che ha inflitto alla Camera dei deputati una nuova mortificazione, costringendola un'altra volta ad una lettura estremamente frettolosa e appena formale di un provvedimento corposo, contenente numerosissimi interventi, sulla quale la Camera non ha alcuna possibilità concreta di incidere.
  Nel merito, ritiene che il decreto si sostanzi in un'accozzaglia di interventi frammentari, non legati, come sarebbe invece necessario, da alcuna visione d'insieme; a parte questo, reputa che alcune delle misure previste, seppure frammentarie, potrebbero essere condivisibili, se non fosse che non sono sostenute da risorse finanziarie sufficienti.
  Nel dettaglio, per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, rileva che gli interventi del decreto in parte riguardano il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e in parte prevedono lo stanziamento di ulteriori risorse e misure per il sostegno dei lavoratori. In particolare, per quanto riguarda il personale del Ministero, l'articolo 24 prevede il conferimento Pag. 153di incarichi temporanei di collaborazione – nel limite di spesa a suo giudizio risibile di 4 milioni per il 2020 e di 16 milioni per il 2021 – presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. Ai titolari degli incarichi possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP). A suo giudizio, l'affidamento di una funzione amministrativa di controllo delicata, quale quella del responsabile unico del procedimento, a personale esterno individuato per chiamata diretta è inaccettabile. Si tratta di una misura contraria a ogni principio di trasparenza e di selezione meritocratica, tesa forse a costituire, tramite logiche clientelari, una macchina amministrativa parallela all'amministrazione effettiva del Ministero: una misura che contraddice i principi di trasparenza e razionalizzazione della spesa che il Movimento 5 Stelle, quand'era opposizione, sbandierava come propri. I collaboratori faranno infatti le veci di amministratori di sostegno per Soprintendenze incapaci di provvedere alle proprie necessità, con l'aggravante che potrebbero non essere all'altezza dei ruoli ricoperti, in quanto la norma non richiede neanche un titolo di studio, per cui gli incaricati potranno essere privi di lauree, specializzazioni o dottorati. La sua parte politica vigilerà su questo punto e si prepara a segnalarlo all'ANAC affinché verifichi e controlli.
  Il decreto contiene poi altre misure per il potenziamento indiretto del Ministero. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti, si eleva il numero di incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone esterne all'amministrazione o a personale pubblico non dirigente. Si prevede poi l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica anche attraverso corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), la quale si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali. Si prevede, ancora, la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Anche questa è una misura inaccettabile: premesso che l'istituzione di un Commissario non era affatto necessaria perché i compiti del Commissario avrebbero potuto essere assolti dalle Sovrintendenze competenti, c’è da dire che il Commissario in questione, Gianluca Sole, non solo non ha prodotto nessun risultato, ma si è da ultimo dimesso, per ragioni mai ben chiarite. Non si vede quindi perché sprecare ulteriori risorse per potenziare gli uffici di un Commissario che non serve. Si tratta di nuovo di una misura ispirata alla logica dell'assunzione clientelare contro cui il Movimento 5 Stelle diceva di volersi battere.
  Menziona poi il rifinanziamento per appena 300.000 euro per il 2020 e un milione dal 2021 del «Fondo giovani per la cultura»; l'istituzione di un Fondo con appena 10 milioni per il 2020 per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico; lo stanziamento di 5 milioni per il 2020 per il funzionamento di soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT: anche in questo caso realtà parallele all'amministrazione statale vera e propria, di cui non c’è bisogno.
  Si esprime invece favorevolmente sull'estensione del cosiddetto superbonus per le ristrutturazioni edilizie alle dimore storiche accatastate di categoria A/9, cioè castelli e palazzi di pregio artistico o storico. Osserva però che per l'accesso al beneficio è prevista una trafila burocratica onerosissima, che rende proibitivo usufruirne, e che, ad ogni modo, si tratta non di finanziamenti ma di sgravi fiscali, che rendono comunque necessario anticipare le somme.
  Cita l'incremento di 250.000 euro per il 2020 e di 750.000 euro dal 2021 del Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità: sul quale intervento non si esprime, in quanto il Governo non ha Pag. 154fornito dati e non c’è modo quindi di sapere se sia un incremento sufficiente o meno.
  Rileva che il decreto incrementa di 60 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinandola al ristoro delle perdite derivanti da annullamento o rinvio di spettacoli, fiere, congressi e mostre o di ridimensionamento degli eventi in seguito all'emergenza epidemiologica. Inoltre incrementa di 90 milioni per il 2020 la dotazione dei Fondi destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e si riconosce un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano certi requisiti. Anche qui, si tratta a suo parere di risorse insignificanti, a fronte della crisi del settore dello spettacolo, e della cultura, senza contare che sarebbe stato più intelligente, a suo avviso, evitare di disperdere i finanziamenti in tanti rivoli e fare un patto con i datori di lavoro del settore, per finanziarli a fondo perduto a fronte del loro impegno a rinunciare a collocare lavoratori in cassa integrazione. In questo modo il settore sarebbe stato riavviato.
  Riscontra poi che si riconosce alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo esistenti al 1o gennaio 2012 un credito di imposta del 30 per cento dei costi sostenuti. Premesso che il suo gruppo ha sempre sostenuto e chiesto il credito d'imposta per il settore della cultura e dello spettacolo, osserva che viene però previsto tardivamente. L'istituto è inutile infatti se le entrate sono insufficienti e non arrivano a concorrenza del credito.
  Ricorda che si prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e sale per concerti e spettacoli. Ritiene che sarebbe una misura condivisibile per il sostegno al settore dello spettacolo, se non fosse che la misura aiuta i proprietari dei locali, laddove i gestori delle strutture di regola non sono proprietari.
  Valuta invece senz'altro favorevolmente la possibilità di destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di un'associazione culturale: è una misura che il suo gruppo chiede da tempo.
  Passando al settore dell'informazione, rileva che il decreto-legge introduce una serie di misure di sostegno, alcune delle quali chieste anche dal suo gruppo, ma comunque insufficienti – soprattutto in termini di ammontare di risorse stanziate – per salvare una filiera di lavoro che è allo stremo perché sta affrontando la transizione digitale con organizzazioni aziendali superate e che avrebbe bisogno di ben altro. Occorrerebbero interventi per almeno un miliardo di euro l'anno per difendere il sistema dell'informazione e aiutarlo a passare al digitale. Ma a questi interventi si oppone il partito preso del Movimento 5 Stelle, che considera inutile l'editoria giornalistica libera e vuole che muoia di stenti, convinto che l'informazione possa vivere da sola attraverso piattaforme web. Prende atto che la maggioranza di rifiuta perfino di adottare una misura a costo zero per aiutare l'editoria giornalistica: quella di liberalizzare la pubblicità delle aste giudiziarie.
  Venendo al settore sport, valuta favorevolmente il finanziamento per le società sportive minori e per gli altri interventi, pur ribadendo che le risorse sono insufficienti, stante la crisi che ha colpito il settore. Sul credito d'imposta sulle spese in campagne pubblicitarie, conferma quanto già detto per il credito d'imposta nel settore culturale. Coglie l'occasione per deplorare la riforma della governance dello sport cui il Ministro per lo sport sta lavorando, che si è attirata le critiche del CIO perché svuota del suo ruolo il CONI.
  In conclusione, il decreto contiene misure condivisibili, ma sottofinanziate, e misure clientelari, con spreco di risorse: consulenze, posti di lavoro senza concorso e perfino 900 mila euro per la Casa internazionale delle donne di Roma, Pag. 155una misura introdotta con un emendamento approvato dalla maggioranza di nascosto. Ricorda che la Casa delle donne è una organizzazione che ha occupato abusivamente un palazzo romano del ’500 e che si vanta di non ricevere soldi pubblici. Sono, questi, alcuni dei provvedimenti contenuti nel decreto che nulla hanno a che fare con la pandemia e con il rilancio dell'Italia. Di fatto, il Governo decide da solo, chiama il Parlamento a ratificare, e non ascolta il Paese. Conclude sottolineando che il suo gruppo, da forza di opposizione responsabile, ha proposto al relatore di introdurre nella sua proposta di parere quantomeno condizioni per chiedere forme di controllo delle spese delle Fondazioni lirico-sinfoniche con relazioni semestrali alle commissioni parlamentari competenti con cadenza semestrale; norme per garantire l'erogazione dei finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo; e norme a sostegno della domanda culturale, quali la detrazione fiscale del consumo culturale e l'abbassamento dell'IVA al 4 per cento. Poiché il relatore ha preferito non accoglierle, il suo gruppo si riserva di ripresentare queste proposte come ordini del giorno per l'Aula, insieme ad altri ordini del giorno, su altre questioni, come ad esempio lo smaltimento delle mascherine.

  Luigi CASCIELLO (FI), dopo aver stigmatizzato l'organizzazione dei lavori, che ha costretto la Camera dei deputati ad esaminare in due o tre giorni un provvedimento articolato e corposo per numero di interventi e per entità complessiva delle risorse economiche mobilitate, si sofferma sul merito. Cominciando dal mondo della scuola, si richiama per intero a quanto già detto dalla deputata Aprea, limitandosi a commentare che non ha alcun fondamento, nella sua esperienza, quanto affermato dal Governo, e cioè che l'impatto dell'epidemia sull'inizio dell'anno scolastico non è stato forte come si temeva. La verità è che la scuola in tante parti del Paese non è neanche iniziata. Mancano gli insegnanti e gli spazi. Dove è iniziata, è iniziata a distanza, con tutte le difficoltà di sei mesi fa. La didattica in presenza è residuale. In sostanza, la scuola è ferma ai problemi che si erano manifestati a marzo. Rivolge alla viceministra Ascani un appello affinché il Ministero si attivi per verificare qual è l'effettiva situazione delle scuole e per risolvere i tanti problemi che stanno ostacolando la ripresa dell'attività didattica.
  Parlando quindi di università, osserva che l'allentamento dei vincoli di bilancio avrebbe dovuto essere per il Governo l'occasione per potenziare gli organici dei docenti universitari e dei ricercatori, ma per questa misura – che sarebbe stata strutturale – non sono state previste risorse sufficienti. Ritiene che anche per la cultura e lo spettacolo i fondi stanziati siano del tutto insufficienti, come più volte ha detto, rispetto alla crisi economica che il settore sta vivendo.
  Per quanto riguarda l'informazione, si dice contento del fatto che il contributo di riflessione fornito dalla Commissione al ministro Martella sia stato utile, ma deve tuttavia prendere atto del fatto che le misure adottate, pur giuste, sono insufficienti, per ammontare delle risorse e per approccio complessivo. Si augura che la maggioranza assuma rispetto alla stampa una posizione responsabile e consapevole: un Paese senza informazione libera, e cioè senza testate autonome e autosufficienti dal punto di vista economico, non può essere libero. Cita, a titolo di esempio della gravità della situazione, la crisi di un giornale storico come la Gazzetta del Mezzogiorno.

  Gianluca VACCA (M5S), nel sottolineare che gli stanziamenti importanti recati dal decreto per i settori di competenza della VII Commissione, dimostrano l'attenzione del Governo per tali comparti, si sofferma in particolare sulle misure previste a sostegno degli studenti e delle loro famiglie: misure che hanno consentito l'avvio dell'anno scolastico. Riferendosi poi alle osservazioni del deputato Mollicone in merito all'assunzione di personale per il MIBACT, ricorda la situazione difficile del Pag. 156dicastero, che ha reso urgente, nelle more delle procedure concorsuali, provvedere per colmare i vuoti d'organico e garantire il funzionamento degli uffici, specialmente quelli tecnici e periferici. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo.

  Rossano SASSO (LEGA), concentrando il suo intervento sul settore scuola, richiama innanzitutto la maggioranza e il Governo alla realtà dei fatti: moltissime scuole in tutto il Paese sono in difficoltà e stentano ad avviare l'anno scolastico, come lui stesso ha accertato anche personalmente raccogliendo segnalazioni di problemi da parte di singoli istituti. I problemi strutturali sono tanti e gravi. L'emergenza è piena. Mancano gli insegnanti. Tante cattedre sono scoperte. A fronte di questi problemi concreti, nel decreto-legge in esame c’è una sola misura condivisibile: quella per la copertura dei posti scoperti di direttore SGA. Quanto alle molte previsioni di fondi e stanziamenti, si limita a dire che si augura che arrivino davvero alle scuole. A suo avviso, però, la maggioranza ha sprecato un'occasione. Tante risorse avrebbero dovuto essere impiegate per interventi duraturi e strutturali: a cominciare da interventi per la riduzione del numero di alunni per classe. Invece sono state usate per fini sbagliati ed effimeri e sono state quindi sprecate. Tra gli sprechi, menziona come esempio il finanziamento di 900 mila euro alla Casa internazionale delle donne, associazione che si definisce «libera e autofinanziata» e che invece riceve soldi pubblici che avrebbero dovuto essere impiegati per le scuole e per la stabilizzazione dei lavoratori precari della scuola. Cita infine il nuovo problema che è nato, per la miopia a suo parere del Ministero, attorno al concorso per l'assunzione dei docenti, dalla partecipazione al quale sono stati esclusi, senza che fosse data loro un'altra opportunità, i malati o sospetti malati di Covid-19, che si preparano a ricorrere al giudice, con il rischio di inficiare anche questo concorso.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD) ricorda che si tratta di un provvedimento concepito in un momento di emergenza, che ha reso necessaria l'adozione di misure in grado di tenere sotto controllo la situazione. È vero che il decreto interviene in molti settori, ma non si tratta, come qualcuno li ha definiti, di interventi «a pioggia» o, peggio, di regalie, quanto di una difficile sintesi attraverso la quale si è cercato di aiutare tutti i settori, in uno sforzo di visione globale che è ingiusto misconoscere e che deve anzi essere compreso e apprezzato. Sottolinea che non si poteva agire diversamente in una fase emergenziale che imponeva di aiutare tanti segmenti della società che erano e sono tuttora in sofferenza. Nell'evidenziare che è stata data molta attenzione ai settori che rientrano nell'ambito di competenza della VII Commissione, si sofferma ad illustrare alcune delle misure. Conclude, ribadendo di condividere l'impostazione del decreto e auspicando che si continui a camminare lungo questo filone di aiuto e di crescita.

  Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), dopo aver espresso riserve sul modo in cui è organizzato il lavoro parlamentare, molto più vicino al monocameralismo che al bicameralismo paritario, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Lucia CIAMPI (PD), nel riferirsi alle considerazioni espresse dal deputato Mollicone circa la questione dei titoli di studio dei responsabili unici del provvedimento (RUP), ricorda che per ricoprire tale incarico non è previsto il possesso di un titolo di studio specifico, occorrendo il titolo di volta in volta adeguato alla funzione che il RUP è chiamato a volgere. In merito alla valutazione complessiva del provvedimento, che qualcuno ha giudicato frammentario e privo di una visione organica, assicura che alla maggioranza la visione d'insieme non manca e non è mai mancata; piuttosto, si è voluta cogliere l'opportunità di poter disporre di risorse importanti per rispondere Pag. 157alle richieste di aiuto di tanti settori, in modo prodromico. Le soluzioni di carattere strutturale, a partire dal reclutamento, potranno senz'altro arrivare, ma ora è necessario esercitare la propria responsabilità per risolvere i problemi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 17.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.
Testo unificato C. 802 Longo ed abb.

(Parere alla III Commissione).